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Decisione

11.2010.42

Azione di manutenzione di un proprietario gravato da un diritto di passo pubblico

6 novembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.77 (azione di

manutenzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza

del 20 aprile 2009 da

AP 1 ()

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinati dall’avv. PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 9 aprile 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa il

22 marzo 2010 dal Pretore della

giurisdizione di Locarno Città;

2. Il giudizio sulle

spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 hanno acquistato tra marzo e giugno del 2008, metà ciascuno,

le particelle n. 146, 792, 793 e 808 RFD di __________. Tali fondi, situati in

collina, hanno un accesso veicolare dalla pubblica via lungo una strada privata

(via __________), che passa sulla particella n. 152 (comproprietà di __________

e __________), sulla particella n. 671 (appartenente a una comunione

ereditaria composta di __________, __________ e __________), sulle particelle

n. 675 e 672 (proprietà di AP 1) e sulla particella n. 712 (già appartenente

a __________ e ora a AO 1). La particella n. 146, su cui sorge l'abitazione dei

coniugi AO 1, beneficia di un diritto di passo veicolare sulle particelle n. 671,

712, 793 e 808. Le particelle n. 793 (cui è stata riunita la n. 792) e n. 809 (creata

da un successivo frazionamento delle particelle n. 146 e 808) beneficiano di un

diritto di passo veicolare sulle particelle n. 671 e 712, mentre la particella

n. 808 fruisce di un analogo diritto sulla sola particella n. 712. Sulle

particelle n. 152, 671, 675, 672 e 712 è iscritto inoltre un onere di passo pub­blico

con veicoli a favore del Comune di __________.

B. Il

20 aprile 2009 AP 1 ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Città un'azione possessoria, chiedendo che fosse vietato a AO 1 di transitare

sui suoi fondi per accedere alle loro proprietà, vietando loro di “passare con

ogni veicolo sulle particelle n. 672 e 675”. Alla discussione dell'istanza, cominciata il 9 giugno 2009 e proseguita

il 14 luglio successivo, i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. L'istruttoria

è terminata il 14 dicembre 2009 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato,

rimettendosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 25 febbraio 2010 i

convenuti hanno ribadito la loro posizione. Altrettanto ha fatto l'istante nel proprio

allegato del 1° marzo 2010. Statuendo il 22 marzo 2010, il Pretore ha respinto l'azio­ne e ha posto le

spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, a carico dell'istante,

tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2400.– per ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata AP 1è insorta a questa Camera con un appello del 9

aprile 2010 nel quale chiede di accogliere la sua istanza e di riformare in tal

senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 7 maggio 2010 AO 1 postulano il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le azioni possessorie erano

trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura contenziosa di camera di

consiglio (art. 361 segg. CPC ticinese, cui rinviava l'art. 374). La sentenza era

appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al valore litigioso (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.86 del 19 aprile 2012, consid. 1). Tempestivo,

sotto questo profilo l'appello è ricevibile.

2.

L'appellante chiede di assumere quattro testimoni e di esperire un

nuovo sopralluogo, riservando “altre prove”. Fatti e prove nuove tuttavia non

erano ammissibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Quanto al

sopralluogo, di per sé la richiesta era proponibile (art. 322 lett. a con

rinvio all'art. 88 lett. a CPC ticinese), ma con ogni verosimiglianza non

porterebbe elementi utili ai fini dei giudizio che già non si evincano dagli

atti. In merito alle “altre prove”, la riserva è del tutto vaga e generica. Si

rivela quindi irricevibile.

3.

Il Pretore ha evocato anzitutto i requisiti cui soggiace un'azione

di manutenzione (art. 928 CC), ricordando che questa compete anche al

proprietario di un fondo gravato da servitù nel caso in cui il beneficiario

estenda arbitrariamente l'esercizio della servitù medesima. Ciò posto, egli ha

rilevato che nel caso specifico si tenterebbe “del tutto invano di reperire

nelle allegazioni del­l'istan­te anche solo un breve accenno ad una illecita

turbativa che

sarebbe

(già) stata messa in atto dai convenuti. Non vi è cioè nessun riferimento, né

tantomeno nessun elemento a livello di verosimiglianza, che indichi che AO 1

abbiano, ad oggi, utilizzato la stradina che attraversa i fondi di proprietà

dell'istante”. Tanto più – egli ha soggiunto – ove si consideri che la strada è

chiusa da una barriera senza che i convenuti possiedano il telecomando per

sollevarla. Per il Pretore, in sostanza, la procedura è stata

condotta da entrambe la parti “con la sola finalità, del tutto estranea alla

natura dell'azione possessoria, di provare l'esatto contenuto della servitù (“passo

pubblico con veicoli a favore Comune di __________”) gravante le particelle n.

672.

e 675 RFD”. Se non che, egli ha epilogato, tale “non poteva e doveva essere

argomento dell'azione possessoria”.

4.

L'appellante

fa valere che mai i convenuti hanno contestato di usare la

strada privata in questione per accedere alle loro proprietà, tant'è che stanno

ristrutturando l'immobile situato sulla particella n. 146 e stanno costruendo

un'autorimessa sulla n. 792. Per di più, essi possiedono un telecomando consegnato

loro dai proprietari delle particelle n. 152 per aprire la barriera posta all'imbocco

della strada. L'istante ribadisce che i fondi dei convenuti non beneficiano di alcuna

servitù di passo veicolare, mentre il diritto di passo pubblico è limitato al solo

Comune di __________ per il trasporto di legname. Essa sostiene che tutti i documenti prodotti dai convenuti per dimostrare

l'estensione della servitù di diritto passo pubblico ai privati, asseritamente

intervenuta nel corso di una revisione del registro fondiario definitivo in

seguito a una procedura di raggruppamento terreni nella zona, non sono ammissibili,

poiché non sono stati da lei sottoscritti né i suoi rappresentati legali erano

abilitati a firmarli. Infine i convenuti nemmeno potevano ritenere che tale servitù

fosse illimitata per il solo fatto che i loro fondi beneficiano di un diritto

di passo veicolare a carico delle particelle 671 e 712 su cui corre la strada

privata.

5.

I

presupposti di un'azione di manutenzione sono già stati riassunti dal Pretore.

Al riguardo giovi rammentare nondimeno che protezione

del diritto e tutela del possesso sono istituti diversi. Un'azione possessoria

persegue solo la conservazione o il ripristino dello stato di fatto. Diversamente

da quanto vale – in via eccezionale – per un'azio­ne di reintegra (art. 927

cpv. 2 CC), nell'ambito di un'azione di manutenzione il

convenuto non ha la possibilità di giustificare un diritto prevalente. Ciò non

toglie che la questione del possesso non può essere scissa completamente da

quella del diritto. Ove si tratti di delimitare, in specie, il possesso – e

quindi l'atto di illecita violenza – il diritto sostanziale non può essere

ignorato (DTF 135 III 635 consid. 3.1). Il possesso di

un diritto, poi, esclude l'illecita violenza (Stark

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 2 e 3 ad art. 928 CC).

6.

Per

quanto riguarda il passaggio dei convenuti sulla proprietà dell'attrice, è vero

che all'imbocco della strada privata “__________” è posta una barriera (fotografia

n. 445 allegata al verbale di sopralluogo del 26 ottobre 2009) sollevabile con

un telecomando. I convenuti però non hanno mai preteso di non transitare su quella

strada. Hanno proposto di respingere l'azione perché “il diritto di passo

pubblico veicolare a carico delle particelle del­l'istante garantisce ai

convenuti l'accesso ai loro fondi, senza dover necessariamente avere un diritto

di passo veicolare specifico a loro favore” (verbali del 9 giugno 2009, pag. 3),

ragion per cui essi sarebbero “perfettamente legittimati a transitare con ogni

veicolo sui fondi n. 672 e 675” (conclusioni, pag. 5 in fine). Sulla particella n. 156 sorge inoltre la casa d'abitazione dei convenuti, oggetto di

importanti lavori edili (fotografie n. 458, 464, 465, 469 e 470 scattate al

sopralluogo del 26 ottobre 2009), senza che costoro abbia­no mai adombrato l'esistenza

di altri collegamenti stradali. Come essi potrebbero accedere ai loro fondi in

altro mo­do, del resto, non è dato a divedere. Ora, data la verosimiglianza del transito veicolare, l'istante avrebbe dovuto giustificare

– di per sé – la tempestività del reclamo (art. 929 cpv. 1 CC) e del­l'azione

di manutenzione (art. 929 cpv. 2 CC; v. RtiD II-2006 pag. 650 consid. 3a).

Trattandosi del passaggio di veicoli (verosimilmente quotidiano se si pensa ai lavori

che interessavano la casa d'abitazione dei convenuti), l'immediata introduzione

del­l'azione di manutenzione rende superfluo tuttavia interrogarsi sulla

tempestività del reclamo. Dandosi turbative che presentano carattere di relativa

discontinuità, il termine di un anno per l'inoltro dell'istanza comincia a

decorrere da ogni nuova violazione del possesso (Stark, op. cit., n. 13 ad art. 929 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 141 n. 369). In concreto l'azione

era quindi verosimilmente tempestiva.

7.

Circa

la posizione dei convenuti, è indubbio che le particelle di AO 1 non beneficiano di alcuna servitù di passo veicolare sulle

particelle n. 672 e 675 appartenenti all'istante (doc. 5, 7, 8, 9 e 10). D'altro

canto è pacifico che le particelle n. 672 e 675 sono

gravate di un onere di passo pubblico con veicoli in favore del Comune di __________

(doc. 1 e 2). Proprio sulla base di tale iscrizione i convenuti, domiciliati a __________,

invocano la facoltà di transitare sul tratto di strada appartenente all'istante.

E un passo pubblico su un fondo privato configura una servitù personale irregolare (art. 781 cpv. 1 CC; sentenza del Tribunale federale

5A_181/2011 del 3 maggio 2011, consid. 2.1; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 387 n. 1432; Steinauer,

op. cit., vol. III, 3ª edizione, pag. 119 n. 2575a) soggetta

all'art. 781 cpv. 3 CC. La collettività è sì titolare della servitù, ma beneficiari – indiretti – sono i membri

della medesima (Steinauer, loc. cit.). Le

particelle n. 672 e 675 essendo gravate di un onere di passo pubblico, la

proprietaria del fondo serviente deve tollerare così determinati atti dei

beneficiari del passo (art. 730 cpv. 1 CC).

Ciò premesso, è possibile che un diritto passo pubblico non sia necessariamente

utilizzabile da chicchessia. Il problema di sapere chi – o quale cerchia di

persone – possa beneficiare in concreto della servitù di passo pubblico con

ogni veicolo, rispettivamente quello di sapere se il diritto in questione

conferisca al solo Comune la possibilità di accesso per il trasporto di legname non può tuttavia

essere risolto nel quadro di un'azione possessoria. L'interpretazione dell'atto

costitutivo di una servitù è una questio­ne di diritto, estranea all'indole di

un'azione di manutenzione (Stark,

op. cit., nota 92 dell'introduzione agli art. 926–929 CC). Né si può dire che nel

caso precipuo la situazione giuridica sia chiara già a un sommario esame, ove appena

si consideri che per accertare la portata della servitù occorre interpretare

l'atto costitutivo del diritto reale limitato e le successive iscrizioni dovute

alla revisione del registro fondiario definitivo in seguito al raggruppamento dei terreni avvenuto in quella zona. Nemmeno

l'istante pretende poi che i precedenti proprietari delle particelle ora

appartenenti ai convenuti e gli altri proprietari di fondi sovrastanti le

particelle n. 672 e 675 beneficiassero di altri accessi e potessero evitare

l'uso del passo pubblico per raggiungere i loro fondi. Se ne conclude che, come

ha rilevato il Pretore, l'azione in rassegna trascende la finalità della sua

natura. È destinata perciò all'insuccesso.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). L'istante rifonderà alle controparti, che hanno

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili.

9.

Relativamente

ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.

30.

000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 50 000.–: sentenza impugnata,

consid, 6).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 900.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

950.–

sono

posti a carico dell'appellante,

che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ();

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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