11.2010.58
Stralcio della causa per ritiro dell'appello
22 ottobre 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.58
Data decisione, Autorità:
22.10.2010, ICCA
Titolo:
Stralcio della causa per ritiro dell'appello
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.58
Lugano
22 ottobre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
OA.2009.41 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del
29 gennaio 2009 da
AP 1,
(già patrocinata dall'. PA 1)
e
AO 1
(patrocinato dall'. PA 2);
premesso che
con sentenza del 30 aprile 2010 il Pretore del Di-
stretto
di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1963) e AP 1 (1970);
accertato che nella sentenza il Pretore ha
dichiarato liquidato il regime dei beni, ha riconosciuto ai coniugi il
vicendevole diritto alla metà delle prestazioni d'uscita maturate presso la rispettiva
cassa pensione in costanza di matrimonio, ha disposto la trasmissione degli
atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la fissazione dell'ammontare,
ha affidato la figlia G__________ (2004) alla madre (riservato il diritto di
visita paterno), ha attribuito a entrambi i genitori l'esercizio dell'autorità
parentale, ha obbligato AO 1 a versare per la figlia un contributo alimentare
indicizzato di fr. 1939.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1901.– mensili
dal 7° al 12° compleanno e di fr. 2143.– mensili dal 13° al 18° compleanno (assegni
familiari compresi), e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– con le
spese di fr. 200.– per un terzo a carico di AO 1 e per il resto a carico della
moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili ridotte;
preso atto che contro tale sentenza AP 1 è
insorta con un appello del 25 maggio 2010 per ottenere la condanna del marito
al versamento di fr. 27 555.05 in liquidazione
del regime dei beni, l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e l'addebito
degli oneri processuali in ragione di tre quarti al marito, con obbligo per lui
di rifonderle fr. 2000.– a titolo di ripetibili ridotte;
considerato che nelle sue osservazioni del
1° luglio 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
appurato che con lettera dell'8 settembre
2010 AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un'intesa con la controparte
e chiede di stralciare l'appello dai ruoli;
constatato che, su richiesta del giudice delegato,
Considerandi
l'appellante ha trasmesso alla Camera il 23 settembre 2010 fotocopia del menzionato
accordo, nel quale è pattuito – tra l'altro – il ritiro dell'ap-pello, una
diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede (a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno) e la rinuncia del marito alle ripetibili
attribuitegli dal Pretore;
rilevato che nelle circostanze descritte
l'appello va tolto dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo stipulato dalle
parti la tassa di giustizia e le spese sono assunte da chi le ha anticipate, senza
attribuzione di ripetibili;
ritenuto che non v'è ragione di scostarsi
da quanto le parti hanno consensualmente e liberamente pattuito, fermo restando
che la tassa di giustizia va ridotta in via equitativa, dovendosi tenere conto
sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il
processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
–,;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale di
appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro-
versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster