11.2010.62
Azione di mantenimento: contributo alimentare per un figlio residente in Spagna
11 maggio 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.62
Data decisione, Autorità:
11.05.2012, ICCA
Titolo:
Azione di mantenimento: contributo alimentare per un figlio residente in Spagna
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 279 cpv. 1 CC
art. 5 agg. 2 CL
art. 4 agg. 1 CROA
art. 83 cpv. 1 LDIP
Incarto n.
11.2010.62
Lugano
11 maggio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.157 (azione
di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
4, promossa con petizione del 6 marzo 2007 da
AP 1 (Spagna)
(rappresentata dal curatore PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato da PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 maggio 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare e la
sentenza emessi il 18 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
17 settembre 2006 __________ (1980), cittadina spagnola, ha dato alla luce a __________
una bambina, AP 1. Il 16 ottobre 2006 essa ha lasciato la Svizzera e si è
trasferita con la figlia in Spagna. La Commissione tutoria regionale 3 ha nominato alla minorenne, il 10 novembre 2006, un curatore nella persona dell'PA 2, incaricato di
accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento.
B. Il 6
marzo 2007 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché
fosse accertata la paternità di AO 1 (1973), cittadino italiano domiciliato a __________,
con obbligo per quest'ultimo di versarle retroattivamente dal giorno della
nascita un contributo alimentare indicizzato di fr. 1270.– mensili fino al
6° compleanno, di fr. 1430.– mensili fino al 12° compleanno e di
fr. 1730.– mensili fino alla maggiore età. Identica richiesta essa ha
avanzato per la prima fascia d'età già in via cautelare.
C. All'udienza
del 27 aprile 2007, indetta per la discussione cautelare, entrambe le parti
hanno postulato l'esecuzione di una perizia sul DNA, dalla quale la paternità
di AO 1 è risultata il 3 dicembre 2007 al 99.99999996%. All'udienza del 26
settembre 2008, indetta per il seguito della discussione cautelare, il convenuto
non ha più contestato la sua paternità, ma ha rifiutato alla figlia qualsiasi contributo di
mantenimento. Con decreto supercautelare del 25 marzo
2009 il Pretore lo ha condannato così a versare retroattivamente dal 1° marzo
2009 un contributo per AP 1 di fr. 850.– mensili, assegni familiari non
compresi. Il 16 luglio 2009 __________ è stata sentita per
rogatoria e il 17 novembre 2009 AO 1 è stato sottoposto
a interrogatorio formale (inc. DI.2007.303).
D. Chiamato
a presentare la risposta di merito, il convenuto non ha reagito. L'udienza
preliminare si è tenuta il 17 novembre 2009. Non dovendosi assumere prove, in
tale circostanza le parti hanno rinunciato alla discussione finale (cautelare e
di merito), limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale 14 dicembre 2009 l'istante ha poi aumentato la richiesta di contributo alimentare a fr. 2040.– mensili fino
al 6° compleanno, a fr. 1935.– mensili fino al 12° compleanno e
fr. 2115.– fino alla maggiore età. Nel proprio allegato del 15 gennaio
2010 il convenuto ha confermato di acquiescere all'azione di paternità, ma ha proposto di respingere l'azione di mantenimento, contestando la competenza
per territorio del Pretore; in via subordinata egli ha
offerto un contributo alimentare per la figlia di fr. 425.– mensili fino
al 6° compleanno, di fr. 480.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 580.–
mensili fino alla maggiore età (inc. OA.2007.157).
E. Statuendo
il 18 maggio 2010 sull'istanza cautelare, il Pretore ha condannato AO 1 a versare all'istante un contributo provvisionale di fr. 700.– mensili dal 1° marzo 2007. Contestualmente
egli ha giudicato anche nel merito, accertando la paternità del convenuto e obbligando
quest'ultimo a versare alla figlia un contributo alimentare
indicizzato di fr. 700.– mensili (assegni familiari
compresi) fino alla maggiore età, oltre a fr. 4200.– per contributi alimentari maturati dal settembre
2006 fino al 28 febbraio 2007. La tassa di giustizia di fr. 500.– e
le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 26 maggio 2010 a questa Camera per ottenere che il contributo cautelare sia
aumentato a fr. 1270.– mensili sin dalla nascita e che nel merito il
contributo alimentare sia fissato in fr. 1632.– mensili fino al 6°
compleanno, in fr. 1548.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1692.–
mensili fino alla maggiore età, sollecitando inoltre il pagamento di fr. 10 992.– per
contributi alimentari arretrati. Invitato a presentare osservazioni, AO 1 è
rimasto silente.
