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Decisione

11.2010.63

(auto)ricusa del giudice per aver sporto una querela penale contro una parte

4 giugno 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Tra

l'11 e il 13 maggio 2010 IS 1 ha inviato al Pretore diversi fax contenenti

varie offese verso il magistrato. Il 17 maggio 2010 quest'ultimo ha sporto

querela penale nei confronti di IS 1 per ingiuria. Lo stesso giorno il Pretore,

ritenuto non sussistere i presupposti per continuare a occuparsi della lite, ha

comunicato alle parti la sua intenzione di astenersi dal proprio ufficio.

Invitate dal Pretore a esprimersi entro cinque giorni sull'astensione, l'attrice

ha comunicato il 21 maggio 2010 di opporvisi, mentre il convenuto è

rimasto silente. Il fascicolo della causa è quindi stato trasmesso alla Camera

civile di appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ravvisa negli scritti indirizzatigli da IS 1, così

come nella querela penale da lui introdotta contro il convenuto, l'esistenza di

motivi gravi e di una manifesta inimicizia nei confronti di IS 1, ciò che

impedisce qualsiasi serenità di giudizio. Ora, in concreto non può farsi

questione di esclusione, i cui motivi sono indicati esaurientemente all'art. 26

CPC, bensì – tutt'al più – di ricusazione. Quanto all'art. 27 CPC, esso dispone

che le parti possono ricusare il giudice se vi è grave inimicizia tra il

giudice e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in

cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Inoltre, il giudice che riconosce in sé

un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente

le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore

incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC).

2.

La

decisione di ricusa o di esclusione è pronunciata con decreto in camera di consiglio

e non può essere impugnata (art. 30

cpv. 3

CPC). Ciò implicherebbe un'udienza (art. 363 CPC per analogia). Dato però che

in concreto l'istanza proviene dalla Pretura, non vi è ragione di indire

dibattimenti orali, le parti avendo già avuto modo di esprimersi al riguardo. E

quand'anche le parti aderissero all'(auto)ricusazione del Pretore, ciò non

esonererebbe la Camera civile di appello, in ogni modo, dallo statuire al riguardo

(Rep. 1997 pag. 212).

3.

Nella

fattispecie, come si è detto, il 17 maggio 2010 il Pretore ha querelato penalmente

il convenuto per ingiurie. E l'avvio di un procedimento penale – per reati perseguibili

non d'ufficio ma solo su querela – nei confronti di una parte, costituisce

senz'altro un motivo di grave inimicizia tra il Pretore e IS 1. La denuncia

crea nel magistrato un'aspettativa di punizione e di condanna nei confronti del

convenuto, aspettativa tale da essere oggettivamente idonea a suscitare

l'apparenza di una prevenzione e da far nascere un rischio di parzialità. Il

giudice (indipendentemente dall'esito del procedimento penale) viene quindi a

collocarsi in una situazione incompatibile con l'esigenza ferma e non rinunciabile

di persistere, per tutta la durata del procedimento, nel possesso di

quell'insieme di capacità soggettive che gli consentono di continuare gli atti

della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio in modo insospettabile,

sereno e rassicurante (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 25

ad art. 27). Ne discende che la ricusa del Pretore deve essere ammessa. Non

risultando che il Pretore abbia compiuto atti di procedura dopo l'istanza del 28

maggio 2010, non vi sono atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC). Trattandosi di

un caso di impedimento legale del Pretore, la causa è quindi trasmessa al

Segretario assessore (art. 34 cpv. 1 LOG).

4.

Dato

che l'istanza proviene dalla Pretura si prescinde dal prelevare tasse o spese e

dall'assegnare ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. La

ricusazione riconosciuta il 28 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera

nei riguardi del convenuto IS 1 (inc. OA.2010.10) è ammessa.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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