Lexipedia

Decisione

11.2010.29

Istanza di ricusa. Notificazione di atti giudiziari in Italia

18 marzo 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi mezzi di azione o di difesa, censura la mancata audizione del figlio

minorenne, ma non accenna nemmeno di scorcio agli estremi dell'art. 27 CPC. Ciò

basterebbe per dichiarare l'istanza di ricusazione irricevibile. Comunque sia,

si volesse anche transigere al riguardo, nulla muterebbe ai fini del giudizio. Intanto

la richiesta volta a ottenere la ripresa del diritto di

visita al figlio è – come si è già spiegato nella

precedente sentenza (loc. cit.) – del tutto estranea a un procedimento di ricusa, il quale può tendere solo

all'astensione del magistrato. Va dunque dichiarata improponibile già di primo

acchito. Per il resto, valgono le considerazioni in appresso.

2. Nel

suo memoriale l'interessato postula anzitutto l'indizione di un'udienza “con possibilità di replica e duplica”. La procedura che

disciplina una domanda di ricusazione è invero quella contenziosa di camera di

consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC), la quale compren­derebbe­ di per sé una

pubblica udienza (art. 363 cpv. 2 CPC). Questa Camera ha già avuto modo di

precisare tuttavia che qualora un'istanza di ricusazione appaia manifestamente infondata

non avrebbe senso dilazionare il procedimento (sentenza inc. 11.2008.144 del 4

dicembre 2008, consid. 1). Tanto meno in concreto, questa Camera non avendo

ordinato alcuno scambio di atti scritti. AO 1 e il Pretore non essendo stati chiamati a esprimersi, mal si capirebbe

a che cosa l'interessato intenda replicare. Quanto all'udienza di conciliazione

che IS 1 auspica con il Pretore, essa non solo è ignota alla procedura di ricusazione

(art. 29 seg. CPC), ma non entra in linea di conto. In effetti, o i motivi di

ricusazione sono dati, e il giudice deve astenersi dal proprio ufficio, oppure

essi non sussistono, e in tal caso il ricusante nulla può pretendere. Al riguardo

non giova pertanto attardarsi.

3. In

primo luogo va sgombrato il campo, ai fini del giudizio, dalle procedure a

tutela dell'unione coniugale e di rigetto definitivo dell'opposizione, nel cui

ambito l'istanza di ricusazione non ha senso. L'ultimo atto di causa compiuto

dal Pretore nella protezio­ne dell'unione coniugale risale al 30 maggio 2006

(salvo un decreto cautelare del 3 giugno 2008, cui l'interessato neppure

allude, inteso allo sblocco parziale di un conto bancario). Quanto alla procedura

di rigetto definitivo dell'opposizione, essa è terminata con sentenza del 14

settembre 2006. IS 1 ha ricusato il Pretore la prima volta il 10 marzo 2008,

nell'azione di nullità del matrimonio, e il procedimento di ricusazione è durato fino al

25 maggio 2009, quando ha statuito il Tribunale

federale. Durante tale lasso di tempo l'azione di nullità del matrimonio è

rimasta ferma. Il Pretore ne ha ripreso la trattazione – come detto – il 18 novembre

2009, allorché ha fissato a IS 1 il ter­mine di dieci giorni per versare l'anticipo

di fr. 500.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte. Accertato che il

pagamento non era intervenuto, l'11 gennaio 2010 egli ha stralciato la causa

dai ruoli. Nessun altro atto di causa il primo giudice ha compiuto in quel

periodo. L'unica questione è di sapere pertanto se egli possa essere ricusato

per avere svolto quei due atti processuali.

4. L'interessato

sostiene che il Pretore non poteva trasmettergli la diffida di pagamento e il

decreto di stralcio per raccomandata in Italia. La tesi è infondata. A parte il

fatto che un semplice errore di procedura non basterebbe per giustificare la

ricusazione di un giudice in virtù dell'art. 27 CPC, nella fattispecie il

Pretore ha agito correttamente. Certo, la Svizzera non ammette la notificazione

diretta per posta di atti giudiziari giusta l'art. 10 lett. a della Convenzione

dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti

giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). E

in ossequio al principio della reciprocità previsto dall'art. 21 della

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità svizzere

devono astenersi dal notificare atti a persone all'estero facendo capo a vie

che non sono ammesse in Svizzera. Se non che, lo Stato di destinazione può rinunciare

a valersi della reciprocità. Gli Stati presenti alla riunione della Commissione

speciale dell'Aia (ottobre-novembre del 2003) hanno dichiarato di non invocare

il principio di reciprocità nei confronti di Stati che – come la Svizzera – hanno

formulato riserve alla Convenzione citata. Tra di essi si annovera l'Italia (si

veda l'informazione diramata dall'Ufficio federale di giustizia in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen/alternativ_art10a.htlm).

Le notificazioni di atti giudiziari dalla Svizzera all'Italia possono quindi

Considerandi

avvenire per posta, direttamente al destinatario. E se il destinatario non

ritira l'atto, la notificazione si reputa avvenuta l'ultimo giorno del periodo

di giacenza all'ufficio postale estero (sentenza del Tribunale federale

9C_657/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 2.1).

5.

Incomprensibile

è se mai il fatto che il Pretore abbia notificato il decreto di stralcio due

volte. È vero che, conformemente allo scambio di lettere del 2 giugno 1988 tra

la Svizzera e l'Italia concernente la trasmissione di atti giudiziali ed

extragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale (RS

0.274.184

), la notificazione di un atto giudiziario in Italia può avvenire

anche “in via diretta tra le

autorità designate a questo fine”. È una prerogativa bilaterale, giacché la Svizzera non ammette la

notificazione “tramite la via

di trasmissione” prevista dall'art.

10.

lett. b della nota Convenzione dell'Aia (www.rhf.admin.ch/

it/home/zivil/wegleitungen/alternativ­_art10b.htlm), come non ammette –

si è appena visto – la notificazione diretta per posta (art. 10 lett. a della

Convenzione) e neppure la notificazione per mezzo di agenti diplomatici o

consolari esteri (art. 8 della Convenzione). In sintesi, dandosi una

notificazione in Italia, l'autorità svizzera può decidere così se procedere per

posta (sopra, consid. 4) o per mezzo dell'autorità giudiziaria italiana. Crea

solo equivoci, invece, adire entrambe le vie. A maggior ragione ove si

consideri che, per principio, la ripetizione di una notifica è priva di effetto

(DTF 119 V 94 a metà), a meno che la seconda notifica avvenga durante il

termine di ricorso della prima e che nella sentenza intimata figuri l'indicazione

dei rimedi giuridici, ciò che comporta una proroga del termine di ricorso (DTF

118.

V 190 in fondo). Il solo fatto che il Pretore abbia eseguito inopportunamente

una doppia notificazione del decreto di stralcio ancora non è sufficiente

tuttavia – e da lungi – per integrare un motivo di ricusazione a norma

dell'art. 27 CPC.

6.

Afferma

l'interessato che il Pretore non avrebbe potuto riprendere la trattazione dell'azione

di nullità, essendo egli privo della capacità processuale per non sapere adeguatamente

proporre e discutere le sue allegazioni con la necessaria chiarezza (art. 39

cpv. 1 e 2 CPC). Ora, si volesse pur presumere che IS 1 non sia in grado di stare in causa da sé e che la lettera del 30 apri­le

2007.

da lui inviata al Pretore (“ho affidato l'incarico all'avv. __________, nella speranza che

confermi la sua gentile disponibilità”) costituisse un espediente per evitare la nomina di un patroci­natore

d'ufficio (come sembra desumersi in sostanza dal suo memoriale: pag. 4, lett.

R), ciò ancora non giustifica rimproveri al primo giudice. Tutt'al più rivela la

malafede dell'interessato, che prima fa credere al Pretore di essersi munito di

un legale e poi asserisce il contrario. Ad ogni buon conto, foss'anche IS 1

inidoneo a condurre il processo personalmente, ciò non significa che al momento

in cui il Pretore gli ha intimato la diffida di paga­mento egli fosse inetto a

capire il contenuto della richiesta, se appena avesse ritirato il plico

postale. La diffida era formulata in maniera semplice e la comminatoria di

stralcio era univoca. Né la comunicazione poteva dirsi inattesa, IS 1 sapendo

fin dall'ottobre del 2007 che il Pretore esigeva il deposito di un (secondo)

anticipo. Il pagamento poi incombeva al destinatario medesimo. Non si trattava

di un atto processuale che avrebbe dovuto eseguire un eventuale patrocinatore.

Valersi della propria incapacità a gestire la causa nelle condizioni descritte non

sussidia dunque al ricusante. Anche sotto questo profilo l'istanza di

ricusazione cade nel vuoto.

7.

In

subordine l'interessato chiede che, non fosse destinata all'accoglimento l'istanza

di ricusazione, il suo memoriale sia trattato come appello contro il decreto di

stralcio, il quale dev'essere annullato perché contrario alla legge. La

motivazione dell'appello è tuttavia, una volta ancora, la motivazione dell'istanza

di ricusa. Nella misura in cui critica la notificazione della diffida di pagamento

e del decreto di stralcio per raccomandata postale, l'appellante muove – come

si è visto – una censura infondata, la via postale essendo del tutto lecita

(sopra, consid. 4). Nella misura in cui evoca la propria incapacità

processuale, egli solleva una doglianza inconcludente, la diffida essendo

perfettamente comprensibile e il pagamento dell'anticipo per le spese giudiziarie

presunte incombendo a lui medesimo (consid. 6). Anche trattato come appello, perciò,

in memoriale in rassegna manca di consistenza.

8.

La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato nondimeno che l'incasso sarebbe di esito

incerto e si risolverebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario, conviene

rinunciare a riscossioni. Non è il caso in ogni modo di attribuire ripetibili a

AO 1, la quale non è stata chiamata a formulare osservazioni.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia

civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusa – indipendentemente da

questioni di valore (art. 92 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. L'istanza

di ricusazione è respinta nella misura in cui è ricevibile.

2. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

3. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione:

(I);

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster