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Decisione

11.2010.34

Assistenza tra parenti. Azione di mantenimento: appello tardivo

18 dicembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.729 (azione

di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, promossa con istanza del 5 giugno 2008 da

(rappresentata

dalla madre RA 1, , e patrocinata

dalla curatrice

avv. PA 1,)

contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 16 marzo 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24

febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 24 febbraio 2010 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4, ha condannato AP 1 (1974) a versare per la figlia E__________

(nata il 23 novembre 2006), avuta da RA 1

(1975), un contributo alimentare indicizzato di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 800.–

mensili fino al 12° com­pleanno e di fr. 900.– mensili fino alla

maggiore età, assegni familiari non compresi, più un importo fisso di fr.

3500.– a valere quale contributo alimentare retroattivamente dal 1° gennaio

fino al 31 maggio 2008;

che

la tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 150.– sono state poste a

carico di AP 1, tenuto a rifondere alla figlia fr. 1500.– per ripetibili;

che

la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è stata

respinta, com'è stata respinta quella formulata dal­l'istante;

che

contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con una lettera al Pretore del

16 marzo 2010 in cui postula l'annullamento del contributo alimentare in

questione e la conseguente riforma del giudizio impugnato, previa concessione

dell'assisten­za giudiziaria;

che

il Pretore ha trasmesso lo scritto a questa Camera per competenza;

che

l'atto non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

le azioni di mantenimento (art. 279 segg. CC) sono trattate nel Cantone Ticino con

la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il giudice

statuisce con sentenza appellabile entro 10 giorni (art. 428 cpv. 2 CPC) non

sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC);

che, ciò

Considerandi

premesso, nella fattispecie lo scritto di AP 1 può essere trattato solo come

appello;

che la

sentenza del Pretore, intimata quello stesso 24 febbraio 2010, è stata ritirata

dall'allora patrocinatore del convenuto, __________ __________, giovedì 25 febbraio

2010.

alle ore 8.05 (attestazione Track & Trace n. 98.46.10035.00120065);

che di

conseguenza il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere venerdì 26 febbraio

2010.

(art. 131 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza domenica 7 marzo 2010, salvo

protrarsi fino alle ore 24 di lunedì 8 marzo 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC;

che AP 1 ha consegnato il plico contenente il suo appello del 16 marzo 2010 all'ufficio postale di __________

mercoledì 17 marzo 2010 alle ore 16.27 (attestazione sulla busta d'invio raccomandato);

che nelle

circostanze descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo, senza per

altro che l'interessato postuli un'eventuale restituzione del termine di

ricorso (art. 137 CPC);

che

l'impugnazione sfugge di conseguenza a qualsiasi esame;

che la

tassa di giustizia e le spese di appello seguirebbero la soccombenza dell'appellante

(art. 148 cpv. 1 CPC), ma di fronte a un convenuto privo di cognizioni giuridiche

e non più patrocinato da un legale conviene rinunciare equitativamente a ogni

prelievo;

che non

si giustifica invece di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è

stato notificato per osservazioni e non ha provocato spese presumibili;

che la

richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 risulta senza oggetto,

l'interessato non dovendo – né

avendo

dovuto – sopportare spese apprezzabili per l'introduzione dell'appello, a

prescindere dal fatto che non si sarebbe potuto concedere assistenza

giudiziaria per la proposizione di un appello tardivo, senza alcuna possibilità

di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata

senza oggetto.

4.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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