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Decisione

11.2010.6

Nomina di un amministratore della successione "se non sono conosciuti tutti gli eredi"

27 gennaio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.218

(provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza del

9 giugno 2009 da

AP 2, , e

AP 2

(patrocinati

dall'avv. PA 1 )

per ottenere l'amministrazione dell'eredità

fu __________, deceduto il 20 aprile 1929,

con ultimo domicilio a __________,

istanza su

cui sono stati chiamati a esprimersi

__________,

__________,

, e

__________,

(patrocinati

dall'. __________, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 4 gennaio 2010 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza

emessa il 22 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

2 e AP 1 sono proprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 334

RFD di __________ (“rustico”: 21 m²), situata sui monti in località “__________”. L'approvvigionamento idrico dell'immobile, riattato negli anni

Novanta, è assicurato da una sorgente che sgorga su un fondo sovrastante. Nel

2007 i fratelli AP 1AP 2 si sono visti interrompere l'erogazione di acqua da lavori

che __________ ha eseguito al pozzo di captazione. AP 2 e AP 1 hanno promosso

causa nel 2008 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona contro __________,

__________ e __________, presunti comproprietari della particella

n. 339 RFD sulla quale credevano trovarsi la sorgente, per ottenere una servitù

di fontana necessaria in favore del loro fondo. Dall'istruttoria è risultato invece che la fonte si trova su un'area

di circa 1 000 000 m² non censita

nel registro fondiario, in località “__________”, appartenente alla comunione ereditaria fu __________, deceduto il

20 aprile 1929. A quel momento la comunione ereditaria risultava

composta dei figli __________, __________ in __________, __________ in __________, __________ in __________ e __________ in __________. Premorta al padre,

quest'ultima aveva lasciato i figli __________ in __________ e __________.

Accertato che i convenuti non sono proprietari del fondo su cui scaturisce la sorgente,

con sentenza del 19 febbraio

2009 il Pretore ha respinto l'azione (inc. OA.2008.33).

B. Non

riuscendo a identificare gli attuali eredi fu __________, il 9 giugno 2009

AP 2 e AP 1 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona che la

comunione ereditaria fosse munita di un amministratore. Il Pretore ha notificato

l'istanza a __________, __________ e __________, i quali con osservazioni del

13 luglio 2009 hanno proposto di respingere la do­manda. Statuendo con sentenza

del 22 dicembre 2009, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia (fr. 100.–) con le spese (fr. 50.–) a carico degli istanti in solido.

C. Contro

la decisione appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 4

gennaio 2010, postulando la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accogliere la loro istanza e di designare un amministratore alla comunione

ereditaria fu __________. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Nel

Cantone Ticino l'amministrazione di un'eredità è decisa dal Pretore con la procedura

non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 9 LAC per analogia

combinato con l'art. 3 LAC; RtiD I-2007 pag. 750 consid. 1; Rep. 1995 pag. 161

consid. 1). La sentenza è impugnabile entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC

con rinvio all'art. 370 cpv. 2). In concreto il giudizio del Pretore è stato

notificato al legale degli istanti il 23 dicembre 2009. Il termine

d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 2 gennaio 2010, salvo protrarsi

a lunedì 4 gennaio 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Introdotto quello

stesso giorno, l'appello in esame è pertanto tempestivo. Circa la legittimazione a impugnare l'emanazione – o il rifiuto – di

provvedimenti assicurativi dell'eredità, essa spetta per principio a ogni

interessato (Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con rimandi).

2.

Nella

sentenza appellata il Pretore ha ricordato che la nomina di un amministratore

della successione è un provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria. Se

non che – egli ha soggiunto – nella fattispecie gli istanti chiedono

l'emanazione della misura per convenire poi in giudizio l'amministratore in

luogo e vece degli eredi, rivendicando la servitù di fontana necessaria in

favore del loro fondo. Tale finalità non è nell'interesse della successione. Per

di più, a mente del Pretore non vi è insicurezza circa la composizione della

comunione ereditaria, i cui membri risultano essere i figli del defunto (__________,

__________, __________ e __________) insie­me con due abiatici (__________ e __________).

Nelle circostanze descritte non soccorrerebbero i presupposti, secondo il Pretore,

per designare un'am­ministrazione.

3.

