11.2010.25
Contestazione d'inventario: appello contro lo stralcio dai ruoli della lite per transazione
21 aprile 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2010.25
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, ICCA
Titolo:
Contestazione d'inventario: appello contro lo stralcio dai ruoli della lite per transazione
TRANSAZIONE
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.25
Lugano
21 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2008.10 (divisione
ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con petizione del 18 settembre 2008 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appello
presentato il 16 febbraio 2010 da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il
5 febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Blenio;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1926), vedova con ultimo domicilio a __________, è deceduta a __________ il 25
settembre 2005, lasciando quali eredi i figli AO 1 (1952) e AP 1 (1963)AA 1AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Blenio per la divisione dell'eredità. Con decreto del 6 luglio 2007 il
Pretore ha accolto la richiesta e ha nominato l'avv. __________ in qualità di notaio divisore. Essendo sorte contestazioni
sull'inventario, chiuso il 19 agosto 2008, quello
stesso giorno il notaio divisore ha trasmesso gli atti al Pretore, che il 12
settembre 2009 ha assegnato agli eredi un termine di venti giorni per far
riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata.
B. AP 1 ha promosso causa il 18 settembre 2009 contro il fratello per veder modificare l'inventario nel
senso di stralciare dagli attivi il saldo di due conti bancari presso la __________
di __________, asseritamente di sua proprietà, e dai passivi un mutuo bancario
di fr. 99 701.25 garantito da un'ipoteca di fr. 140 000.– gravante la particella
n. 559 RFD di __________, asseritamente a carico del fratello AO 1 (inc.
OA.2008.10). Il 29 settembre 2009 l'attore ha instato per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 10 ottobre 2009 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 22 gennaio 2009. Il
relativo verbale è così redatto:
Dopo ampia discussione le parti chiedono la
sospensione delle procedure di
cui agli incarti OA.2008.10 e OA.2008.12, essendo in corso delle trattative per
il componimento bonale delle stesse e si accordano nel senso di confermare la
convenzione prodotta in questa sede, ritenuto che al punto 3.III.1 le liquidità
verranno divise in ragione di 2/5 a favore di AP 1 e 3/5 a favore di AO 1. Le parti aggiungono
altresì che devono essere aggiornate le spese a carico della successione.
Producono: convenzione maggio 2007 con scritto accompagnatorio,
nonché scritto 15 maggio 2007.
Il Pretore
supplente, visto quanto sopra,
richiamato l'art. 107 CPC, sospende le cause citate, che verranno riattivate se
del caso ad istanza della parte più diligente.
C. Il
14 maggio 2009 AO 1 ha invitato il Pretore a riassumere la causa, “ritenuto che
il signor AP 1 non ha alcuna intenzione di rispettare gli impegni presi”. L'udienza
preliminare è ripresa così il 16 settembre 2009. In tale circostanza l'attore ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha sollecitato
lo stralcio della procedura dai ruoli per avere le parti raggiunto all'udienza
del 22 gennaio 2009 una transazione giudiziale. Statuendo con decreto del
5 febbraio 2010, il Pretore ha tolto la causa dai ruoli per transazione, ha
posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 400.– complessivi) a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, e ha
respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attore.
D. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 16 febbraio 2010 nel quale
chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di annullare il
giudizio impugnato, tra le parti non essendo
intervenuto alcun accordo, e di ammetterlo al beneficio dell'assistenza
giudiziaria anche davanti al Pretore. Con decisione del 3 marzo 2010 questa
Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria. L'appello non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di
stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato,
salvo che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine
alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con rinvio). Nella fattispecie si
versa proprio in quest'ultima ipotesi, l'appellante affermando che “le parti non hanno concluso alcun accordo all'udienza del 22 gennaio
2009, ma hanno solo inteso sospendere la causa”. Introdotto
nei 10 giorni successivi alla notifica del decreto di stralcio, intimato il 5
febbraio 2010, l'appello è del resto tempestivo (art. 398 cpv. 1 CPC).
2.
Il
Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, reputando che all'udienza 22
gennaio 2009 le parti si fossero accordate “nel senso di confermare la
convenzione prodotta”. E con tale accordo esse hanno inteso “sciogliere la
comunione ereditaria da loro costituita e quindi porre fine a questo loro
rapporto”. In sostanza, dunque, per il Pretore le parti avevano concluso una
transazione a norma dell'art. 352 CPC, mettendo termine alla lite. L'appellante oppone che ciò non è vero, all'udienza del 22 gennaio
2009.
le parti non avendo stipulato alcun accordo, avendo solo inteso sospendere
la causa perché tra loro erano in corso trattative. Tant'è – egli soggiunge –
che il Pretore si è effettivamente limitato a sospendere la procedura.
3.
Nel decreto di stralcio il Pretore ha diffusamente illustrato perché,
modificando all'udienza del 22 gennaio 2009 la
convenzione del maggio 2007, le parti hanno raggiunto una
transazione (art. 352 cpv. 1 CPC). Secondo il Pretore con l'accordo registrato
a verbale esse hanno sciolto infatti la comunione ereditaria fu __________,
disponendo che il saldo di tre conti bancari sarebbe stato diviso a metà,
mentre il convenuto avrebbe assunto il debito ipotecario gravante la particella
n. 599 RFD __________ e liberato il fratello da qualsiasi impegno nei confronti
della banca. Con tali argomentazioni l'appellante non si confronta nemmeno di
scorcio. Asserisce che all'udienza del 22 gennaio 2009 le parti hanno inteso unicamente
sospendere la procedura, ma non spiega per nulla come mai allora
in quell'occasione esse abbiano prodotto la convenzione
del maggio 2007 e l'abbiano confermata con una modifica sulla chiave di riparto
delle liquidità. Privo di adeguata motivazione, al proposito l'appello si
rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5).
4.
Ci si può
interrogare, certo, per quali ragioni alla citata udienza del 22 gennaio 2009 non
sia stato dato atto alle parti dell'intervenuto accordo e non sia stata
stralciata la causa dai ruoli, invece di sospendere la procedura. Né appare
coerente il comportamento del convenuto, il quale prima si è accomodato della sospensione
e poi ha chiesto di riattivare il processo, invocando la transazione giudiziale.
Sta di fatto che l'accordo è stato effettivamente firmato a verbale. E la
stipulazione di tale accordo ha posto fine alla lite. Poco importa che con il
decreto di stralcio il Pretore abbia formalmente archiviato l'incarto solo più
tardi. La causa è terminata il 22 gennaio 2009, indipendentemente da quanto ha
chiesto in seguito il convenuto e da quanto ha fatto in seguito il primo
giudice. Il quale, riprendendo l'udienza preliminare quel 16 settembre 2009, non
si è avveduto che in realtà il processo si era concluso otto mesi prima. Di ciò
non può tuttavia dolersi l'appellante, che ha dato prova di analoga inavvertenza.
Irricevibile per difetto di motivazione, l'appello si rivelerebbe pertanto destinato
all'insuccesso quand'anche rimettesse in causa l'esistenza della transazione.
5.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla
controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato spese di
rilievo.
6.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai
fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la
soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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