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Decisione

11.2010.65

Assistenza giudiziaria in causa di accesso necessario: requisito della probabilità di esito favorevole

29 maggio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2009.61 (accesso

necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con

petizione del 14 luglio 2009 da

AP 1

(patrocinata dall' PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata dall' PA 2),

giudicando

ora sul decreto del 7 maggio 2010 con cui il

Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'istante;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso (“appello”) del 25 maggio 2010 presentato da AP 1 contro il decreto emesso

il 7 maggio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al rimedio

giuridico;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietaria delle particelle n. 68 (fabbricato, 27 m², e orto, 67 m²) e n. 693 (abitazione, 48 m²) RFD di __________,

sezione di __________. Entrambi i fondi beneficiano di una servitù di passo

pedonale sulla particella n. 64, appartenente a AO 1. La servitù è stata

costituita in esito a una causa promossa il 20 marzo 1990 da AP 1 contro __________

e __________, precedenti proprietari della particella n. 64, in esito alla quale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha

ordinato con sentenza del 27

gennaio 1995 l'iscrizione di una servitù di passo “da esercitare sulla striscia di terreno (della larghezza di

centimetri cinquanta) indicata in colore rosso nella planimetria allegata”.

B. Nell'estate

del 2009 AO 1 ha posato sulla sua proprietà, all'inizio del percorso pedonale,

due paletti di metallo a delimitazione del tracciato.

AP 1 si è rivolta il 14 luglio 2009 al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria,

un accesso necessario largo 1.50 m sulla particella n. 64 in favore delle

sue particelle n. 68 e 634 (recte: 693) da esercitare sullo stesso percorso

già iscritto nel registro fondiario, offrendo un'indennità simbolica di fr. 1.–.

In via cautelare essa ha postulato la rimozione dei paletti. Con decreto cautelare del 4

dicembre 2009 il Pretore ha respinto quest'ultima domanda e il 21 dicembre

successivo ha rifiutato al­l'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria

per la procedura cautelare. Un appello presentato il 19 dicembre 2009 da AP 1

contro il decreto cautelare e il successivo diniego dell'assistenza giudiziaria

è stato respinto da questa Camera con sentenza del 25 gennaio

2010 (inc. 11.2009.208 e 11.2010.3).

C. Nel

frattempo, con risposta di merito del 30 luglio 2009, AO 1 ha proposto di respingere la petizione e ha chiesto

di “revocare o, comunque sia, di limitare il passo” oppure, in caso di accoglimento dell'azione, di riconoscerle un'in­dennità

di

fr. 10 000.–. L'attrice ha replicato il 15 settembre 2009, ribadendo le proprie

domande. Con duplica del 22 ottobre 2009 la convenuta si è limitata a postulare

il rigetto della petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 2 dicembre

2009. La causa è attualmente in fase istruttoria.

D. Con decreto del 7

maggio 2010 il Pretore ha statuito sull'assistenza giudiziaria sollecitata

dall'attrice per la causa di merito, respingendola e ponendo la tassa di giustizia

con le spese (fr. 200.–) a carico della richiedente. Contro

tale diniego AP 1 ha presentato un ricorso (“appello”) del 25

maggio 2010 a questa Camera per ottenere il conferimento del beneficio e identica

richiesta essa formula in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Alle

impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi

la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto ticinese

il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto – totale o

parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda istanza” (art.

35.

cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.

2.

I

documenti acclusi al ricorso (tassazione 2008, fattura 11 aprile 2004 di fr.

2776.20

emessa dall'impresa edile __________, precetto esecutivo di fr. 2776.20

notificato dalla stessa ditta, cedola postale di fr. 1503.–) sono ricevibili,

la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza

giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307

consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art.

4.

vLag).

3.

Il

Pretore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria alla richiedente,

rimproverando a quest'ultima di avere presentato il relativo certificato

municipale (art. 4 cpv. 1 vLag) senza però “fornire alcuna documentazione a

sostegno della sua situazione finanziaria”, giustificativi che non incombeva a

lui di assumere. Il primo giudice ha accertato inoltre che la richiedente aveva

risparmi per fr. 5627.– e che qualora tali fondi non fossero stati sufficienti

per finanziare le spese legali e processuali, “non è possibile escludere la

possibilità per la signora AP 1 di un ulteriore aggravio ipotecario dei fondi

di cui è proprietaria”. Per il Pretore poi la causa di merito appare

senza possibilità di esito favorevole, poiché la richiesta di giudizio è

formulata in favore di un fondo inesistente e il passo attuale, seppur largo 50 cm, permette all'attrice di usare il proprio fondo quale orto e deposito, come ha sempre

fatto.

4.

La

ricorrente ribadisce di non poter far fronte alle spese processuali e di

patrocinio, come attesta il Municipio di domicilio, i suoi unici cespiti

d'entrata consistendo in rendite d'invalidità. Essa soggiunge che i risparmi le

sono indispensabili per pagare i lavori di sistemazione dell'immobile, gli

oneri ipotecari e un'ipoteca legale in favore dell'Ufficio __________. Quanto a

un eventuale aumento del carico ipotecario, essa fa valere che i suoi fondi sono

già gravati per fr. 115 000.– e che i suoi esigui redditi non le permettono aumenti. Per la

ricorrente, infine, la causa di merito non è destituita di fondamento, poiché

la domanda intesa all'allargamento del passo è “seria e oggettivamente sostenibile”.

5.

Indigenza

nel senso dell'art. 3 vLag era data allorché il richiedente non fosse in grado

di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura

senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (RtiD

I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezzava solo con riferimento al

minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le

circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con

cui era chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi

chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui doveva far fronte il richiedente

(Rep. 1997 pag. 215; v. anche DTF 135 I 223 consid. 5.1).

Nella

fattispecie è praticamente escluso che con un reddito di fr. 1455.–

mensili (rendite di invalidità), la richiedente sia in grado di finanziare le

spese legali e di patrocinio ai fini della causa di merito. Relativamente alla

sostanza immobiliare, un reddito di appe­na fr. 1455.– mensili esclude la

possibilità di finanziarne un aggravio ipotecario, mentre non si può

ragionevolmente pretendere – come ha rilevato questa Camera nella sentenza del

25.

gennaio 2010 (consid. 8) – che l'interessata venda i propri immobili. Ci

si può domandare invero se i citati risparmi di fr. 5627.– non vadano

destinati anzitutto a onorare i servizi che AP 1 chiede allo Stato (DTF 135 I

223.

consid. 5.1) piuttosto che a pagare l'impresa edile __________ per lavori di

sistemazione delle sue proprietà. La questione può nondimeno rimanere indecisa

per le ragioni che seguono.

6.

Il

beneficio dell'assistenza giudiziaria poteva essere rifiutato indipendentemente

dall'eventuale indigenza del richiedente, a norma dell'art. 14 cpv. 1 lett. a

vLag, qualora la causa non denotasse probabilità di esito favorevole. Senza

probabilità di buon diritto erano conclusioni le cui prospettive di successo apparissero

sensibilmente inferiori a quelle di sconfitta. L'esistenza di sufficienti

probabilità di successo andava giudicata sommariamente, secondo le condizioni

al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614 consid. 5; sentenza

del Tribunale federale 5A_707/2011 del 28 novembre 2011, consid. 4.2).

a) Nel

caso specifico si conviene che – contrariamente all'opinione del Pretore – alla

ricorrente non poteva essere negata l'assistenza giudiziaria solo per la svista

manifesta in cui essa era caduta indicando come fondo dominante la particella

n. 634 RFD anziché la particella n. 693 (art. 82 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 137 ad

art. 82 CPC). La questione è ancora di esaminare se, chiarito ciò, la causa di

merito denotasse probabilità di esito favorevole. Ora, un diritto di accesso necessario costituisce, come altre

restrizioni indirette della proprietà, “un'espropriazione di diritto privato”. La

giurisprudenza ne subordina pertanto la concessione a premesse rigorose. Di tale

istituto ci si può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l'uso del

fondo conforme alla sua destinazione esiga un accesso alla pubblica via e tale

accesso faccia completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136 III 133

consid. 3.1 con richiami). Non soccorrono i requisiti

dell'art. 694 CC ove si tratti solo di migliorare condizioni di transito, tranne

che il miglioramento richieda costi sproporzionati. L'art. 694 cpv. 1 CC non

garantisce in altri termini un collegamento ottimale alla pubblica via (Rep.

1997.

pag. 150). Assicura solo quanto è oggettivamente indispensabile per uno

sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla relativa

destinazione (I CCA, sentenza inc. 11.2009.86 del 21 ottobre 2010, consid. 3).

b) In

concreto il fondo della ricorrente beneficia di un diritto di passo pedonale largo

50.

cm e “potrà essere esercitato con carriola a mano di una sola ruota” (doc.

A). Si tratta, sostanzialmente, di un accesso agricolo per l'uso di un orto. È vero

che di regola un passo pedonale è largo almeno 85 cm (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel

Cantone Ticino, 5ª edizione,

pag. 144). L'art. 171 LAC tuttavia costituisce una mera presunzione, nel senso

che vale unicamente se

l'origine della servitù o il modo in cui è essa stata esercitata non

inducono a conclusioni diverse (DTF 73 II 34 consid. 1). Se le parti hanno

pattuito convenzionalmente un passo largo 50 cm, come nel caso in rassegna, non v'è ragione di scostarsi dalla pattuizione. Ciò posto, nella sua petizione AP 1 non

pretende che nel frattempo la destinazione del fondo sia mutata o che l'uso di

mezzi meccanici per lo sfruttamento dell'orto esiga ormai un percorso di

larghezza maggiore. Sostiene che una persona robusta non può usare il passo e

che il transito con un carrello è difficoltoso, ma tali inconvenienti erano già

largamente prevedibili al momento in cui la servitù è stata costituita. Del

resto non si può dire che sia impossibile portare “il necessario per coltivare

l'orto”, attrezzi e sacchi potendo passare anche da un varco di 50 cm. L'accesso al fondo non appare dunque compromesso per rapporto alla sua destinazione agricola.

c) Quanto

alla necessità di raggiungere il ripostiglio sistemato di recente sulla particella

n. 68, tale esigenza parrebbe trascen­dere la finalità agricola della servitù

originale e configurare una nuova richiesta di accesso necessario. Sta di fatto

che del ripostiglio (apparentemente il fabbricato di 27 m² cen­sito nel registro fondiario) tutto si ignora. L'interessata non sostanzia concretamente le nuove

necessità del fondo, salvo accennare all'ipotesi in cui occorra depositare nel

ripostiglio vecchi mobili. Non rende verosimile tuttavia che uno sfruttamento

razionale della proprietà richieda un passo pedonale più largo di quello esistente.

In circostanze del genere, a un sommario esame le prospettive di buon esito

insite nell'azione di merito si rivelano di gran lunga inferiori a quelle di insuccesso.

Se ne conclude che nel risultato la decisone del Pretore resiste alla critica.

7.

Il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi

fr. 200.–, a carico della richiedente. Su questo punto la decisione non può

essere condivisa. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria

è gratuita (art. 4 cpv. 2 vLag), salvo casi di temerarietà estranei alla

fattispecie. In concreto non v'è ragione di scostarsi da tale precetto, tanto

meno per la procedura di ricorso. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria

in appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin

dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag). Certo,

sugli oneri processuali esso va accolto, ma d'ufficio, la legale non avendo

sollevato alcuna censura al proposito, L'intervento di un patrocinatore non appariva

dunque necessario (art. 14 cpv. 2 vLag).

8.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale – come

quella in materia di assistenza giudiziaria – segue la via dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso specifico manca ogni accertamento

sul valore litigioso nella causa di merito. Spetterà dunque all'interessata,

nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che esso

raggiunge almeno di fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della

decisione impugnata è così riformato:

Non si riscuotono tasse o spese né si

assegnano ripetibili.

Per il resto il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese per la procedura di ricorso.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Notificazione

a.

Comunicazione:

–;

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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