11.2010.27
Contributo alimentare dopo il divorzio: costo dell'alloggio
23 marzo 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2010.27
Data decisione, Autorità:
23.03.2010, ICCA
Titolo:
Contributo alimentare dopo il divorzio: costo dell'alloggio
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
art. 125 CC
Incarto n.
11.2010.27
(rinvio TF)
Lugano,
23 marzo 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.16 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 31 gennaio 2005 da
AP 1
(patrocinato da PA 1)
contro
AA 1
(patrocinata da PA 2);
vista
la sentenza 5A_383/2008 dell'8 gennaio 2010 con cui il Tribunale federale ha annullato
la sentenza emanata il 14 maggio 2008 da questa Camera (inc. 11.2007.15),
riesaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 novembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
9 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 febbraio 2007 presentato da AO 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 novembre 2006 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1960) e AA 1 (1956), ha
riconosciuto a ogni coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita
dall'altro durante il matrimonio, ha previsto la trasmissione degli atti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire tale quota non appena la chiave di
riparto a metà fosse passata in giudicato,
ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr.
900.– mensili non indicizzati vita natural durante e ha addebitato la tassa di
giustizia (fr. 1000.–) con le spese (fr. 100.–) alle parti in ragione di un
mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Il Pretore non ha dovuto giudicare
invece sullo scioglimento del regime matrimoniale, le parti vivendo nella separazione
dei beni.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 28 novembre 2006
per ottenere che il contributo alimentare in favore della moglie sia soppresso
e che gli oneri processuali siano posti a carico di lei, con obbligo per
quest'ultima di versargli fr. 5000.– a titolo di ripetibili. Con osservazioni
dell'8 febbraio 2007 AA 1 ha proposto di respingere l'appello. Anzi, con
appello adesivo ha chiesto che il contributo in suo favore fosse portato a fr.
1450.– mensili e che gli
oneri processuali fossero addebitati al marito, con obbligo di corrisponderle
fr. 5000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2007 AP 1 ha proposto di respingere l'appello adesivo.
C. Statuendo
il 14 maggio 2008, questa Camera ha respinto l'appello principale nella misura
in cui era ricevibile, ha respinto anche l'appello adesivo e ha confermato la
sentenza impugnata. La tassa di giustizia dell'appello principale (fr. 500.–) e
le spese (fr. 50.–) sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere
alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. La tassa di giustizia dell'appello
adesivo (fr. 400.–) e le spese (fr. 50.–) sono state poste a carico di AO 1,
tenuta a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
D. La
sentenza di questa Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia
civile e ricorso in materia costituzionale al Tribunale federale, che con
sentenza dell'8 gennaio 2010 ha dichiarato inammissibile il secondo e ha
parzialmente accolto il primo, annullando la sentenza di appello e rinviando
gli atti a questa Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le
spese giudiziarie (fr. 2500.–) sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà per il tutto, compensate le
ripetibili. Ciò ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di
statuire nuovamente sull'appello. Non solo: essendo stata annullata l'intera
sentenza, occorre ripristinare formalmente anche il dispositivo sull'appello
adesivo.
Considerandi
in diritto: 1. Litigioso in appello rimaneva, quando la Camera ha statuito il
14.
maggio 2008, il contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio.
Il Pretore l'aveva fissato in fr. 900.– mensili (non indicizzati) a tempo
indeterminato richiamandosi all'art. 125 CC, ma senza accertare né il tenore di
vita che i coniugi avevano durante la comunione domestica, né il reddito del
marito, né il reddito che la moglie avrebbe ragionevolmente potuto conseguire
dopo il divorzio, né – tanto meno – quale fosse il fabbisogno minimo delle
parti a quel momento. Nella motivazione egli si limitava ad assicurare di avere
“tutto ben considerato”, esortando AO 1 ad adoperarsi per mettere
a frutto la sua capacità lucrativa. Come egli fosse giunto a definire il
contributo alimentare di fr. 900.– mensili non era dato di sapere
(sentenza 14 maggio 2008 di questa Camera, consid. 3).
2.
Nell'appello AP 1 rimproverava anzitutto alla moglie di non avere
dimostrato il livello di vita avuto durante la comunione domestica, ma la
critica era senza interesse, giacché AO 1 chiedeva solo un contributo
alimentare destinato a coprire il proprio fabbisogno minimo dopo il divorzio
(in pratica una rendita d'indigenza). Relativamente all'ammontare di tale
fabbisogno minimo, da lei indicato in fr. 3649.– mensili nel memoriale conclusivo,
questa Camera ha constatato che davanti al primo giudice AP 1 non aveva contestato
alcuna voce di spesa. Solo per quanto riguardava il costo dell'alloggio egli
aveva addotto nella petizione che la moglie vive gratuitamente in casa propria,
ma nella risposta AO 1 aveva fatto valere spese per fr. 1000.– mensili e su
quell'importo AP 1 non aveva più preso posizione, né introducendo una replica, né esprimendosi alle successive udienze
del 13 dicembre 2005 e del 9 marzo 2006, né determinandosi nel memoriale conclusivo
e rinunciando finanche al dibattimento finale. Questa Camera ha reputato così
improponibili doglianze che l'interessato aveva manifestamente rinunciato a
far valere davanti al giudice del divorzio (sentenza 14
maggio 2008 di questa Camera, consid. 4).
3.
Nella
sentenza dell'8 gennaio 2010 il Tribunale federale ha ritenuto, per converso,
che AP 1 abbia sufficientemente contestato la spesa per l'alloggio di fr.
1000.
– mensili (fr. 1100.–
mensili con le spese accessorie) inserita da AO 1 nel proprio fabbisogno minimo,
avendo egli allegato nel memoriale conclusivo che quelle uscite “sono inesistenti perché la signora AO 1
vive in casa propria” (sentenza 5A_383/2008, consid. 4.2.2). Onde la necessità di esaminare la questione. Ora, che AO 1
viva in casa propria, nell'ex abitazione coniugale, è pacifico. Già nella sentenza
del 14 maggio 2008 questa Camera aveva accertato che in pendenza di appello, il
2.
luglio 2007, essa era finanche divenuta
unica proprietaria, dopo la morte della madre __________, della particella n. 105 RFD di __________, su cui
sorge un edificio bifamiliare. Tant'è che questa Camera l'aveva invitata ad
appigionare il piano inferiore dello stabile per finanziare l'ammanco da lei
registrato (fr. 550.– mensili) rispetto al suo fabbisogno minimo, nonostante
il contributo alimentare di fr. 900.– mensili stabilito dal Pretore
(sentenza del 14 maggio 2008, consid. 7c). Sotto questo profilo la situazione è
pertanto chiara.
4.
Ciò
premesso, che AO 1 abiti in casa propria ancora non significa che le sue spese
per l'alloggio siano “inesistenti”, come asserisce l'appellante. Un
proprietario immobiliare deve assumere per comune esperienza costi che vanno
dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria) alle riparazioni, dalle
revisioni periodiche degli impianti ai premi per l'assicurazione dello stabile,
dai tributi ricorrenti (ad esempio per l'uso delle canalizzazioni) a quelli
versati una tantum, fino al pagamento degli eventuali interessi
ipotecari. Certo, chi fa valere determinate uscite deve anche dimostrarle. E in
concreto l'unico elemento consisteva nel fatto (notorio, poiché risultante da
pubblici registri: art. 184 cpv. 3 CPC) che sulla particella n. 105 è iscritta
in primo grado una cartella ipotecaria al portatore di fr. 170 000.– detenuta dalla
Banca __________, __________ (AO 1 precisava, nelle osservazioni all'appello,
di aver dovuto aumentare il mutuo da fr. 110 000.– a fr. 170 000.–: pag. 3).
Ma ciò non vuol dire che il costo dell'alloggio fosse nullo. Mancando dati
sicuri, il Pretore avrebbe dovuto procedere dunque per apprezzamento. Identico
criterio si applica, del resto, ove si tratti di valutare il presumibile onere
d'imposta in difetto di risultanze affidabili (sentenza del Tribunale federale
5P.217/1997 del 14 luglio 1997, consid. 2c).
5.
