Lexipedia

Decisione

11.2010.58

Stralcio della causa per ritiro dell'appello

22 ottobre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa

OA.2009.41 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del

29 gennaio 2009 da

AP 1,

(già patrocinata dall'. PA 1)

e

AO 1

(patrocinato dall'. PA 2);

premesso che

con sentenza del 30 aprile 2010 il Pretore del Di­­-

stretto

di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1963) e AP 1 (1970);

accertato che nella sentenza il Pretore ha

dichiarato li­­quidato il regime dei beni, ha riconosciuto ai coniugi il

vicendevo­­le diritto alla metà delle prestazioni d'uscita maturate presso la rispettiva

cassa pensione in costanza di matrimonio, ha disposto la trasmissione degli

atti al Tribunale cantonale delle assicura­zioni per la fissazione dell'ammontare,

ha affidato la figlia G__________ (2004) alla madre (riservato il diritto di

visita paterno), ha attribuito a entrambi i genitori l'esercizio dell'autorità

parentale, ha obbligato AO 1 a versare per la figlia un contributo alimentare

indicizzato di fr. 1939.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1901.– mensili

dal 7° al 12° compleanno e di fr. 2143.– mensili dal 13° al 18° compleanno (assegni

familiari compresi), e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– con le

spese di fr. 200.– per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico della

moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili ridotte;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è

insorta con un appello del 25 maggio 2010 per ottenere la condanna del marito

al versamento di fr. 27 555.05 in liquidazione

del regime dei beni, l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e l'addebito

degli oneri processuali in ragione di tre quarti al marito, con obbligo per lui

di rifonderle fr. 2000.– a titolo di ripetibili ridotte;

considerato che nelle sue osservazioni del

1° luglio 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

appurato che con lettera dell'8 settembre

2010 AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un'intesa con la controparte

e chiede di stralciare l'appello dai ruoli;

constatato che, su richiesta del giudice delegato,

Considerandi

l'appellante ha trasmesso alla Camera il 23 settembre 2010 fotocopia del menzionato

accordo, nel quale è pattuito – tra l'altro – il ritiro dell'ap-pello, una

diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede (a carico delle parti

in ragione di metà ciascuno) e la rinuncia del marito alle ripetibili

attribuitegli dal Pretore;

rilevato che nelle circostanze descritte

l'appello va tolto dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo stipulato dalle

parti la tassa di giustizia e le spese sono assunte da chi le ha anticipate, senza

attribuzione di ripetibili;

ritenuto che non v'è ragione di scostarsi

da quanto le parti hanno consensualmente e liberamente pattuito, fermo restando

che la tassa di giustizia va ridotta in via equitativa, dovendosi tenere conto

sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il

processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

–,;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale di

appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia­­­­­­­­­­­­­­­rio

il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro­­­­­-­

versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74

LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster