11.2010.40
Opposizione a precetto esecutivo civile
26 novembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2010.40
Data decisione, Autorità:
26.11.2012, ICCA
Titolo:
Opposizione a precetto esecutivo civile
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
art. 491 let. c CPC-TI
Incarto n.
11.2010.40
Lugano
26 novembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.312
(esecuzione effettiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con opposizione del 25 febbraio 2010 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 9 aprile 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 26 marzo 2010
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. In
esito a un'azione introdotta il 10 ottobre 2005 da AO 1, proprietario della
particella n. 1956 RFD di __________ (sezione di __________), con sentenza del
28 agosto 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato a AP 1, proprietaria della contigua particella n. 1783, di “arretrare tutte le piante componenti la
siepe a confine tra il mappale n. 1783 RFD di __________, di sua proprietà, e
n. 1956 RFD di __________, di proprietà di AO 1, e meglio come risulta a pag. 3
della perizia __________ del 15 aprile 2008,
esclusa la palma, a una distanza di almeno 50 cm dal confine con il suddetto fondo e di ridurne l'altezza sino a un massimo di 1.80 m, da calcolare a partire dal punto più alto del terreno, conformemente al regolamento edilizio
del Comune di __________”. Tale sentenza non ha formato
oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato (inc.
OA.2005.730).
B. Il
15 febbraio 2010 AO 1 ha intimato a AP 1 un precetto esecutivo “civile” per
ottenere l'arretramento e la potatura della siepe, indicando come titolo esecutivo la sentenza emessa dal Pretore il 28 agosto 2009. AP
1 ha presentato il 23 febbraio 2010 opposizione al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, sostenendo che il dispositivo della sentenza è vago e
generico. All'udienza del 23 marzo 2010, indetta per il contraddittorio, le
parti hanno confermato i loro punti di vista. Statuendo il 26 marzo 2010, il
Pretore ha rigettato l'opposizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 300.– a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 250.– per ripetibili.
C. Contro
sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9
aprile 2010 nel quale chiede –previo conferimento dell'effetto sospensivo – la
riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua opposizione al
precetto esecutivo. Con decreto del 15 aprile 2010 il presidente di questa Camera
ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 31
agosto 2010 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. Sull'opposizione a un precetto esecutivo “civile” il Pretore statuiva,
fino al 31 dicembre 2010, con la procedura contenziosa di camera di consiglio
(art. 493 seconda frase CPC ticinese). Improntato
a un esame di mera verosimiglianza (come di regola nelle procedure
sommarie: Vogel/Spühler, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 8ª
edizione, pag. 341, n. 152), il giudizio del Pretore era impugnabile entro dieci
giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese; Rep.
1979 pag. 352 consid. 1). In concreto l'appello è stato presentato otto giorni
dopo la notifica del giudizio al patrocinatore dell'escussa. Tempestivo, esso è
pertanto ricevibile.
2. Il
Pretore ha respinto l'opposizione, in concreto, ravvisando “perfetta identità
tra la (chiara) prestazione domandata dal precetto esecutivo civile doc. B con
quella contenuta nel titolo esecutivo sul quale si basa”. Secondo AP 1 invece il
titolo su cui si fonda il precetto non può essere considerato esecutivo, poiché
non indica chiaramente la richiesta. Essa ricorda che il suo fondo è in parte
in pendenza e che quello del vicino lo sovrasta, di modo che non è dato di
capire quale sia il “punto più alto del terreno”, ovvero se il limite della
potatura debba misurarsi dal terreno del vicino o da un altro “punto più alto”,
né se l'altezza di 1.80 m debba rimanere costante lungo tutto il terreno oppure
le piante debbano tenersi a 1.80 m nel punto più alto ma, seguendo una linea
orizzontale, possano elevarsi a una quota maggiore nel punto più basso. A
parere dell'appellante inoltre il titolo su cui si fonda il precetto esecutivo
non può ritenersi esecutivo, poiché per individuare le piante da tagliare la
sentenza rinvia a una perizia, per di più poco precisa, del 2008. Infine il
rinvio implicito al regolamento edilizio dell'ex Comune di __________ non adempirebbe
Fatti
i requisiti dell'art. 491 lett. c CPC ticinese.
3. La
procedura di opposizione a un precetto esecutivo “civile” denotava evidenti analogie
con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art. 80 segg.
