11.2010.35
Misure a protezione dell'unione coniugale: appello tardivo;
15 aprile 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2010.35
Data decisione, Autorità:
15.04.2010, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: appello tardivo;
APPELLO
PROCEDURA CONTENZIOSA DI CAMERA DI CONSIGLIO
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 CC
art. 370 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.35
Lugano
15 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.323
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 1° settembre 2009 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 2,)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 marzo 2010
presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il 22
febbraio
2010 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che in esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata
il 1° settembre 2009 da AO 1 (1967) nei confronti del marito AP 1 (1962), con
sentenza del 22 febbraio 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli I__________ (nato
il 29 settembre 1992) e C__________ (nata il 22 gennaio 1997) alla madre e ha
disciplinato il diritto di visita paterno, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 2857.– mensili per la moglie, di fr. 1810.–
mensili per I__________ e di fr. 1730.– mensili per C__________ (assegni
famigliari compresi) dal 1° settembre 2009;
che
contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 marzo
2010 per ottenere una riduzione del contributo alimentare in favore della moglie
a fr. 2400.– mensili dal 1° settembre al 30 ottobre 2009, a fr. 1000.– mensili dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010 e l'annullamento del contributo dopo
di allora;
che nelle
sue osservazioni del 7 aprile 2010 AO 1 propone di respingere l'appello;
e considerando
in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che in
tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni
(art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3
CPC);
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza
al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza del Pretore, intimata lunedì 22 febbraio 2010, è
stata ritirata dal patrocinatore del convenuto giovedì 25 febbraio 2010
(appello, pag. 2 a metà; doc. 2: busta di intimazione);
Considerandi
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 26
febbraio 2010 ed è scaduto lunedì 8 marzo 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);
che nelle
circostanze descritte il memoriale dell'appellante, consegnato all'ufficio postale
di Bellinzona il 17 marzo 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta
di tutta evidenza tardivo;
che nel
suo allegato l'appellante non accenna – né dagli atti si desume – alcun motivo
suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in
intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;
che, ciò
premesso, l'appello si rivela irricevibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la
tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sfuggendo a qualsiasi
esame (art. 21 LTG per analogia);
che AO 1 ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, avendo brevemente contestato mediante osservazioni
redatte da un legale la proponibilità dell'appello con riferimento appunto al
termine d'impugnazione;
che per
quanto riguarda infine i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il contenzioso supera
ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, il valore
litigioso essendo determinato dall'importo annuo delle prestazioni controverse,
moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà all'istante fr. 500.– per
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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