11.2010.65
Assistenza giudiziaria in causa di accesso necessario: requisito della probabilità di esito favorevole
29 maggio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2010.65
Data decisione, Autorità:
29.05.2012, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria in causa di accesso necessario: requisito della probabilità di esito favorevole
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO DI PASSO NECESSARIO
art. 694 CC
art. 3 LAG
art. 14 LAG
Incarto n.
11.2010.65
Lugano
29 maggio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2009.61 (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con
petizione del 14 luglio 2009 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2),
giudicando
ora sul decreto del 7 maggio 2010 con cui il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso (“appello”) del 25 maggio 2010 presentato da AP 1 contro il decreto emesso
il 7 maggio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al rimedio
giuridico;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria delle particelle n. 68 (fabbricato, 27 m², e orto, 67 m²) e n. 693 (abitazione, 48 m²) RFD di __________,
sezione di __________. Entrambi i fondi beneficiano di una servitù di passo
pedonale sulla particella n. 64, appartenente a AO 1. La servitù è stata
costituita in esito a una causa promossa il 20 marzo 1990 da AP 1 contro __________
e __________, precedenti proprietari della particella n. 64, in esito alla quale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha
ordinato con sentenza del 27
gennaio 1995 l'iscrizione di una servitù di passo “da esercitare sulla striscia di terreno (della larghezza di
centimetri cinquanta) indicata in colore rosso nella planimetria allegata”.
B. Nell'estate
del 2009 AO 1 ha posato sulla sua proprietà, all'inizio del percorso pedonale,
due paletti di metallo a delimitazione del tracciato.
AP 1 si è rivolta il 14 luglio 2009 al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria,
un accesso necessario largo 1.50 m sulla particella n. 64 in favore delle
sue particelle n. 68 e 634 (recte: 693) da esercitare sullo stesso percorso
già iscritto nel registro fondiario, offrendo un'indennità simbolica di fr. 1.–.
In via cautelare essa ha postulato la rimozione dei paletti. Con decreto cautelare del 4
dicembre 2009 il Pretore ha respinto quest'ultima domanda e il 21 dicembre
successivo ha rifiutato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria
per la procedura cautelare. Un appello presentato il 19 dicembre 2009 da AP 1
contro il decreto cautelare e il successivo diniego dell'assistenza giudiziaria
è stato respinto da questa Camera con sentenza del 25 gennaio
2010 (inc. 11.2009.208 e 11.2010.3).
C. Nel
frattempo, con risposta di merito del 30 luglio 2009, AO 1 ha proposto di respingere la petizione e ha chiesto
di “revocare o, comunque sia, di limitare il passo” oppure, in caso di accoglimento dell'azione, di riconoscerle un'indennità
di
fr. 10 000.–. L'attrice ha replicato il 15 settembre 2009, ribadendo le proprie
domande. Con duplica del 22 ottobre 2009 la convenuta si è limitata a postulare
il rigetto della petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 2 dicembre
2009. La causa è attualmente in fase istruttoria.
D. Con decreto del 7
maggio 2010 il Pretore ha statuito sull'assistenza giudiziaria sollecitata
dall'attrice per la causa di merito, respingendola e ponendo la tassa di giustizia
con le spese (fr. 200.–) a carico della richiedente. Contro
tale diniego AP 1 ha presentato un ricorso (“appello”) del 25
maggio 2010 a questa Camera per ottenere il conferimento del beneficio e identica
richiesta essa formula in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Alle
impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi
la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto ticinese
il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto – totale o
parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda istanza” (art.
35.
cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.
2.
I
documenti acclusi al ricorso (tassazione 2008, fattura 11 aprile 2004 di fr.
2776.20
emessa dall'impresa edile __________, precetto esecutivo di fr. 2776.20
notificato dalla stessa ditta, cedola postale di fr. 1503.–) sono ricevibili,
la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza
giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307
consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art.
4.
vLag).
3.
Il
Pretore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria alla richiedente,
rimproverando a quest'ultima di avere presentato il relativo certificato
municipale (art. 4 cpv. 1 vLag) senza però “fornire alcuna documentazione a
sostegno della sua situazione finanziaria”, giustificativi che non incombeva a
lui di assumere. Il primo giudice ha accertato inoltre che la richiedente aveva
risparmi per fr. 5627.– e che qualora tali fondi non fossero stati sufficienti
per finanziare le spese legali e processuali, “non è possibile escludere la
possibilità per la signora AP 1 di un ulteriore aggravio ipotecario dei fondi
di cui è proprietaria”. Per il Pretore poi la causa di merito appare
senza possibilità di esito favorevole, poiché la richiesta di giudizio è
formulata in favore di un fondo inesistente e il passo attuale, seppur largo 50 cm, permette all'attrice di usare il proprio fondo quale orto e deposito, come ha sempre
fatto.
4.
La
ricorrente ribadisce di non poter far fronte alle spese processuali e di
patrocinio, come attesta il Municipio di domicilio, i suoi unici cespiti
d'entrata consistendo in rendite d'invalidità. Essa soggiunge che i risparmi le
sono indispensabili per pagare i lavori di sistemazione dell'immobile, gli
oneri ipotecari e un'ipoteca legale in favore dell'Ufficio __________. Quanto a
un eventuale aumento del carico ipotecario, essa fa valere che i suoi fondi sono
già gravati per fr. 115 000.– e che i suoi esigui redditi non le permettono aumenti. Per la
ricorrente, infine, la causa di merito non è destituita di fondamento, poiché
la domanda intesa all'allargamento del passo è “seria e oggettivamente sostenibile”.
5.
Indigenza
nel senso dell'art. 3 vLag era data allorché il richiedente non fosse in grado
di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura
senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (RtiD
I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si apprezzava solo con riferimento al
minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le
circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con
cui era chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi
chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui doveva far fronte il richiedente
(Rep. 1997 pag. 215; v. anche DTF 135 I 223 consid. 5.1).
Nella
fattispecie è praticamente escluso che con un reddito di fr. 1455.–
mensili (rendite di invalidità), la richiedente sia in grado di finanziare le
spese legali e di patrocinio ai fini della causa di merito. Relativamente alla
sostanza immobiliare, un reddito di appena fr. 1455.– mensili esclude la
possibilità di finanziarne un aggravio ipotecario, mentre non si può
ragionevolmente pretendere – come ha rilevato questa Camera nella sentenza del
25.
gennaio 2010 (consid. 8) – che l'interessata venda i propri immobili. Ci
si può domandare invero se i citati risparmi di fr. 5627.– non vadano
destinati anzitutto a onorare i servizi che AP 1 chiede allo Stato (DTF 135 I
223.
consid. 5.1) piuttosto che a pagare l'impresa edile __________ per lavori di
sistemazione delle sue proprietà. La questione può nondimeno rimanere indecisa
per le ragioni che seguono.
6.
Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria poteva essere rifiutato indipendentemente
dall'eventuale indigenza del richiedente, a norma dell'art. 14 cpv. 1 lett. a
vLag, qualora la causa non denotasse probabilità di esito favorevole. Senza
probabilità di buon diritto erano conclusioni le cui prospettive di successo apparissero
sensibilmente inferiori a quelle di sconfitta. L'esistenza di sufficienti
probabilità di successo andava giudicata sommariamente, secondo le condizioni
al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614 consid. 5; sentenza
del Tribunale federale 5A_707/2011 del 28 novembre 2011, consid. 4.2).
a) Nel
caso specifico si conviene che – contrariamente all'opinione del Pretore – alla
ricorrente non poteva essere negata l'assistenza giudiziaria solo per la svista
manifesta in cui essa era caduta indicando come fondo dominante la particella
n. 634 RFD anziché la particella n. 693 (art. 82 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 137 ad
art. 82 CPC). La questione è ancora di esaminare se, chiarito ciò, la causa di
merito denotasse probabilità di esito favorevole. Ora, un diritto di accesso necessario costituisce, come altre
restrizioni indirette della proprietà, “un'espropriazione di diritto privato”. La
giurisprudenza ne subordina pertanto la concessione a premesse rigorose. Di tale
istituto ci si può prevalere solo in caso di vera necessità, qualora l'uso del
fondo conforme alla sua destinazione esiga un accesso alla pubblica via e tale
accesso faccia completamente difetto o sia insufficiente (DTF 136 III 133
consid. 3.1 con richiami). Non soccorrono i requisiti
dell'art. 694 CC ove si tratti solo di migliorare condizioni di transito, tranne
che il miglioramento richieda costi sproporzionati. L'art. 694 cpv. 1 CC non
garantisce in altri termini un collegamento ottimale alla pubblica via (Rep.
