Lexipedia

Decisione

11.2010.68

Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per moglie e figli

12 agosto 2013Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello di AP 1

3. L'appellante contesta il reddito del marito, accertato dal Pretore

in fr. 12 000.– mensili arrotondati (fr. 11 654.– da attività lucrativa principale,

fr. 300.– da titoli e capitali). Sostiene che in realtà esso ammonta a fr. 12 504.35 mensili, non

giustificandosi la deduzione di fr. 300.– mensili riconosciuta dal Pretore per

spese professionali. Inoltre nel reddito del convenuto va inclusa, a suo parere,

l'indennità di assessore giurato (fr. 119.35 mensili), così come l'introito accessorio

da attività teatrale (fr. 41.– mensili).

Infine il provento da titoli e capitali va portato da fr. 300.– a

fr. 390.– mensili.

a) Il

Pretore ha constatato in base al certificato di salario prodotto il 23

settembre 2009 (act. V, 2° foglio) che nel 2008

AO 1 ha percepito fr. 12 554.– netti mensili, compresi fr. 300.– a copertura di spese professionali e fr. 600.–

mensili di assegni familiari. Dedotti fr. 300.– mensili per spese effettivamente

assunte dal lavoratore e i fr. 600.– mensili di assegni familiari, egli ha accertato

il reddito in fr. 11 654.– mensili netti (sentenza impugnata, consid. 5.1). L'appellante

rimprovera al Pretore di avere dedotto a torto dallo stipendio del marito l'indennizzo

di fr. 300.– mensili, ma non spiega perché. Insufficientemente motivato, al

riguardo l'appello andrebbe finanche dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Sia come sia, il marito deve

affrontare spese di trasferta per raggiungere

dal domicilio di __________ il luogo di lavoro a __________. Gli va riconosciuta,

quindi, almeno la spesa del mezzo pubblico. Né egli consta poter

rientrare a domicilio per il pranzo, ciò che giustifica

un'indennità

per pasti fuori casa di fr. 242.– mensili in aggiunta

al minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 11.– per 22 giorni

lavorativi: FU 68/2009 pag. 6293 n. 4 lett. b). Senza nemmeno considerare

spese d'automobile, di conseguenza, su questo punto la decisione del Pretore

resiste alla critica.

b) Il

reddito determinante di un coniuge non comprende entrate occasionali, fortuite

o con soluzione di continuità, diversamente da introiti ricevuti abitualmente,

come gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance,

indennità per straordinari o per altri incarichi (RtiD I-2007 pag. 739 in alto con citazioni). Il reddito del debitore alimentare non va accertato infatti tenendo

calcolo di fattori aleatori, temporanei o contingenti (I CCA, sentenza inc.

11.2009.110 del 5 febbraio 2010, consid. 4e). Le indennità per la funzione

di assessore giurato sono legate all'imprevedibilità del sorteggio con cui gli

assessori giurati sono scelti (art. 56 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LOG). Trattandosi di indennità

sporadiche, esse non rientrano pertanto nella nozione di reddito abituale.

c) Quanto

al reddito derivante dall'attività teatrale del marito, l'appellante asserisce

che la dichiarazione 23 settembre 2009 dei responsabili della compagnia “__________”,

__________, i quali hanno dichiarato di non versare nulla a AO 1 (act. V, 5°

foglio), non risponde al vero perché fino al 2006 il marito ha conseguito un

reddito da tale attività, come risulta dalla posta “reddito da attività dipendente

accessoria del contribuente” della tassazione 2006 (doc. M e N). L'interessata

non rende verosimile tuttavia che l'importo figurante sulla tassazione 2006 si

riferisca all'attività teatrale del marito, né rende verosimile che questi

abbia conseguito redditi analoghi dopo di allora. A ragione il Pretore non ha inserito

pertanto l'introito di fr. 41.– mensili fra le entrate di lui.

d) Il

reddito da titoli e capitali arrotondato dal Pretore in fr. 300.– mensili è una

media di quanto risulta dalle tassazioni notificate a AO 1 fra il 2003 e il 2006

(sentenza impugnata, consid. 5.1). L'appellante chiede di considerare solo l'introito

del 2006, di fr. 390.– mensili, ma non spiega per quali ragioni. Insufficientemente

motivato, al riguardo l'appello si rivela una volta ancora irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

