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Decisione

11.2010.27

Contributo alimentare dopo il divorzio: costo dell'alloggio

23 marzo 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.16 (divorzio

su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con petizione del 31 gennaio 2005 da

AP 1

(patrocinato da PA 1)

contro

AA 1

(patrocinata da PA 2);

vista

la sentenza 5A_383/2008 dell'8 gennaio 2010 con cui il Tribunale federale ha annullato

la sentenza emanata il 14 maggio 2008 da questa Camera (inc. 11.2007.15),

riesaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 28 novembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

9 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 febbraio 2007 presentato da AO 1

contro la medesima sentenza;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 9 novembre 2006 il Pretore del Distretto di

Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1960) e AA 1 (1956), ha

riconosciuto a ogni coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita

dall'altro durante il matrimonio, ha previsto la trasmissione degli atti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire tale quota non appena la chiave di

riparto a metà fosse passata in giudicato,

ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr.

900.– mensili non indicizzati vita natural durante e ha addebitato la tassa di

giustizia (fr. 1000.–) con le spese (fr. 100.–) alle parti in ragione di un

mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Il Pretore non ha dovuto giudicare

invece sullo scioglimento del regime matrimoniale, le parti vivendo nella separazione

dei beni.

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 28 novembre 2006

per ottenere che il contributo alimentare in favore della moglie sia soppresso

e che gli oneri processuali siano posti a carico di lei, con obbligo per

quest'ultima di versargli fr. 5000.– a titolo di ripetibili. Con osservazioni

dell'8 febbraio 2007 AA 1 ha proposto di respingere l'appello. Anzi, con

appello adesivo ha chiesto che il contributo in suo favore fosse portato a fr.

1450.– mensili e che gli

oneri processuali fossero addebitati al marito, con obbligo di corrisponderle

fr. 5000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2007 AP 1 ha proposto di respingere l'appello adesivo.

C. Statuendo

il 14 maggio 2008, questa Camera ha respinto l'appello principale nella misura

in cui era ricevibile, ha respinto anche l'appello adesivo e ha confermato la

sentenza impugnata. La tassa di giustizia dell'appello principale (fr. 500.–) e

le spese (fr. 50.–) sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere

alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. La tassa di giustizia dell'appello

adesivo (fr. 400.–) e le spese (fr. 50.–) sono state poste a carico di AO 1,

tenuta a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

D. La

sentenza di questa Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia

civile e ricorso in materia costituzionale al Tribunale federale, che con

sentenza dell'8 gennaio 2010 ha dichiarato inammissibile il secondo e ha

parzialmente accolto il primo, annullando la sentenza di appello e rinviando

gli atti a questa Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le

spese giudiziarie (fr. 2500.–) sono state poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà per il tutto, compensate le

ripetibili. Ciò ripristina la litispendenza sul piano cantonale e impone di

statuire nuovamente sull'appello. Non solo: essendo stata annullata l'intera

sentenza, occorre ripristinare formalmente anche il dispositivo sull'appello

adesivo.

Considerandi

in diritto: 1. Litigioso in appello rimaneva, quando la Camera ha statuito il

14.

maggio 2008, il contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio.

Il Pretore l'aveva fissato in fr. 900.– mensili (non indicizzati) a tempo

indeterminato richiamandosi all'art. 125 CC, ma senza accertare né il tenore di

vita che i coniugi avevano durante la comunione domestica, né il reddito del

marito, né il reddito che la moglie avrebbe ragionevolmente potuto conseguire

dopo il divorzio, né – tanto meno – quale fosse il fabbisogno minimo delle

parti a quel momento. Nella motivazione egli si limitava ad assicurare di avere

“tutto ben considerato”, esortando AO 1 ad adoperarsi per mettere

a frutto la sua capacità lucrativa. Come egli fosse giunto a definire il

contributo alimentare di fr. 900.– mensili non era dato di sapere

(sentenza 14 maggio 2008 di questa Camera, consid. 3).

2.

