11.2010.70
Modifica di misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio
6 febbraio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2010.70
Data decisione, Autorità:
06.02.2012, ICCA
Titolo:
Modifica di misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio
ABITAZIONE CONIUGALE
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2010.70
Lugano,
6 febbraio
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.238 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 30 settembre 2008 da
AO 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 7 giugno 2010 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso il 25
maggio 2010 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 23 giugno
1995. Dal matrimonio sono nati D__________, il 23 maggio 1996, e A__________,
il 20 ottobre 1998. I coniugi si sono separati nella primavera del 2002, quando
il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 70 RFD di __________,
sezione di __________), intestata a marito e moglie in ragione di metà ciascuno.
Statuendo il 6 dicembre 2002 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna ha attribuito l'abitazione alla moglie,
cui ha affidato i figli. Un appello
presentato il 18 dicembre 2002 da AP 1 contro tale sentenza è stato
respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 14 maggio
2004 (inc. 11.2002.150).
B. Adito da AO 1 con sentenza del 16 maggio 2003 il Pretore ha precisato
– sempre a tutela dell'unione coniugale – che per quanto riguardava l'abitazione
di __________ la moglie avrebbe dovuto assumere gli interessi ipotecari, mentre
il marito
avrebbe dovuto continuare a versare il premio dell'assicurazione
sulla sua vita sostitutivo dell'ammortamento. Un appello presentato il 30 maggio
2003 da AP 1 e un appello adesivo presentato il 16 giugno 2003 da AO 1 contro
tale sentenza (ma su altre questioni) sono stati respinti a loro volta in
quanto ricevibili da questa Camera con sentenza del 2 maggio 2006 (inc. 11.2003.75).
C. Il 9 novembre 2004 AP 1 ha introdotto davanti al Pretore azione di divorzio. AO 1 avendo consentito allo scioglimento del matrimonio, il
Pretore ha trattato la causa come divorzio su richiesta comune con accordo
parziale. Nell'ambito di tale procedura egli ha poi emesso un decreto cautelare
del 20 luglio 2005 in cui ha deciso – tra l'altro – che la moglie avrebbe
dovuto continuare ad assumere gli interessi ipotecari gravanti l'abitazione coniugale e il marito continuare
a versare il premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo dell'ammortamento.
Su appello di entrambi i coniugi tale decreto è stato parzialmente riformato da
questa Camera (ma su altre questioni) con sentenza del 4 settembre 2006 (inc.
11.2005.103).
D. Statuendo
nel merito con sentenza del 28 febbraio 2007, il Pretore ha pronunciato il
divorzio e ne ha disciplinato gli effetti. Per quanto attiene all'abitazione coniugale
egli ha deciso che ogni comproprietario rimanesse titolare della propria quota.
A AO 1 tuttavia egli ha attribuito un diritto di abitazione fino al 20 ottobre
2016 sulla quota in comproprietà del marito dietro versamento a quest'ultimo di
un'indennità giusta l'art. 121 cpv. 3 CC pari all'entità degli oneri ipotecari
gravanti la di lui quota e all'ammontare del premio dell'assicurazione sulla
vita sostitutivo dell'ammortamento. Il 21 marzo 2007 entrambi i coniugi hanno introdotto
appello contro tale sentenza. AP 1 ha chiesto, in particolare, che fosse
ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla nota particella n. 70
mediante vendita ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 980 071.– e riparto a
metà del ricavo netto.
E. Il
1° settembre 2008, in pendenza di appello, AO 1 ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi a __________ con i figli. Quel giorno hanno
lasciato la casa anche i genitori di lei, conduttori dell'appartamento al piano
superiore, dopo avere disdetto il contratto di locazione. Il 30 settembre 2008 AO
1 ha inoltrato al Pretore un'istanza cautelare perché dal
1°
settembre 2008 gli interessi ipotecari gravanti la particella n. 70 e il
premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo dell'ammortamento fossero
assunti da lei medesima e da AP 1 in ragione di metà ciascuno. All'udienza del
12 novembre 2008, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza. Le parti si sono accordate nondimeno sulla vendita del
fondo a trattative private per fr. 1 100 000.– e hanno invitato il Pretore a statuire
sull'istanza cautelare solo ad avvenuta alienazione del bene. AP 1 si è impegnato
da parte sua a versare fino ad allora sul conto ipotecario di AO 1
fr. 625.– mensili, pari alla metà del canone di locazione non più corrisposto
dai genitori di lei per la locazione dell'appartamento al piano superiore,
“riservata la decisione del Pretore in merito alla questione oggetto di questa
causa”. Preso atto di ciò, il Pretore ha sospeso la procedura.
F. Nell'ottobre
del 2009 AP 1 e AO 1 hanno venduto la particella n. 70. Riattivato il procedimento
cautelare, alla discussione finale del 19 aprile 2010 essi si sono confermati
nelle rispettive allegazioni. Statuendo il 25 maggio 2010, il Pretore ha accolto
l'istanza e modificato il decreto cautelare del 20 luglio 2005 nel senso che gli
interessi ipotecari gravanti la particella n. 70 e il premio dell'assicurazione
sulla vita di AP 1 sostitutivo dell'ammortamento andassero dal 1° settembre 2008 a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. La tassa di giustizia e le spese (fr. 800.– complessivi)
sono state addebitate ad AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1200.– per
ripetibili.
G. Contro
il decreto cautelare predetto AP 1 è insorto il 7 giugno 2010 a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, l'istanza di AO 1
sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Con decreto
del 10 giugno 2010 il presidente di questa Camera ha respinto l'istanza di effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2010 AO 1 conclude per il rigetto
dell'appello.
H. Nel frattempo, con decisione del 18 dicembre 2010 questa Camera ha
statuito sugli appelli di AP 1 e di AO 1 contro la sentenza di divorzio,
accogliendo parzialmente il primo e respingendo il secondo. Accertata
l'avvenuta vendita della particella n. 70, essa ha dichiarato privi d'oggetto
tanto lo scioglimento della comproprietà postulato da AP 1 quanto il diritto
d'abitazione in favore di AO 1 stabilito dal Pretore (inc. 11.2007.47).
Considerandi
in diritto: 1. Fino al 31 dicembre 2010 le misure provvisionali – e la loro modifica
– in pendenza di una causa di divorzio (art. 137 cpv. 2 vCC) erano trattate con
la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c
cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore giudicava con decreto
impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese).
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è quindi ricevibile.
2.
Il
Pretore ha ravvisato nella partenza volontaria di AO 1 con i figli (e i
genitori) dall'abitazione coniugale un sostanziale cambiamento rispetto alla
situazione sulla scorta della quale era stato emesso il decreto cautelare del
20.
luglio 2005. A quel momento – egli ha rilevato – l'addebito a AO 1 di tutti
gli interessi ipotecari gravanti la particella n. 70 si giustificava perché
l'abitazione era attribuita in uso all'istante medesima e parte degli interessi
era finanziata con la pigione corrisposta dai genitori di lei per la locazione
dell'appartamento al piano superiore dello stabile. Dal momento in cui la casa
è rimasta vuota, il 1° settembre 2008, ciò non è più stato il caso. Inoltre
l'appartamento al piano superiore della casa è rimasto sfitto fino alla vendita
del fondo, nell'ottobre del 2009. Si imponeva di suddividere così gli interessi
ipotecari gravanti la particella e il premio dell'assicurazione sulla vita di AP
1.
sostitutivo dell'ammortamento secondo la normale ripartizione dei costi fra
comproprietari, cioè in concreto un mezzo ciascuno.
3.
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere modificato l'assetto cautelare sul riparto degli
oneri ipotecari e dell'ammortamento relativi all'abitazione coniugale senza ridurre
parallelamente il contributo alimentare da lui dovuto ai figli (fr. 920.– e
fr. 850.– mensili), nel cui fabbisogno in denaro era stato considerato un
costo dell'alloggio calcolato in base al totale degli oneri e dell'ammortamento
assunto allora da AO 1. Ciò non rispetterebbe la salvaguardia del suo
fabbisogno minimo, sotto il quale egli non può essere tenuto a vivere.
L'argomentazione è irricevibile. Stesse quanto l'appellante afferma, invero, il
Pretore avrebbe dovuto – anzitutto – ridurre il contributo alimentare per i
figli, non necessariamente respingere l'istanza della moglie. Al primo giudice
tuttavia l'appellante non ha chiesto di ridurre alcunché, né formula una conclusione
del genere in appello. Egli medesimo, del resto, non accenna nemmeno a
un'ipotesi di calcolo (nel decreto cautelare del 20 luglio 2005 il fabbisogno
in denaro di ogni figlio era stato valutato in fr. 1420.– mensili, compreso il
costo dell'alloggio), né indica anche solo per ordine di grandezza di quanto andrebbero
ridimensionati i contributi di mantenimento in favore dei figli. Tanto meno
egli indica a quanto ammonterebbe concretamente la prospettata lesione del suo
fabbisogno minimo. Sprovvisto di motivazione, in proposito l'appello sfugge pertanto
a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
4.
In
secondo luogo l'appellante sostiene che un nuovo riparto degli oneri ipotecari
e dell'ammortamento relativi all'abitazione coniugale non si giustificava
perché, essendosi vista attribuire in uso l'abitazione coniugale, AO 1 non
avrebbe dovuto trasferirsi altrove, cagionando maggiori spese alla famiglia. E
se proprio avesse voluto lasciare l'abitazione coniugale, essa avrebbe dovuto
appigionare l'immobile e procurarsi le risorse necessarie per sopperire al
pagamento degli oneri ipotecari. Da quest'ultima tesi va subito sgombrato il
campo, ove appena si consideri che sulla quota della particella n. 70 in comproprietà del marito AO 1 aveva soltanto un diritto d'uso (provvisionale) per sé e i figli. Di
tale quota essa non poteva disporre altrimenti, se non con il permesso di AP 1.
Senza dimenticare poi che il fondo era in vendita, tant'è che all'udienza in
Pretura del 12 novembre 2008 i coniugi hanno formalizzato consensualmente le
modalità di realizzazione (sopra, lett. E). Come potesse l'interessata appigionare
lo stabile in condizioni tanto labili l'appellante non dice, per tacere del
fatto che ciò avrebbe potuto far desistere potenziali acquirenti. Sulla questione
non soccorre di conseguenza diffondersi oltre.
Per
quanto riguarda la maggior spesa che AO 1 ha cagionato al bilancio familiare lasciando l'abitazione coniugale il 1° settembre 2008 per prendere in
locazione un altro appartamento, giovi ricordare quanto ha rilevato il Pretore,
ovvero che in definitiva essa ha traslocato – e con lei i genitori – per
agevolare la vendita del fondo pretesa dal marito (decreto impugnato, pag. 5 in alto). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Non nega
che lo sgombero dell'immobile fosse idoneo a favorirne l'alienazione. Non
asserisce nemmeno di avere – per avventura – sollecitato la moglie a rimanere
nello stabile con i figli finché non si fosse trovato un compratore. Al contrario:
egli non revoca in dubbio di avere sempre contestato a AO 1 – come ha accertato
il Pretore – qualsiasi diritto di occupare la casa, “essendo la sua dichiarata
volontà quella di venderla” (decreto impugnato, pag. 4 in fondo). E alla vendita si è effettivamente giunti nell'ottobre del 2009. Anche su quest'ultimo
punto l'appello denota dunque la sua inconsistenza.
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'istante, che ha formulato osservazioni all'appello
per il tramite di un difensore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 19 336.80 calcolato
dal Pretore (metà degli interessi ipotecari presumibilmente
maturati dal settembre 2008 all'ottobre del 2009: decreto impugnato, pag. 5 a metà), non contestato in appello, è
inferiore alla soglia di fr. 30
000.
– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura
in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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