11.2010.61
Natura altamente personale del beneficio dell'assistenza giudiziaria
9 giugno 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2010.61
Data decisione, Autorità:
09.06.2010, ICCA
Titolo:
Natura altamente personale del beneficio dell'assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 1 LAG
Incarto n.
11.2010.61
Lugano
9 giugno 2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2010.361
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 5 marzo 2010 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2),
giudicando
ora sulla decisione dell'11 maggio 2010 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza
giudiziaria chiesta dal convenuto il 6 aprile 2010;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso (“appello”) del 19
settembre 2007 (recte: 27 maggio 2010) presentato da AP 1 contro la
decisione emessa l'11 maggio
2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1967), cittadino turco, e AP 1 (1959) si sono sposati a __________)
il 7 novembre 2007. A quel momento
la sposa era già madre di __________, avuta il 4 gennaio
1986 da un precedente matrimonio. Dalle seconde nozze
non è nata prole. Il marito
non esercita attività lucrativa, mentre la moglie è al beneficio di una rendita
d'invalidità.
B. Il 23 giugno 2009 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere –
previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata e l'attribuzione dell'alloggio
coniugale. All'udienza del 6
aprile 2010, indetta per la discussione, AP 1 ha chiesto di respingere l'istanza o, in via subordinata, di essere autorizzato a vivere separato,
postulando un contributo alimentare indeterminato che la moglie ha respinto. Egli
ha instato a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza
Fatti
i coniugi hanno raggiunto un accordo sulla vita separata, sull'abitazione coniugale
(assegnata alla moglie) e sul contributo alimentare, l'istante impegnandosi a
versare al convenuto la quota della rendita AI a lui spettante. Il 3 maggio 2010 AO 1 ha comunicato al Pretore di ritirare l'istanza
a protezione dell'unione coniugale. AP 1 ha confermato il 7 maggio 2010 che i coniugi avevano risolto i loro dissidi, sollecitando a sua volta lo stralcio
della causa.
C. Con
decreto dell'11 maggio 2010 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza
prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili. Contestualmente egli ha
respinto le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti.
D. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha
introdotto
un ricorso (“appello”) del 19 settembre 2007 (recte:
27 maggio
2010) per ottenere il beneficio richiesto e la conseguente
riforma della decisione pretorile. Il memoriale non ha formato, per sua natura,
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio
2001, commento all'art. 35 in fine). Il decreto di stralcio contenente la
decisione negativa sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è giunto al legale del convenuto il 12
maggio 2010. Consegnato alla posta il 27 maggio successivo, il ricorso in esame
è pertanto tempestivo.
2.
Il
Pretore ha rifiutato alle parti il beneficio dell'assistenza giudiziaria,
richiamando nella motivazione una sentenza emanata da questa Camera il 30
novembre 2009 (inc. 11.2009.195). Egli ha soggiunto altresì che l'indigenza dei
coniugi non era documentata e che costoro non potevano negligere di presentare
la dichiarazione d'imposta all'autorità tributaria esigendo d'altro lato che lo
Stato assumesse i costi delle loro iniziative legali. Il ricorrente sostiene da
parte sua, in sintesi, che l'intervenuta riconciliazione con la moglie e il conseguente
stralcio della procedura non rende la richiesta di assistenza giudiziaria priva
d'oggetto, tanto meno ove le premesse per la concessione siano date, come in concreto,
non avendo egli alcun cespite d'entrata.
3.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti
di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Non è quindi cedibile né
trasmissibile. Se, per un motivo qualsiasi, chi ottiene
l'assistenza giudiziaria perde la qualità di parte nella causa che lo
coinvolge, i benefici correlati all'assistenza non passano né agli eredi (in
caso di morte) né all'eventuale avente causa (dandosi successione nel
processo). Semplicemente, l'assistenza giudiziaria si estingue, ciò che
l'autorità accerta con decisione. Se invece, al momento in cui perde la qualità
di parte, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene
meno addirittura ogni interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza
del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre
2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi
riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.107 del 26 marzo 2010,
consid. 3).
4.
Nella
fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte, al più tardi, quando il Pretore
ha stralciato dai ruoli la procedura di misure a protezione dell'unione
coniugale. E siccome a quel momento egli non fruiva dell'assistenza
giudiziaria, è venuto meno l'interesse di lui a ottenere una decisione sul
beneficio. Esaminare i presupposti per ottenere l'assistenza giudiziaria in
simili circostanze è superfluo. Che il Pretore, quindi, abbia respinto la
richiesta anziché dichiararla senza interesse poco importa. La decisione impugnata
resiste alla critica.
5.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di
temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag), e non v'è ragione in
concreto di scostarsi da tale principio.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi
sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il valore litigioso dell'azione principale sotto
il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
all'avv. PA 2 __________.
Comunicazione
a:
–
avv.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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