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Decisione

11.2010.28

Divorzio su richiesta unilaterale poi su richiesta comune con accordo parziale: nuova domanda di giudizio chiedente l'omologazione di una convenzione di divorzio

24 agosto 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una

decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art.

51 cpv. 1 lett. c LTF). Ora, la convenzione di divorzio litigiosa

Considerandi

regolava – oltre agli aspetti patrimoniali del divorzio – anche l'affidamento

dei figli e il diritto di visita paterno (doc. 1, punti 5 e 6),

controversie manifestamente prive di valore litigioso. Come nelle cause di divorzio, in casi del genere il ricorso in materia civile al Tribunale

federale è ammissibile pertanto senza riguardo a questioni di valore (sentenza 5A­_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2

con rinvio a Messmer/Imboden, Die

eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80).

Dispositivo

Per questi motivi

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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