11.2010.42
Azione di manutenzione di un proprietario gravato da un diritto di passo pubblico
6 novembre 2012Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.42
Data decisione, Autorità:
06.11.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_944/2012, 27.2.2013
Titolo:
Azione di manutenzione di un proprietario gravato da un diritto di passo pubblico
AZIONE DI MANUTENZIONE
AZIONE POSSESSORIA
DIRITTO DI PASSO
SERVITÙ PREDIALE
art. 781 cpv. 1 CC
art. 919 cpv. 2 CC
art. 928 CC
art. 929 cpv. 1 CC
art. 929 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2010.42
Lugano
6 novembre
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.77 (azione di
manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza
del 20 aprile 2009 da
AP 1 ()
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinati dall’avv. PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 9 aprile 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il
22 marzo 2010 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 hanno acquistato tra marzo e giugno del 2008, metà ciascuno,
le particelle n. 146, 792, 793 e 808 RFD di __________. Tali fondi, situati in
collina, hanno un accesso veicolare dalla pubblica via lungo una strada privata
(via __________), che passa sulla particella n. 152 (comproprietà di __________
e __________), sulla particella n. 671 (appartenente a una comunione
ereditaria composta di __________, __________ e __________), sulle particelle
n. 675 e 672 (proprietà di AP 1) e sulla particella n. 712 (già appartenente
a __________ e ora a AO 1). La particella n. 146, su cui sorge l'abitazione dei
coniugi AO 1, beneficia di un diritto di passo veicolare sulle particelle n. 671,
712, 793 e 808. Le particelle n. 793 (cui è stata riunita la n. 792) e n. 809 (creata
da un successivo frazionamento delle particelle n. 146 e 808) beneficiano di un
diritto di passo veicolare sulle particelle n. 671 e 712, mentre la particella
n. 808 fruisce di un analogo diritto sulla sola particella n. 712. Sulle
particelle n. 152, 671, 675, 672 e 712 è iscritto inoltre un onere di passo pubblico
con veicoli a favore del Comune di __________.
B. Il
20 aprile 2009 AP 1 ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città un'azione possessoria, chiedendo che fosse vietato a AO 1 di transitare
sui suoi fondi per accedere alle loro proprietà, vietando loro di “passare con
ogni veicolo sulle particelle n. 672 e 675”. Alla discussione dell'istanza, cominciata il 9 giugno 2009 e proseguita
il 14 luglio successivo, i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. L'istruttoria
è terminata il 14 dicembre 2009 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato,
rimettendosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 25 febbraio 2010 i
convenuti hanno ribadito la loro posizione. Altrettanto ha fatto l'istante nel proprio
allegato del 1° marzo 2010. Statuendo il 22 marzo 2010, il Pretore ha respinto l'azione e ha posto le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, a carico dell'istante,
tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2400.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1è insorta a questa Camera con un appello del 9
aprile 2010 nel quale chiede di accogliere la sua istanza e di riformare in tal
senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 7 maggio 2010 AO 1 postulano il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le azioni possessorie erano
trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura contenziosa di camera di
consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 374). La sentenza era
appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al valore litigioso (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.86 del 19 aprile 2012, consid. 1). Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello è ricevibile.
2.
L'appellante chiede di assumere quattro testimoni e di esperire un
nuovo sopralluogo, riservando “altre prove”. Fatti e prove nuove tuttavia non
erano ammissibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Quanto al
sopralluogo, di per sé la richiesta era proponibile (art. 322 lett. a con
rinvio all'art. 88 lett. a CPC ticinese), ma con ogni verosimiglianza non
porterebbe elementi utili ai fini dei giudizio che già non si evincano dagli
atti. In merito alle “altre prove”, la riserva è del tutto vaga e generica. Si
rivela quindi irricevibile.
3.
