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Decisione

11.2010.25

Contestazione d'inventario: appello contro lo stralcio dai ruoli della lite per transazione

21 aprile 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2008.10 (divisione

ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio

promossa con petizione del 18 settembre 2008 da

AP 1

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appello

presentato il 16 febbraio 2010 da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il

5 febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Blenio;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________

(1926), vedova con ultimo domicilio a __________, è deceduta a __________ il 25

settembre 2005, lasciando quali eredi i figli AO 1 (1952) e AP 1 (1963)AA 1AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto

di Blenio per la divisione dell'eredità. Con decreto del 6 luglio 2007 il

Pretore ha accolto la richiesta e ha nominato l'avv. __________ in qualità di notaio divisore. Essendo sorte contestazioni

sull'inventario, chiuso il 19 agosto 2008, quello

stesso giorno il notaio divisore ha trasmesso gli atti al Pretore, che il 12

settembre 2009 ha assegnato agli eredi un termine di venti giorni per far

riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata.

B. AP 1 ha promosso causa il 18 settembre 2009 contro il fratello per veder modificare l'inventario nel

senso di stralciare dagli attivi il saldo di due conti bancari presso la __________

di __________, asseritamente di sua proprietà, e dai passivi un mutuo bancario

di fr. 99 701.25 garantito da un'ipoteca di fr. 140 000.– gravante la particella

n. 559 RFD di __________, asseritamente a carico del fratello AO 1 (inc.

OA.2008.10). Il 29 settembre 2009 l'attore ha instato per il beneficio

dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 10 ottobre 2009 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 22 gennaio 2009. Il

relativo verbale è così redatto:

Dopo ampia discussione le parti chiedono la

sospensione delle procedure di

cui agli incarti OA.2008.10 e OA.2008.12, essendo in corso delle trattative per

il componimento bonale delle stesse e si accordano nel senso di confermare la

convenzione prodotta in questa sede, ritenuto che al punto 3.III.1 le liquidità

verranno divise in ragione di 2/5 a favore di AP 1 e 3/5 a favore di AO 1. Le parti aggiungono

altresì che devono essere aggiornate le spese a carico della successione.

Producono: convenzione maggio 2007 con scritto accompagnatorio,

nonché scritto 15 maggio 2007.

Il Pretore

supplente, visto quanto sopra,

richiamato l'art. 107 CPC, sospende le cause citate, che verranno riattivate se

del caso ad istanza della parte più diligente.

C. Il

14 maggio 2009 AO 1 ha invitato il Pretore a riassumere la causa, “ritenuto che

il signor AP 1 non ha alcuna intenzione di rispettare gli impegni presi”. L'udienza

preliminare è ripresa così il 16 settembre 2009. In tale circostanza l'attore ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha sollecitato

lo stralcio della procedura dai ruoli per avere le parti raggiunto all'udienza

del 22 gennaio 2009 una transazione giudiziale. Statuendo con decreto del

5 febbraio 2010, il Pretore ha tolto la causa dai ruoli per tran­sa­zione, ha

posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 400.– complessivi) a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, e ha

respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attore.

D. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 16 febbraio 2010 nel quale

chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di annullare il

giudizio impugnato, tra le parti non essendo

intervenuto alcun accordo, e di ammetterlo al beneficio dell'assistenza

giudiziaria anche davanti al Pretore. Con decisione del 3 marzo 2010 questa

Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria. L'appello non ha

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di

stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato,

salvo che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto ter­mine

alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con rinvio). Nella fattispecie si

versa proprio in quest'ultima ipotesi, l'appellante affermando che “le parti non hanno concluso alcun accordo all'udienza del 22 gennaio

2009, ma hanno solo inteso sospendere la causa”. Introdotto

nei 10 giorni successivi alla notifica del decreto di stralcio, intimato il 5

febbraio 2010, l'appello è del resto tempestivo (art. 398 cpv. 1 CPC).

2.

Il

Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, reputando che all'udien­za 22

gennaio 2009 le parti si fossero accordate “nel senso di confermare la

convenzione prodotta”. E con tale accordo esse hanno inteso “sciogliere la

comunione ereditaria da loro costituita e quindi porre fine a questo loro

rapporto”. In sostanza, dunque, per il Pretore le parti avevano concluso una

transazione a norma dell'art. 352 CPC, mettendo termine alla lite. L'appellante oppone che ciò non è vero, all'udienza del 22 gennaio

2009.

le parti non avendo stipulato alcun accordo, avendo solo inteso sospendere

la causa perché tra loro erano in corso trattative. Tant'è – egli soggiunge –

che il Pretore si è effettivamente limitato a sospendere la procedura.

3.

Nel decreto di stralcio il Pretore ha diffusamente illustrato perché,

modificando all'udienza del 22 gennaio 2009 la

convenzione del maggio 2007, le parti hanno raggiunto una

transazione (art. 352 cpv. 1 CPC). Secondo il Pretore con l'accordo registrato

a verbale esse hanno sciolto infatti la comunione ereditaria fu __________,

disponendo che il saldo di tre conti bancari sarebbe stato diviso a metà,

mentre il convenuto avrebbe assunto il debito ipotecario gravante la particella

n. 599 RFD __________ e liberato il fratello da qualsiasi impegno nei confronti

della banca. Con tali argomentazioni l'appellante non si confronta nemmeno di

scorcio. Asserisce che all'udienza del 22 gennaio 2009 le parti hanno inteso unicamente

sospendere la procedura, ma non spiega per nulla come mai allora

in quell'occasione esse abbiano prodotto la convenzione

del maggio 2007 e l'abbiano confermata con una modifica sulla chiave di riparto

delle liquidità. Privo di adeguata motivazione, al proposito l'appello si

rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

4.

Ci si può

interrogare, certo, per quali ragioni alla citata udienza del 22 gennaio 2009 non

sia stato dato atto alle parti dell'interve­nuto accordo e non sia stata

stralciata la causa dai ruoli, invece di sospendere la procedura. Né appare

coerente il comportamento del convenuto, il quale prima si è accomodato della sospensione

e poi ha chiesto di riattivare il processo, invocando la transazione giudiziale.

Sta di fatto che l'accordo è stato effettiva­mente firmato a verbale. E la

stipulazione di tale accordo ha posto fine alla lite. Poco importa che con il

decreto di stralcio il Pretore abbia formalmente archiviato l'incarto solo più

tardi. La causa è terminata il 22 gen­naio 2009, indipendentemente da quanto ha

chiesto in seguito il convenuto e da quanto ha fatto in seguito il primo

giudice. Il quale, riprendendo l'udienza preliminare quel 16 settembre 2009, non

si è avveduto che in realtà il processo si era concluso otto mesi prima. Di ciò

non può tuttavia dolersi l'appellante, che ha dato prova di analoga inavvertenza.

Irricevibile per difetto di motivazione, l'appello si rivelerebbe pertanto destinato

all'insuccesso quand'anche rimettesse in causa l'esistenza della transazione.

5.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla

controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato spese di

rilievo.

6.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai

fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la

soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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