1997.
pag. 150). Assicura solo quanto è oggettivamente indispensabile per uno
sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla relativa
destinazione (I CCA, sentenza inc. 11.2009.86 del 21 ottobre 2010, consid. 3).
b) In
concreto il fondo della ricorrente beneficia di un diritto di passo pedonale largo
50.
cm e “potrà essere esercitato con carriola a mano di una sola ruota” (doc.
A). Si tratta, sostanzialmente, di un accesso agricolo per l'uso di un orto. È vero
che di regola un passo pedonale è largo almeno 85 cm (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel
Cantone Ticino, 5ª edizione,
pag. 144). L'art. 171 LAC tuttavia costituisce una mera presunzione, nel senso
che vale unicamente se
l'origine della servitù o il modo in cui è essa stata esercitata non
inducono a conclusioni diverse (DTF 73 II 34 consid. 1). Se le parti hanno
pattuito convenzionalmente un passo largo 50 cm, come nel caso in rassegna, non v'è ragione di scostarsi dalla pattuizione. Ciò posto, nella sua petizione AP 1 non
pretende che nel frattempo la destinazione del fondo sia mutata o che l'uso di
mezzi meccanici per lo sfruttamento dell'orto esiga ormai un percorso di
larghezza maggiore. Sostiene che una persona robusta non può usare il passo e
che il transito con un carrello è difficoltoso, ma tali inconvenienti erano già
largamente prevedibili al momento in cui la servitù è stata costituita. Del
resto non si può dire che sia impossibile portare “il necessario per coltivare
l'orto”, attrezzi e sacchi potendo passare anche da un varco di 50 cm. L'accesso al fondo non appare dunque compromesso per rapporto alla sua destinazione agricola.
c) Quanto
alla necessità di raggiungere il ripostiglio sistemato di recente sulla particella
n. 68, tale esigenza parrebbe trascendere la finalità agricola della servitù
originale e configurare una nuova richiesta di accesso necessario. Sta di fatto
che del ripostiglio (apparentemente il fabbricato di 27 m² censito nel registro fondiario) tutto si ignora. L'interessata non sostanzia concretamente le nuove
necessità del fondo, salvo accennare all'ipotesi in cui occorra depositare nel
ripostiglio vecchi mobili. Non rende verosimile tuttavia che uno sfruttamento
razionale della proprietà richieda un passo pedonale più largo di quello esistente.
In circostanze del genere, a un sommario esame le prospettive di buon esito
insite nell'azione di merito si rivelano di gran lunga inferiori a quelle di insuccesso.
Se ne conclude che nel risultato la decisone del Pretore resiste alla critica.
7.
Il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi
fr. 200.–, a carico della richiedente. Su questo punto la decisione non può
essere condivisa. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria
è gratuita (art. 4 cpv. 2 vLag), salvo casi di temerarietà estranei alla
fattispecie. In concreto non v'è ragione di scostarsi da tale precetto, tanto
meno per la procedura di ricorso. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria
in appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin
dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag). Certo,
sugli oneri processuali esso va accolto, ma d'ufficio, la legale non avendo
sollevato alcuna censura al proposito, L'intervento di un patrocinatore non appariva
dunque necessario (art. 14 cpv. 2 vLag).
8.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale – come
quella in materia di assistenza giudiziaria – segue la via dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nel caso specifico manca ogni accertamento
sul valore litigioso nella causa di merito. Spetterà dunque all'interessata,
nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile che esso
raggiunge almeno di fr. 30 000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della
decisione impugnata è così riformato:
Non si riscuotono tasse o spese né si
assegnano ripetibili.
Per il resto il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese per la procedura di ricorso.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Notificazione
a.
Comunicazione:
–;
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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