11.2010.55
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
27 luglio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2010.55
Data decisione, Autorità:
27.07.2011, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.55
Lugano
27 luglio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.1777
(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con istanza del 27 novembre 2009 da
AO 1, e
AO 1,
(già patrocinati dall' PA 2 )
contro
AP 1,
(già patrocinato dall' PA 1 );
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare del 3 maggio 2010
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato a AP 1 – con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP – di
“astenersi da qualsiasi pubblicazione, inserzione a pagamento o da altre forme
di divulgazione pubblica sotto forme di interviste o altre aventi per oggetto
la devoluzione della successione relitta dal defunto __________, deceduto a __________
il 21 novembre 2008, e a tutto quanto ad essa attinente con particolare
riguardo alla situazione e al patrimonio della
AO
1 e alle aspettative della
minore __________ e/o alle rivendicazioni della di lei madre __________”;
che
la tassa di giustizia e le spese del decreto (fr. 200.– complessivi) sono state
poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 2 e alla AO 1 fr. 1300.–
per ripetibili;
che
contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello del 17 maggio 2010, postulando
la revoca del provvedimento;
che
nelle loro osservazioni del 25 giugno 2010 gli istanti hanno proposto di respingere
l'appello;
che con lettera del 6 luglio 2011 AP 1 e da
AO 2 (quest'ultimo per sé e per la AO 1) comunicano ora di avere “composto la
lite, con pieno spirito chiarificatore e con ritrovata e rinnovata stima” e
dichiarano “di rinunciare alle liti e di ritirare ogni querela e/o ogni ricorso
in ambito giudiziario”, compresa la procedura inc. 11.2010.55 di questa Camera;
che,
su richiesta del giudice delegato, AP 1 ha precisato il 25 luglio 2011 con lettera controfirmata da AO 2 “per accettazione” che la comunicazione del 6
luglio 2011 “va intesa come ritiro dell'appello, con spese a chi le ha
anticipate, compensate le ripetibili d'appello”;
e considerando
in diritto: che il ritiro dell'appello
equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha forza di cosa
giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese);
che
in tal caso il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la causa dai ruoli
(art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);
che
per quanto attiene alle spese giudiziarie di appello non v'è motivo di
scostarsi da quanto le parti hanno liberamente pattuito, dandone comunicazione
alla Camera con lettera del 25 luglio 2011;
che
l'ammontare della tassa di giustizia va nondimeno commisurato al fatto che la
procedura d'appello termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello.
La causa è stralciata dai ruoli per intervenuta desistenza.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3.
Intimazione:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale di
appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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