11.2010.72
Diffida ai debitori: trattenuta di stipendio in caso di reddito ipotetico
14 gennaio 2011Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.72
Data decisione, Autorità:
14.01.2011, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori: trattenuta di stipendio in caso di reddito ipotetico
ASSISTENZA FRA PARENTI
DIFFIDA AI DEBITORI
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 291 CC
Incarto n.
11.2010.72
Lugano,
14 gennaio
2011 mp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.79 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con
istanza dell'8 aprile 2010 da
AO 1,
contro
AP 1,
(patrocinato dagli avvocati PA 1
e __________,)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 7 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 21 maggio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967) ha dato alla luce il 6
ottobre 1999 un bambino, N__________, che è stato riconosciuto da AP 1 (1971). Con
sentenza del 25 febbraio 2009 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha
condannato AP 1 a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di
fr. 900.– mensili dal 1° giugno 2008 fino alla maggiore età, oltre l’assegno
familiare.
B. L'8
aprile 2010 AO 1 si è rivolta al medesimo Pretore lamentando il mancato pagamento
dei contributi per il figlio e chiedendo che fosse ordinato alla __________ di __________,
per cui AP 1 lavora dal marzo del 2008, di trattenere dallo stipendio di lui
fr. 965.– mensili oltre all'assegno familiare, riversandoli su un conto
corrente postale a lei intestato. Con decreto cautelare del 15 aprile 2010,
emesso inaudita parte, il Pretore ha accolto la richiesta fino a concorrenza di
fr. 900.– mensili più l'assegno familiare. La tassa di giustizia e le spese
(fr. 50.–) sono state poste a carico del convenuto. Quest'ultimo ha postulato
il 29 aprile 2010 la revoca del decreto previo contraddittorio.
C. All'udienza
del 12 maggio 2010, indetta per il contraddittorio cautelare e la discussione
dell'istanza, AO 1 è rimasta assente ingiustificata, mentre il convenuto ha sollecitato
la revoca del decreto cautelare e ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo
il 21 maggio 2010, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso
che ha ordinato la trattenuta di stipendio per fr. 900.– mensili più l'assegno
familiare, come aveva disposto nel decreto cautelare emanato senza
contraddittorio. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state addebitate a AP 1, tenuto a rifondere all'istante
fr. 50.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 7 giugno 2010 a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo e accordatagli l'assistenza
giudiziaria, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere
l'istanza
o, in subordine, di limitare la trattenuta di stipendio a fr. 657.– mensili.
Con decreto del 10 giugno 2010 il presidente della Camera ha respinto la richiesta
di effetto sospensivo. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Alle trattenute di stipendio chieste fino al 31 dicembre 2010 si
applicava, nel Cantone Ticino, la procedura sommaria contenziosa di camera di
consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 vLAC), in esito alla quale il Pretore
statuiva con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC
ticinese) senza riguardo al valore litigioso (I CCA, sentenza inc. 35/91 del 26
settembre 1991, consid. 6, e inc. 11.2004.1 dell'11 aprile 2006, consid. 2).
Nella fattispecie il convenuto ha ritirato la sentenza del Pretore mercoledì 26
maggio 2010. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 5 giugno
2010, ma si è protratto fino a lunedì 7 giugno 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Se
Fatti
i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare
ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del
rappresentante legale del figlio (“diffida ai debitori”: art. 291 CC). La richiesta
può emanare dal figlio o, nel caso dell'art. 289 cpv. 2 CC, dall'ente pubblico
(RtiD II-2005 pag. 709 consid. 1). Per salvaguardare il diritto del minorenne al
mantenimento il genitore che detiene l'autorità parentale può anche agire in proprio
nome, come sostituto processuale del figlio (DTF
136 III 367 consid. 2.2). In concreto AO
1 era quindi legittimata a chiedere lei medesima la trattenuta di stipendio in
favore del contributo alimentare per N__________.
3. Il
Pretore ha accertato anzitutto che AP 1 non risultava avere mai pagato il
contributo alimentare per il figlio. Ciò premesso, egli ha ricordato che
l'ammontare di una trattenuta di stipendio deve corrispondere al contributo
alimentare fissato dal giudice, salvo che nel frattempo la situazione del
debitore sia mutata al punto che la trattenuta risulti intaccare già a un sommario
esame il fabbisogno minimo di lui (RtiD II-2006 pag. 678 n. 40c). Nel caso specifico il convenuto
guadagna circa fr. 2500.– mensili lavorando all'80% ed espone un
fabbisogno minimo di fr. 2525.30 mensili. Di per sé egli non sarebbe in
grado pertanto di stanziare il contributo litigioso. Se non che – ha continuato
il Pretore – nella sentenza del 25 febbraio 2009 il giudice del mantenimento
gli aveva imputato un reddito potenziale di fr. 3500.–/ 4000.– mensili, importo
che AP 1 conseguiva già in passato. E qualora un obbligato alimentare si veda
computare redditi ipotetici, i limiti al pignoramento dell'art. 93 LEF non trovano
applicazione, né si comprenderebbe in caso contrario l'utilità di determinare un guadagno virtuale (I CCA, sentenza
inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 14a con richiami di
dottrina). Nulla consentendo di desumere, tanto meno a un esame di
verosimiglianza, che la capacità lucrativa del convenuto fosse mutata nel
frattempo, il Pretore ha ordinato la trattenuta di stipendio per la somma stabilita il 25 febbraio 2009 dal giudice
del mantenimento.
4. L'appellante
ammette di non avere mai versato il contributo alimentare fissato nella
sentenza del 25 febbraio 2009. Sostiene tuttavia che ciò non è dovuto a malvolere
e che AO 1 ha risorse sufficienti per sostentare il figlio da sé. E comunque
sia – egli soggiunge – ove un genitore non sia in grado di erogare il contributo
di mantenimento a suo carico occorre intaccare tanto il fabbisogno di lui
quanto il fabbisogno del figlio “in maniera proporzionale”, secondo la formula:
reddito del debitore x minimo esistenziale
del creditore .
minimo esistenziale del debitore + minimo esistenziale del creditore
Onde una
trattenuta di stipendio che in concreto non può eccedere fr. 657.– mensili. Nel
caso in rassegna non è pertinente dunque – conclude l'appellante – il principio
evocato dal Pretore, stando al quale “se all'obbligato alimentare è computato
un reddito ipotetico, i limiti al pignoramento di redditi giusta l'art. 93 LEF
Considerandi
non trovano applicazione analogica, né si comprenderebbe in caso contrario
l'utilità di determinare un guadagno virtuale”.
5.
Che
in concreto AP 1 non abbia mai versato il contributo alimentare fissato nella
sentenza del 25 febbraio 2009 è, come detto, pacifico. Che egli guadagni circa
fr. 2500.– mensili e abbia un fabbisogno minimo di fr. 2525.30 mensili è stato
accertato dal Pretore stesso. Che con il suo reddito effettivo egli non sia in
grado, dunque, di erogare il contributo alimentare per il figlio risulta dagli
atti. Il Pretore ha spiegato tuttavia che ciò non osta a una trattenuta di
stipendio nel caso in cui il giudice del mantenimento abbia imputato al
debitore del contributo alimentare un reddito ipotetico. Anche perché – ha
epilogato – se così non fosse non si vedrebbe quale senso avrebbe imputare al debitore
un guadagno potenziale.
Con tale
motivazione l'appellante non si confronta. Obietta di non poter guadagnare oggettivamente
più di fr. 2500.– mensili, ma non contesta che il giudice chiamato a statuire con
la procedura sommaria sulla trattenuta di stipendio sia vincolato al reddito ipotetico
determinato con pieno potere cognitivo dal giudice del mantenimento (in
concreto fr. 3500.–/4000.– mensili), né pretende che dopo di allora la sua
capacità lucrativa si sia ridotta. Del resto, come ha rilevato il Pretore, mal
si intravede quale senso avrebbe ascrivere a un debitore un reddito ipotetico
se poi la trattenuta di stipendio dovesse definirsi in base al reddito effettivo.
L'appellante fa valere, per altro verso, che AO 1 può sostentare il figlio da
sé, ma ciò poco importa, l'art. 291 CC applicandosi a ogni genitore che
trascuri “i propri doveri verso il figlio”, senza riguardo alla capacità
finanziaria dell'altro genitore. Ne segue che, già di primo acchito, l'appello
risulta destinato all'insuccesso.
6.
Si
aggiunga che l'appellante non si confronta neppure con l'opinione del Pretore, secondo
cui i limiti al pignoramento dell'art. 93 LEF non si applicano ove il giudice
del mantenimento abbia imputato al debitore del contributo alimentare non il
reddito effettivamente conseguito, bensì un reddito ipotetico. Tant'è ch'egli non
discute né la sentenza di questa Camera richiamata dal Pretore (inc. 11.2005.12
dell'8 settembre 2005, consid. 14a) né la citazione di dottrina ivi contenuta (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 21 ad art. 177 CC con rinvii). Asserisce, certo,
che il principio evocato dal primo giudice “non si applica”, ma non illustra
perché. Privo di motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
7.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa
l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art.
148.
cpv. 2 CPC ticinese). Non si pone per altro problema di ripetibili, l'appello
non essendo stato notificato all'istante, cui non ha cagionato spese presumibili.
Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, giacché
l'appello appariva destituito di buon diritto sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1
lett. a Lag), tanto da non essere stato intimato alla controparte.
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il rigetto o l'accoglimento di una “diffida ai debitori” può formare oggetto di
un ricorso in materia civile (DTF 134 III 668 consid.
1.
), il valore litigioso superando in concreto la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF), ove appena si consideri che la trattenuta di fr. 900.– mensili (più
l'assegno familiare) decorre dal 1° maggio 2010 e durerà presumibilmente fino al
6.
ottobre 2017 (maggiore età del figlio).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
–
avvocati PA 1 e __________,;
–
AO 1,.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster