11.2010.6
Nomina di un amministratore della successione "se non sono conosciuti tutti gli eredi"
27 gennaio 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2010.6
Data decisione, Autorità:
27.01.2010, ICCA
Titolo:
Nomina di un amministratore della successione "se non sono conosciuti tutti gli eredi"
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE
art. 554 cpv. 1 cf. 3 CC
Incarto n.
11.2010.6
Lugano,
27 gennaio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.218
(provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del
9 giugno 2009 da
AP 2, , e
AP 2
(patrocinati
dall'avv. PA 1 )
per ottenere l'amministrazione dell'eredità
fu __________, deceduto il 20 aprile 1929,
con ultimo domicilio a __________,
istanza su
cui sono stati chiamati a esprimersi
__________,
__________,
, e
__________,
(patrocinati
dall'. __________, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 gennaio 2010 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza
emessa il 22 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
2 e AP 1 sono proprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. 334
RFD di __________ (“rustico”: 21 m²), situata sui monti in località “__________”. L'approvvigionamento idrico dell'immobile, riattato negli anni
Novanta, è assicurato da una sorgente che sgorga su un fondo sovrastante. Nel
2007 i fratelli AP 1AP 2 si sono visti interrompere l'erogazione di acqua da lavori
che __________ ha eseguito al pozzo di captazione. AP 2 e AP 1 hanno promosso
causa nel 2008 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona contro __________,
__________ e __________, presunti comproprietari della particella
n. 339 RFD sulla quale credevano trovarsi la sorgente, per ottenere una servitù
di fontana necessaria in favore del loro fondo. Dall'istruttoria è risultato invece che la fonte si trova su un'area
di circa 1 000 000 m² non censita
nel registro fondiario, in località “__________”, appartenente alla comunione ereditaria fu __________, deceduto il
20 aprile 1929. A quel momento la comunione ereditaria risultava
composta dei figli __________, __________ in __________, __________ in __________, __________ in __________ e __________ in __________. Premorta al padre,
quest'ultima aveva lasciato i figli __________ in __________ e __________.
Accertato che i convenuti non sono proprietari del fondo su cui scaturisce la sorgente,
con sentenza del 19 febbraio
2009 il Pretore ha respinto l'azione (inc. OA.2008.33).
B. Non
riuscendo a identificare gli attuali eredi fu __________, il 9 giugno 2009
AP 2 e AP 1 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona che la
comunione ereditaria fosse munita di un amministratore. Il Pretore ha notificato
l'istanza a __________, __________ e __________, i quali con osservazioni del
13 luglio 2009 hanno proposto di respingere la domanda. Statuendo con sentenza
del 22 dicembre 2009, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia (fr. 100.–) con le spese (fr. 50.–) a carico degli istanti in solido.
C. Contro
la decisione appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 4
gennaio 2010, postulando la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la loro istanza e di designare un amministratore alla comunione
ereditaria fu __________. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Nel
Cantone Ticino l'amministrazione di un'eredità è decisa dal Pretore con la procedura
non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 cpv. 2 n. 9 LAC per analogia
combinato con l'art. 3 LAC; RtiD I-2007 pag. 750 consid. 1; Rep. 1995 pag. 161
consid. 1). La sentenza è impugnabile entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC
con rinvio all'art. 370 cpv. 2). In concreto il giudizio del Pretore è stato
notificato al legale degli istanti il 23 dicembre 2009. Il termine
d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 2 gennaio 2010, salvo protrarsi
a lunedì 4 gennaio 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Introdotto quello
stesso giorno, l'appello in esame è pertanto tempestivo. Circa la legittimazione a impugnare l'emanazione – o il rifiuto – di
provvedimenti assicurativi dell'eredità, essa spetta per principio a ogni
interessato (Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con rimandi).
2.
Nella
sentenza appellata il Pretore ha ricordato che la nomina di un amministratore
della successione è un provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria. Se
non che – egli ha soggiunto – nella fattispecie gli istanti chiedono
l'emanazione della misura per convenire poi in giudizio l'amministratore in
luogo e vece degli eredi, rivendicando la servitù di fontana necessaria in
favore del loro fondo. Tale finalità non è nell'interesse della successione. Per
di più, a mente del Pretore non vi è insicurezza circa la composizione della
comunione ereditaria, i cui membri risultano essere i figli del defunto (__________,
__________, __________ e __________) insieme con due abiatici (__________ e __________).
Nelle circostanze descritte non soccorrerebbero i presupposti, secondo il Pretore,
per designare un'amministrazione.
3.
L'autorità
competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione
dell'eredità (art. 551 cpv. 1 CC). Tali misure, di carattere conservativo, “sono particolarmente, nei casi previsti dalla
legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore
e la pubblicazione dei testamenti” (art. 551 cpv. 2 CC). Se le premesse di legge sono date, l'autorità
all'ultimo domicilio del defunto (art. 18 cpv. 2 LForo) si attiva d'ufficio, anche senza segnalazione (Escher
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,
n. 5 ad art. 551 CC), e adotta il provvedimento idoneo. Essa non fruisce di
apprezzamento e non deve domandarsi se la misura sia davvero necessaria, tranne
nelle ipotesi degli art. 554 cpv. 1 n. 1 e 556 cpv. 3 CC (Karrer in: Basler Kommentar,
ZGB II, 3ª edizione, n. 8
all'introduzione degli art. 551–559, n. 1 ad art. 551 e n. 19 in fine ad art. 554 CC; Escher, op. cit., n. 3 ad art. 554 CC).
Il solo verificarsi dei presupposti legali è sufficiente, in altri termini, per
giustificare l'emanazione del provvedimento (Tuor/Picenoni
in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, n. 2 in principio ad art. 551 CC).
4.
Per
quanto riguarda la nomina di un amministratore, si tratta della misura più ampia
a tutela della devoluzione ereditaria. Essa è ordinata – in particolare – “se non sono conosciuti tutti gli eredi” (art. 554 cpv. 1 n. 3 CC). L'ipotesi
riguarda il caso in cui esistano eredi noti, ma l'autorità abbia motivo di
credere (e su questo solo punto essa ha qualche margine di apprezzamento) che
ne esistano altri, ad esempio perché un erede premorto ha discendenti all'estero
(Steinauer, Le droit des
successions, Berna 2006, pag. 428 n. 874). L'amministrazione
dell'eredità a norma dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC è ordinata anche qualora non
vi sia certezza che determinate persone abbiano davvero qualità di erede (Karrer, op. cit., n. 13 ad art. 554 CC; Emmel in: Praxiskommentar Erbrecht,
Basilea 2007, n. 7 ad art. 554 CC). Sulla designazione
dell'amministratore l'autorità gode invece di libero apprezzamento, fatte salve
le eccezioni dell'art. 554 cpv. 2 e 3 CC ed eventuali norme cantonali in
materia (Karrer, op. cit., n. 22
ad art. 554 CC).
5.
Nella
fattispecie è pacifico che __________ è deceduto a __________ il 20 aprile
1929, lasciando i figli __________, __________ in __________, __________ in __________
e __________ in __________ insieme con due discendenti della figlia __________
in __________, a lui premorta (certificato ereditario del 26 giugno 1929: doc.
D). Il Pretore reputa che in simili condizioni gli eredi siano conosciuti. Ciò era
senz'altro vero nel 1929, ma non si vede come possa essere sostenibile ottant'anni
dopo senza il benché minimo accertamento. Sentito in qualità di testimone nella
causa promossa all'inizio del 2008 da AP 2 e AP 1 contro __________, __________
e __________ (inc. OA.2008.33), __________ ha dichiarato che __________ era il
suo bisnonnno paterno e che due figlie di quest'ultimo (apparentemente __________
e __________: doc. C) sono emigrate negli Stati Uniti, senza più fare ritorno. Egli
ha detto di sapere che in America vivono discendenti delle due (“anche se non ho ancora potuto entrare in
contatto diretto”) e che la
comunione ereditaria fu __________ conta in definitiva non meno di 40-45 membri
(doc. B, 2° foglio). Come si possa seriamente affermare in simili circostanze
che gli eredi del de cuius siano conosciuti non è dato di capire.
6.
Si
aggiunga che l'argomentazione del Pretore, secondo cui un amministratore dell'eredità
servirebbe nel caso specifico non alla devoluzione ereditaria, bensì agli
istanti per intentare un'azione di fontana necessaria contro gli eredi, non ha
rilievo giuridico. Come si è spiegato (consid. 3), ove ricorrano le premesse
degli art. 551 segg. CC l'autorità adotta d'ufficio il provvedimento più idoneo
alla devoluzione ereditaria, senza domandarsi se esso sia davvero necessario, tranne
nelle ipotesi degli art. 554 cpv. 1 n. 1 e 556 cpv. 3 CC (estranee alla
fattispecie). Il solo fatto che esistano eredi noti, ma vi siano buoni motivi
per credere che ne esistano altri all'estero è sufficiente per integrare i
requisiti dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC. Che l'autore della segnalazione agisca nell'intento
di veder designare un amministratore della successione contro cui promuovere
causa in luogo e vece degli eredi poco interessa. L'autorità deve curarsi del
fatto che le ragioni di eredi sconosciuti, i quali ignorano fors'anche di
essere eredi, non appaiono convenientemente salvaguardate. Tanto meno in un
caso come quello specifico, in cui la comunione ereditaria non sembra disporre
neppure di un rappresentante (deposizione di __________: doc. B, 2° foglio in
fondo).
7.
La
procedura non contenziosa di camera di consiglio è governata dal principio inquisitorio
(Rep. 1995 pag. 161 consid. 1 con rinvio). Il Pretore ha quindi la facoltà di
assumere informazioni di propria iniziativa e di provocare spiegazioni da terzi
(art. 360 cpv. 2 CPC). Non è obbligato né a indire udienze né a condurre interrogatori
(Rep. 1995 pag. 163 in alto con riferimento), ma qualora sia chiamato ad
attivarsi d'ufficio – come nel caso in cui si tratti di adottare provvedimenti
a tutela della devoluzione ereditaria – deve accertare almeno i fatti
essenziali per il giudizio. In concreto ciò manca completamente. Certo, il
Pretore ha intimato l'istanza dei fratelli AP 1AP 2 a __________, __________ e __________,
ma non si vede che utilità potessero avere le osservazioni di costoro per identificare
gli eredi fu __________ (tant'è che il Pretore non ha notificato loro nemmeno la
sentenza). In realtà, reso edotto che nella successione fu __________i sembravano
esservi eredi sconosciuti, il Pretore avrebbe dovuto interpellare __________ (a
lui noto per averlo escusso come testimone il 15 dicembre 2008 nella causa
OA.2008.33), appurare se fossero noti almeno i componenti delle tre stirpi fu __________
rimaste in Svizzera (di cui tutto si ignora, almeno stando agli atti) e
verificare se nel frattempo fossero stati identificati i presunti eredi negli
Stati Uniti. Ricevendo risposta negativa, egli avrebbe dovuto applicare l'art.
554.
cpv. 1 n. 3 CC e nominare un amministratore, la legge non lasciandogli latitudine
di apprezzamento.
8.
Chiamata
a giudicare se in concreto soccorrano le premesse per pronunciare l'amministrazione
dell'eredità fu __________, questa Camera non può statuire nelle condizioni
illustrate per difetto di accertamenti indispensabili. D'altro lato non incombe
al Tribunale d'appello integrare istruttorie di propria iniziativa, sostituendosi
all'autorità competente e sottraendo agli interessati un grado di
giurisdizione. Gli atti vanno rinviati di conseguenza al Pretore perché completi
l'istruttoria accertando con un minimo di precisione chi siano gli eredi noti
fu __________ e valuti se rimangano verosimilmente eredi sconosciuti. Ove ciò sia
il caso, egli designerà all'eredità un amministratore, con l'incarico di gestire
la successione – con criteri conservativi – fino al momento in cui tutti i
membri della comunione ereditaria saranno stati nominalmente individuati. La
fine dell'amministrazione andrà, una volta ancora, ordinata dal Pretore (Karrer, op. cit., n. 29 ad art. 554 CC).
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la parziale soccombenza degli
appellanti (art. 148 cpv. 2 CPC), i quali ottengono l'annullamento della
sentenza impugnata, ma non la relativa riforma, né si può prevedere oggi come
giudicherà il Pretore in
esito al rinvio dopo la completazione dell'istruttoria. A carico
degli appellanti andrebbe posta così una tassa di giustizia ridotta. Tenuto
conto nondimeno ch'essi escono vittoriosi sul principio e che il risultato cui
è giunto il Pretore non può essere ascritto a loro responsabilità, si
giustifica equitativamente di rinunciare a
ogni prelievo.
Non si pone invece problema di ripetibili (per altro non chieste), alla cui
attribuzione osterebbe in ogni modo il grado di soccombenza.
10.
Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di
rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale, ovvero la nomina di un
amministratore dell'eredità, parrebbe poter formare oggetto di ricorso in
materia civile senza che questioni di valore litigioso appaiano determinanti (cfr.
sentenza del Tribunale federale 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Pretore per completazione dell'istruttoria e nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
all'. __________, .
Comunicazione:
– . , .
– Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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