11.2010.54
Azione confessoria e di accertamento di servitù
28 maggio 2013Italiano20 min
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Numero d'incarto:
11.2010.54
Data decisione, Autorità:
28.05.2013, ICCA
Titolo:
Azione confessoria e di accertamento di servitù
AZIONE CONFESSORIA
SERVITÙ PREDIALE
art. 737 cpv. 1 CC
art. 738 CC
Incarto n.
11.2010.54
Lugano
28 maggio
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, supplente
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.45 (azione
confessoria, subordinatamente di accertamento) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 13 febbraio 2006 dal
dott. AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 3 ) e
AO 2
(patrocinata dall'avv. PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 maggio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15
aprile 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 ottobre 1983 AP 1 si è aggiudicato ai pubblici incanti la particella
n. 1498 RFD di __________ (813 m²), alla quale è correlata la quota coattiva di 1/48 della particella n. 1501,
consistente in una strada. Il fondo confina a sud con la particella n. 649 (1400 m²), sulla quale sorge una proprietà per piani. Le unità n. 3229 (386/1000) e n. 3230 (51/1000)
di tale proprietà per piani appartengono dal 23 aprile 1993 all'AO 2; la rimanente
unità n. 3228 (356/1000) appartiene dall'11
dicembre 1995 a AO 1.
La
particella n. 1498 beneficia di un diritto di passo con ogni veicolo sulla
particella n. 649, servitù costituita nel 1928 contestualmente allo scorporo
di una porzione di terreno dall'originaria particella n. 750 RFP (oggi n. 656
RFD), andata a formare il fondo serviente. L'atto pubblico con cui la
proprietaria della particella n. 750 RFP ha poi venduto tale scorporo contiene
la clausola seguente:
Dalle
parti è convenuto e si conviene che dalla ditta acquirente, entro l'anno 1929,
millenovecentoventinove, verrà, a sue spese, costruita, lungo la linea segnata
nel rilievo planimetrico A e B, una strada carreggiabile, tecnicamente
costruita colle cunette laterali per il deflusso delle acque pluviali, larga 4
– quattro – metri, di cui 2 – due – sulla proprietà della sig.ra Venditrice e 2
– due – sulla porzione di terreno dedotta in contratto, fissando quale linea mediana
il confine stesso segnato sotto A e B del rilievo planimetrico: la costruenda
strada, non appena terminata, sarà dalle Parti ritenuta e riconosciuta di
comune proprietà e la manutenzione della stessa incomberà alla Sig.ra
Venditrice e all'Acquirente in parti uguali.
B. Nell'estate del 2005 AP 1 si è rivolto a AO 1 e all'AO 2 per essere
autorizzato a esercitare la servitù di passo costruendo una via d'accesso che,
dipartendosi dalla particella n. 1501 (la strada in comproprietà coattiva) al confine
nord-est della particella n. 649 si addentra in direzione ovest per una
quindicina di metri a cavallo delle particelle n. 1498 e n. 649. AO 1 ha risposto il 30 settembre 2005 che non si sarebbe opposto all'esercizio del passo conformemente
all'iscrizione nel registro fondiario. L'AO 2 ha comunicato invece il 27 dicembre 2005 a AP 1 che, d'intesa con AO 1, non intendeva permettere la
costruzione di quel tratto di strada, “il tracciato non identificandosi con la
servitù di passo iscritta a registro fondiario e costituendo pertanto un
ulteriore aggravio”.
C. Il 13 febbraio 2006 AP 1 ha convenuto AO 1 e l'AO 2 davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere che fosse vietato loro – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – “di
ostacolare o turbare in qualsivoglia maniera l'esercizio della servitù
di passo con ogni veicolo e di conseguenza la costruzione della strada d'accesso
alla particella n. 1498 RFD __________ nella maniera e nelle dimensioni
risultanti dai piani dell'ing. __________”. In subordine egli ha chiesto
che fosse accertata l'esistenza di una servitù di passo con ogni veicolo “nella
maniera e nelle dimensioni risultanti dai piani dell'ing. __________”,
imponendo ai convenuti lo stesso divieto che figura nella domanda principale. In
via ancor più subordinata egli ha postulato l'iscrizione della servitù di passo
a registro fondiario “nella maniera e nelle dimensioni risultanti dai piani
dell'ing. __________”. I convenuti hanno proposto il 2 maggio 2006 di respingere
l'azione. L'attore ha replicato il 6 giugno 2006, confermando le proprie richieste.
Nelle loro dupliche del 7 e 10 luglio 2006 i convenuti hanno proposto una volta
ancora di respingere l'azione. L'udienza preliminare si è tenuta il 18 settembre
2006 e l'istruttoria, cominciata l'8 novembre 2006, è terminata il 5 marzo
2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo allegato del 16 aprile 2007 l'attore ha riaffermato le proprie domande. Nei loro memoriali del 19 e 20 aprile 2007 i convenuti hanno instato
ulteriormente per il rigetto della petizione.
D. Statuendo
il 25 settembre 2007, il Segretario assessore della Pretura ha respinto la
petizione. Adita dall'attore con un appello del 22 ottobre 2007, il 28 luglio 2008 questa Camera ha annullato nondimeno tale sentenza
per difetto di giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore perché giudicasse
la lite egli medesimo (inc. 11.2007.174). Il Pretore ha indetto un nuovo dibattimento
finale, cui le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte in cui
hanno reiterato una volta di più le loro antitetiche domande. Statuendo con sentenza del 15 aprile 2010,
il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le
spese sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere a ogni
convenuto fr. 5000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7
maggio 2010 per ottenere l'accoglimento della sua petizione e la conseguente
riforma della decisione impugnata. Nelle loro osservazioni del 24 e 28 giugno
2010 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165
segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate
dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la sentenza impugnata è stata intimata il 16 aprile 2010 ed è pervenuta al patrocinatore
dell'attore il 19 aprile successivo. Introdotto
entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 7 maggio 2010, l'appello in esame è perciò tempestivo.
2. Nella
procedura cantonale il valore litigioso di tutte le cause inerenti a servitù
era quello che il diritto reale limitato aveva per il fondo dominante o quello
della svalutazione causata al fondo serviente, se era maggiore (art. 9 cpv. 3
CPC ticinese; Poudret, Commentare
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 9.5 ad
art. 36, pag. 284). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore
litigioso in fr. 40 650.– (sentenza impugnata, consid. 4), stima che appare verosimile e
che non è contestata dalle parti. La soglia minima appellabile di fr. 8000.– è quindi
raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).
3. Nel
caso in esame l'attore ha adito il giudice per essere autorizzato a costruire
un tratto di strada lungo il confine tra la sua particella e la particella n.
649, con divieto ai proprietari del fondo serviente di impedire l'esecuzione
dell'opera. La causa da lui intentata si presenta così, nella sua domanda
principale, come
un'azione confessoria (art. 737 CC), il cui scopo è – appunto – quello
di vietare che terzi impediscano o rendano più difficile
l'esercizio
di una servitù. Quanto alla domanda subordinata volta all'accertamento del
diritto reale limitato, essa è a sua volta ammissibile, la proponibilità di un'azione
confessoria non ostando alla ricevibilità di un'azione intesa all'accertamento
della servitù (RtiD II-2008 pag. 658 n. 32c consid.
3, I-2004 pag. 612 n.
121c; Wermelinger, Questions actuelles sur la propriété par étages, collana gialla CFPG
n. 14, pag. 13 n. 25).
Ciò premesso, trattandosi nella fattispecie di un fondo serviente costituito
in proprietà per piani, ci si può interrogare se l'attore non dovesse convenire
la comunione dei comproprietari. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare
che un processo tendente a tutelare o a far accertare il contenuto e la portata
di una servitù non comporta, per sua natura, alcuna modifica del registro
fondiario e non implica dunque maggiori oneri per i comproprietari. Ne ha dedotto
che un'azione confessoria intesa a tutelare una servitù iscritta, così come un'azione
di accertamento mirante a far constatare il contenuto e la portata di una
servitù iscritta, deve poter essere promossa contro la comunione dei comproprietari,
chiamata a tutelare la gestione delle parti comuni (RtiD II-2008 pag. 662 consid.
3f; Wermelinger, op. cit,
pag. 10 n. 22). In concreto l'attore ha agito non contro la comunione, ma
contro i singoli comproprietari. Ci si potrebbe domandare se sia data la
legittimazione passiva di questi ultimi. Il problema è delicato,
ma non soccorre approfondirlo, poiché – come si vedrà oltre – l'azione è
destinata in ogni modo all'insuccesso.
