11.2010.56
Contributo di mantenimento e liquidazione del regime dei beni
6 maggio 2013Italiano26 min
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Numero d'incarto:
11.2010.56
Data decisione, Autorità:
06.05.2013, ICCA
Titolo:
Contributo di mantenimento e liquidazione del regime dei beni
DIVORZIO
art. 125 CC
art. 206 CC
Incarto n.
11.2010.56
Lugano
6 maggio 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.405 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 31
maggio 2005 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 maggio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22
aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1955) e AO 1 (1960) si sono sposati a __________ l'8 febbraio 1980. Dal
matrimonio sono nati J__________, il 27 luglio 1980, e D__________, il 21
maggio 1992. Durante la vita in comune il marito ha lavorato come consulente
assicurativo per la __________. La moglie non ha svolto attività lucrativa,
salvo conseguire nel 1984 un diploma di estetista alla Scuola internazionale di
estetica e cosmetologia __________ di __________. I coniugi vivono separati dal
marzo 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
(proprietà per piani n. 16 962, pari a 57/1000 della particella n. 91
RFD, appartenente alla moglie) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il
31 maggio 2005 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, postulando l'affidamento di D__________ alla madre
(riservato il suo diritto
di visita), offrendo un contributo alimentare per il solo figlio di
fr. 1570.– mensili (assegni familiari compresi), rivendicando dalla moglie
il versamento di fr. 42 137.– in liquidazione del regime dei beni e proponendo il versamento
di metà della prestazione di libero passaggio da lui accumulata durante il
matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua
risposta del 14 ottobre 2005 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre) e al
riparto della prestazione d'uscita proposta dal marito, ma ha postulato un
importo imprecisato in liquidazione del regime dei beni, un contributo alimentare
di fr. 2690.– mensili per sé fino al 18° anno di età del figlio, aumentato
a fr. 4360.– in seguito vita natural durante, come pure uno di
fr. 1705.– mensili per D__________, oltre al versamento di fr. 1088.–
per spese del figlio, e il pagamento della metà di tutte le spese
“straordinarie”.
C. Il Pretore ha deciso il 17 ottobre 2005 di trattare la causa come
azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha assegnato alle
parti un termine di 10 giorni per presentare un allegato contenente le
motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. In una lettera dell’8
ottobre 2005 la convenuta ha confermato le sue domande. Nel suo memoriale del
28 ottobre 2005 l'attore ha ribadito il proprio punto di vista. Il 28 aprile
2006 il Pretore ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di
divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze del divorzio rimaste
litigiose. Il marito ha confermato tale volontà il 29 giugno 2006, dopo il termine
bimestrale di riflessione, e la moglie il 6 luglio 2006. L'udienza preliminare sugli effetti controversi si è tenuta il 5 ottobre 2006 e l'istruttoria,
iniziata immediatamente, è terminata il 31 ottobre 2007. Al dibattimento finale
le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie,
del 9 aprile 2008, la convenuta ha quantificato in fr. 44 485.10 la sua
pretesa in liquidazione del regime dei beni, in fr. 2104.– mensili il
contributo alimentare per sé fino al 18° compleanno di D__________
(specificando che “se l'alimento deciso per D__________ sarà inferiore a
fr. 2085.–, la relativa differenza sarà da aggiungere all'alimento
muliebre”), aumentato a fr. 4200.– dopo di allora vita natural durante, e
in fr. 2085.– mensili il contributo alimentare per il figlio. Nel suo
memoriale del 22 aprile 2008 l'attore ha ribadito le proprie richieste di
giudizio. Il 27 ottobre 2008 il Pretore ha chiesto alle parti di aggiornare la
documentazione sulle rispettive condizioni economiche, ribadendo tale richiesta
il 7 gennaio 2010. Al nuovo dibattimento finale del 23 marzo 2010 le parti
hanno confermato le loro domande.
D. Statuendo
il 22 aprile 2010, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato D__________
alla madre, ha riconosciuto al padre il più ampio diritto di visita, ha
disposto che ogni coniuge sarebbe rimasto proprietario esclusivo dei beni in
suo possesso, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione
d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio (ordinando al passaggio in
giudicato della sentenza la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 924.80 mensili fino al 31 maggio 2010
e di fr. 1553.– mensili in seguito vita natural durante, così come uno per
il figlio di fr. 628.20 mensili fino alla maggiore età, oltre a un
contributo unico di fr. 1088.90. Le tassa di giustizia e le spese, di
fr. 700.–, sono state poste a carico della parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14
maggio 2010 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi
riconoscere fr. 42 137.– in liquidazione dei beni e vedere sopprimere il contributo
alimentare per la moglie. Il 17 giugno 2010 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni, le conclusioni del 9 aprile 2008 “essendo esaustive”.
in diritto: 1. La
causa è stata trattata con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese cui
soggiacevano tutte le sentenze di divorzio su richiesta comune comunicate prima
del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore
è stata notificata al legale dell'attore il 23 aprile 2010. Il termine di 20
giorni per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) è cominciato a decorrere così il 24 aprile 2010 e sarebbe scaduto
giovedì 13 maggio 2010 (Ascensione), salvo protrarsi a venerdì 14 maggio
2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese (art. 1 della legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone
Ticino: RL 10.1.1.1.2). Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in
esame è di conseguenza tempestivo.
2. Litigiosi
rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni e il contributo
alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso lo scioglimento del
matrimonio, è passato in giudicato e ha
assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576
consid. 1).
3. Le
controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima
delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577
consid. 2, I-2005 pag. 778 n. 57c). In merito alla mobilia e alle suppellettili
domestiche il Pretore ha respinto la pretesa del marito, rilevando che non
v'era alcuna prova della natura e del loro valore, l'attore avendo rinunciato a
una perizia e il valore desunto da una polizza assicurativa non essendo
sufficiente. Entrambi i coniugi inoltre concordavano su una divisione in natura
di parte dei beni, “salvo poi litigare sul valore degli oggetti rimasti in
possesso della moglie o prelevati dal marito”. Quanto al credito di fr. 12 137.– vantato
dal marito per la metà di un investimento destinato a lavori di miglioria
nell'immobile appartenente alla moglie, oltre a non esser provato che la moglie
fosse esclusiva proprietaria dell'immobile, per il Pretore “non è data alcuna
prova in margine ai valori determinanti per calcolare l'eventuale plusvalore
generato dall'investimento invocato dal marito”, onde la reiezione della
pretesa.
4. L'appellante
ribadisce che il valore dell'arredamento rimasto nell'abitazione di __________
può essere accertato facendo capo a quanto figura sulla polizza “RC-mobilia”
stipulata dalla moglie il 31 luglio 2003, dopo la separazione di fatto. E siccome
essa ha assicurato la mobilia per la somma di fr. 90 000.–, la sua pretesa di
fr. 30 000.– tiene conto del deprezzamento e dell'ammortamento intervenuto
fino alla litispendenza dell'azione di divorzio (31 maggio 2005). AP 1 chiede
altresì di condannare la moglie a rifondergli metà dell'investimento di fr. 24 274.– spesi
nell'abitazione coniugale per la posa di nuovi serramenti e persiane, avvenuta
nel marzo del 2003, la convenuta medesima
avendo ammesso almeno il pagamento di fr. 20 000.– da parte di lui.
a) Relativamente
alla mobilia domestica, dagli atti risulta che il 31 luglio 2003 AO 1 l'ha assicurata presso la __________ per fr. 90 000.– (doc. D). Se non che, ai fini della liquidazione del regime
dei beni non fa stato il valore a nuovo, ovvero l'importo necessario per
riacquistare i beni assicurati, bensì il valore venale al
momento della liquidazione (art. 211 combinato con l'art. 214 cpv. 1 CC). E su
tale valore – da determinare in concreto al momento del
giudizio (DTF 137 III 339 consid. 2.1.2), ovvero al momento in cui il Pretore
ha statuito – tutto si ignora, l'attore avendo rinunciato alla perizia richiesta
(e ammessa dal Pretore). Per di più, la somma assicurata copre, oltre
alla mobilia domestica dello stipulante, quella degli altri membri della
famiglia e comprende i beni mobili appartenenti a tali persone e destinati
all'uso privato, come pure i beni in leasing, affittati o affidati, gli animali
domestici e le costruzioni mobiliari. Sulla composizione dell'arredamento
coniugale nulla è dato di sapere, anche perché una parte era
già stata prelevata dal marito al momento della separazione. In circostanze del
genere la stima dell'appellante, del tutto aleatoria, non supplisce alla
mancanza di elementi oggettivi sul valore residuo della mobilia. Al proposito
l'appello si rivela destituito di fondamento.
b) Circa
l'investimento nell'abitazione della moglie, dagli atti si evince che nel marzo
del 2003 la ditta __________ di __________ ha fornito e posato serramenti e
persiane, inviando a AP 1 una fattura di complessivi fr. 24 274.– (doc. E). Che i lavori siano stati
eseguiti nell'immobile di __________ appartenente
a AO 1 (proprietà per
piani n. 16 962, pari a 57/1000 della particella n. 91
RFD) non è contestato, come non è contestato che alla sorella appartiene
l'altra proprietà per piani di quel fondo base. Per ammissione della convenuta,
poi, il marito “ha partecipato [ai lavori di miglioria] pagando un
importo di al massimo fr. 20 000.–”
(risposta, pag. 4). Quanto all'effettivo pagamento della
fattura dell'artigiano, messo in dubbio dalla convenuta, lo stesso artigiano ha
attestato tale circostanza, apponendo la propria firma sulla fattura (doc. E).
La convenuta ha sì contestato la valenza probatoria del documento, ma non ne ha
eccepito la falsità. In simili circostanze l'investimento del marito, che ha
fatto con suoi acquisiti, in un bene proprio della moglie appare sufficientemente
dimostrato.
Quanto
al fondamento giuridico della pretesa, contrariamente a quanto crede la
convenuta l'art. 209 cpv. 1 CC non è pertinente, poiché esso disciplina il compenso
tra acquisti e beni propri di un medesimo coniuge (ciò che non è il caso in concreto),
mentre nella fattispecie la partecipazione del marito è avvenuta in un bene
proprio della moglie. Applicabile è se mai l'art. 206 cpv. 1 CC, secondo cui se
un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o
alla conservazione di beni dell'altro coniuge e, al momento della liquidazione,
ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato
ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni. Per determinare la
partecipazione al plusvalore occorre conoscere nondimeno,
oltre all'ammontare del contributo, il valore del bene, tanto al momento
dell'investimento quanto al momento della liquidazione del regime (Steinauer in: Commentaire romand, CC I,
n. 20 ad art. 206; Hausheer/Aebi-Müller
in: Basler Kommentar ZGB. I, 3ª edizione, n. 17 segg. ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 553
n. 1186 segg.). E nella fattispecie il marito non ha rivendicato
alcuna partecipazione all'eventuale aumento di valore dell'immobile della
moglie, esigendo solo la restituzione dell'investimento, ciò che è senz'altro
legittimo (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 572. n. 1234a). Ne discende un
credito degli acquisti del marito nei confronti dei beni propri della moglie
per complessivi fr. 24 274.–, di cui la
metà spetta a quest'ultima come partecipazione all'aumento del marito (art. 215
cpv. 1 combinato con l'art. 210 cpv. 1 CC). AO 1 deve pertanto
versare all'appellante, in liquidazione del regime dei beni, fr. 12 137.–. Entro tali
limiti l'appello su questo punto merita accoglimento.
5. Per quel che concerne il contributo di mantenimento dopo il divorzio, il Pretore ha accertato il fabbisogno minimo della moglie in fr.
2600.– mensili arrotondati “come alle risultanze delle precedenti
procedure, riprese dalle parti”, soggiungendo che “l'arrotondamento si
giustifica già solo per l'incremento nel frattempo intervenuto del premio di
cassa malati, risp. dell'adeguamento del minimo vitale LEF”. Quanto all'attività
lucrativa di lei, egli ha accertato che AO 1 non ha una formazione particolare,
essendosi occupata durante la vita in comune dei figli e della
famiglia. Ha rilevato tuttavia che nel 1994 essa ha conseguito un
diploma di estetista e che negli ultimi anni ha beneficiato (in parte) della
disoccupazione, ha svolto pulizie a ore per un paio di mesi nella scuola
dell'infanzia di __________ e ha trovato un lavoro a tempo parziale quale aiuto
domiciliare per conto di “__________” di __________. Nelle circostanze
descritte egli ha stimato un reddito medio di fr. 565.– mensili nel 2007, di
fr. 430.– mensili nel 2008 e di fr. 410.– mensili nel 2009.
Per quel che riguarda l'estensione dell'attività lucrativa, il Pretore ha
dato atto che dopo la separazione la moglie è rimasta piuttosto passiva e che
le iniziative per cercare di inserirsi nel mondo lavorativo sono rimaste
sostanzialmente sporadiche e poco incisive, non senza riconoscere che essa “è
comunque confrontata con difficoltà oggettive legate alla sua età, alla scarsa
formazione e al fatto che non ha praticamente mai lavorato”. Per il primo
giudice, “ad ogni modo, qualunque sia il giudizio definitivo sugli sforzi intrapresi
dalla moglie per recuperare almeno parzialmente una propria indipendenza
economica, si deve constatare come, in capo alla moglie, continua a sussistere
una situazione di ammanco”. Appurato di conseguenza che le risorse
coniugali sono insufficienti per far fronte al fabbisogno della famiglia e considerato
che con un reddito di fr. 4675.– mensili nel 2010 AP 1 ha diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo di fr. 3310.–
mensili, egli ha obbligato l'attore a corrispondere alla moglie l'intero suo margine
disponibile di fr. 1365.– mensili dal 1° giugno 2010, vita natural
durante, apparendo “poco credibile che la stessa riesca, con forze proprie, a
provvedere al proprio mantenimento (art. 130 CC)”.
a) L'appellante
rifiuta ogni contributo di mantenimento alla moglie, affermando che essa non ha
dimostrato il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune, limitandosi a
rivendicare lo stesso contributo alimentare fissato nella procedura a protezione
dell'unione coniugale. Egli asserisce poi che alla moglie, quarantacinquenne al
momento in cui è stata promossa azione di divorzio, in buona salute e senza
figli di cui occuparsi, va imputato un reddito ipotetico, tanto più che dal
2005 essa si è accomodata in una situazione di inattività professionale. Pur
non avendo una particolare formazione professionale, a suo avviso essa potrebbe
guadagnare però almeno fr. 2800.– mensili come venditrice al dettaglio,
collaboratrice domestica o lavoratrice nel settore alberghiero o della ristorazione.
Che durante il periodo in cui è stata iscritta ai ruoli della disoccupazione la
moglie non sia riuscita a trovare un'attività lucrativa poco importa.
b) I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare
dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano
l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e
diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b
con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che ove un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, entrambi
hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore
di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004
pag. 581 consid. 4c con richiami). L'art. 125 CC non
conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio
dell'autonomia prevale sul diritto al contributo. Un coniuge può pretendere un
contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di
provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge non abbia una
capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61
consid. 4.1 con rinvii).
Per
definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così
in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si
determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione
domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto
possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una
lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita
condotto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che
misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come
si è appena descritto. In terzo luogo, se in esito alla seconda tappa
risulta che il coniuge richiedente non riesce a finanziare da sé il proprio
mantenimento oppure ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui, si
valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il
contributo in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 5).
c) Per
quel che riguarda il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione
domestica (determinante in concreto, giacché al momento in cui la causa di
divorzio è stata introdotta le parti non vivevano separate da più di dieci
anni), è vero che il Pretore nulla ha accertato. Resta il fatto che per finire
egli non si è fondato sui contributi riconosciuti alla convenuta nelle
precedenti procedure a tutela dell'unione coniugale, ma dal mero fabbisogno
minimo di lei, calcolato in fr. 2600.– mensili. E in esito alla sentenza
di divorzio il contributo alimentare imposto al marito non permette alla moglie
di colmare il fabbisogno minimo. In mancanza di un appello della moglie, non
giova più indagare dunque sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la vita
in comune, l'interessata potendo vedersi garantire solo la copertura del fabbisogno
minimo.
d) Relativamente
alla questione di sapere se e in che misura la moglie sia in grado di
finanziare da sé il proprio debito mantenimento (v. anche RtiD II-2006 pag. 685
n. 36c con rimandi), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si
diparte dal reddito effettivo del richiedente. In concreto AO 1 guadagna circa
fr. 410.– mensili lavorando come aiuto domiciliare per l'associazione “__________” di __________
(doc. 17). L'interrogativo è di sapere se in tali condizioni, dando prova di
buona volontà e compiendo gli sforzi che si possono ragionevolmente esigere da
lei, essa sia in grado di guadagnare di più (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2).
Ora, per stimare un reddito ipotetico si deve esaminare se si possa ragionevolmente
esigere dalla persona in causa l'esercizio o l'aumento di un'attività
lucrativa, considerando in particolare la sua formazione, l'età, lo stato di
salute e la situazione sul mercato del lavoro. In seguito occorre valutare se
la persona ha la possibilità effettiva di esercitare tale attività e quale
reddito possa conseguire, tenuto conto delle circostanze soggettive testé
menzionate, come pure della situazione sul mercato dell'impiego (DTF 137 III
120 consid. 2.3 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha
infatti carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase; sentenza del
Tribunale federale 5A_290/2010 del 28 ottobre 2010 consid. 3.1 in: SJ 2011/133
Fatti
I pag. 177).
e) Per un coniuge che durante il matrimonio ha gestito l'economia
domestica vige la presunzione che non possa pretendersi la ripresa o
l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione –
intendendosi con ciò l'avvio della causa di divorzio (DTF 137 III 110 consid.
4.2.2.4 in fine) – egli aveva già 45 anni. La presunzione però è refragabile e
tende a essere portata a 50 anni. Il limite d'età dei 45 anni, inoltre, trova
solo parziale applicazione quando si tratti non di intraprendere, ma di
estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2).
Nel caso in rassegna la moglie aveva già compiuto 45 anni
al
momento in cui il marito ha promosso causa di divorzio (il 31 maggio 2005). Per
principio non si presumeva dunque che dovesse riprendere un'attività remunerata.
Senza particolare formazione, del resto, l'interessata aveva lavorato durante
gli anni 1976/79 come “impiegata d'ufficio” per il __________ (curriculum
vitæ nel fascicolo
dell'Ufficio regionale di collocamento richiamato) e dopo il matrimonio, nel
febbraio del 1980, non ha più svolto attività lucrativa. Non si può presumere
dunque che nel 2005, dopo 25 anni di assenza dal mondo del lavoro, essa
ritrovasse un'occupazione nel settore del commercio. Certo, nel 1984 AO 1 ha conseguito un diploma di estetista, ma non risulta – né è preteso – che essa abbia mai
esercitato tale professione, salvo una sporadica “attività in proprio” dopo la
separazione (deposizione di __________ del 23 aprile 2007: verbali, pag. 4).
Non
si disconosce che nel marzo del 2003, quando i coniugi si sono separati, la
moglie non aveva problemi di salute e a 43 anni doveva occuparsi solo del
figlio cadetto, undicenne. A quel momento tuttavia essa aveva – per principio –
il diritto di conservare il ruolo da lei assunto all'interno della famiglia
(cfr. RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3), né soccorrevano le premesse per imporle
un'attività lucrativa a tempo parziale, che allora il bilancio familiare non
esigeva (v. anche RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4; I-2007 pag. 740 consid. 6b,
6c e 6d). Certo, nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale il
Pretore l'aveva resa attenta sulla necessità “di incrementare con un'attività a
tempo parziale, compatibile con le cure che deve al figlio, le sue entrate”
(sentenza del 20 gennaio 2006 nell'inc. DI.2004.1227 richiamato). Resta il
fatto che il 5 settembre 2006 essa si è iscritta ai ruoli dell'Ufficio
regionale di collocamento di Lugano e si è annunciata alla cassa disoccupazione
__________, senza però trovare lavoro essenzialmente perché “la signora è fuori
dal mercato del lavoro da molti anni, in secondo luogo dall'età” (deposizione
di __________, loc. cit.).
f) Nelle
circostanze descritte spettava al marito dimostrare che la moglie avrebbe
ancora potuto inserirsi nel mercato dell'impiego, fosse pure dopo un periodo di
aggiornamento o di riqualificazione professionale. In realtà egli non ha
addotto alcun indizio concreto. Ancora nell'appello egli si limita a un
enunciato teorico, asserendo che essa potrebbe guadagnare fr. 2800.–/2950.–
mensili per un lavoro “nel settore della vendita (…), come donna delle pulizie
(…) o nel comparto dell'industria alberghiera e della ristorazione” (pag. 9),
ma non indica un solo datore di lavoro disposto ad assumere una persona di 50
anni in circostanze analoghe. E, come si è detto, un reddito ipotetico non può
fondarsi su mere considerazioni astratte; deve tenere conto anche della
situazione in cui versa il mercato del lavoro. Per il
resto, l'appellante non pretende che la moglie
percepisca redditi dalla sostanza immobiliare, la quale
– trattandosi dell'abitazione in cui l'interessata abita – non deve di regola essere alienata per far fronte al proprio
fabbisogno (DTF 129 III 10 consid. 3.1.2). Ciò posto,
la moglie, con le proprie risorse, non riesce a finanziare da sé il proprio
Considerandi
mantenimento.
6.
Alla
luce di quanto precede occorre affrontare il terzo quesito, ovvero quello di
sapere se il marito possa equamente essere chiamato a contribuire al
mantenimento della moglie in base al principio della solidarietà.
a) Accertata
una costante riduzione negli ultimi anni delle entrate dell'attore, ma esclusa
la possibilità di imputargli un guadagno ipotetico, il Pretore
ha calcolato il reddito del marito in fr. 7955.– mensili nel 2007, in fr. 4730.– mensili nel 2008 e in fr. 4625.– mensili nel 2009. Per il 2010, in assenza di dati, egli si è dipartito da un reddito mensile netto di fr. 4675.–, pari
alla media arrotondata dei guadagni conseguiti negli ultimi due anni. Quanto al
fabbisogno minimo, il Pretore l'ha fissato in fr. 3310.– mensili sulla base
“degli accertamenti già esperiti nelle precedenti procedure”.
b) L'appellante
sostiene che per determinare il reddito del 2010 il primo giudice non poteva
fondarsi sulla media del guadagno conseguito negli ultimi due anni. Per di più,
l'entrata di fr. 4625.– mensili accertata dal Pretore nel 2009 comprende
l'assegno familiare per il figlio, che non va conteggiato. Relativamente al
fabbisogno minimo, egli fa valere che con l'aumento dal 1° settembre 2009 del
minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 100.– esso ammonta a fr.
3410.
– mensili.
c) Trattandosi
di un lavoratore dipendente, come in concreto, determinante è il reddito netto
conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c). In concreto
il dato più recente agli atti è quello relativo allo stipendio percepito nel
2009.
dall'__________ di __________, di fr. 61 041.– annui, cui si aggiungono
fr. 6000.– di spese per rappresentanza (doc. DD). Tenuto conto della medesima
percentuale (circa l'82%) ammessa dall'autorità fiscale quale deduzione per le
spese professionali effettive del lavoratore nel 2008, non contestata dalla
convenuta, il reddito dell'interessato risulta di fr. 4625.– mensili.
d) Quanto
agli assegni familiari, essi sono destinati al mantenimento del figlio e non
vanno considerati nel reddito del genitore che li riceve (art. 285 cpv. 2 CC;
sentenza del Tribunale federale 5A_200/2011 del 20 giugno 2012 consid. 4.1). In
concreto non è chiaro chi, dal 2010, incassi l'importo di fr. 250.–
mensili riconosciuto per il figlio in formazione. Tenuto conto però che nel
2009.
tale prestazione non era pacificamente riscossa dalla madre (cfr. doc. 17)
e che lo stipendio lordo indicato nel certificato di salario del padre include
tutti gli assegni di famiglia (istruzioni per la compilazione del
certificato di salario), in definitiva il reddito di AP 1 va stabilito in fr.
4375.
– mensili.
e) Relativamente
al fabbisogno minimo, l'appellante fa valere a ragione che dal 1° settembre
2009.
il minimo esistenziale del diritto
esecutivo è aumentato a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292 cifra
I.1). Il fabbisogno minimo dell'interessato ammonta così a fr. 3410.– mensili,
mentre quello della convenuta va parallelamente adattato a fr. 2700.– mensili.
f) In
ultima analisi l'appellante, con un reddito di fr. 4375.– mensili e un
fabbisogno minimo di fr. 3410.–, ha un margine disponibile di fr. 965.– mensili
che può versare alla moglie come contributo di mantenimento. Il fabbisogno
minimo di lei rimane però ampiamente
scoperto, sicché alla moglie va riservata la possibilità di chiedere entro
cinque anni dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza un aumento del contributo
fino a fr. 2290.– mensili qualora la situazione finanziaria dell'ex marito
migliori (art. 129 cpv. 3 CC e art. 143 n. 3 vCC). L'appello va accolto entro
tali limiti.
7.
Le
spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC ticinese). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta per quanto
attiene alla liquidazione del regime dei beni, mentre in relazione al
contributo di mantenimento ottiene una riduzione, ma non la soppressione del
medesimo. Equamente si giustifica perciò di suddividere gli oneri processuali in
ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Il sindacato odierno
non incide apprezzabilmente sul dispositivo in materia di spese (ripartite a
metà) e ripetibili (compensate) della decisione pretorile, che può rimanere
invariato.
8.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
7. Il
regime dei beni è liquidato come segue:
a) ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei
beni in suo possesso;
b) AO 1 è condannata a versare a AO 1, entro 30 giorni dal
passaggio in giudicato del presente dispositivo, la somma di fr. 12 137.–.
11. AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 965.– mensili, vita
natural durante.
Entro
cinque anni dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza AO 1 è abilitata a
chiedere un aumento sino a fr. 2290.– mensili del contributo alimentare in suo
favore nel caso in cui migliorasse la situazione economica del debitore.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è con-
fermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4950.–
b) spese fr. 50.–
fr.
5000.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
III. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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