LEF. Così, il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto
esecutivo esaminava d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto
dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fondava
il precetto esistesse e fosse esecutivo, come pure che la prestazione contenuta
nel titolo fosse chiara. D'ufficio egli verificava anche tre identità: quella
del procedente, che doveva essere la persona designata nel titolo esecutivo (o
il suo avente causa), quella del precettato, che doveva essere a sua volta la
persona designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta,
che doveva corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (RtiD II-2008,
pag. 632 consid. 7, I-2005 pag. 742 consid. 4 con richiamo). Con opposizione al
precetto esecutivo l'escusso poteva far valere altresì – come nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione
(art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione era stata adempiuta in tutto o
in parte, che gli era stata accordata una proroga del termine d'esecuzione o
che era subentrata la prescrizione della pretesa (RtiD I-2005 pag. 742 consid.
5).
4. Nel
caso specifico l'appellante non contesta di dover potare la siepe a 1.80 m d'altezza,
ma reputa ambigua la locuzione “da calcolare a partire dal punto più alto del
terreno”. Ora, secondo giurisprudenza la “designazione chiara e precisa della
prestazione” domandata con il precetto esecutivo (art. 491 lett. c CPC ticinese)
doveva trovare puntuale riscontro nel titolo esecutivo, il quale doveva prevedere
a sua volta l'obbligo in modo chiaro, formale ed esplicito (Rep. 1988 pag. 400
a metà; I CCA, sentenza inc. 11.2002.76 del 12 agosto 2002, consid. 3). Il
giudice non poteva procedere a interpretazioni né, tanto meno, affidarsi ad
apprezzamenti soggettivi (BOA n. 18 pag. 13, n. 21 pag. 21; Rep. 1984 pag.
170): o l'ordine di esecuzione enunciato nel titolo – e ripreso nel precetto – era
formale ed esplicito o esso non era eseguibile (I CCA, sentenza inc.
11.2004.168 del 10 gennaio 2005, consid. 7; Rep. 1991 pag. 489 a metà con richiamo).
Considerandi
a) Che il fondo di
AO 1 sovrasti quello dell'appellante è pacifico. Ciò non significa tuttavia che
la prestazione richiesta nel caso specifico con il precetto esecutivo sia poco
chiara. La formulazione dell'obbligo è di per sé inequivocabile (“arretrare
tutte le piante componenti la siepe [...], come risulta dalla lista a pagina 3
della perizia __________ del 15 aprile 2008, esclusa la palma [...], a una
distanza di almeno 50 cm dal confine [...] e ridurne l'altezza sino a un
massimo di 1.80 m, da calcolare a partire dal punto più alto del terreno,
conformemente al regolamento edilizio del Comune di __________” (doc. B). Quanto
AO 1 chiede è che la siepe dell'appellante sia potata fino a 1.80 m di
altezza misurati dal punto più alto del terreno, come ha stabilito il Pretore
nella nota sentenza del 28 agosto 2009. Certo, tale modo di misurare l'altezza non
coincide – contrariamente a quanto crede il primo giudice – con quello previsto
dall'art. 100 n. 3 del regolamento edilizio dell'ex Comune di __________ (versione
del 2002, in vigore al momento in cui è stata emanata la sentenza), il quale
prevedeva che ove due fondi non fossero sullo stesso piano, l'altezza di una
siepe a confine si misurasse da quello superiore, non dal punto più alto di
quello sui cui la siepe si trova. Sta di fatto che la sentenza del 28 agosto
2008.
non è stata appellata. L'interpretazione del regolamento edilizio comunale
da parte del Pretore non può quindi essere ridiscussa in questa sede.
b) Relativamente
alle piante da potare, è vero che il Pretore ha rinviato alla lista figurante in
una perizia allestita il 15 aprile 2008 dell'arch. __________ nell'ambito della
precedente causa di vicinato. Se non che, qualunque sia l'elencazione delle
piante, la nozione giuridica di “siepe” non lascia spazio ad alcuna esegesi. Si
tratta di un riparo che vegeta con radici nel suolo (per opposizione alle siepi
“secche” o “morte”, fissate al suolo artificialmente, come gli steccati) composto
di sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da
formare uno schermo che equivalga a un muro di cinta (I CCA, sentenza inc.
11.2003.38
del 10 aprile 2003, consid. 3 con rinvio a Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato
nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 123). E nella citata sentenza del 28
agosto 2009 il Pretore aveva ingiunto alla convenuta – appunto – di tagliare a 1.80 m tutte le piante formanti “la siepe” a confine tra le due proprietà. Diverso sarebbe stato il
caso qualora l'obbligo fosse stato desumibile unicamente dai considerandi della
sentenza (I CCA, sentenza inc. 11.2000.52 del 16 giugno 2000, consid. 5 con
rinvii). In concreto però l'ordine è perfettamente riprodotto nel dispositivo.
Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni per
il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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