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Decisione

11.2010.56

Contributo di mantenimento e liquidazione del regime dei beni

6 maggio 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 177).

e) Per un coniuge che durante il matrimonio ha gestito l'economia

domestica vige la presunzione che non possa pretendersi la ripresa o

l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione –

intendendosi con ciò l'avvio della causa di divorzio (DTF 137 III 110 consid.

4.2.2.4 in fine) – egli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile e

tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova

solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di

estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2).

Nel caso in rassegna la moglie aveva già compiuto 45 anni

al

momento in cui il marito ha promosso causa di divorzio (il 31 maggio 2005). Per

principio non si presumeva dunque che dovesse riprendere un'attività remunerata.

Senza particolare formazione, del resto, l'interessata aveva lavorato durante

gli anni 1976/79 come “impiegata d'ufficio” per il __________ (curriculum

vitæ nel fascicolo

dell'Ufficio regionale di collocamento richiamato) e dopo il matrimonio, nel

febbraio del 1980, non ha più svolto attività lucrativa. Non si può presumere

dunque che nel 2005, dopo 25 anni di assenza dal mondo del lavoro, essa

ritrovasse un'occupazione nel settore del commercio. Certo, nel 1984 AO 1 ha conseguito un diploma di estetista, ma non risulta – né è preteso – che essa abbia mai

esercitato tale professione, salvo una sporadica “attività in proprio” dopo la

separazione (deposizione di __________ del 23 aprile 2007: verbali, pag. 4).

Non

si disconosce che nel marzo del 2003, quando i coniugi si sono separati, la

moglie non aveva problemi di salute e a 43 anni doveva occuparsi solo del

figlio cadetto, undicenne. A quel momento tuttavia essa aveva – per principio –

il diritto di conservare il ruolo da lei assunto all'interno della famiglia

(cfr. RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3), né soccorrevano le premesse per imporle

un'attività lucrativa a tempo parziale, che allora il bilancio familiare non

esigeva (v. anche RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4; I-2007 pag. 740 consid. 6b,

6c e 6d). Certo, nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale il

Pretore l'aveva resa attenta sulla necessità “di incrementare con un'attività a

tempo parziale, compatibile con le cure che deve al figlio, le sue entrate”

(sentenza del 20 gennaio 2006 nell'inc. DI.2004.1227 richiamato). Resta il

fatto che il 5 settembre 2006 essa si è iscritta ai ruoli dell'Ufficio

regionale di collocamento di Lugano e si è annunciata alla cassa disoccupazione

__________, senza però trovare lavoro essenzialmente perché “la signora è fuori

dal mercato del lavoro da molti anni, in secondo luogo dall'età” (deposizione

di __________, loc. cit.).

f) Nelle

circostanze descritte spettava al marito dimostrare che la moglie avrebbe

ancora potuto inserirsi nel mercato dell'impiego, fosse pure dopo un periodo di

aggiornamento o di riqualificazione professionale. In realtà egli non ha

addotto alcun indizio concreto. Ancora nell'appello egli si limita a un

enunciato teorico, asserendo che essa potrebbe guadagnare fr. 2800.–/2950.–

mensili per un lavoro “nel settore della ven­dita (…), come donna delle pulizie

(…) o nel comparto dell'industria alberghiera e della ristorazione” (pag. 9),

ma non indica un solo datore di lavoro disposto ad assumere una persona di 50

anni in circostanze analoghe. E, come si è detto, un reddito ipotetico non può

fondarsi su mere considerazioni astratte; deve tenere conto anche della

situazione in cui versa il mercato del lavoro. Per il

resto, l'appellante non pretende che la moglie

percepisca redditi dalla sostanza immobiliare, la quale

– trattandosi dell'abitazione in cui l'interessata abita – non deve di regola essere alienata per far fronte al proprio

fabbisogno (DTF 129 III 10 consid. 3.1.2). Ciò posto,

la moglie, con le proprie risorse, non riesce a finanziare da sé il proprio

Considerandi

mantenimento.

6.

Alla

luce di quanto precede occorre affrontare il terzo quesito, ovvero quello di

sapere se il marito possa equamente essere chiamato a contribuire al

mantenimento della moglie in base al principio della solidarietà.

a) Accertata

una costante riduzione negli ultimi anni delle entrate dell'attore, ma esclusa

la possibilità di imputargli un guadagno ipotetico, il Pretore

ha calcolato il reddito del marito in fr. 7955.– mensili nel 2007, in fr. 4730.– mensili nel 2008 e in fr. 4625.– mensili nel 2009. Per il 2010, in assenza di dati, egli si è dipartito da un reddito mensile netto di fr. 4675.–, pari

alla media arrotondata dei guadagni conseguiti negli ultimi due anni. Quanto al

fabbisogno minimo, il Pretore l'ha fissato in fr. 3310.– mensili sulla base

“degli accertamenti già esperiti nelle precedenti procedure”.

b) L'appellante

sostiene che per determinare il reddito del 2010 il primo giudice non poteva

fondarsi sulla media del guadagno conseguito negli ultimi due anni. Per di più,

l'entrata di fr. 4625.– mensili accertata dal Pretore nel 2009 comprende

l'assegno familiare per il figlio, che non va conteggiato. Relativamente al

fabbisogno minimo, egli fa valere che con l'aumento dal 1° settembre 2009 del

minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 100.– esso ammonta a fr.

3410.

– mensili.

c) Trattandosi

di un lavoratore dipendente, come in concreto, determinante è il reddito netto

conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c). In concreto

il dato più recente agli atti è quello relativo allo stipendio percepito nel

2009.

dall'__________ di __________, di fr. 61 041.– annui, cui si aggiungono

fr. 6000.– di spese per rappresentanza (doc. DD). Tenuto conto della medesima

percentuale (circa l'82%) ammessa dall'autorità fiscale quale deduzione per le

spese professionali effettive del lavoratore nel 2008, non contestata dalla

convenuta, il reddito dell'interessato risulta di fr. 4625.– mensili.

d) Quanto

agli assegni familiari, essi sono destinati al mantenimento del figlio e non

vanno considerati nel reddito del genitore che li riceve (art. 285 cpv. 2 CC;

sentenza del Tribunale federale 5A_200/2011 del 20 giugno 2012 consid. 4.1). In

concreto non è chiaro chi, dal 2010, incassi l'importo di fr. 250.–

mensili riconosciuto per il figlio in formazione. Tenuto conto però che nel

2009.

tale prestazione non era pacificamente riscossa dalla madre (cfr. doc. 17)

e che lo stipendio lordo indicato nel certificato di salario del padre include

tutti gli assegni di famiglia (istruzioni per la compilazione del

certificato di salario), in definitiva il reddito di AP 1 va stabilito in fr.

4375.

– mensili.

e) Relativamente

al fabbisogno minimo, l'appellante fa valere a ragione che dal 1° settembre

2009.

il minimo esistenziale del diritto

esecutivo è aumentato a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292 cifra

I.1). Il fabbisogno minimo dell'interessato ammonta così a fr. 3410.– mensili,

mentre quello della convenuta va parallelamente adattato a fr. 2700.– mensili.

f) In

ultima analisi l'appellante, con un reddito di fr. 4375.– mensili e un

fabbisogno minimo di fr. 3410.–, ha un margine disponibile di fr. 965.– mensili

che può versare alla moglie come contributo di mantenimento. Il fabbisogno

minimo di lei rimane però ampiamente

scoperto, sicché alla moglie va riservata la possibilità di chiedere entro

cinque anni dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza un aumento del contributo

fino a fr. 2290.– mensili qualora la situazione finanziaria dell'ex marito

migliori (art. 129 cpv. 3 CC e art. 143 n. 3 vCC). L'appello va accolto entro

tali limiti.

7.

Le

spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC ticinese). L'appellante ottiene causa parzial­mente vinta per quanto

attiene alla liquidazione del regime dei beni, mentre in relazione al

contributo di mantenimento ottiene una riduzione, ma non la soppressione del

medesimo. Equamente si giustifica perciò di suddividere gli oneri processuali in

ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Il sindacato odierno

non incide apprezzabilmente sul dispositivo in materia di spese (ripartite a

metà) e ripetibili (compensate) della decisione pretorile, che può rimanere

invariato.

8.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

7. Il

regime dei beni è liquidato come segue:

a) ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei

beni in suo possesso;

b) AO 1 è condannata a versare a AO 1, entro 30 giorni dal

passaggio in giudicato del presente dispositivo, la somma di fr. 12 137.–.

11. AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 965.– mensili, vita

natural durante.

Entro

cinque anni dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza AO 1 è abilitata a

chiedere un aumento sino a fr. 2290.– mensili del contributo alimentare in suo

favore nel caso in cui migliorasse la situazione economica del debitore.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è con-

fermata.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 4950.–

b) spese fr. 50.–

fr.

5000.–

sono

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

III. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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