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Decisione

11.2010.26

Indennità per ripetibili in caso di acquiescenza della controparte

29 marzo 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2009.68 (accertamento

di servitù) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Città promossa con petizione del 18 agosto 2009 da

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 23 febbraio presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio

emesso il 3 febbraio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 è proprietario della particella n. 1127 RFD di __________ (2924 m²), su cui sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina a est con la particella n. 950 (2897 m²), proprietà della sorella AO 1. Le due particelle sono oggetto, fra l'altro, di vicendevoli

servitù che limitano l'altezza delle costruzioni (“I fabbricati erigendi sui

mappali n. 950 e 1127 RFD di __________ non possono superare la quota di 346.74 m s/m”).

B. Con

petizione del 18 agosto 2009 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città, chiedendo di accertare che la servitù di

limitazione d'altezza gravante la sua particella “interessa unicamente gli edifici

di nuova costruzione e non fa invece stato per i fabbricati che già sorgevano

sui fondi all'atto di costituzione della servitù; in particolare non fa stato per l'abitazione che esiste al mappale n. 1127”. La convenuta non ha risposto alla petizione, lasciandosi precludere dalla lite. All'udienza

preliminare del 2 febbraio 2010 il Pretore ha preso atto che AO 1 era

acquiescente. Con decreto del 3 febbraio 2010 egli ha stralciato così la causa

dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 150.–

complessivi) a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore

fr. 600.– per ripetibili.

C. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23

febbraio 2010 volto a ottenere che l'indennità per ripetibili fissata in suo

favore sia portata a fr. 10

000.– e che il decreto di stralcio sia riformato di

conseguenza. Subordinatamente egli postula il rinvio degli atti al primo

giudice per nuova decisione motivata sull'ammontare delle ripetibili. Nelle sue

osservazioni del 23 marzo 2010 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle

decisioni comunicate dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi

la vecchia procedura (art. 405 cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio

aveva mera portata dichiarativa e non poteva essere impugnato, salvo che fosse

litigiosa la legittimità stessa dello stralcio dai ruoli. Poteva invece essere

appellato – avendo carattere autoritativo – il dispositivo sulle spese e le

ripetibili, sempre che la causa fosse appellabile (RtiD I-2004 pag. 480 consid.

1, 486 consid. 1). In concreto l'azione di accertamento promossa da AP 1 (art.

71.

CPC ticinese) è stata trattata dal Pretore con il rito ordinario appellabile

e nemmeno la convenuta pretende, con le osservazioni all'appello, che andasse

considerata altrimenti. In materia di spese e ripetibili il decreto di

stralcio, notificato all'attore il 4 febbraio 2010, poteva così essere

impugnato entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Introdotto il

23.

febbraio 2010, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

L'appellante

rammenta che secondo il diritto ticinese l'indennità per ripetibili era fissata

“entro i limiti della tariffa del Consiglio di Stato, tenendo conto della

natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del

patrocinatore” (art. 150 seconda frase CPC ticinese). Nella fattispecie – egli

continua – il valore litigioso dell'azione di accertamento era di almeno fr.

285.

000.–,

che è il valore della servitù per il fondo dominante (art. 9 cpv. 3 CPC

ticinese). Quanto all'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (RL 3.1.1.7.1), esso prevede per cause di valore determinato o

determinabile tra fr. 100 000.– e fr. 500

000.

– ripetibili comprese tra il 6 e il 9% del valore

medesimo. Pur considerando che in concreto la causa è terminata per

acquiescenza – egli prosegue – il Pretore non poteva riconoscer­gli quindi un'indennità

inferiore a fr. 10 000.–. Comunque sia, l'appellante si duole che il Pretore non abbia

minimamente motivato l'indennità di fr. 600.– fissata nel decreto di stralcio,

onde la richiesta subordinata di annullare quel dispositivo e di rinviare gli

atti al primo giudice perché statuisca sulle ripetibili con decisione motivata.

3.

In

materia di spese e ripetibili il Pretore fruiva – secondo il diritto ticinese –

di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul

riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la

sua decisione era censurabile solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento

(rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Chi acquiesceva

nell'ambito di un processo civile, ad ogni modo, andava giudicato – di regola –

soccombente, di modo che doveva rifondere spese processuali e ripetibili all'avversario

(RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5). Tale principio non è revocato in dubbio dalla

convenuta nel caso specifico. Quanto all'ammontare dell'indennità per

ripetibili, il Pretore non era tenuto a motivarla, tranne che questa risultasse

sotto il minimo o sopra il massimo della tariffa (identico principio continua a

valere in virtù del diritto federale: DTF 111 Ia 1).

4.

Come

l'appellante fa valere a ragione, l'indennità per ripetibili cui si riferiva

l'art. 150 seconda frase CPC era fissata, nelle procedure ordinarie con valore

litigioso determinato o determinabile, sulla base delle aliquote previste dall'art.

11.

cpv. 1 del citato regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

fermo restan­do che il valore della causa dipendeva per principio dalle “norme

della procedura civile” (art. 11 cpv. 3). Tra il minimo e il massimo della

tariffa poi l'indennità andava stabilita secondo l'importanza della lite, le

sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impie­gato

dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5).

5.

Nel

caso specifico l'azione di accertamento aveva un manifesto valore litigioso, contrariamente

a quanto pretende AP 1 (osservazioni all'appello, pag. 3 seg.), anche se il

Pretore non l'ha determinato. Dandosi un'azione di accertamento, in effetti,

secondo la procedura civile ticinese il valore litigioso consisteva in quello

del diritto o del rapporto giuridico di cui si chiedeva fosse accertata

l'esistenza o l'inesistenza (I CCA, sentenza inc. 11.2003.7 del 7 dicembre 2005, consid. 1 con rinvio a Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edi­­zione, pag. 110 in alto e Olgiati, Le norme generali per il

procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 35). E il valore di

una servitù era – come sottolinea l'appellante – quello che il diritto reale

limitato aveva per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione

che avrebbe subìto il fondo serviente, se era maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC

ticinese).

6.

L'appellante

quantifica il valore litigioso nella fattispecie, come detto, in fr. 285 000.–. La convenuta

eccepisce che l'attore avrebbe già dovuto addurre tale dato nella petizione e

che, non avendo precisato in quel memoriale valore alcuno, non può più

contestare il giudizio del Pretore. L'argomentazione è infondata. Il valore

litigioso andava esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 13 CPC

ticinese), indipendentemente dal fatto che le servitù rientrassero sempre nella

com­petenza per materia del Pretore (art. 31 cpv. 2 lett. a e 37 cpv. 1

vLOG). Deve quindi essere verificato anche in appello, per lo meno ove sussistano

contestazioni su spese processuali e ripetibili. Ora, l'attore ha spiegato

partitamente in base a quali presupposti egli è giunto alla cifra di fr. 285 000.– (appello, pag.

11). La convenuta nulla ha obiettato, né sul metodo di calcolo né sul risultato.

L'importo, del resto, non appare inattendibile o manifestamente eccessivo. Non è

il caso dunque di promuovere ulteriori indagini su questo punto.

7.

Per

una causa ordinaria con un valore litigioso di fr. 285 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato

regolamento prevede, come si è visto, ripetibili varianti dal 6 al 9% del

valore medesimo. Nella fattispecie la procedura non appariva particolarmente

complessa: si trattava unicamente di accertare se la menzionata servitù in

favore della particella n. 1127 riguardasse solo edifici nuovi o comprendesse

anche gli stabili già esistenti al momento della sua costituzione. Al legale

dell'attore inoltre lo statuto dei fondi era noto da tempo, avendo promosso il

6.

novembre 2006 per lo stesso AP 1, come proprietario della particella n. 1127,

una causa contro AO 1 e litisconsorti intesa a far accertare la legittima

formazione di posteggi sulla contigua particella n. 1427 (doc. A: inc.

OA.2006.112). Ai fini delle ripetibili si sarebbe giustificato così di applicare,

in concreto, l'aliquota medio-bassa del 7%. La conduzione del patrocinio nell'intera

causa avrebbe giustificato, di conseguenza, un'indennità attorno ai fr. 20 000.–.

8.

L'art.

13.

cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili dispone che “se la

causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro

del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono

essere ridotte in misura adeguata”. Alla desistenza può sicuramente equipararsi,

negli effetti processuali, l'acquiescenza. Ciò posto, rimane da definire in che

misura l'indennità “piena” di fr. 20 000.– andasse ridotta nel caso in rassegna.

L'art. 13 cpv. 2 del regolamento non enuncia criteri particolari. Continua così

ad applicarsi il principio per cui, anche in caso di acquiescenza, le

ripetibili vanno fissate secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà,

l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo

allo svolgimento del patrocinio (sopra, consid. 4).

Nella

fattispecie il legale dell'attore ha dovuto redigere la petizione (7 pagine

rilevanti, le prime 7 limitandosi a un riepologo di fatti già noti al Pretore,

investito della parallela azione di accertamento), e partecipare all'udienza

preliminare, in esito alla quale la convenuta è risultata acquiescente.

L'attore non indica quanto tempo il suo patrocinatore abbia profuso

nell'incarico. Dovendosi procedere per apprezzamento, si può ragionevolmente

presumere che un legale solerte e speditivo avrebbe dedicato a prestazio­ni del

genere una decina d'ore, retribuite fr. 280.– l'una (art. 12 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). A ciò si sarebbero aggiunte

un paio d'ore per i colloqui con il cliente e la corrispondenza indispensabile,

senza dimenticare le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (7.6%

al momento in cui ha statuito il Pretore). La rimunerazione ad horam

sarebbe ammontata di conseguenza attorno ai fr. 4000.–.

Rimane da

valutare se l'indennità per ripetibili di fr. 4000.– deter­minata per apprezzamento

costituisca una riduzione “adeguata” (nel senso del menzionato art. 13 cpv. 2) rispetto

all'indennità “piena” di fr. 20

000.

–. La risposta è affer­mativa. L'indennità ad

valorem di fr. 20 000.– copre sostanzialmente, alla tariffa di fr. 280.– orari, circa

71.

ore di lavoro. Se si considera che nel caso in esame non è occorso redigere

una replica (la convenuta si è lasciata precludere dalla lite), non si è

esperita alcuna istruttoria (l'acquiescenza è intervenuta all'udienza preliminare)

e non è stato necessario preparare memoriali conclusivi né, tanto meno, presenziare

al dibattimento finale, l'indennità di fr. 4000.– per la sola stesura

della petizione e la partecipazione all'udienza preliminare appare senz'altro

equa rispetto al totale di fr. 20 000.– per l'intera causa. Tiene adeguatamente

calcolo, in altri termini, dell'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza

del lavoro svolto e del tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo

svolgimento del patrocinio. Se ne conclude che entro i limiti descritti l'appello

merita accoglimento e che la decisione del Pretore va riformata di conseguenza.

Ciò rende superfluo rinviare gli atti al primo giudice – come chiede

l'appellante in subordine – perché emani una decisione motivata sull'ammontare delle

ripetibili.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC ticinese). L'attore ottiene un'indennità di fr. 4000.–, certo superiore

rispetto a quella di fr. 600.– assegnatagli dal primo giudice, ma nettamente

inferiore a quella di fr. 10 000.– da lui chiesta con l'appello. Si giustifica perciò che

sopporti equitativamente due terzi della tassa di giustizia e delle spese, con

obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

10.

Quanto

ai rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'indennità per ripetibili

rivendicata in appello non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il

profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che

il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:

La tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 150.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della

convenuta, la quale rifonderà all'attore un'indennità di fr. 4000.– per

ripetibili.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

50.–

fr.

750.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e

per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 750.– per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­mis­si­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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