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Decisione

11.2010.55

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

27 luglio 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Rossi Tonelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.1777

(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con istanza del 27 novembre 2009 da

AO 1, e

AO 1,

(già patrocinati dall' PA 2 )

contro

AP 1,

(già patrocinato dall' PA 1 );

Ritenuto

in fatto: che con decreto cautelare del 3 maggio 2010

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato a AP 1 – con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP – di

“astenersi da qualsiasi pubblicazione, inserzione a pagamento o da altre forme

di divulgazione pubblica sotto forme di interviste o altre aventi per oggetto

la devoluzione della successione relitta dal defunto __________, deceduto a __________

il 21 novembre 2008, e a tutto quanto ad essa attinente con particolare

riguardo alla situazione e al patrimonio della

AO

1 e alle aspettative della

minore __________ e/o alle rivendicazioni della di lei madre __________”;

che

la tassa di giustizia e le spese del decreto (fr. 200.– complessivi) sono state

poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 2 e alla AO 1 fr. 1300.–

per ripetibili;

che

contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello del 17 maggio 2010, postulando

la revoca del provvedimento;

che

nelle loro osservazioni del 25 giugno 2010 gli istanti hanno proposto di respingere

l'appello;

che con lettera del 6 luglio 2011 AP 1 e da

AO 2 (quest'ultimo per sé e per la AO 1) comunicano ora di avere “composto la

lite, con pieno spirito chiarificatore e con ritrovata e rinnovata stima” e

dichiarano “di rinunciare alle liti e di ritirare ogni querela e/o ogni ricorso

in ambito giudiziario”, compresa la procedura inc. 11.2010.55 di questa Camera;

che,

su richiesta del giudice delegato, AP 1 ha precisato il 25 luglio 2011 con lettera controfirmata da AO 2 “per accettazione” che la comunicazione del 6

luglio 2011 “va intesa come ritiro dell'appello, con spese a chi le ha

anticipate, compensate le ripetibili d'appello”;

e considerando

in diritto: che il ritiro dell'appello

equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha forza di cosa

giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese);

che

in tal caso il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la causa dai ruoli

(art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);

che

per quanto attiene alle spese giudiziarie di appello non v'è motivo di

scostarsi da quanto le parti hanno liberamente pattuito, dandone comunicazione

alla Camera con lettera del 25 luglio 2011;

che

l'ammontare della tassa di giustizia va nondimeno commisurato al fatto che la

procedura d'appello termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello.

La causa è stralciata dai ruoli per intervenuta desistenza.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.

sono

posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3.

Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale di

appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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