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Decisione

11.2010.47

Accertamento di servitù e azione confessoria

12 aprile 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.670

(accertamento di servitù e azione con­fessoria) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 ottobre 2006 da

AO 1

(ora patrocinata dall'avv. PA 3 )

contro

AP 1 e

AP 2,

già in ,

alla quale sono subentrati

gli eredi

,

la stessa AP 1 e

(tutti patrocinati dall'avv. PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 4 maggio 2010 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa

il 13 aprile 2010 dal Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 è proprietaria della particella n. 1142 RFD di __________ (688 m²), non edificata, la quale confina a est con la particella n. 1093 (1126 m²). Su quest'ultima, comproprietà di AP 2 e AP 1 in ragione di un mezzo ciascuno, sorge una

casa d'abitazione. A carico di tale fondo la particella n. 1142 beneficia

di una servitù di limitazione d'altezza “nel senso che le costruzioni (...) non

potranno, al colmo del tetto, eccedere l'altezza di 4.80 m da misurarsi al confine ovest, a monte, nel punto medio della lunghezza del confine del

mappale”. Il 14 settembre 1999 AP 2 e AP 1 hanno ottenuto il permesso di

innalzare il tetto del loro stabile per formare una mansarda. La licenza è

stata rinnovata dal Comune di __________ il 9 gennaio 2002 e il 17 agosto 2004.

Tra la fine di settembre e

l'inizio di ottobre del 2006 le comproprietarie hanno dato avvio ai

lavori.

B. Il

20 ottobre 2006 AO 1 ha convenuto AP 2 e AP 1 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 3, chiedendo di accertare che la citata servitù di

limitazione d'altezza “deve essere calcolata in base alla quota di terreno sul

livello del mare, da misurarsi al confine ovest, a monte, nel punto medio della

lunghezza del confine del mappale”, di accertare che ogni costruzione sulla

particella n. 1093 “non potrà superare al colmo del tetto l'altezza di 4.80 m

dalla quota di 633 m sul livello del mare e che ogni costruzione in

contrasto con questa limitazione è illegale e dovrà essere rimossa”, di

accertare che i lavori intrapresi dalle convenute violano la menzionata servitù

e di ordinare l'iscrizione della sentenza nel registro fondiario “quale

documentazione giustificativa a complemento di quella fornita al momento della

costituzione della servitù”. In via cautelare essa ha postulato l'immediata

sospensione dei lavori.

C. Nella

loro risposta del 12 aprile 2007 AP 2 e AP 1 hanno proposto di respingere la

petizione in ordine, subordinatamente nel merito. L'attrice ha replicato il 14

maggio 2007, chiedendo una volta ancora di accertare che la citata servitù di

limitazione d'altezza “deve essere calcolata in base alla quota di terreno sul

livello del mare, da misurarsi al confine

ovest, a

monte, nel punto medio della lunghezza del confine del mappale”, di accertare

che la costruzione posta sulla particella n. 1993 viola la servitù, la

quale “prevede un'altezza massima al colmo del tetto di 4.80 m a partire dalla quota di 633 m s/m”, di ordinare la rimozione delle opere lesive della servitù

e l'iscrizione della sentenza nel registro fondiario “quale documentazione giustificativa

a complemento di quella fornita al momento della costituzione della servitù”. AP

2 e AP 1 hanno duplicato il 14 giugno 2007, proponendo una volta ancora di respingere

l'azione in ordine, subordinatamente nel merito.

D. Preso

atto nel frattempo che i lavori di soprelevazione erano quasi ultimati, statuendo

in via cautelare l'11 giugno 2007 il Pretore ha autorizzato la posa provvisoria

di tegole. L'udienza preliminare di merito si è tenuta il 12 settembre 2007 e

l'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta anche una perizia, si è

chiusa il 18 settembre 2008. Al dibattimento le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 17 novembre 2009 AO

1 ha chiesto nuovamente di accertare che la limitazione posta dalla nota

servitù “deve essere calcolata in base alla quota di terreno sul livello del

mare, da misurarsi al confine ovest, a monte, nel punto medio della lunghezza

del confine del mappale”, di accertare che “nel punto medio della lunghezza

della linea di confine posta a ovest del mappale (...) la quota del terreno

risulta di 633.14 m sul livello del mare, di accertare che ogni costruzione

posta sulla particella n. 1993 “non può superare al colmo del tetto

l'altezza di 4.80 m dalla quota di 633.14 m sul livello del mare e che ogni

costruzione in contrasto con questa limitazione deve essere rimossa, di

accertare che “le opere di innalzamento con formazione di un locale mansardato

al mappale n. 1093 (...) violano la servitù di limitazione di altezza a favore

della particella n. 1142 e devono pertanto essere rimosse”, di ingiungere alle

convenute di eliminare entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della

sentenza – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la parte di costruzione che

eccede la quota di 637.94 m sul livello del mare e di ordinare

l'iscrizione

della sentenza nel registro fondiario “quale documentazione giustificativa a

complemento di quella fornita al momento della costituzione della servitù”. Nel

loro allegato conclusivo del 16 novembre 2009 le convenute hanno ulteriormente

postulato il rigetto dell'azione.

E. Con

sentenza del 13 aprile 2010 il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato

che l'altezza massima delle costruzioni oggetto dalla servitù “deve essere

calcolata in base alla quota del terreno sul livello del mare, da misurarsi al

confine ovest, a monte, nel punto medio della lunghezza del confine del

mappale, la cui quota è stabilita a 633.14 m sul livello del mare”, ha

accertato che “ogni costruzione sul fondo n. 1093 non potrà superare al colmo

del tetto l'altezza di 4.80 m dalla quota di 633.14 m sul livello del mare e

che ogni costruzione in contrasto con la limitazione è illegale e dovrà essere

rimossa”, ha accertato che i lavori intrapre­si dalle convenute violano la

servitù e devono essere eliminati, ha ingiunto alle convenute – sotto la

comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere tali opere entro 90 giorni dal

passaggio in giudicato della sentenza per quanto eccedono la quota di 637.94 m

sul livello del mare e ha ordinato l'iscrizione della sentenza nel registro

fondiario quale documento giustificativo a complemento di quella fornita al

momento della costituzione della servitù. La tassa di

giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste a carico delle convenute in solido, tenute a

rifondere all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– per

ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP

1 sono insorte a questa Camera con un appello del 4 maggio 2010 nel quale

chiedono di respingere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio

impugnato. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2010 AO 1 conclude per la

reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La

causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC

ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisio­ni comunicate entro il

31.

dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 13 aprile 2010 ed

è stata notificata alle convenute il giorno successivo. Intro­dot­to entro venti

giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 4 mag­gio 2010, l'appello in

esame è perciò tempestivo.

2.

Nella procedura cantonale il valore

litigioso era, come in tutte le cause relative a servitù, quello che il diritto

reale limitato aveva per il fondo dominante o quello della svalutazione causata

al fondo serviente, se essa era mag­giore (art. 9 cpv.

3.

CPC ticinese; Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, pag. 284, n. 9.5

ad art. 36 con rinvii di giurisprudenza). Nel caso specifico il Pretore ha

fissato il valore litigioso in oltre fr. 30 000.– (sentenza impugnata,

pag. 4), stima che appare verosimile e che non è contestata dalle parti. Sotto

questo profilo la soglia minima appellabile è pertanto raggiunta (art. 36 cpv.

1.

vLOG).

3.

L'art. 102 CPC ticinese prevedeva

che in caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo

universale il successore subentrasse alla parte nel processo. Nella fattispecie

la convenuta AP 2 è deceduta il 23 marzo 2011. Suoi unici eredi risultano __________,

AP 1 e __________ (certificato ereditario 20 settembre 2011 rilasciato dal­l'Amts­gericht

Usingen, agli atti di appello nel parallelo inc. 11.2010.48), che le sono così

subentrati in lite.