L'autorità

competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione

dell'eredità (art. 551 cpv. 1 CC). Tali misure, di carattere conservativo, “sono particolarmente, nei casi previsti dalla

legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore

e la pubblicazione dei testamenti” (art. 551 cpv. 2 CC). Se le premesse di legge sono date, l'autorità

all'ultimo domicilio del defunto (art. 18 cpv. 2 LForo) si attiva d'ufficio, anche senza segnalazione (Escher

in: Zürcher Kommentar, 3ª edi­zione,

n. 5 ad art. 551 CC), e adotta il provvedimento idoneo. Essa non fruisce di

apprezzamento e non deve domandarsi se la misura sia davvero necessaria, tranne

nelle ipotesi degli art. 554 cpv. 1 n. 1 e 556 cpv. 3 CC (Karrer in: Basler Kommentar,

ZGB II, 3ª edizione, n. 8

all'introduzione degli art. 551–559, n. 1 ad art. 551 e n. 19 in fine ad art. 554 CC; Escher, op. cit., n. 3 ad art. 554 CC).

Il solo verificarsi dei presupposti legali è sufficiente, in altri termini, per

giustificare l'emanazione del provvedimento (Tuor/Picenoni

in: Berner Kom­mentar, 2ª

edizione, n. 2 in principio ad art. 551 CC).

4.

Per

quanto riguarda la nomina di un amministratore, si tratta della misura più ampia

a tutela della devoluzione ereditaria. Essa è ordinata – in particolare – “se non sono conosciuti tutti gli eredi” (art. 554 cpv. 1 n. 3 CC). L'ipotesi

riguarda il caso in cui esistano eredi noti, ma l'autorità abbia motivo di

credere (e su questo solo punto essa ha qualche margine di apprezzamento) che

ne esistano altri, ad esempio perché un erede premorto ha discendenti al­l'estero

(Steinauer, Le droit des

successions, Berna 2006, pag. 428 n. 874). L'amministrazione

dell'eredità a norma dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC è ordinata anche qualora non

vi sia certezza che determinate persone abbiano davvero qualità di erede (Karrer, op. cit., n. 13 ad art. 554 CC; Emmel in: Praxis­kom­mentar Erb­recht,

Basilea 2007, n. 7 ad art. 554 CC). Sulla designazione

dell'amministratore l'autorità gode invece di libero apprezzamento, fatte salve

le eccezioni dell'art. 554 cpv. 2 e 3 CC ed eventuali norme cantonali in

materia (Karrer, op. cit., n. 22

ad art. 554 CC).

5.

Nella

fattispecie è pacifico che __________ è deceduto a __________ il 20 aprile

1929, lasciando i figli __________, __________ in __________, __________ in __________

e __________ in __________ insieme con due discendenti della figlia __________

in __________, a lui premorta (certificato ereditario del 26 giugno 1929: doc.

D). Il Pretore reputa che in simili condizioni gli eredi siano conosciuti. Ciò era

senz'altro vero nel 1929, ma non si vede come possa essere sostenibile ottant'anni

dopo senza il benché minimo accertamento. Sentito in qualità di testimone nella

causa promossa all'inizio del 2008 da AP 2 e AP 1 contro __________, __________

e __________ (inc. OA.2008.33), __________ ha dichiarato che __________ era il

suo bisnonnno paterno e che due figlie di quest'ultimo (apparentemente __________

e __________: doc. C) sono emigrate negli Stati Uniti, senza più fare ritorno. Egli

ha detto di sapere che in America vivono discendenti delle due (“anche se non ho ancora potuto entrare in

contatto diretto”) e che la

comunione ereditaria fu __________ conta in definitiva non meno di 40-45 membri

(doc. B, 2° foglio). Come si possa seriamente affermare in simili circostanze

che gli eredi del de cuius siano conosciuti non è dato di capire.

6.

Si

aggiunga che l'argomentazione del Pretore, secondo cui un amministratore dell'eredità

servirebbe nel caso specifico non alla devoluzione ereditaria, bensì agli

istanti per intentare un'azione di fontana necessaria contro gli eredi, non ha

rilievo giuridico. Come si è spiegato (consid. 3), ove ricorrano le premesse

degli art. 551 segg. CC l'autorità adotta d'ufficio il provvedimento più idoneo

alla devoluzione ereditaria, senza domandarsi se esso sia davvero necessario, tranne

nelle ipotesi degli art. 554 cpv. 1 n. 1 e 556 cpv. 3 CC (estranee alla

fattispecie). Il solo fatto che esistano eredi noti, ma vi siano buoni motivi

per credere che ne esistano altri al­l'estero è sufficiente per integrare i

requisiti dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC. Che l'autore della segnalazione agisca nell'intento

di veder designare un amministratore della successione contro cui promuovere

causa in luogo e vece degli eredi poco interessa. L'autorità deve curarsi del

fatto che le ragioni di eredi sconosciuti, i quali ignorano fors'anche di

essere eredi, non appaiono convenientemente salvaguardate. Tanto meno in un

caso come quello specifico, in cui la comunione ereditaria non sembra disporre

neppure di un rappresentante (deposizione di __________: doc. B, 2° foglio in

fondo).