4. Premesso
che l'attore ha intentato un'azione confessoria e riassunti i criteri per determinare
l'estensione di una servitù a norma dell'art. 738 CC, il Pretore ha accertato
che in concreto l'iscrizione della servitù di passo con ogni veicolo nel
registro fondiario indica sì il contenuto del diritto reale limitato, ma non ne
definisce i contorni, ciò che impone di far capo al titolo d'acquisto. Se non
che – egli ha soggiunto – né il contratto di compravendita del 22 settembre
1928 con cui l'allora proprietaria della particella n. 750 RFP (ora n. 656 RFD)
aveva venduto una porzione di quel fondo corrispondente all'attuale particella
n. 649, né la conseguente richiesta d'iscrizione permettono di determinare l'estensione
della servitù. Per di più, l'attore non ha mai citato nei suoi allegati un
passaggio dei titoli d'acquisto dal quale si sarebbe potuto desumere l'esistenza
della medesima.
Nelle
circostanze descritte il Pretore ha considerato che le divergenti tesi delle parti
traggono origine per l'essenziale dalle “due planimetrie agli atti quali doc. M
e 6, annesse alle richieste di
iscrizione
nel registro delle servitù, rispettivamente in quello delle mutazioni con il
medesimo numero di giustificativo”. A suo avviso però le due linee equidistanti
dal confine che figurano sulle planimetrie fra le attuali particelle n. 649
e n. 1498 non costituiscono la rappresentazione grafica di un diritto di passo,
poiché le stesse linee sono disegnate anche a cavallo degli altri confini
raffigurati. Senza un espresso rinvio nei titoli d'acquisto, inoltre, una
semplice rappresentazione planimetrica non ha valore giuridico. Il tracciato
del diritto di passo menzionato nel registro fondiario corrisponde di
conseguenza, per il Pretore, al subalterno g della particella n. 649 adiacente
alla particella n. 1501, anche perché non si spiegherebbe altrimenti il fatto
che di tale servitù beneficino tutti i fondi del comparto. Onde, per finire, il
rigetto dell'azione.
5. L'appellante sostiene anzitutto che con l'acquisto ai pubblici incanti
della particella n. 1498 egli ha acquistato anche una servitù di passo con ogni
veicolo sulla particella n. 649 e ha diritto di essere tutelato nel suo
acquisto “a prescindere da ogni altra considerazione”, nel senso che deve poter
accedere al proprio fondo esercitando tale servitù. Egli ribadisce che nonostante
il chiaro testo dell'iscrizione nel registro fondiario gli è impedito oggi qualsiasi
accesso veicolare attraverso la particella n. 649 ed egli è “totalmente
ostacolato nell'esercizio della propria servitù di passo”. L'iscrizione nel
registro fondiario è, a suo parere, sufficientemente chiara, precisa e
delimitata anche per quanto riguarda il contenuto della servitù, ciò che
esclude “il ricorso ad altri mezzi di interpretazione”, senza dimenticare che
una conferma indiretta dell'indiscutibile tenore della servitù si ritrova in
una lettera del
20 settembre 2005 trasmessagli dal legale di uno dei convenuti.
L'attore
reputa altresì che, si volesse pur seguire il ragionamento del giudice, l'esame
dei documenti giustificativi conferma l'esistenza e il tracciato della servitù
da lui pretesa, giacché la planimetria contenuta nel vecchio registro fondiario
provvisorio (“registro delle servitù”) raffigura chiaramente il tratto di
strada che egli vorrebbe realizzare. Il mancato riferimento a un diritto di
passo, cui il Pretore si riferisce, non fa che avvalorare simile tesi, poiché “essendo
il tratto A-B definito come strada di proprietà comune, la servitù di passo
iscritta nel 1928 e successivamente riportata non può che riferirsi al tracciato
che dal punto B conduceva alla strada nuova, oggi strada cantonale”. Quel
tracciato, poi, è chiaramente visibile e ben disegnato, ha la stessa larghezza
del tracciato A-B e non doveva essere disegnato nelle mappe catastali, poiché
la strada non era costruita.
Per
l'appellante, infine, la conclusione del Pretore secondo cui il tracciato della
servitù riguarda unicamente il subalterno g della particella n. 649 non è
sostenibile. A mente sua, se il primo giudice non ha trovato un valido
riscontro che confermi la costituzione di una servitù di passo lungo il
segmento A-B, tale servitù non è potuta apparire
in seguito. Inoltre, se la strada lungo il segmento A-B è una proprietà
comune fin dalla sua creazione, mal si comprenderebbe perché nel 1928 e poi
successivamente le parti abbiano voluto lasciare una servitù di passo con ogni
veicolo larga meno di un metro – e quindi inadeguata – a margine di una strada
in proprietà comune. Infine, “proprio perché si trattava di una strada comune
non vi era e non vi è oggi alcuna ragione per poter affermare l'esistenza di
una servitù di passo con ogni veicolo laddove esisteva una strada in
comproprietà”, nulla dimostrando che il tracciato del diritto di passo si configuri
con il subalterno g della particella n. 649.
6. Nel
caso specifico la servitù a carico della particella n. 649 figura nel registro
fondiario – si è detto – come “passo con ogni veicolo” (doc. A). A ragione il
Pretore rileva che, seppur chiara, tale iscrizione è meramente sommaria e non
permette, da sé sola, di determinare i diritti e gli obblighi che ne discendono
(DTF 137 III 449 consid. 3.3; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 447 n. 2290;
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 6a). Essa indica
soltanto che il proprietario del fondo dominante ha diritto di accedere al
proprio terreno transitando con automezzi sulla
particella n. 649, ma non indica lungo quale percorso. Che in
una lettera del 30 settembre 2005 AO 1 abbia evocato “il chiaro e indiscutibile
tenore della servitù” poco giova, trattandosi di un'opinione personale. Rettificata
e precisata in seguito (duplica, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 3), tale
posizione non poteva – comunque sia – vincolare l'altro
comproprietario. In condizioni del genere bisogna
riferirsi, per appurare l'estensione della servitù iscritta,
all'atto costitutivo o al modo in cui questa è stata esercitata per molto
tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC; DTF 138
III 655 consid. 5.3, 137 III 446 consid. 2.2, 137 III 148 consid. 3.1; sentenza
del Tribunale federale 5A_527/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.1.2 e 4.1.3).
7. I
criteri per definire l'estensione di una servitù sono già stati riassunti dal
Pretore. Al riguardo basti rammentare che nei confronti di terzi estranei alla
costituzione della servitù l'interpretazione dell'atto costitutivo è limitata dal principio dell'affidamento nell'istituto del
registro fondiario (art. 973 CC; DTF 137 III 149 consid. 3.2.2) e nei documenti
giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC; Hohl, Le contrôle de l'interprétation
des servitudes par le Tribunal fédéral, in: RNRF 2009 pag. 78; Steinauer, op. cit., vol.
I, 4ª edizione, pag. 325 n.
934a). Poco importano circostanze e motivi personali che abbiano influito sulla
volontà di chi ha costituito la servitù: nella misura in cui non risultano
dall'atto costitutivo, tali elementi soggettivi non sono opponibili a terzi
che abbiano fatto assegnamento in buona fede sul contenuto del registro (DTF
130 III 558 consid. 3.1; RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; I CCA, sentenza
inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 6a). Ciò posto, in concreto occorre
far capo al contenuto dei documenti giustificativi – tra i quali rientrano anche
i piani descrittivi di una servitù (Schmid
in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 21a ad art. 948) – così come le
parti potevano intendere tale contenuto in buona fede al momento in cui hanno
acquistato i rispettivi fondi (sentenza del Tribunale federale 5A_325/2011 del
14 novembre 2011, consid. 4.4).
L'atto
pubblico n. 1723 del 22 settembre 1928 rogato dal notaio __________ con cui __________,
proprietaria della particella n. 750 RFP (oggi n. 656 RFD), ha venduto alla
ditta __________ l'attuale particella n. 649 e che rappresenta il
documento giustificativo per l'iscrizione della nota servitù (d.g. 446/11.10.1928),
contiene – come già ricordato – la clausola seguente, poi ripresa anche nell'istanza d'iscrizione nel “registro
delle servitù” (doc. 12):
Dalle parti è convenuto e si conviene che
dalla ditta acquirente, entro l'anno 1929, millenovecentoventinove, verrà, a
sue spese, costruita, lungo la linea segnata nel rilievo planimetrico A e B,
una strada carreggiabile, tecnicamente costruita colle cunette laterali per il
deflusso delle acque pluviali, larga 4 – quattro – metri, di cui 2 – due –
sulla proprietà della sig.ra Venditrice e 2 – due – sulla porzione di terreno
dedotta in contratto, fissando quale linea mediana il confine stesso segnato
sotto A e B del rilievo planimetrico: la costruenda strada, non appena
terminata, sarà dalle Parti ritenuta e riconosciuta di comune proprietà e la
manutenzione della stessa incomberà alla Sig.ra Venditrice e all'Acquirente in
Considerandi
parti uguali.
Ora, l'atto
indica chiaramente la volontà di costruire una strada, ma nulla conforta il percorso
preteso dall'appellante. Nell'atto non v'è alcun cenno a una servitù di passo
con ogni veicolo, tanto meno al confine settentrionale con l'attuale particella
n. 1498. Certo, la strada prevista doveva divenire proprietà comune delle parti
al contratto, sicché non è dato di capire come mai sulla base di tale atto sia
poi stata iscritta una servitù di passo con ogni veicolo. Sta di fatto che sulla
base degli allegati alla richiesta d'iscrizione nel “registro delle servitù”
(rilievo planimetrico e istrumento notarile) ciò è avvenuto. E tale diritto,
con l'indicazione del medesimo documento giustificativo alla base
dell'iscrizione (d.g. 446/11.10.1928), è stato riportato successivamente sugli
altri fondi di quel comparto scaturiti dal frazionamento della particella n.
656, i cui proprietari per accedere ai loro terreni devono transitare sul
subalterno g del fondo serviente, giacché la particella coattiva n. 1501
non comprende tutta la larghezza della strada. Ove il passo corresse a cavallo
delle particelle n. 649 e 1498 mal si comprenderebbe – né l'appellante spiega –
quale utilità esso avrebbe per gli altri fondi su cui la servitù è stata
riportata. Del resto, l'appellante non revoca in dubbio che senza far capo al
subalterno g della particella n. 649 il tracciato della strada sulla
particella n. 1501 non sarebbe sufficiente per il transito veicolare.
8.
Relativamente
alle indicazioni che compaiono sulla planimetria allegata all'atto pubblico
del 22 settembre 1928 (doc. M), è vero che sulla stessa figurano “due linee che
formano un tracciato a cavallo del confine tra le attuali particelle n. 649 e
n. 1498 che dal punto segnato con B scende con un angolo di 45° verso la strada
cantonale”. È possibile che con ciò si volesse segnare il tracciato di un
accesso, anche perché il calibro (4 m) corrisponde alla strada progettata tra i
punti A e B. Senza alcun rimando nel contratto di costituzione della servitù ciò
non basta tuttavia per determinare l'esistenza di un diritto reale limitato. E,
come detto, nell'atto pubblico del 22 settembre 1928 non figura alcuna indicazione
circa la volontà delle parti di costituire una servitù di passo con ogni
veicolo, tanto meno lungo quel tracciato indicato sul tipo planimetrico. In
mancanza di un valido contratto scritto la servitù non può dunque dirsi costituita
(art. 732 vCC), a prescindere dal fatto che l'esistenza di un nesso tra l'atto
di costituzione della servitù e l'estratto del piano è espressamente prevista
dal 1° gennaio 2012 all'art. 732 cpv. 2 CC. Per di più, nemmeno sulla richiesta
d'iscrizione nel “registro delle servitù” si alludeva nel caso specifico a un
qualsivoglia diritto di passo, salvo la pattuizione relativa alla strada lungo
il segmento A-B (doc. 12).
9.
Per
l'appellante non è sostenibile l'opinione del Pretore, secondo cui il diritto di
passo con ogni veicolo iscritto in favore della particella n. 1498 nel
registro fondiario corrisponde al subalterno g della particella n. 649,
il transito veicolare sul tratto di strada lungo la particella n. 1501 essendo impossibile
senza usufruire del tratto posto sulla particella n. 649. In realtà la questione esula dal contenzioso odierno. Con la petizione l'attore ha chiesto di vietare
ai convenuti ogni intralcio all'esercizio della servitù, consistente nella
costruzione della strada d'accesso “nella maniera e nelle dimensioni risultanti
dai piani dell'ing. __________”. Tale domanda si rivela infondata, quella porzione
di fondo serviente non risultando gravata della servitù iscritta a registro. In
via subordinata l'attore ha chiesto che si accertasse l'esistenza di una servitù
di passo con ogni veicolo “nella maniera e nelle dimensioni risultanti dai
piani dell'ing. __________”, ma anche tale richiesta manca di fondamento, come
si è appena spiegato. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede
la sua sorte segnata.
10.
Gli
oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà inoltre ai convenuti, che hanno
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità
per ripetibili.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (fr. 40 650.–: sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2000.–
b) spese fr. 50.–
fr.
2050.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e all'AO 2 un'indennità di
fr. 2500.– ciascuno per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
; ; .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine
di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non
nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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