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Decisione

11.2010.61

Natura altamente personale del beneficio dell'assistenza giudiziaria

9 giugno 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno raggiunto un accordo sulla vita separata, sull'abitazione coniugale

(assegnata alla moglie) e sul contributo alimentare, l'istante impegnandosi a

versare al convenuto la quota della rendita AI a lui spettante. Il 3 maggio 2010 AO 1 ha comunicato al Pretore di ritirare l'istanza

a protezione dell'unione coniugale. AP 1 ha confermato il 7 maggio 2010 che i coniugi avevano risolto i loro dissidi, sollecitando a sua volta lo stralcio

della causa.

C. Con

decreto dell'11 maggio 2010 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza

prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili. Contestualmente egli ha

respinto le richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti.

D. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha

introdotto

un ricorso (“appello”) del 19 settembre 2007 (recte:

27 maggio

2010) per ottenere il beneficio richiesto e la conseguente

riforma della decisione pretorile. Il memoriale non ha formato, per sua natura,

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda

istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità

gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio

2001, com­mento all'art. 35 in fine). Il decreto di stralcio contenente la

decisione negativa sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è giunto al legale del convenuto il 12

maggio 2010. Consegnato alla posta il 27 maggio successivo, il ricorso in esame

è pertanto tempestivo.

2.

Il

Pretore ha rifiutato alle parti il beneficio dell'assistenza giudiziaria,

richiamando nella motivazione una sentenza emanata da questa Camera il 30

novembre 2009 (inc. 11.2009.195). Egli ha soggiunto altresì che l'indigenza dei

coniugi non era documentata e che costoro non potevano negligere di presentare

la dichiarazione d'imposta all'autorità tributaria esigendo d'altro lato che lo

Stato assumesse i costi delle loro iniziative legali. Il ricorrente sostiene da

parte sua, in sintesi, che l'intervenuta riconciliazione con la moglie e il conseguente

stralcio della procedura non rende la richiesta di assistenza giudiziaria priva

d'oggetto, tanto meno ove le premesse per la concessione siano date, come in concreto,

non avendo egli alcun cespite d'entrata.

3.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti

di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Non è quindi cedibile né

trasmissibile. Se, per un motivo qualsiasi, chi ottiene

l'assisten­za giudiziaria perde la qualità di parte nella causa che lo

coinvolge, i benefici correlati all'assistenza non passano né agli eredi (in

caso di morte) né all'eventuale avente causa (dandosi successione nel

processo). Semplicemente, l'assistenza giudiziaria si estingue, ciò che

l'autorità accerta con decisione. Se invece, al momento in cui perde la qualità

di parte, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene

meno addirittura ogni interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza

del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre

2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi

riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.107 del 26 marzo 2010,

consid. 3).

4.

Nella

fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte, al più tardi, quando il Pretore

ha stralciato dai ruoli la procedura di misure a protezione dell'unione

coniugale. E siccome a quel momento egli non fruiva dell'assistenza

giudiziaria, è venuto meno l'interesse di lui a ottenere una decisione sul

beneficio. Esaminare i presupposti per ottenere l'assistenza giudiziaria in

simili circostanze è superfluo. Che il Pretore, quindi, abbia respinto la

richiesta anziché dichiararla senza interesse poco importa. La decisione impugnata

resiste alla critica.

5.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di

temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag), e non v'è ragione in

concreto di scostarsi da tale principio.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi

sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il valore litigioso dell'azione principale sotto

il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione

all'avv. PA 2 __________.

Comunicazione

a:

avv.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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