in diritto: 1. AP
1 Lombardia ha promosso un'azione di paternità combinata con un'azione di
mantenimento (art. 280 cpv. 3 vCC). L'intera causa era disciplinata in
condizioni simili, fino al 31 dicembre 2010, dalla procedura ordinaria degli
art. 165 segg. CPC ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2004.66 del 16 aprile
2007, consid. 1 con richiami di dottrina), nell'ambito della quale il Pretore
statuiva con giudizio appellabile entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese).
Entro dieci giorni erano impugnabili invece i decreti cautelari adottati previo
contraddittorio nelle cause appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC ticinese con
rinvio all'art. 370 cpv. 2). In concreto la sentenza
del Pretore è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 19 maggio 2010.
Introdotto il 26 maggio seguente, l'appello in esame è pertanto tempestivo
sotto ogni punto di vista.
2. Litigiosa
rimane, in questa sede, l'azione di mantenimento, e in particolare il contributo
alimentare per la figlia. Dopo avere verificato la propria competenza per
territorio (art. 5 n. 2 della Convenzione di Lugano) e determinato l'applicabilità
del diritto spagnolo (art. 4 par. 1 della Convenzione
dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari, su rinvio dell'art. 83 cpv. 1 LDIP), il Pretore ha accertato il reddito di
AO 1, croupier di casinò, in fr. 4788.– mensili a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 3839.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, spese accessorie fr. 250.–, conguaglio
spese accessorie fr. 83.40, posteggio fr. 100.–, assicurazione RC
dell'automobile fr. 224.55, imposta di circolazione fr. 67.75,
assicurazione dell'economia domestica fr. 12.50, assicurazione RC privata
fr. 20.85, “terzo pilastro” fr. 250.–, assicurazione RC motoveicolo
fr. 108.75, imposta di circolazione del motoveicolo fr. 21.50).
Quanto a __________, il primo giudice ha constatato che essa guadagna € 512.– mensili lavorando come assistente di
cure in una casa per anziani a __________ (circa 10 km in linea d'aria da __________), ma non ne ha stabilito il fabbisogno minimo, dato che con le
sue entrate essa non è in grado – comunque sia – di partecipare al mantenimento
della figlia.
Per quel
che è del fabbisogno in denaro della bambina, il Pretore si è riferito alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (edizione 2009), stimando in un 20% il minor
costo della vita in Spagna. “Alla luce di quanto precede” egli ha fissato il
contributo alimentare in fr. 700.– mensili (assegni familiari compresi), importo
a suo avviso “del tutto equo”, soggiungendo che “quand'anche di poco inferiore
al salario minimo in Spagna, esso risulta adeguato, tenuto conto del diritto
dell'attrice di beneficiare del maggior benessere che gode il padre in Svizzera”.
3. L'appellante
fa valere che sulla scorta dello stesso reddito e dello stesso fabbisogno
minimo del convenuto il Pretore aveva obbligato quest'ultimo, con decreto supercautelare
del 25 marzo 2009, a versarle un contributo alimentare di fr. 850.– e non solo
di fr. 700.– mensili. La censura non è seria, ove appena si consideri che un
giudice non è vincolato a decisioni prese senza contraddittorio. Interpellata
la controparte, egli può anche decidere in altro modo, senza necessariamente
che le circostanze siano mutate nel frattempo. Nulla impediva perciò che in
concreto, sentita la controparte, il Pretore decidesse diversamente in via
cautelare e, a maggior ragione, nel merito. Su questo punto l'appello è manifestamente
privo di consistenza.
4. Secondo l'appellante
il reddito di AO 1 non ammonta a fr. 4788.– mensili, come ha accertato il primo
giudice, bensì a fr. 6900.– mensili, come risulta dalle certificazioni
uniche dei redditi 2005, 2006 e 2007. L'argomentazione non è fondata. Il convenuto
lavora come croupier per il Casinò municipale di __________. Ora, trattandosi
di un lavoratore dipendente, il reddito determinante è quello netto
percepito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c, I-2004 pag.
595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima, le eventuali
gratifiche, le indennità per lavori straordinari e gli abbuoni, se
costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna
2005, n. 14 e 17 ad art. 125 CC).
Nella
fattispecie il certificato unico dei dipendenti (CUD) 2008 attesta un reddito di € 63 003.28, un'imposta
sul reddito delle persone fisiche (Irpef) di € 20 501.34, contributi di previdenza per €
1510.06 e un trattamento di fine rapporto (Tfr) di € 2684.93
(doc. 7). Il reddito netto ammonta così a € 38 306.95 annui, cui si aggiunge la quota
di tredicesima (€ 245.56), onde un guadagno mensile
di € 3192.25 netti, pari a fr. 4788.– (cambio
di 1.5002). I guadagni risultanti dalle certificazioni uniche dei redditi
2005, 2006 e 2007 (€ 50/55 000.–: doc. 13), oltre a non
far stato – come si è appena detto – per il giudizio, si riferiscono a redditi lordi,
dai quali non sono stati dedotti né l'Irpef, né l'addizionale regionale
dell'Irpef, né il Tfr né i contributi di previdenza. Certo, in occasione
del suo interrogatorio formale del 17 novembre 2009 AO 1 ha dichiarato che la cifra figurante alla posizione 1 della parte B del CUD corrisponde al
reddito netto (risposta n. 3). In realtà essa corrisponde al totale degli emolumenti
percepiti al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, sul quale
sono poi calcolate l'Irpef, l'addizionale regionale e l'addizionale comunale
che il datore di lavoro trattiene e versa all'erario. Ciò posto, nelle
circostanze descritte non sussiste ragione per scostarsi dal reddito di fr.
4788.– mensili accertato dal Pretore.
5. La competenza
per territorio del giudice svizzero e l'applicabilità del diritto spagnolo (in
specie dell'art. 146 del Codice civile spagnolo, secondo cui i contributi
alimentari per i figli devono essere commisurati alle possibilità finanziarie
del debitore e alle necessità del richiedente, come ripete in sostanza l'art.
11 par. 2 della citata Convenzione dell'Aia), accertate dal Pretore, non sono
in discussione. Al proposito non soccorre pertanto diffondersi.
6. Relativamente al fabbisogno
minimo di AO 1, calcolato dal Pretore in
fr. 3839.30 mensili, l'appellante chiede che esso sia accertato in
3287.05 mensili (recte: 3359.05) fino al 31 agosto 2009 e in fr. 3387.05
(recte: 3459.05) mensili in seguito (minimo esistenziale del diritto esecutivo passato da fr. 1100.– a fr. 1200.–
mensili). Essa sottolinea che queste due ultime cifre corrispondono a quelle di
fr. 3739.30 mensili (fino al 31 agosto 2009) e di fr. 3839.30 (dopo di allora) esposte
dal convenuto medesimo in sede cautelare, dalle quali va dedotto però il premio
dell'assicurazione sulla vita (fr. 250.–) e il costo della motocicletta (assicurazione
e imposta di circolazione per complessivi fr. 202.25, recte fr. 130.25).
Sulla questione si tornerà oltre. Certo è che il fabbisogno minimo da
riconoscere al convenuto dipende anche dal fabbisogno in denaro della figlia, il
quale va assicurato nella misura del possibile, __________ non
essendo in grado di contribuire al mantenimento di AP 1. È vero che il guadagno
di € 512.– mensili da lei conseguito non
appare credibile per un'assistente di cure geriatriche a orario completo,
ma poco importa. Secondo giurisprudenza un genitore cui è affidato un figlio di
età inferiore a 16 anni non è tenuto – per principio – occuparsi professionalmente
più del 50% (DTF 137 III 109 a metà). Il fabbisogno in denaro della figlia va
finanziato di conseguenza, per quanto possibile, dal convenuto.
7. Per
quel che riguarda appunto il proprio fabbisogno in denaro, l'appellante sostiene
che esso va fissato in fr. 1632.– mensili fino al 6°
compleanno, in fr. 1548.– mensili fino al 12° compleanno e in
fr. 1692.– mensili fino alla maggiore età. A mente sua gli importi stimati
dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo possono sì essere
ridotti del 20% per tenere conto del minor costo della vita in Spagna, ma non
oltre, e sicuramente non vanno decurtati a fr. 700.– mensili come ha fatto il
Pretore.
a) Se
AP 1 vivesse in Svizzera, il suo fabbisogno medio in denaro calcolato secondo
la tabella 2009 correlata alle note raccomandazioni (quella applicabile al
momento del giudizio) sarebbe stato di fr. 1677.50 mensili
per i primi sei anni di
età (compresi fr. 362.50 mensili per cura e educazione al 50%), di
fr. 1705.– mensili per i successivi sei anni (compresi fr. 230.– mensili per cura e educazione al 50%) e
di fr. 1950.– mensili per i rimanenti sei anni fino alla maggiore età (compresi
fr. 165.– mensili per cura e educazione al 50%). Che con un reddito da
attività lucrativa di appena € 512.– mensili __________ non sia in grado di accudire
essa medesima alla figlia almeno nella misura del 50% è verosimile. La posta
per cura e educazione prevista dalle citate raccomandazioni va adattata dunque di
conseguenza (Rep. 1996 pag. 119 consid. 5; principio definito “corretto” dal
Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b).
b) La
minorenne vivendo in Spagna, il suo fabbisogno medio in
denaro può essere equamente stimato facendo capo agli indici sul livello dei
prezzi (compresa la locazione) periodicamente diramati dalla UBS (“Prezzi e
salari”), senza trascurare che tali coefficienti sono rapportati al costo della
vita nell'area di __________ e non alla media svizzera cui si riferiscono le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi (RtiD II-2007 pag. 798). Nell'edizione 2009 della citata
pubblicazione (quella a consultabile al momento del
giudizio: http://www. ubs.com/global/it/wealth_management/wealth_ management_research/prices_
earnings.html) figuravano le due maggiori città della Spagna: __________ con un indice del 74.5 e __________ con un
indice del 77.1. In concreto AP 1 risiede con la madre a
__________, un piccolo comune (3750 abitanti) nell'entroterra della Galizia, a circa
30 km in linea d'aria da __________, sulla costa atlantica. Il costo della
vita in quella regione rurale non può ragionevolmente essere equiparato a
quello di una località rinomata come __________ (oltre 80 km più a nord), né tanto meno a quello di __________ o di __________, già inferiori di circa il
25% rispetto a __________. Ma non può nemmeno essere paragonato a quello di un
grosso centro urbano come __________ (81 500 abitanti) evocato dal
Pretore, molto lontano da __________ (quasi 80 km), che annovera industrie della pesca e della manifattura. Tutto considerato, nel caso specifico
il fabbisogno medio in denaro della figlia può essere stimato, in definitiva, attorno
al 60% per rapporto a quanto prevedono le note raccomandazioni di __________.
c) Nelle
circostanze descritte il fabbisogno in denaro di AP 1 risulta di circa fr. 1000.–
mensili per i primi sei anni, di circa fr. 1025.–
mensili per i successivi sei anni e di circa fr. 1170.– mensili per i
rimanenti sei anni che precedono la maggiore età, eventuali assegni familiari
compresi. Al proposito l'appello si rivela parzialmente fondato.
8. La
questione è ancora di sapere se, con un fabbisogno minimo di fr. 2639.30 mensili
(esposto nel doc. 8) più il minimo esistenziale del diritto esecutivo, il
convenuto sia in grado di sopperire al fabbisogno in denaro della figlia. Dato
un reddito di fr. 4788.– netti mensili (sopra, consid. 4), il margine
disponibile di AO 1
AO 1 risulta in effetti di
fr. 1049.– mensili fino al 31 agosto 2009 (fr. 4788.– meno fr. 3739.–) e
di fr. 949.– mensili dopo di allora (fr. 4788.– meno fr. 3839.– per intervenuto
adeguamento del minimo esistenziale del diritto esecutivo). Dal 1° settembre 2009 in poi il convenuto si vede intaccare così il proprio fabbisogno minimo di circa fr. 50.–
mensili fino al 17 settembre 2012 (6° compleanno della figlia), di fr. 75.–
mensili fino al 17 settembre 2018 (12° compleanno della figlia) e di circa fr.
