11.2010.34
Assistenza tra parenti. Azione di mantenimento: appello tardivo
18 dicembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2010.34
Data decisione, Autorità:
18.12.2010, ICCA
Titolo:
Assistenza tra parenti. Azione di mantenimento: appello tardivo
APPELLO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
OMISSIONE DI ATTI PROCESSUALI
art. 279 CC
art. 285 CC
art. 425 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.34
Lugano,
18 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.729 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza del 5 giugno 2008 da
(rappresentata
dalla madre RA 1, , e patrocinata
dalla curatrice
avv. PA 1,)
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 marzo 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24
febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 24 febbraio 2010 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha condannato AP 1 (1974) a versare per la figlia E__________
(nata il 23 novembre 2006), avuta da RA 1
(1975), un contributo alimentare indicizzato di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 800.–
mensili fino al 12° compleanno e di fr. 900.– mensili fino alla
maggiore età, assegni familiari non compresi, più un importo fisso di fr.
3500.– a valere quale contributo alimentare retroattivamente dal 1° gennaio
fino al 31 maggio 2008;
che
la tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 150.– sono state poste a
carico di AP 1, tenuto a rifondere alla figlia fr. 1500.– per ripetibili;
che
la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è stata
respinta, com'è stata respinta quella formulata dall'istante;
che
contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con una lettera al Pretore del
16 marzo 2010 in cui postula l'annullamento del contributo alimentare in
questione e la conseguente riforma del giudizio impugnato, previa concessione
dell'assistenza giudiziaria;
che
il Pretore ha trasmesso lo scritto a questa Camera per competenza;
che
l'atto non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
le azioni di mantenimento (art. 279 segg. CC) sono trattate nel Cantone Ticino con
la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il giudice
statuisce con sentenza appellabile entro 10 giorni (art. 428 cpv. 2 CPC) non
sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC);
che, ciò
Considerandi
premesso, nella fattispecie lo scritto di AP 1 può essere trattato solo come
appello;
che la
sentenza del Pretore, intimata quello stesso 24 febbraio 2010, è stata ritirata
dall'allora patrocinatore del convenuto, __________ __________, giovedì 25 febbraio
2010.
alle ore 8.05 (attestazione Track & Trace n. 98.46.10035.00120065);
che di
conseguenza il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere venerdì 26 febbraio
2010.
(art. 131 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza domenica 7 marzo 2010, salvo
protrarsi fino alle ore 24 di lunedì 8 marzo 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC;
che AP 1 ha consegnato il plico contenente il suo appello del 16 marzo 2010 all'ufficio postale di __________
mercoledì 17 marzo 2010 alle ore 16.27 (attestazione sulla busta d'invio raccomandato);
che nelle
circostanze descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo, senza per
altro che l'interessato postuli un'eventuale restituzione del termine di
ricorso (art. 137 CPC);
che
l'impugnazione sfugge di conseguenza a qualsiasi esame;
che la
tassa di giustizia e le spese di appello seguirebbero la soccombenza dell'appellante
(art. 148 cpv. 1 CPC), ma di fronte a un convenuto privo di cognizioni giuridiche
e non più patrocinato da un legale conviene rinunciare equitativamente a ogni
prelievo;
che non
si giustifica invece di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è
stato notificato per osservazioni e non ha provocato spese presumibili;
che la
richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 risulta senza oggetto,
l'interessato non dovendo – né
avendo
dovuto – sopportare spese apprezzabili per l'introduzione dell'appello, a
prescindere dal fatto che non si sarebbe potuto concedere assistenza
giudiziaria per la proposizione di un appello tardivo, senza alcuna possibilità
di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata
senza oggetto.
4.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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