4. Per quel che è dei

propri redditi, l'appellante riconosce entrate di fr. 430.60 mensili netti,

rettificate nelle osservazioni all'appello avversario in fr. 508.16 mensili

(pag. 3 in alto). Il Pretore le ha imputato invece un guadagno

potenziale di fr. 2000.– mensili da attività lucrativa al 50% (conseguibile mediante

lavori di amministrazione e contabilità svolti a domicilio: sentenza impugnata,

consid. 5.2) e un reddito di fr. 1100.– mensili dalla sostanza (comproprietà

di uno stabile a __________: sentenza impugnata, consid. 5.3).

a) L'appellante

è amministratrice unica della ditta __________, __________ (doc. 4), tiene la

contabilità per le ditte __________, __________, ed __________, __________ (doc.

Q), e acquisisce clienti per l'assicurazione malattia __________ (memoriale

conclusivo, pag. 4). L'autorità fiscale ha accertato redditi da tali attività per fr. 352.– mensili nel 2005 e per fr.

1869.– mensili nel 2006 (act. IV). L'interessata afferma che

quest'ultimo risultato è straordinario, come riconosce il Pretore (sentenza

impugnata, pag. 9 in alto), giacché nel 2007 il suo reddito da attività

lucrativa è calato a fr. 508.– mensili. Il che potrà anche essere vero, ma così

argomentando l'istante non si confronta con la motivazione del Pretore. Il

quale non le ha imposto di aumentare il proprio grado d'occupazione né di intraprendere

un'altra attività, ma ha reputato che grazie al lavoro da lei assolto una

persona dotata di analoghe competenze e capacità potrebbe guadagnare, senza

occuparsi oltre il 50%, almeno fr. 2000.– mensili. In altri termini,

secondo il Pretore, AP 1 non può pretendere di esercitare lavori per terzi a

titolo benevolo facendo assegnamento sul contributo alimentare chiesto al marito

(sentenza impugnata, consid. 5.2 in fine). L'interessata non discute tale ragionamento.

Sostiene di conseguire mediamente fr. 508.– mensili e di non poter essere

tenuta a lavorare di più, ma non contesta che le sue prestazioni valgano oggettivamente,

ove riscuotesse un equo compenso, almeno fr. 2000.– mensili. Anche al proposito

l'appello cade dunque nel vuoto.

b) Il

Pretore ha stimato in fr. 1100.– mensili il reddito dell'istante da sostanza immobiliare

(uno stabile a __________ in comproprietà per un mezzo con __________) secondo una

media delle entrate risultanti dalla contabilità 2007 e 2008, dedotte le uscite

straordinarie non suscettibili di ripetersi (spese legali e notarili per fr.

8000.– nel 2008 e per oltre fr. 19 000.– nel 2007, costi di oltre fr. 25 000.– per danni

delle acque nel 2008 e di oltre fr. 10 000.– per lavori edili nel 2007). L'appellante

obietta che quegli esborsi sono stati riconosciuti dall'autorità fiscale, che nel

2008 i conduttori dello stabile hanno disdetto i contratti di locazione,

l'edificio essendo vetusto e in cattive condizioni, e che senza cospicui investimenti

la comproprietà non potrà più generare redditi. Ora, che l'autorità fiscale

abbia riconosciuto le spese esposte dai comproprietari ancora non significa che

tali costi abbiano a riprodursi. Che i conduttori abbiano rescisso i contratti

di locazione è una circostanza allegata dall'appellante, ma dagli atti risultano

solo un paio di disdette (nel plico act. III)__________ (deposizione del 10 settembre

2010, verbali pag. 1). Che poi l'edificio abbisogni di notevole manutenzione è

pacifico, ma proprio per tale motivo il Pretore ha riconosciuto accantonamenti

di fr. 2000.– mensili a ogni comproprietario (sentenza impugnata, consid. 5.3).

A un giudizio di verosimiglianza non è dato a divedere così per quale motivo la

decisione del primo giudice andrebbe riformata.

5. Secondo l'appellante il fabbisogno minimo del marito, calcolato

dal Pretore in fr. 4187.– mensili (recte: fr. 4387.– mensili), non

eccede in realtà fr. 3414.– mensili. A suo parere infatti il costo

dell'alloggio va ridotto da fr. 1100.– a fr. 900.– mensili e il carico

fiscale da fr. 1700.– a fr. 927.– mensili.

a) Il

Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo del marito un costo dell'alloggio valutato

in fr. 1100.– mensili, spese accessorie incluse (in luogo dei fr. 1660.– da lui

esposti nel memoriale conclusivo), il convenuto non avendo addotto alcun documento

giustificativo (sentenza impugnata, consid. 5.5). L'appellante chiede di ridurre

la stima a fr. 900.– mensili, spese accessorie incluse, ma non spiega perché.

Dimentica inoltre che dopo la separazione di fatto ogni coniuge ha il diritto

di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (RtiD I-2010 pag.

699 n. 20c). E l'interessata non

pretende che un appartamento da fr. 1100.– mensili comporti, dal

profilo logistico, un miglioramento del livello di vita per quanto riguarda il

marito rispetto ai tempi della comunione domestica. Che poi il convenuto abiti

con un'altra donna poco giova, in casi del genere questa Camera rico­noscendo

per principio a ogni coniuge, indipendentemente dalla pigione

effettivamente pagata, il costo dell'alloggio che egli dovrebbe ragionevolmente

sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla

arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile

2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a

con riferimenti, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006

pag. 667). Una volta ancora l'appello si rivela così priva di consistenza.

b) Nel fabbisogno minimo del marito il Pretore ha inserito un carico

d'imposta stimato in fr. 1700.– mensili, calcolato su un aggravio fiscale

complessivo di fr. 30 000.– annui suddivisi approssimativamente nella misura di un terzo a

carico della moglie (fr. 10 000.– annui) e di due terzi a carico del marito (fr. 20 000.– annui: sentenza

impugnata, consid. 5.5). L'appellante sostiene che nel fabbisogno minimo del

convenuto “tale onere non può essere superiore a fr. 1000.–” e va fissato,

anzi, in fr. 927.– mensili. Mal si intravede però come essa giunga a tale

cifra. Ora, in un appello non basta ribadire le proprie ragioni. Bisogna anche

illustrare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea o censurabile. Quale

vizio denoti nella fattispecie l'opinione del Pretore rimane un interrogativo senza

risposta. Privo di motivazione, in merito all'onere fiscale l'appello va

dichiarato pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato

con il cpv. 5).

6. Afferma

l'appellante che il proprio fabbisogno minimo non è di soli fr. 2822.– mensili,

come ha stabilito il Pretore, ma ammonta a fr. 4260.35 mensili, dovendosi considerare

il premio per l'assicurazione dello stabile

(fr. 142.–), la sostituzione di filtri della piscina (fr. 4.80), le

spese del riscaldamento a gas (fr. 339.50), il premio per l'assicurazione della

mobilia domestica e contro la responsabilità civile di fr. 90.– (doc. 11),

l'abbonamento per il trattamento dell'acqua della piscina (fr. 15.10), la

manutenzione dell'impianto d'aria condizionata (fr. 15.90), il canone di

ricezione radiotelevisiva (fr. 29.80), la tassa comunale di raccolta dei

rifiuti (fr. 6.20), gli interessi ipotecari (fr. 323.35), le imposte (fr.

927.–) e le spese legali (fr. 625.–).

a) Giustamente

il Pretore non ha computato nel fabbisogno minimo della moglie la spesa

inerente al canone di ricezione radiotelevisiva, che è già compreso nel minimo

esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 144 e 297 consid. 5, Rep.

1995 pag. 141; I CCA, sentenza inc. 11.2006.22 del 10 marzo 2008, consid.

7c). A ragione egli ha scartato anche la spesa per la sostituzione dei filtri

della piscina, l'interessata avendo reso verosimile un solo intervento puntuale

del tecnico e non una spesa ricorrente (doc. Z).

b) Quanto

alle spese per la manutenzione dell'impianto d'aria condizionata, di

fr. 15.90 mensili (doc. AC), e all'abbonamento per il trattamento

dell'acqua della piscina, di fr. 15.10 mensili (doc. AA), il Pretore non le ha

ritenute indispensabili. Come si è accennato, tuttavia, dopo la separazione di

fatto ogni coniuge ha il diritto di conservare – per quanto possibile – il

tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (sopra, consid. 5a). Il

bilancio familiare consentendo nella fattispecie di sopportare l'esborso, non

v'è motivo perché tali spese siano espunte dal fabbisogno minimo della moglie.

