11.2010.66
Protezione del figlio. Privazione dell'autorità parentale
7 giugno 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2010.66
Data decisione, Autorità:
07.06.2010, ICCA
Titolo:
Protezione del figlio. Privazione dell'autorità parentale
PRIVAZIONE DELL'AUTORITÀ PARENTALE
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 311 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2010.66
Lugano,
7 giugno 2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 250.2007 (protezione del figlio) della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele, che oppone
RI 1,
alla
Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco
per quanto riguarda la privazione dell'autorità
parentale sui figli
S__________ (2003) e L__________ (2005) __________,
ora in Tenero,
ai quali è stato designato in qualità di curatore
PI 1,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 aprile 2010 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione
emessa l'8 aprile 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI
1 (1963) e RI 2 (1984) si sono sposati il 29 dicembre 2003. Hanno due figli: S__________,
nato il 4 marzo 2003, e L__________, nata il 23 aprile 2005. Con decisione del
9 novembre 2007 la CO 1 ha tolto loro
la custodia parentale. Tale decisione è passata in giudicato. Il
17
ottobre 2008 la CO 1 si è rivolta all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché
privasse RI 1 e RI 2 anche dell'autorità parentale. Statuendo l'8 aprile 2010, l'Autorità di vigilanza ha accolto l'istanza e ha levato ai coniugi l'autorità parentale, senza
prelevare tasse né spese. La decisione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
B. Contro
la decisione appena citata RI 1 e RI 2 sono insorti il 28 aprile 2010 con un
appello in cui propongono che, accordato loro il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, sia annullata la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele, sia ristabilito il loro diritto di visita ai figli (eventualmente in
forma protetta) e sia conferito mandato “agli organi competenti per iniziare un percorso di riavvicinamento e
futuro ricongiungimento familiare”. A titolo cautelare essi instano per un diritto di visita immediato
di due ore ogni due settimane per il primo mese e di due ore tre volte ogni
mese in seguito, riservato alla CO 1 “a mezzo di organi sociali il monitoraggio dell'andamento familiare
senza interventi invasivi”. Non
sono state chieste osservazioni all'appello.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC. Introdotto il 29 aprile 2010, l'appello in
esame è senz'altro tempestivo.
2. Gli
appellanti chiedono che questa Camera assuma tre deposizioni: due di loro conoscenti,
“testimoni del livello di
socializzazione dei bambini”, e
una dello psichiatra e psicoterapeuta cui fa capo RI 1, autorizzato a fornire
indicazioni sullo stato di salute di lui. Le domande sono ammissibili (art. 424a
cpv. 2 CPC), ma non porterebbero alcun elemento utile ai fini del giudizio,
destinato a risolversi – come si vedrà oltre – in un sindacato di non entrata
in materia. Giova quindi procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
3. L'art.
311 cpv. 1 n. 1 CC stabilisce che “se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste
infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle
tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia,
infermità o analoghi motivi essi non sono in grado di esercitarla debitamente”.
In
concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ravvisato simili presupposti
sulla scorta di una perizia del 18 maggio 2009 consegnata dal Servizio medico-psicologico
di Bellinzona, come
pure di
due valutazioni psicodiagnostiche eseguite sui figli dal dott. R__________,
compendiate in due rapporti del 3 luglio 2009 commissionati dal curatore. Essa
ne ha desunto, in sintesi, che nel caso specifico la privazione della custodia
parentale non bastava per proteggere adeguatamente il bene dei figli, anche
perché l'incapacità genitoriale risulta durevole, quantunque i coniugi non riescano
a rendersene conto.
4. Gli
appellanti spiegano che scopo del loro ricorso è di dimostrare come la CO 1 abbia disatteso il proprio ruolo istituzionale, giungendo “alla deprecabile conclusione di affidare i bambini dapprima agli
istituti ed infine destinandoli all'affidamento presso due diverse famiglie
affidatarie, negando fin dai primi atti della vicenda ai bambini qualsiasi tipo
di diritto di visita con i genitori”. Essi lamentano che la CO 1 abbia “sempre rifiutato di dar seguito alle richieste di ristabilire i
diritti di visita e quand'anche lo ha fatto si è poi tirata indietro solo
perché l'Istituto __________ si è rifiutata di prestare il loro supporto per
l'esercizio di tale diritto”.
Soggiungono di non capire “nella
maniera più assoluta i motivi che hanno indotto le autorità a vietare i diritti
di visita controllati ai genitori”, proprio quando sarebbe “necessario favorire le condizioni di reintegrazione dei genitori
nell'esercizio della custodia parentale”. Chiedono infine che “la famiglia affidataria si renda disponibile fin da subito a favorire
Fatti
i diritti di visita con i genitori naturali al fine di evitare in entrambi i
soggetti coinvolti nell'affido erronee aspettative di tipo preadottivo”.
5. L'appello è fuori argomento. La procedura avviata dalla CO 1 e la
decisione emessa l'8 aprile 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele vertono
esclusivamente sulla privazione dell'autorità parentale. Il diritto di visita ne
è totalmente estraneo. E non per caso. Competente per le misure in merito alle
relazioni personali tra genitori e figli rimane l'autorità tutoria (art.
275 cpv. 1 CC), quand'anche i genitori si vedano togliere l'autorità parentale
dall'autorità di vigilanza in virtù del citato art. 311 cpv. 1 n. 1 CC (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 275). Anzi,
ove i genitori siano privati dell'autorità parentale (o anche solo della
custodia parentale), l'autorità tutoria è tenuta a disciplinare il loro diritto
di visita d'ufficio (Schwenzer,
op. cit., n. 3 ad art. 275 CC). L'autorità di vigilanza se ne occupa, tutt'al
più, come giurisdizione di ricorso (art. 420 cpv. 2 CC). In concreto l'autorità
di vigilanza non ha statuito su ricorso, tant'è che al diritto di visita la
decisione impugnata nemmeno accenna. Fuori tema, l'appello si rivela così già
di primo acchito irricevibile.
6. L'emanazione
Considerandi
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di misure provvisionali
contenuta nell'appello, per tacere del fatto che la competenza di questa Camera
sarebbe stata data unicamente – secondo costante giurisprudenza – qualora si dovessero
emanare provvedimenti cautelari proposti contro provvedimenti cautelari già
decisi dall'autorità inferiore o nell'ambito di cause portate direttamente in
appello (Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377; una regola
analoga vigeva a livello federale sotto l'egida dell'art. 58 vOG). Nessuna delle
due ipotesi si sarebbe verificata nel caso specifico.
7.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1
CPC). Dato nondimeno ch'essi sono privi di formazione giuridica e hanno agito
senza l'ausilio di un avvocato, soccorrono “giusti motivi” per
rinunciare al prelievo di tasse o spese. L'appello non avendo formato oggetto
di notifica per osservazioni, non si pone inoltre problema di ripetibili a
controparti. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello,
essa va dichiarata senza interesse, giacché gli appellanti vanno esenti da obblighi
di pagamento e non devono rimunerare alcun avvocato, avendo proceduto in lite con
atti propri.
8.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio
è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF)
senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione:
–
Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco.
Comunicazione:
–
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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