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Decisione

11.2010.40

Opposizione a precetto esecutivo civile

26 novembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti dell'art. 491 lett. c CPC ticinese.

3. La

procedura di opposizione a un precetto esecutivo “civile” denotava evidenti analogie

con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art. 80 segg.

LEF. Così, il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto

esecutivo esaminava d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto

dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fondava

il precetto esistesse e fosse esecutivo, come pure che la prestazione contenuta

nel titolo fosse chiara. D'ufficio egli verificava anche tre identità: quella

del procedente, che doveva es­sere la persona designata nel titolo esecutivo (o

il suo avente causa), quella del precettato, che doveva essere a sua volta la

persona designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta,

che doveva corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (RtiD II-2008,

pag. 632 consid. 7, I-2005 pag. 742 consid. 4 con richiamo). Con opposizione al

precetto esecutivo l'escusso poteva far valere altresì – come nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione

(art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione era stata adempiuta in tutto o

in parte, che gli era stata accordata una proroga del termine d'esecuzione o

che era subentrata la pre­scrizione della pre­tesa (RtiD I-2005 pag. 742 consid.

5).

4. Nel

caso specifico l'appellante non contesta di dover potare la siepe a 1.80 m d'altezza,

ma reputa ambigua la locuzione “da calcolare a partire dal punto più alto del

terreno”. Ora, secondo giurisprudenza la “designazione chiara e precisa della

prestazione” domandata con il precetto esecutivo (art. 491 lett. c CPC ticinese)

doveva trovare puntuale riscontro nel titolo esecutivo, il quale doveva prevedere

a sua volta l'obbligo in modo chiaro, formale ed esplicito (Rep. 1988 pag. 400

a metà; I CCA, sentenza inc. 11.2002.76 del 12 agosto 2002, consid. 3). Il

giudice non poteva procedere a interpretazioni né, tanto meno, affidarsi ad

apprezzamenti soggettivi (BOA n. 18 pag. 13, n. 21 pag. 21; Rep. 1984 pag.

170): o l'ordine di esecuzione enunciato nel titolo – e ripreso nel precetto – era

formale ed esplicito o esso non era eseguibile (I CCA, sentenza inc.

11.2004.168 del 10 gennaio 2005, consid. 7; Rep. 1991 pag. 489 a metà con richiamo).

Considerandi

a) Che il fondo di

AO 1 sovrasti quello dell'appellante è pacifico. Ciò non significa tuttavia che

la prestazione richiesta nel caso specifico con il precetto esecutivo sia poco

chiara. La formulazione dell'obbligo è di per sé inequivocabile (“arretrare

tutte le piante componenti la siepe [...], come risulta dalla lista a pagina 3

della perizia __________ del 15 aprile 2008, esclusa la palma [...], a una

distanza di almeno 50 cm dal confine [...] e ridurne l'altezza sino a un

massimo di 1.80 m, da calcolare a partire dal punto più alto del terreno,

conformemente al regolamento edilizio del Comune di __________” (doc. B). Quanto

AO 1 chiede è che la siepe dell'appellante sia potata fino a 1.80 m di

altezza misurati dal punto più alto del terreno, come ha stabilito il Pretore

nella nota sentenza del 28 agosto 2009. Certo, tale modo di misurare l'altezza non

coincide – contrariamente a quanto crede il primo giudice – con quello previsto

dall'art. 100 n. 3 del regolamento edilizio dell'ex Comune di __________ (versione

del 2002, in vigore al momento in cui è stata emanata la sentenza), il quale

prevedeva che ove due fondi non fossero sullo stesso piano, l'altezza di una

siepe a confine si misurasse da quello superiore, non dal punto più alto di

quello sui cui la siepe si trova. Sta di fatto che la sentenza del 28 agosto

2008.

non è stata appellata. L'interpretazione del regolamento edilizio comunale

da parte del Pretore non può quindi essere ridiscussa in questa sede.

b) Relativamente

alle piante da potare, è vero che il Pretore ha rinviato alla lista figurante in

una perizia allestita il 15 aprile 2008 dell'arch. __________ nell'ambito della

precedente causa di vicinato. Se non che, qualunque sia l'elencazione delle

piante, la nozione giuridica di “siepe” non lascia spazio ad alcuna esegesi. Si

tratta di un riparo che vegeta con radici nel suolo (per opposizione alle siepi

“secche” o “morte”, fissate al suolo artificialmente, come gli steccati) composto

di sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da

formare uno schermo che equivalga a un muro di cinta (I CCA, sentenza inc.

11.2003.38

del 10 aprile 2003, consid. 3 con rinvio a Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato

nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 123). E nella citata sentenza del 28

agosto 2009 il Pretore aveva ingiunto alla convenuta – appunto – di tagliare a 1.80 m tutte le piante formanti “la siepe” a confine tra le due proprietà. Diverso sarebbe stato il

caso qualora l'obbligo fosse stato desumibile unicamente dai considerandi della

sentenza (I CCA, sentenza inc. 11.2000.52 del 16 giugno 2000, consid. 5 con

rinvii). In concreto però l'ordine è perfettamente riprodotto nel dispositivo.

Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

5.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni per

il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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