11.2010.26
Indennità per ripetibili in caso di acquiescenza della controparte
29 marzo 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2010.26
Data decisione, Autorità:
29.03.2013, ICCA
Titolo:
Indennità per ripetibili in caso di acquiescenza della controparte
SPESE E RIPETIBILI
art. 150 CPC-TI
art. 11 cpv. 1 RTARRIP
art. 13 cpv. 2 RTARRIP
Incarto n.
11.2010.26
Lugano,
29 marzo 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2009.68 (accertamento
di servitù) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con petizione del 18 agosto 2009 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 febbraio presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio
emesso il 3 febbraio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 è proprietario della particella n. 1127 RFD di __________ (2924 m²), su cui sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina a est con la particella n. 950 (2897 m²), proprietà della sorella AO 1. Le due particelle sono oggetto, fra l'altro, di vicendevoli
servitù che limitano l'altezza delle costruzioni (“I fabbricati erigendi sui
mappali n. 950 e 1127 RFD di __________ non possono superare la quota di 346.74 m s/m”).
B. Con
petizione del 18 agosto 2009 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città, chiedendo di accertare che la servitù di
limitazione d'altezza gravante la sua particella “interessa unicamente gli edifici
di nuova costruzione e non fa invece stato per i fabbricati che già sorgevano
sui fondi all'atto di costituzione della servitù; in particolare non fa stato per l'abitazione che esiste al mappale n. 1127”. La convenuta non ha risposto alla petizione, lasciandosi precludere dalla lite. All'udienza
preliminare del 2 febbraio 2010 il Pretore ha preso atto che AO 1 era
acquiescente. Con decreto del 3 febbraio 2010 egli ha stralciato così la causa
dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 150.–
complessivi) a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore
fr. 600.– per ripetibili.
C. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23
febbraio 2010 volto a ottenere che l'indennità per ripetibili fissata in suo
favore sia portata a fr. 10
000.– e che il decreto di stralcio sia riformato di
conseguenza. Subordinatamente egli postula il rinvio degli atti al primo
giudice per nuova decisione motivata sull'ammontare delle ripetibili. Nelle sue
osservazioni del 23 marzo 2010 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Alle
decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi
la vecchia procedura (art. 405 cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio
aveva mera portata dichiarativa e non poteva essere impugnato, salvo che fosse
litigiosa la legittimità stessa dello stralcio dai ruoli. Poteva invece essere
appellato – avendo carattere autoritativo – il dispositivo sulle spese e le
ripetibili, sempre che la causa fosse appellabile (RtiD I-2004 pag. 480 consid.
1, 486 consid. 1). In concreto l'azione di accertamento promossa da AP 1 (art.
71.
CPC ticinese) è stata trattata dal Pretore con il rito ordinario appellabile
e nemmeno la convenuta pretende, con le osservazioni all'appello, che andasse
considerata altrimenti. In materia di spese e ripetibili il decreto di
stralcio, notificato all'attore il 4 febbraio 2010, poteva così essere
impugnato entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Introdotto il
23.
febbraio 2010, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
L'appellante
rammenta che secondo il diritto ticinese l'indennità per ripetibili era fissata
“entro i limiti della tariffa del Consiglio di Stato, tenendo conto della
natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del
patrocinatore” (art. 150 seconda frase CPC ticinese). Nella fattispecie – egli
continua – il valore litigioso dell'azione di accertamento era di almeno fr.
285.
000.–,
che è il valore della servitù per il fondo dominante (art. 9 cpv. 3 CPC
ticinese). Quanto all'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 3.1.1.7.1), esso prevede per cause di valore determinato o
determinabile tra fr. 100 000.– e fr. 500
000.
– ripetibili comprese tra il 6 e il 9% del valore
medesimo. Pur considerando che in concreto la causa è terminata per
acquiescenza – egli prosegue – il Pretore non poteva riconoscergli quindi un'indennità
inferiore a fr. 10 000.–. Comunque sia, l'appellante si duole che il Pretore non abbia
minimamente motivato l'indennità di fr. 600.– fissata nel decreto di stralcio,
onde la richiesta subordinata di annullare quel dispositivo e di rinviare gli
atti al primo giudice perché statuisca sulle ripetibili con decisione motivata.
