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Decisione

11.2010.53

Inappellabilità di decreto cautelare emanato senza contraddittorio

19 maggio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.82 (misure

provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 20 aprile 2010 da

AO 1,

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

avv. dott. AP 1 (I),

nella

quale le figlie E__________ (1992) e I__________ __________ (1999) sono

rappresentate dalla curatrice avv. __________,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 22 aprile 2010 presentato da AP 1 contro il “decreto supercautelare” emesso il 22 aprile 2010 dal Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

nell'ambito di una causa di divorzio promossa da AO 1 (1963) con petizioni del

13 maggio 2005 e del 7 settembre 2007 il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord ha sospeso immediatamente il 22 aprile 2010, in via provvisionale, le relazioni personali di AP 1 (1954) con le figlie E__________ e I__________,

vietando ogni avvicinamento del convenuto a queste ultime;

che contro

il “decreto supercautelare” appena citato AP 1 ha introdotto un memoriale del 7 maggio 2010 a valere come appello contro il decreto medesimo, di cui chiede l'annullamento, postulando il

conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnazione;

che l'atto

non è stato notificato a AO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto: che

nell'ambito dell'attuale procedura i giudici della prima Camera civile non sono

stati ricusati (come in precedenti occasioni), onde la necessità di assolvere con

solerzia il mandato giurisdizionale e di statuire senza indugio;

che nella

fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal primo

giudice come “supercautelare”, ovvero

emesso

senza contraddittorio;

che un

decreto cautelare emanato senza contraddittorio può for­mare oggetto di un'istanza

di revoca a norma dell'art. 379 cpv. 2 CPC, ma non di un appello (Rep. 1983

pag. 280 consid. 1 con rimandi);

che tale

giurisprudenza, non revocata in dubbio neppure dal

convenuto, è sempre rimasta costante negli anni (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

che l'appellante

non pretende essere intervenuto nel caso specifico un contraddittorio, ma mette

in discussione la natura del decreto in rassegna, da lui definito “un semplice decreto (…) appellabile ex art.

Considerandi

96.

cpv. 1 e 307 CPC” (memoriale, pag. 5 in alto e 6 in fondo);

che

simile argomentazione è priva di ogni pertinenza, l'atto impugnato essendo un

decreto cautelare (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), non un decreto processuale (art.

96.

cpv. 1 CPC);

che i

decreti cautelari sono sì appellabili giusta l'art. 307 cpv. 1 CPC, ma solo – come

si è spiegato – ove siano stati adottati “previo contraddittorio”, ciò che nella fattispecie fa manifesto difetto;

che, di

conseguenza, l'appello in esame si rivela già di primo acchito irricevibile;

che

l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello;

che la

tassa di giustizia e le spese andrebbero a carico dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC), ma che nel caso specifico conviene rinunciare a ogni prelievo, il

quale si tradurrebbe verosimilmente in oneri supplementari per l'erario cantonale;

che non è

il caso nemmeno di attribuire ripetibili a AO 1, cui il memoriale non è stato

intimato;

che per

quanto riguarda i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto

di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

che, sotto questo profilo,

le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita

sono impugnabili con

ricorso in materia civile senza

riguardo a un eventuale valore litigioso (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II

291.

consid. 1);

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si riscuotono

tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–(I);

–.

Comunicazione:

avv.;

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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