Non
si disconosce che una stima per apprezzamento impone cautela, non dovendosi
privilegiare un coniuge negligente rispetto a un coniuge che documenta le
proprie uscite. In nessun caso, poi (e men che meno ai fini di una mera rendita
di indigenza), la stima deve eccedere quanto ragionevolmente si può ammettere
che un coniuge in condizioni analoghe spenderebbe per un alloggio destinato a
sé solo (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.101/2001 del 30
aprile 2001, consid. 4). Sta di
fatto che
in concreto un appartamento da fr. 1000.– mensili (fr. 1100.– comprensivi
delle spese accessorie) a __________ per una persona sola non può sicuramente
dirsi eccessivo o dispendioso. Né riconoscere a AO 1 un simile costo
dell'alloggio connota abuso o eccesso d'apprezzamento. Anche tenendo conto
della circostanza che l'interessata abita in casa propria, non si devono
trascurare infatti i costi correlati alla proprietà fondiaria (sopra, consid.
4) e l'entità del carico ipotecario (che l'appellante non contestava essere
stato aumentato da fr. 110 000.– a fr. 170 000.–). Ne segue
che, pur esaminando la contestazione mossa dall'appellante alle spese abitative
della moglie, nulla muta in definitiva per rapporto al giudizio emanato il 14
maggio 2008 da questa Camera.
6.
Si
aggiunga che nel risultato l'apprezzamento predetto trova legittimazione anche da
un altro punto di vista. Si è accennato – ma si era già sottolineato nella
precedente sentenza (consid. 4a) – che AO 1 chiede un contributo alimentare
destinato a finanziare non il tenore di vita raggiunto durante la comunione
domestica (di quasi vent'anni), come avrebbe potuto in virtù dell'art. 125 CC
(DTF 134 III 580 consid. 8 con richiami), ma solo il suo fabbisogno minimo dopo
il divorzio. Essa rivendica unicamente, in altri termini, una rendita
d'indigenza come quella che prevedeva l'art. 152 vCC. Già una simile rendita (“pensione d'assistenza”), tuttavia, garantiva non la semplice
copertura del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, bensì la copertura
del minimo esistenziale secondo il diritto civile, “allargato” del 20%
(DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid. 4b/aa). In concreto AO 1
quantificava il suo fabbisogno minimo davanti al Pretore, come detto (consid. 2), in fr. 3649.– mensili. Se in quella somma si reputa compresa la maggiorazione
del 20% (fr. 729.80), il Pretore avrebbe anche potuto riconoscere un costo per
l'abitazione di soli fr. 370.20 mensili (sufficiente sì e no per pagare gli
interessi ipotecari), libera poi l'interessata di finanziare tutte le altre
spese correlate alla proprietà fondiaria con il supplemento del 20%. Il che
avrebbe anche sanzionato la mancata documentazione di tali spese da parte di
lei.
È vero
che, riconoscendosi un margine del 20% sul minimo esistenziale del diritto
esecutivo al coniuge creditore del contributo alimentare, identico margine va
riconosciuto al coniuge debitore. L'appellante non pretendeva tuttavia che con
il suo stipendio di fr. 5725.– mensili netti (apparentemente l'ultimo agli
atti: certificato di salario ai fini della dichiarazione d'imposta 2003B, nel
fascicolo “edizione”) egli non potesse conservare un agio del
20% sul suo minimo esistenziale del diritto esecutivo dopo avere stanziato a AO
1.
la pensione di fr. 900.– mensili. Anzi, AP 1 non ha mai nemmeno quantificato
il proprio fabbisogno minimo. Se poi ci si attiene alla somma riconosciuta
dalla moglie come fabbisogno minimo del marito nel memoriale conclusivo (fr.
3428.
– mensili: pag. 4),
l'ipotesi va finanche esclusa d'acchito. Ciò dimostra una volta ancora che il
Dispositivo
dispositivo pronunciato da questa Camera il 14 maggio 2008 va ribadito nel suo
intero.
7. Gli
oneri processuali e le ripetibili seguono la sorte fissata nella sentenza del
14 maggio 2008 (consid. 9).
8. I
rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale sono
quelli indicati nella sentenza del 14 maggio 2008 (consid. 10).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
2500.– per ripetibili.
3. L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.
1500.– per ripetibili.
5. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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