Il Pretore ha evocato anzitutto i requisiti cui soggiace un'azione
di manutenzione (art. 928 CC), ricordando che questa compete anche al
proprietario di un fondo gravato da servitù nel caso in cui il beneficiario
estenda arbitrariamente l'esercizio della servitù medesima. Ciò posto, egli ha
rilevato che nel caso specifico si tenterebbe “del tutto invano di reperire
nelle allegazioni dell'istante anche solo un breve accenno ad una illecita
turbativa che
sarebbe
(già) stata messa in atto dai convenuti. Non vi è cioè nessun riferimento, né
tantomeno nessun elemento a livello di verosimiglianza, che indichi che AO 1
abbiano, ad oggi, utilizzato la stradina che attraversa i fondi di proprietà
dell'istante”. Tanto più – egli ha soggiunto – ove si consideri che la strada è
chiusa da una barriera senza che i convenuti possiedano il telecomando per
sollevarla. Per il Pretore, in sostanza, la procedura è stata
condotta da entrambe la parti “con la sola finalità, del tutto estranea alla
natura dell'azione possessoria, di provare l'esatto contenuto della servitù (“passo
pubblico con veicoli a favore Comune di __________”) gravante le particelle n.
672.
e 675 RFD”. Se non che, egli ha epilogato, tale “non poteva e doveva essere
argomento dell'azione possessoria”.
4.
L'appellante
fa valere che mai i convenuti hanno contestato di usare la
strada privata in questione per accedere alle loro proprietà, tant'è che stanno
ristrutturando l'immobile situato sulla particella n. 146 e stanno costruendo
un'autorimessa sulla n. 792. Per di più, essi possiedono un telecomando consegnato
loro dai proprietari delle particelle n. 152 per aprire la barriera posta all'imbocco
della strada. L'istante ribadisce che i fondi dei convenuti non beneficiano di alcuna
servitù di passo veicolare, mentre il diritto di passo pubblico è limitato al solo
Comune di __________ per il trasporto di legname. Essa sostiene che tutti i documenti prodotti dai convenuti per dimostrare
l'estensione della servitù di diritto passo pubblico ai privati, asseritamente
intervenuta nel corso di una revisione del registro fondiario definitivo in
seguito a una procedura di raggruppamento terreni nella zona, non sono ammissibili,
poiché non sono stati da lei sottoscritti né i suoi rappresentati legali erano
abilitati a firmarli. Infine i convenuti nemmeno potevano ritenere che tale servitù
fosse illimitata per il solo fatto che i loro fondi beneficiano di un diritto
di passo veicolare a carico delle particelle 671 e 712 su cui corre la strada
privata.
5.
I
presupposti di un'azione di manutenzione sono già stati riassunti dal Pretore.
Al riguardo giovi rammentare nondimeno che protezione
del diritto e tutela del possesso sono istituti diversi. Un'azione possessoria
persegue solo la conservazione o il ripristino dello stato di fatto. Diversamente
da quanto vale – in via eccezionale – per un'azione di reintegra (art. 927
cpv. 2 CC), nell'ambito di un'azione di manutenzione il
convenuto non ha la possibilità di giustificare un diritto prevalente. Ciò non
toglie che la questione del possesso non può essere scissa completamente da
quella del diritto. Ove si tratti di delimitare, in specie, il possesso – e
quindi l'atto di illecita violenza – il diritto sostanziale non può essere
ignorato (DTF 135 III 635 consid. 3.1). Il possesso di
un diritto, poi, esclude l'illecita violenza (Stark
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 2 e 3 ad art. 928 CC).
6.
Per
quanto riguarda il passaggio dei convenuti sulla proprietà dell'attrice, è vero
che all'imbocco della strada privata “__________” è posta una barriera (fotografia
n. 445 allegata al verbale di sopralluogo del 26 ottobre 2009) sollevabile con
un telecomando. I convenuti però non hanno mai preteso di non transitare su quella
strada. Hanno proposto di respingere l'azione perché “il diritto di passo
pubblico veicolare a carico delle particelle dell'istante garantisce ai
convenuti l'accesso ai loro fondi, senza dover necessariamente avere un diritto
di passo veicolare specifico a loro favore” (verbali del 9 giugno 2009, pag. 3),
ragion per cui essi sarebbero “perfettamente legittimati a transitare con ogni
veicolo sui fondi n. 672 e 675” (conclusioni, pag. 5 in fine). Sulla particella n. 156 sorge inoltre la casa d'abitazione dei convenuti, oggetto di
importanti lavori edili (fotografie n. 458, 464, 465, 469 e 470 scattate al
sopralluogo del 26 ottobre 2009), senza che costoro abbiano mai adombrato l'esistenza
di altri collegamenti stradali. Come essi potrebbero accedere ai loro fondi in
altro modo, del resto, non è dato a divedere. Ora, data la verosimiglianza del transito veicolare, l'istante avrebbe dovuto giustificare
– di per sé – la tempestività del reclamo (art. 929 cpv. 1 CC) e dell'azione
di manutenzione (art. 929 cpv. 2 CC; v. RtiD II-2006 pag. 650 consid. 3a).
