11.2010.39
Presunzione di paternità sulla base di indizi
30 maggio 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2010.39
Data decisione, Autorità:
30.05.2011, ICCA
Titolo:
Presunzione di paternità sulla base di indizi
ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ
AZIONE DI PATERNITÀ
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
PRESUNZIONE DI PATERNITÀ
art. 262 CC
Incarto n.
11.2010.39
Lugano
30 maggio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti, supplente
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.799 (azione
di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
4, promossa con petizione del 4 dicembre 2003 da
AO 1 (2002),
(rappresentato dalla madre, ,
e patrocinato dal PA 1)
contro
AP 1 ora in
(patrocinato dagli avvocati
e dott. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 2 aprile 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° marzo 2010
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 aprile 2002 __________ i (1968) ha dato alla luce un figlio,
AO 1, al quale già prima della nascita la __________ aveva designato
un curatore nella persona di __________. La Commissione tutoria regionale ha poi
sostituito quest'ultima il 21 novembre 2002 con l'PA 1, incaricato – fra l'altro
– di accertare la paternità del bambino e di salvaguardarne il diritto al
mantenimento. Il 26 novembre 2003 __________ è stata privata della custodia
parentale e il figlio è stato collocato alla casa __________,
dove è stata sistemata anche la madre a scopo di assistenza.
B. Il 3
dicembre 2003 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché
– conferitagli l'assistenza
giudiziaria – fosse accertata la paternità di AP 1 (1973), cittadino italiano a
quel tempo residente a __________ (__________), con obbligo per quest'ultimo di versargli un contributo
alimentare indicizzato di fr. 1850.– mensili sin dalla nascita. Nella sua risposta del 13 febbraio 2004
il convenuto ha proposto di respingere la petizione, contestando
la competenza per territorio del giudice. L'attore ha replicato il 18 marzo 2004,
confermando le sue richieste di giudizio. Il convenuto ha duplicato il 6
maggio 2005, postulando una volta ancora il rigetto dell'azione. Con decreto
del 4 febbraio 2005 il Pretore supplente ha respinto l'eccezione di incompetenza
per territorio.
C. L'udienza
preliminare si è tenuta il 19 aprile 2005 e l'istruttoria, cominciata il 24
maggio successivo, è terminata il 16 dicembre 2009. Al dibattimento finale del
25 gennaio 2010 l'attore ha chiesto una volta ancora che fosse accertata la paternità
di AP 1 e che gli fosse erogato un contributo alimentare indicizzato di:
fr.
1850.– mensili dal 5 aprile al 31 dicembre 2002,
fr.
1910.– mensili dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004,
fr. 1950.–
mensili dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006,
fr. 1975.–
mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007,
fr.
2010.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008,
fr.
1935.– mensili dal 1° gennaio 2009 fino 12° compleanno e
fr.
2115.– mensili in seguito, fino alla maggiore età.
Il
convenuto non è comparso in giudizio.
D. Statuendo
con sentenza del 1° marzo 2010, il Pretore ha accertato la paternità di AP 1,condannando
quest'ultimo a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 1315.– mensili dal
dicembre del 2003 fino al 6° compleanno, di fr. 1475.–
mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1785.– mensili fino alla maggiore età (assegni
familiari non compresi), come pure una somma di fr. 15 780.– a valere
quale contributo dal dicembre del 2002 fino al novembre del 2003. La tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico del convenuto,
con obbligo di rifondere all'attore fr. 4200.– per ripetibili. L'assistenza giudiziaria sollecitata da AO 1
è stata respinta.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2
aprile 2010 per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento
del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per un complemento istruttorio
o, in subordine, la riforma del giudizio impugnato nel senso di fissare un
contributo alimentare a suo carico “calcolato in base alla sua attuale
situazione contributiva e familiare”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. L'attore ha promosso in concreto un'azione di paternità combinata
con un'azione di mantenimento (art. 280 cpv. 3 CC). La procedura applicabile
non era pertanto quella speciale – in vigore fino al 31 dicembre 2010 – degli
art. 425 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano le azioni di mantenimento e
quelle di modifica del contributo alimentare (art. 279 e 286 CC), bensì quella
ordinaria. La sentenza del Pretore era impugnabile con
appello entro venti giorni dalla notifica
(art. 307 cpv. 1 combinato con l'art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Nel caso
specifico la decisione è stata notificata al convenuto il 13 marzo 2010.
Introdotto il 2 aprile 2010, l'appello in esame è tempestivo.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che a norma dell'art. 262 cpv. 1 CC “la paternità è presunta quando il convenuto
ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo
giorno prima della nascita”.
Ciò che – ha accertato il primo giudice – era avvenuto in concreto tra il giugno
e l'agosto del 2001. Tutta una serie di elementi riferiti al comportamento di AP
1 durante la gravidanza di __________, dopo la nascita di AO 1 e durante il processo
civile suffragano poi la paternità. Inoltre – ha soggiunto il primo giudice –
dopo il rigetto dell'eccezione di incompetenza il convenuto si è reso
irreperibile, ha revocato l'incarico al suo patrocinatore, ha rifiutato di
mettersi in relazione con quello designatogli d'ufficio e si è sottratto all'interrogatorio
formale chiesto per rogatoria a __________, come pure all'assunzione della
perizia. Tale contegno indizia pesantemente la paternità e conforta la presunzione
dell'art. 262 cpv. 1 CC.
Per quel
che è del contributo alimentare, il Pretore ha stimato anzitutto il fabbisogno
in denaro del figlio sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, accertando
in seguito il reddito di __________ in fr. 2200.– mensili a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2350.– mensili, onde la mancanza di qualsiasi disponibilità
pecuniaria da parte sua. Quanto al convenuto, il Pretore ha accertato che egli
si è trasferito dall'Italia alla Russia e lavora quale manager of sales departement
per la società __________ di __________. Sebbene nulla fosse dato di sapere
sui suoi redditi e il suo fabbisogno minimo, il Pretore ha ritenuto che le
entrate di lui dovessero essere elevate, poiché questi possiede una Porsche “Cayenne
Turbo” del valore di fr. 167 000.– che induce a supporre una capacità di
reddito di almeno fr. 10 000.– mensili. E con un reddito del genere AP 1 è senz'altro in grado
di sopperire, oltre che al mantenimento della moglie, al contributo alimentare
per il figlio (fr. 1315.–
mensili da dicembre 2003 fino ai 6 anni, fr. 1475.–
mensili dai 7 ai 12 anni e di fr. 1785.– mensili dai 13 ai 18 anni, assegni
familiari non compresi), così come al contributo di fr. 15 780.– dal dicembre del
2002 al novembre del 2003.
3. L'appellante
chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al primo
giudice per ulteriore istruttoria. Una simile domanda appare già a prima vista
irricevibile, un appello essendo un rimedio riformatorio, non cassatorio (art.
309 cpv. 4 e 326 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art.
307 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2001.126 del 6
febbraio 2002, consid. 3). Inoltre, dovessero assumersi nuove prove in appello
in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione, questa Camera procederebbe essa medesima. L'appellante non indica tuttavia
quali altri mezzi istruttori dovrebbero esperirsi ai fini del giudizio, salvo
la perizia del DNA (sulla quale si tornerà in appresso). In tale misura la
richiesta principale contenuta nell'appello risulta inammissibile per carenza
di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5 CPC).
4. Per
quanto riguarda la perizia del DNA, l'appellante rimprovera al Pretore di avere
accertato la paternità sulla sola base di indizi, senza alcuna conferma
peritale. Se non che, come ha ricordato il Pretore, la paternità non deve
necessariamente essere dimostrata con una perizia quando è già presunta in
forza dell'art. 262 cpv. 1 CC. Grazie a quest'ultima norma l'attore poteva
limitarsi a dimostrare l'intervenuto concubito di __________ con AP 1 “nel
tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita”. È vero che l'attore ha provato una
coabitazione, non direttamente un concubito, ma è altrettanto vero che a
quest'ultimo convincimento il giudice può pervenire anche sulla base di indizi
convergenti (Meier/Stettler Droit
civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 4ª edizione,
pag. 82 n. 169; Schwenzer in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 262 CC), considerando l'ordinario
andamento delle cose e la comune esperienza (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 105 n. 14.12).
a) Per
quel che concerne gli indizi raccolti dal Pretore, l'appellante mette in dubbio
quanto ha testimoniato __________ il 2 settembre 2008, così come quanto ha testimoniato
__________, nonno paterno dell'attore, il 24 maggio 2005. Ora, sarà anche vero
che costoro non sono persone del tutto disinteressate al procedimento. Il
convenuto non pretende però che essi abbiano dichiarato il falso, né contesta
di avere frequentato __________ durante il periodo critico dell'art. 262 cpv. 1
CC, circostanza confermata da __________ (deposizione del 24 ottobre 2008). L'appellante
non contesta nemmeno di avere vissuto insieme con __________ per alcune
settimane nell'appartamento di lui, __________ e __________ __________ avendo
dichiarato che __________ ha lasciato la camera del loro albergo per trasferirsi
nell'immobile dirimpetto, in __________ a __________ (dichiarazione del 12
giugno 2008 nel fascicolo “edizione documenti”), dove risiedeva AP 1 (doc. H e
O). Secondo l'esperienza generale della vita e il normale andamento delle cose ciò
indizia seriamente un concubito fra i due, in ossequio alla presunzione
dell'art. 262 cpv. 1 CC.
b) Quanto
alle affermazioni di __________ in merito al comportamento del convenuto
durante la gravidanza della figlia e dopo la nascita di AO 1, è indubbio che
singoli indizi presi a sé stanti e separatamente non dimostrino l'avvenuto concubito
(timori espressi per la gravidanza, risultato di un “atto occasionale”, costante
interesse per il corso della gestazione e visita a __________ subito dopo la nascita
di AO 1, nessuna contestazione della paternità per i primi due anni dopo la nascita,
relazioni regolari con lo stesso __________ per cinque mesi dopo la nascita di AO
1, repentina partenza da __________ dopo avere saputo della gravidanza, irreperibilità
dopo il rigetto dell'eccezione di incompetenza da parte del Pretore, con revoca
dell'incarico al suo avvocato, rifiuto di mettersi in relazione con il
patrocinatore designatogli d'ufficio, mancata comparsa all'interrogatorio
formale chiesto per commissione rogatoria). Correlati temporalmente e con rigore
logico, nondimeno, essi appaiono significativi. Per di più, il convenuto cerca
di giustificare i suoi comportamenti, ma non censura siffatti indizi siccome
inveritieri o erroneamente accertati. Il che non ne sminuisce sicuramente la portata.
c) Per
quanto riguarda l'esecuzione di una perizia sul DNA, essa era senz'altro
proponibile, ma incombeva all'interessato, al quale spettava di sovvertire le
conseguenze legate alla presunzione legale dell'art. 262 cpv. 1 CC (art. 262
cpv. 3 CC). Certo, all'udienza preliminare del 19 aprile 2005 l'attore medesimo aveva postulato l'assunzione di una perizia (verbale, pag. 3). E il Pretore l'avrebbe
fors'anche ordinata se il convenuto non si fosse egli medesimo reso irreperibile,
evitando di comparire davanti al Tribunale di __________ per l'interrogatorio
formale e rinunciando così alla perizia per atti concludenti. AP 1 chiede
adesso di assumere la perizia in appello, ma non tenta nemmeno di spiegare
perché egli l'abbia rifuggita in prima sede. Sembra evocare il principio inquisitorio
illimitato che regge il diritto di filiazione (art. 280 cpv. 2 CC), ma
dimentica che tale precetto non impone al giudice di assumere prove cui il
genitore stesso abbia rinunciato (cfr. Rep. 1994 pag. 311 con
riferimenti; v. anche DTF 128 III 413 consid. 3.2.1), se non per il bene
del figlio. E il bene del figlio è tutt'al più, in concreto, quello di avere un
padre, non quello di non averlo. Che poi l'appellante sospetti
di non essere stato l'unico uomo di __________ nel periodo critico, ciò non
basta per ritenere la sua paternità meno verosimile di quella altrui (Meier/Stettler, op. cit., pag. 83 n. 172; Schwenzer,
op. cit., n. 6 ad art. 262 CC). Ne discende che sulla
paternità di AP 1 l'appello è destinato all'insuccesso.
5. In
subordine l'appellante chiede che “i punti 3,3.1, 3.2, 3.3 e 4 del dispositivo
siano riformati e di conseguenza il sig. AP 1 dovrà versare a titolo di
mantenimento l'importo calcolato in base alla sua attuale situazione
finanziaria e familiare”. Tale formulazione, del tutto generica, è ancora una
volta inammissibile. Un atto di appello deve contenere, sotto pena di nullità
(art. 309 cpv. 5 CPC ticinese), l'enunciazione delle domande (art. 309 cpv. 2
lett. d ed e CPC ticinese). Trattandosi di contestazioni patrimoniali, il
ricorrente non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le
pretese (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 8 ad art. 309 CPC ticinese). Invano si cercherebbe nell'appello un
accenno all'ammontare della riduzione pretesa dal convenuto.
Non si
disconosce che nel diritto di filiazione vige – come detto (consid. 4c) – il
principio inquisitorio illimitato, ma tale precetto non esonera la parte in
causa dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza e dall'indicare
Fatti
i mezzi di prova disponibili. Non impone al giudice, in altre parole, di
supplire ai più elementari doveri di collaborazione di un genitore, né di
rimediare alla più totale negligenza o al più assoluto disinteresse di quest'ultimo,
se non per il bene del figlio. Davanti al Pretore il convenuto non ha esibito
alcunché, salvo una distinta di salario rilasciatagli da un istituto bancario
italiano, né si è curato di quantificare il proprio fabbisogno. Anzi, dopo il
rigetto dell'eccezione di incompetenza da parte del Pretore egli non ha più
dato segni di vita. Non può quindi muovere critiche al primo giudice, che si è
attivato per raccogliere informazioni utili ai fini del contributo alimentare cercando
in Internet.
Quanto
alla situazione attuale, l'appellante sostiene di soggiornare a __________ per
motivi di lavoro, dove guadagnava 60 000 rubli mensili, pari a circa € 1500.00, salvo essere stato licenziato nel
frattempo. Sposato con __________, il 25 aprile 2008 egli è diventato padre di
M__________. Sta di fatto che tutto continua a ignorarsi sui redditi e il fabbisogno
di lui, la documentazione prodotta in appello non consentendo alcun accertamento.
Né l'appellante descrive compiutamente la sua nuova situazione familiare. Nulla
è dato di sapere, in particolare, sui redditi e la capacità lucrativa della
moglie, né sul modo in cui la famiglia sovviene al proprio mantenimento. Ora,
non spetta a questa Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante
si cura di illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c). Men che meno ove si
consideri che questi è patrocinato da un avvocato. Dandosi
mutamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza, in ogni modo, il convenuto
potrà sempre chiedere una modifica del contributo alimentare, documentando qual
era la sua situazione al momento della sentenza in cui il Pretore ha fissato la
cifra e qual è la sua nuova situazione (art. 286 CC).
6. Per
quel che concerne __________, l'appellante sottolinea che l'unico conteggio di
stipendio prodotto attesta un guadagno di fr. 2635.55 mensili anziché di fr.
2200.– mensili (doc. S, 4° foglio). Non bisogna trascurare tuttavia che il
premio mensile della cassa malati ammonta a fr. 471.– e non a fr. 220.– come ha
Considerandi
indicato il Pretore (doc. S, 8° foglio). Nel risultato, di conseguenza, poco
muta circa la disponibilità economica dell'interessata, che non è in grado di
finanziare il mantenimento del figlio. Quanto al fatto che __________ percepisca
in realtà un reddito più alto di quello dichiarato poiché impiegata per una
società di cui il padre è amministratore unico, si tratta di una mera insinuazione.
All'atto pratico, nessuna risultanza processuale induce a scostarsi dalla
conclusione dal Pretore.
7.
In
merito al fabbisogno in denaro di AO 1, il Pretore l'ha correttamente determinato
in base alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira
per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5).
Contrariamente all'opinione dell'appellante, dagli importi ivi previsti va tolta
bensì la posta per cura e educazione – come ha fatto il Pretore – ove il genitore
affidatario possa prestarla in natura, ma non il costo dell'alloggio, che va
sostituito invece con una quota della locazione effettiva pagata dal genitore
affidatario (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 13 in alto). Il precedente menzionato
dall'interessato (sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005) non
dispone altro. Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela così privo di
fondamento.
8.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC ticinese). Tutto induce a ritenere però che nel caso specifico
la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente
pubblico, la residenza dell'appellante in __________ rendendo verosimilmente
illusorio un eventuale incasso. Tanto vale ragionevolmente, in simili
frangenti, soprassedere a prelievi. Non si pone invece problema di ripetibili
all'attore, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni. La richiesta
di assistenza giudiziaria non può da parte sua entrare in linea di conto,
giacché all'appello difettava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di esito
favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una sentenza conseguente a un'azione di
paternità può – trattandosi di una causa di stato – formare oggetto di ricorso
in materia civile senza riguardo a questioni di valore (nel senso dell'art. 74
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta
di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
e
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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