11.2010.38
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per la moglie e per i figli (decorrenza e compensabilità)
28 giugno 2011Italiano38 min
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Numero d'incarto:
11.2010.38
Data decisione, Autorità:
28.06.2011, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per la moglie e per i figli
(decorrenza e compensabilità)
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2010.38
Lugano
28 giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Pellegrini ed Ermotti, supplente
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.1179
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 21 agosto 2009 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
AO 1 ,
(patrocinata dalla PA 2,)
e nella causa DI.2010.106 (trattenuta di stipendio) promossa con
istanza del 20 gennaio 2010 dalla convenuta nei confronti dell'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° aprile 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 18
marzo 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 16 maggio 2011 presentato da AO 1
contro la medesima sentenza;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello
adesivo;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1971), cittadino italiano, e AO 1 (1974), cittadina svizzera, si sono
sposati a __________ il 16 dicembre 2004. Dall'unione sono nati E__________
(l'11 settembre 2006) e C__________ (il 6 ottobre 2008). Il marito è
assicuratore per la __________ di __________, mentre la moglie, docente di scuola
elementare per il Comune di __________, dopo la nascita del primo figlio ha
beneficiato di un congedo non pagato di un anno lavorando poi a metà tempo fino
alla nascita della secondogenita. Esaurito il congedo maternità, essa ha
ottenuto un nuovo congedo non pagato di due anni dal marzo del 2009.
B. Il
21 agosto 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
chiedendo – già in via cautelare – di essere autorizzato a vivere separato, di
assegnargli l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 13139 pari a 121/1000 del fondo n. 1995 RFD di
__________ di sua proprietà), di affidare i figli alla madre (riservato il
proprio diritto di visita) e di fissare il contributo alimentare per la moglie
e i figli in complessivi fr. 380.85 mensili. All'udienza del 3 settembre
2009, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, con l'accordo del
giudice i coniugi si sono accordati sulla sospensione della vita in comune,
sull'affidamento dei figli alla madre e sul diritto di visita paterno. Per il
resto AO 1 ha postulato – già in via cautelare – l'attribuzione dell'alloggio
coniugale, un contributo complessivo per sé e i figli di fr. 3452.15
mensili sollecitando inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al termine
dell'udienza i coniugi hanno concordato che nelle “more” essi avrebbero continuato
a vivere insieme, il marito assumendosi integralmente il mantenimento della famiglia.
C. Su
richiesta di AO 1, che lamentava l'impossibilità di attenersi a tale intesa,
con decreto supercautelare del 7 ottobre 2009 il Pretore ha assegnato
l'abitazione coniugale alla moglie, ingiungendo al marito di lasciarla entro
dieci giorni, e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di
fr. 425.– mensile per la moglie, di fr. 300.– mensili per E__________ e di fr.
400.– mensili per C__________ (assegni familiari esclusi). Il 13 ottobre
2009 il Pretore ha poi rettificato l'importo del contributo per C__________ in
fr. 300.– mensili. Il 10 novembre 2009 AP 1, che nel frattempo si era trasferito
in un appartamento a __________ (provincia di __________), ha chiesto la
riduzione del contributo alimentare a complessivi fr. 1176.– mensili (comprensivi
degli assegni familiari) e l'autorizzazione a versare direttamente all'istituto
bancario gli interessi ipotecari per l'abitazione coniugale. Nelle sue
osservazioni del 18 novembre 2009 la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza chiedendo da parte sua di aumentare il contributo a complessivi fr.
3067.60 mensili, rispettivamente a fr. 3900.90, oltre agli assegni familiari
e di ingiungere al marito di notificare all'autorità comunale il cambiamento di
domicilio. Non risulta che il Pretore si sia pronunciato su queste richieste
cautelari.
D. L'istruttoria
delle misure protettrici dell'unione coniugale è terminata il 29 dicembre
2009. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nelle proprie, dell'11 gennaio 2010, AP 1 ha chiesto di poter appigionare l'appartamento coniugale, assegnando alla moglie un termine per
trovare una nuova abitazione e di fissare il contributo alimentare in complessivi
fr. 1022.15 mensili, assegni inclusi, con la facoltà di compensare gli
interessi ipotecari e le spese condominiali da lui assunte direttamente. Per il
resto egli ha chiesto la conferma dell'accordo concluso all'udienza del 3
settembre 2009. Nel suo memoriale di quello stesso giorno AO 1 ha confermato le sue domande precisando in fr. 5355.40 mensili (assegni familiari non
compresi) la richiesta di contributo alimentari per sé e per i figli, oltre a
fr. 86.90 mensili “per la partecipazione all'eccedenza”. L'11 gennaio 2010 il
Pretore ha instituito una curatela educativa in favore di E__________ e C__________
(art. 308 CC).
E. Nel
frattempo, il 20 gennaio 2010, AO 1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse al
datore di lavoro del marito di trattenere dallo stipendio di lui la somma di
fr. 1425.– mensili, riversandola su un conto bancario in favore di lei. Con
decreto cautelare inaudita parte del giorno seguente il Pretore ha ingiunto alla
__________ di trattenere fr. 1020.– mensili, oltre agli assegni familiari,
dallo stipendio di AP 1 e di riversarlo direttamente su un conto intestato alla
moglie. Sollecitato da AO 1, il 25 gennaio 2010 egli ha emesso un nuovo decreto
in sostituzione del precedente rettificandone l'importo in fr. 1025.– mensili.
