11.2010.53
Inappellabilità di decreto cautelare emanato senza contraddittorio
19 maggio 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.53
Data decisione, Autorità:
19.05.2010, ICCA
Titolo:
Inappellabilità di decreto cautelare emanato senza contraddittorio
APPELLO
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 379 cpv. 2 CPC-TI
art. 382 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.53
Lugano,
19 maggio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.82 (misure
provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 20 aprile 2010 da
AO 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
avv. dott. AP 1 (I),
nella
quale le figlie E__________ (1992) e I__________ __________ (1999) sono
rappresentate dalla curatrice avv. __________,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 aprile 2010 presentato da AP 1 contro il “decreto supercautelare” emesso il 22 aprile 2010 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
nell'ambito di una causa di divorzio promossa da AO 1 (1963) con petizioni del
13 maggio 2005 e del 7 settembre 2007 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord ha sospeso immediatamente il 22 aprile 2010, in via provvisionale, le relazioni personali di AP 1 (1954) con le figlie E__________ e I__________,
vietando ogni avvicinamento del convenuto a queste ultime;
che contro
il “decreto supercautelare” appena citato AP 1 ha introdotto un memoriale del 7 maggio 2010 a valere come appello contro il decreto medesimo, di cui chiede l'annullamento, postulando il
conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnazione;
che l'atto
non è stato notificato a AO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
nell'ambito dell'attuale procedura i giudici della prima Camera civile non sono
stati ricusati (come in precedenti occasioni), onde la necessità di assolvere con
solerzia il mandato giurisdizionale e di statuire senza indugio;
che nella
fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal primo
giudice come “supercautelare”, ovvero
emesso
senza contraddittorio;
che un
decreto cautelare emanato senza contraddittorio può formare oggetto di un'istanza
di revoca a norma dell'art. 379 cpv. 2 CPC, ma non di un appello (Rep. 1983
pag. 280 consid. 1 con rimandi);
che tale
giurisprudenza, non revocata in dubbio neppure dal
convenuto, è sempre rimasta costante negli anni (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che l'appellante
non pretende essere intervenuto nel caso specifico un contraddittorio, ma mette
in discussione la natura del decreto in rassegna, da lui definito “un semplice decreto (…) appellabile ex art.
Considerandi
96.
cpv. 1 e 307 CPC” (memoriale, pag. 5 in alto e 6 in fondo);
che
simile argomentazione è priva di ogni pertinenza, l'atto impugnato essendo un
decreto cautelare (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), non un decreto processuale (art.
96.
cpv. 1 CPC);
che i
decreti cautelari sono sì appellabili giusta l'art. 307 cpv. 1 CPC, ma solo – come
si è spiegato – ove siano stati adottati “previo contraddittorio”, ciò che nella fattispecie fa manifesto difetto;
che, di
conseguenza, l'appello in esame si rivela già di primo acchito irricevibile;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello;
che la
tassa di giustizia e le spese andrebbero a carico dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), ma che nel caso specifico conviene rinunciare a ogni prelievo, il
quale si tradurrebbe verosimilmente in oneri supplementari per l'erario cantonale;
che non è
il caso nemmeno di attribuire ripetibili a AO 1, cui il memoriale non è stato
intimato;
che per
quanto riguarda i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto
di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che, sotto questo profilo,
le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita
sono impugnabili con
ricorso in materia civile senza
riguardo a un eventuale valore litigioso (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II
291.
consid. 1);
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–(I);
–.
Comunicazione:
–
avv.;
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster