11.2010.32
Tenore di una servitù di posteggio e amministrazione della comproprietà coattiva
22 dicembre 2012Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.32
Data decisione, Autorità:
22.12.2012, ICCA
Titolo:
Tenore di una servitù di posteggio e amministrazione della comproprietà coattiva
AZIONE CONFESSORIA
COMPROPRIETÀ
DIRITTO DI ACCESSO
SERVITÙ PREDIALE
TRASPORTO DI SERVITÙ
art. 647 CC
art. 738 CC
art. 739 CC
Incarto n.
11.2010.32
Lugano
22 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Walser e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.572 (azione
di accertamento e confessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
promossa con petizione del 10 settembre 2004 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 e AP 2,
(patrocinati dall'avv. PA 2) e
AP 3
(patrocinata dall'avv. PA 3),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 marzo 2010 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa
il 15 febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 e AP 2 sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella
n. 792 RFD di __________. AP 3 è proprietaria dei fondi n. 793 e 796, mentre gli
immobili n. 794 e 795 appartengono a AO 1. Questi cinque fondi beneficiano di
varie servitù gravanti il piazzale censito quale fondo n. 238 – in comproprietà
coattiva, in ragione di un terzo ciascuno, fra le particelle n. 792, 793 e 794
–, e meglio come segue: il fondo n. 792 beneficia di una servitù di posteggio e
di passo con ogni veicolo; i terreni n. 794 e 795 di una servitù di passo
pedonale con ogni veicolo e un diritto di accesso e di parcheggio per una
vettura e, infine, l'immobile n. 793 di una servitù di posteggio per una vettura.
B. I
proprietari delle particelle citate adoperano il piazzale menzionato quale “posteggio”
per le rispettive vetture. I coniugi AP 1 occupano con due autovetture la parte
della particella n. 238 RFD antistante alla loro abitazione e con un camper la
parte del piazzale adiacente alla particella n. 795 RFD (posteggi segnati in
rosso). AP 3 con una vettura occupa l'area del piazzale antistante la sua
particella n. 793 RFD (posteggio segnato in verde). AO 1 infine occupa con
un'automobile l'area del piazzale tra il camper dei coniugi AP 1 e l'auto di AP
3 (posteggio segnato in blu).
C. Il 10
settembre 2004 AO 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano AP
1 e AP 1 e AP 3 con un'azione tendente ad accertare che la servitù in favore delle
sue particelle n. 794 e 795 e a carico della particella n. 238 va esercitata
sulla superficie a fianco alla particella n. 795, che la servitù di posteggio e
passo con ogni veicolo istituita in favore della particella n. 792 e a carico
della particella n. 238 è da esercitare, in via limitata a una sola vettura,
sulla superficie davanti alla particella n. 792, che la servitù di posteggio
per una vettura in favore della particella n. 793 e a carico della particella
n. 238 è da esercitare sulla superficie davanti alla particella n. 793, che la
particella n. 238 è libera da ogni aggravio supplementare, la cui superficie
rimanente sarà utilizzata dai comproprietari con uguali diritti. Da ultimo l'attrice
ha chiesto che sia fatto ordine a AP 1 e a AP 2 di sgomberare le superficie
oggetto delle servitù in favore dei suoi fondi.
D. Il 28
ottobre 2004 AP 3 ha aderito alle richieste dell'attrice. Con risposta del 3 novembre
2004 i coniugi AP 1 hanno proposto di respingere la petizione proponendo
nondimeno – senza formulare un'esplicita azione riconvenzionale – un diverso
accertamento di ogni singola servitù, e meglio che la servitù di accesso e parcheggio
per una vettura in favore delle particelle n. 794 e n. 795 sia da esercitare
sulla superficie a fianco del muro del garage che sorge sulla particella n.
795, che la servitù di parcheggio per una vettura in favore del fondo n. 793 sia
da esercitare sulla superficie davanti alla particella n. 793 e a fianco della
n. 795 e che la servitù di posteggio e passo con ogni veicolo in favore della
particella n. 792 e a carico della particella n. 238 sia da esercitarsi sull'integralità
della superficie della particella n. 238 non gravata dalle altre servitù. Il 29
novembre 2004 l'istante in replica ha ribadito il suo punto di vista. Nella
duplica dell'11 gennaio 2005 AP 1 e AP 2 hanno confermato quanto affermato nella
risposta.
E. L'udienza
preliminare si è tenuta il 3 febbraio 2005. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali conclusivi scritti. Nel
proprio, dell'11 gennaio 2006, AO 1 ha ribadito le proprie domande, aggiungendo,
in via subordinata, di accertare che la servitù di posteggio e passo con ogni
veicolo in favore della particella n. 792 è da esercitare con un solo veicolo e
che quindi sia fatto ordine ai convenuti AP 1 di sgomberare il camper e
posteggiare unicamente una vettura e che per il resto gli stessi utilizzino il
piazzale in parti uguali agli altri comproprietari. Nel loro memoriale di
medesima data, AP 1 e AP 2 hanno riaffermato le loro richieste.
F. Citate
le parti a un' “udienza per incombenti” il 15 febbraio 2007, la Segretaria assessore le ha informate della “sua intenzione di riaprire l'istruttoria di causa
e disporre d'ufficio l'assunzione di una perizia” volta ad “allestire una
rappresentazione grafica (in due varianti) della part. n. 238 RFD di __________,
con l'indicazione precisa delle aree da adibire a posti auto e ciò per un'esigenza
di ben definire le aree interessate dai diritti di posteggio, anche allo scopo
di possibilmente evitare in futuro contestazioni”. Le parti hanno preso atto di
ciò e hanno rinunciato all' "udienza conclusiva”, riservandosi la
facoltà di inviare “osservazioni conclusive” limitate alle risultanze peritali.
Con ordinanza dell'indomani, la Segretaria assessore ha riaperto l'istruttoria
e ha ordinato l'assunzione della perizia summenzionata.
G. Assunta
la perizia e respinta una domanda dei convenuti intesa alla sua completazione e
delucidazione, il Pretore ha citato le parti al “dibattimento finale” del 14 gennaio
2010, durante il quale le parti hanno confermato le loro rispettive richieste,
contenute nel rispettivo allegato finale. Nel proprio del 18 dicembre 2009 AO 1 ha sostanzialmente ribadito il suo punto di vista, precisando che in base alle risultanze delle
perizia grafica la servitù di accesso e di parcheggio per una vettura in favore
delle particelle n. 794 e 795 è da esercitare sul posteggio n. 6, che la
servitù di posteggio e passo con ogni veicolo a favore della particella n. 792
è da esercitare, limitatamente ad una sola vettura, sul posteggio n. 1, che la
servitù di posteggio per una vettura a favore della particella n. 792 è da
esercitare sul posteggio n. 4 e che la superficie rimanente della particella n.
238 RFD sarà utilizzata dai comproprietari con uguali diritti, in particolare il
proprietario della particella n. 794 ha il diritto di utilizzare esclusivamente
il posteggio n. 5, il proprietario della particella n. 793 ha il diritto di utilizzare esclusivamente il posteggio n. 3, il proprietario della particella n.
792 ha il diritto di utilizzare esclusivamente il posteggio n. 2. Quanto ai
convenuti, nel loro memoriale dell'8 gennaio 2010, essi hanno riaffermato una
volta di più le loro domande.
H. Statuendo con sentenza del 21 maggio 2010, il
Pretore ha parzialmente accolto la petizione, allegando alla sentenza la planimetria
“variante 1” della perizia elaborata durante l'istruttoria. Egli ha così accertato
che la servitù di accesso e parcheggio per una vettura in favore delle
particelle n. 794 e 795 è da esercitare sullo stallo indicato con il n. 6, che
la servitù di posteggio e passo con ogni veicolo a favore della particella n.
792 è da esercitare sullo stallo n. 2, che la servitù di posteggio per una vettura
a favore della particella n. 793 è da esercitare sullo stallo n. 5, che i
diritti d'uso particolare a scopo di posteggio in virtù della comproprietà
della particella n. 238 vanno esercitati in favore del fondo n. 794 sullo
stallo n. 4, in favore del fondo n. 793 sullo stallo n. 3 e in favore del fondo
n. 792 sullo stallo n. 1. Il primo giudice ha inoltre ordinato lo sgombero del camper
entro 48 ore dal passaggio in giudicato della sentenza. La tassa di giustizia
di fr. 1200.–, le spese come pure le spese di perizia sono state poste a
carico dell'attrice e di AP 3 in ragione di un decimo ciascuna e a carico dei
convenuti AP 1 e AP 2 in solido per quattro quinti, con l'obbligo solidale per
questi ultimi di rifondere all'attrice fr. 4000.– a titolo di ripetibili. Il
Pretore, trattata la richiesta di convenuti quale domanda riconvenzionale, l'ha
respinta. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a
carico questi ultimi in solido, tenuti a rifondere, sempre con il vincolo della
solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili
a AO 1.
Fatti
I. Contro la sentenza predetta AP 1 e AP 2 sono insorti
a questa Camera con un appello del 12 marzo 2010 in cui hanno chiesto che la petizione sia respinta e che la domanda riconvenzionale accolta,
accertando di conseguenza che la servitù di accesso e parcheggio per una
vettura in favore delle particelle n. 794 e 795 RFD e a carico della particella
n. 238 RFD è da esercitare sulla superficie a fianco del muro del garage che
sorge sulla particella n. 795 RFD, che la servitù di parcheggio per una vettura
in favore della particella n. 793 RFD e a carico della particella n. 238 RFD è
da esercitare sulla superficie davanti alla particella n. 793 RFD e a fianco della
part. 795 RFD, che la servitù di posteggio e passo con ogni veicolo in favore
della particella n. 792 RFD e a carico della particella n. 238 RFD è da
esercitarsi su tutta la superficie della particella n. 238 RFD non gravata
dalle precedenti servitù senza limiti di numero e di dimensioni. In via
subordinata gli appellanti chiedono che le servitù di parcheggio siano limitate
a uno stallo per ogni fondo comproprietario del piazzale, e meglio in favore
delle particelle n. 794 e 795 RFD il posteggio a fianco del muro del garage del
mappale n. 795 RFD, in favore del mappale n. 793 RFD davanti allo stesso fondo
e a fianco del mappale n. 795 e in favore del mappale n. 792 RFD davanti alla
loro proprietà. Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La
causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC
ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori
entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 19
febbraio 2010 ed è pervenuta ai convenuti il 22 febbraio successivo. Introdotto
entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 12 marzo 2010, l'appello in esame è quindi tempestivo. Come tempestive sono le osservazioni dell'attrice.
2.
L'azione intesa all'accertamento
della servitù ha carattere pecuniario (Poudret, Commentaire à la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1992, pag. 233 in basso). Il valore litigioso è, come in tutte le cause relative a
servitù, quello che la servitù ha per il fondo dominante o quello della
svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; Poudret,
op. cit., vol. I, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). Invitato
dal presidente di questa Camera a esprimersi al riguardo, il Pretore ha fissato,
con ordinanza del 23 marzo 2010, il valore litigioso in “almeno fr. 30 000.–”, importo che
non è stato contestato dalle parti.
3.
Il “progetto di lottizzazione della
particella n. 238” trasmesso, quale doc. D, con l'appello è irricevibile.
L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietava di addurre nuovi fatti, prove o
eccezioni in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa,
salvo per quanto riguarda le cause rette dal principio inquisitorio illimitato
(DTF 120 II 231 consid. 1c) e quelle di divorzio o di separazione (art. 138
cpv. 1 vCC), estranee alla fattispecie. Né l'atto in questione potrebbe essere
acquisito d'ufficio, l'art. 322 lett. a CPC ticinese non conferendo alla Camera
la facoltà di assumere nuova documentazione di propria iniziativa. Per gli
stessi motivi anche i documenti trasmessi da AO 1 il 26 ottobre 2010, il
26.
ottobre 2011 e il 1° ottobre 2012 (documentazione fotografica) sono irricevibili.
Il pronunciato odierno deve quindi fondarsi sullo stesso materiale processuale
considerato dal Pretore.
4.
Il
Pretore ha dapprima ricostruito l'origine della servitù litigiosa come pure i
passaggi di proprietà avvenuti negli anni. Egli ha poi riassunto i criteri che
disciplinano l'estensione e l'interpretazione di una servitù prediale. Il giudice
ha affermato che il tenore letterale della servitù litigiosa di cui beneficiano
i convenuti “posteggio e passo con ogni veicolo” non è chiaro, poiché l'espressione
“con ogni veicolo” è tipica dei diritti di passo ed estranea a quelli di
posteggio “che per loro natura devono essere precisati”. Anche il rogito n.
