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Decisione

11.2010.35

Misure a protezione dell'unione coniugale: appello tardivo;

15 aprile 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.323

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza del 1° settembre 2009 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 2,)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1,);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 marzo 2010

presentato

da AP 1 contro la sentenza emessa il 22

febbraio

2010 dal

Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che in esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale pre­sentata

il 1° settembre 2009 da AO 1 (1967) nei confronti del marito AP 1 (1962), con

sentenza del 22 febbraio 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli I__________ (nato

il 29 settembre 1992) e C__________ (nata il 22 gennaio 1997) alla madre e ha

disciplinato il diritto di visita paterno, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 2857.– mensili per la moglie, di fr. 1810.–

mensili per I__________ e di fr. 1730.– mensili per C__________ (assegni

famigliari compresi) dal 1° settembre 2009;

che

contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 marzo

2010 per ottenere una riduzione del contributo alimentare in favore della moglie

a fr. 2400.– mensili dal 1° settembre al 30 ottobre 2009, a fr. 1000.– mensili dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010 e l'annullamento del contributo dopo

di allora;

che nelle

sue osservazioni del 7 aprile 2010 AO 1 propone di respingere l'appello;

e considerando

in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio

(art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che in

tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni

(art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3

CPC);

che il

termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza

al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie la sentenza del Pretore, intimata lunedì 22 febbraio 2010, è

stata ritirata dal patrocinatore del convenuto giovedì 25 febbraio 2010

(appello, pag. 2 a metà; doc. 2: busta di intimazione);

Considerandi

che, di

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 26

febbraio 2010 ed è scaduto lunedì 8 marzo 2010 (art. 131 cpv. 3 CPC);

che nelle

circostanze descritte il memoriale dell'appellante, consegnato all'ufficio postale

di Bellinzona il 17 marzo 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta

di tutta evidenza tardivo;

che nel

suo allegato l'appellante non accenna – né dagli atti si desume – alcun motivo

suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in

intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che, ciò

premesso, l'appello si rivela irricevibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la

tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sfuggendo a qualsiasi

esame (art. 21 LTG per analogia);

che AO 1 ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, avendo brevemente contestato mediante osservazioni

redatte da un legale la proponibilità dell'appello con riferimento appunto al

termine d'impugnazione;

che per

quanto riguarda infine i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il contenzioso supera

ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, il valore

litigioso essendo determinato dall'importo annuo delle prestazioni controverse,

moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà all'istante fr. 500.– per

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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