3.
In
materia di spese e ripetibili il Pretore fruiva – secondo il diritto ticinese –
di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul
riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la
sua decisione era censurabile solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento
(rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Chi acquiesceva
nell'ambito di un processo civile, ad ogni modo, andava giudicato – di regola –
soccombente, di modo che doveva rifondere spese processuali e ripetibili all'avversario
(RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5). Tale principio non è revocato in dubbio dalla
convenuta nel caso specifico. Quanto all'ammontare dell'indennità per
ripetibili, il Pretore non era tenuto a motivarla, tranne che questa risultasse
sotto il minimo o sopra il massimo della tariffa (identico principio continua a
valere in virtù del diritto federale: DTF 111 Ia 1).
4.
Come
l'appellante fa valere a ragione, l'indennità per ripetibili cui si riferiva
l'art. 150 seconda frase CPC era fissata, nelle procedure ordinarie con valore
litigioso determinato o determinabile, sulla base delle aliquote previste dall'art.
11.
cpv. 1 del citato regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
fermo restando che il valore della causa dipendeva per principio dalle “norme
della procedura civile” (art. 11 cpv. 3). Tra il minimo e il massimo della
tariffa poi l'indennità andava stabilita secondo l'importanza della lite, le
sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato
dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5).
5.
Nel
caso specifico l'azione di accertamento aveva un manifesto valore litigioso, contrariamente
a quanto pretende AP 1 (osservazioni all'appello, pag. 3 seg.), anche se il
Pretore non l'ha determinato. Dandosi un'azione di accertamento, in effetti,
secondo la procedura civile ticinese il valore litigioso consisteva in quello
del diritto o del rapporto giuridico di cui si chiedeva fosse accertata
l'esistenza o l'inesistenza (I CCA, sentenza inc. 11.2003.7 del 7 dicembre 2005, consid. 1 con rinvio a Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 110 in alto e Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 35). E il valore di
una servitù era – come sottolinea l'appellante – quello che il diritto reale
limitato aveva per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione
che avrebbe subìto il fondo serviente, se era maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC
ticinese).
6.
L'appellante
quantifica il valore litigioso nella fattispecie, come detto, in fr. 285 000.–. La convenuta
eccepisce che l'attore avrebbe già dovuto addurre tale dato nella petizione e
che, non avendo precisato in quel memoriale valore alcuno, non può più
contestare il giudizio del Pretore. L'argomentazione è infondata. Il valore
litigioso andava esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 13 CPC
ticinese), indipendentemente dal fatto che le servitù rientrassero sempre nella
competenza per materia del Pretore (art. 31 cpv. 2 lett. a e 37 cpv. 1
vLOG). Deve quindi essere verificato anche in appello, per lo meno ove sussistano
contestazioni su spese processuali e ripetibili. Ora, l'attore ha spiegato
partitamente in base a quali presupposti egli è giunto alla cifra di fr. 285 000.– (appello, pag.
11). La convenuta nulla ha obiettato, né sul metodo di calcolo né sul risultato.
L'importo, del resto, non appare inattendibile o manifestamente eccessivo. Non è
il caso dunque di promuovere ulteriori indagini su questo punto.
7.
Per
una causa ordinaria con un valore litigioso di fr. 285 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato
regolamento prevede, come si è visto, ripetibili varianti dal 6 al 9% del
valore medesimo. Nella fattispecie la procedura non appariva particolarmente
complessa: si trattava unicamente di accertare se la menzionata servitù in
favore della particella n. 1127 riguardasse solo edifici nuovi o comprendesse
anche gli stabili già esistenti al momento della sua costituzione. Al legale
dell'attore inoltre lo statuto dei fondi era noto da tempo, avendo promosso il
6.
novembre 2006 per lo stesso AP 1, come proprietario della particella n. 1127,
una causa contro AO 1 e litisconsorti intesa a far accertare la legittima
formazione di posteggi sulla contigua particella n. 1427 (doc. A: inc.
OA.2006.112). Ai fini delle ripetibili si sarebbe giustificato così di applicare,
in concreto, l'aliquota medio-bassa del 7%. La conduzione del patrocinio nell'intera
causa avrebbe giustificato, di conseguenza, un'indennità attorno ai fr. 20 000.–.
8.
L'art.
13.
cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili dispone che “se la
causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro
del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono
essere ridotte in misura adeguata”. Alla desistenza può sicuramente equipararsi,
negli effetti processuali, l'acquiescenza. Ciò posto, rimane da definire in che
misura l'indennità “piena” di fr. 20 000.– andasse ridotta nel caso in rassegna.
L'art. 13 cpv. 2 del regolamento non enuncia criteri particolari. Continua così
ad applicarsi il principio per cui, anche in caso di acquiescenza, le
ripetibili vanno fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà,
l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo
allo svolgimento del patrocinio (sopra, consid. 4).
Nella
fattispecie il legale dell'attore ha dovuto redigere la petizione (7 pagine
rilevanti, le prime 7 limitandosi a un riepologo di fatti già noti al Pretore,
investito della parallela azione di accertamento), e partecipare all'udienza
preliminare, in esito alla quale la convenuta è risultata acquiescente.
L'attore non indica quanto tempo il suo patrocinatore abbia profuso
nell'incarico. Dovendosi procedere per apprezzamento, si può ragionevolmente
presumere che un legale solerte e speditivo avrebbe dedicato a prestazioni del
genere una decina d'ore, retribuite fr. 280.– l'una (art. 12 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). A ciò si sarebbero aggiunte
un paio d'ore per i colloqui con il cliente e la corrispondenza indispensabile,
senza dimenticare le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (7.6%
al momento in cui ha statuito il Pretore). La rimunerazione ad horam
sarebbe ammontata di conseguenza attorno ai fr. 4000.–.
Rimane da
valutare se l'indennità per ripetibili di fr. 4000.– determinata per apprezzamento
costituisca una riduzione “adeguata” (nel senso del menzionato art. 13 cpv. 2) rispetto
all'indennità “piena” di fr. 20
000.
–. La risposta è affermativa. L'indennità ad
valorem di fr. 20 000.– copre sostanzialmente, alla tariffa di fr. 280.– orari, circa
71.
ore di lavoro. Se si considera che nel caso in esame non è occorso redigere
una replica (la convenuta si è lasciata precludere dalla lite), non si è
esperita alcuna istruttoria (l'acquiescenza è intervenuta all'udienza preliminare)
e non è stato necessario preparare memoriali conclusivi né, tanto meno, presenziare
al dibattimento finale, l'indennità di fr. 4000.– per la sola stesura
della petizione e la partecipazione all'udienza preliminare appare senz'altro
equa rispetto al totale di fr. 20 000.– per l'intera causa. Tiene adeguatamente
calcolo, in altri termini, dell'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza
del lavoro svolto e del tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo
svolgimento del patrocinio. Se ne conclude che entro i limiti descritti l'appello
merita accoglimento e che la decisione del Pretore va riformata di conseguenza.
Ciò rende superfluo rinviare gli atti al primo giudice – come chiede
l'appellante in subordine – perché emani una decisione motivata sull'ammontare delle
ripetibili.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC ticinese). L'attore ottiene un'indennità di fr. 4000.–, certo superiore
rispetto a quella di fr. 600.– assegnatagli dal primo giudice, ma nettamente
inferiore a quella di fr. 10 000.– da lui chiesta con l'appello. Si giustifica perciò che
sopporti equitativamente due terzi della tassa di giustizia e delle spese, con
obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
10.
Quanto
ai rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'indennità per ripetibili
rivendicata in appello non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il
profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che
il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 150.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della
convenuta, la quale rifonderà all'attore un'indennità di fr. 4000.– per
ripetibili.
2. Gli oneri di
appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
50.–
fr.
750.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e
per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 750.– per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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