220.– mensili dopo di allora. D'altro lato non bisogna trascurare che nel fabbisogno
minimo il convenuto ha incluso il costo di una moto (fr. 130.25 mensili) che
non può definirsi indispensabile, fruendo egli già di un'automobile. Dopo il
2018 inoltre egli potrà conseguire qualche risparmio sul costo dell'alloggio,
che grava per ben fr. 1833.40 mensili sul suo bilancio (locazione fr. 1750.–,
spese accessorie fr. 250.–, conguaglio delle spese accessorie fr. 83.40),
cercando un'abitazione meno dispendiosa. Si tratta di piccoli sacrifici che per
il mantenimento della figlia possono ragionevolmente essere pretesi da lui.
9. Con
la decisione impugnata il Pretore ha obbligato AO 1
AO 1 a versare la somma di fr.
4200.– (fr. 700.– mensili) “a valere quale contributo di mantenimento per la
figlia AP 1 per il periodo settembre 2006 – febbraio 2007” (dispositivo n. 5). A parte il fatto che non è dato di capire perché il convenuto dovrebbe
cominciare a pagare contributi il 1° settembre 2006 quando la figlia è nata il
17 settembre 2006, mal si comprende il senso di un dispositivo separato.
Con l'atto introduttivo della lite, del 6 marzo 2007, la minorenne chiedeva l'erogazione
di contributi alimentari sin dalla nascita (art. 279 cpv. 1 CC). In esito all'attuale
giudizio è sufficiente, di conseguenza, fissare contributi alimentari dal 17 settembre
2006 in poi.
10. Per
quanto attiene al dispositivo n. 2 della decisione impugnata con cui il Pretore
ha imposto al convenuto il versamento di un contributo alimentare provvisionale
di fr. 700.– mensili dal marzo del 2007 in poi, esso decade con l'emanazione dell'attuale giudizio. La presente decisione che condanna AO 1 a versare contributi alimentari definitivi a decorrere dalla nascita della figlia è infatti
suscettibile di esecuzione, un eventuale ricorso al Tribunale federale non
avendo effetto sospensivo (competerà se mai al giudice dell'istruzione decidere
altrimenti: art. 103 cpv. 3 LTF). La questione dell'assetto cautelare è
pertanto divenuta, in appello, senza oggetto.
11. Gli oneri del giudizio odierno seguono il
vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante
ottiene causa vinta per circa un terzo delle richieste e deve assumere così due
terzi dei costi. AO 1 andrebbe condannato a farsi carico del rimanente terzo,
ma non avendo egli proposto di respingere l'appello non può essere tenuto al
pagamento di spese (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4), come non ha diritto a
ripetibili. In condizioni del genere va riscossa unicamente la quota (ridotta) di
oneri a carico dell'appellante, senza assegnazione di ripetibili. La decisione attuale non incide in maniera apprezzabile, per contro,
sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di primo grado, che può
rimanere invariato.
12. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
Considerandi
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera abbondantemente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove si consideri la differenza tra i contributi alimentari fissati
dal Pretore e quelli pretesi in appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è diretto contro i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata,
l'appello è dichiarato senza oggetto.
II. Nella
misura in cui è diretto contro i dispositivi n. 4, 5 e 6 della sentenza
impugnata, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
4. AO 1 è condannato a versare dal 17
settembre 2006 a __________, in favore della figlia AP 1, i seguenti contributi
di mantenimento in via anticipata entro il 5 di ogni mese, assegni familiari
compresi:
fr. 1000.–
fino al 6° compleanno;
fr. 1025.– dal 6° al 12° compleanno;
fr. 1170.–
dal 12° compleanno fino alla maggiore età.
I contributi
alimentari vanno adeguati all'indice svizzero dei prezzi al consumo, la prima
volta nel gennaio del 2011 in base all'indice del novembre precedente, valendo
come indice di base quello del maggio 2011, a meno che il convenuto dimostri che il suo stipendio non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento
al rincaro.
Il
dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è annullato.
Per
il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è
confermato.
III. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
IV. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster