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Decisione

11.2010.54

Azione confessoria e di accertamento di servitù

28 maggio 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 6a). Essa indica

soltanto che il proprietario del fondo dominante ha diritto di accedere al

proprio terreno transitando con automezzi sulla

particella n. 649, ma non indica lungo quale percorso. Che in

una lettera del 30 settembre 2005 AO 1 abbia evocato “il chiaro e indiscutibile

tenore della servitù” poco giova, trattandosi di un'opinione personale. Rettificata

e precisata in seguito (duplica, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 3), tale

posizione non poteva – comunque sia – vincolare l'altro

comproprietario. In condizioni del genere bisogna

riferirsi, per appurare l'estensione della servitù iscritta,

all'atto costitutivo o al modo in cui questa è stata esercitata per molto

tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC; DTF 138

III 655 consid. 5.3, 137 III 446 consid. 2.2, 137 III 148 consid. 3.1; sentenza

del Tribunale federale 5A_527/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.1.2 e 4.1.3).

7. I

criteri per definire l'estensione di una servitù sono già stati riassunti dal

Pretore. Al riguardo basti rammentare che nei confronti di terzi estranei alla

costituzione della servitù l'interpretazione dell'atto costitutivo è limitata dal principio dell'affidamento nel­l'istituto del

registro fondiario (art. 973 CC; DTF 137 III 149 consid. 3.2.2) e nei documenti

giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC; Hohl, Le contrôle de l'interprétation

des servitudes par le Tribunal fédéral, in: RNRF 2009 pag. 78; Steinauer, op. cit., vol.

I, 4ª edizione, pag. 325 n.

934a). Poco importano circostanze e motivi personali che abbiano influito sulla

volontà di chi ha costituito la servitù: nella misura in cui non risultano

dall'atto costitutivo, tali elementi soggettivi non sono op­ponibili a terzi

che abbiano fatto assegnamento in buona fede sul contenuto del registro (DTF

130 III 558 consid. 3.1; RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; I CCA, sentenza

inc. 11.2010.107 del 9 ottobre 2012, consid. 6a). Ciò posto, in concreto occorre

far capo al contenuto dei documenti giustificativi – tra i quali rientrano anche

i piani descrittivi di una servitù (Schmid

in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 21a ad art. 948) – così come le

parti potevano intendere tale contenuto in buona fede al momento in cui hanno

acquistato i rispettivi fondi (sentenza del Tribunale federale 5A_325/2011 del

14 novembre 2011, consid. 4.4).

L'atto

pubblico n. 1723 del 22 settembre 1928 rogato dal notaio __________ con cui __________,

proprietaria della particella n. 750 RFP (oggi n. 656 RFD), ha venduto alla

ditta __________ l'attuale particella n. 649 e che rappresenta il

documento giustificativo per l'iscrizione della nota servitù (d.g. 446/11.10.1928),

contiene – come già ricordato – la clausola seguente, poi ripresa anche nell'istanza d'iscrizione nel “registro

delle servitù” (doc. 12):

Dalle parti è convenuto e si conviene che

dalla ditta acquirente, entro l'anno 1929, millenovecentoventinove, verrà, a

sue spese, costruita, lungo la linea segnata nel rilievo planimetrico A e B,

una strada carreggiabile, tecnicamente costruita colle cunette laterali per il

deflusso delle acque pluviali, larga 4 – quattro – metri, di cui 2 – due –

sulla proprietà della sig.ra Venditrice e 2 – due – sulla porzione di terreno

dedotta in contratto, fissando quale linea mediana il confine stesso segnato

sotto A e B del rilievo planimetrico: la costruenda strada, non appena

terminata, sarà dalle Parti ritenuta e riconosciuta di comune proprietà e la

manutenzione della stessa incomberà alla Sig.ra Venditrice e all'Acquirente in

Considerandi

parti uguali.

Ora, l'atto

indica chiaramente la volontà di costruire una strada, ma nulla conforta il percorso

preteso dall'appellante. Nell'atto non v'è alcun cenno a una servitù di passo

con ogni veicolo, tanto meno al confine settentrionale con l'attuale particella

n. 1498. Certo, la strada prevista doveva divenire proprietà comune delle parti

al contratto, sicché non è dato di capire come mai sulla base di tale atto sia

poi stata iscritta una servitù di passo con ogni veicolo. Sta di fatto che sulla

base degli allegati alla richiesta d'iscrizione nel “registro delle servitù”

(rilievo planimetrico e istrumento notarile) ciò è avvenuto. E tale diritto,

con l'indicazione del medesimo documento giustificativo alla base

dell'iscrizione (d.g. 446/11.10.1928), è stato riportato successivamente sugli

altri fondi di quel comparto scaturiti dal frazionamento della particella n.

656, i cui proprietari per accedere ai loro terreni devono transitare sul

subalterno g del fondo serviente, giacché la particella coattiva n. 1501

non comprende tutta la larghezza della strada. Ove il passo corresse a cavallo

delle particelle n. 649 e 1498 mal si comprenderebbe – né l'appellante spiega –

quale utilità esso avrebbe per gli altri fondi su cui la servitù è stata

riportata. Del resto, l'appellante non revoca in dubbio che senza far capo al

subalterno g della particella n. 649 il tracciato della strada sulla

particella n. 1501 non sarebbe sufficiente per il transito veicolare.

8.

Relativamente

alle indicazioni che compaiono sulla planimetria allegata all'atto pubblico

del 22 settembre 1928 (doc. M), è vero che sulla stessa figurano “due linee che

formano un tracciato a cavallo del confine tra le attuali particelle n. 649 e

n. 1498 che dal punto segnato con B scende con un angolo di 45° verso la strada

cantonale”. È possibile che con ciò si volesse segnare il tracciato di un

accesso, anche perché il calibro (4 m) corrisponde alla strada progettata tra i

punti A e B. Senza alcun rimando nel contratto di costituzione della servitù ciò

non basta tuttavia per determinare l'esistenza di un diritto reale limitato. E,

come detto, nell'atto pubblico del 22 settembre 1928 non figura alcuna indicazione

circa la volontà delle parti di costituire una servitù di passo con ogni

veicolo, tanto meno lungo quel tracciato indicato sul tipo planimetrico. In

mancanza di un valido contratto scritto la servitù non può dunque dirsi costituita

(art. 732 vCC), a prescindere dal fatto che l'esistenza di un nesso tra l'atto

di costituzione della servitù e l'estratto del piano è espressamente prevista

dal 1° gennaio 2012 all'art. 732 cpv. 2 CC. Per di più, nemmeno sulla richiesta

d'iscrizione nel “registro delle servitù” si alludeva nel caso specifico a un

qualsivoglia diritto di passo, salvo la pattuizione relativa alla strada lungo

il segmento A-B (doc. 12).

9.

Per

l'appellante non è sostenibile l'opinione del Pretore, secondo cui il diritto di

passo con ogni veicolo iscritto in favore della particella n. 1498 nel

registro fondiario corrisponde al subalterno g della particella n. 649,

il transito veicolare sul tratto di strada lungo la particella n. 1501 essendo impossibile

senza usufruire del tratto posto sulla particella n. 649. In realtà la questione esula dal contenzioso odierno. Con la petizione l'attore ha chiesto di vietare

ai convenuti ogni intralcio all'esercizio della servitù, consistente nella

costruzione della strada d'accesso “nella maniera e nelle dimensioni risultanti

dai piani dell'ing. __________”. Tale domanda si rivela infondata, quella porzione

di fondo serviente non risultando gravata della servitù iscritta a registro. In

via subordinata l'attore ha chiesto che si accertasse l'esistenza di una servitù

di passo con ogni veicolo “nella maniera e nelle dimensioni risultanti dai

piani dell'ing. __________”, ma anche tale richiesta manca di fondamento, come

si è appena spiegato. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede

la sua sorte segnata.

10.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà inoltre ai convenuti, che hanno

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità

per ripetibili.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (fr. 40 650.–: sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2000.–

b) spese fr. 50.–

fr.

2050.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e all'AO 2 un'indennità di

fr. 2500.– ciascuno per ripetibili.

3. Intimazione

a:

; ; .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine

di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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