Trattandosi del passaggio di veicoli (verosimilmente quotidiano se si pensa ai lavori
che interessavano la casa d'abitazione dei convenuti), l'immediata introduzione
dell'azione di manutenzione rende superfluo tuttavia interrogarsi sulla
tempestività del reclamo. Dandosi turbative che presentano carattere di relativa
discontinuità, il termine di un anno per l'inoltro dell'istanza comincia a
decorrere da ogni nuova violazione del possesso (Stark, op. cit., n. 13 ad art. 929 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 141 n. 369). In concreto l'azione
era quindi verosimilmente tempestiva.
7.
Circa
la posizione dei convenuti, è indubbio che le particelle di AO 1 non beneficiano di alcuna servitù di passo veicolare sulle
particelle n. 672 e 675 appartenenti all'istante (doc. 5, 7, 8, 9 e 10). D'altro
canto è pacifico che le particelle n. 672 e 675 sono
gravate di un onere di passo pubblico con veicoli in favore del Comune di __________
(doc. 1 e 2). Proprio sulla base di tale iscrizione i convenuti, domiciliati a __________,
invocano la facoltà di transitare sul tratto di strada appartenente all'istante.
E un passo pubblico su un fondo privato configura una servitù personale irregolare (art. 781 cpv. 1 CC; sentenza del Tribunale federale
5A_181/2011 del 3 maggio 2011, consid. 2.1; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 387 n. 1432; Steinauer,
op. cit., vol. III, 3ª edizione, pag. 119 n. 2575a) soggetta
all'art. 781 cpv. 3 CC. La collettività è sì titolare della servitù, ma beneficiari – indiretti – sono i membri
della medesima (Steinauer, loc. cit.). Le
particelle n. 672 e 675 essendo gravate di un onere di passo pubblico, la
proprietaria del fondo serviente deve tollerare così determinati atti dei
beneficiari del passo (art. 730 cpv. 1 CC).
Ciò premesso, è possibile che un diritto passo pubblico non sia necessariamente
utilizzabile da chicchessia. Il problema di sapere chi – o quale cerchia di
persone – possa beneficiare in concreto della servitù di passo pubblico con
ogni veicolo, rispettivamente quello di sapere se il diritto in questione
conferisca al solo Comune la possibilità di accesso per il trasporto di legname non può tuttavia
essere risolto nel quadro di un'azione possessoria. L'interpretazione dell'atto
costitutivo di una servitù è una questione di diritto, estranea all'indole di
un'azione di manutenzione (Stark,
op. cit., nota 92 dell'introduzione agli art. 926–929 CC). Né si può dire che nel
caso precipuo la situazione giuridica sia chiara già a un sommario esame, ove appena
si consideri che per accertare la portata della servitù occorre interpretare
l'atto costitutivo del diritto reale limitato e le successive iscrizioni dovute
alla revisione del registro fondiario definitivo in seguito al raggruppamento dei terreni avvenuto in quella zona. Nemmeno
l'istante pretende poi che i precedenti proprietari delle particelle ora
appartenenti ai convenuti e gli altri proprietari di fondi sovrastanti le
particelle n. 672 e 675 beneficiassero di altri accessi e potessero evitare
l'uso del passo pubblico per raggiungere i loro fondi. Se ne conclude che, come
ha rilevato il Pretore, l'azione in rassegna trascende la finalità della sua
natura. È destinata perciò all'insuccesso.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). L'istante rifonderà alle controparti, che hanno
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
9.
Relativamente
ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.
30.
000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 50 000.–: sentenza impugnata,
consid, 6).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
950.–
sono
posti a carico dell'appellante,
che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ();
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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