11.2010.43
Ricorso contro decisione incidentale (incarico di eseguire una perizia psichiatrica: necessità del danno non altrimenti riparabile)
25 maggio 2010Italiano7 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.43
Data decisione, Autorità:
25.05.2010, ICCA
Ricorso:
TF,5A_443/2010, 21.06.2010
Titolo:
Ricorso contro decisione incidentale (incarico di eseguire una perizia psichiatrica: necessità del danno non altrimenti riparabile)
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 44 LPAMM
Incarto n.
11.2010.43
Lugano
25 maggio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 313.2002/R.14.2010
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele che oppone
RI 1
alla
CO 1
per quanto riguarda la
privazione dell'autorità parentale sul figlio
__________ (2009),
(rappresentato dalla tutrice RA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 marzo 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 18
febbraio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 (1987), sottoposta a tutela volontaria dal 12 marzo 2009, ha dato alla luce il
30 giugno 2009 un figlio, W__________ (iscritto nei
registri dello stato civile come W__________). Quello stesso giorno la
Commissione tutoria regionale 8 l'ha privata provvisoriamente della custodia
parentale e il 2 luglio 2009 l'ha privata anche dell'autorità parentale, collocando
il figlio nella Casa __________ di __________, regolando il diritto di visita di
lei e istituendo in favore del minorenne una tutela, affidata a __________. RI
1 è insorta contro tali decisioni, vedendosi dichiarare i ricorsi irricevibili con
decisione presa il 14 luglio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.
Un appello presentato il 3 agosto 2009 da RI 1 contro tale decisione è stato
respinto da questa Camera, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza del 20 agosto 2009 (inc.
11.2009.130).
B. Il 20
gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale ha incaricato il dott. __________ di sottoporre RI 1 a perizia psichiatrica. La
peritanda ha ricorso il 5 febbraio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per
ottenere l'annullamento della decisione. Statuendo il 18 febbraio 2010,
l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tasse
né spese. Contro la decisione appena citata RI 1 ha presentato il 10 marzo 2010
un appello in cui chiede di accogliere il ricorso e di essere “disponibile per eventuali aiuti terapeutici
e psicologici per superare lo shock post traumatico causato dagli eventi”. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC. Introdotto in tempo utile, l'appello in
esame è senz'altro tempestivo.
2.
RI
1.
si limita a dichiarare nell'appello di essere “disponibile per eventuali aiuti terapeutici e psicologici per superare
lo shock post traumatico causato dagli eventi”. Con
ogni evidenza essa mira tuttavia a far annullare l'incarico
conferito dalla Commissione tutoria regionale al dott. __________ e a far riformare in tal senso la decisione
impugnata. La richiesta di giudizio è pertanto comprensibile.
3.
L'Autorità
di vigilanza ha rilevato che la decisione con cui un'autorità tutoria dispone l'esecuzione
di un esame psichiatrico è una decisione meramente incidentale, impugnabile
solo ove sia suscettiva di arrecare un danno “non altrimenti riparabile”. Ciò posto, essa ha dichiarato il ricorso di RI 1 irricevibile perché
l'interessata non aveva alluso “ad alcun danno irreparabile e neppure a
inconvenienti di sorta che potrebbero esserle causati dalla valutazione in
oggetto”.
4.
Nell'appello
l'interessata critica l'operato
della tutrice e della Commissione tutoria regionale, cui rimprovera di volerla
far “passare per demente” e ostacolare – in sintesi – la sua “evoluzione
di donna nell'ambito famigliare e professionale (…) per avvalorare il progetto
intentato di separarmi brutalmente da mio figlio
W__________
senza valide motivazioni”. Essa narra altresì di traversie personali
dovute all'opera della tutrice, assicura di non assumere più stupefacenti e si
domanda quale sia il senso di una perizia psichiatrica in circostanze del
genere.
5.
Le argomentazioni
dell'appellante sono fuori tema. L'Autorità di vigilanza ha dichiarato il
ricorso irricevibile, come si è detto, perché l'esecuzione di una perizia
psichiatrica non è atta ad arrecare un pregiudizio “non altrimenti riparabile”. L'appellante avrebbe dunque dovuto spiegare perché la decisione impugnata
non ha natura incidentale oppure perché, pur avendo tale indole, la decisione
sarebbe idonea a cagionare un pregiudizio “non altrimenti riparabile”. In realtà essa non spende una parola per contestare il
carattere incidentale della decisione impugnata. Quanto al danno irreparabile, essa lamenta “l'equivoco atteggiamento delle autorità tutorie” nei suoi confronti, ma non spiega in che
consisterebbe il pregiudizio irrimediabile. Ne segue
che, insufficientemente motivato, l'appello di rivela già di primo acchito irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
6.
Si aggiunga,
ad ogni buon conto, che di regola il fatto di doversi
sottoporre a una valutazione specialistica non arreca un
danno “non altrimenti
riparabile”(RtiD II-2006 pag.
660.
consid. 3b con rinvii; da ultimo: I CCA
sentenza 11.2009.187 del 7 dicembre 2009). Nel caso in
cui il peritando non risultasse affetto da disturbi, infatti, l'autorità non potrà
adottare alcun provvedimento tutorio nei suoi riguardi ed egli non subirà alcun
pregiudizio. Allo stadio attuale del procedimento ciò vale anche per l'interessata.
7.
Gli oneri del giudizio odierno
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante risultando
sfornita di cognizioni giuridiche e avendo ricorso senza l'ausilio di un
legale, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di tasse o spese. Non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di
intimazione.
8.
Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via
giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
E l'azione principale può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), per sua natura, senza riguardo a questioni
di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–,;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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