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Decisione

11.2010.52

Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza

13 gennaio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi costi legali e processuali. Poteva essere

accolta invece, a mente del Pretore, la richiesta di rateazione, onde la

possibilità di “pagare la parte di tasse e spese di giustizia a suo carico in

rate pari a fr. 200.– mensili (l'ultima rata verrà adeguata a dipendenza dello

scoperto ancora a suo carico)”. L'appellante rimprovera al primo giudice di non

avere accertato se l'effettivo margine a sua disposizione gli permetta di conservare

il minimo vitale. Ribadisce la sua indigenza, non essendo in grado con un

margine di fr. 2780.– mensili (reddito di fr. 5780.–, meno i contributi alimentari

per i figli di fr. 3000.–) di far fronte al proprio mantenimento.

Soggiunge che la proposta di rateazione era stata formulata solo per il caso in

cui la moglie avesse versato quanto dovuto in liquidazione della comproprietà

sulla particella n. 18 RFD di __________ (__________), ciò che non è avvenuto.

Infine il ricorrente censura una violazione della parità di trattamento, la

moglie avendo ottenuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

5. Il

ricorrente lamenta anzitutto, nella decisione impugnata, una carenza di

motivazione. La critica è infondata. Il Pretore ha per lo meno spiegato, relativamente

a AP 1, che “deducendo dal salario da lui percepito (di fr. 5780.–

mensili, oltre la tredicesima, gli assegni familiari, le indennità di famiglia

e i picchetti) gli alimenti per i figli (di fr. 3000.–) e il suo fabbisogno (di

fr. 2800.–) rimane ancora un margine per far fronte alle diverse spese legali

legate alla presente procedura”. Si tratta di una motivazione stringata, che permette

nondimeno di capire perché il primo giudice non abbia ravvisato gli estremi dell'indigenza.

Un'altra questione è sapere se l'indigenza sia data, ciò che sarà esaminato in

appresso.

6. Per

quanto riguarda – appunto – il requisito dell'indigenza del ricorrente (art. 3

Lag del 3 giugno 2002), essa

era data allorché il richiedente non fosse in grado di provvedere con mezzi

propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il

fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1

con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezzava solo con

riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto

anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale

urgenza con cui era chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli

anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui doveva far fronte

il richiedente (DTF 135 I 223 consid, 5.1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di

rendere verosimile l'indigenza incombeva anzitutto al richiedente (RtiD I-2007

pag. 709 n. 1c).

a) In

concreto il Pretore ha accertato che il reddito di AP 1 ammontava a di

fr. 5780.– mensili più la tredicesima, gli assegni familiari, le indennità

di famiglia e i “picchetti. In realtà risulta dagli atti che l'interessato

percepisce uno stipendio di fr. 5804.– mensili, ai quali vanno aggiunti la

quota di tredicesima (fr. 502.40 mensili), gli assegni familiari (fr. 510.–

mensili), le indennità di famiglia (fr. 349.50 complessivi, già dedotti gli

oneri sociali) e fr. 175.– men­sili in media per “picchetti” (già dedotti gli

oneri sociali), onde comples­sivi fr. 7340.90 mensili. Tale dato non si scosta

apprezzabilmente da quanto aveva accertato il Pretore nell'ordinanza del 22 gennaio 2009 (fr. 7465.– mensili: inc. DI.2008.1271).

Considerato che AP 1 si è impegnato a versare per le figlie un contributo

alimentare di complessivi fr. 3000.– mensili, gli assegni familiari di fr. 510.–

mensili, le indennità di famiglia percepite dal datore di lavoro (fr. 349.50

mensili) e metà della tredicesima (sentenza del 20 aprile 2010, dispositivo n.

6), ai fini dell'assistenza giudiziaria la sua disponibilità ammonta a fr. 3230.20

mensili.

b) Quanto

al fabbisogno minimo, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2800.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1100.–, spese accessorie

Considerandi

fr. 150.– assicurazione dell'automobile fr. 50.–, assicurazione domestica

fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 46.–, imposta di circolazione

fr. 44.–, spese di trasferta e varie fr. 160.–; verbale del 3 novembre

2009, pag. 3 in alto e ordinanza del 22 gennaio 209, nell'inc. DI.2008.1271). Il

ricorrente obietta che il premio della cassa malati ammonta a fr. 265.– mensili

(doc. E di appello), ma non rende verosimile di avere perduto il diritto al sussidio

cantonale. Quanto al debito accumulato con la carta di credito “__________”

della __________, il suo ammontare (fr. 4000.–) è dimostrato, ma tutto si

ignora sull'effettivo e regolare paga­mento. Non se ne puo dunque tenere conto (DTF

135.

I 223 consid. 5.1; I CCA, sentenza inc. 11.2009.122 del 4 gennaio 2010,

consid. 6). Ne segue che il fabbisogno minimo del ricorrente va confermato in

fr. 2800.– mensili, senza dimenticare che dalla documentazione presentata dall'interessato

medesimo risulta un costo della locazione di fr. 1050.– mensili (comprensivo

delle spese accessorie: doc. D di appello) e un premio dell'assicurazione RC

privata e dell'assicurazione domestica di fr. 27.– mensili (doc. F1 di appello).

c) Alla

luce di quanto precede, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno minimo di

fr. 2800.– mensili, con una disponibilità di fr. 3230.20 mensili all'interessato

rimane un margine utile di fr. 430.– mensili con cui può finanziare i costi del

processo e di patrocinio, tanto più che la causa non si è rivelata laboriosa né

impegnativa. Basti rammentare che l'attività del patrocinatore ha richiesto la

redazione di un memoriale (di tre pagine), la partecipazione a tre udienze e la

stesura di qualche lettera. Tenuto calcolo

inoltre delle presumibili prestazioni stragiudiziali, delle spese e dell'IVA,

la nota professionale del legale, determinata in base al regolamento del

Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi

di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RL 3.1.1.7), entrato in vigore il 1° gennaio 2008, rimarrà

alla prevedibile portata del ricorrente. Il quale potrà provvedere – eventualmente

– con pagamenti rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso

di processi poco onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale

5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3). Poco importa quindi che la sua

offerta di rateazione fosse condizionata.

d) Si

aggiunga che il ricorrente è proprietario, con la moglie, della particella n.

18.

RFD di __________ (__________) avente un valore venale di oltre fr. 1 000 000.– (perizia dell'arch.

Fabrizio Piattini, del 5 maggio 2009) a fronte di un carico ipotecario di fr.

367.

000.–

(doc. N e O nell'inc. DI.2008.1271). Ed egli non ha reso verosimile

l'impossibilità di ottenere un mutuo, garantito dall'immobile, per finanziare i

costi del processo. Se ne conclude, in ultima analisi, che il richiedente non

può ragionevolmente definirsi “indigente”.

e) Né

si ravvisa disparità di trattamento per il fatto che AO 1 sia stata ammessa al

beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al beneficio di indennità di

disoccupazione, essa non ha – con tutta evidenza – margini per far fronte alle

proprie spese di patrocinio. Certo, anch'essa è comproprietaria dell'immobile a

__________, di modo che a ben vedere v'è da domandarsi se in definitiva il

Pretore non dovesse negarle il beneficio. Sta di fatto che nei confronti di AO

1.

la decisione ha assunto carattere definitivo. E nel Cantone Ticino le

concessioni dell'assistenza giudiziaria non sono impugnabili né dallo Stato

(quantunque esso sia chiamato a rimunerare il patrocinatore d'ufficio) né –

tanto meno – dall'altra parte in cau­sa. Identica disciplina vigeva già, del

resto, sotto l'egida del vecchio art. 158 cpv. 1 CPC, allorché il giudice

accoglieva una richiesta di assistenza giudiziaria “con ordinanza motivata”,

vale a dire con decisione inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne discende che,

sprovvisto di buon diritto, il ricorso si dimostra votato all'insuccesso.

7.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di

temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in

concreto di scostarsi da tale principio.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi

sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza

riguardo a questioni di valore, salvo ove litigiosa sia solo l'entità di

contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio

2007, consid. 1.2 con rinvio a

Mess­mer/Imboden,

Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag.

80). Tale eccezione non si verifica nella fattispecie.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

alla dott. __________,.

4. Comunicazione

a:

–PA 1,;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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