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Decisione

11.2010.37

Divorzio su richiesta unilaterale poi su richiesta comune con accordo parziale: scioglimento di comproprietà e contributo alimentare per la moglie

16 settembre 2013Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sullo

scioglimento della comproprietà del fondo di __________

5. Il

Pretore ha accertato che i coniugi concordano sull'assegnazione del fondo in proprietà

esclusiva alla moglie, ma non sulle condizioni. Constatato che il prezzo pagato

per l'acquisto del­l'abitazione coniugale era di fr. 550 000.– (di cui

fr. 10 000.– versati come acconto, fr. 20 000.– versati alla firma

del contratto di compravendita il 20 giugno 1996 e fr. 520 000.– “con

subingresso nel debito ipotecario del precedente proprietario verso la Banca __________

[…]”), egli ha rilevato che __________, madre di AO 1, aveva prelevato lo

stesso 20 giugno 1996 da un proprio conto fr. 130 000.– poi usati

dalle parti per finanziare l'acquisto dell'immobile. Ha ritenuto così che

entrambi i coniugi fossero da ritenere beneficiari di tale somma, donata in

ragione di metà ciascuno, poiché __________ “non nega di aver sempre contribuito

a sostenere moglie (recte: figlia) e genero nelle loro spese, avendo lo

stesso riguardo per entrambi almeno fino alla separazione” (sentenza impugnata,

pag. 5 in basso). La presunzione – egli ha soggiunto – secondo cui l'aiuto

economico di un genitore è notoriamente destinato in modo prioritario al

proprio discendente è sminuita in concreto dalla sorte ultima del denaro

prelevato, giacché proprio il 20 giugno 1996 sono stati versati fr. 80 000.– su un

conto bancario intestato a entrambi i coniugi, corrispondenti alla differenza

tra la somma donata e le spese legate alla compravendita (fr. 20 000.– versati

in contanti alla venditrice più fr. 30 000.– in contanti di cui

“nulla si sa”).

AO 1 fa

valere invece che sua madre le ha donato personalmente l'importo di

fr. 130 000.– prelevato il giorno della compravendita, senza voler favorire il

genero. Ribadisce che tale volontà risulta in modo chiaro dalle testimonianze

della stessa donatrice e di __________, così come dal fatto che AP 1 non ha

dimostrato di avere accettato la donazione. Per quanto riguarda la somma di

fr. 80 000.– confluita sul conto intestato ai coniugi, essa eccepisce di

averla versata lei medesima “ciò che non significa ancora ulteriore donazione

da AO 1 di parte dell'importo al marito” (appello, pag. 6 in alto). A mente sua la somma di fr. 130 000.– è stata investita nella casa per pagare l'acconto iniziale di

fr. 20 000.– alla venditrice, gli ammortamenti di fr. 55 000.– in favore

della creditrice ipotecaria (la Banca __________), investimenti quantificati

sommariamente in fr. 67 500.– e una parte dei costi di iscrizione e degli

onorari

notarili (appello, pag. 7 nel mezzo).

a) Dal profilo formale AP 1 si duole che l'appellante abbia trascritto

nell'appello ampi stralci del proprio memoriale conclusivo senza confrontarsi

con l'argomentazione del primo giudice, chiedendo di dichiarare su questo punto

l'impugnazione irricevibile (osservazioni del 18 maggio 2010, pag. 2 a metà). In realtà al punto 9.1 dell'appello (pag. 4 a 8) AO 1, con riferimento alle note testimonianze

e al doc. 4, contesta esplicitamente la motivazione del Pretore sia sulla

questione di sapere chi siano i beneficiari della somma di fr. 130 000.– sia sul

senso da prestare al versamento di fr. 80 000.– sul conto comune. Certo,

la fine del punto 9.1 (appello, pag. 6 in basso a pag. 8 in alto) è la trascrizione delle conclusioni del 10 dicem­bre 2009 (pag. 13 e 14), ma l'appel­lante

ben poteva riproporre gli argomenti relativi alla destinazione dell'importo di

fr. 130 000.–, dal momento che il Pretore, vista l'imposta­zione della

propria soluzione, non li aveva esaminati. Ciò premesso, le censure di AO 1

sono ammissibili.

b) Liquidare comproprietà dei coniugi in caso di divorzio significa

procedere in due tappe. Prima occorre sciogliere la comproprietà conformemente

alle disposizioni degli art. 650 e 651 CC, integrate dall'art. 205 cpv. 2 CC, secondo

cui il coniuge che dimostra un interesse preponderante può

chiedere che un bene in comproprietà gli sia attribuito per intero contro

compenso all'altro coniuge. Nella seconda tappa (sotto, consid. 7) il risultato

dello scioglimento della comproprietà va ricondotto alle diverse masse dei

coniugi assoggettati al regime della partecipazione agli acquisti (DTF 138 III

154 consid. 5.2). Nella fattispecie, come rileva il Pretore, l'at­tribuzione

dell'immobile alla moglie non è litigiosa. Controversa è la questione di sapere

se l'appellante abbia investito nella casa

fondi propri per fr. 130 000.– e possa dedurre tale somma dall'importo

spettante al marito per la cessione della sua quota di comproprietà.

c) Secondo giurisprudenza se un immobile è attribuito per intero a un coniuge,

il giudice stabilisce il compenso dovuto all'altro basandosi sulle norme

inerenti alla comproprietà e tenendo conto del valore venale dell'immobile (DTF

138 III 153 consid. 5.1.2). Nel caso in cui i coniugi siano iscritti nel

registro fondiario come comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, si

presume che entrambi abbiano inteso essere comproprietari e suddividere il

plusvalore immobiliare (corrispondente al valore venale dell'immobile, dedotti

gli investimenti di ciascun coniuge) in proporzione alle rispettive quote,

senza riguardo al finanziamento (sentenza Tribunale federale 5A_464/2012 del 30

novembre 2012, consid. 6.3.1 con rimandi). Ciascun coniuge ha diritto in ogni

caso di recuperare i propri investimenti fatti per l'acquisto dell'immobile. Un

aiuto finanziario (donazione o prestito) fornito dai genitori di uno di loro

tende generalmente a beneficiare il proprio figlio. Salvo dichiarazione contraria,

non è lecito desumere che una donazione o un prestito elargiti al proprio

figlio per acquistare un'abitazione coniugale sia destinato per metà anche al

coniuge di lui. Una donazione del genere non può in nessun caso essere dedotta

dalla presunzione di comproprietà dell'immobile e ancor meno dal fatto che il coniuge

del figlio sia considerato dai suoceri come parte della propria famiglia (loc.

cit.).

d) In

concreto si evince dagli atti che __________ ha donato alla figlia AO 1

fr. 130 000.– (doc. 5) “per investimenti nella casa” (doc. 4). Che donataria

fosse solo la figlia e non anche suo marito risulta sia dalla dichiarazione doc.

4 sia dalla presunzione posta dalla giurisprudenza (sopra, lett. c). Contrariamente

a quanto reputa il Pretore, la testimoni­an­za di __________ non contiene

alcuna affermazione contraria. Anzi, all'inizio della deposizione costei ha affermato

di avere regalato il noto importo alla figlia e quando ha dichiarato di non avere

distinto tra quest'ultima e suo marito, i quali per lei “erano sul medesimo piano”

(verbale del 14 novembre 2011, a pag. 3), si riferiva all'acquisto di “diverse

cose per la loro casa”, non all'acquisto della casa stessa né all'ammortamento

del mutuo ipotecario. Nella misura in cui è stato usato per finanziare l'abitazione

coniugale, l'importo donato dovrà dunque essere considerato come investimento

della moglie e andrà dedotto dal valore venale dell'immobile per calcolare

l'eventuale plusvalore.

e) Fondandosi

sulla testimonianza di __________ (verbale del 14 novembre 2007, pag. 2), la

quale ha riferito che l'acquisto della casa di __________ è “avvenuto anche

grazie ad un finanziamento della madre della signora AO 1 di franchi 130 000.-”, fatto da

lei appreso “sia direttamente dalla madre della signora AO 1 che discorrendo

con i medesimi coniugi in occasione di cene”, il Pretore ha ritenuto che la

somma donata dalla madre alla figlia sia stata adoperata appunto per finanziare

l'acquisto della casa (sentenza impugnata, consid. 3b). AP 1 obietta che la deposizione

non va presa in considerazione perché la testimone ha riferito di “un semplice

sentito dire” (osservazioni del 18 maggio 2010, pag. 4, penultimo paragrafo). Sollevata

per la prima volta in appello, la censura sarebbe inammissibile (art. 321 cpv.

1 lett. b CPC ticinese). In prima sede però la convenuta non si era fondata su

tale testimonianza per dimostrare la destinazione dell'importo ricevuto. Sulla

deposizione si è fondato il Pretore nella sentenza impugnata, sicché l'attore

non aveva motivo di contestare la deposizione prima di introdurre appello.

Ora,

testimonianze che si limitano a riportare dichiarazioni di terzi o di una parte

non costituiscono una prova di veridicità (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art.

237). Ciò non toglie che in concreto la deposizione di __________ costituisca

un serio indizio circa la destinazione di almeno una parte dell'importo donato dalla

madre alla figlia, gli stessi coniugi avendo dichiarato la stessa cosa in tempi

non sospetti (né AP 1 contesta). Nelle circostanze descritte bisogna verificare

nondimeno se tale indizio sia corroborato da altri fatti che, presi nel loro

insieme, sostanzino le allegazioni della convenuta.

f) L'appellante

adduce di avere impiegato quanto ricevuto dalla madre per pagare un acconto

iniziale di fr. 20 000.–, ammortamenti del credito ipotecario nei confronti di Banca __________

per fr. 55 000.– (doc. 19), investimenti quantificati dallo stesso marito in

circa fr. 67 500.– (doc. H, pag. 16), come pure “costi di iscrizione e notarili”.

L'allegazione relativa all'importo di fr. 20 000.– non figurava nel

memoriale conclusivo del 10 dicembre 2009 (pag. 13, punto 16b). Nuova, essa è quindi

inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), oltre che non essere nemmeno

coerente con quanto l'interessata ha preteso davanti al primo giudice, la somma

dei tre importi menzionati nell'appello superando fr. 130 000.–.

Che

invece la moglie abbia pagato con quanto ricevuto ammortamenti e spese di

investimento non è contestato dal marito, il quale si limita a sostenere che

parte dell'importo donato (fr. 80 000.–) sarebbe confluita su un conto intestato

a entrambi i coniugi (doc. Z), sicché non vi sarebbe alcuna prova che quegli

averi siano beni propri della moglie. Inoltre, a suo avviso, l'accredito va

considerato come donazione in suo favore (osservazioni all'appello, pag. 4).

Così argomentando, egli disconosce però che spetta a chi invoca il carattere

gratuito di una determinata elargizione recarne la prova (art. 8 CC), non potendosi

presumere una donazione nemmeno in caso di prestazioni tra coniugi scientemente

fornite senza contropartita (sentenze del Tribunale federale 5A_87/2010 del 5

maggio 2010, consid. 3.1, e 5A_662/2009 del 21 dicembre 2009, consid. 2.3). Nella

fattispecie il marito non spiega per quale motivo la moglie gli avrebbe

regalato fr. 80 000.–. Dagli atti (sopra, lett. d) risulta se mai che AO 1 ha ricevuto l'importo in donazione, non che abbia voluto farne partecipe – in tutto o in parte – il

marito. E che la somma sia stata versata su un conto intestato a entrambi i

coniugi presso la banca creditrice ipotecaria può ragionevolmente spiegarsi con

l'esigenza di pagare interessi ipotecari e am­mortamenti.

Ciò

posto, il bonifico in questione va considerato un investimento di cui la moglie

può esigere il compenso, il marito non avendo contestato l'impiego della somma per

il paga­mento di ammortamenti (fr. 55 000.–: doc. 19) e di migliorie

(fr. 67 500.–: doc. H, pag. 16), che vanno equiparate a spese d'investimento

(sentenza Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3.1 in

fine). Per contro AO 1 non ha dimostrato come siano state finanziate le rimanenti spese di miglioria (fr. 42 500.–) né i

“costi di iscrizione e notarili”. La relazione tecnica del gennaio 2004 sul

fondo di __________ (doc. H, pag. 16) non contiene alcunché. Dall'insieme degli

elementi testé citati risulta in definitiva

che AO 1 ha investito fr. 80 000.– di beni propri

nella nota particella, di cui si occorrerà tenere conto nel calcolo del

compenso (consid. 6c). Sull'impiego dei rimanenti fr. 50 000.–, invece,

nulla è dato di sapere.

6. Salvo convenzione contraria, il compenso per l'attribuzione del­l'intero

fondo all'uno dei coniugi comprende l'importo degli investimenti fatti

dall'altro coniuge e la metà del plusvalore, il quale

si determina deducendo dal valore venale

dell'immobile gli investimenti di ciascun coniuge (sentenza del Tribunale federale 5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3.1). Nella fattispecie

il Pretore ha stimato il valore della particella n. 1028 in fr. 600 000.–,

come aveva accertato il perito. Deducendo da quell'importo l'onere ipotecario di

fr. 490 000.– al momento della “definizione

delle masse”, risultava un saldo attivo di fr. 110 000.– da

suddividere a metà tra i coniugi, poiché – a suo giudizio – entrambi avevano

contribuito al finanziamento con beni propri di pari valore. Onde, in

definitiva, l'obbligo per la moglie di corrispondere al marito un compenso di

fr. 55 000.– per l'attribuzione della quota di comproprietà di lui.

AO 1 rimprovera al Pretore di avere trascurato che nel 2010 il

valore dell'immobile era di soli fr. 573 750.– e non di

fr. 600 000.–, l'importo stimato dal perito dovendo essere ridotto di

fr. 26 250.– (fr. 13 125.– annui) per tenere conto dell'invec­chiamento subìto dallo

stabile tra il 2008 e il 2010. A mente sua, la vetustà va calcolata “con un

fattore di riduzione percentuale, lineare, anno per anno, come si evince dalla

perizia stessa”. Dipartendosi da un costo di fr. 561 000.–

complessivi per l'acquisto della casa (fr. 550 000.– più fr. 11 000.– circa di

spese notarili e di registro), finanziato con un mutuo ipotecario di

fr. 520 000.– e “la rimanenza pagata dalla moglie sia per l'acquisto che per

gli ulteriori investimenti fatti ed ammessi dal marito in fr. 67 500.–”, essa

stima la perdita effettiva del suo investimento in fr. 96 300.– pari

alla differenza tra quanto investito (fr. 130 000.–) e il valore netto

dell'immobile di fr. 33 750.– (fr. 573 750.– ./. fr. 540 000.– di debito bancario attuale). Essa chiede pertanto che la metà

di tale perdita, ossia fr. 48 150.–, vada sopportata dal marito in conformità

all'art. 209 CC.

a) Quanto

al deprezzamento per vetustà dello stabile intervenuto nel corso di due

ulteriori anni, il Pretore non ha condiviso l'opinione della convenuta, secondo

cui la svalutazione annua sarebbe pari a un sedicesimo di quella verificatasi

nei sedici anni precedenti, poiché “il valore ottenuto suddividendo la vetustà

del 2006 e quella del 2008 per il numero di anni a cui si riferiscono non

coincidono e conducono a valori diversi dovendosi invero considerare una serie

di variabili da cui la convenuta prescinde”. Egli ha respinto così l'aggiornamento

proposto, reputando possibile che “altri fattori considerati dal perito siano

nel frattempo cambiati” (sentenza impugnata, pag. 6 in basso).