5236.
dell'8 novembre 1968 del notaio avv. dott. __________ che ha costituito la
servitù litigiosa – ha continuato il primo giudice – non chiarisce l'estensione
della stessa.
Il
Pretore ha così poi stabilito che lo scopo della servitù consisteva nel mettere
a disposizione della particella n. 792 “uno spazio da adibire a posteggio,
analogamente a quanto era già avvenuto per gli acquirenti di fondi n. 794/795,
rispettivamente per i beneficiari del diritto di compera del fondo n. 793”. Ciò premesso, sulla base delle testimonianze, il giudice ha ritenuto che non vi erano elementi
per affermare che il promotore immobiliare – dall'attività del quale sono sorte
le particelle in narrativa – abbia voluto trattare i proprietari delle tre
particelle in modo diverso fra loro. Inoltre, il primo giudice ha valutato che alla
costituzione della servitù i proprietari del fondo n. 792 non avessero “necessità
accresciuta di posteggi” rispetto agli altri, benché in origine la particella
n. 792 non beneficiasse di un'autorimessa come le altre. Egli invero ha
identificato una diversa formulazione fra le iscrizioni delle altre servitù. Se
non che il Pretore non ha ravvisato incongruenze lampanti, asserendo che le
iscrizioni non sono, di per sé, attendibili per il loro rispettivo contenuto.
Esaminando
l'eventuale maggior uso della servitù, il Pretore lo ha considerato recente, i
proprietari della particella n. 792 avendo per vent'anni posteggiato una sola
auto, sicché l'uso della servitù fatto dai convenuti si rivela frutto delle
loro nuove esigenze e non legittima un aggravio a norma dell'art. 739 CC. il primo
giudice ha poi distinto le servitù di posteggio dalla comproprietà sul fondo n.
238.
Riguardo alla creazione di quest'ultima, il Pretore ha inferito dalla
costituzione della comproprietà in parti uguali – un terzo ciascuno per ogni
comproprietario – e dal pagamento del prezzo in parti uguali – un terzo
ciascuno – che nessun comproprietario “vantasse molti più diritti rispetto ai
rimanenti due”, quali per esempio un “diritto di posteggio illimitato”. Con
un'interpretazione restrittiva della servitù il primo giudice ha dunque concluso
che il diritto dei convenuti AP 1 è riferito a una sola autovettura. A completare
l'esame della fattispecie, il Pretore, ricordando che ogni comproprietario rivendica
“almeno due posteggi sul piazzale particella n. 238”, ha aderito alle indicazioni emerse dalla perizia, la cui planimetria è stata allegata alla sentenza.
Onde, in
definitiva, il parziale accoglimento della petizione, nel senso che il Pretore
ha accertato che la servitù a carico del fondo n. 238 erano le seguenti: la
servitù posteggio e passo con ogni veicolo in favore della particella n. 792 va
esercitata, per quanto riguarda il diritto di posteggio limitato a una sola
autovettura, sullo stallo n. 2 di planimetria citata; la servitù di posteggio
per una vettura in favore della particella n. 793 va esercitata sullo stallo n.
5.
e la servitù di accesso e parcheggio per una vettura in favore delle
particelle n. 794 e 795 va esercitata sullo stallo n. 6. In aggiunta, il Pretore ha accertato che “i diritti d'uso particolare a scopo di posteggio in
virtù del diritto di comproprietà sulla particella n. 238” erano da esercitarsi in favore del fondo n. 792 sullo stallo n. 1, in favore del fondo n. 793 sullo stallo n. 3 e in favore del fondo n. 794 sullo stallo n. 4. Il
Pretore ha infine ordinato a AP 1 e AP 2 di allontanare, entro 48 ore dal
passaggio in giudicato della decisione, il loro camper. Egli ha da ultimo respinto
la domanda riconvenzionale di quelli.
5.
L'esame
della fattispecie merita un'analisi pregiudiziale. I convenuti, nella loro risposta
del 3 novembre 2004 (act. III), hanno proposto di respingere la petizione e in
via subordinata hanno formulato proprie domande di accertamento. L'attrice, in
replica (act. IV), ha eccepito l'irregolarità di tale agire, non configurando
“formalmente” una “domanda riconvenzionale”. Ora, in concreto, l'attrice ha
proposto un'azione di accertamento di servitù e un'azione confessoria inerente
a un fondo in comproprietà coattiva. Può essere ammesso che i convenuti – a
loro volta comproprietari coattivi – possano chiedere in via subordinata una
precisazione dell'accertamento senza passare da un'azione riconvenzionale,
benché abbiano proposto, in via principale, di respingere la petizione (cfr.
analogamente: Rep. 1940 pag. 125). Ciò perché la fattispecie implica un
pronunciato che riguarda sia l'attore sia i convenuti (Rep. 1998 pag. 197 n. 33).
Inoltre ci si potrebbe chiedere se la fattispecie non configuri finanche una
cosiddetta actio duplex (sul tema, cfr. fra tanti: Wicki in: SZZP/RSPC 2009, pag. 103
segg.), in qual caso il giudice godrebbe di un ampio margine di apprezzamento (Wicki, op. cit., pag. 104). Sia come
sia, l'esame della vertenza necessita, per le particolarità del caso, di una
decisione univoca, che interessa anche i convenuti, sicché la loro richiesta
potrebbe – dandosene gli estremi – entrare in considerazione.
6.
Prima
di esaminare il merito della vertenza, la scelta argomentativa del Pretore merita
attenzione. La Segretaria assessore, infatti, ha riaperto l'istruttoria a
dibattimento finale eseguito (cfr. l'udienza “per incombenti” del 15 febbraio
2007, facendo assumere d'ufficio una perizia volta ad “allestire una
rappresentazione grafica (in due varianti) della part. n. 238 RFD di __________,
con l'indicazione precisa delle aree da adibire a posti auto e ciò per
un'esigenza di ben definire le aree interessate dai diritto di posteggio, anche
allo scopo di possibilmente evitare in futuro contestazioni (act. XIV e XV). Il
Pretore, poi, nella sentenza impugnata – redatta dalla medesima Segretaria
assessore – si è dipartito direttamente dalla perizia, senza esaminare –
quantomeno per scartarle, se del caso – le richieste di giudizio originarie.
L'avesse fatto, si sarebbe accorto di alcuni elementi da non trascurare.
7.
Ora,
in petizione l'attrice aveva chiesto, in merito ai posteggi sul fondo n. 238,
che fosse accertato il suo diritto a un posto auto “da esercitare sulla
superficie a fianco della part. no. 795”, che fosse parimenti accertato che la servitù di posteggio per una vettura di cui beneficia il fondo n. 793 fosse
esercitata “sulla superficie davanti” a quella stessa particella e infine che
il fondo n. 792 avesse un solo posteggio “sulla superficie davanti alla part.
no. 792”. Ella, però, non ha prodotto alcuna planimetria né ha rivendicato
qualsivoglia delimitazione fisica per l'esercizio di quei posteggi, limitandosi
a ricordare, al punto 4 della petizione, che “i precedenti proprietari avevano
stabilito” quella formula. In ogni caso, le richieste di giudizio dell'attrice
sono vaghe e, come tali, difficilmente eseguibili, qualora fossero accolte.
Sia come
sia, con risposta del 28 ottobre 2004, AP 3 si è detta d'accordo con la “richiesta”
dell'attrice (act. II). I convenuti AP 1, nella loro risposta del 3 novembre
2004, hanno proposto di accertare che l'attrice – proprietaria dei fondi n. 794
e 795 – può posteggiare “sulla superficie a fianco del muro del garage che
sorge sulla part. n. 795 RFD __________ (cfr. doc. 7, parcheggio colorato in
blu)”, che il fondo n. 793 dispone di un posteggio “sulla superficie davanti
alla part. 793 RFD __________ e a fianco della part. n. 795 RFD __________
(cfr. doc. 7, parcheggio colorato in verde) e che, infine, loro stessi
dispongono di una servitù “da esercitarsi su tutta la superficie della particella
n. 238 RFD __________ non gravata dalle precedenti servitù”. Ciò posto, a ben vedere,
le formulazioni dell'attrice e dei convenuti AP 1 convengono sull'accertamento
dei posteggi in favore dei fondi n. 793 e 795. Il Pretore avrebbe dovuto
accertare al riguardo l'acquiescenza dei convenuti o, quantomeno, dare atto che
le parti – ancorché con formulazioni non identiche – hanno inteso, per quelle
due particelle, la medesima regolamentazione. Ne deriva che, in buona sostanza,
litigiosa è solo l'estensione servitù di posteggio in favore del fondo n. 792.
8.
Litigiosa
è dunque, come testé constatato, l'estensione della servitù di posteggio in
favore del fondo n. 792. Al riguardo gli appellanti ribadiscono, una volta di
più, che la terminologia usata per la loro servitù è chiara e non necessita di alcuna
interpretazione. Ciò premesso, dandosi una generica “servitù di posteggio” e
non, contrariamente alle servitù dell'attrice e di AP 3, una servitù limitata a
“una vettura”, essi dovrebbero potere disporre di posteggi “senza limiti di
numero e di dimensioni”. In via subordinata essi ritengono che se non si
“dovesse riconoscere la servitù di posteggio ampia a favore dei signori AP 1
(…), le servitù di parcheggio dovranno rimanere limitate ad uno stallo per ogni
mappale”.
a) Secondo
l'art. 738 cpv. 1 CC l'iscrizione fa fede circa l'estensione di una servitù
prediale in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne
derivano. Se è chiara, l'iscrizione prevale su ogni esegesi. Entro i limiti
dell'iscrizione, l'estensione della servitù può risultare poi dal titolo di
acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo,
pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC: DTF 132 III 655 consid. 8
con richiami; Petitpierre in:
Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 738). Dovendosi interpretare
il titolo d'acquisto, occorre accertare la reale volontà delle parti (art. 18
CO) o, se questa non risulta, far capo al principio dell'affidamento (DTF 137
III 147 consid. 3 con richiami).
Nei
confronti di terzi che non hanno partecipato all'atto costitutivo della
servitù, nondimeno, tali principi sono limitati dall'affidamento che ognuno può
riporre nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC). Non solo per quanto
riguarda il mastro, ma anche per quel che è dei documenti giustificativi suscettibili
di precisare la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC, ripreso dall'art.
738.
cpv. 2 CC). Ciò impedisce di considerare circostanze e motivi personali che
abbiano determinato la volontà di chi ha costituito la servitù; nella misura in
cui non risultano dall'atto costitutivo, tali circostanze e motivi personali
non sono opponibili a terzi che si siano riferiti in buona fede al contenuto
del registro fondiario (RtiD I-2009 pag. 645, consid. 7).
Sia
come sia, la buona fede dell'acquirente, benché presunta (art. 3 cpv. 1 CC) non
è assoluta, quest'ultimo non potendola invocare quando questa sia incompatibile
con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui (art. 3 cpv.
2.
CC). Un terzo acquirente in buona fede deve tuttavia richiedere approfondite
informazioni, come pure vagliare le circostanze che potrebbero fare sorgere in
lui dubbi sull'esattezza dell'iscrizione (DTF 137 III 149 consid. 3.3.2 con richiami).
Così, per esempio, siccome nessuno persona ragionevole acquista un immobile
gravato da un diritto di passo senza visitare prima i luoghi, il terzo acquirente
non potrà ignorare in buona fede – salvo casi eccezionali – le particolarità
non menzionate nell'iscrizione (estensione, opere ecc.) che una visita del
luogo poteva rivelargli (Hohl in:
ZBGR/RNRF 90/2009, pag. 79). La decisione al riguardo dipende da tutte le
circostanze del caso (art 4 CC, DTF 137 III 149 consid. 3.3.2 i. f. con
richiamo).
b) Il
titolo di acquisto non è in concreto di ausilio alcuno, giacché l'atto
costitutivo dell'8 novembre 1968 e l'istanza d'iscrizione del 27 novembre
successivo (entrambi in: doc. 2) si limitano a definire la servitù litigiosa
come “servitù di posteggio e di passo con ogni veicolo”, senza precisare né il
tracciato né a quali subalterni del fondo dominante essa permettesse l'accesso.
Né simili indicazioni si trovano negli altri atti costitutivi e nelle rispettive
istanze di iscrizione delle altre servitù che gravano il fondo n. 238 (doc. F
per il fondo n. 792 e doc. 3 per il fondo n. 793). Certo, non si disconosce che
i tre titoli d'acquisto delle tre servitù hanno tre formulazioni diverse. Il
rogito n. 5110 del 4 giugno 1968 del notaio avv. dott. __________ (doc. D, n.
6) indica che è stata prevista, a carico del fondo n. 238 e in favore dei fondi
n. 794 e 795, una “servitù di (…) parcheggio per una vettura”, nel rogito n.
5221.
del 26 ottobre 1968 del medesimo notaio (doc. 3, n. XII) si trova, a
carico del fondo n. 238 e in favore del fondo n. 793, “un diritto di posteggio
per una vettura della grandezza usuale”; infine, nel rogito n. 5236 dell'8
novembre 1968 del medesimo notaio (doc. 2, n. 6) le parti hanno convenuto di
“una servitù di posteggio” in favore del fondo n. 792 e a carico del fondo n.
238.
Bisogna dunque interpretare il titolo d'acquisto, come indicato qui sopra
consid. a).
c) Gli
appellanti pretendono che l'estensione della natura del loro posteggio emerge
sia dal rogito di compravendita del notaio avv. __________ relativo al fondo n.
792.
tra gli attuali (com)proprietari e i precedenti proprietari sia dalla
domanda di costruzione del 6 giugno 1991 inoltrata dai coniugi AP 1, nella
quale era richiesta la soppressione del garage esistente e la sua conversione
in locali abitativi. Tale modifica era dipendente – a mente degli appellanti –
dal fatto che il fondo disponesse “di almeno due posti auto”. Tali argomenti
sono nuovi e non trovano riscontro alcuno negli atti. Essi si rivelano pertanto
irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
ticinese).
d) AP
1.
e AP 2 ritengono di avere diritto a posteggi “senza limiti di numero e di dimensioni”.
Una simile richiesta è di per sé improponibile, ove si pensi che il sedime sul
quale essa sarebbe da esercitarsi è limitato fisicamente e da altre servitù. Al
riguardo non giova quindi attardarsi.
e) AP
1.
e AP 2 spiegano poi che la “diversità delle tipologie di proprietà” sarebbe
“evidente”, sicché sarebbe “plausibile che al promotore __________ fossero stati
richiesti benefici diversi da parte dei singoli acquirenti, a seconda delle
loro esigenze”. Ora, volontà soggettive e elementi personali dei contraenti, se
non risultano dall'atto costitutivo, non possono essere adoperati per
interpretare il titolo d'acquisto della servitù nei confronti di terzi
acquirenti successivi (supra, consid. a). I rilievi
degli appellanti non sono dunque di alcun ausilio.
È
però vero che dall'esame dei rogiti di costituzione delle servitù litigiose emergono
indizi convergenti per un trattamento diversificato dei tre immobili. I fondi
n. 794, non ancora edificato, e 795 sono stati venduti per complessivi fr.
18.
776.–, di cui fr. 5000.– per l'autorimessa sul fondo n. 795, già costruita
(rogito n. 5110 del 4 giugno 1968 del notaio avv. dott. __________, pag. 2). A
ciò si è aggiunta la nota servitù di “parcheggio per un'autovettura”. Quanto ai
fondi n. 793, su cui già sorgeva un'abitazione, e 796 adibito a garage (come il
fondo n. 795), il promotore ha convenuto un diritto di compera il 26 ottobre
1968.
per complessivi fr. 100 000.– (rogito n. 5221 del notaio avv. dott. __________).
Il fondo n. 793 è stato anche beneficato della nota servitù di “posteggio per
un'autovettura di dimensione usuali” Infine, il fondo n. 792, su cui sorgeva
un'abitazione identica a quella sul fondo n. 793, è stato venduto l'8 novembre
1968.
per fr. 95 000.– (rogito n. 5236, pag. 2). Quest'ultimo fondo, poi,
ha ottenuto una servitù “di posteggio”. È dunque possibile che dall'esame dei
documenti del registro fondiario (supra, consid. a) un acquirente potesse
desumere una diversa gestione dei fondi e del piazzale sul quale esercitare le
servitù, proprio perché il fondo n. 792 non aveva ottenuto alcun garage.
Inoltre, va rammentato che il fondo n. 792 constava di 329 mq (numero
progressivo 14 “Comunicazione delle mutazioni edilizie, di colture e di frazionamento
all'Ufficio cantonale di stima ed all'Ufficio dei registri”, II semestre 1969
in: documenti richiamati dall'Ufficio dei registri), mentre il fondo n. 793 di
371.
mq (numero progressivo 15). Ora, un prezzo più basso per un terreno di dimensioni
minori è giustificato. Certo che la somiglianza degli importi non può lasciare
indifferenti.
Se
non che, nel 1969, anche il fondo n. 792 è stato dotato di un'autorimessa.
L'operazione ha richiesto il sacrificio di una porzione di suolo di 34 mq presi
dal proprio “terreno complementare” (numeri progressivi 14 e 25 nei documenti richiamati
citati). Tale intervento potrebbe fare pensare, a un terzo acquirente, che
l'allora proprietario della particella n. 792 abbia deciso di conformare la
propria situazione – un'autorimessa e un posteggio esterno – a quella dei fondi
confinanti.
L'interpretazione
del titolo d'acquisto della servitù conduce pertanto a due vie distinte.
Occorre dunque esaminare com'è stata esercitato il diritto nel tempo (supra,
consid. a).
f) Quanto
alle testimonianze, gli appellanti pretendono che esse confermerebbero l'uso
ininterrotto delle servitù a norma dell'art. 738 cpv. 2 CC. __________, custode
della proprietà oggi dell'attrice, ha ricordato che i precedenti proprietari si
recavano a __________ “grosso modo 4-5 volte l'anno”. Essi “avevano un'unica
macchina che posteggiavano di notte regolarmente nel garage. Di giorno succedeva
che la posteggiavano sul piazzale, dove capitava, a volte vicino al garage (di
regola) oppure in caso di pioggia vicino alla stradina che conduceva a casa
loro”. Il teste ha poi ricordato che dopo l'acquisto da parte dei convenuti AP
1.
del fondo n. 792 egli ha “sempre trovato a […] disposizione il posto che auto
che utilizzavo regolarmente. Si tratta del posto auto evidenziato in blu nel
documento 5” (deposizione del 1° giugno 2005 in: act. IX, pag. 1). Il teste ha
poi evidenziato che “quando il fondo era di proprietà __________, lo stesso
utilizzava un unico posteggio” (deposizione citata, pag. 2). Non va però dimenticato
che __________ era, come detto, il custode dell'abitazione sita sul fondo n.
794.
e che, dunque, si recava a __________ “saltuariamente”, non potendo quindi
riferire di come la servitù era adoperata usualmente.
__________
ha ricordato che dal 1992, quando si è trasferita nella casa sita sul fondo n.
791, “i signori AP 1 occupano sempre due posti auto”. La testa ha aggiunto che
essi la autorizzavano, se del caso, a occupare “un posto sul piazzale”, e
meglio “nel posto ora occupato dal camper (posteggio evidenziato in rosso sul
doc. 5)”. I coniugi AP 1 l'avrebbero inoltre resa edotta che “vi erano
determinati posti auto riservati ad altri vicini”, cioè i “posteggi evidenziati
in blu e in verde sulla planimetria doc. 5”. Per quel che concerne il camper, la teste ha ricordato che esso “è arrivato penso grosso modo 2-3 anni fa”
(deposizione del 1° giugno 2005 in: act. IX, pag. 3).
__________,
proprietaria del fondo n. 794 dal 1968 al 1975, ha dichiarato che ogni comproprietario della coattiva poteva “posteggiare liberamente sul
piazzale e non era definita un'area specifica. Ognuno dei comproprietari aveva
diritto ad un posto auto sul piazzale”. La stessa rileva di avere avuto, all'epoca,
“una sola vettura, per cui non avevo necessità di occupare il piazzale”. Essa
ha infine ricordato che “le case poste sui fondi 793 e 792 erano adibite a casa
di vacanza” (deposizione del 25 agosto 2005 in: act. X, pag. 1).
__________,
precedente proprietario del fondo n. 792 dal 1981 al 1988, ha ricordato che “quando io acquistai la casa, la stessa disponeva formalmente di un garage che
di fatto era inutilizzabile a tale scopo, poiché era occupato da un tank”, che
prima “era posizionato altrove, nel senso che era interrato, ma che poi il
precedente proprietario aveva dovuto adeguarsi ad una nuova normativa cantonale
in materia e quindi aveva dovuto spostarlo nel garage”. Egli ha poi aggiunto
che tale autorimessa “in origine” non c'era, siccome “le due case ai fondi 792
e 793 erano identiche”. Il teste ha poi proseguito affermando che gli sarebbe
stato “detto dalla precedente proprietaria che potevo piazzare i miei veicoli
dove volevo sul piazzale, mentre i proprietari dei fondi 794 e 793 avevano entrambi
diritto ad un solo posto auto”, aggiungendo che “anche il signor __________
[allora proprietario del fondo n. 793] mi aveva appunto detto che lui
rivendicava sul piazzale un solo posto auto come al rogito, mentre che io
potevo posteggiare liberamente”. Egli ha poi riferito di un colloquio con il
promotore, durante il quale quest'ultimo gli avrebbe spiegato “la regolamentazione
dei posteggi, nel senso che i due fondi n. 794 e 793 che già disponevano di
un'autorimessa avevano diritto ad un unico posteggio sul piazzale, mentre che
il fondo no 792 in quanto sprovvisto di autorimessa aveva diritto a più posti
auto in caso di necessità”. Il teste ha poi precisato che “inizialmente
disponevo di due macchine, la mia personale e quella della ditta” e che poi
“acquistai anche un jeeppino per mia moglie”. Egli ha anche ricordato che
“sebbene non fosse definita l'area di posteggio” i proprietari del fondo n. 794
posteggiavano “solitamente” la loro auto “ a fianco della loro autorimessa
(795)”, mentre il proprietario del fondo n. 793 lasciava “solitamente” l'auto
“davanti alla loro entrata” (deposizione del 25 agosto 2005 in: act. X, pag.
2).
__________
ha ricordato che i “veicoli […] dei signori AP 1 vengono parcheggiati come
risulta dalla planimetria di cui al doc. 5. Ciò da sempre, ossia da quando io
abito nella mia casa [dal 1998 nella casa sul fondo n. 791]”. La stessa ha poi
riferito di esserle “capitato in passato di parcheggiare saltuariamente la mia
auto sul piazzale […], precisamente nel punto in cui ora è stazionato il camper”,
tale permesso essendole stato dato dai “signori AP 1 stessi”, i quali le avrebbero
riferito che “i due posti segnati in azzurro e in verde sul piano doc. 5 erano
già utilizzati”. La teste ricorda poi che i precedenti proprietari dei fondi n.
793.
e 794 “non contestarono mai il mio diritto di posizionare l'auto al posto
ora occupato dal camper”. Inoltre, ha aggiunto, “di regola l'attrice posteggia
la sua auto nel punto indicato in blu sulla planimetria doc. 5 o davanti alla
sua autorimessa” (deposizione del 28 settembre 2005 in: act. XI, pag. 1).
In
estrema sintesi, una visita dei luoghi avrebbe confortato l'attrice nell'idea
che i posteggi – per le servitù – erano disposti come nella planimetria di cui
al doc. 5, riservato il caso dell'eventuale terzo posteggio, assegnato al
camper, che non può essere messo al beneficio del “lungo tempo”, poiché il
veicolo è stato acquistato da AP 2 il 1° aprile 2003 (v. licenza di
circolazione doc. 8), e quindi poco più di un anno prima dell'avvio della
vertenza. Se ne conclude che la petizione è su questo punto da respingere, come
pure la domanda subordinata dei convenuti AP 1. È nondimeno lecito accertare
che la particella n. 792 dispone di due posti auto davanti a sé, come emerge
dalla planimetria di cui al doc. 5. E tale è l'accertamento che va pronunciato
nel caso concreto, la perizia commissionata dal Pretore non giustificandosi né
trovando fondamento come si dirà in appresso. Né si giustifica di ricorrere
alla domanda subordinata degli appellanti, poiché l'interpretazione data in
concreto alla servitù può senz'altro dirsi “ampia”, o quantomeno più estesa di
quanto proposto dall'attrice.
9.
La
Segretaria assessore, dopo il deposito dei memoriali conclusivi, ha “riaperto
l'istruttoria” per “disporre d'ufficio l'assunzione di una perizia” il cui
scopo era, fra l'altro, di “ben definire le aree interessate dai diritti di
posteggio” per cercare, se possibile, di “evitare in futuro contestazioni tra i
comproprietari in merito all'esercizio degli stessi diritti di posteggio”
(verbale dell'udienza per “incombenti” del 15 febbraio 2007: act. XIV; cfr.
anche: ordinanza del 16 febbraio 2007: act. XV). Essa ha poi previsto che,
conclusa la perizia, le parti si sarebbero espresse al riguardo in un
“complemento di conclusioni”. Ciò posto, il Pretore nella sentenza impugnata si
è limitato a seguire un'impostazione proposta dal perito, attribuendo due
posteggi a ogni interessato. Così facendo il primo giudice ha parimenti
accertato l'estensione della rispettiva servitù di posteggio, delimitandola.
a) La
decisione del Pretore implica lo spostamento d'ufficio dell'assetto della servitù,
rispetto alla domanda iniziale dell'attrice. Al riguardo si rinvia a quanto
scritto in precedenza (sopra, consid. 7)
b) Certo,
l'attrice nelle proprie conclusioni aggiuntive ha proposto che fossero assegnati
alla sua particella gli “stalli” n. 6, grazie alla servitù di posteggio, e n.
5, quale elemento della comproprietà coattiva. E questa richiesta configura una
– nuova – domanda di giudizio, che può legittimamente essere intesa quale trasporto
di servitù ai sensi dell'art. 742 cpv. 1 CC, l'interessata agendo quale comproprietaria
del fondo gravato della servitù nei confronti degli altri comproprietari. In
ogni caso il contraddittorio è stato rispettato, ma v'è da chiedersi quale sia
l'esito di ciò alla luce dell'acquiescenza di cui si è detto qui sopra (consid.
7). A norma dell'art. 742 cpv. 1 CC se l’uso della servitù richiede solo una
parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse può chiederne il
trasporto a sue spese sopra un’altra parte non meno adatta per il fondo
dominante. Resta il fatto che il proprietario gravato non può rimettere in
discussione l'assetto di una servitù in ogni momento (Rep. 1998 pag. 201
consid. 6a con richiami).
c) Non
resta che esaminare dunque le condizioni poste al trasporto di una servitù.
Quest'ultima deve gravare “solo una parte del fondo serviente”, sempre che
tale superficie risulti “non meno adatta” per il fondo dominante, il
richiedente deve dimostrare “un interesse” legittimo alla modifica della situazione,
l'esercizio della servitù deve risultare confacente anche dopo il trasferimento
e il proprietario del fondo serviente deve assumere i costi dell'intervento
(Rep. 1998 pag. 200 in alto). L'interesse del richiedente dev'essere serio (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª
edizione, pag. 457 n. 2309b) e deve configurarsi come l'espressione di bisogni
nuovi del fondo serviente rispetto al momento in cui il diritto è stato costituito (Simonius/Sutter,
Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea 1990, pag. 74, n. 20).
In concreto, l'attrice non ha sostanziato quale fosse l'interesse serio alla
base della nuova richiesta di giudizio, emersa dall'intervento d'ufficio del
Pretore. Il memoriale conclusivo aggiuntivo è, al riguardo, silente. La richiesta
non avrebbe dovuto quindi avere buon esito.
d) Dall'esame della perizia emerge che i posteggi così concepiti permettono
“accessi pedonali […] per una larghezza di almeno m. 1,5” ai fondi titolari della comproprietà coattiva (perizia, “1. Situazione”: act. XVII). Ora, il
fondo n. 238 deve garantire, fra l'altro, il “passo con ogni veicolo” e
l' “accesso” in favore della particella n. 794 come pure il “passo con
ogni veicolo” in favore del fondo n. 793. Che tali oneri siano rispettati con
la scelta adottata dal Pretore appare dubbio, ove si pensi che un diritto di
passo con veicolo non può essere limitato a 1,5 m. Certo, questo diritto
potrebbe essere garantito con gli stalli previsti, ma risulterebbe di difficile
attuazione, considerando la difficoltà di accedere alle particelle interessate
in caso di emergenza. Ne risulta che la scelta del Pretore di imporre degli
stalli per l'accertamento delle servitù di posteggio non può essere condivisa.
10.
Resta
da esaminare l'eventuale concessione di un posteggio supplementare a ogni fondo
(792, 793 e 794) in virtù della comproprietà coattiva sulla particella n. 238.
a) Per
comproprietà coattiva s'intende una forma particolare di comproprietà, non
esplicitamente prevista dal Codice civile, costituita mediante una convenzione
tra comproprietari e intesa a vincolare la comproprietà di un determinato fondo
alla proprietà o alla comproprietà di altri fondi, cosicché la quota di
comproprietà del primo segue il destino del o dei secondi (Liver in: ZBGR/RNRF 50/1969, pag. 15; Steinauer in: ZBGR/RNRF 79/1998, pag.
229; Brunner/ Wichtermann in:
Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 2 ad art. 646). Questa
forma di comproprietà, se risultante dal registro fondiario, assume carattere
di diritto reale soggettivo (DTF 130 III 15 consid. 5.2.1 con riferimenti). Si
tratta, in altre parole, di una proprietà propter rem (DTF 130 III 16
consid. 5.2.2 con riferimenti). Ciò premesso, l'immobile oggetto della comproprietà
coattiva è, di regola, destinato a uno scopo durevole – posteggio, via
d'accesso ecc. –, sicché non si può chiedere lo scioglimento della comproprietà
ai sensi dell'art. 650 cpv. 1 CC (DTF 130 III 16 consid. 5.2.2 con riferimenti)
né i comproprietari dispongono di un diritto di prelazione legale (Liver, op. cit, pag. 16; Steinauer, loc. cit., Brunner/Wichtermann, loc. cit.). In
concreto, il fondo n. 238 era stato destinato a “piazzale-accesso” (cfr.
istanza di frazionamento del 10 maggio 1968 in: richiamo documenti dall'Ufficio
registri). sicché lo scopo di quell'immobile è di servire quale “accesso” e
quale “piazzale” per i fondi n. 792, 793 e 794.
b) Aggiungasi
poi che, a norma dell'art. 646 cpv. 1 CC, più persone che abbiano per frazioni
la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono
comproprietarie. Da questa definizione si evince che ogni comproprietario è titolare
di una quota ideale della cosa (Haab
in: Zürcher Kommentar, edizione 1977, n. 8 ad art. 646 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5a
edizione, n. 1117 pag. 390). Certo, ogni quota di comproprietà,
anche se ideale, è però per legge essa stessa un immobile (art. 655 cpv. 2 n. 4 CC), e pertanto oggetto
della proprietà individuale del suo titolare, la quale
parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi
creditori. (art. 646 cpv. 3 CC). Ciò non toglie che ogni singolo
comproprietario deve godere della cosa nella misura compatibile con i diritti
degli altri (art. 648 cpv. 1 i.f. CC).
c) Si
riconoscessero nella fattispecie diritti di posteggio supplementari a quanto
fissato nelle servitù già discusse, lo scopo del “piazzale” non sarebbe più
l' “accesso” e il “posteggio”, ma solo il posteggio, snaturando pertanto
la destinazione della comproprietà coattiva. Questo perché le iscrizioni nel
registro fondiario delle servitù devono potere essere compatibili con la
comproprietà coattiva. E quegli scopi devono potere coesistere in maniera
durevole. Inoltre, lo scopo della comproprietà è il fondamento della
partecipazione di ogni comproprietario come pure il presupposto dell'acquisto (Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 19 ad
art. 648 con rinvio), sicché una modifica dello scopo richiede l'unanimità dei
comproprietari a norma dell'art. 648 cpv. 2 CC. Certo, i comproprietari possono
prevedere nel regolamento d'uso a norma dell'art. 647 cpv. 1 CC di conferire
all'uno o all'altro la priorità (Vorrecht) d'uso su determinati spazi
della cosa comune (Brunner/Wichtermann,
op. cit., n. 14 ad art. 647). Se non che, tale prerogativa non è assoluta, ma è
limitata dal fatto che ogni modifica fisica del bene comune spetta a tutti i comproprietari
insieme (Brunner/Wichtermann, eo.
loc.).
d) Dato quanto precede, la scelta operata dal Pretore di attribuire
determinati posteggi (“stalli”) all'uno e all'altro dei comproprietari del
fondo n. 238 stride con quanto detto in precedenza, implicando un “apparente
segno di divisione”. Aggiungasi poi che la comproprietà coattiva garantisce,
secondo la sua iscrizione, l' “accesso” alla particella n. 794 e il
“passo” in favore dei fondi n. 792 e 794. Non può quindi dirsi che da tale
comproprietà si possa inferire un diritto di posteggio supplementare in favore
di ogni singolo comproprietario. Certo, nell'istanza di iscrizione della
comproprietà coattiva del 20 novembre 1979, basata sul rogito n. 1155 del 16
novembre 1979 del notaio avv. __________ (doc. 4), si può leggere che “in
pratica” la comproprietà è frutto di una “conversione” delle varie servitù
gravanti la particella n. 238, con l'intento però di rispettare l'allora “lex Furgler”,
testo legale che disciplinava l'acquisto, in Svizzera, di immobili da parte di
cittadini stranieri (per l'evoluzione legislativa sul tema cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 16 settembre 1981 relativo a una Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, FF 1981 III pag. 521 segg., n. 112). Se non che, come detto in
precedenza (supra consid. b) le servitù devono potere coesistere con gli scopi
della comproprietà coattiva.
e) Poi, l'ipotesi vagliata dal Pretore renderebbe certo più comodo
l'esercizio della comproprietà, configurando pertanto un intervento di
abbellimento a norma dell'art. 647e CC. Tuttavia, dagli atti non risulta
che le condizioni poste al cpv. 2 – per imporre tali opere ai convenuti AP 1 –
siano state evocate. Sia come sia, la creazione di posteggi come proposto dal
Pretore osterebbe all'esercizio consono dello scopo della comproprietà
coattiva, pregiudicando l'accesso allo stabile sulla particella 792. Anche gli
enti di primo intervento ne risulterebbero impediti. Ciò che rende senza
oggetto l'ipotesi espressa dall'attrice di un caso elencato all'art. 647b
cpv. 1 CC.
f) In
definitiva, nessun comproprietario può pretendere a un uso accresciuto del
fondo n. 238, nel senso che ognuno di essi può beneficiare di un posteggio supplementare
in aggiunta a quelli accertati in precedenza. Ne deriva che spetterà ai convenuti
decidere quali veicoli, tra le autovetture e il camper – nel limite dei due
posti assegnati alla loro particella – lasciare sul fondo n. 238.
11.
Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza delle parti (art. 148 cpv.
2.
CPC ticinese). Per le particolarità dell'odierno giudizio, si giustifica
visto l'esito e in via eccezionale di ripartire gli oneri a metà ciascuno fra
le parti compensando le ripetibili. Il pronunciato odierno implica però la
riforma della decisione di primo grado anche su tasse e spese. Esse vanno di
conseguenza imposte in ragione di tre decimi all'attrice e di sette decimi ai
convenuti AP 1. Questi ultimi rifonderanno, in solido, ripetibili ridotte
all'attrice.
12.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso accertato dal Pretore con ordinanza del 23
marzo 2010 (“almeno fr. 30 000.–”), raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
1. La petizione è accolta, nel senso che
1.1 Si dà atto che, per intervenuta
acquiescenza:
–
la servitù di accesso e
parcheggio per una vettura in favore delle particelle n. 794 e 795 RFD di __________
a carico della particella n. 238 RFD di __________ è da esercitare sulla porzione
di terreno indicata in blu nella planimetria allegata, a fianco del muro del
garage sito sulla particella n. 795;
–
la servitù di posteggio
per una vettura in favore della particella n. 793 RFD di __________ e a carico
della particella n. 238 RFD di __________ è da esercitare sulla porzione di
terreno indicata in verde sulla planimetria allegata.
1.2 È
accertato che:
–
la servitù di posteggio
e passo con ogni veicolo in favore della particella n. 792 RFD di __________ e
a carico della particella n. 238 RFD di __________ è da esercitare, per quanto
riguarda il diritto di posteggio, limitatamente a due veicoli sulle porzioni di
terreno antistante al fondo n. 792 indicate in rosso sulla planimetria
allegata.
1.3 Non vi sono diritti d'uso particolare a
scopo di posteggi supplementari in aggiunta alle servitù accertate supra
ad 1.1 e 1.2 sulla particella n. 238 RFD di __________ in virtù della
comproprietà coattiva dei fondi n. 792, 793 e 794 sulla citata particella n.
238.
2. La tassa di giustizia di complessivi
fr. 1800.– e le spese sono poste a carico di AP 1 e AP 2, in solido, in ragione di sette decimi e per il resto a carico dell'attrice. A quest'ultima, AP 1 e
AP 2 rifonderanno, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 3300.– per ripetibili
ridotte.
3. Intimazione alle parti per il tramite
dei loro patrocinatori.
II. Gli oneri
dell'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono
posti solidalmente a carico di AP 1 e AP 2 per un mezzo e per l'altra metà a
carico di AO 1. Ripetibili compensate.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2;
–;
– Ufficio
del registro fondiario, Lugano;
– Ufficio
del registro fondiario federale, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Allegata: planimetria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
PLANIMETRIA
COMUNE DI __________ POSTEGGI MAPP. 238
Il giudice presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster