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Decisione

11.2010.66

Protezione del figlio. Privazione dell'autorità parentale

7 giugno 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di visita con i genitori naturali al fine di evitare in entrambi i

soggetti coinvolti nell'affido erronee aspettative di tipo preadottivo”.

5. L'appello è fuori argomento. La procedura avviata dalla CO 1 e la

decisione emessa l'8 aprile 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele vertono

esclusivamente sulla privazione dell'autorità parentale. Il diritto di visita ne

è totalmente estraneo. E non per caso. Competente per le misure in merito alle

relazioni personali tra genitori e figli rimane l'autorità tutoria (art.

275 cpv. 1 CC), quand'anche i genitori si vedano togliere l'autorità parentale

dall'autorità di vigilanza in virtù del citato art. 311 cpv. 1 n. 1 CC (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 275). Anzi,

ove i genitori siano privati dell'autorità parentale (o anche solo della

custodia parentale), l'autorità tutoria è tenuta a disciplinare il loro diritto

di visita d'ufficio (Schwenzer,

op. cit., n. 3 ad art. 275 CC). L'autorità di vigilanza se ne occupa, tutt'al

più, come giurisdizione di ricorso (art. 420 cpv. 2 CC). In concreto l'autorità

di vigilanza non ha statuito su ricorso, tant'è che al diritto di visita la

decisione impugnata nemmeno accenna. Fuori tema, l'appello si rivela così già

di primo acchito irricevibile.

6. L'emanazione

Considerandi

del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di misure provvisionali

contenuta nell'appello, per tacere del fatto che la competenza di questa Camera

sarebbe stata data unicamente – secondo costante giurisprudenza – qualora si dovessero

emanare provvedimenti cautelari proposti contro provvedimenti cautelari già

decisi dall'autorità inferiore o nell'ambito di cause portate direttamente in

appello (Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377; una regola

analoga vigeva a livello federale sotto l'egida dell'art. 58 vOG). Nessuna delle

due ipotesi si sarebbe verificata nel caso specifico.

7.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1

CPC). Dato nondimeno ch'essi sono privi di formazione giuridica e hanno agito

senza l'ausilio di un avvocato, soccorrono “giusti motivi” per

rinunciare al prelievo di tasse o spese. L'appello non avendo formato oggetto

di notifica per osservazioni, non si pone inoltre problema di ripetibili a

controparti. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello,

essa va dichiarata senza interesse, giacché gli appellanti vanno esenti da obblighi

di pagamento e non devono rimunerare alcun avvocato, avendo proceduto in lite con

atti propri.

8.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio

è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF)

senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Intimazione:

Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco.

Comunicazione:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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