L'appellante

ribadisce che la vetustà va determinata in base a un fattore di riduzione

percentuale lineare, ma non si confronta con l'argomentazione del primo

giudice. Privo di sufficiente motivazione, al proposito l'appello si rivela

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

Del resto, dal referto peritale del novembre 2008 emerge chiaramente che non

solo il fattore di vetustà non è lineare (fr. 164 000.– ¸14 x 16 ¹ fr. 210 000.–), giacché

dipende dalla diversa obsolescenza dei singoli elementi costruttivi (referto, pag.

13), ma che il valore dell'edificio (elemento del valore di stima: referto, pag.

15) varia anche in funzione del livello medio dei costi di costruzione dell'anno

di riferimento, il cui aumento può arrivare a compensare la perdita di valore dovuta

alla vetustà, come si è verificato fra il 2006 e il 2008 (referto, pag. 15 in alto).

b) Per

calcolare l'eventuale plusvalore nel caso specifico occorre partire dall'investimento

iniziale dei coniugi, di fr. 30 000.– (prezzo di compravendita

fr. 550 000.–, meno il debito ipo­tecario iniziale di fr. 520 000.–) e dagli

ammortamenti di fr. 80 000.– eseguiti dalla moglie con beni propri dopo l'acquisto (sopra,

consid. 5f). Dato che il valore venale del bene è di fr. 110 000.–

(fr. 600 000.– stimati dal perito, meno il de­bito ipotecario al

momento della liquidazione del regime, di fr. 490 000.–), non risulta alcun plusvalore

(fr. 110 000.– ./. fr. 30 000.– ./. fr. 80 000.– = 0).

AO 1, come si è visto, non ha dimostrato di avere finanziato l'investimento iniziale

di fr. 30 000.– con risorse proprie, mentre il marito ha sostenuto che

il pagamento è avvenuto con mezzi propri “provenienti dai coniugi”

(osservazioni all'appello, pag. 3). Mancando prove in senso contrario, si deve

presumere che i fondi impiegati erano in comproprietà dei coniugi (art. 200

cpv. 2 CC), sicché la metà dell'importo (fr. 15 000.–) è da considerare un investimento di AP 1. Per

vedersi

attribuire

in proprietà esclusiva la nota particella l'appellante deve quindi versare tale

somma al marito quale compenso giusta l'art. 205 cpv. 2 CC.

7. In una seconda fase il risultato dello scioglimento della comproprietà

va integrato nelle diverse masse di beni, per lo meno ove i coniugi siano

soggetti – come in concreto – al regime della partecipazione agli acquisti (DTF

138 III 154 consid. 5.2 e sopra, consid. 5b). Gli acquisti e i beni propri di

ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento

del regime dei beni (art. 207 cpv. 2 CC), ovvero alla data della presentazione

della domanda di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC). Posteriore a tale data,

l'attribuzione dell'im­mobile in proprietà

esclusiva a uno dei coniugi giusta l'art. 205 cpv. 2 CC non influisce

quindi sull'assegnazione del fondo a una determinata massa. I beni acquisiti in

sostituzione di acquisti entrano a far parte degli acquisti (art. 197 cpv. 2 n.

5 CC) anche se successivamente i coniugi hanno investito fondi propri, pur di

un importo superiore (Haus­heer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 50 ad art. 209 CC), ma in frangenti del

genere la massa dei beni propri ha diritto a un compenso proporzionale al contributo

prestato (art. 209 cpv. 3 CC). Quando l'acquisizione di un fondo è parzialmente

finanziata con l'assunzione o la costituzione di un debito ipotecario, il bene

entra per sostituzione nella massa da cui proviene la prestazione in contanti

(DTF 138 III 156 consid. 5.2.4.1 con rinvii).

a) Nel

caso specifico l'abitazione coniugale è stata acquistata con un importo di

fr. 30 000.– che secondo le risultanze

istruttorie è stato pagato in contanti con denaro in comproprietà

dei coniugi. Le quote di comproprietà fanno parte così dei rispettivi acquisti

(art. 200 cpv. 3 CC). Il successivo investimento di fr. 80 000.– con averi

propri della moglie non cambia tale assegnazione. L'intero immobile va annoverato

perciò tra gli acquisti di AO 1, compresa l'ipoteca di fr. 490 000.– (art.

209 cpv. 2 CC; DTF 138 III 156 consid. 5.2.4.1), ma la

massa dei beni propri di lei ha diritto a un compenso di fr. 80 000.– (art.

209 cpv. 1 CC). Gli acquisti della moglie (art. 210 CC) risultano così essere

lievitati di fr. 30 000.– (fr. 600 000.– ./. fr. 490 000.– ./. fr. 80 000.–). In assenza di plusvalore (o di deprezzamento), non entra in

considerazione per converso alcun credito variabile tra masse nel senso dell'art.

209 cpv. 3 CC.

b) Il

compenso di fr. 15 000.– da versare al marito grava gli acquisti di AO 1, ai quali è

attribuito l'immobile in questione (art. 209 cpv. 2 CC), e va destinato agli

acquisti del marito, poiché è pervenuto a quest'ultimo a titolo oneroso durante

il matrimonio. E siccome ogni coniuge ha diritto alla metà dell'aumento degli acquisti

dell'altro (art. 215 cpv. 1 CC), AP 1 deve alla moglie fr. 7500.– (la metà

di fr. 15 000.–), mentre la moglie deve al marito fr. 15 000.– (la metà

di fr. 30 000.–). Dopo compensazione (art. 215 cpv. 2 CC), il debito di AO 1

nei confronti del marito per la liquidazione dell'immobile risulta in

definitiva di fr. 7500.–

(v. un esempio di calcolo in: sentenza Tribunale federale

5A_464/2012 del 30 novembre 2012, consid. 6.3.2). Su questo punto l'appello va

parzialmente accolto. La liquidazione degli altri beni coniugali non è impugnata.

8. Per quanto riguarda l'assunzione del debito ipotecario gravante la

particella n. 1028 RFD di __________

da parte di AO 1, il Pretore ha ritenuto

che non gli spettasse “ingerire sulle modalità contrattuali di sottoscrizione

del mutuo e sulle relative condizioni di subingresso in casi quali quello in

esame”, se non altro in assenza di una base legale per imporre una tale

condizione a un terzo che non è parte in causa (decisione impugnata, consid.

3). Di conseguenza egli ha subordinato la richiesta del trapasso di proprietà nel

registro fondiario unicamente al passag­gio in giudicato della sentenza di

divorzio e all'intervenuto pagamento degli importi di cui ai dispositivi n. 4 e

5 (di fr. 55 000.– e fr. 8737.–).

AP 1 critica il Pretore per

non avere dato seguito alla sua domanda di condizionare il trapasso di

proprietà al “subingresso in via esclusiva della moglie (o dei terzi), a

completa liberazione del marito, nel debito ipotecario professato dai coniugi nei confronti di __________, __________, di

nominali fr. 479 800.–” oppure all'estinzione completa

del debito (appello, pag. 1 in basso). Sostiene che tale condizione

è indispensabile, poiché altrimenti egli rimarrebbe debitore solidale nei

confronti della banca senza più essere comproprietario di metà della

particella. A mente sua non si tratta di regolare i rapporti tra le parti e la

banca, bensì di liquidare il regime matrimoniale dei coniugi. Tale regolamentazione

è tanto più necessaria ove si consideri che il primo giudice non ha nemmeno

stabilito che la moglie deve assumere il debito per quel che concerne i

rapporti interni tra le parti.

La

critica è provvista di buon fondamento. Il Pretore ha effettiva­mente

trascurato che il debito ipotecario di fr. 490 000.– è stato, in

liquidazione del regime matrimoniale, computato negli acquisti della moglie

(sopra, consid. 7b). Anche volendo ammettere che tale regolamentazione includa

implicitamente un'assunzione “interna”, da parte della moglie, del debito

(solidale) del marito, tale disciplina lascia intatti i diritti del creditore

(DTF 121 III 258 consid. 3a) – nel caso precipuo __________ –, che può

continuare a esigere il pagamento del debito dal debitore originario, ovvero AP

1. Per garantire che quest'ultimo sia tenuto indenne da pretese della banca, il

primo giudice avrebbe dovuto condizio­nare il trapasso di proprietà nel

registro fondiario allo svincolo del marito dal debito ipotecario o

all'estinzione del debito stesso. Su questo punto l'appello di AP 1 merita di

conseguenza accoglimento.

Considerandi

II. Sul

contributo di mantenimento

9.

Per

statuire sul mantenimento dei coniugi dopo il divorzio (art. 125 CC) il Pretore

ha calcolato il reddito del marito in fr. 9194.– netti mensili e il di lui

fabbisogno minimo in fr. 2954.70 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 800.–,

parcheggio fr. 40.–, premio della cassa malati fr. 339.70, assicurazione

dell'economia domestica fr. 26.60, carburante

fr. 50.–, assicurazione del veicolo fr. 61.60, imposta di

circolazione fr. 36.80, onere fiscale fr. 400.–). Quanto a AO 1 (prossima

ai 40 anni al momento della separazione), egli ne ha stimato il reddito

(parzialmente ipotetico) come venditrice di profumeria a tempo pieno in

fr. 3440.– netti mensili e ne ha accertato il fabbisogno minimo in

fr. 4176.75 mensili fino al 31 dicembre 2011 (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 1426.80, spese

accessorie fr. 301.90, premio della cassa malati [già ridotto del

sussidio] fr. 104.10, assicurazione dell'economia domestica

fr. 37.90, assicurazione del veicolo fr. 55.50, imposta di

circolazione fr. 34.50, leasing dell'automobile fr. 397.05, carburante

fr. 112.–, spese legali fr. 200.–, onere fiscale fr. 157.–),

rispettivamente in fr. 4026.75 per i mesi di gennaio e febbraio 2012 (riduzione

del minimo esistenziale a fr. 1200.– con la maggiore età di Fi__________)

e in fr. 3826.75 dal 1° marzo 2012 in poi (e­sclusione delle spese legali).

Sulla

base di ciò il primo giudice ha fissato il contributo alimen­tare indicizzato a

carico del marito in fr. 1037.– mensili fino al 31 dicembre 2011, in fr. 887.– mensili per gennaio e febbraio 2012 e in fr. 687.– mensili dal 1° marzo

2012.

al 1° luglio 2028, pari alla quota del fabbisogno minimo di AO 1 non

coperta dai propri redditi, maggiorata di fr. 300.– mensili. Egli ha

evocato in particolare la lunga durata del matrimonio e il tenore di vita raggiunto

dai coniugi durante la vita in comune, concludendo che la convenuta potrà

destinare il margine di fr. 300.– mensili per accumulare “una previdenza

per la vecchiaia, da integrare a quella maturata con la ripartizione degli

averi LPP del marito” (sentenza impugnata, pag. 15 in alto). Il Pretore ha limitato il contributo di mantenimento fino al pensionamento di AP 1, rilevando

che a quel momento anche le entrate di lui saranno limitate alle rendite AVS e

del “secondo pilastro”.

AO 1 insorge

contro l'esclusione di varie poste dal proprio fabbisogno minimo (spese legali,

carburante), di cui chiede l'adeguamento fino a complessivi fr. 4454.45

(sotto, consid. 12), e contro il reddito (parzialmente) ipotetico imputatole

dal Pretore (sotto, consid. 15a a 15c), sollecitando un contributo alimentare

di fr. 1535.– mensili indicizzati vita natural durante e non solo fino al

momento in cui il marito raggiungerà l'età del pensionamento. Nel proprio appello

AP 1 chiede da parte sua la riduzione del fabbisogno minimo della moglie a

fr. 2552.– mensili (sotto, consid. 13), sostenendo che il reddito di lei

ammonta a fr. 3745.– netti mensili, avendo il Pretore omesso di

considerare la tredicesima mensilità (sotto, consid. 15d).

10.

I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con

riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo

alimentare è dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione

finanziaria del coniuge che chiede il contributo. Ciò è il caso di regola

quando, indipendentemente dalla durata del matrimonio, sono nati figli comuni.

Non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il

principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo, come si arguisce

dall'art. 125 CC. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza,

solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito

mantenimento e l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva

sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti).

Per definire il contributo

alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con

influsso concreto sulla sua situazione finanziaria si procede così in tre tappe

(DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il

livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello

che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito,

a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci

anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione.

In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire

da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo

luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti

poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere

ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva

dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della

solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.56 del 6 maggio

2013, consid. 5c).

11.

Nel

caso in rassegna la vita in comune è durata quasi vent'anni (dal 29 novembre

1985.

al 1° marzo 2004), sicché il matrimonio può definirsi di lunga durata. Quanto

al primo stadio del ragionamento, il Pretore ha omesso di accertare il tenore

di vita dei coniugi durante la comunione domestica, limitandosi a constatare

che la moglie, con il contributo chiesto di fr. 1535.– mensili, potrebbe

“condurre uno stile di vita più agiato di quello di cui ha goduto durante l'unione coniugale (…)”. In mancanza di altre

indicazioni sul livello di vita coniugale prima della separazione (gli atti

sono silenti), gli accertamenti esperiti nelle procedure a tutela dell'unione

coniugale – ancorché ispirati a un esame di verosimiglianza – costituiscono pur

sempre un riferimento oggettivo (RtiD

II-2004 pag. 582 consid. 4d; I-2005 pag. 778). Non spetta del resto al

giudice del divorzio indagare d'ufficio al proposito, in materia di pretese patrimoniali

fra coniugi non applicandosi il principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid.

2.1

).

a) Nella

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 l'8 marzo 2004, con sentenza del 4 aprile 2005 il Pretore aveva obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per lei di fr. 1326.–

mensili (inc. DI.2004.188). Tale assetto è tuttora in vigore. Il primo

giudice aveva accertato che il convenuto guadagnava allora fr. 8011.70

netti mensili complessivi, mentre nel 2003 la moglie aveva conseguito un

reddito netto medio di fr. 2200.– mensili. Il reddito coniugale ascendeva

pertanto a fr. 10 211.70 mensili (sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag.