c) I

premi delle polizze correnti rientrano, per principio, nel fabbisogno minimo

(DTF 114 II 395 consid. 4c). In concreto il costo per l'assicurazione della

mobilia domestica e contro la responsabilità civile (fr. 90.– mensili) va

inserito quindi nel fabbisogno minimo della moglie (doc. 11 prodotto dal marito),

alla stessa stregua di quello per l'assicurazione dello stabile (fr. 142.–

mensili: doc. 12 prodotto dal marito). Nel fabbisogno minimo dell'appellante va

compreso altresì il costo per il riscaldamento della casa, nella misura in cui

è documentato (fr. 2609.71 tra il 9 ottobre 2007 e il 3 aprile 2008: doc.

AB), per una media di fr. 217.50 mensili su

12 mesi (rispetto ai fr. 100.– stimati a beneplacito dal Pretore:

sentenza impugnata, consid. 4.2.2). Infine si giustifica di riconoscere nel

fabbisogno minimo dell'appellante la tassa comunale per la raccolta dei rifiuti

(fr. 6.20 mensili: doc. AG).

d) Gli

interessi ipotecari maturati sull'abitazione coniugale sono stati calcolati dal

Pretore in fr. 1060.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4.2.2). L'appellante

fa valere a ragione che nel memoriale conclusivo di prima sede il convenuto ha riconosciuto, sulla base degli atti, interessi passivi

per fr. 1203.35 mensili (pag. 10 a metà). Da tale cifra non v'è ragione di scostarsi (doc. 14). A essa vanno aggiunti, come si è appe­na visto, fr. 15.90

mensili per la manutenzione dell'impianto d'aria condizionata, fr. 15.10

mensili per il trattamento dell'acqua della piscina, fr. 90.– mensili per

l'assicurazione della mobilia domestica e contro la responsabilità civile, fr.

142.– mensili per l'assicurazione dello stabile, fr. 217.50 mensili per il riscaldamento

e fr. 6.20 mensili per la raccolta dei rifiuti, ossia fr. 1690.05 mensili complessivi.

e) L'abitazione

coniugale essendo occupata, al momento in cui ha statuito il Pretore,

dall'istante insieme con i tre figli, una quota del costo dell'alloggio va computata

nel fabbisogno in denaro dei minorenni. Come prevedono le raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa e consolidata, in

simili casi un terzo della spesa va riconosciuta nel fabbisogno in denaro del

primogenito, un quarto nel fabbisogno in denaro del secondogenito e un quinto

nel fabbisogno in denaro del terzogenito (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Considerato nella fattispecie, a un

giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici

dell'unione coniugale, un costo dell'alloggio di complessivi fr. 1690.05

mensili, nel fabbisogno minimo del­l'istante va inserita così la differenza di

fr. 366.20 mensili.

f) L'onere

fiscale che l'appellante vorrebbe vedere aumentato dai fr. 800.– mensili conteggiati

del Pretore a fr. 927.– mensili manca di qualsivoglia motivazione (come nel

caso del marito: sopra, consid. 5b). Sfugge così a ogni disamina. Nelle

condizioni descritte il fabbisogno minimo dell'appellante risulta, in

definitiva, di fr. 2908.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo

dell'alloggio fr. 366.20, premio della cassa malati fr. 392.–, imposte fr. 800.–).

g) Nel

proprio fabbisogno minimo l'appellante rivendica anche l'inserimento di un

esborso di fr. 625.– mensili per costi di

patrocinio.

La richiesta in sé non è illegittima (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), ma

spettava all'interessata renderne verosimile l'ammontare. In realtà non è dato

di capire come essa pervenga all'importo di fr. 625.– mensili, ciò che rende

l'appello irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ad ogni modo, e comunque sia, nella

fattispecie l'appellante beneficia – come si vedrà oltre – di una mezza

eccedenza nel bilancio familiare che le consente di finanziare senza verosimili

difficoltà i propri costi legali e di patrocinio.

7. A parere dell'appellante il Pretore sarebbe caduto in una

svista deducendo dal reddito del marito gli assegni familiari (sentenza

impugnata, consid. 5.8), pur avendo accertato le entrate di lui (fr. 12 000.– mensili) al netto di tali prestazioni. In realtà il

primo giudice è incorso in un palese errore di scritturazione. La voce “assegno

familiare” di fr. 2550.– mensili (e non di fr. 250.– mensili come allega

l'appellante) nel calcolo esposto al consid. 5.8 della sentenza impugnata non riguarda

siffatti assegni, bensì il fabbisogno in denaro di M__________ e J__________,

come risulta dal calcolo al consid. 5.7 della sentenza medesima. L'inavvertenza

del primo giudice si esaurisce quindi a livello terminologico.

8. Quanto

al fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante si duole che il Pretore non ha

considerato l'intera quota relativa al costo dell'alloggio (un terzo nel

fabbisogno in denaro di J__________, un quarto nel fabbisogno in denaro di M__________

e un quinto nel fabbisogno in denaro di T__________), ma solo la stima fissa prevista

– apparentemente – dalla tabella 2007 correlata alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo. Sottolinea inoltre che il 3 luglio 2011, compiuti 12 anni, anche T__________

sarebbe entrato nella terza (e ultima) fascia d'età cui si riferiscono le

citate raccomandazioni, ciò di cui il Pretore non ha tenuto conto. Nelle

osservazioni all'appello del marito essa soggiunge dipoi che, visto l'alto

reddito del convenuto, si giustificherebbe addirittura di maggiorare il

fabbisogno in denaro dei figli di un 25%.

a) A

ragione l'appellante chiede di sostituire il costo dell'alloggio previsto nel

fabbisogno in denaro dei figli dalle menzionate raccomandazioni con il costo

effettivo, calcolato in base alla spesa per l'abitazione sostenuta dal genitore

affidatario. Nel fabbisogno in denaro di J__________ il costo dell'alloggio

ammonta così a fr. 565.– mensili, nel fabbisogno in denaro di M__________ a fr. 425.– mensili e nel fabbisogno in denaro di T__________

a fr. 340.– mensili (rispettivamente un terzo, un quarto e un quinto,

arrotondati, di fr. 1690.05: sopra, consid. 6e).

b) D'ufficio

questa Camera deve rilevare inoltre, applicandosi in materia di filiazione il principio

inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto), che dal fabbisogno in denaro dei figli il Pretore ha tolto l'intero valore monetizzato previsto nelle citate

racco­mandazioni per la cura e l'educazione dei minorenni, mentre in concreto l'appellante non può

fornire appieno tali prestazioni in natura poiché esercita un'attività lucrativa al 50% (sopra, con­sid. 4a). Nel

fabbisogno in denaro dei tre figli va reintegrato perciò il 50% della posta per

cura e educazione contemplata dalla tabella 2008 correlata alle raccomandazio­ni

del Canton Zurigo (i contributi alimentari decorrono nella fattispecie dal

novembre del 2008). Rettificato anche il costo dell'alloggio (sopra, consid.

a), il fabbisogno in denaro di J__________ risulta ammontare così a fr. 1640.–

mensili, quello di M__________ a fr. 1500.– mensili e quello di T__________ a

fr. 1165.– mensili fino al 3 luglio 2011, rispettivamente a fr. 1415.– mensili

dopo di allora, già dedotto dai tre fabbisogni l'assegno familiare di fr. 200.–

mensili (sentenza impugnata, consid. 4.2) che le tabelle annue correlate alle

raccomandazioni includono (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c).

c) Non

è il caso per contro di maggiorare del 25% – come propone l'appellante – il

fabbisogno in denaro dei figli, il caso in oggetto non denotando, nemmeno a livello

di verosimiglianza, gli estremi di particolare agiatezza richiesti a tal fine

dalla giurisprudenza (RtiD II-2010 pag. 635

consid. 8c con richiami).

9. Tutto ciò posto, nella fattispecie il quadro delle entrate e

delle uscite familiari si presenta come segue:

Dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2011

Reddito del marito fr.

12 000.—

Reddito

della moglie fr. 3 100.—

fr.

15 100.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 4 387.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 908.20

Fabbisogno

in denaro di J__________ fr. 1 640.—

Fabbisogno

in denaro di M__________ fr. 1 500.—

Fabbisogno

in denaro di T__________ fr. 1 165.—

fr.

11 600.20 mensili

Eccedenza fr.

