11.2010.63
(auto)ricusa del giudice per aver sporto una querela penale contro una parte
4 giugno 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2010.63
Data decisione, Autorità:
04.06.2010, ICCA
Titolo:
(auto)ricusa del giudice per aver sporto una querela penale contro una parte
RICUSAZIONE
art. 29 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.63
Lugano
4 giugno 2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Ermotti e Walser
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2010.10 (azione di
separazione su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Riviera
promossa con petizione del 10 maggio 2005 da
CO 1,
(patrocinata dall' PA 1 Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando
ora sul caso di ricusazione riconosciuto il 28
maggio 2010 dal Pretore nei riguardi del convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere ammesso il
caso di ricusazione;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 maggio 2005 CO 1 (1941) ha introdotto davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona un'azione di separazione su richiesta unilaterale nei
confronti del marito IS 1 (1940) chiedendo la regolamentazione degli effetti. IS
1 non ha presentato la risposta di causa ed è rimasto precluso. Nel corso
dell'istruttoria, il 18 novembre 2007, IS 1 ha chiesto la ricusa del Pretore. Con sentenza del 16 maggio 2008 questa Camera ha preso atto del ritiro dell'istanza
e ha stralciato la causa dai ruoli (inc. 11.2007.185). Una ulteriore domanda di
ricusa contro il Pretore presentata il 20 giugno 2008 da IS 1 è stata
stralciata dai ruoli da questa Camera per mancato pagamento dell'anticipo con
decreto dell'11 settembre 2008 (inc. 11.2008.74). L'8 gennaio 2009 il Pretore,
ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a occuparsi della lite, ha
comunicato alle parti la sua intenzione di astenersi dal proprio ufficio. Il 29
gennaio 2009 questa Camera ha ammesso la ricusazione del Pretore nei riguardi
del convenuto (inc. 11.2009.19). In seguito alla ricusazione dei Segretari
assessori della medesima Pretura la causa di stato è stata trasmessa, l'8
febbraio 2010, al Pretore del Distretto di Riviera.
Fatti
B. Tra
l'11 e il 13 maggio 2010 IS 1 ha inviato al Pretore diversi fax contenenti
varie offese verso il magistrato. Il 17 maggio 2010 quest'ultimo ha sporto
querela penale nei confronti di IS 1 per ingiuria. Lo stesso giorno il Pretore,
ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a occuparsi della lite, ha
comunicato alle parti la sua intenzione di astenersi dal proprio ufficio.
Invitate dal Pretore a esprimersi entro cinque giorni sull'astensione, l'attrice
ha comunicato il 21 maggio 2010 di opporvisi, mentre il convenuto è
rimasto silente. Il fascicolo della causa è quindi stato trasmesso alla Camera
civile di appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ravvisa negli scritti indirizzatigli da IS 1, così
come nella querela penale da lui introdotta contro il convenuto, l'esistenza di
motivi gravi e di una manifesta inimicizia nei confronti di IS 1, ciò che
impedisce qualsiasi serenità di giudizio. Ora, in concreto non può farsi
questione di esclusione, i cui motivi sono indicati esaurientemente all'art. 26
CPC, bensì – tutt'al più – di ricusazione. Quanto all'art. 27 CPC, esso dispone
che le parti possono ricusare il giudice se vi è grave inimicizia tra il
giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in
cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Inoltre, il giudice che riconosce in sé
un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente
le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore
incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC).
2.
La
decisione di ricusa o di esclusione è pronunciata con decreto in camera di consiglio
e non può essere impugnata (art. 30
cpv. 3
CPC). Ciò implicherebbe un'udienza (art. 363 CPC per analogia). Dato però che
in concreto l'istanza proviene dalla Pretura, non vi è ragione di indire
dibattimenti orali, le parti avendo già avuto modo di esprimersi al riguardo. E
quand'anche le parti aderissero all'(auto)ricusazione del Pretore, ciò non
esonererebbe la Camera civile di appello, in ogni modo, dallo statuire al riguardo
(Rep. 1997 pag. 212).
3.
Nella
fattispecie, come si è detto, il 17 maggio 2010 il Pretore ha querelato penalmente
il convenuto per ingiurie. E l'avvio di un procedimento penale – per reati perseguibili
non d'ufficio ma solo su querela – nei confronti di una parte, costituisce
senz'altro un motivo di grave inimicizia tra il Pretore e IS 1. La denuncia
crea nel magistrato un'aspettativa di punizione e di condanna nei confronti del
convenuto, aspettativa tale da essere oggettivamente idonea a suscitare
l'apparenza di una prevenzione e da far nascere un rischio di parzialità. Il
giudice (indipendentemente dall'esito del procedimento penale) viene quindi a
collocarsi in una situazione incompatibile con l'esigenza ferma e non rinunciabile
di persistere, per tutta la durata del procedimento, nel possesso di
quell'insieme di capacità soggettive che gli consentono di continuare gli atti
della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio in modo insospettabile,
sereno e rassicurante (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 25
ad art. 27). Ne discende che la ricusa del Pretore deve essere ammessa. Non
risultando che il Pretore abbia compiuto atti di procedura dopo l'istanza del 28
maggio 2010, non vi sono atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC). Trattandosi di
un caso di impedimento legale del Pretore, la causa è quindi trasmessa al
Segretario assessore (art. 34 cpv. 1 LOG).
4.
Dato
che l'istanza proviene dalla Pretura si prescinde dal prelevare tasse o spese e
dall'assegnare ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. La
ricusazione riconosciuta il 28 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera
nei riguardi del convenuto IS 1 (inc. OA.2010.10) è ammessa.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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