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Decisione

11.2010.46

Azione tendente alla consegna di legati

28 marzo 2013Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. AP 1, geboren am 13.03.1958, Bürger

von __________und __________, bestimme ich zu meinem Universalerben. Ich wende

ihm alle meine be- weglichen Vermögenswerte, meine Rechte und Ansprüche

gegenüber Dritten sowie die Eigentumswohnung an der Via __________ in __________mit

folgenden Auflagen zu.

II. AO 1,

geboren am 11. Juni 1924, italienischer Staatsan- gehöriger, erhält in der

Eigentumswohnung an der Via __________ in

__________ein Wohnrecht auf Lebzeiten.

III. AP 1

überweist AO 1 eine monatliche Lebensren- te von SFr. 8000.– (in Worten:

SFr. achttausend) – Stand April 1995. Die Rente

ist nach jedem Kalenderjahr der Jahresteuerung anzupassen.

IV. AP 1

kommt vollumfänglich für allfällige Arzt-, Spital- und Pflege- kosten von AO 1

auf.

V. AP 1

arrangiert mein Begräbnis und dasjenige von AO 1 und begeht die Gedenktage

jeweils mit Zuwendungen an wohltäti- ge Organisationen.

B. Il 12 novembre 2007 AO 1 ha promosso causa davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città perché AP 1 fosse tenuto a consegnargli l'appartamento

di via __________ a __________ (clausola n. II del testamento) con il

mobilio e le suppellettili, fosse condannato a versargli una somma “prudenzialmente”

stimata in fr. 997 421.60 a titolo di rendita mensile

indicizzata dall'aprile del 1998 (clausola n. III del testamento), come pure una

somma “prudenzialmente” stimata in fr. 180 000.– con interessi al 5% dal

4 settembre 2007 per spese mediche, ospedaliere e di cura dall'aprile del 1998

(clausola n. IV del testamento), oltre a una som­ma “prudenzialmente” stimata in

fr. 200 000.– con interessi in risarcimento del danno per non aver potuto usufruire

del citato appartamento. Egli ha chiesto altresì che fosse ordinato ad AP 1 di

depositare su un conto “escrow” gestito da un notaio ticinese o da un primario

istituto bancario svizzero una somma imprecisata in garanzia degli impegni derivanti

verso di lui dal testamento. Nella sua risposta del 17 gen­naio 2008 il

convenuto ha proposto di respingere la petizione.

C. Con

replica del 20 febbraio 2008 l'attore si è confermato nella petizione, chiedendo

altresì che AP 1 fosse tenuto a far annotare il diritto di abitazione in suo

favore sulla proprietà per piani n. 3056 RFD di __________ (l'appartamento di

via __________) e aumentando a “prudenziali” fr. 1 031 986.70 la somma pretesa a titolo

di rendita mensile indicizzata dall'aprile del 1998, come pure a “prudenziali”

fr. 190 000.– con interessi quella in rifusione delle spese mediche,

ospedaliere e di cura dall'aprile del 1998, riconducendo invece a fr. 164 020.– con interessi

la pretesa per il mancato uso dell'appartamento. AP 1 ha duplicato il 20 marzo 2008, proponendo una volta ancora di respingere l'azione.

D. L'udienza

preliminare si è tenuta il 14 maggio 2008 e l'istruttoria, iniziata il 23 maggio

successivo con l'ordinanza sulle prove, è terminata il 16 dicembre 2009. Al dibattimento

finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo

memoriale del 15 marzo 2010 AO 1 non ha più rivendicato la consegna dell'appartamento,

ma ha ribadito la domanda volta a far annotare il diritto d'abitazione in suo

favore sulla proprietà per piani, ha chiesto che il convenuto fosse tenuto a

reintegrare l'arredo dell'appartamento così com'era all'apertura della succes­sione,

ha aumentato ulteriormente a fr. 1 152 230.45 con interessi la somma pretesa a titolo

di rendita mensile indicizzata dal­l'aprile del 1998, ha ridotto a € 78 491.05

con interessi quella in rifusione delle spese mediche, ospedaliere e di cura

dall'aprile del 1998, ha riportato a fr. 200 160.– la pretesa per il

mancato uso dell'appartamento e ha precisato in fr. 600 000.– l'importo che AP 1 avrebbe

dovuto depositare in garanzia dei suoi impegni testamentari verso di lui. Nel proprio

allegato conclusivo di quello stesso 15 marzo 2010 il convenuto ha proposto una

volta di più il rigetto dell'azione.

E. Statuendo

con sentenza del 31 marzo 2010, il Pretore ha parzialmente accolto le richieste

di giudizio, nel senso che ha ordinato ad AP 1 di rilasciare entro 15 giorni

dal passaggio in giudicato della sentenza il consenso scritto all'annotazione

del diritto d'abitazione in favore di AO 1, ha obbligato il convenuto a versare all'attore complessivi fr. 775 982.60 con interessi al 5% dal 12 novembre 2007 per vario titolo e

ha accertato il diritto dell'attore di vedersi corrispondere dal 1° aprile 2010

una rendita indicizzata di fr. 9021.44 mensili, come pure il diritto di

“vedersi coprire da parte di AP 1, pro futuro, le spese mediche,

ospedaliere e di cura, documentate e non già coperte dal Servizio sanitario

nazionale italiano o da altra compagnia

assicurativa”. La tassa di giustizia di fr. 25 000.– e le spese di

fr. 9759.– sono state poste per tre quinti a carico dell'attore e per il

resto a carico del convenuto, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 18 000.– per

ripetibili ridotte.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera

con un appello del 30 aprile 2010 per ottenere che l'azione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.

Nelle sue osservazioni del 10 giugno

2010 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello e mediante appello adesivo

chiede che AP 1 sia condannato a versargli complessivi fr. 1

158 759.– (anziché

fr. 775 982.60) con interessi

al 5% dal 12 novembre 2007, oltre a € 78 491.05 con

interessi al 5% dal 12 novembre 2007 (non riconosciuti dal Pretore) in rifusione delle spese mediche,

ospedaliere e di cura da lui sopportate dall'aprile del

1998. Nelle sue osservazioni del 30 agosto 2010 AP 1 propone di

respingere l'appello adesivo.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni di sentenze comunicate fino al 31 dicembre 2010

continua ad applicarsi il Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC).

Una sentenza emanata in una procedura ordinaria appellabile era

appellabile entro 20 giorni dalla notificazione (art. 308 CPC ticinese).

Intimata il 31 marzo 2010, la decisione impugnata è stata notificata al

convenuto l'indomani (attestazione postale EasyTrack dell'invio

__________, agli atti). Introdotto entro 20 giorni dalla fine delle

ferie giudiziarie pasquali (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), il 30 aprile

2010, l'appello in esame è dunque tempestivo. Tempestivo è

anche l'appello adesivo dell'attore, presentato nel termine di 20 gior­ni dalla

notificazione dell'appello principale (art. 314 CPC ticinese).

2.

Nella fattispecie il

Pretore ha qualificato la causa promossa da AO 1 come azione fondata sull'art.

562.

CC, le disposizioni testamentarie invocate dall'attore connotandosi alla

stregua di legati (art. 484 CC) e non di semplici oneri (art. 482 CC). Ciò

premesso, egli ha accertato che con la clausola n. II __________ ha

disposto in favore di AO 1 un diritto d'abitazione a vita sulla nota proprietà

per piani, senza concedere però alcun usufrutto su mobili o suppellettili. Egli

ha respinto così la pretesa del legatario, che voleva veder reintegrare

nell'appartamento l'arredo esistente al­l'apertura della successione. D'altro

lato egli ha respinto anche l'opposizione del conve­nuto, il quale resisteva

all'iscrizione della servitù nel registro fondiario con l'argomento che

l'attore aveva già incassato dal patrimonio della defunta una somma superiore

al valore capitalizzato del diritto d'abitazione. Secondo il Pretore, in

effetti, AO 1 ha diritto di ottenere il legato in

natura per volontà stessa della testatrice, onde la condanna di AP 1 a consentire per scritto all'iscrizione della servitù nel registro fondiario.

Quanto al risarcimento

chiesto dall'attore per non aver potuto usufruire dell'appartamento, il Pretore

ha determinato il danno in fr. 200 160.–,

pari alla pigione che AO 1 avrebbe potuto incassare (nel frattempo AP 1 aveva

locato l'appartamento a terzi per fr. 1390.– mensili) dall'apertura della successione,

il 27 marzo 1998, fino al giorno della sentenza. A ciò egli ha aggiunto

gli interessi di mora al 5% dovuti dal 12 novembre 2007, giorno dell'introduzione

della causa.

Relativamente alle altre richieste pecuniarie di AO 1, il Pretore ha

definito la clausola testamentaria n. III come legato d'una rendita vitalizia

(fr. 8000.– mensili indicizzati, a cominciare dall'apertura della

successione, il 27 marzo 1998), calcolandone l'ammontare scaduto in

complessivi fr. 1 227 384.– il giorno della sentenza (31 marzo 2010),

più gli interessi di mora al 5% dall'introduzione della causa. Dal 1° aprile

2010.

in poi egli ha accertato che l'attore ha diritto di ricevere da AP 1 una

rendita di fr. 9021.44 mensili indicizzati, il testamento valendo come

titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.

Riguardo alla clausola

testamentaria n. IV, di cui l'istante si valeva per esigere il rimborso di spese mediche, ospe­daliere e di cura sopportate dall'aprile del

1998, il Pretore ha rilevato che nulla dimostra l'assunzione di costi per € 78 491.05 da parte di

lui. Si è limitato così ad accertare che AO 1 ha diritto di “vedersi coprire da parte di AP 1, pro futuro, le spese mediche, ospedaliere e

di cura, documentate e non già coperte dal Servizio sanitario nazionale

italiano o da altra compagnia assicurativa”.

Constatato

in definitiva un credito dell'attore verso AP 1 di complessivi fr. 1 427 544.–

con interessi al 5% dal 12 novembre 2007, il Pretore ha dedotto da tale

spettanza fr. 83 667.– ricevuti il 9

agosto 2006 da AO 1 a titolo di “anticipo/acconto”,

l'equivalente di fr. 382 776.40 da lui prelevati il 1°

luglio 1998 in valuta estera da un conto bancario intestato a __________ presso la __________ a __________ e

fr. 185 118.– pagati da AP 1 in vece sua a titolo di imposta di successione (art. 151 LT),

per complessivi

fr. 651 561.40. Ne è risultato un saldo di fr. 775 982.60 in favore di AO 1 con interessi del 5% dal 12 novembre 2007.

Infine il Pretore ha respinto

la richiesta dell'attore intesa a ottenere un deposito di fr.

600.

000.–

da parte di AP 1 in garan­zia dei suoi impegni testamentari verso di lui. Al

proposito egli ha soggiunto di non capire a quale norma si ancorasse la

pretesa, la quale non avrebbe potuto trovare fondamento nemmeno come

provvedimento assicurativo giusta l'art. 594 cpv. 2 CC, sia perché tardiva sia

perché non soccorrevano in ogni modo le altre condizioni previste da quella

norma.

I. Sull'appello

principale

3.

L'appellante fa

valere anzitutto che l'attore ha rivendicato il suo diritto d'abitazione

sull'appartamento di __________ (clausola testamentaria n. II) solo il 12

novembre 2007, quasi nove anni dopo l'esigibilità del legato. Sussisterebbero

quindi gli estremi di una rinuncia alla servitù per atti concludenti, tanto più

che l'attore non ha dato seguito a due lettere (del 21 gennaio e del 2 febbraio

1999) con cui egli si dichiarava disposto a rispettare appieno il testamento di

__________, purché l'attore restituisse quanto prelevato indebitamente dagli averi

della successione (doc. 5 e 6), ciò che AO 1 non ha fatto. Al contrario: costui

non lo ha mai lontanamente messo in mora né ha mai chiesto al giudice provvedimenti

assicurativi del legato (art. 594 cpv. 2 CC).

a) Sulla

distinzione tra legato (art. 484 CC) e onere (art. 482 CC), evocata dal primo

giudice (sentenza impugnata, consid. 2 e 3), non giova tornare. Basti ricordare

che tanto un

legato quanto un onere può formare oggetto di un'azione d'esecuzione

(art. 562 cpv. 1 CC per il legato, art. 482 cpv. 1 CC per l'onere), salvo che

il legato conferisce al beneficiario un credito verso il debitore della

prestazione e, di conseguenza, una pretesa di risarcimento del danno in caso di

inadempimento

(Steinauer, Le droit des

successions, Berna 2006, pag. 300 n. 589; Schürmann

in: Abt/Weibel [curatori], Erbrecht, 2ª edizione, n. 16 ad art. 482 CC; Hubert-Froide­vaux in: Eigenmann/Rouiller

[curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 19 ad art. 482

CC). Nella fattispecie il convenuto non ha mai revocato in

dubbio che __________ intendesse consentire a AO 1 di esigere nel proprio

interesse le prestazioni a lui destinate per testamento. Nemmeno nell'appello

egli contesta che, a dispetto dell'impropria terminologia adoperata da __________

nel testamento (Auflagen), la volontà della disponente fosse di elargire

legati e non solo di gravare l'ere­de istituito di oneri. Al riguardo non

soccorre dunque diffondersi.

b) L'azione

tendente alla consegna di un legato (art. 562 cpv. 1 CC) si prescrive in dieci

anni dal giorno della comunicazione della disposizione di ultima volontà o dal

giorno dell'esigibilità del legato o da quello in cui il legato diventa

posteriormente esigibile (art. 601 CC). Il legato diventa esigibile, al più presto,

al momento in cui l'erede gravato accetta la successione o non può più

rinunciare alla stessa (art. 562 cpv. 2 CC). Nella fattispecie AP 1 ha dichiarato esplicitamente al Pretore il 2 dicembre 1998 di accettare l'eredità (sentenza

impugnata, pag. 9 in fondo). Di conseguenza AO 1 aveva tem­po fino al 2

dicembre 2008 per esigere il legato, senza rinunciare per ciò solo ai suoi

diritti. Domandarsi in circostanze del genere se la denuncia per truffa da lui

sporta l'11 febbraio 1999 al Procuratore pubblico contro AP 1 abbia interrotto

la prescrizione (inc. 1999/882 del Ministero pubblico, agli atti) è pertanto superfluo.

c) L'appellante

sembra sostenere che, in ogni modo, l'attore ha rinunciato al diritto

d'abitazione sull'appartamento di __________ per atti concludenti. Sottolinea

che AO 1 non ha dato seguito a due lettere del 1999 in cui egli si dichiarava pronto a rispettare appieno il testamento di __________ ove costui

restituisse i fondi indebitamente prelevati da conti della successione, soggiungendo

che l'attore non lo ha mai messo in mora, non ha mai chiesto provvedimenti

assicurativi del legato e nemmeno ha reagito quando egli ha sostituito i cilindri

della serratura dell'appartamento a __________. Così argomentando, nondimeno, il

convenuto dimentica che mera passività o inazione ancora non connota una manifestazione

di volontà per atti concludenti (Schwenzer,

Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, 3ª edizione, pag. 157 n. 27.11 con rinvii).

Non basta dunque perché in ciò si possa scorgere, secondo le regole della buona

fede (art. 2 CC), la rinuncia a un diritto. Che in concreto ricorra

un'eccezione a tale principio egli non pretende, a prescindere dal fatto che

mal si intravede come egli possa ravvisare una rinuncia dell'attore al legato

quando dal fascicolo relativo al menzionato procedimento penale le parti risultano quasi sempre essere state in relazione, cercando per

otto anni di trovare un accordo (“cronologia degli antefatti relativi alla

successione __________” allestita dal convenuto medesimo nel 2006: doc. 26

nell'inc. 1999/882 del Ministero pubblico). Su questo primo punto l'appello si

rivela privo di consistenza.

4.

Al Pretore

l'appellante rimprovera di averlo condannato al versa­mento di fr. 200 160.– oltre interessi a titolo di risarcimento

danni per non avere consegnato l'appartamento di __________ all'attore sebbene

questi non abbia dimostrato alcun pregiudizio. Per di più – egli adduce – il

diritto d'abitazione è una servitù personale non cedibile, sicché __________

non avrebbe potuto locare l'appartamento a

terzi, per tacere del fatto che il Pretore avrebbe dovuto calcolare un

eventuale danno dal momento in cui egli è stato messo in mora, ovvero dal 12

novembre 2007, allorché l'attore ha promosso causa.

a) Non

adempiendo la loro obbligazione, gli eredi possono essere convenuti per la

consegna degli oggetti legati o, qualora il legato consista nell'adempimento di

un atto qualsiasi, per il risarcimento danni (art. 562 cpv. 3 CC). Il risarcimento

dei danni è disciplinato dall'art. 97 cpv. 1 CO e comporta, se il convenuto non

dimostra che nessuna colpa gli è imputabile, la

rifusio­ne dell'interesse positivo (Erfüllungs­interesse: Huwiler in: Basler Kommentar, ZGB

II, 3ª edizione, n. 38

ad

art. 562 con riferimenti), come ha rammentato il Pretore (sentenza impugnata,

pag. 10 a metà). Il creditore va posto così nella situazione in cui si

troverebbe se il debitore avesse adempiuto correttamente l'obbligazione (Tercier, Le droit des obligations, 4ª

edizione, pag. 252 n. 1214). Ciò non esclude

che il creditore possa chiedere di essere autorizzato giusta l'art. 98 cpv. 1

CO – trattandosi di un legato consistente in un'obbligazione di fare, come il

conferimento di un diritto reale limitato – a eseguire egli medesimo la

prestazione a spese del debitore (Huwiler,

op. cit., n. 28 ad art. 562 CC).

b) In

concreto l'attore va posto, dopo quanto si è spiegato, nella situazione in cui

si troverebbe se il convenuto avesse adempiuto correttamente il legato, ovvero

gli avesse consegnato tempestivamente la proprietà per piani oggetto del

diritto

d'abitazione.

Ciò non essendo avvenuto, AO 1 lamenta di avere dovuto locare un appartamento

in Italia “quando invece glie ne spettava uno di diritto gratis” (petizione,

pag. 6 lett. a; memoriale conclusivo del 15 marzo 2010, pag. 20 lett. a). Il

pregiudizio da lui fatto valere consiste, in altri termini, nella spesa da lui affrontata

per continuare ad abitare in Italia, spesa che avrebbe rispar­miato se

aves­se

potuto occupare a titolo gratuito l'appartamento di __________. Il problema è

che tutto si ignora sui costi dell'alloggio a __________. Nella petizione l'attore

reputava che “per semplicità” il danno potesse essere “calcolato nel costo di

un appartamento simile a quello di via __________ a __________” (petizione,

loc. cit.). E “siccome dal contratto di locazione prodotto da controparte risulta

un canone locativo annuo di fr. 16 680.–,

trascorsi oramai 12 anni dalla morte della signora __________ se ne deduce che

il danno provocato al legatario deve essere calcolato in fr. 200 160.–” (memoriale conclusivo, loc. cit.). Nulla

indizia l'ipotesi tuttavia che a __________l'attore sopporti costi dell'alloggio

per fr. 16 680.– annui. La cifra da lui

prospettata si rivela quindi puramente empirica.

c) Nelle

osservazioni all'appello l'attore adduce che la spesa presumibile di

fr. 1390.– mensili per l'alloggio in Italia “discende dall'applicazione

dell'art. 42 cpv. 2 CO, il quale prevede che per calcolare il danno

occorre avere riguardo in specie delle misure prese dal danneggiato” (pag. 13

verso il basso). Egli riconosce di non avere “fatto valere il canone di

locazione effettivamente pagato a __________”, ma giustifica ciò con il fatto

che “lo stesso è notoriamente più alto rispetto a quello di __________”, sicché

ha “pensato bene di far valere il medesimo importo che il signor AP 1

percepisce, ritenuto che controparte avrebbe certamente obiettato che l'ing. AO

1.

poteva trovarsi un appartamento analogo per posizione, dimensioni e pigione

pagata, al fine proprio di ridurre il danno” (loc. cit.). In realtà si tratta

di congetture, già per la circostanza che l'attore nemmeno dice quanto spenda

per l'alloggio in Italia. Pretende che a __________ le locazioni siano

notoriamente più alte rispetto a quelle del Cantone Ticino, ma a ben vedere

dagli atti non si desume con certezza neppure che a __________ egli conduca un

appartamento in locazione. Nelle condizioni descritte non si può semplicemente

supporre, come egli asserisce, che abitare in Italia gli costi almeno fr.

1390.