All'udienza del 26 febbraio 2010, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza chiedendo la revoca della misura. Non essendoci prove da assumere,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale (DI.2001.106).
F. Statuendo
il 18 marzo 2010 con un giudizio unico il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha assegnato l'alloggio coniugale alla moglie, cui ha affidato
Fatti
i figli (riservato il diritto di visita paterno), ha confermato l'istituzione
di una curatela educativa in favore dei minori, ha obbligato AP 1 a versare dal 21 agosto 2009 un contributo alimentare di fr. 1558.– mensili per la moglie e di
fr. 538.– mensili per ciascun figlio (più gli assegni familiari),
autorizzandolo a compensare tali importi con gli interessi passivi dell'abitazione
coniugale, e ha respinto l'istanza di trattenuta di stipendio. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 1° aprile 2010 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di ridurre dal 1° ottobre 2009 i contributi
alimentari a fr. 378.25 mensili per la moglie e a fr. 147.80 mensili,
più assegni familiari, per ciascun figlio così come di autorizzarlo a far
valere in compensazione, su tali importi, anche le spese condominiali
dell'abitazione coniugale. Con decreto del 6 aprile 2010 il vicepresidente
della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il 3 maggio
2011 AO 1 è stata invitata a formulare osservazioni limitatamente alla decorrenza
dei contributi alimentari e alla facoltà di compensare sui contributi dovuti a
lei e ai figli, oltre agli interessi ipotecari, anche le spese condominiali
relative all'abitazione coniugale. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2011 essa
propone di respingere l'appello e con appello adesivo chiede che, previa
concessione dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare per sé e i
figli sia aumentato a fr. 5580.– mensili (assegni familiari non compresi) oltre
a fr. 1384.20 “relativi alla divisione dell'eccedenza di attivi”. L'appello
adesivo non è stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la
procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1
n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame
dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, l'appello
principale e quello adesivo sono ricevibili.
2.
Litigiosi
rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e i figli, la
decorrenza dello stesso così come la modalità di pagamento per compensazione. A
tal fine il Pretore ha escluso l'imputazione di un reddito ipotetico alla
moglie, senza attività lucrativa, e ha fissato il suo fabbisogno minimo in fr.
3300.
– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–,
spese per l'alloggio fr. 1370.– [già dedotte le quote dei figli], premio della cassa malati fr. 197.40, assicurazione dell'automobile
fr. 101.73, l'imposta di circolazione fr. 41.92, quota TCS fr. 8.58, assicurazione
dell'economia domestica fr.
31.80
e assicurazione vita fr. 197.50). Quanto al marito, egli ha accertato le
sue entrate in complessivi fr. 5175.– mensili (fr. 3800.– da attività
lucrativa, fr. 100.– per la locazione di un posteggio e fr. 1275.– pari a una
pigione di € 850.00 percepita per un appartamento di sua proprietà a __________)
a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2540.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo decurtato del 20% per il
minor costo della vita in Italia fr. 960.–, canone di locazione ipotetico
fr. 600.–, spese accessorie fr. 100.–, premio
della cassa malati fr. 197.40, leasing dell'automobile fr. 478.75, assicurazione
dell'automobile fr. 102.20, imposta di circolazione fr. 47.75 e oneri fiscali
stimati fr. 50.–). Il fabbisogno in denaro di E__________ e C__________ è stato
stimato in fr. 1140.– mensili ciascuno.
Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha lasciato
all'istante l'equivalente del suo fabbisogno minimo e ha ripartito la
disponibilità di fr. 2635.– mensili tra moglie e figli, onde un contributo
alimentare dal 21 agosto 2009 per la prima di fr.
1558.
– mensili e di fr. 538.–
mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi.
I. Sull'appello
principale
3.
L'appellante chiede preliminarmente di estromettere dagli atti un
documento prodotto dalla moglie con le conclusioni, lamentando la violazione
del principio del contraddittorio e la mancanza dei presupposti della
restituzione in intero, il documento essendo manifestamente ininfluente per
l'esito del processo. Se non che, per tacere del fatto che rinunciando alla
discussione finale l'interessato medesimo si è precluso la possibilità di
esprimersi sulla prova, il Pretore ha ritenuto che il documento – una dichiarazione
rilasciata il 5 gennaio 2010 dal Comune di __________ secondo il quale la
cessione in uso dell'appartamento occupato dal marito non risulta dai registri
comunali – fosse ininfluente ai fini del giudizio. Ciò posto, non è dato di
vedere, né l'appellante spiega, quale concreto interesse egli abbia a dolersene
in questa sede. Al proposito l'appello non merita ulteriore approfondimento.
4.
Nella misura in cui in appello rimangono litigiose unicamente le
questioni relative all'obbligo di mantenimento, le reciproche rimostranze delle
parti sulla disciplina e l'esercizio del diritto di visita si riducono a mera
polemica e non meritano disamina. Ciò precisatoAP 1 contesta anzitutto di avere
condiviso la scelta della consorte di sospendere l'attività lucrativa. La moglie
ribadisce che si era trattato di una decisione comune e fa valere che, in ogni
caso, data l'età dei figli essa ha “diritto di rimanere a casa” ad occuparsene.
Considerato che il marito nemmeno propone di imputare alla stessa un reddito ipotetico,
l'argomento si rivela per finire ininfluente ai fini del giudizio. Quanto al
fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di stralciare le spese di
trasporto, l'assicurazione per l'economia domestica e l'assicurazione vita,
facendo valere che tali poste, già contestate in sede di conclusioni, non sono
comprovate, sono già comprese nel minimo esistenziale e non sono giustificate
in una situazione di ristrettezze economiche. Le poste litigiose vanno
esaminate singolarmente.
a) In
merito ai costi del veicolo privato, giova rammentare che la fine della vita in
comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni
economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge
che durante la vita in comune adoperava un'automobile ha diritto così di vedersi
inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi d'uso, sempre
che il bilancio familiare consenta di finanziarli. Nel fabbisogno minimo di un
coniuge vanno inseriti altresì costi d'automobile sorti dopo la fine della vita
in comune, a condizione che siano necessari per scopi professionali, per
motivi di salute o per esercitare il diritto di visita. In situazioni di
ristrettezza, per contro, i costi d'automobile vanno tralasciati. Se le
trasferte sono nondimeno indispensabili per scopi professionali, per motivi di
salute o per esercitare il diritto di visita, va inserito nel fabbisogno minimo
del coniuge il costo dell'abbonamento ai mezzi pubblici, se disponibili (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). In concreto, come si vedrà in appresso
(sotto, consid. 7), la situazione finanziaria dei coniugi non permette di finanziare
i costi di due econome domestiche. Né la convenuta ha addotto particolari
motivi che facciano apparire indispensabile l'utilizzo di un veicolo privato.
Tale onere non può dunque essere considerato nel fabbisogno minimo di lei.
b) Il fabbisogno minimo di un coniuge comprende, per principio, anche
il costo delle assicurazioni relative all'economia domestica o all'attività
professionale (DTF 114 II 395 consid. 4c;
v. pure Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.38; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2008.22 del 3 novembre 2009, consid. 4b). A
ragione, pertanto, il Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo della convenuta il
premio per l'assicurazione della mobilia domestica e per l'assicurazione
responsabilità civile privata, il cui importo è senz'altro verosimile. Quanto
all'assicurazione sulla vita, i premi di assicurazioni destinate a coprire rischi
riguardanti l'unione coniugale o la comunione domestica (sia pur sospesa), compresi
quelli di assicurazioni sulla vita, vanno inclusi di regola nel fabbisogno
minimo del coniuge debitore, sempre che i mezzi
economici a disposizione della famiglia bastino per garantire il debito
sostentamento (RtiD I-2007 pag. 741, consid. 7a). Ciò che non è il caso in concreto.
L'esborso non può dunque essere considerato nel fabbisogno dell'interessata.
c) In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (DTF 128 III 411) questa Camera deve inoltre intervenire
d'ufficio, laddove il Pretore ha calcolato la quota degli oneri dell'alloggio
che riguarda i figli da decurtare dai relativi oneri computati nel fabbisogno
della madre. Se il costo effettivo è conosciuto, infatti, nei fabbisogni dei figli va adattato il costo dell'alloggio
sostituendo il valore medio della tabella annessa alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo. Tale costo va dunque inserito per
un terzo nel fabbisogno in denaro del primo figlio e per un quarto in quello
del secondo, il resto rimanendo nel fabbisogno minimo del coniuge affidatario
(Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). In concreto il costo dell'appartamento coniugale ammonta a complessivi fr. 2040.–
mensili, comprensivi degli oneri ipotecari, dei costi accessori e del
contributo al fondo di rinnovamento (doc. F e G). Ciò posto, fr. 680.– vanno
inclusi nel fabbisogno in denaro di E__________ e fr. 510.– in quello di C__________,
i cui fabbisogni vanno pertanto rivalutati in fr. 1485.–, rispettivamente
fr. 1315.– mensili. A carico della convenuta rimane così la differenza di
fr. 850.– mensili. In definitiva il fabbisogno minimo di lei va ricondotto a
fr. 2430.– mensili.
5.
Per
quel che concerne il proprio reddito, AP 1 si duole che il Pretore abbia
incluso fra le proprie entrate anche
€ 850.00 mensili per il canone di un appartamento a __________,
rispettivamente quale reddito ipotetico di un appartamento a __________
occupato gratuitamente dal padre. Al riguardo il Pretore ha ritenuto che il genitore
avesse ceduto al figlio i proventi dell'usufrutto sull'appartamento a __________
in cambio dell'utilizzo gratuito di un appartamento di proprietà del figlio
situato a __________ e al diritto di usufrutto sugli appartamenti n. 6 e n. 55
sempre nel Comune __________. Il primo giudice ha poi soggiunto che, anche se
così non fosse, si dovrebbero comunque imputare all'interessato un reddito
ipotetico per la locazione dell'appartamento n. 6. Egli ha conteggiato a tale
titolo un'entrata supplementare di fr. 1275.– mensili.
a) L'appellante
obietta che il primo giudice è incorso in una svista giacché in realtà il
contratto di locazione per l'appartamento di __________ è a nome di suo padre, __________.
Dagli atti risulta invero che l'appartamento a __________, benché di proprietà
dell'appellante (doc. S), è gravato da usufrutto in favore del padre (doc. BB) e
che il relativo contratto di locazione è – contrariamente a quanto ritenuto dal
primo giudice – a nome di quest'ultimo (doc. RR). Non è pertanto verosimile che
l'interessato percepisca il canone per la locazione di tale immobile e che il
genitore abbia rinunciato ai proventi dell'usufrutto su quel bene. Da tale
profilo, pertanto, il giudizio impugnato non resiste alla critica. La moglie
obietta invero che, in ogni caso, il marito beneficia indirettamente di tale
entrata, ricevendo aiuti da parte dei suoi genitori. L'argomento sarà
approfondito nel quadro dell'esame dell'appello adesivo (sotto, consid. 10).
b) In
merito all'appartamento n. 6 a __________, l'appellante obietta che lì vive la
madre, la quale beneficia di un diritto di usufrutto sugli appartamenti n. 6 e
n. 55. Spiega altresì che il padre vive gratuitamente nell'appartamento n. 5 in ragione del fatto che il genitore ne ha finanziato l'acquisto, sicché non può richiedergli una
pigione. Ora l'interessato è proprietario (anche) di tre appartamenti a __________
(doc. V e AA; interrogatorio formale, risposta n. 1 nel verbale del 22 dicembre
2009.
pag. 1 nell'inc. DI.2009.1179). Gli appartamenti n. 6 e n. 55 sono gravati
da usufrutto in favore della madre (doc. V) e da usufrutto in favore del padre
sottoposto a condizione sospensiva della premorienza di lei (doc. Z). La madre
abita nell'appartamento n. 6 e ha dato in locazione a terzi l'appartamento n.
55.
(doc. QQ; interrogatorio formale, risposta n. 5, verbale citato, pag. 2). L'appartamento
n. 5 è invece libero da aggravi siffatti ma è occupato dal padre dell'appellante,
che vi abita gratuitamente (interrogatorio formale, risposta n. 1, verbale
citato, pag. 1). Il marito spiega che il genitore ha finanziato il prezzo
dell'acquisto di tale immobile, sicché non può chiedergli ora il versamento di
un canone di locazione. La questione è che gli obblighi di mantenimento nei
confronti di moglie e figli sono prioritari rispetto a sentimenti di gratitudine
verso i genitori, seppur giustificati. L'interessato è pertanto tenuto a
mettere a frutto la sua proprietà immobiliare, ancorché finanziata da una
donazione da parte del padre. Da tale profilo il computo del reddito ipotetico conseguibile
da tale immobile è senz'altro giustificato.
c) L'istante
obietta altresì che spettava alla moglie rendere verosimile l'ammontare
dell'introito potenziale e che essa non ha neppure sostenuto tale tesi. Per
tacere del fatto che l'interessata ha chiesto il computo di un reddito per tale
immobile nel proprio memoriale conclusivo (pag. 6), l'appellante dimentica che
in presenza di figli minorenni vige il principio inquisitorio illimitato, nel
cui ambito il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti, né
alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di
propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto). Per il resto egli
si limita ad asserire che gli appartamenti di __________ sono di tipologia
diversa e che il fatto che uno sia locato per un determinato importo non significa
che si possa ricavare altrettanto dall'altro. Egli non spiega, tuttavia, perché
la valutazione del primo giudice sia errata e nemmeno indica quale sarebbe a
suo parere il canone ragionevolmente conseguibile dalla locazione dell'appartamento
n. 6. Insufficientemente motivato al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).
6.
Per
quanto attiene al proprio fabbisogno minimo (fr. 2540.– mensili), l'appellante
contesta la decurtazione del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo
e chiede di rivalutare la spesa dell'alloggio a fr. 1050.– mensili.
a) Il
Pretore ha ridotto l'importo di base del diritto esecutivo per debitore che
vive da solo del 20% per tenere conto del fatto che l'interessato risiede ora
in Italia e che secondo dati statistici il costo della vita a Milano è del 30%
inferiore a quello di Zurigo. L'appellante obietta che egli si reca
quotidianamente in Ticino, dove lavora, mangia, fa le compere ed esercita il diritto
di visita ai figli mentre in Italia trascorre le notti. Ora, per determinare il
minimo esistenziale di un coniuge che vive all'estero fa stato il costo della
vita in vigore nel luogo di residenza estero (Bräm
in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 108 ad art. 163 CC), in concreto __________
(__________). Così questa Camera ha già avuto modo di applicare a residenti
nell'area lombarda una riduzione del 10% per rapporto al minimo esistenziale
del diritto svizzero (da ultimo: sentenza inc. 11.2004.75 del 16 luglio
2007, consid. 4a con riferimenti). Nel frattempo, però, la differenza del costo
della vita fra Zurigo e Milano è aumentata a circa il 30% rispetto al 20%
attestato negli studi presi in considerazione in precedenza (v. la
pubblicazione di UBS, prezzi e salari, edizione 2009, pag. 4 ed edizione 2006,
pag. 8 in:www.ubs.com). Tutto considerato, la decurtazione del 20% operata dal
primo giudice resiste alla critica. Quanto poi alle altre voci lamentate
dall'appellante (spese di trasferta, pasti fuori casa), esse sono da
considerare, semmai, quali spese in aggiunta all'importo base del diritto
esecutivo, mentre le spese per l'esercizio del diritto di visita rientrano nel
fabbisogno minimo dei figli (cfr. per le spese supplementari di alloggio: RtiD
II-2004 pag. 618, consid. 7). Simili oneri non giustificano invece di rivalutare
l'importo di base.
b) Per
quanto attiene alle spese di alloggio, il Pretore ha ridotto l'importo esposto
dall'istante da fr. 1050.– a fr. 600.– mensili, con riferimento al canone di
locazione di € 400.– mensili percepito dalla madre per un appartamento analogo.
L'appellante obietta che il versamento del canone di locazione di € 700.– mensili
è provato dal contratto agli atti (doc. UU, 2° foglio). In realtà il Pretore
non ha trascurato tale documento, ma non lo ha ritenuto determinante per il
fatto che l'annessa “dichiarazione di cessione di fabbricato” attesta che
l'appartamento occupato dal marito è stato messo a sua disposizione in virtù di
un comodato (doc. UU, 1° foglio), che, anche in diritto italiano (art. 1803 del
Codice civile italiano), è gratuito. Ora, con tale motivazione l'appellante non
si confronta, limitandosi a ribadire che agli atti figura un contratto che
prevede un canone di € 700.– mensili. Sulla rilevanza dell'annessa dichiarazione
egli non si esprime. Né tanto meno spiega le ragioni della discrepanza fra i
due documenti (cfr. doc. UU, 1° e 2° foglio). Al riguardo l'appello si rivela perciò
irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC
ticinese). L'appellante fa valere altresì che la pigione pattuita dalla madre
con dei terzi si riferisce a un altro oggetto. Il documento appare tuttavia
sufficiente a rendere verosimile che nella regione è possibile reperire alloggi
di due locali oltre cucina e servizi con una spesa mensile di € 400.– (doc.
QQ). Neppure l'appellante, del resto, sostiene che non sia ragionevolmente esigibile
che egli trovi a quel prezzo un alloggio dignitoso per una persona sola.
Per
il resto l'interessato lamenta una disparità di trattamento per il fatto che la
moglie occupa un'abitazione che, a suo dire, ha un valore di mercato di almeno
fr. 2700.– mensili. Ora che tra coniugi vige la parità logistica intesa in
senso qualitativo e non necessariamente quantitativo è vero (RtiD II-2009 pag.
644, consid. 6). Resta il fatto che, come si è detto (sopra consid. 4c), la
quota delle spese d'alloggio a carico dalla moglie si riconduce per finire a
fr. 850.– mensili sicché non si può dire che la differenza sia manifestamente
urtante. Su tale aspetto il giudizio impugnato resiste alla critica. Da parte
sua la moglie assevera che attualmente il marito si è trasferito nell'appartamento
di sua proprietà. Se non che, determinante ai fini del presente giudizio è la
situazione al momento in cui il Pretore ha statuito. Eventuali cambiamenti andranno
valutati, semmai, nel quadro di una procedura di modifica (art. 179 CC), che
peraltro è già stata promossa davanti al Pretore.
7.
Da
quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e
delle uscite familiari:
reddito del
marito (consid. 5) fr. 5175.–
reddito
della moglie (consid. 4) fr. –.–
fr.
5175.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 6) fr. 2540.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 4) fr. 2430.–
fabbisogno
in denaro di E__________ (consid. 4c) fr. 1485.–
fabbisogno
in denaro di C__________ (consid. 4c) fr. 1315.–
fr.
7770.
– mensili.
Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno
familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (RtiD
II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche
DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il
debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno
minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:
disponibilità del marito:
fr.
5175.
–./. fr. 2540.– = fr.
2635.
– mensili
somma
dovuta a moglie e figli:
fr. 2430.– + fr. 1485.– + fr. 1315.– = fr.
5230.
– mensili
contributo
per la moglie:
fr.
2430.
– x (2635.– : 5230.–) = fr.
1224.
– mensili,
arrotondati
a fr.
1225.
– mensili,
contributo
per E__________:
fr.
1485.
– x (2635.– : 5230.–) = fr.
748.
– mensili,
arrotondati
a fr.
750.
– mensili,
oltre agli assegni di famiglia,
contributo
per C__________:
fr.
1315.
– x (2635.– : 5230.–) = fr.
662.
– mensili,
arrotondati
a fr.
660.
– mensili,
oltre agli assegni familiari.
Ne segue
che, rispetto a quanto stabilito dal Pretore, i contributi in favore dei figli
risultano rivalutati mentre quello per la moglie è inferiore. Nel complesso,
tuttavia, l'onere di mantenimento a carico dell'istante è invariato (fr. 2635.–
mensili, oltre agli assegni familiari).
8.
Litigiosa
è altresì la decorrenza del contributo che il Pretore ha fissato dalla litispendenza
(21 agosto 2009). Al riguardo l'appellante spiega che fino a metà ottobre del
2009.
egli ha continuato a vivere nell'appartamento coniugale, mantenendo moglie
e figli, e che la convenuta non ha mai preteso contributi per il periodo
precedente all'ottobre del 2009. L'interessata obietta che il marito non ha
dimostrato di aver provveduto al sostentamento di lei e dei figli.
a) Giusta
l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari
dell'uno in favore dell'altro. Tali contributi possono essere chiesti “per il futuro
e per l'anno precedente l'istanza” (art. 173 cpv. 3 CC), fermo restando che per “futuro” si intende il periodo che decorre dalla
litispendenza e non solo dal passaggio in giudicato del provvedimento a tutela
dell'unione coniugale (Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176 con richiamo).
Se l'avente diritto non chiede altro, il contributo alimentare è dovuto dal
giorno in cui è stata presentata l'istanza (I CCA sentenza 11.2007.186 del 13 maggio 2008, consid. 7).
b) In
concreto l'istanza risale al 21 agosto 2009 e di regola i contributi sono
dovuti da tale data, come stabilito dal Pretore. È vero che è solo con decreto
del 7 ottobre 2009 che il primo giudice ha ingiunto al marito di lasciare
l'abitazione coniugale e di versare da quel mese contributi di mantenimento per
la moglie e i figli mentre all'udienza del 3 settembre 2009 i coniugi si erano
intesi, con l'accordo del giudice, di continuare a vivere insieme, il marito
assumendosi integralmente il mantenimento della famiglia (verbale, pag. 5). A
ragione tuttavia la moglie fa valere che spettava al marito, che pretende di avere
onorato tale impegno, dimostrare di averlo completamente adempiuto durante la
convivenza. In realtà al proposito tutto
si ignora, gli atti essendo totalmente carenti. Su questo punto la
sentenza del Pretore resiste quindi alla critica, fermo restando la facoltà per
l'appellante di compensare quanto da lui pagato personalmente nell'interesse
della moglie o dei figli durante tale periodo, deducendolo
dall'ammontare del contributo alimentare dovuto fino al 7 ottobre 2009 (cfr. RtiD
I-2005 pag. 765 consid. 13). Ciò, nondimeno, sarà possibile solo a condizione
che le spese assunte si riferiscano a una voce del fabbisogno della moglie o
dei figli considerata ai fini del presente giudizio e che egli dimostri di averne
effettivamente assunto il pagamento.
9.
L'appellante
chiede infine di essere autorizzato a compensare sui contributi posti a suo
carico non solo gli interessi ipotecari, come deciso dal Pretore, ma anche le
spese condominiali relative all'appartamento coniugale, facendo valere che
anche la moglie ha riconosciuto di non essere in grado di farvi fronte. L'interessata
obietta che è suo compito provvedere al sostentamento proprio e dei figli e che
tale modo di procedere creerebbe solo confusione. Considerati i contrasti fra i
coniugi in merito al fatto che il marito onorasse direttamente fatture relative
al fabbisogno di moglie e figli compensandole con i contributi a suo carico, il
Pretore ha limitato tale facoltà ai soli interessi ipotecari previa messa a
disposizione della moglie dei relativi giustificativi. Il primo giudice ha nondimeno
respinto l'istanza di trattenuta di salario presentata dalla moglie, non
potendosi rimproverare al marito di aver trascurato il mantenimento della
famiglia (sentenza impugnata, pag. 10 da metà e seguente). Se si considera che
l'appellante, in quanto proprietario della proprietà per piani (doc. C), è di
fronte ai terzi il solo debitore delle spese condominiali oltre che degli oneri
ipotecari, appare opportuno consentire che egli assuma direttamente tali oneri,
compensandoli con i contributi a suo carico (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13).
Del resto la moglie medesima espone gli oneri ipotecari e le spese condominiali
nel proprio fabbisogno, sicché l'assunzione diretta di tali spese non può dar
luogo a nuove controversie fra i coniugi. Su questo punto l'appello principale
si rivela fondato e va dunque accolto.
II. Sull'appello
adesivo
10.
AO 1 chiede anzitutto di rivalutare le entrate del marito a complessivi
fr. 9505.80 mensili, composti di fr. 1666.66 per il reddito degli immobili in __________,
fr. 600.– per il reddito dell'appartamento n. 5 a __________, fr. 100.– per la locazione del posteggio, fr. 1275.– per la locazione
dell'appartamento a __________, fr. 5464.15 per il reddito da lavoro e fr.
400.
– di assegni familiari. Le poste vanno vagliate singolarmente.
a) In
merito allo stipendio, la moglie sostiene che dagli atti, in particolare dal
doc. D1 e dall'estratto del conto privato del marito del 2008, risulta che questi
percepisce in media fr. 4719.95 netto, oltre agli assegni familiari. Ora,
al riguardo il Pretore ha indicato con precisione lo stipendio percepito dall'interessato
nel 2008 (fr. 50 949.– netti) e quelli incassati da gennaio a
novembre del 2009 (per una media attorno a fr. 4200.– mensili netti),
sicché per finire ha fissato il reddito da attività lucrativa del marito in
fr. 3800.– mensili netti (arrotondati), oltre a fr. 400.– per gli assegni
familiari (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). Tali dati trovano conferma nel
certificato di salario 2008 (doc. D), nei conteggi mensili di stipendio da
gennaio a marzo e da maggio a novembre del 2009 (doc. D1, V1 e VV) e nell'estratto
del conto privato del marito dal 1° gennaio al 14 dicembre 2009 (doc. D
nell'inc. DI.2010.106, in particolare pag. 14 per l'accredito dello stipendio
di aprile). Non vi sono ragioni, pertanto, per scostarsi dall'accertamento del
primo giudice, tanto meno se si considera che l'interessata neppure spiega come
sia giunta al risultato da lei proposto.
L'appellante
sostiene che dall'agosto del 2010 il coniuge ha cambiato datore di lavoro e che
le sue entrate sono aumentate a fr. 5464.15 mensili così come risulta dagli
atti prodotti nella causa di modifica pendente davanti al Pretore che essa
richiama in questa sede. Sennonché, una volta di più, determinante ai fini del
presente giudizio è la situazione al momento in cui il Pretore ha statuito.
Eventuali cambiamenti vanno valutati, semmai, nel quadro di una procedura di
modifica (art. 179 CC), che peraltro è già stata promossa davanti al giudice di
prima sede. Non si giustifica pertanto di richiamare i documenti prodotti in quella
sede e tantomeno l'intero incarto.
b) In merito alla locazione del posteggio presso l'abitazione familiare,
il Pretore ha già considerato il canone percepito di fr. 100.– mensili.
Quanto ai redditi per gli appartamenti a __________ e a __________ (n. 5), la questione
è stata approfondita nel quadro dell'appello del marito (sopra, consid. 5). Al
riguardo non giova ripetersi. Basti rilevare che l'interessata medesima
riconosce che dell'appartamento a __________ il marito ha solo la nuda
proprietà, il fondo essendo gravato da usufrutto in favore del suocero al quale
compete anche il diritto di incassare eventuali proventi della locazione. SuI reddito
ipotetico ricavabile dall'appartamento di __________, poi, la valutazione del
primo giudice è finanche favorevole alla moglie.
c) L'interessata
chiede altresì di computare fra le entrate del marito anche fr. 1666.66 mensili
per il reddito percepito dai sei appartamenti di vacanza in __________, di cui
il coniuge è nudo proprietario. Spiega che tali appartamenti vengono dati in
locazione a un canone fra i fr. 618.– e fr. 1680.– settimanali e che la suocera,
usufruttuaria degli stessi, percepisce dall'agenzia immobiliare che se ne
occupa fr. 2500.– al trimestre, che essa riversa tuttavia al figlio.
L'interessata sostiene che il marito percepisce tale importo quale “compenso
(non importa secondo quale forma giuridica)” per avere concesso alla madre l'usufrutto
su tali immobili. Il Pretore non ha computato alcunché per le proprietà in __________,
considerando che le elargizioni dei suoceri non avevano per scopo di sgravare la
nuora (sentenza impugnata, pag. 9 in alto).
Che
AP 1 sia proprietario, oltre che dell'abitazione coniugale, dell'appartamento a
__________ e delle tre abitazioni a __________, anche di sei appartamenti di vacanza
in __________ è vero (interrogatorio formale del 22 dicembre 2009, risposta n.
1.
nell'inc. DI.2009.1179). Essi, tuttavia, sono gravati da usufrutto in favore
della madre __________ (doc. S, T e U), i relativi redditi sono da lei dichiarati
all'autorità fiscale (doc. PP) e depositati su un conto a suo nome (doc. SS). Come
riconosciuto anche dall'interessato (conclusioni, pag. 6 verso l'alto), da quel
conto la madre gli riversava nondimeno fr. 2500.– ogni trimestre (doc. SS). Dagli
atti risulta poi che l'usufrutto è stato concesso a titolo gratuito ed è stato
costituito contestualmente alla donazione degli immobili all'istante da parte
della madre medesima, della nonna materna e di una zia materna (cfr. doc. S, T
e U). E in simile contesto non sorprende, a un esame dei fatti limitato alla
verosimiglianza, che egli abbia concesso il diritto di usufrutto a titolo
gratuito alla madre sui beni appena ricevuti in donazione dalla stessa e dalle parenti.
Non
sussistono elementi che permettano di ritenere, a un giudizio sommario, che i
noti versamenti costituiscano una qualche forma di “compenso” da parte di __________
per aver ricevuto il noto diritto d'usufrutto. Del resto l'istante ha spiegato
che si è trattato di un “aiuto” dei genitori per finanziare gli oneri ipotecari
dell'appartamento a __________ (conclusioni, pag. 6 verso l'alto) e anche la
convenuta ha qualificato il versamento trimestrale come “aiuto” (interrogatorio
formale, risposta n. 2 nel verbale del 22 dicembre 2009, pag. 3 nel'inc.
DI.2009.1179). A ragione il Pretore ha considerato tali entrate come liberalità
dei genitori del marito. E, come si dirà appena in appresso (consid. d), le
liberalità non sono di regola prese in considerazione per valutare la capacità
contributiva dell'obbligato alimentare.
d) Secondo
l'appellante il Pretore, ad ogni modo, ha trascurato di considerare che i suoceri
assumevano i costi degli acquisti correnti per l'economia domestica, gli
interessi ipotecari dell'abitazione coniugale, le rate del leasing dell'auto e
le spese della motocicletta, coprendo anche i sorpassi sul conto corrente del
marito. A dimostrazione di ciò essa indica svariati versamenti in contanti sui
conti del coniuge di cui non risulta la provenienza. In
realtà, l'interessata non indica quale importo essa
chieda di considerare a titolo fra le entrate del marito ciò che rende l'appello
finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese e cpv. 5). Per di
più, di principio le liberalità di terzi non possono essere considerate ai fini
della determinazione della capacità contributiva dell'obbligato alimentare salvo
dimostrare che ciò non contraddice nel suo risultato la volontà di terzi e se
questi, quali nonni, potrebbero essere costretti, adempiuti i presupposti dell'art.
328.
cpv. 1 CC, a soccorrere il creditore degli alimenti (DTF 128 III 162
consid. 2c). Ora l'appellante nemmeno pretende che in concreto siano dati
estremi siffatti, né gli atti consentono di verificare la situazione
finanziaria dei genitori dell'istante. Anche su tale aspetto il giudizio del
Pretore resiste alla critica.
11.
Per
quel che riguarda il fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di
ridurlo a complessivi fr. 1157.40 mensili, stralciando l'onere per l'alloggio e
quello per l'uso di un'autovettura privata.
a) Per
quanto attiene alla spesa per l'alloggio, l'interessata dopo aver contestato l'importo
esposto dal coniuge a titolo di canone di locazione, assevera che, in ogni
modo, attualmente il marito abita nell'appartamento di sua proprietà, sicché
non si giustifica di riconoscergli spesa alcuna. Già si è ripetuto (consid. 6b
e 10a) tuttavia, che eventuali modifiche della situazione successive alla
sentenza di prima istanza vanno valutate, semmai, nel quadro di una procedura
di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale (art. 179 CC). Un
eventuale trasloco dell'istante non è pertanto rilievo ai fini del presente
giudizio.
b) In
merito alla rata del leasing, all'assicurazione dell'automobile
e all'imposta di circolazione, l'appellante fa valere
che l'acquisto dell'autovettura era al di sopra delle possibilità economiche
del marito e che, in ogni caso, egli non ha mai pagato alcunché a tale titolo,
i relativi costi essendo stati assunti dalla suocera. Per tacere del fatto che
l'acquisto è intervenuto quando ancora le parti convivevano (doc. H), neppure
l'appellante mette in dubbio che il marito, attivo per una compagnia d'assicurazione
quale consulente alla clientela (doc. CC), necessiti di un mezzo privato per
l'attività professionale, oltre che usufruirne per la trasferta dal domicilio
al luogo di lavoro e per l'esercizio del diritto di visita. E, come detto
(sopra, consid. 4a), di per sé le necessità professionali giustificano il
computo delle spese del mezzo privato anche in caso di ristrettezze economiche.
Quanto al fatto che tali oneri sarebbero in realtà assunti dalla di lui madre,
già si è spiegato (sopra, consid. 10d), che nella fattispecie non si ravvisano,
a un sommario esame, gli estremi per tenere in considerazione eventuali
liberalità di ascendenti. Ne discende che l'appello adesivo, infondato, è
destinato all'insuccesso.
III. Sugli
oneri processuali, sulle ripetibili e sull'assistenza giudiziaria
12.
Gli
oneri dell'appello principale seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante principale chiedeva la riduzione dei
contributi a suo carico (da complessivi fr. 2635.– mensili a
fr. 673.85, oltre agli assegni familiari), di procrastinarne la decorrenza dal
21.
agosto al 1° ottobre 2009 e di autorizzarlo a compensare sugli importi
dovuti anche le spese condominiali dell'abitazione occupata dalla convenuta di
sua proprietà. Nel giudizio
sugli oneri della sentenza odierna non bisogna perdere di vista che tecnicamente
l'appello si risolve sì in un accoglimento parziale, ma che l'obbligo
alimentare complessivo a carico dell'appellante rimane quello fissato dal
Pretore, quantunque suddiviso diversamente tra moglie e figli. Per finire, egli
risulta vittorioso solo sulla compensabilità del contributo alimentare. Dato
l'esiguo grado di vittoria si giustifica di rinunciare a riscuotere la
trascurabile quota che andrebbe a carico della moglie, la quale ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili solo sulle questioni su cui era stata
invitata a esprimersi (decorrenza e compensabilità del contributo). Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, invece, sul
pronunciato relativo agli oneri di prima sede, che può rimanere invariato.
Quanto all'appello
adesivo, la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 cpv.
1.
CPC ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili
all'istante, che non è stato invitato formulare osservazioni e che non ha
dovuto sopportare dunque costi apprezzabili.
13.
In
merito alla domanda di assistenza giudiziaria introdotta da AO 1, l'attribuzione di un'adeguata indennità per ripetibili rende senza oggetto quella presentata in
relazione all'appello principale. Quanto al suo appello adesivo, l'impugnazione
appariva manifestamente infondata sin dall'inizio, tant'è che non sono state richieste
osservazioni in proposito. In tali circostanze il beneficio in questione non
può entrare in linea di conto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
14.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso
supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza del
contributo alimentare rimasta litigiosa in appello (fr. 1961.15 mensili
per l'appello principale e fr. 2945.– mensili per l'appello adesivo), che in difetto
di scadenze prevedibili va calcolato a vita. Quanto all'impugnabilità
della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una
decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – essa segue
la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale
5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi
anche in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile l'appello principale è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivi n. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata sono così
riformati:
7. AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente
ed entro il 5 di ogni mese, un contributo in suo favore di fr. 1225.– dal 21 agosto
2009.
8.
AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, dal
21 agosto 2009, i seguenti contributi:
fr. 750.–
mensili per il figlio E__________, assegno familiare escluso, e
fr. 660.– mensili per la figlia C__________, assegno familiare escluso.
9. AP
1 è autorizzato a compensare sui contributi posti a suo carico per moglie e
figli, pagandoli direttamente, gli interessi ipotecari e le spese condominiali
relative all'abitazione coniugale. Rimane esclusa ogni ulteriore compensazione.
Prima di ogni compensazione tutti i
giustificativi relativi al pagamento diretto degli interessi ipotecari e delle
spese condominiali dovranno essere messi a disposizione della moglie per
verifica.
Per il
resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 2500.–
b) spese
fr. 50.–
fr. 2550.–
sono
posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per
ripetibili.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono
posti a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.
V. Nella
misura in cui non è diventata priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria
è respinta.
VI. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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