3 499.80

Metà

eccedenza fr. 1 749.90 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4387.– + fr. 1749.90 = fr. 6 136.90 mensili,

deve versare

alla moglie:

fr. 2908.20 + fr. 1749.90 ./. fr. 3100.– = fr. 1 558.10 mensili,

arrotondati

a fr. 1 560.— mensili,

deve versare

per J__________ fr. 1 640.— mensili,

deve versare

per M__________ fr. 1 500.— mensili e

deve versare

per T__________ fr. 1 165.— mensili,

assegni

familiari non compresi.

Dal 1° luglio 2011 in poi (12° compleanno di T__________)

Reddito del

marito fr. 12 000.—

Reddito

della moglie fr. 3 100.—

fr.

15 100.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 4 387.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 908.20

Fabbisogno

in denaro di J__________ fr. 1 640.—

Fabbisogno

in denaro di M__________ fr. 1 500.—

Fabbisogno

in denaro di T__________ fr. 1 415.—

fr.

11 850.20 mensili

Eccedenza fr.

3 249.80

Metà

eccedenza fr. 1 624.90 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4387.– + fr. 1624.90 = fr. 6 011.90 mensili,

deve versare

alla moglie:

fr. 2908.20 + fr. 1624.90 ./. fr. 3100.– = fr. 1 433.10 mensili,

arrotondati

a fr. 1 435.— mensili,

deve versare

per J__________ fr. 1 640.— mensili,

deve versare

per M__________ fr. 1 500.— mensili e

deve versare

per T__________ fr. 1 415.— mensili,

assegni

familiari non compresi.

Se ne conclude che l'appello dell'istante merita accoglimento sui

contributi di mantenimento per i figli, i cui importi vanno rivalutati

d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto

di filiazione, nell'applicazione del quale il giudice non è vincolato alle

allegazioni delle parti né alle relative domande (sopra, consid. 8b). L'appello

va respinto invece per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore l'istante,

il cui ammontare finisce anzi per risultare inferiore a quello fissato nella

sentenza impugnata.

Considerandi

II. Sull'appello di AO 1

10.

All'appello

il convenuto acclude nuova documentazione. Nelle protezioni dell'unione

coniugale tuttavia non erano ammissibili nuovi

argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC ticinese; RtiD I-2004 pag. 596 n.

79c), tranne ove si applicasse il principio

inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto)

oppure ove il giudice assumesse di propria iniziativa prove necessarie ai fini

della decisio­ne (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). In concreto

i nuovi documenti servono tutt'al più a sostanziare un minor reddito del marito

e un maggior reddito della moglie, ma non riguardano la situazione o il

fabbisogno in denaro dei figli. Non possono quindi entrare in linea di conto ai

fini del giudizio (cfr. DTF 133 III 115 consid. 3.2).

11.

L'appellante

afferma che il reddito imputabile alla moglie non è di fr. 3100.– mensili (fr.

2000.

– da attività lucrativa, fr. 1100.– dalla sostanza immobiliare), come ha accertato

il Pretore, ma di ben fr. 8841.50 netti mensili, cui si aggiungono fr. 160.–

mensili per la locazione di due posteggi sullo spiazzo antistante l'abitazione

coniugale e i fr. 1100.– mensili da sostanza immobiliare. Ora, per quanto

attiene ai fr. 160.– mensili derivanti dall'asserita locazione dei due posteggi,

la pretesa si riconduce a una mera asserzione dell'appellante, la moglie non

avendo mai riconosciuto di riscuotere alcunché per il favore concesso ai vicini

e il convenuto non avendo recato alcun elemento di verosimiglianza atto a sostanziare

un eventuale incasso. Le recriminazioni dell'appellante sulla dubbia

attendibilità del reddito di fr. 1100.– mensili generato dalla sostanza

immobiliare della moglie (il noto stabile a __________ in comproprietà con __________:

sopra, consid. 4b) risultano a loro volta infruttuose, l'appellante non traendo

alcuna conclusione concreta da tali doglianze. Per quel che è infine del

reddito da attività lucrativa della moglie, il convenuto fonda la propria tesi

su un documento nuovo da lui accluso all'appello (doc. C), ovvero la tassazione

2007.

emanata il 17 marzo 2010 in cui l'autorità fiscale ha ascritto a AP 1 un

reddito da attività dipendente di fr. 106 098.– annui. Se non che, come

si è appena visto (consid. 9), tale documento non può entrare in linea di conto

ai fini del giudizio. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò

all'insuccesso.

12.

Per

quanto riguarda i propri redditi, l'appellante fa valere che nel 2008 le sue

entrate complessive non hanno superato fr. 11 700.– mensili, che nel 2009 tali

entrate sono scese a fr. 10 030.– e nel 2010 esse sono ulteriormente calate a fr. 9442.–

mensili. Il Pretore ha considerato unicamente le entrate del 2008. Non disponendo

di giustificativi più recenti, egli ha accertato il reddito da attività lucrativa

in fr. 11 654.– mensili (già dedotti assegni familiari per fr. 600.–

complessivi e fr. 300.– per spese professionali assunte dal lavoratore), cui ha

aggiunto un reddito da titoli e capitali stimato in fr. 300.– mensili, per un

totale di fr. 12 000.– mensili arrotondati (sentenza impugnata, consid. 5.1).

a) L'appellante

riconosce che il suo reddito da attività lucrativa è ammontato nel 2008 a fr. 11 654.– mensili,

come ha accertato il Pretore. Contesta il reddito da titoli e capitali,

adducendo che nel 2008 quell'entrata non ha superato la trascurabile cifra di fr.

38.

– mensili. A parte il fatto però che l'argomento si fonda su un documento

nuovo (la tassazione 2008 prodotta in appello quale doc. L), e come tale

irricevibile, egli non spiega perché al momento del giudizio il Pretore dovesse

fondarsi esclusivamente sul dato più recente (reddito del 2008) e non potesse

formulare una prognosi sulla verosimile redditività dei titoli tenendo calcolo

della resa intervenuta negli anni trascorsi. Insufficientemente motivato, al

riguardo l'appello non può dunque essere

vagliato oltre (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con

il cpv. 5).

b) Le

argomentazioni che l'appellante adduce per rendere verosimile che i suoi

redditi sono diminuiti nel 2009 e ancor più nel 2010 si ancorano esclusivamente

a documenti nuovi, esi­biti per la prima volta in appello e di cui il Pretore

non aveva conoscenza. Allegazioni del

genere non possono essere esa­minate da questa Camera (sopra, consid.

9), il cui compito è di verificare l'accertamento dei fatti e l'applicazione

del diritto da parte del Pretore, non di emanare una nuova sentenza sulla base

di altri accertamenti. Dandosi cambiamenti di apprezzabile rilievo e

durevolezza circa i redditi o i fabbisogni delle parti per rapporto a quanto

figura nella sentenza impugnata, spetta al coniuge che intende ottenere una

riduzione degli obblighi di mantenimento postulare una modifica dell'assetto contributivo

davanti al Pretore (art. 179 cpv. 1 CC), non alla Camera civile di appello

statuire per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale.

13.

Relativamente

al proprio fabbisogno minimo, fr. 4187.– mensili (recte: fr. 4387.– mensili) calcolati dal

Pretore, l'appellante chiede di portare il costo dell'alloggio a fr. 1200.–

mensili più fr. 180.– mensili per spese acces­sorie, di riconoscergli fr. 100.–

mensili per il garage, fr. 65.– men­sili per il parcheggio presso il posto di lavoro e fr.

2501.50

mensili per l'onere fiscale, ovvero fr. 5633.50 mensili

complessivi. Sta di fatto che le allegazioni legate al maggior costo

dell'appartamento a __________, al costo del garage, a quello del posto auto

presso la __________ a __________ si fondano su documenti nuovi, prodotti

inammissibilmente per la prima volta in appello. Non entrano dunque in linea di

conto.

In merito

al carico d'imposta, il Pretore lo ha stimato – come detto (sopra, consid. 5b)

– in complessivi fr. 30 000.– annui, suddivisi approssimativamente nella misura di due terzi

al marito (fr. 1700.– mensili) e di un terzo alla moglie (fr. 800.–

mensili: sentenza impugnata, consid. 5.5). L'appellante eccepisce di avere

pagato per il 2008, il 2009 e i primi cinque mesi del 2010 una media di fr.

2501.50

mensili, ma per tacere del fatto che tali dati poggiano tutti su

documenti nuovi (improponibili in appello), egli non si confronta con la

motivazione del primo giudice, il quale ha stimato l'imponibile presunto e ha

valutato l'onere tributario complessivo per poi ripartirlo fra i contribuenti. L'ap­pellante

non spiega perché simile ragionamento sarebbe erroneo o per lo meno criticabile.

E in un memoriale di appello non basta illustrare la propria opinione. Occorre

spiegare perché quella del Pretore non sia difendibile. Che nella fattispecie

l'appellante abbia pagato in media fr. 2501.50 mensili all'autorità fiscale

ancora non significa, in altri termini, che l'esito cui è giunto il Pretore manchi

di verosimiglianza. Non sufficientemente motivato, anche al proposito l'appello

vede la sua sorte segnata.

14.

Quanto al fabbisogno in denaro dei

figli, l'appellante si diffonde in calcoli sulla suddivisione del mantenimento

fra genitori che sono privi di pertinenza, la metodica cui fa capo da sempre questa

Camera per definire i contributi alimentari nelle protezioni del­l'unione

coniugale consistendo nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i

fabbisogni loro e dei figli minorenni, ripartendo l'eccedenza a metà (RtiD

I-2010 pag. 700 consid. 4 con richiami). Fondarsi sulla disponibilità economica

di ogni singolo coniuge non è un criterio corretto né sostenibile, come la giurisprudenza

di questa Camera ha già rilevato decenni addietro (I CCA, sentenza

inc. 11.1996.177 del 30 ottobre 1997, consid. 9 con richiamo). L'appellante

rileva invero che dal 1° gennaio 2010 l'assegno familiare da lui percepito per

il figlio J__________ è passato da fr. 200.– a fr. 250.– mensili, ciò che

potrebbe giustificare una corrispondente riduzione del contributo alimentare

per il primogenito, nella fattispecie gli assegni familiari dovendo essere versati

in aggiunta (sopra, consid. 8b in fine). Anche tale circostanza però, ignota al

Pretore, è nuova e non incide sul fabbisogno in denaro del figlio. Può

legittimare dunque una modifica della sentenza impugnata (art. 179 cpv. 1 CC),

ma non può essere accertata per la prima volta in appello (sopra, consid. 9).

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

15.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza. L'istante

vede rivalutare d'ufficio i contributi alimentari per i figli, ma vede anche ridimensionare

il contributo alimentare per sé, di cui in questa sede chiedeva oltre il

raddoppio. Soccorrono così “giu­sti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC

ticinese) per suddividere la tassa di giustizia e le spese di tale appello a metà,

compensando le ripetibili. Quanto all'appello del convenuto, esso va respinto

nella ridotta misura in cui è ammissibile. I relativi costi sono quindi a

carico di AO 1, il quale rifonderà alla controparte un'equa indennità per

ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

Il

giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, per converso, sul

Dispositivo

dispositivo di primo grado relativo alla tassa di giustizia, alle spese e alle

ripetibili, che può rimanere invariato. Intanto perché davanti al Pretore erano

in discussione anche altri temi e non solo i contributi alimentari (affidamento

dei figli, curatela

edu­cativa,

diritto di visita paterno). Inoltre perché, nel complesso, la somma dei contributi

di mantenimento per moglie e figli non lievita in appello oltre il 10% rispetto

a quella fissata dal Pretore. AP 1 chiede invero – con tre righe di motivazione

– che si addebitino tutti gli oneri di prima sede “per questioni di equità” al

marito, obbligando quest'ultimo a rifonderle fr. 2500.– per ripetibili

(appello, pag. 10 in alto), ma non spiega come mai l'equità imporrebbe di

caricare tutti gli oneri processuali al coniuge quando lei medesima instava,

ancora nel memoriale conclusivo davanti al Pretore, per un contributo alimentare

di oltre fr. 4500.– mensili. Sfornito di adeguata motivazione, al

proposito l'appello si dimostra una volta di più irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese

combinato con il cpv. 5).

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

16. Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso

che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

AO

1 è tenuto a versare a AP 1

anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

Dal 1°

novembre 2008 al 30 giugno 2011

fr. 1560.–

mensili per la moglie

stessa, fr. 1640.–

mensili per il figlio J__________, assegni familiari non compresi,

fr. 1500.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari non compresi e

fr. 1165.– mensili per il figlio T__________, assegni familiari non compresi.

Dal 1°

luglio 2011 in poi

fr. 1435.–

mensili per la moglie stessa, fr.

1640.– mensili per il figlio J__________, assegni familiari non compresi,

fr. 1500.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari non compresi e fr.

1415.– mensili per il figlio T__________, assegni familiari non compresi.

Per il resto l'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

2000.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto.

4. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per

ripetibili.

5. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster