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Decisione

11.2010.59

Assistenza giudiziaria internazionale: commissione rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da una banca

2 aprile 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2010 presentato

dalla AP 1 contro il decreto di edizione emesso il 29 aprile 2010 dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 5;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

4 gennaio 2010 l'Ufficio federale di giustizia ha trasmesso al Tribunale

d'appello una commissione rogatoria del 13 ottobre 2009 in cui il TERZ 1 chiede, nel quadro di un'azione promossa il 27 giugno 2008 da CO 1 contro la

moglie CO 2 per ottenere lo scioglimento della comunione dei beni già caduti

nel regime patrimoniale di comunione legale, di ordinare alla AP 1 di comunicare:

1. tutta l'informazione esistente nei suoi archivi,

su ogni genere di supporto, riguardo ai soldi e agli effetti in deposito, saldi

dei conti, depositi a termine, titoli valori depositati, casseforti e qualsiasi

altro prodotto finanziario, che alla data del 16 luglio 2007 si trovavano a

nome di CO 1 – anche a mezzo di cointestazione – in via diretta o indiretta

(nei quali il signor

CO

1 sia registrato come ultimo beneficiario nella documentazione della banca o beneficial

owner o trustee) aperti o contrattati in data posteriore al 4

ottobre 1986, data in cui contrasse matrimonio, e se ciò non fosse possibile

per via del tempo trascorso, negli ultimi 10 anni;

2. data

di apertura dei conti bancari, depositi di valori, cancellazioni, vendita di

valori o di qualsiasi altro prodotto finanziario del quale il CO 1 risulti titolare

o beneficiario;

3. tutti

i movimenti compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor CO 1,

direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi

di ogni genere, dal 7 ottobre 2004 (data in cui il signor CO 1 presentò domanda

di separazione) fino alla data della risposta all'ingiunzione;

4. copia

di tutti i documenti che si trovino in potere del suddetto istituto, quali

contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in particolare

negli ultimi cinque anni.

B. L'8

gennaio 2010 il Tribunale di appello ha trasmesso la commissione rogatoria per

esecuzione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, che il 18 gennaio 2010 ha assegnato alla AP 1 un termine di 20 giorni per esprimersi. La AP 1 ha proposto al Pretore l'8 febbraio 2010 di modificare la richiesta nel seguente modo:

1. è

fatto ordine di produrre i documenti di apertura di eventuali relazioni

bancarie (conti e depositi) e di eventuali cassette di sicurezza, presso AP 1 __________,

intestate al signor CO 1 o di cui quest'ultimo è o era l'avente diritto economico;

2. è

fatto ordine di produrre gli estratti conti e gli estratti patrimoniali di eventuali

relazioni, presso AP 1 __________, intestate al signor CO 1 o di cui quest'ultimo

è o era avente diritto economico;

3. il

decreto di edizione di documenti ha effetto retroattivo di dieci anni, in

applicazione dell'art. 962 CO, a decorrere dalla data di emanazione del

decreto.

C. Il 29 aprile 2010 il Pretore ha emesso un decreto di edizione nei

confronti della AP 1, ordinando a quest'ultima di produrre entro 20 giorni:

1.1 i

documenti di apertura di eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) e di

eventuali cassette di sicurezza, presso AP 1 __________intestate al signor CO 1

– anche a mezzo di cointestazione – in via diretta o indiretta (nei quali il

signor CO 1 sia registrato come ultimo beneficiario nella documentazione della

banca o beneficial owner o trustee) o di cui quest'ultimo è o era

l'avente diritto economico;

1.2 gli

estratti conti e gli estratti patrimoniali di eventuali relazioni, presso AP 1 __________,

intestate al signor CO 1 – anche a mezzo di cointestazione – in via diretta o

indiretta (nei quali il signor CO 1 sia registrato come ultimo beneficiario

nella documentazione della banca o beneficial owner o trustee) o

di cui quest'ultimo è o era l'avente diritto economico;

1.3 copia

di tutti i documenti che si trovino in potere del suddetto istituto, riferiti

ad eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) e di eventuali cassette di

sicurezze, presso AP 1 __________, intestate al signor CO 1 o di cui

quest'ultimo è o era l'avente diritto economico, quali ordini di bonifico e/o

acquisto di valori, in particolare negli ultimi cinque anni a far capo dal 18

gennaio 2010.

L'edizione

di cui ai punti 1.1 e 1.2 del decreto è stata ordinata con effetto retroattivo

di dieci anni dal 18 gennaio 2010 e tutti gli ordini di edizione sono stati

impartiti con la comminatoria dell'art. 292 CP. Il decreto è stato emesso senza

riscossione di spese.

D. Il

19 maggio 2010 la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello in cui chiede –

previa concessione dell'effetto sospensivo – di riformare il decreto impugnato,

assegnandole un termine di 20 giorni per produrre:

1.1 i

documenti di apertura di eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) presso

AP 1 __________, intestate al signor CO 1;

1.2 gli

estratti conti e gli estratti patrimoniali di eventuali relazioni, presso AP 1 __________,

intestate al signor CO 1;

1.3 copia

di tutti i documenti che si trovino in potere del suddetto istituto, riferiti

ad eventuali relazioni bancarie (conti e depositi) intestate al signor CO 1,

quali ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in particolare negli ultimi 5

anni.

L'appellante

chiede inoltre di limitare l'obbligo del punto 1.2 al periodo dal 7 ottobre

2004 al 18 gennaio 2010. Con decreto del 26 maggio 2010 il presidente della Camera

ha accolto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto

di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Gli atti di assistenza giudiziaria internazionale in materia

civile erano eseguiti in Svizzera, fino al 31 dicembre 2010, “giusta il diritto

del Cantone in cui sono compiuti” (art. 11 cpv. 1 vLDIP). Nel Ticino, l'art. 513e

lett. b CPC ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010, prevedeva che, tranne

casi particolari estranei alla fattispecie, competente per eseguire le

rogatoria fosse il Pretore. L'ordinamento ticinese non prevedeva invece norme

di procedura sull'attuazione delle rogatorie. La Convenzione sull'assunzione

all'estero delle prove in materia civile e commerciale, conclusa all'Aia il 18

marzo 1970 (RS 0.274.132), si limita a disporre che l'autorità giudiziaria

dello Stato richiesto “applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda

la procedura da seguire” (art. 9 cpv. 1). Nelle condizioni descritte la

giurisprudenza ticinese ha già avuto modo di rilevare che, trattandosi di

eseguire una commissione rogatoria internazionale avente per oggetto un'edizione

di documenti dalla controparte o da terzi, facevano stato per analogia gli art.

206.

segg. CPC ticinese (RtiD II-2007 pag. 650 consid. 2 con richiamo).

2.

L'art. 213a CPC ticinese stabiliva che su una domanda di

edizione verso terzi il giudice statuisse con decreto, impugnabile “nel termine

ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC ticinese). Legittimati a ricorrere erano le

parti e il terzo chiamato all'edizione. Il tutto limitatamente alle cause

appellabili, giacché i decreti processuali emanati nel quadro di procedure

inappellabili non erano suscettibili di ricorso per cassazione (RtiD II-2007

pag. 651 consid. 3 e 3b; Rep. 1999 pag. 244 n. 72). La causa pendente in

Italia potendo verosimilmente equipararsi a una procedura appellabile del diritto

ticinese, l'appello di AP 1 – tempestivo (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) – è

dunque ricevibile.

3.

Come

questa Camera ha avuto modo di ricordare con sentenza del 10 luglio 2006, la

legittimazione del terzo non abilita quest'ultimo a sostituirsi alla diligenza

delle parti (RtiD II-2007 pag. 655 consid. 7). Il terzo non può, in altri

termini, contestare l'obbligo di edizione per difendere gli interessi

dell'attore o del convenuto. Può solo salvaguardare i suoi propri interessi

giuridicamente protetti, facendo valere – ad esempio – l'intervenuta

prescrizione dell'art. 962 CO (conservazione decennale degli atti), la tutela

della propria sfera privata o della propria personalità, il pericolo di

cagionare un danno, il rischio di incorrere in sanzioni per la divulgazione di

documenti o – a certe condizioni, dandosi un istituto di credito – il segreto

bancario tutelato dall'art. 47 LBCR (RtiD

II-2008 pag. 622 consid. 4, II-2006 pag. 687 consid. 4a con numerosi

rinvii). Non v'è motivo di scostarsi da tale principio nel caso in cui un

decreto di edizione sia emanato, come nella fattispecie, in accoglimento di una

commissione rogatoria internazionale.

4.

L'appellante

denuncia anzitutto il carattere inquisitorio dell'edizione, rilevando che la

commissione rogatoria non precisa quali siano i documenti richiesti, senza

spiegare perché sia chiamata in causa proprio laAP 1 e non – ad esempio – altre

banche della piazza __________ (appello, pag. 8). Un'argomentazione del genere tuttavia

è improponibile da parte del terzo obbligato al­l'edizione. Solo la parte in

causa può lamentare il carattere

esplorativo di un decreto di edizione (sempre che ciò avvenga

davanti al giudice del merito, non davanti a quello della rogatoria), poiché

essa soltanto è toccata dall'investigazione nei suoi interessi giuridicamente

protetti. La banca, come detto, non è

abilitata

a farne le veci (RtiD II-2007 pag. 656 consid. 8).

È vero

che in circostanze particolari un'edizione potrebbe toccare anche gli interessi

del terzo tenuto all'obbligo di produrre i documenti, segnatamente ove una

banca veda coinvolgere, oltre agli interessi del cliente che è parte al

processo, gli interessi di titolari di conti la cui identità sia nota alla banca

soltanto (Cocchi/ Trezzini, op.

cit., appendice 2000/2004, pag. 303 nota 392). L'appellante non sostiene

tuttavia che in concreto si verifichino estremi in tal senso. Si limita a

criticare il carattere indagatorio del decreto, difendendo così gli interessi

di CO 1. Ciò – come detto – non è ammissibile (RtiD II-2007 pag. 656 consid.

8). In proposito l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.

5.

Secondo

l'appellante, nell'ipotesi in cui CO 1 fosse semplice beneficiario economico di

conti intestati a terze persone o a società, non esisterebbe alcun legame contrattuale

tra lui e la banca. Questa avrebbe rapporti contrattuali – e quindi doveri di

protezione del segreto bancario – con fiduciari o eventuali società anonime e sarebbe

tenuta “unicamente a comunicarne l'identità e a indicarne gli organi cui richiedenti

dovranno in seguito rivolgersi per assumere le ulteriori informazioni”

(appello, pag. 8 a metà). Ora, a parte il fatto che così argomentando

l'appellante si limita a prospettare ipotesi,

l'eventuale mancanza di relazioni con CO 1 non sarebbe di rilievo ai fini del

giudizio (Rep. 1999 pag. 141 consid. 6). In concreto non si tratta per vero di

risalire al proprietario di beni intestati

a terzi, né di scoprire l'identità di chicchessia. Si tratta solo di

sapere quali beni facciano capo ad CO 1 e quale sia l'entità di tali averi.

Certo,

secondo Lombardini un “avente diritto economico” non è legittimato a ottenere

informazioni dalla banca, sicché il suo coniuge non può beneficiare di una posizione

migliore solo grazie all'art. 170 CC (Droit bancaire suisse, Zurigo 2002, pag.

635.

n. 18; Nuova rivista di diritto commerciale e processuale 2004 pag. 522).

Lo stesso autore riconosce però che la giurisprudenza di questa Camera segue un

altro orientamento, dal quale non v'è ragione di scostarsi. Tanto meno ove si

consideri che la banca può sempre chiedere al giudice di essere abilitata a

cancellare dagli atti i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa

o di essere ammessa a produrre i documenti in estratto. Per di più, al momento

di ricevere i documenti, il giudice può ancora – d'ufficio – togliere i nomi di

persone fisiche o giuridiche estranee al processo, selezionare determinate

informazioni o acquisire i documenti in estratto

(RtiD II-2008 pag. 623 consid. 7, II-2007 pag. 656 consid. 9 con

rinvii). Tale “doppio filtro” permette di contemperare adeguatamente gli

interessi del coniuge istante, quelli del coniuge convenuto, quelli di persone

estranee alla lite e – per quanto riguarda l'istituto di credito – il segreto

bancario (RtiD II-2006, pag. 689 in alto con riferimenti). Perché ciò non sarebbe il caso nella fattispecie l'appellante non

argomenta, sicché l'appello si rivela inammissibile per carenza di motivazione

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

6.

Afferma

l'appellante che la rogatoria può essere eseguita unicamente alle condizioni da

lei poste, poiché il regime speciale della comunione legale vigente tra i

coniugi secondo il diritto italiano sarebbe venuto meno con la pronuncia della

separazione, avvenuta il 16 luglio 2007. A mente sua non sussisterebbero dunque i requisiti per un'indagine fondata sull'art. 170 CC, la causa pendente in

Italia essendo “totalmente estranea alla materia della separazione” (appello,

pag. 9 seg.). Sta di fatto che, come si è ripetuto, non spetta alla banca

tutelare gli interessi del cliente (sopra, consid. 3). Al proposito l'appello

cade pertanto nel vuoto. Per di più, davanti al tribunale italiano CO 1 ha intentato causa per ottenere lo scioglimento della comunione dei beni

già caduti nel regime patrimoniale di comunione legale (sopra, lett. A). Non ha

chiesto lo scioglimento del matrimonio, ragione per cui mal si intravede come

la causa potrebbe essere “totalmente estranea alla

materia della separazione”.

7.

Per

quanto attiene alle domande rogatoriali riformulate dal Pretore, l'appellante

si duole che il Pretore abbia esteso la richiesta di edizione ai documenti di

apertura, agli estratti conto, agli estratti patrimoniali e a tutti i documenti

in possesso dell'istituto bancario, come pure ai beni custoditi in eventuali

cassette di sicurezza e a relazioni bancarie di cui CO 1 è o era avente diritto

eco­nomico, facendo retroagire di dieci anni anche l'obbligo di edizio­ne degli

estratti conti e di quelli patrimoniali. Così facendo, il primo giudice si

sarebbe sospinto ultra petita. La censura non è priva di pertinenza. Non

è dato di capire in effetti perché il Pretore, invece di limitarsi a eseguire

la commissione rogatoria affidatagli, abbia esteso di sua iniziativa la portata

dell'edizione. Comunque sia, resta il fatto che l'appellante non pretende di

essere toccata da ciò nei suoi interessi giuridicamente protetti. Leso nei

propri interessi legittimi è – se mai – CO 1, cui la banca però non è abilitata

a sostituirsi (sopra, consid. 3). Ancora una volta l'appello denota perciò la

sua inconsistenza.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. CPC ticinese). Non è il caso invece di attribuire ripetibili, il memoriale

non avendo formato oggetto di intimazione.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l’attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), incomberà all'appellante rendere verosimile, ove intendesse presentare

ricorso in materia civile, che ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il

valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313bis CPC

ticinese

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

;

;

.

Comunicazione:

– ;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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