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Decisione

11.2010.71

Protezione del figlio. Esame diagnostico per il figlio. Inappellabilità di una decisione incidentale non suscettiva di pregiudizio irreparabile

25 giugno 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 382.2009/R.45.2010

(protezione del figlio) della Divi­sione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 e RI 2,

alla

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

riguardante

un esame diagnostico cui sottoporre la figlia

L__________

__________ (2003);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 6 maggio 2010 (integrato il 25 maggio 2010) presentato da RI 1 e RI

2 contro la decisione emessa il 3 maggio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

L__________, nata il 13 marzo 2003, è figlia di RI 2 (1960) e di RI 1 nata __________

__________ (1970);

che con

decisione del 20 aprile 2010 la CO 1 ha affidato alla psicologa __________,

dell'Istituto __________, __________, “un approfondimento diagnostico di L__________ finalizzato a fornire

un quadro emotivo della medesima e delle sue modalità di funzionamento

psicologico, nonché una valutazione cognitiva che attesti la presenza di un

eventuale deficit e la sua entità, esprimendosi pure rispetto alla necessità o

meno di una presa a carico psicologica”;

che tale

mandato è stato conferito alla professionista nell'intento di valutare se occorrano

misure a protezione della figlia;

che

contro la decisione della Commissione tutoria regionale RI 1 e RI 2 hanno adito

il 26 aprile 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando la

necessità dell'approfondimento diagnostico;

che,

statuendo il 3 maggio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato

il ricorso irricevibile, la decisione impugnata non essendo suscettiva di

arrecare un danno “non

altrimenti riparabile”;

che RI 1

e RI 2 hanno impugnato il 6 maggio 2010 la decisione predetta davanti a questa

Camera, censurando una volta ancora l'incarico conferito dalla Commissione

tutoria regionale alla psicologa __________;

che il 25

maggio 2010 essi hanno introdotto un complemento all'appello, redatto da un

avvocato, per ottenere – previa sospen­sione del mandato di approfondimento

diagnostico – l'annullamento della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale

e la conseguente riforma di quella emanata dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele;

che i

memoriali non sono stati notificati alla Commissione tutoria regionale per osservazioni;

e considerando

in diritto: che

in concreto la Commissione tutoria regionale non ha (ancora) preso al­cuna misura

a protezione della figlia nel senso degli art. 307 segg. CC, ma si è limitata

ad affidare a una specialista il compito di accertare lo stato psicodiagnostico

della minorenne, invitando i genitori a collaborare;

che la

decisione con cui un'autorità tutoria dispone l'assunzione di una prova è una

decisione meramente incidentale, giacché non pone termine alla procedura

(Borghi/Corti, Com­pendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44);

che le

decisioni incidentali – come quelle pregiudiziali – emesse dalle Commissioni

tutorie possono essere impugnate davanti all'autorità di vigilanza solo qualora

siano suscettive di arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile”

(art. 44 LPAmm, applicabile per il rinvio contenuto nell'art. 21 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2);

che per

Considerandi

danno “non altrimenti riparabile” si intende un pregiudizio cui non si potrà

più verosimilmente rimediare appieno nem­meno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005

pag. 783, II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2006 pag. 655

consid. 3, II-2006 pag. 618 n. 6c);

che nella

fattispecie l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso

introdotto da RI 1 e RI 2 contro la decisione della Commissione tutoria proprio

perché l'esecuzione di un approfondimento diagnostico appare inidonea a

configurare un danno “non altrimenti riparabile”;

che

nell'appello gli interessati contestano la necessità dell'approfondimento diagnostico,

ma con l'esigenza di un danno “non

altrimenti riparabile” nemmeno

si confrontano;

che nel

complemento all'appello essi sembrerebbero dare per certa l'esistenza di un simile

danno (pag. 10 in alto), salvo omettere di spiegare in

che esso consista;

che nelle

condizioni descritte l'appello potrebbe essere dichiarato senz'altro irricevibile

per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.

5);

che,

comunque sia, secondo giurisprudenza l'esecuzione di una perizia sullo stato di

salute fisico o psichico di una persona non comporta, di regola, una grave

restrizione della libertà personale e non arreca dunque un pregiudizio irreparabile

(RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3b; sull'esecuzione di una visita procto­logica

a un minorenne v. I CCA, sentenza inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid.

7);

che non cagiona

pregiudizio “non altrimenti

riparabile”, del resto, neppure una comminatoria di accompagnamento forzato per

l'esecuzione

di una perizia psichiatrica, se non nel caso di una persona particolarmente

fragile o cagionevole (RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3c con richiami; I CCA, sentenza

inc. 11.2005.5 del 14 gennaio 2005, consid. 7);

che, ciò

posto, l'appello in esame è destinato all'insuccesso;

che

l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di sospendere

l'esecuzione dell'approfondimento diagnostico ordinato dalla Commissione tutoria

regionale;

che la

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), ma che la prima va equamente ridotta (art 148 cpv. 2 CPC), gli appellanti

essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito – in parte – senza

l'ausilio di un patrocinatore;

che, agenti

in qualità di litisconsorti, gli appellanti devono sopportare nondimeno gli

oneri processuali con vincolo di solidarietà (art. 10 cpv. 1 LTG);

che,

l'appello non essendo stato intimato, non si pone problema di spese ripetibili;

in applicazione dell'art. 313bis,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

–;

–;

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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