4).

b) Relativamente

al fabbisogno familiare, esso ammontava a fr. 7418.55 mensili: minimo

esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1550.– (FU 2/2001 pag.

74.

cifra I n. 3), fabbisogno in denaro di N__________ e Fi__________o di

fr. 960.– mensili ognuno (sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005,

pag. 6),

onere ipotecario fr. 1227.–,

premi della cassa malati fr. 624.90, assicurazione

dello stabile fr. 69.45, tassa fognatura fr. 70.–, olio da

riscaldamento fr. 150.–, premio assicurazione RC dell'automobile

fr. 82.45, imposta di circolazione stimata fr. 30.–, carburante e

abbonamento arcobaleno fr. 158.–, assicurazione vita marito

fr. 136.75 (sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag. 4 e 5),

imposte stimate fr. 1400.– (su un reddito annuo di circa fr. 100 000.–, previe

deduzioni: calcolatore in: www.ti.ch/fisco). In ultima analisi, con un reddito

di fr. 10 211.70 mensili i coniugi, dopo avere sopperito al fabbisogno minimo

della famiglia di fr. 7418.55 e avere versato fr. 1100.– al figlio

maggiorenne (contributo riconosciuto da entrambe le parti: sentenza inc.

DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag. 6 a metà), disponevano ancora di circa

fr. 846.– mensili ciascuno. Per conservare il tenore di vita raggiunto

durante la comunione domestica AO 1 dovrebbe pertanto continuare a beneficiare

di tale margine oltre il proprio fabbisogno minimo.

12.

Per quel

che è del proprio fabbisogno minimo odierno, AO 1 chiede di inserire per almeno

dieci anni o fino all'ottenimento della rendita AVS un'indennità di

fr. 200.– mensili per spese legali, asserendo che fino all'aprile del 2010

essa ha coperto unicamente i costi della precedente procedura di protezione

dell'unione coniugale, mentre le spese

legali del divorzio, di circa fr. 20 000.–, rimangono scoperte.

L'appellante sostiene inoltre che il suo fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore

in fr. 3568.– nell'aprile 2005 (ma stabilito nella decisione impugnata in

fr. 4176.75, ridotto a fr. 4026.75 dal 1° gennaio 2012 e

fr. 3826.75 dal 1° marzo 2012), ammonta a fr. 4454.45 mensili (appello,

pag. 12 segg.).

a) Relativamente alla prima censura, il Pretore

ha riconosciuto all'appellante un importo di fr. 200.– mensili a titolo di

spese legali (inserito nei fabbisogni di entrambi i coniugi sin dal 1° marzo

2004: sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag. 4 e 5) per altri due anni,

ossia dall'emanazione della sentenza di divorzio fino al febbraio del 2012 (e

non del 2011, come pretende l'interessata). Egli ha spiegato che ai fini della

protezione dell'unione coniugale si giustifica di inserire tale posta nei

fabbisogni, mentre ai fini del divorzio si sarebbe resa necessaria una domanda

di provvigione ad litem da parte di AO 1. Nonostante ciò, il

Pretore ha riconosciuto all'appellante tale spesa per altri due anni, poiché

“il marito riconosce l'importo di fr. 200.– di spese legali per un periodo

limitato a condizione che la provvigione ad litem sia respinta”

(sentenza impugnata, pag. 12 a metà). Con tale argomentazione la convenuta non

si confronta per nulla, facen­do valere unicamente di avere usato l'importo

accumulato fino al 1° aprile 2010 per pagare le spese legali della “prima

procedura” e di dover coprire ancora i costi dell'attuale causa (appello, pag. 12 a metà). Essa si vale così di un fatto nuovo che non può essere considerato (art. 423b cpv.

2.

CPC ticinese), dimenticando inoltre di non avere mai instato per una provvigione

ad litem né avere proposto di inserire tale posta nel suo fabbisogno

fino all'ottenimento della rendita AVS. Al proposito l'appello si dimostra

dunque irricevibile.

b) A

sostegno dell'allegazione secondo cui il suo fabbisogno minimo ammonterebbe in

realtà a fr. 4454.45 (appello, pag. 12 in basso a 14 a metà), l'appellante si limita nuovamente a riprodurre il suo memoriale

conclusivo del 10 dicembre 2009 (pag. 5 seg.), senza

minimamente accennare alla sentenza impugnata. Una volta ancora la sua

impugnazione va dichiarata pertanto irricevibile.

13.

Sempre

in merito al fabbisogno minimo della moglie, AP 1 chiede nel suo appello (pag.

5.

punto 3.1) che siano ridotti l'onere ipotecario (spese accessorie comprese) a

fr. 850.– mensili (in subordine a fr. 1227.– mensili e le spese

accessorie a fr. 150.– mensili), l'onere fiscale a fr. 100.– mensili

e le spese per il carburante a fr. 58.– mensili, proponendo inoltre di

stralciare il leasing di fr. 397.– mensili, onde una riduzione del

fabbisogno minimo a fr. 2552.– mensili.

a) Per

giungere alle cifre appena citate l'interessato si diparte dal calcolo che figura nella sentenza del

4.

aprile 2005 (inc. DI.2004.188), sostenendo che “la moglie deve essere in sostanza

rimessa nelle condizioni che avrebbe avuto se non si fosse sposata” (appello,

pag. 5 in alto). La presunzione è erronea, la moglie avendo diritto in realtà

di conservare il tenore di vita raggiunto

durante la comunione domestica

(sopra, consid. 10).

b) Circa l'onere ipotecario di fr. 1426.80 mensili,

l'appellante asserisce che la moglie non ha diritto a un esborso più elevato

di quello che è a lui riconosciuto (fr. 850.– mensili [recte

fr. 800.– mensili], spese accessorie incluse), sottolineando che non si

giustifica nemmeno di riconoscere all'interessata tutte le spese connesse a una

villa in cui essa vive ormai da sola. In via subordinata egli reputa che oltre

all'onere ipotecario, quantificato in fr. 1227.–

mensili, le spese accessorie vadano limitate a fr. 150.– mensili (come

nella sentenza inc. DI.2004.188 del 4 aprile 2005, pag. 4). Su tali doglianze, figuranti

già nel memoriale conclusivo (pag. 6), il Pretore ha sorvolato. Ora, che dopo

la fine della comunione domestica entrambi i coniugi debbano poter beneficiare

di condizioni abitative sostanzialmente paritarie è fuori dubbio (Rep. 1994

pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA, sentenza inc. 11.2006.51 del 9

settembre 2011, consid. 6 con rinvio). L'uguaglianza non si rispetta

necessariamente riconoscendo ad ambedue lo stesso costo dell'alloggio, bensì

riconoscendo abitazioni per quanto possibile equivalenti dal profilo qualitativo

(I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 9a con richiamo).

Sta di fatto che in concreto il costo di fr. 1728.70 mensili

(fr. 1426.80 con spese accessorie di fr. 301.90) per un alloggio a __________

appare troppo elevato, AO 1 vivendo ormai da sé sola in quella casa. Un esborso

di fr. 1300.– mensili (incluse le spese accessorie) appare senz'altro sufficiente

per garantirle il tenore di vita sostenuto durante il matrimonio.

Nelle

condizioni illustrate si giustifica di assegnare all'interessata un termine di

sei mesi dalla notifica del presente giudizio per trovare una nuova

sistemazione meno dispendiosa. Dal marzo del 2014 il costo dell'alloggio nel

suo fabbisogno minimo andrà ridotto pertanto a fr. 1300.– mensili, mentre

per i mesi precedenti esso rimane di fr. 1728.70 mensili. AP 1 chiede in

via subordinata di ridurre il costo dell'alloggio a fr. 1377.– mensili

(fr. 1227.– con spese accessorie di fr. 150.– mensili), ma l'allega­zione

è parzialmente nuova (e quindi irricevibile in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett.

b CPC ticinese), giacché in prima sede egli aveva riconosciuto – sempre in

subordine – un esborso di fr. 1426.25 mensili per interessi ipotecari e di

fr. 288.65 per spese accessorie (memoriale conclusivo del 9 dicembre 2009,

pag. 6). Laddove chiede poi di escludere dalle spese accessorie “__________, __________,

elettricità e varie, essendo già comprese nel minimo vitale” (appello, pag. 6 in basso), egli esprime un'evidenza, visto che è precisamente quanto ha fatto il Pretore (sentenza

impugnata, pag. 12).

c) AP

1.

propone di ridurre l'onere fiscale nel fabbisogno della moglie da fr. 157.–

a fr. 100.– mensili, facendo valere che il suo contributo alimentare decadrà

con il divorzio, di modo che l'imponibile di lei non eccederà fr. 34 000.– annui (appello,

pag. 7 in alto). A torto. In primo luogo perché il contributo alimentare non sarà

soppresso a quel momento (sotto, consid. 17). Inoltre, perché con un reddito a

tempo pieno di fr. 3745.– netti mensili (sotto, consid. 15d) AO 1 conseguirà

un reddito imponibile di circa fr. 45 000.– annui netti, ragion

per cui l'onere fiscale non sarà inferiore a quello preso in considerazione

nella sentenza impugnata.

d) In

luogo e vece delle spese per il carburante di fr. 112.– mensili e per il

leasing di fr. 397.– mensili l'attore chiede di riconoscere nel fabbisogno

minimo della moglie una somma fissa di fr. 58.– mensili per un abbonamento

“arcobaleno” di due zone, facendo notare che al momento della separazione essa non

disponeva di un veicolo (appello, pag. 7 in alto). In effetti AO 1 ha stipulato un contratto di leasing solo dopo la separazione (circostanza non contestata:

osservazioni, pag. 8). Se non che, nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno

inseriti anche costi d'automobile sorti dopo la fine della vita in comune ove

siano necessari per scopi profes­sionali, per motivi di salute o per esercitare

il diritto di visita, tranne in caso di ristrettezze economiche, nel

qual caso va riconosciuto solo il costo delle trasferte con i

mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). In

concreto AP 1 non versa in ristrettezze economiche (sotto, consid. 17). Né sarebbe

equo esigere dalla moglie un'estensione dell'attività lucrativa (sotto, consid.

15c) e riconoscere alla medesima solo il costo dei mezzi pubblici quando nel

fabbisogno minimo del marito si inseriscono i costi di un veicolo privato

(sopra, consid. 9). Il marito del resto non solleva alcuna

obiezione da questo profilo né contesta l'importo delle spese del leasing, del

carburante, i premi di assicurazione o l'imposta di circolazione. Su questo

punto l'appello la sentenza impugnata sfugge dunque a censura.

14.

Alla

luce di quanto precede il fabbisogno minimo di AO 1 risulta di fr. 3826.75

mensili fino al febbraio del 2014 e di fr. 3398.05 mensili dal marzo successivo (minimo esistenziale

del diritto ese­cutivo

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1728.70 fino al febbraio del

2014.

e fr. 1300.– in seguito, premio della cassa malati fr. 104.10, assicurazione

dell'economia domestica fr. 37.90, assi­curazione del veicolo

fr. 55.50, imposta di circolazione fr. 34.50, leasing dell'automobile

fr. 397.05, carburante fr. 112.–, onere fiscale fr. 157.–), importi

cui si deve ancora aggiungere, in virtù dell'art. 125 cpv. 2 n. 8 CC, la quota

di fr. 300.– mensili riconosciuta dal Pretore – e non contestata dal

marito – per finanziare una previdenza professionale integrativa (sentenza

impugnata, consid. 9). Tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita condotto

fino alla separazione la moglie dovrebbe disporre di ulteriori fr. 846.–

mensili (sopra, consid. 11b), il suo “debito mantenimento”

fino al pensionamento va accertato per finire in fr. 4972.75

mensili fino al 28 febbraio 2014 e in fr. 4544.05 mensili dopo di allora.

15.

Occorre

appurare a questo punto se AO 1 sia in grado di far fronte da sé al proprio “debito

mantenimento” dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC). L'interessata critica il reddito ipotetico imputatole

dal primo giudice, sostenendo che esso non tiene conto dei suoi problemi di

salute (inabilità lucrativa del 50% dal 24 luglio al 31 agosto 2006, seguita da

un intervento chirurgico a un piede nel settembre del 2006), i quali non

rimarranno senza effetti sulla sua capacità lavorativa, né tiene conto della

sua età e nemmeno del fatto che nel settore della vendita di prodotti cosmetici

si richiede una “bella presenza che, ovviamente, con il passare degli anni

decade”. Ricordando di avere documentato le sue vane ricerche di un altro

lavoro, essa adduce che non le è possibile guadagnare di più (appello, pag. 10 punto

10.

e pag. 14 punto 11).

a) Per principio il reddito di un coniuge è quello effettivo. Se tuttavia,

dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità

di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non

va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato,

la fissazione di un reddito potenziale non avendo carattere di penalità (RtiD

II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve decidere così, in primo

luogo, se si può ragionevolmente esigere dal coniuge in questione che eserciti

un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione

professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se quel coniuge

abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il

reddito conseguibile, tenendo calcolo sempre dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato

del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;

I CCA, sentenza inc. 11.2010.1 del 6 maggio 2013, consid. 5d).

b) In concreto il Pretore si è dipartito da un reddito netto di

fr. 2751.80 mensili percepiti da AO 1 nel gennaio del 2009 per un grado

d'occupazione dell'80% (sentenza impugnata, pag. 11 a metà e doc. 42). L'interessata non avendo dimostrato che i suoi problemi di alluce valgo

persistano né che la formazione di Fi__________ giustifichi un maggior impegno edu­cativo

da parte sua, egli le ha ascritto un reddito ipotetico di fr. 3440.– netti

mensili, pari alla retribuzione per la stessa attività esercitata a tempo

pieno. L'appellante non si confronta con le argomentazioni del primo giudice, ma si limita a

ribadire la propria opinione e a riprodurre, al punto 11 (pag. 15), parte del

suo memoriale conclusivo del 10 dicembre 2009 (pag. 8). Insufficientemente

motivato, al riguardo l'appello si dimostra pertanto irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese). Sia come sia, quando il Pretore ha statuito

Fi__________ aveva compiuto 16 anni, sicché dalla madre si poteva esigere un'e­stensione

dell'attività lucrativa al 100% (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con rinvii).

Per di più, l'interessata non contesta quanto accertato dal Pretore, ossia che

“sul fronte del datore di lavoro non è esclusa la possibilità di estendere la

percentuale lavorativa (…)”, né ha documentato il carattere invalidante e

duraturo dei suoi problemi di salute. Ci`posto, l'appello manca pertanto di

consistenza.

c) AP

1.

fa valere da parte sua (appello,

pag. 8) che il

reddito ipotetico della moglie va fissato in realtà a fr. 3745.– netti

mensili, il Pretore essendosi fondato a torto su un guadagno netto all'80% di

fr. 2751.80 e non di fr. 2996.– mensili, dimenticando la tredicesima.

