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Decisione

11.2010.43

Ricorso contro decisione incidentale (incarico di eseguire una perizia psichiatrica: necessità del danno non altrimenti riparabile)

25 maggio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 313.2002/R.14.2010

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele che oppone

RI 1

alla

CO 1

per quanto riguarda la

privazione dell'autorità parentale sul figlio

__________ (2009),

(rappresentato dalla tutrice RA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 10 marzo 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 18

febbraio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. RI 1 (1987), sottoposta a tutela volontaria dal 12 marzo 2009, ha dato alla luce il

30 giugno 2009 un figlio, W__________ (iscritto nei

registri dello stato civile come W__________). Quello stesso giorno la

Commissione tutoria regionale 8 l'ha privata provvisoriamente della custodia

parentale e il 2 luglio 2009 l'ha privata anche dell'autorità parentale, collocando

il figlio nella Casa __________ di __________, regolando il diritto di visita di

lei e istituendo in favore del minorenne una tutela, affidata a __________. RI

1 è insorta contro tali decisioni, vedendosi dichiarare i ricorsi irricevibili con

decisione presa il 14 luglio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.

Un appello presentato il 3 agosto 2009 da RI 1 contro tale decisione è stato

respinto da questa Camera, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza del 20 agosto 2009 (inc.

11.2009.130).

B. Il 20

gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale ha incaricato il dott. __________ di sottoporre RI 1 a perizia psichiatrica. La

peritanda ha ricorso il 5 febbraio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per

ottenere l'annullamento della decisione. Statuendo il 18 febbraio 2010,

l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tasse

né spese. Contro la decisione appena citata RI 1 ha presentato il 10 marzo 2010

un appello in cui chiede di accogliere il ricorso e di essere “disponibile per eventuali aiuti terapeutici

e psicologici per superare lo shock post traumatico causato dagli eventi”. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria

degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a

CPC. Introdotto in tempo utile, l'appello in

esame è senz'altro tempestivo.

2.

RI

1.

si limita a dichiarare nell'appello di essere “disponibile per eventuali aiuti terapeutici e psicologici per superare

lo shock post traumatico causato dagli eventi”. Con

ogni evi­denza essa mira tuttavia a far annullare l'incarico

conferito dalla Commissione tutoria regionale al dott. __________ e a far riformare in tal senso la decisione

impugnata. La richiesta di giudizio è pertanto comprensibile.

3.

L'Autorità

di vigilanza ha rilevato che la decisione con cui un'autorità tutoria dispone l'esecuzione

di un esame psichiatrico è una decisione meramente incidentale, impugnabile

solo ove sia suscettiva di arrecare un danno “non altrimenti riparabile”. Ciò posto, essa ha dichiarato il ricorso di RI 1 irricevibile perché

l'interessata non aveva alluso “ad alcun danno irreparabile e neppure a

inconvenienti di sorta che potrebbero esserle causati dalla valutazione in

oggetto”.

4.

Nell'appello

l'interessata critica l'operato

della tutrice e della Commissione tutoria regionale, cui rimprovera di volerla

far “passare per demente” e ostacolare – in sintesi – la sua “evoluzione

di donna nell'ambito famigliare e professionale (…) per avvalorare il progetto

intentato di separarmi brutalmente da mio figlio

W__________

senza valide motivazioni”. Essa narra altresì di traversie personali

dovute all'opera della tutrice, assicura di non assumere più stupefacenti e si

domanda quale sia il senso di una perizia psichiatrica in circostanze del

genere.

5.

Le argomentazioni

dell'appellante sono fuori tema. L'Autorità di vigilanza ha dichiarato il

ricorso irricevibile, come si è detto, perché l'esecuzione di una perizia

psichiatrica non è atta ad arrecare un pregiudizio “non altrimenti riparabile”. L'appellante avrebbe dunque dovuto spiegare perché la decisione impugnata

non ha natura incidentale oppure perché, pur avendo tale indole, la decisione

sarebbe idonea a cagionare un pregiudizio “non altrimenti riparabile”. In realtà essa non spende una parola per contestare il

carattere incidentale della decisione impugnata. Quanto al danno irreparabile, essa lamenta “l'equivoco atteggiamento delle autorità tutorie” nei suoi confronti, ma non spiega in che

consisterebbe il pregiudizio irrimediabile. Ne segue

che, insufficientemente motivato, l'appello di rivela già di primo acchito irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

6.

Si aggiunga,

ad ogni buon conto, che di regola il fatto di doversi

sottoporre a una valutazione specialistica non arreca un

danno “non altrimenti

riparabile”(RtiD II-2006 pag.

660.

consid. 3b con rinvii; da ultimo: I CCA

sentenza 11.2009.187 del 7 dicembre 2009). Nel caso in

cui il peritando non risultasse affetto da disturbi, infatti, l'autorità non potrà

adottare alcun provvedimento tutorio nei suoi riguardi ed egli non subirà alcun

pregiudizio. Allo stadio attuale del procedimento ciò vale anche per l'interessata.

7.

Gli oneri del giudizio odierno

seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante risultando

sfornita di cognizioni giuridiche e avendo ricorso senza l'ausilio di un

legale, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di tasse o spese. Non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di

intimazione.

8.

Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via

giudiziaria segue quella del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

E l'azione principale può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), per sua natura, senza riguardo a questioni

di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–,;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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