Nell'appello AP 1 rimproverava anzitutto alla moglie di non avere

dimostrato il livello di vita avuto durante la comunione domestica, ma la

critica era senza interesse, giacché AO 1 chiedeva solo un contributo

alimentare destinato a coprire il proprio fabbisogno minimo dopo il divorzio

(in pratica una rendita d'indigenza). Relativamente all'ammontare di tale

fabbisogno minimo, da lei indicato in fr. 3649.– mensili nel memoriale conclusivo,

questa Camera ha constatato che davanti al primo giudice AP 1 non aveva contestato

alcuna voce di spesa. Solo per quanto riguardava il costo dell'alloggio egli

aveva addotto nella petizione che la moglie vive gratuitamente in casa propria,

ma nella risposta AO 1 aveva fatto valere spese per fr. 1000.– mensili e su

quell'importo AP 1 non aveva più preso posizione, né introducendo una replica, né esprimendosi alle successive udien­ze

del 13 dicembre 2005 e del 9 marzo 2006, né determinandosi nel memoriale conclusivo

e rinunciando finanche al dibattimento finale. Questa Camera ha reputato così

improponibili doglian­ze che l'interessato aveva manifestamente rinunciato a

far valere davanti al giudice del divorzio (sentenza 14

maggio 2008 di questa Camera, consid. 4).

3.

Nella

sentenza dell'8 gennaio 2010 il Tribunale federale ha ritenuto, per converso,

che AP 1 abbia sufficientemente contestato la spesa per l'alloggio di fr.

1000.

– mensili (fr. 1100.–

mensili con le spese accessorie) inserita da AO 1 nel proprio fabbisogno minimo,

avendo egli allegato nel memoriale conclusivo che quelle uscite “sono inesistenti perché la signora AO 1

vive in casa propria” (sentenza 5A_383/2008, consid. 4.2.2). Onde la necessità di esaminare la questione. Ora, che AO 1

viva in casa propria, nell'ex abitazione coniugale, è pacifico. Già nella sentenza

del 14 maggio 2008 questa Camera aveva accertato che in pendenza di appello, il

2.

luglio 2007, essa era finanche divenuta

unica proprietaria, dopo la morte della madre __________, della particella n. 105 RFD di __________, su cui

sorge un edificio bifamiliare. Tant'è che questa Camera l'aveva invitata ad

appigionare il piano inferiore dello stabile per finanziare l'ammanco da lei

registrato (fr. 550.– mensili) rispetto al suo fabbisogno minimo, nonostante

il contributo alimentare di fr. 900.– mensili stabilito dal Pretore

(sentenza del 14 maggio 2008, consid. 7c). Sotto questo profilo la situazione è

pertanto chiara.

4.

Ciò

premesso, che AO 1 abiti in casa propria ancora non significa che le sue spese

per l'alloggio siano “inesistenti”, come asserisce l'appellante. Un

proprietario immobiliare deve assumere per comune esperienza costi che vanno

dalla manutenzione (ordinaria e straordinaria) alle riparazioni, dalle

revisioni periodiche degli impianti ai premi per l'assicurazione dello stabile,

dai tributi ricorrenti (ad esempio per l'uso delle canalizzazioni) a quelli

versati una tantum, fino al pagamento degli eventuali interessi

ipotecari. Certo, chi fa valere determinate uscite deve anche dimostrarle. E in

concreto l'unico elemento consisteva nel fatto (notorio, poiché risultante da

pubblici registri: art. 184 cpv. 3 CPC) che sulla particella n. 105 è iscritta

in primo grado una cartella ipotecaria al portatore di fr. 170 000.– detenuta dalla

Banca __________, __________ (AO 1 precisava, nelle osservazioni all'appello,

di aver do­vuto aumentare il mutuo da fr. 110 000.– a fr. 170 000.–: pag. 3).

Ma ciò non vuol dire che il costo dell'alloggio fosse nullo. Mancando dati

sicuri, il Pretore avrebbe dovuto procedere dunque per apprezzamento. Identico

criterio si applica, del resto, ove si tratti di valutare il presumibile onere

d'imposta in difetto di risultanze affidabili (sentenza del Tribunale federale

5P.217/1997 del 14 luglio 1997, consid. 2c).

5.

Non

si disconosce che una stima per apprezzamento impone cautela, non dovendosi

privilegiare un coniuge negligente rispetto a un coniuge che documenta le

proprie uscite. In nessun caso, poi (e men che meno ai fini di una mera rendita

di indigenza), la stima deve eccedere quanto ragionevolmente si può ammettere

che un coniuge in condizioni analoghe spenderebbe per un alloggio destinato a

sé solo (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5P.101/2001 del 30

aprile 2001, consid. 4). Sta di

fatto che

in concreto un appartamento da fr. 1000.– mensili (fr. 1100.– comprensivi

delle spese accessorie) a __________ per una persona sola non può sicuramente

dirsi eccessivo o dispendioso. Né riconoscere a AO 1 un simile costo

dell'alloggio connota abuso o eccesso d'apprezzamento. Anche tenendo conto

della circostanza che l'interessata abita in casa propria, non si devono

trascurare infatti i costi correlati alla proprietà fondiaria (sopra, consid.

4) e l'entità del carico ipotecario (che l'appellante non contestava essere

stato aumentato da fr. 110 000.– a fr. 170 000.–). Ne segue

che, pur esaminando la contestazione mossa dall'appellante alle spese abitative

della moglie, nulla muta in definitiva per rapporto al giudizio emanato il 14

maggio 2008 da questa Camera.

6.

Si

aggiunga che nel risultato l'apprezzamento predetto trova legittimazione anche da

un altro punto di vista. Si è accennato – ma si era già sottolineato nella

precedente sentenza (consid. 4a) – che AO 1 chiede un contributo alimentare

destinato a finanziare non il tenore di vita raggiunto durante la comunione

domestica (di quasi vent'anni), come avrebbe potuto in virtù dell'art. 125 CC

(DTF 134 III 580 consid. 8 con richiami), ma solo il suo fabbisogno minimo dopo

il divorzio. Essa rivendica unicamente, in altri termini, una rendita

d'indigenza come quella che prevedeva l'art. 152 vCC. Già una simile rendita (“pensione d'assistenza”), tuttavia, garantiva non la semplice

copertura del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, bensì la copertura

del minimo esistenziale secondo il diritto civile, “allargato” del 20%

(DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid. 4b/aa). In concreto AO 1

quantificava il suo fabbisogno minimo davanti al Pretore, come detto (consid. 2), in fr. 3649.– mensili. Se in quella somma si reputa compresa la maggiorazione

del 20% (fr. 729.80), il Pretore avrebbe anche potuto riconoscere un costo per

l'abitazione di soli fr. 370.20 mensili (sufficiente sì e no per pagare gli

interessi ipotecari), libera poi l'interessata di finanziare tutte le altre

spese correlate alla proprietà fondiaria con il supplemento del 20%. Il che

avrebbe anche sanzionato la mancata documentazione di tali spese da parte di

lei.

È vero

che, riconoscendosi un margine del 20% sul minimo esistenziale del diritto

esecutivo al coniuge creditore del contributo alimentare, identico margine va

riconosciuto al coniuge debitore. L'appellante non pretendeva tuttavia che con

il suo stipendio di fr. 5725.– mensili netti (apparentemente l'ultimo agli

atti: certificato di salario ai fini della dichiarazione d'imposta 2003B, nel

fascicolo “edizione”) egli non potesse conservare un agio del

20% sul suo minimo esistenziale del diritto esecutivo dopo avere stanziato a AO

1.

la pensione di fr. 900.– mensili. Anzi, AP 1 non ha mai nemmeno quantificato

il proprio fabbisogno minimo. Se poi ci si attiene alla somma riconosciuta

dalla moglie come fabbisogno minimo del marito nel memoriale conclusivo (fr.

3428.

– mensili: pag. 4),

l'ipotesi va finanche esclu­sa d'acchito. Ciò dimostra una volta ancora che il

Dispositivo

dispositivo pronunciato da questa Camera il 14 maggio 2008 va ribadito nel suo

intero.

7. Gli

oneri processuali e le ripetibili seguono la sorte fissata nella sentenza del

14 maggio 2008 (consid. 9).

8. I

rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale sono

quelli indicati nella sentenza del 14 maggio 2008 (consid. 10).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.

2500.– per ripetibili.

3. L'appello

adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

4. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.

1500.– per ripetibili.

5. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

al Pretore del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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