Effettivamente dal certificato di salario 2008 AO 1 risulta avere percepito fr. 35 953.– annui netti,

pari a fr. 2996.– netti mensili (doc. 41), mentre dal “conteggio paga” del

gennaio 2009 si evince uno stipendio di fr. 2751.80 netti mensili (doc.

42). Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2010 (pag. 10) essa definisce

inammissibile – siccome nuova – l'argomentazione del marito, difende

l'accertamento del Pretore, il quale si sarebbe fondato sulla media dei redditi

del 2007 e del 2008, e sostiene che le sue entrate varierebbero da mese a mese,

trattandosi nel suo caso di una retribuzione oraria.

In

realtà il marito aveva già sostenuto nel memoriale conclusivo del 9 dicembre

2009.

(pag. 5), invocando il certificato di salario 2008 (doc. 41), che il

reddito netto della moglie ammonta a fr. 3745.– mensili. Risulta inoltre

dai documenti prodotti dalla moglie stessa che questa percepisce un salario

fisso e una tredicesima mensilità (v. ad esempio il doc. 33). Il Pretore si è

fondato sul “conteggio paga” di gennaio 2009 (doc. 42), che non menziona la

tredicesima versata a fine anno (doc. 33, ultima pagina). A ragione l'appellante

si duole perciò della dimenticanza. Il reddito ipotetico della moglie a tempo

pieno va rivalutato così a fr. 3745.– netti mensili. Nelle condizioni

descritte il “debito mantenimento” di lei fino al pensionamento risulta

scoperto per fr. 1230.– mensili fino al febbraio del 2014 e per fr. 800.–

mensili arrotondati in seguito (sopra, consid. 14).

16.

Rimane

da verificare la capacità contributiva di AP 1, per il quale il Pretore ha accertato

un reddito di fr. 9194.– netti mensili e un fabbisogno minimo in

fr. 2954.70 mensili (sentenza impugnata, pag. 13 in alto). Quanto al proprio reddito, l'interessato chiede di fondarsi sullo stipendio di

fr. 7746.– mensili netti da lui conseguito nel 2003, ovvero prima della

separazione, rinviando alla sentenza del 4 aprile 2005 (inc. DI.2004.188). Sennonché

la capacità contributiva di un coniuge va accertata al momento del divorzio (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB

I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 125), sicché la critica cade nel vuoto. Relativamente

al proprio fabbisogno minimo, il marito chiede nelle osservazioni all'appello avversario

(pag. 10) di aumentarlo a fr. 6497.45 mensili, senza confrontarsi però con

la decisione impugnata e limitandosi a riprendere testualmente il memoriale

conclusivo del 9 dicembre 2009 (pag. 7 e 8 in alto). Insufficientemente motivata, simile rivendicazione va dichiarata irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

ticinese combinato con il cpv. 5).

Ne segue

che l'attore, una volta coperto il proprio tenore di vita con una margine disponibile

di fr. 5393.30 mensili (fr. 9194.– ./. fr. 2954.70 ./. fr. 846.–),

del tutto sufficiente per erogare a AO 1 il contributo necessario a garantirle il

tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica di fr. 1230.–

mensili fino al febbraio del 2014 (sopra, consid. 15).

17.

In merito alla durata dell'obbligo contributivo, la moglie

sottolinea che il marito sarà perfettamente in grado di versare il contributo

in questione anche dopo il pensionamento, mentre lei non riuscirà a sostentarsi

“con la sola rendita AVS e la rendita di CP che non sarà superiore a fr. 500.–

mensili” (appello, pag. 16 in alto). Tenuto conto della sua età, del livello di

vita raggiunto durante la comunione domestica, della lunga durata del

matrimonio e del fatto che lei accudisce ancora Fi__________ e non ha una formazione professionale adeguata,

avendo rinunciato a lavorare per consentire al marito di laurearsi al Politecnico

di Zurigo, essa fa valere che il contributo alimentare le deve essere stanziato a

vita

a) Di

regola un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto

per il tempo necessario affinché il coniuge

creditore ritrovi la propria autonomia finanziaria, compresa un'adeguata

previdenza professionale (Haus­heer/Spy­cher,

Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100 n.

05.

). La durata del contributo dipende così dalle prospettive che il

beneficiario ha di garantire il proprio mantenimento con redditi propri (I CCA,

sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 6a con rinvii). Il

sistema dello splitting e degli accrediti per compiti educativi o

assistenziali, introdotto con la decima revisione dell'AVS (in vigore dal 1°

gennaio 1997) e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122

seg. CC permettono, di regola, di evitare lacune di previdenza nel periodo anteriore

al divorzio (DTF 135 III 159 consid. 4.1). In linea di massima, pertanto, il

contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario

(RtiD I-2005 pag. 756 con rinvii). In virtù dell'art. 125 cpv. 2 n. 8 CC si

deve considerare tuttavia nel contributo dovuto dopo il divorzio di eventuali

lacune quanto al periodo successivo al divorzio, le quali si verificano quando

un coniuge non consegue redditi sufficienti per costituirsi una propria

previdenza per vecchiaia completa (DTF 135 III 159 consid. 4.1; cfr. I CCA,

sentenza inc. 11.2007.39 del 1° ottobre 2010, consid. 5).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha condannato l'attore a versare il contributo

alimentare per la convenuta fino al pensionamento di lei, il 1° luglio 2028.

All'importo del contributo calcolato co­me differenza tra il fabbisogno minimo

della moglie e il reddito complessivo del marito il primo giudice ha aggiunto,

come si è visto, fr. 300.– mensili destinati “alla formazione di una

previdenza per la vecchiaia, da integrare a quella maturata con la ripartizione

degli averi LPP del marito (l'importo è stato calcolato considerando che la

moglie accantona mensilmente CHF 94.–, mentre la partecipazione del marito

si fissa a fr. 720.–, e che in tal modo costei potrà accantonare almeno la

metà della somma destinata dal marito al II pilastro)” (sentenza impugnata,

pag. 15 in alto). Il primo giudice ha ritenuto invece che AP 1 non sarà più in

grado di contribuire al mantenimento della moglie dopo il proprio

pensionamento, perché le sue entrate saranno limitate alla rendita AVS e a quella

del “secondo pilastro”.

c) L’appellante

non si confronta con l'argomentazione testé riprodotta, limitandosi ad affermare che “con la

sola rendita AVS e la rendita di

CP che non sarà superiore a fr. 500.– mensili” essa non riuscirà a sopravvivere (appello, pag. 16 in alto). Trattandosi di verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l'insorgere di

un caso di previdenza ai fini dell'art. 122 o 124 CC, il giudice applica nondimeno

il principio inquisitorio “illimitato”, essendo di pubblico interesse che dopo

il divorzio un coniuge disponga di un'appropriata copertura assicurativa per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (DTF

129.

III 486 consid. 3.3). Di conseguenza questa Camera ha assunto d'ufficio informazioni

sulle presumibili rendite AVS e LPP che l'appellante percepirà dopo il

pensionamento, nel giugno del 2028.