4.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ricordato in primo luogo che il titolare di

una servitù può intraprendere tutto quanto occorra per difendere il suo diritto

reale limitato, onde la legittimazione attiva di AO 1. Egli ha esaminato in

seguito il contenuto della servitù di limitazione d'altezza, giungendo alla

conclusione che la sua portata è chiara e non richiede interpretazioni. L'unico

problema – ha soggiunto – consiste nel fatto che “il punto medio della

lunghezza del confine del mappale”, cui la servitù si riferisce, non era stato

determinato al momento della costituzione dell'aggravio. Dalla perizia giudiziaria risulta nondimeno che quel punto si

situa a 633.14 m sul livello del mare. II sopralzo eseguito dalle

convenute – ha continuato il Pretore – raggiunge la quota di 640.07 m alla

sommità del tetto e finanche 641.98 m al culmine della torretta, in chiara

violazione della servitù. Secondo il Pretore poi la situazione non sarebbe

cambiata nemmeno interpretando la servitù come proponevano le convenute, ovvero

calcolando la media delle altezze (e non l'altezza del punto medio) del terreno, che sarebbe stata allora di 638.53 m,

né supponendo che il terreno del fondo dominante sia stato innalzato nel frattempo,

poiché in tal caso la violazione d'altezza sarebbe ancora maggiore.

Relativamente

alla tempestività della causa, censurata dalle convenute, il Pretore ha rammentato

che un'azione confessoria è imprescrittibile e che in ogni modo AO 1 ha adito

la Pretura “entro breve”, i lavori sulla particella n. 1093 essendo cominciati

tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 2006. Infine il Pretore ha

respinto la tesi delle convenute, secondo cui la servitù ha perduto interesse

per il fondo dominante, rilevando come non basti a suffragare un'illazione del

genere il fatto che la costruzione della mansarda non comporti alcun ingombro

visivo. In ultima analisi, pertanto, il Pretore ha accolto la petizione, ha

accertato che “il punto medio della lunghezza del confine del mappale” si trova

a 633.14 m sul livello del mare e che ogni costruzione eccedente tale quota va

rimossa, ha accertato che i lavori eseguiti dalle convenute violano la servitù

e vanno eliminati, non senza ordinare a AP 2 e AP 1 di demolire ogni manufatto

sul loro fondo posto sopra la quota di 637.94 m sul livello del mare.

5.

Nell'appello le convenute si dolevano anzitutto che

il Pretore avesse rifiutato l'assunzione di prove necessarie, come il

loro controquesito peritale n. 3, l'esecuzione personale del sopralluogo e

quanto esse miravano a produrre il 31 ottobre 2008 con

un'istanza di restituzione in intero (un permesso di costruzione del

7.

ottobre 2007 e il richiamo del fascicolo relativo al suo rilascio),

respinta dal Pretore il 18 agosto 2009. Chiedono pertanto che questa Camera

proceda essa medesima al riguardo (art. 322 lett. b CPC ticinese) o –

subordinatamente – annulli la sentenza impugnata e rinvii gli atti al primo

giudice per nuova decisione.

a) Circa

il controquesito peritale n. 3, esso era così formulato: “Sta­bilisca il perito

qual era il punto medio indicato nel testo della servitù al momento in cui la

servitù è stata costituita, nel 1972, ossia 35 anni or sono, dica il perito in

particolare se è possibile stabilire se il punto medio del 1972 corrisponde al

punto medio attuale senza fare riferimento al livello del mare” (memoriale del

19.

novembre 2007, pag. 2). Il Pretore ha respinto la domanda perché non chiara ed estranea al compito del perito

(ordinanza del 7 marzo 2008, pag. 2 in fondo). A ragione. Sindacare che cosa significasse

“punto medio” nell'accezione della servitù non spettava al perito, l'interpretazione

di un testo essendo una questione di diritto, non un accertamento di fatto. A

ragione altresì il Pretore ha reputato oscuro domandare al perito “se il punto

medio del 1972 corrisponde al punto medio attuale senza fare riferimento al livello

del mare”. Che cosa si intendesse con la locuzione “senza fare riferimento al

livello del mare”, per vero, non era dato di comprendere. Invano le convenute fanno

valere pertanto che il loro controquesito aveva la stessa indole del quesito peritale

n. 2 posto dall'attrice, il quale era perfettamente comprensibile. Al riguardo

l'appello cade nel vuoto.

b) La

facoltà di delegare l'esecuzione di un sopralluogo al perito era invalsa nella

prassi giudiziaria ticinese allorché occorressero conoscenze specialistiche (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato

e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 246bis). Le appellanti non

pretendono che tale modo di procedere fosse contrario alla legge. Assumono che

il Pretore "non ha potuto rendersi conto dell'aspetto dei luoghi”, ma non

indicano quali fatti gli sarebbero sfuggiti. Carente di motivazione, al

proposito l'appello va dichiarato finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.

f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

c) L'istanza

di restituzione in intero presentata il 28 gennaio 2010 dalle convenute mirava

a far versare agli atti una licenza edilizia rilasciata loro il 30 settembre

2008.

dal Comune di __________ per erigere un muro di contenimento in giardino e

modificare la conformazione del tetto dell'edificio, richiamando altresì dal

Comune l'incarto relativo alla concessione di tale permesso. Il Pretore ha

respinto l'istanza con decreto del 18 agosto 2009, rilevando che la

documentazione oggetto dell'istanza non aveva alcun “substrato fattuale al di

fuori delle emergenze di causa”, come esigeva la giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.

138.

CPC ticinese), ed era ad ogni modo ininfluente per il giudizio. Ora, il

decreto con cui il Pretore ha respinto la restituzione in intero era impugnabile

“nel termine ordinario, nelle forme dell'appellazione” (art. 140 cpv. 1 CPC

ticinese combinato con l'art. 96 cpv. 4). Le convenute non risultano avere

usufruito di tale facoltà, né pretendono ciò.

Non possono più rimettere in discussione ora, di conseguenza, la

decisione del primo giudice.

6.

Le

convenute asseriscono che nel caso specifico il Pretore aveva “già stabilito il

suo giudizio” sin dal 17 gennaio 2007, quando aveva emesso l'ordinanza sulle

prove, tant'è che ha condotto

l'istruttoria “in una sola direzione”. La doglianza si esaurisce tuttavia

in una recriminazione. Se a un determinato momento ricorrevano i presupposti

dell'art. 27 CPC ticinese le convenute

avrebbero

dovuto presentare istanza di ricusazione senza indugio e non lasciar passare il

giudice ad atti successivi (art. 29 cpv. 4 CPC ticinese). Tanto meno potevano

attendere l'emanazione della sentenza per poi lamentare parzialità davanti a

questa Camera. Su tal punto l'appello non merita ulteriore disamina.

7.

Sostengono le appellanti che nel memoriale

conclusivo del 17 novembre 2009 l'attrice aveva avanzato al Pretore

richieste nuove, come quella intesa a far accertare che le opere litigiose

violano la servitù d'altezza e devono essere rimosse, quella di ingiungere loro la demolizione di tutto quanto eccede la

quota di 637.94 m sul livello del mare e quella di comminare loro l'art.

292.

CP in caso di inottemperanza. Ora, a parte il fatto che l'accertamento relativo

alla violazione della servitù d'altezza e l'ordine di rimuovere le “costruzioni

in violazione della servitù” figuravano già nelle domande di replica, del 14

maggio 2007, le convenute non hanno censurato la violazione dell'art. 74 CPC

ticinese quando si sono viste comunicare il memoriale conclusivo avversario. Né

incombeva al Pretore intervenire d'ufficio, non sussistendo in un caso simile

estremi di nullità a norma dell'art. 142 cpv. 1 CPC (Cocchi/Trez­zini, op. cit., pag. 231 nota 266). L'appello si

rivela così, una volta ancora, inconsistente.

8.

Al

Pretore le appellanti rimproverano di non avere indagato sullo scopo della

servitù, che non era certo quello di garantire la vista, l'attrice avendo

tollerato per anni alberi di alto fusto che fungevano addirittura da schermo

verso la loro abitazione. L'azione confessoria si dimostrerebbe così “meramente

defatigatoria e di rappresaglia”. Se non che, così argomentando, le convenute

dimenticano che una servitù altius non tollendi non è necessariamente

intesa a salvaguardare la vista. Può anche essere volta a garantire la

tranquillità, la privatezza e finanche l'estetica delle costruzioni. A

prescindere da ciò, nell'appello le interessate non si confrontano minimamente

con la motivazione del Pretore. Questi ha spiegato con chiarezza che quando la

portata di una servitù è univoca­mente desu­mibile dai documenti costitutivi

non v'è spazio per interpretazioni sullo scopo (sentenza impugnata, pag. 4 in

basso). Le appellanti non discutono tale principio né pretendono che in concreto

la descrizione della servitù nell'atto costitutivo sia poco chiara o incompleta

né tanto meno illustrano perché. Anzi, nemmeno mettono in dubbio che l'unico

dato estrinseco alla descrizione della servitù (“il punto medio della lunghezza

del confine del mappale”) possa evincersi dalla perizia giudiziaria, di cui non

contestano le risultanze. Nelle condizioni descritte non è dato a divedere

perché il Pretore dovesse cimentarsi in esercizi interpretativi. Le appellanti sembrano

opinare, certo, che proprio il dato mancante avrebbe giustificato un'interpretazione

della servitù, ma la quota del punto medio era un fatto da accertare, non una

lacuna nella descrizione della servitù. Una volta ancora l'appello si rivela quindi

destinato all'insuccesso.

9.

A parere

delle appellanti il livello del fondo dominante è stato innalzato negli anni ottanta,

dopo la costituzione della servitù, ciò ch'esse intendevano dimostrare con il

controquesito peritale n. 3. Il Pretore ha ritenuto la questione inconferente,

rilevando che qualora “il punto medio della lunghezza del confine del mappale” posto

oggi – secondo il perito – a 633.14 m sul livello del mare si trovasse, quando

la servitù è stata iscritta nel registro fondiario il 7 febbraio 1972, a una

quota inferiore, la violazione della servitù sarebbe ancor più flagrante. Le

appellanti ripetono che il fondo dominante è stato rialzato dopo la

costituzione della servitù, il che “copre quella differenza di livello di 4.80

m che era stata indicata nella servitù, rendendola priva di oggetto”. Per

tacere del fatto nondimeno che nella sua arcana formulazione il controquesito

peritale n. 3 non era atto a chiarire alcunché, se nel 1972 il fondo dominante era

– come le appellanti asseverano – più basso di oggi, il punto medio della lunghezza

del confine del mappale” poteva solo trovarsi a una quota inferiore. Come compensasse

ciò “quella differenza di livello di 4.80 m che era stata indicata nella

servitù, rendendola priva di oggetto”, rimane un interrogativo.

10.

Secondo

le appellanti l'attrice nulla ha intrapreso a tutela dei suoi diritti fino al

23.

ottobre 2006, quando si è rivolta al giudice dopo che i lavori edili erano

già cominciati da oltre un mese. Solo con la replica del 14 maggio 2010, inoltre,

essa ha chiesto la rimozione delle opere. Le interessate non contestano che – come

ha sottolineato il Pretore – un'azione confessoria è imprescrittibile.

Eccepiscono tuttavia che ciò non deve valere quando un attore abu­si dei propri

diritti, senza dimostrare alcun interesse degno di protezione. In realtà il

comportamento dell'attrice non denota alcun abuso. Nei rapporti di vicinato gli

estremi dell'art. 2 cpv. 2 CC vanno ravvisati con grande riserbo e devono

risultare manifesti (Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 5ª edizione,

n. 146 ad art. 679 CC, condiviso da Steinauer,

op. cit., vol. II, 4ª edizione, pag. 266 n. 1923). Presuppongono, in particolare,

un comportamento contraddittorio oppure devono avere destato un'aspettativa

degna di protezione. Mera passività non basta (DTF 127 III 513 consid. 4a con

riferimenti). Una reazione intervenuta entro quattro settimane dalla molestia

va considerata in linea di massima tempestiva finan­che nella prospettiva di

un'azione possessoria (cfr. Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 139 n. 350b con richiami). Non

può quindi trascendere nell'abuso ai fini di un'azione petitoria. Le appellanti

sapevano altresì che, formando la mansarda, procedevano a loro rischio e

pericolo. Già con la petizione AO 1 chiedeva infatti di accertare come ogni

costruzione in contrasto con la limitazione d'altezza andasse dichiarata

illegale e da rimuovere (richiesta di giudizio n. 2). Anche su questo punto

l'appello manca perciò di consistenza.

11.

Le appellanti

sembrano asserire che la servitù in oggetto non tutela interessi legittimi, l'opera

da loro realizzata non recando alcun disturbo e non cagionando all'attrice

alcun danno. Una servitù che limita l'altezza di costruzioni su un fondo vicino

non può presumersi tuttavia senza interesse solo perché il proprietario del

fondo gravato reputi di non infastidire il fondo dominante violando la servitù.

Tanto meno incombe a chi chiede il rispetto di una servitù – contrariamente a

quanto asseriscono le convenute – dimostrare un interesse legittimo. Un assunto

del genere appare finanche sfiorare il pretesto.

12.

Infine

le appellanti definiscono contrario al principio della proporzionalità l'ordine

di rimozione emanato dal Pretore per rapporto al “testo ambiguo” della servitù,

alla tardività con cui l'attrice ha fatto valere i suoi diritti, alla mancanza

di interesse legittimo da parte sua nell'esigere il rispetto del limite

d'altezza e alla circostanza che costei non subisce alcun pregiudizio. Esse adducono

inoltre che l'ordine di demolizione è generico e non definisce quale parte

della costruzione vada demolita.

Le

critiche sono fuori luogo. Intanto, come si è visto, la descrizio­ne della

servitù non è per nulla ambigua né l'attrice ha tardato indebitamente a far

valere i suoi diritti né, men che meno, la servitù risulta senza interesse. Inoltre

le convenute hanno proseguito la costruzione della mansarda pendente causa ben

sapendo che l'attrice postulava a titolo cautelare la sospensione dei lavori. Possono

quindi imputare a sé medesime il fatto di avere investito fr. 200 000.– nell'esecuzione

dell'opera quando erano perfettamente consapevoli che, procedendo a loro

rischio e pericolo, nel caso in cui l'attrice avesse vinto la causa esse

avrebbero dovuto abbattere quanto sarebbe risultato eccedere in altezza il limite

della servitù. Esperire perizie o sopralluoghi all'interno dell'abitazione –

come esse postulavano – non avrebbe per altro avuto senso, litigiosa essendo la

quota della costruzione.

Affermare

per concludere che l'ingiunzione del Pretore fosse generica non era serio. Il

primo giudice ha ordinato la rimozione “dei lavori di ‘modifica tetto con formazione di un locale mansardato al mappale n.

1093.

RFD di __________ di cui alla licenza edilizia rilasciata in data 17

agosto 2004 dal Comune di __________’ (risoluzione municipale 8425 del 16 agosto 2004) e in ogni caso

della parte di costruzione edificata sulla particella 1093 RFD di __________

che eccede la quota di 637.94 m sul livello del mare” (dispositivo n. 1.4). Che

cos'altro avrebbe dovuto specificare il Pretore le appellanti non indicano.

Anche a quest'ultimo riguardo l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

13.

Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). L'attrice, che ha presentato

osservazioni all'appello per il tramite di un legale, ha diritto a un'equa

indennità per ripetibili.

14.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il

pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1500.–

sono

poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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