– mensili. Del resto, che cosa avrebbe impedito all'attore di rendere

almeno verosimile la spesa non è dato a divedere.

d) L'appellante

sottolinea a ragione, per altro verso, che l'attore non avrebbe potuto locare egli

medesimo l'appartamento di __________. Legati che constano di un usufrutto, di

una rendita o di un'altra prestazione periodica sono disciplinati dalle disposizio­ni

sui diritti reali e sulle obbligazioni (art. 563 cpv. 1 CC). Un diritto

d'abitazione conferito per testamento soggiace pertanto all'art. 776 cpv. 2 CC,

il quale non consente al beneficiario di appigionare i locali oggetto della

servitù (Steinauer, Les droits

réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 87 n. 2498 con rinvii di dottrina; v.

anche DTF 99 V 110). Nel caso in esame il danno non può identificarsi di

conseguenza con quanto l'attore avrebbe potuto incassare, rimanendo a __________,

dalla locazione della proprietà per piani. L'opinione del Pretore, secondo cui

“se AO 1 avesse avuto da subito a disposizione l'immobile, avrebbe potuto

decidere di locarlo a terzi” per il canone presumibile di fr. 1390.– mensili (sentenza

impugnata, pag. 10 in fondo) non può quindi essere condivisa. È vero che,

appigionando egli medesimo i locali, il convenuto ha agito – e si è arricchito

– indebitamente. È altrettanto vero però che in concreto l'attore chiede la

rifusione di un danno (art. 97 cpv. 1 CO), non la ripetizione di un indebito

arricchimento (art. 62 cpv. 1 CO). Danno che, come si è visto, non è stato

sostanziato. Ne segue che su questo secondo punto la decisione del Pretore non

resiste alla critica e che la pretesa dell'attore intesa alla rifusione di fr.

200.

160.– con interessi per risarcimento danni

va respinta.

5.

Sostiene

l'appellante che il Pretore lo ha condannato a versare fr. 1 227 384.– con

interessi al 5% dal 12 novembre 2007 a titolo di rendita vitalizia (fr. 8000.–

mensili indicizzati dall'apertura della successione, il 27 marzo 1998, fino al

momento della sentenza, più gli interessi di mora al 5% dal giorno

dell'introduzione della causa), in esecuzione della clausola testamentaria n.

III, quantunque a tale prestazione l'attore abbia rinunciato per atti

concludenti. Egli fa valere che l'attore non ha intrapreso alcun passo a tutela

della sua pretesa se non con l'avvio della causa, disinteressandosi del denaro

lasciato in eredità da __________. La tesi è inconsistente. Come si è visto per

il diritto d'abitazione (consid. 3c), mera passività o inazione di un beneficiario

ancora non connota una rinuncia per atti concludenti, senza dimenticare che nel

corso del noto procedimento penale attore e convenuto risultano quasi sempre essere

stati in relazione, tentando per anni di trovare un accordo. Al riguardo non soccorre

dunque ripetersi.

6.

Relativamente

alla clausola testamentaria n. IV, l'appellante critica il primo giudice per

avere accertato che AO 1 ha diritto di “vedersi coprire (...), pro futuro, le

spese mediche, ospedaliere e di cura, documentate e non già coperte dal

Servizio sanitario nazionale italiano o da altra compagnia assicurativa”. Egli

allega che l'attore non ha mai formulato alcuna richiesta di accertamento, di modo che su tal punto il Pretore si è sospinto ultra petita,

violando l'art. 86 CPC ticinese. La doglianza è fondata. Ancora nel

memoriale conclusivo del 15 marzo 2010 l'attore si limitava a postulare, per quel che è

della clausola testamentaria n. IV, la condanna di AP 1 a versargli € 78 491.05 con interessi “per le spese mediche, ospedaliere e di cure sostenute dal mese di

aprile 1998” (pag. 22, richiesta n. 4). Per il futuro egli non postulava alcun

accertamento (nel senso dell'art. 71 CPC ticinese), ma sollecitava il deposito,

da parte del convenuto, di fr. 600 000.– su un conto “escrow”

(loc. cit., domanda n. 6). Statuendo su un accertamento non richiesto, il

Pretore ha quindi esulato dai limiti del giudizio (art. 86 CPC ticinese), per

di più in una causa che non è governata dal principio inquisitorio. Ne deriva

che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impu­gnata dev'essere annullato.

7.

Infine l'appellante contesta la somma di fr. 651 561.40

complessivi, ritenuta insufficiente, che il Pretore ha posto in deduzione di

quanto egli deve a AO 1, ovvero fr. 83

667.

– ricevuti da quest'ultimo il 9 agosto 2006 a titolo di “anticipo/ac­con­to”, l'equivalente di fr. 382 776.40 che quegli ha prelevato il 1° luglio 1998 in valuta estera da un conto intestato a __________ presso la __________ a __________ e

fr. 185 118.– che il convenuto

ha pagato in vece dell'attore a titolo di imposta di successio­ne (sentenza

impugnata, consid. 6.4). AP 1 insor­ge contro il citato ammontare di fr. 382 776.40. Allega che l'attore ha prelevato quasi

fr. 100 000.– da conti presso la __________,

oltre a US$ 10 000.– il 23 marzo 1998, che

nel marzo del 1999 ha incassato Lit. 19 168 063 in via di

realizzazione del pegno, che il 13 aprile 1998 ha riconosciuto verso l'ere­dità di __________ un debito di fr. 17

081.

– e che al momento in cui è stato pubblicato il testamento (30

aprile 1998) costui aveva già riscosso “oltre fr. 400 000.–”. Sta di fatto ch'egli non indica a

quanto dovrebbe ammontare l'importo da porre in deduzione del suo debito verso

il legatario, limitandosi a definirlo “superiore a

quello calcolato” dal Pretore. Ciò non è ammissibile.

Dandosi

contestazioni pecuniarie, a norma dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese una

parte in causa non poteva limitarsi ad avanzare conclusioni indeterminate, ma

doveva cifrare le sue richieste (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95

consid. 1; identico principio vige sotto l'egida del nuovo art. 311 cpv. 1 CPC:

DTF 137 III 617). Nel caso specifico il convenuto menziona i citati quattro importi,

ma non spiega in che misura essi andrebbero a sostituirsi o ad aggiungersi all'uno

o all'altro addendo nel particolareggiato calcolo del Pretore (sentenza impugnata,

consid. 6.2), tant'è che per finire non è dato di comprendere nemmeno per

approssimazione di quanto essi farebbero lievitare la somma di fr. 382 776.40 cui è

pervenuto il primo giudice. Men che meno ove si consideri che l'appellante si

limita a ribadire le sue argomentazioni, ma non indica come e perché sarebbero

erronee quelle del Pretore. Carente di requisiti formali, a quest'ultimo riguardo

l'appello va dichiarato pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC ticinese).

II. Sull'appello

adesivo

8.

AO 1 si duole che il

Pretore non abbia condannato AP 1 a risarcirgli € 78 491.05 oltre interessi in rifusione delle spese

mediche, ospe­daliere e di cura da lui sopportate dopo l'aprile del 1998 (clausola

testamentaria n. IV). Asserisce che la volontà della testatrice

era non solo quella di garantirgli la copertura delle spese sanitarie dovute

alle sue cattive condizioni di salute, ma “anche e soprattutto” di assicurargli

“una persona che si prendesse cura di tutti i suoi bisogni fino alla morte” e

che si occupasse “della relativa eventuale richiesta di rimborso agli istituti

preposti” (memoriale, pag. 23 a metà). Egli non contesta di avere omesso ogni

prova a sostegno dell'avvenuto esborso di € 78 491.05, come ha rilevato il

Pretore sulla scorta della perizia giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 13 in basso), tuttavia

obietta che non incombeva a lui dimostrare di non avere beneficiato di rimborsi da

parte del Servizio sanitario nazionale o del Servizio sanitario regionale __________.

Analogamente a quanto prevede l'art. 524 cpv. 2 CO in caso di vitalizio, a suo

avviso era compito del convenuto sovvenzionare le spese di assistenza medica in

suo favore senza opporre restrizioni che non fossero contemplate dalla clausola

testamentaria.

L'asserto

manca di pertinenza. Contrariamente a quanto l'attore opina, la clausola

testamentaria n. IV è chiara e non lascia spazio a esercizi interpretativi. In

quella disposizione la testatrice ha stabilito in modo letterale e univoco che AP

1.

avrebbe dovuto sopperire interamente alle eventuali spese mediche,

ospedaliere

e terapeutiche di AO 1. Nulla di più e nulla di meno. Essa non ha lasciato

scritto che l'erede avrebbe dovuto fungere da assistente né, tanto meno, assumere

costi della salute in favore del legatario già coperti dal Servizio sanitario nazionale

o regionale. Invano l'attore tenta perciò di equiparare la nota clausola

testamentaria a un “legato alimentare”, ovvero a una liberalità che comporti

prestazioni d'ordine personale e non materiale, cui si applichino per analogia

gli art. 521 segg. CO (sulla nozione: Huwiler,

op. cit., n. 67 ad art. 484 CC). L'attore ripete di aver

dovuto far fronte a spese della salute necessarie,

congrue e documentate. Dimentica però che la questione non è di sapere se quei

costi fossero indispensabili, bensì in che misura egli li abbia finanziati con fondi propri senza veder­sene

riconoscere la copertura. E dimostrare ciò incombeva a lui, non al convenuto.

Su questo primo argomento l'appello adesivo è destinato perciò all'insuccesso.

k

9.

L'appellante adesivo

critica altresì l'equivalente di fr. 382 776.40

(DM 18 400.–, pari a fr. 15 474.40, e di US$ 240 570.–, pari a fr. 367 302.–)

da lui prelevati di persona il 1° luglio 1998 da un conto Q5-793.892 intestato

a __________presso la __________ a __________, somma che AP 1 oppone in

compensazione di quanto dovuto e che il Pretore ha scalato dal debito di lui (sentenza

impugnata, consid. 6.2). L'attore non nega di avere effettivamente prelevato quel

denaro. Eccepisce però che in forza di una convenzione stipulata il 15 maggio

2000.

con AP 1 la __________ ha rifuso allo stesso AP 1 fr. 330 000.– proprio a causa di tale prelevamento, di

modo che il convenuto non ha subìto alcun pregiudizio. E se AP 1 ha poi dovuto retrocedere l'importo di fr. 330 000.– alla

banca in 66 rate da fr. 5000.– mensili, ciò si deve al fatto ch'egli non ha mai

stanziato la rendita vitalizia di fr. 8000.–

mensili prevista nel testamento (clausola n. III), senza dimenticare che costui

non ha dimostrato nemmeno di avere versato alla banca tutte le 66 rate. Sempre

a parere dell'attore, inoltre, il convenuto avrebbe dovuto chiedere la

restituzione del prelevamento nella valuta originaria. Accogliendo una pretesa espressa

indistintamente in franchi svizzeri, il Pretore ha violato l'art. 84 CO.

a) Che

nel 2000 AP 1 abbia ottenuto dalla __________ la rifusione di fr. 330 000.– per il prelevamento eseguito dall'attore poco

sussidia se, come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 15 in fondo), lo stesso AP 1 ha poi dovuto restituire alla banca – per motivi rimasti nell'ombra – l'intero

importo a rate. Certo, stando all'attore il convenuto ha dovuto rimborsare la

somma alla banca perché non gli aveva mai stanziato la rendita vitalizia di fr. 8000.– mensili prevista nel testamento, ma ai fini del

giudizio ciò poco importa. Importa che, come ha soggiunto il Pretore, “è come

se AP 1 non avesse ricevuto nessun ristorno della somma prelevata da AO 1” (sentenza impugnata, pag. 16 in alto). A torto l'attore assevera altresì che il convenuto non ha

dimostrato di

avere

retrocesso alla banca la totalità dei fr. 330

000.

–. La medesima __________ ha confermato al Pretore, in una lettera

del 17 giugno 2008 accompagnatoria di documenti a essa richie­sti in via di

edizione, che l'importo di fr. 330 000.–

è stato “rimborsato in 66 rate di fr. 5000.–

dal 21 giugno 2000 al 3 novembre 2005” (fascicolo “richiami II”, primo foglio). L'appellante adesivo non pretende che tale

dichiarazione sia inveritiera. I dubbi da lui adombrati sulla restituzione

della somma si esauriscono dunque in insinuazioni.

b) Per

quanto riguarda la valuta del prelevamento operato quel 1° luglio 1998 dal

conto Q5-793.892 intestato a __________, AO 1 ricorda di avere riscosso DM 18 400.– e US$ 240 570.–,

sicché AP 1 “avrebbe dovuto formulare in maniera corrispondente la sua

richiesta, chiedendo la restituzione nella valuta del conto sul quale erano

addebitati, pena la reiezione della richiesta” (memoriale, pag. 26 verso

l'alto). In realtà il convenuto non ha avanzato alcuna richiesta. Si è limitato

a eccepire in compensazione, con altre pretese, un importo di fr. 450 419.– “già in possesso del signor AO 1 a seguito di prelevamenti ed operazioni bancarie accertate anche in sede penale (doc. 13)”

(risposta, pag. 13 a metà). Il Pretore non è riuscito a capire come il

convenuto fosse giunto alla cifra di fr. 450

419.

– (sentenza impugnata, consid. 6.2 lett. a). Accertato però,

sulla base del doc. 13 (3° foglio), che il 1° luglio 1998 AO 1 aveva

prelevato DM 18 400.– e US$ 240 570.–, ha ritenuto che la pretesa si fondasse

su tali importi e ha calcolato l'equivalente delle due somme in franchi

svizzeri al tasso di cambio applicabile quel giorno, ottenendo un totale di

fr. 367 302.– (sentenza impugnata,

loc. cit.).

L'art.

84.

CO invocato dall'appellante adesivo stabilisce che

“i

debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della

moneta in cui è stato contratto il debito” (cpv. 1). Se il debito è

espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento,

questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a

meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato

stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Per principio il

debitore ha quindi la possibilità, ma non l'obbligo di saldare il debito in franchi

svizzeri (DTF 134 III 154 consid. 2.2), tant'è che nell'ambito di una causa riguardante

un credito in valuta estera il giudice può condannare il convenuto a pagare il

debito solo in tale valuta (DTF 134 III 155 consid. 2.4 e 2.5). L'eventuale

menzione del debito anche in valuta svizzera ha mere finalità esecutive (loc.

cit.). L'art. 84 CO si applica inoltre – come il Tribunale federale ha avuto

modo di precisare recentemente – alle obbligazioni derivanti da atto illecito e

da indebito arricchimento (DTF 138 III 160 consid. 3.1).

Ciò

premesso, chi chiede a un terzo la restituzione di somme in valuta estera prelevate

indebitamente da conti di sua perti­nenza non può esigerne la rifusione in franchi

svizzeri. Deve postularne la retrocessione nella valuta in cui le somme erano

depositate sui conti (RtiD I-2010 pag. 771 consid. 5.3.1). Analogo principio

vale per chi pretende di compensare un credito

avversario con un suo credito in valuta estera: la compensazione in sé è

possibile (DTF 130 III 318 consid. 6.2; v.

anche Peter in: Basler Kommentar,

OR I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 120), ma gli importi posti in

compensazione vanno espressi nella rispettiva valuta, non indistintamente in

franchi svizzeri. Altra è la questione di sapere quale tasso di cambio si

applichi poi ai fini della compensazione (cfr. ZR 102/2003 pag. 294 consid. 1b;

Jeandin in: Commentaire romand, CO

I, Basilea 2003, n. 15 in fine ad art. 120). Il fatto che si debba far capo a

un saggio di conversione ancora non significa, in ogni modo, che l'eccipiente

possa opporre in compensazione importi in franchi svizzeri quando i suoi crediti

sono in valuta straniera.

c) Tornando

al caso concreto, AP 1 non poteva eccepire in compensazione del credito fatto

valere dal legatario una somma in franchi svizzeri se le sue pretese verso il

legatario per l'avvenuto prelevamento dal conto Q5-793.892 intestato a __________

erano in marchi tedeschi e dollari statunitensi. AP 1 fa valere che l'attore

non ha mosso contestazioni al riguardo davanti al Pretore, ma l'applicazione dell'art. 84

CO è una questione di diritto. Fondato sugli accertamenti di fatto della decisione

impugnata, la contestazione può anche essere sollevata per la prima volta in

appello (art. 87 cpv. 1 CPC ticinese, corrispondente all'art. 57 CPC; cfr. RtiD

I-2010 pag. 771 consid. 5.3.1 in principio).

Si

aggiunga che nella fattispecie il convenuto non ha nemmeno opposto in compensazione

– a ben vedere – crediti precisi, ma si è limitato a formulare nei confronti di

AO 1 una contropretesa indistinta di fr. 450 419.–

la cui esatta composizione è sfuggita finanche al Pretore (sentenza impugnata,

consid. 6.2 lett. a). Nemmeno nelle osservazioni all'appello adesivo, del resto,

AP 1 dà alcun ragguaglio. Che la cifra di fr. 450

419.

– si riferisse al prelevamento operato dall'attore il 1° luglio 1998 in marchi tedeschi e dollari statunitensi rimane così una deduzione

del primo giudice, tratta dal doc. 13, il quale contiene anche tutta una

serie di altre movimentazioni bancarie. Comunque sia, avesse pur ragione il Pretore

nel reputare che la cifra di fr. 450 419.–

si riferisca ai due citati prelevamenti, AP 1 avrebbe dovuto eccepire in

compensazione le due somme di DM 18 400.–

e US$ 240 570.–, non l'importo di fr. 450 419.– (che è un'altra cosa). Quest'ultima

contropretesa andava dunque respinta e al proposito la sentenza del Pretore va

riformata.

In

sintesi, dopo quanto si è spiegato, il credito di AO 1 nei confronti di AP 1

che il Pretore ha definito in complessivi fr. 775

982.60

(dispositivo n. 1.2) va ridotto per un verso di fr. 200 160.– (sopra, consid. 4) e rivalutato per altro

verso di fr. 382 776.40 (sopra, consid. 9 in principio). Risulta perciò, in ultima analisi, di fr. 958 599.– con gli

interessi che il Pretore ha fatto decorrere dall'introduzione della causa.

III. Sulle spese e le ripetibili

10.

Gli

oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AP 1 ottiene

causa vinta sulla condanna a versare fr. 200 160.– oltre interessi in

risarcimento del danno per non avere consegnato l'appartamento al legatario e sull'accertamento

del suo obbligo di finanziare le spese sanitarie dell'attore per il futuro

(consid. 4 e 6), mentre esce sconfitto sulla prospettata rinuncia dell'attore

al diritto d'abitazione e alla rendita vitalizia di fr. 8000.– mensili per atti

concludenti (consid. 3 e 5), vedendo infine dichiarare irricevibile la sua richiesta

intesa a maggiorare la deduzione di complessivi fr. 651 561.40 con

interessi a carico dell'attore per quanto già ricevuto da beni della

successione (consid. 7). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti equitativamente

tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, rifondendo all'attore

un'indennità per ripetibili ridotte.

L'appellante

adesivo soccombe sulla postulata condanna di AP 1 a rifondergli € 78 491.05 oltre

interessi a copertura di spese mediche e sanitarie (consid. 8), ma esce

vittorioso sulla deduzione di fr. 382 776.40 con interessi posta a suo carico dal Pretore

per quanto prelevato il 1° luglio 1998 dal conto bancario intestato a __________

(consid. 9). Nel complesso va chiamato perciò ad assumere un quarto degli oneri

processuali, con diritto a un'indennità per ripetibili ridotte da parte del

convenuto.

L'esito

dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri processuali

e le ripetibili di primo grado, che tenuto conto di tutto quanto precede giustifica

un riparto a metà della tassa di giustizia e delle spese, compensate le

ripetibili.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di

entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e il

Dispositivo

dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è annullato. Per il resto l'appello principale è respinto.

II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 12 500.–

b) spese

fr. 50.–

fr. 12 550.–

sono

posti per tre quarti a carico dell'appellante principale e per il resto a

carico di AO 1, cui l'appellante principale rifonderà fr. 20 000.– per

ripetibili ridotte.

III. L'appello

adesivo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così

riformata:

1.2 AP

1 è condannato a versare a AO 1 la somma di fr. 958 599.– con interessi al 5% dal 12 novembre 2007.

3. La

tassa di giustizia di fr. 25 000.– e le spese di fr. 9759.– sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Per

il resto l'appello adesivo è respinto.

IV. Gli oneri dell'appello

adesivo, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 5000.–

b) spese

fr. 50.–

fr. 5050.–

sono posti per un quarto a carico dell'appellante adesivo e per il resto

a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante adesivo fr. 10 000.– per ripetibili ridotte.

V. Intimazione:

– ;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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