Dai

calcoli eseguiti dalla cassa di compensazione __________ e dalla __________

(sopra, lett. G) si evince che in base a un reddito annuo di fr. 44 940.–

(fr. 3745.– per 12: consid. 15d) la rendita AVS della moglie ammonterà a

fr. 1909.– mensili e quella LPP a fr. 607.30 (fr. 7288.– diviso

12). Ciò posto, si può stimare – con tutte le riserve del caso – che dopo il

giugno del 2028 l'attrice disporrà di redditi per circa fr. 2500.– mensili,

cui si aggiungeranno i prelievi mensili dal capitale che essa sarà riuscita a

costituire nel frattempo con l'importo di fr. 300.– versatogli dal marito

per la formazione di una previdenza per la vecchiaia integrativa (sopra,

consid. 14). Tenendo conto del tasso d'interesse minimo sugli averi di

vecchiaia giusta l'art. 12 OPP, che dal 1° gennaio 2012 è dell'1.5% (RU

2011.

pag. 5035), tale capitale ammonterà verosimilmente all'età pensionabile

(tra 15.75 anni) a circa fr. 64 000.– (fr. 300.– x 12 mesi x 17.75: Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln/Tables de capitalisation,

5ª edizione, pag. 464, tavola 49), convertibile in una rendita vitalizia,

sempre al tasso del­l'1.5 %, di fr. 256.– mensili (fr. 64 000.– diviso

20.81

diviso 12: Stauf­fer/Schätzle, op. cit., pag. 283, tavola 20y).

Si

può stimare in ultima analisi, sempre con le riserve del caso, che nel giugno

del 2028 l'attrice disporrà di redditi per circa fr. 2750.– mensili. Di

conseguenza il “debito mantenimento” di fr. 4544.05 mensili (sopra,

consid. 14), una volta tolto il supplemento di previdenza di fr. 300.–

mensili e le spese di trasferta (complessivi fr. 599.05: consid. 13d), che

decadranno con il pensionamento, risulterà scoperto per fr. 895.– mensili

(arrotondati).

d) Per

quel che attiene alla capacità contributiva di AP 1 dopo il pensionamento (nel

2028), si può prudenzialmente

supporre che con i redditi di cui dispone egli riceverà una rendita AVS piena di fr.

2340.

– mensili (www.avs-ai.info). Al suo capitale di

previdenza, che nel maggio del 2028 ascen­derà a circa fr. 513 000.– (fr. 120 000.–

rimanenti dopo la divisione del “secondo pilastro”:

doc. HH e 43) con interessi all'1.5% per 18 anni (dal divorzio al

pensionamento) per fr. 36 000.– (Stauffer/Schät­zle,

op. cit., pag. 456, tavola 47, fattore 1.30) si aggiungeranno inoltre fr. 357 000.– almeno ch'egli

avrà accumulato durante lo stesso periodo grazie al contributo personale di fr.

721.

– mensili (doc. FF) e a un contributo per

lo meno uguale del datore di lavoro (Stauffer/

Schätzle, op. cit., pag.

464, tavola 49, fattore 20.65). Convertito sempre al tasso dell'1.5%, quel

capitale frutterà presumibilmente a 65 anni una rendita vitalizia di circa fr.

2660.

– mensili (fr. 513 000.– diviso 16.06 diviso 12: Stauffer/

Schätzle, op. cit., pag. 279, tavola 20x).

Il

reddito dell'interessato, di fr. 5000.– mensili complessivi, basta quindi

a coprire il fabbisogno minimo di lui e il contributo alimentare per la moglie

dopo il pensionamento di quest'ultima (fr. 895.– mensili), anche facendo

astrazione degli interessi del capitale ch'egli potrà costituire con i propri

redditi da lavoro. Dopo il pagamento del contributo alimentare egli rimarrà in

effetti con un margine disponibile di oltre fr. 5200.– (consid. 16).

Qualora tali previsioni non si avverassero, AP 1 potrà chiedere la riduzione o

la soppressione del contributo a suo carico (art. 129 cpv. 1 CC).

18.

AO 1 chiede infine che l'indicizzazione

del contributo ali­mentare sia anticipata dal gennaio del 2012 al gennaio del

2011.

(appello, pag. 17 a metà). La richiesta è nondimeno senza oggetto, poiché

fino al passaggio in giudicato della sentenza sui contributi di mantenimento questi

continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (o, eventualmente, da

quanto aveva stabilito il giudice a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2006

pag. 670 in alto con richiami). Quanto al contributo alimentare fissato in

esito all'attuale decisione, esso decorre dal passaggio in giudicato della

medesima. L'adeguamento al rincaro interviene pertanto dal 1° gennaio 2014.

III. Sulle spese e le ripetibili

19.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC ticinese). AO 1 ottiene causa parzialmente vinta sul compenso da

versare all'attore per l'attribuzione in proprietà esclusiva della particella

n. 1028 RFD di __________, il quale si riduce da fr. 55 000.– a

fr. 7500.– (sopra, consid. 7b) e sull'entità del contributo alimentare,

che passa da fr. 687.– a

fr. 1230.– mensili fino al 28 febbraio 2014, a fr. 800.– mensili dal 1° marzo 2014 al pensionamento di lei e a fr. 895.–

mensili vita natural durante dopo di allora (rispetto ai fr. 1535.– richiesti).

Tutto ponderato, si giustifica perciò che sopporti la metà degli oneri

processuali, mentre l'altra metà va a carico di AP 1, compensate le ripetibili.

Quanto all'appello di AP 1, questi esce vittorioso sul subingresso nel debito

ipotecario contratto dai coniugi (sopra, consid. 8), ma soccombe sulla

soppressione del contributo alimentare. Equitativamente si legittima così di suddividere

a metà gli oneri processuali e di compensare le ripetibili.

L'esito

dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente sugli oneri processuali di

prima sede (suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate), che rimane

invariato. A maggior ragione ove si pensi che nel diritto di famiglia si può

prescindere dal suddividere oneri processuali e ripetibili in chiave

strettamente aritmetica (Rep. 1996 pag. 137

consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC ticinese).

IV. Sui

rimedi giuridici a livello diritto federale

20.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale

contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso degli

appelli supera ampiamente in entrambi i casi la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza

impugnata è così riformata:

4.

La comproprietà sulla particella n.

1028.

RFD di __________ è sciolta mediante attribuzione dell'intero fondo in

proprietà esclusiva alla moglie, la quale verserà al marito una compensazione

di fr. 7500.–.

Il

pagamento della somma deve avvenire entro quattro anni dal passaggio in

giudicato del presente dispositivo.

8.

AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari:

fr.

1230.

– mensili dal passaggio in giudicato del presente giudizio fino al

28.

febbraio 2014,

fr.

800.

– mensili dal 1° marzo 2014 fino al 30 aprile 2028 e

fr.

895.

– mensili dal 1° maggio 2028 vita natural durante.

I

contributi alimentari sono adeguati ogni anno all'indice nazionale dei prezzi

al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2014, nella stessa misura in cui è

indicizzato il reddito del debitore.

Per il

resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1950.–

b) spese fr.

50.

fr. 2000.–

sono

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

III. L'appello

di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così

riformata:

6.

AO

1.

potrà chiedere il trasferimento della particella n. 1028 RFD di __________ in

sua esclusiva proprietà producendo all'ufficiale del registro fondiario l'attuale

sentenza, al momento in cui sarà passata in giudicato, unita alla conferma

dell'intervenuto pagamento a AP 1 degli importi stabiliti nei dispositivi

n. 4 (fr. 7500.–) e n. 5 (fr. 8737.–), come pure alla prova dell'intervenuto

svincolo di AP 1 dal debito ipotecario che grava la particella medesima o alla

prova della completa estinzione del debito.

Per il

resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2500.

sono

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

V. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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