7.

La

procedura non contenziosa di camera di consiglio è governata dal principio inquisitorio

(Rep. 1995 pag. 161 consid. 1 con rinvio). Il Pretore ha quindi la facoltà di

assumere informazioni di propria iniziativa e di provocare spiegazioni da terzi

(art. 360 cpv. 2 CPC). Non è obbligato né a indire udienze né a condurre interrogatori

(Rep. 1995 pag. 163 in alto con riferimento), ma qualora sia chiamato ad

attivarsi d'ufficio – come nel caso in cui si tratti di adottare provvedimenti

a tutela della devoluzione ereditaria – deve accertare almeno i fatti

essenziali per il giudizio. In concreto ciò manca completamente. Certo, il

Pretore ha intimato l'istanza dei fratelli AP 1AP 2 a __________, __________ e __________,

ma non si vede che utilità potessero avere le osservazioni di costoro per identificare

gli eredi fu __________ (tant'è che il Pretore non ha notificato loro nemmeno la

sentenza). In realtà, reso edotto che nella successione fu __________i sembravano

esservi eredi sconosciuti, il Pretore avrebbe dovuto interpellare __________ (a

lui noto per averlo escusso come testimone il 15 dicembre 2008 nella causa

OA.2008.33), appurare se fossero noti almeno i componenti delle tre stirpi fu __________

rimaste in Svizzera (di cui tutto si ignora, almeno stando agli atti) e

verificare se nel frattem­po fossero stati identificati i presunti eredi negli

Stati Uniti. Ricevendo risposta negativa, egli avrebbe dovuto applicare l'art.

554.

cpv. 1 n. 3 CC e nominare un amministratore, la legge non lasciandogli latitudine

di apprezzamento.

8.

Chiamata

a giudicare se in concreto soccorrano le premesse per pronunciare l'amministrazione

dell'eredità fu __________, questa Camera non può statuire nelle condizioni

illustrate per difetto di accertamenti indispensabili. D'altro lato non incombe

al Tribunale d'appello integrare istruttorie di propria iniziativa, sostituendosi

all'autorità competente e sottraendo agli interessati un grado di

giurisdizione. Gli atti vanno rinviati di conseguenza al Pretore perché completi

l'istruttoria accertando con un minimo di precisione chi siano gli eredi noti

fu __________ e valuti se rimangano verosi­milmente eredi sconosciuti. Ove ciò sia

il caso, egli designerà all'eredità un amministratore, con l'incarico di gestire

la successione – con criteri conservativi – fino al momento in cui tutti i

membri della comunione ereditaria saranno stati nominalmente individuati. La

fine dell'amministrazione andrà, una volta ancora, ordinata dal Pretore (Karrer, op. cit., n. 29 ad art. 554 CC).

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la parziale soccombenza degli

appellanti (art. 148 cpv. 2 CPC), i quali ottengono l'annullamento della

sentenza impugnata, ma non la relativa riforma, né si può prevedere oggi come

giudicherà il Pretore in

esito al rinvio dopo la completazione dell'istruttoria. A carico

degli appellanti andrebbe posta così una tassa di giustizia ridotta. Tenuto

conto nondimeno ch'essi escono vittoriosi sul principio e che il risultato cui

è giunto il Pretore non può essere ascritto a loro responsabilità, si

giustifica equitativamente di rinunciare a

ogni prelievo.

Non si pone invece problema di ripetibili (per altro non chieste), alla cui

attribuzione osterebbe in ogni modo il grado di soccombenza.

10.

Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di

rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale, ovvero la nomina di un

amministratore del­l'eredità, parrebbe poter formare oggetto di ricorso in

materia civile senza che questioni di valore litigioso appaiano determinanti (cfr.

sentenza del Tribunale federale 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al

Pretore per completazione dell'istruttoria e nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

all'. __________, .

Comunicazione:

– . , .

– Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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