11.2010.52
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
13 gennaio 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2010.52
Data decisione, Autorità:
13.01.2011, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2010.52
Lugano
13 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2009.196 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 ottobre 2008 da
AO 1, ,
(patrocinata dall'avv. PA 1,)
e
AP 1,
(patrocinato __________,);
giudicando
ora sulla decisione del 20 aprile 2010 con cui il
Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta dal convenuto il 6 aprile
2009;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso dell'8 (recte: 7) maggio 2010 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 20 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1961) e S__________ (1967) si sono sposati a __________ il
20 gennaio 1989. Dal matrimonio sono nati Sa__________ (il 27 novembre 1989), L__________
(il 23 ottobre 1991), N__________ (l'11 gennaio 1997) e A__________ (il 9
gennaio 2003). Il marito è elettricista di rete nella funzione di caposquadra per
l'Azienda elettrica di __________. La moglie, priva di formazione specifica,
non esercita attività lucrativa. In esito a un'istanza di misure a protezione
dell'unione coniugale introdotta il 9 ottobre 2008 da AO 1, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 6 aprile 2009 una
convenzione stipulata dai coniugi per regolare la vita separata (inc. DI.2008.1271).
Non consta che egli abbia statuito sulle richieste di assistenza giudiziaria presentate
da entrambi.
B. Lo
stesso 6 aprile 2009 AP 1 e AO 1 hanno sottoposto al
Pretore un'istanza di divorzio comune con accordo
parziale. Contestualmente essi hanno instato per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Sentiti separatamente e poi insieme, i coniugi hanno confermato la
volontà di divorziare, demandando al giudice la decisione sugli effetti
litigiosi. Tali richieste sono state riaffermate dopo il termine di
riflessione. Introdotte conclusioni e motivazioni sulle conseguenze del
divorzio rimaste litigiose, le parti hanno progressivamente raggiunto un
accordo completo. Con sentenza del 20 aprile 2010 il Pretore ha pronunciato il
divorzio, ha omologato l'accordo sugli effetti accessori e ha posto le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 600.–, a carico dei coniugi in parti uguali,
compensando le ripetibili. Contestualmente egli ha ammesso AO 1 al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, mentre ha respinto l'analoga richiesta di AP 1.
C. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera l'8 (recte:
7) maggio 2010, postulando il beneficio richiesto. Il memoriale non ha formato,
per sua natura, oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Un rifiuto totale
o parziale dell'assistenza giudiziaria comunicato entro
il 31 dicembre 2010 poteva essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità
di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag del 3 giugno 2002), cioè all'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio
2001, commento all'art. 35 in fine). In concreto la decisione del Pretore,
intimata il 20 aprile 2010, è giunta alla patrocinatrice di AP 1 il 22 aprile
2010 (timbro sulla busta d'intimazione). Consegnato alla posta il 7 maggio 2010,
ultimo giorno utile, il ricorso è pertanto tempestivo.
2. I
documenti acclusi al ricorso dal richiedente, in parte già agli atti (riassunto
scritto del 21 ottobre 2008, nell'inc. DI.2008.1271; certificato per l'assistenza
giudiziaria, doc. G nell'inc. DI.2008.1271 e relativi allegati) e in parte
nuovi (premio mensile di cassa malati 2010, doc. E; premio annuale per l'assicurazione
mobilia domestica e RC privata, doc. F1; premio 2° semestre 2009 RC e casco
parziale auto, doc. F2), sono ricevibili, la procedura
intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio
inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art.
4 Lag).
3. L'art. 5 cpv. 1 Lag lasciava valutare all'“autorità competente” se fosse
il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di
assistenza giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più
opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza
giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte
in causa, un patrocinatore d'ufficio essendo chiamato ad assolvere una funzione
pubblica nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag.
599 n. 2c consid. 2). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non poteva
contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza
giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Poteva solo
impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassava la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze
descritte conviene procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del
giudizio.
4. Secondo
il Pretore AP 1 non può essere definito indigente, poiché dopo avere sopperito
al proprio fabbisogno minimo e avere versato il contributo in favore dei figli egli
dispone ancora di un margine sufficiente per finanziare
Fatti
i suoi costi legali e processuali. Poteva essere
accolta invece, a mente del Pretore, la richiesta di rateazione, onde la
possibilità di “pagare la parte di tasse e spese di giustizia a suo carico in
rate pari a fr. 200.– mensili (l'ultima rata verrà adeguata a dipendenza dello
scoperto ancora a suo carico)”. L'appellante rimprovera al primo giudice di non
avere accertato se l'effettivo margine a sua disposizione gli permetta di conservare
il minimo vitale. Ribadisce la sua indigenza, non essendo in grado con un
margine di fr. 2780.– mensili (reddito di fr. 5780.–, meno i contributi alimentari
per i figli di fr. 3000.–) di far fronte al proprio mantenimento.
Soggiunge che la proposta di rateazione era stata formulata solo per il caso in
cui la moglie avesse versato quanto dovuto in liquidazione della comproprietà
sulla particella n. 18 RFD di __________ (__________), ciò che non è avvenuto.
Infine il ricorrente censura una violazione della parità di trattamento, la
moglie avendo ottenuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
5. Il
ricorrente lamenta anzitutto, nella decisione impugnata, una carenza di
motivazione. La critica è infondata. Il Pretore ha per lo meno spiegato, relativamente
a AP 1, che “deducendo dal salario da lui percepito (di fr. 5780.–
mensili, oltre la tredicesima, gli assegni familiari, le indennità di famiglia
e i picchetti) gli alimenti per i figli (di fr. 3000.–) e il suo fabbisogno (di
fr. 2800.–) rimane ancora un margine per far fronte alle diverse spese legali
legate alla presente procedura”. Si tratta di una motivazione stringata, che permette
nondimeno di capire perché il primo giudice non abbia ravvisato gli estremi dell'indigenza.
Un'altra questione è sapere se l'indigenza sia data, ciò che sarà esaminato in
appresso.
6. Per
quanto riguarda – appunto – il requisito dell'indigenza del ricorrente (art. 3
Lag del 3 giugno 2002), essa
era data allorché il richiedente non fosse in grado di provvedere con mezzi
propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il
fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1
con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezzava solo con
riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto
anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale
urgenza con cui era chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli
anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui doveva far fronte
il richiedente (DTF 135 I 223 consid, 5.1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di
rendere verosimile l'indigenza incombeva anzitutto al richiedente (RtiD I-2007
pag. 709 n. 1c).
a) In
concreto il Pretore ha accertato che il reddito di AP 1 ammontava a di
fr. 5780.– mensili più la tredicesima, gli assegni familiari, le indennità
di famiglia e i “picchetti. In realtà risulta dagli atti che l'interessato
percepisce uno stipendio di fr. 5804.– mensili, ai quali vanno aggiunti la
quota di tredicesima (fr. 502.40 mensili), gli assegni familiari (fr. 510.–
mensili), le indennità di famiglia (fr. 349.50 complessivi, già dedotti gli
oneri sociali) e fr. 175.– mensili in media per “picchetti” (già dedotti gli
oneri sociali), onde complessivi fr. 7340.90 mensili. Tale dato non si scosta
apprezzabilmente da quanto aveva accertato il Pretore nell'ordinanza del 22 gennaio 2009 (fr. 7465.– mensili: inc. DI.2008.1271).
Considerato che AP 1 si è impegnato a versare per le figlie un contributo
alimentare di complessivi fr. 3000.– mensili, gli assegni familiari di fr. 510.–
mensili, le indennità di famiglia percepite dal datore di lavoro (fr. 349.50
mensili) e metà della tredicesima (sentenza del 20 aprile 2010, dispositivo n.
6), ai fini dell'assistenza giudiziaria la sua disponibilità ammonta a fr. 3230.20
mensili.
b) Quanto
al fabbisogno minimo, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2800.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1100.–, spese accessorie
Considerandi
fr. 150.– assicurazione dell'automobile fr. 50.–, assicurazione domestica
fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 46.–, imposta di circolazione
fr. 44.–, spese di trasferta e varie fr. 160.–; verbale del 3 novembre
2009, pag. 3 in alto e ordinanza del 22 gennaio 209, nell'inc. DI.2008.1271). Il
ricorrente obietta che il premio della cassa malati ammonta a fr. 265.– mensili
(doc. E di appello), ma non rende verosimile di avere perduto il diritto al sussidio
cantonale. Quanto al debito accumulato con la carta di credito “__________”
della __________, il suo ammontare (fr. 4000.–) è dimostrato, ma tutto si
ignora sull'effettivo e regolare pagamento. Non se ne puo dunque tenere conto (DTF
135.
I 223 consid. 5.1; I CCA, sentenza inc. 11.2009.122 del 4 gennaio 2010,
consid. 6). Ne segue che il fabbisogno minimo del ricorrente va confermato in
fr. 2800.– mensili, senza dimenticare che dalla documentazione presentata dall'interessato
medesimo risulta un costo della locazione di fr. 1050.– mensili (comprensivo
delle spese accessorie: doc. D di appello) e un premio dell'assicurazione RC
privata e dell'assicurazione domestica di fr. 27.– mensili (doc. F1 di appello).
c) Alla
luce di quanto precede, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno minimo di
fr. 2800.– mensili, con una disponibilità di fr. 3230.20 mensili all'interessato
rimane un margine utile di fr. 430.– mensili con cui può finanziare i costi del
processo e di patrocinio, tanto più che la causa non si è rivelata laboriosa né
impegnativa. Basti rammentare che l'attività del patrocinatore ha richiesto la
redazione di un memoriale (di tre pagine), la partecipazione a tre udienze e la
stesura di qualche lettera. Tenuto calcolo
inoltre delle presumibili prestazioni stragiudiziali, delle spese e dell'IVA,
la nota professionale del legale, determinata in base al regolamento del
Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi
di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (RL 3.1.1.7), entrato in vigore il 1° gennaio 2008, rimarrà
alla prevedibile portata del ricorrente. Il quale potrà provvedere – eventualmente
– con pagamenti rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso
di processi poco onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale
5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3). Poco importa quindi che la sua
offerta di rateazione fosse condizionata.
d) Si
aggiunga che il ricorrente è proprietario, con la moglie, della particella n.
18.
RFD di __________ (__________) avente un valore venale di oltre fr. 1 000 000.– (perizia dell'arch.
Fabrizio Piattini, del 5 maggio 2009) a fronte di un carico ipotecario di fr.
367.
000.–
(doc. N e O nell'inc. DI.2008.1271). Ed egli non ha reso verosimile
l'impossibilità di ottenere un mutuo, garantito dall'immobile, per finanziare i
costi del processo. Se ne conclude, in ultima analisi, che il richiedente non
può ragionevolmente definirsi “indigente”.
e) Né
si ravvisa disparità di trattamento per il fatto che AO 1 sia stata ammessa al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al beneficio di indennità di
disoccupazione, essa non ha – con tutta evidenza – margini per far fronte alle
proprie spese di patrocinio. Certo, anch'essa è comproprietaria dell'immobile a
__________, di modo che a ben vedere v'è da domandarsi se in definitiva il
Pretore non dovesse negarle il beneficio. Sta di fatto che nei confronti di AO
1.
la decisione ha assunto carattere definitivo. E nel Cantone Ticino le
concessioni dell'assistenza giudiziaria non sono impugnabili né dallo Stato
(quantunque esso sia chiamato a rimunerare il patrocinatore d'ufficio) né –
tanto meno – dall'altra parte in causa. Identica disciplina vigeva già, del
resto, sotto l'egida del vecchio art. 158 cpv. 1 CPC, allorché il giudice
accoglieva una richiesta di assistenza giudiziaria “con ordinanza motivata”,
vale a dire con decisione inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne discende che,
sprovvisto di buon diritto, il ricorso si dimostra votato all'insuccesso.
7.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di
temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in
concreto di scostarsi da tale principio.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi
sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza
riguardo a questioni di valore, salvo ove litigiosa sia solo l'entità di
contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio
2007, consid. 1.2 con rinvio a
Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag.
80). Tale eccezione non si verifica nella fattispecie.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
alla dott. __________,.
4. Comunicazione
a:
–PA 1,;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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