11.2010.59
Assistenza giudiziaria internazionale: commissione rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da una banca
2 aprile 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2010.59
Data decisione, Autorità:
02.04.2012, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria internazionale: commissione rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da una banca
ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
ASSUNZIONE DELLE PROVE
DOMANDA DI EDIZIONE
OBBLIGO D'INFORMAZIONE
SEGRETO BANCARIO
art. 170 cpv. 1 CC
art. 170 cpv. 2 CC
art. 2 CLA 70
art. 9 CLA 70
art. 211 cpv. 1 CPC-TI
art. 213 CPC-TI
art. 213a CPC-TI
art. 513e let. b CPP-TI
art. 47 LBCR
art. 11 cpv. 2 LDIP
Incarto n.
11.2010.59
Lugano
2 aprile 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa AG.2010.14
(assistenza giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con atto rogatorio del 13 ottobre 2009 dal
TERZ 1
nella causa che oppone
CO 1
(patrocinato dagli avvocati PA 4
e PA 3, )
a
CO 2
(ora patrocinata dall'avv. PA 6 )
e che
vede coinvolta in qualità di terzo destinatario della richiesta di edizione la
AP 1succursale
di
(patrocinata
dall'avv. PA 5, );
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2010 presentato
dalla AP 1 contro il decreto di edizione emesso il 29 aprile 2010 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
4 gennaio 2010 l'Ufficio federale di giustizia ha trasmesso al Tribunale
d'appello una commissione rogatoria del 13 ottobre 2009 in cui il TERZ 1 chiede, nel quadro di un'azione promossa il 27 giugno 2008 da CO 1 contro la
moglie CO 2 per ottenere lo scioglimento della comunione dei beni già caduti
nel regime patrimoniale di comunione legale, di ordinare alla AP 1 di comunicare:
1. tutta l'informazione esistente nei suoi archivi,
su ogni genere di supporto, riguardo ai soldi e agli effetti in deposito, saldi
dei conti, depositi a termine, titoli valori depositati, casseforti e qualsiasi
altro prodotto finanziario, che alla data del 16 luglio 2007 si trovavano a
nome di CO 1 – anche a mezzo di cointestazione – in via diretta o indiretta
(nei quali il signor
CO
1 sia registrato come ultimo beneficiario nella documentazione della banca o beneficial
owner o trustee) aperti o contrattati in data posteriore al 4
ottobre 1986, data in cui contrasse matrimonio, e se ciò non fosse possibile
per via del tempo trascorso, negli ultimi 10 anni;
2. data
di apertura dei conti bancari, depositi di valori, cancellazioni, vendita di
valori o di qualsiasi altro prodotto finanziario del quale il CO 1 risulti titolare
o beneficiario;
3. tutti
i movimenti compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor CO 1,
direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi
di ogni genere, dal 7 ottobre 2004 (data in cui il signor CO 1 presentò domanda
di separazione) fino alla data della risposta all'ingiunzione;
4. copia
di tutti i documenti che si trovino in potere del suddetto istituto, quali
contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in particolare
negli ultimi cinque anni.
B. L'8
gennaio 2010 il Tribunale di appello ha trasmesso la commissione rogatoria per
esecuzione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, che il 18 gennaio 2010 ha assegnato alla AP 1 un termine di 20 giorni per esprimersi. La AP 1 ha proposto al Pretore l'8 febbraio 2010 di modificare la richiesta nel seguente modo:
1. è
fatto ordine di produrre i documenti di apertura di eventuali relazioni
bancarie (conti e depositi) e di eventuali cassette di sicurezza, presso AP 1 __________,
intestate al signor CO 1 o di cui quest'ultimo è o era l'avente diritto economico;
2. è
fatto ordine di produrre gli estratti conti e gli estratti patrimoniali di eventuali
relazioni, presso AP 1 __________, intestate al signor CO 1 o di cui quest'ultimo
è o era avente diritto economico;
3. il
decreto di edizione di documenti ha effetto retroattivo di dieci anni, in
applicazione dell'art. 962 CO, a decorrere dalla data di emanazione del
decreto.
C. Il 29 aprile 2010 il Pretore ha emesso un decreto di edizione nei
confronti della AP 1, ordinando a quest'ultima di produrre entro 20 giorni:
1.1 i
documenti di apertura di eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) e di
eventuali cassette di sicurezza, presso AP 1 __________intestate al signor CO 1
– anche a mezzo di cointestazione – in via diretta o indiretta (nei quali il
signor CO 1 sia registrato come ultimo beneficiario nella documentazione della
banca o beneficial owner o trustee) o di cui quest'ultimo è o era
l'avente diritto economico;
1.2 gli
estratti conti e gli estratti patrimoniali di eventuali relazioni, presso AP 1 __________,
intestate al signor CO 1 – anche a mezzo di cointestazione – in via diretta o
indiretta (nei quali il signor CO 1 sia registrato come ultimo beneficiario
nella documentazione della banca o beneficial owner o trustee) o
di cui quest'ultimo è o era l'avente diritto economico;
1.3 copia
di tutti i documenti che si trovino in potere del suddetto istituto, riferiti
ad eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) e di eventuali cassette di
sicurezze, presso AP 1 __________, intestate al signor CO 1 o di cui
quest'ultimo è o era l'avente diritto economico, quali ordini di bonifico e/o
acquisto di valori, in particolare negli ultimi cinque anni a far capo dal 18
gennaio 2010.
L'edizione
di cui ai punti 1.1 e 1.2 del decreto è stata ordinata con effetto retroattivo
di dieci anni dal 18 gennaio 2010 e tutti gli ordini di edizione sono stati
impartiti con la comminatoria dell'art. 292 CP. Il decreto è stato emesso senza
riscossione di spese.
D. Il
19 maggio 2010 la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello in cui chiede –
previa concessione dell'effetto sospensivo – di riformare il decreto impugnato,
assegnandole un termine di 20 giorni per produrre:
1.1 i
documenti di apertura di eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) presso
AP 1 __________, intestate al signor CO 1;
1.2 gli
estratti conti e gli estratti patrimoniali di eventuali relazioni, presso AP 1 __________,
intestate al signor CO 1;
1.3 copia
di tutti i documenti che si trovino in potere del suddetto istituto, riferiti
ad eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) intestate al signor CO 1,
quali ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in particolare negli ultimi 5
anni.
L'appellante
chiede inoltre di limitare l'obbligo del punto 1.2 al periodo dal 7 ottobre
2004 al 18 gennaio 2010. Con decreto del 26 maggio 2010 il presidente della Camera
ha accolto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto
di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Gli atti di assistenza giudiziaria internazionale in materia
civile erano eseguiti in Svizzera, fino al 31 dicembre 2010, “giusta il diritto
del Cantone in cui sono compiuti” (art. 11 cpv. 1 vLDIP). Nel Ticino, l'art. 513e
lett. b CPC ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010, prevedeva che, tranne
casi particolari estranei alla fattispecie, competente per eseguire le
rogatoria fosse il Pretore. L'ordinamento ticinese non prevedeva invece norme
di procedura sull'attuazione delle rogatorie. La Convenzione sull'assunzione
all'estero delle prove in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 18
marzo 1970 (RS 0.274.132), si limita a disporre che l'autorità giudiziaria
dello Stato richiesto “applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda
la procedura da seguire” (art. 9 cpv. 1). Nelle condizioni descritte la
giurisprudenza ticinese ha già avuto modo di rilevare che, trattandosi di
eseguire una commissione rogatoria internazionale avente per oggetto un'edizione
di documenti dalla controparte o da terzi, facevano stato per analogia gli art.
206.
segg. CPC ticinese (RtiD II-2007 pag. 650 consid. 2 con richiamo).
2.
L'art. 213a CPC ticinese stabiliva che su una domanda di
edizione verso terzi il giudice statuisse con decreto, impugnabile “nel termine
ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC ticinese). Legittimati a ricorrere erano le
parti e il terzo chiamato all'edizione. Il tutto limitatamente alle cause
appellabili, giacché i decreti processuali emanati nel quadro di procedure
inappellabili non erano suscettibili di ricorso per cassazione (RtiD II-2007
pag. 651 consid. 3 e 3b; Rep. 1999 pag. 244 n. 72). La causa pendente in
Italia potendo verosimilmente equipararsi a una procedura appellabile del diritto
ticinese, l'appello di AP 1 – tempestivo (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) – è
dunque ricevibile.
3.
Come
questa Camera ha avuto modo di ricordare con sentenza del 10 luglio 2006, la
legittimazione del terzo non abilita quest'ultimo a sostituirsi alla diligenza
delle parti (RtiD II-2007 pag. 655 consid. 7). Il terzo non può, in altri
termini, contestare l'obbligo di edizione per difendere gli interessi
dell'attore o del convenuto. Può solo salvaguardare i suoi propri interessi
giuridicamente protetti, facendo valere – ad esempio – l'intervenuta
prescrizione dell'art. 962 CO (conservazione decennale degli atti), la tutela
della propria sfera privata o della propria personalità, il pericolo di
cagionare un danno, il rischio di incorrere in sanzioni per la divulgazione di
documenti o – a certe condizioni, dandosi un istituto di credito – il segreto
bancario tutelato dall'art. 47 LBCR (RtiD
II-2008 pag. 622 consid. 4, II-2006 pag. 687 consid. 4a con numerosi
rinvii). Non v'è motivo di scostarsi da tale principio nel caso in cui un
decreto di edizione sia emanato, come nella fattispecie, in accoglimento di una
commissione rogatoria internazionale.
4.
L'appellante
denuncia anzitutto il carattere inquisitorio dell'edizione, rilevando che la
commissione rogatoria non precisa quali siano i documenti richiesti, senza
spiegare perché sia chiamata in causa proprio laAP 1 e non – ad esempio – altre
banche della piazza __________ (appello, pag. 8). Un'argomentazione del genere tuttavia
è improponibile da parte del terzo obbligato all'edizione. Solo la parte in
causa può lamentare il carattere
esplorativo di un decreto di edizione (sempre che ciò avvenga
davanti al giudice del merito, non davanti a quello della rogatoria), poiché
essa soltanto è toccata dall'investigazione nei suoi interessi giuridicamente
protetti. La banca, come detto, non è
abilitata
a farne le veci (RtiD II-2007 pag. 656 consid. 8).
È vero
che in circostanze particolari un'edizione potrebbe toccare anche gli interessi
del terzo tenuto all'obbligo di produrre i documenti, segnatamente ove una
banca veda coinvolgere, oltre agli interessi del cliente che è parte al
processo, gli interessi di titolari di conti la cui identità sia nota alla banca
soltanto (Cocchi/ Trezzini, op.
cit., appendice 2000/2004, pag. 303 nota 392). L'appellante non sostiene
tuttavia che in concreto si verifichino estremi in tal senso. Si limita a
criticare il carattere indagatorio del decreto, difendendo così gli interessi
di CO 1. Ciò – come detto – non è ammissibile (RtiD II-2007 pag. 656 consid.
8). In proposito l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.
5.
Secondo
l'appellante, nell'ipotesi in cui CO 1 fosse semplice beneficiario economico di
conti intestati a terze persone o a società, non esisterebbe alcun legame contrattuale
tra lui e la banca. Questa avrebbe rapporti contrattuali – e quindi doveri di
protezione del segreto bancario – con fiduciari o eventuali società anonime e sarebbe
tenuta “unicamente a comunicarne l'identità e a indicarne gli organi cui richiedenti
dovranno in seguito rivolgersi per assumere le ulteriori informazioni”
(appello, pag. 8 a metà). Ora, a parte il fatto che così argomentando
l'appellante si limita a prospettare ipotesi,
l'eventuale mancanza di relazioni con CO 1 non sarebbe di rilievo ai fini del
giudizio (Rep. 1999 pag. 141 consid. 6). In concreto non si tratta per vero di
risalire al proprietario di beni intestati
a terzi, né di scoprire l'identità di chicchessia. Si tratta solo di
sapere quali beni facciano capo ad CO 1 e quale sia l'entità di tali averi.
Certo,
secondo Lombardini un “avente diritto economico” non è legittimato a ottenere
informazioni dalla banca, sicché il suo coniuge non può beneficiare di una posizione
migliore solo grazie all'art. 170 CC (Droit bancaire suisse, Zurigo 2002, pag.
635.
n. 18; Nuova rivista di diritto commerciale e processuale 2004 pag. 522).
Lo stesso autore riconosce però che la giurisprudenza di questa Camera segue un
altro orientamento, dal quale non v'è ragione di scostarsi. Tanto meno ove si
consideri che la banca può sempre chiedere al giudice di essere abilitata a
cancellare dagli atti i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa
o di essere ammessa a produrre i documenti in estratto. Per di più, al momento
di ricevere i documenti, il giudice può ancora – d'ufficio – togliere i nomi di
persone fisiche o giuridiche estranee al processo, selezionare determinate
informazioni o acquisire i documenti in estratto
(RtiD II-2008 pag. 623 consid. 7, II-2007 pag. 656 consid. 9 con
rinvii). Tale “doppio filtro” permette di contemperare adeguatamente gli
interessi del coniuge istante, quelli del coniuge convenuto, quelli di persone
estranee alla lite e – per quanto riguarda l'istituto di credito – il segreto
bancario (RtiD II-2006, pag. 689 in alto con riferimenti). Perché ciò non sarebbe il caso nella fattispecie l'appellante non
argomenta, sicché l'appello si rivela inammissibile per carenza di motivazione
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
6.
Afferma
l'appellante che la rogatoria può essere eseguita unicamente alle condizioni da
lei poste, poiché il regime speciale della comunione legale vigente tra i
coniugi secondo il diritto italiano sarebbe venuto meno con la pronuncia della
separazione, avvenuta il 16 luglio 2007. A mente sua non sussisterebbero dunque i requisiti per un'indagine fondata sull'art. 170 CC, la causa pendente in
Italia essendo “totalmente estranea alla materia della separazione” (appello,
pag. 9 seg.). Sta di fatto che, come si è ripetuto, non spetta alla banca
tutelare gli interessi del cliente (sopra, consid. 3). Al proposito l'appello
cade pertanto nel vuoto. Per di più, davanti al tribunale italiano CO 1 ha intentato causa per ottenere lo scioglimento della comunione dei beni
già caduti nel regime patrimoniale di comunione legale (sopra, lett. A). Non ha
chiesto lo scioglimento del matrimonio, ragione per cui mal si intravede come
la causa potrebbe essere “totalmente estranea alla
materia della separazione”.
7.
Per
quanto attiene alle domande rogatoriali riformulate dal Pretore, l'appellante
si duole che il Pretore abbia esteso la richiesta di edizione ai documenti di
apertura, agli estratti conto, agli estratti patrimoniali e a tutti i documenti
in possesso dell'istituto bancario, come pure ai beni custoditi in eventuali
cassette di sicurezza e a relazioni bancarie di cui CO 1 è o era avente diritto
economico, facendo retroagire di dieci anni anche l'obbligo di edizione degli
estratti conti e di quelli patrimoniali. Così facendo, il primo giudice si
sarebbe sospinto ultra petita. La censura non è priva di pertinenza. Non
è dato di capire in effetti perché il Pretore, invece di limitarsi a eseguire
la commissione rogatoria affidatagli, abbia esteso di sua iniziativa la portata
dell'edizione. Comunque sia, resta il fatto che l'appellante non pretende di
essere toccata da ciò nei suoi interessi giuridicamente protetti. Leso nei
propri interessi legittimi è – se mai – CO 1, cui la banca però non è abilitata
a sostituirsi (sopra, consid. 3). Ancora una volta l'appello denota perciò la
sua inconsistenza.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. CPC ticinese). Non è il caso invece di attribuire ripetibili, il memoriale
non avendo formato oggetto di intimazione.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l’attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), incomberà all'appellante rendere verosimile, ove intendesse presentare
ricorso in materia civile, che ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il
valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell’art. 313bis CPC
ticinese
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione:
– ;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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