11.2010.71
Protezione del figlio. Esame diagnostico per il figlio. Inappellabilità di una decisione incidentale non suscettiva di pregiudizio irreparabile
25 giugno 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2010.71
Data decisione, Autorità:
25.06.2010, ICCA
Titolo:
Protezione del figlio. Esame diagnostico per il figlio. Inappellabilità di una decisione incidentale non suscettiva di pregiudizio irreparabile
APPELLO
IRRECEVIBILITÀ
PERIZIA / PERIZIE
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 44 LPAMM
art. 21 LTEC
Incarto n.
11.2010.71
Lugano,
25 giugno
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 382.2009/R.45.2010
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 e RI 2,
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
riguardante
un esame diagnostico cui sottoporre la figlia
L__________
__________ (2003);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 maggio 2010 (integrato il 25 maggio 2010) presentato da RI 1 e RI
2 contro la decisione emessa il 3 maggio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
L__________, nata il 13 marzo 2003, è figlia di RI 2 (1960) e di RI 1 nata __________
__________ (1970);
che con
decisione del 20 aprile 2010 la CO 1 ha affidato alla psicologa __________,
dell'Istituto __________, __________, “un approfondimento diagnostico di L__________ finalizzato a fornire
un quadro emotivo della medesima e delle sue modalità di funzionamento
psicologico, nonché una valutazione cognitiva che attesti la presenza di un
eventuale deficit e la sua entità, esprimendosi pure rispetto alla necessità o
meno di una presa a carico psicologica”;
che tale
mandato è stato conferito alla professionista nell'intento di valutare se occorrano
misure a protezione della figlia;
che
contro la decisione della Commissione tutoria regionale RI 1 e RI 2 hanno adito
il 26 aprile 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando la
necessità dell'approfondimento diagnostico;
che,
statuendo il 3 maggio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato
il ricorso irricevibile, la decisione impugnata non essendo suscettiva di
arrecare un danno “non
altrimenti riparabile”;
che RI 1
e RI 2 hanno impugnato il 6 maggio 2010 la decisione predetta davanti a questa
Camera, censurando una volta ancora l'incarico conferito dalla Commissione
tutoria regionale alla psicologa __________;
che il 25
maggio 2010 essi hanno introdotto un complemento all'appello, redatto da un
avvocato, per ottenere – previa sospensione del mandato di approfondimento
diagnostico – l'annullamento della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale
e la conseguente riforma di quella emanata dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele;
che i
memoriali non sono stati notificati alla Commissione tutoria regionale per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
in concreto la Commissione tutoria regionale non ha (ancora) preso alcuna misura
a protezione della figlia nel senso degli art. 307 segg. CC, ma si è limitata
ad affidare a una specialista il compito di accertare lo stato psicodiagnostico
della minorenne, invitando i genitori a collaborare;
che la
decisione con cui un'autorità tutoria dispone l'assunzione di una prova è una
decisione meramente incidentale, giacché non pone termine alla procedura
(Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44);
che le
decisioni incidentali – come quelle pregiudiziali – emesse dalle Commissioni
tutorie possono essere impugnate davanti all'autorità di vigilanza solo qualora
siano suscettive di arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile”
(art. 44 LPAmm, applicabile per il rinvio contenuto nell'art. 21 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2);
che per
Considerandi
danno “non altrimenti riparabile” si intende un pregiudizio cui non si potrà
più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005
pag. 783, II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2006 pag. 655
consid. 3, II-2006 pag. 618 n. 6c);
che nella
fattispecie l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso
introdotto da RI 1 e RI 2 contro la decisione della Commissione tutoria proprio
perché l'esecuzione di un approfondimento diagnostico appare inidonea a
configurare un danno “non altrimenti riparabile”;
che
nell'appello gli interessati contestano la necessità dell'approfondimento diagnostico,
ma con l'esigenza di un danno “non
altrimenti riparabile” nemmeno
si confrontano;
che nel
complemento all'appello essi sembrerebbero dare per certa l'esistenza di un simile
danno (pag. 10 in alto), salvo omettere di spiegare in
che esso consista;
che nelle
condizioni descritte l'appello potrebbe essere dichiarato senz'altro irricevibile
per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.
5);
che,
comunque sia, secondo giurisprudenza l'esecuzione di una perizia sullo stato di
salute fisico o psichico di una persona non comporta, di regola, una grave
restrizione della libertà personale e non arreca dunque un pregiudizio irreparabile
(RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3b; sull'esecuzione di una visita proctologica
a un minorenne v. I CCA, sentenza inc. 11.2004.26 del 23 marzo 2004, consid.
7);
che non cagiona
pregiudizio “non altrimenti
riparabile”, del resto, neppure una comminatoria di accompagnamento forzato per
l'esecuzione
di una perizia psichiatrica, se non nel caso di una persona particolarmente
fragile o cagionevole (RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3c con richiami; I CCA, sentenza
inc. 11.2005.5 del 14 gennaio 2005, consid. 7);
che, ciò
posto, l'appello in esame è destinato all'insuccesso;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di sospendere
l'esecuzione dell'approfondimento diagnostico ordinato dalla Commissione tutoria
regionale;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), ma che la prima va equamente ridotta (art 148 cpv. 2 CPC), gli appellanti
essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito – in parte – senza
l'ausilio di un patrocinatore;
che, agenti
in qualità di litisconsorti, gli appellanti devono sopportare nondimeno gli
oneri processuali con vincolo di solidarietà (art. 10 cpv. 1 LTG);
che,
l'appello non essendo stato intimato, non si pone problema di spese ripetibili;
in applicazione dell'art. 313bis,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–;
–
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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