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Decisione

11.2010.72

Diffida ai debitori: trattenuta di stipendio in caso di reddito ipotetico

14 gennaio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare

ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del

rappresentante legale del figlio (“diffida ai debitori”: art. 291 CC). La richiesta

può emanare dal figlio o, nel caso dell'art. 289 cpv. 2 CC, dall'ente pubblico

(RtiD II-2005 pag. 709 consid. 1). Per salvaguardare il diritto del minorenne al

mantenimento il genitore che detiene l'autorità parentale può anche agire in proprio

nome, come sostituto processuale del figlio (DTF

136 III 367 con­sid. 2.2). In concreto AO

1 era quindi legittimata a chiedere lei medesima la trattenuta di stipendio in

favore del contributo ali­mentare per N__________.

3. Il

Pretore ha accertato anzitutto che AP 1 non risultava avere mai pagato il

contributo alimentare per il figlio. Ciò premesso, egli ha ricordato che

l'ammontare di una trattenuta di stipendio deve corrispondere al contributo

alimentare fissato dal giudice, salvo che nel frattempo la situazione del

debitore sia mutata al punto che la trattenuta risulti intaccare già a un sommario

esame il fabbisogno minimo di lui (RtiD II-2006 pag. 678 n. 40c). Nel caso specifico il convenuto

guadagna circa fr. 2500.– mensili lavorando all'80% ed espone un

fabbisogno minimo di fr. 2525.30 mensili. Di per sé egli non sarebbe in

grado pertanto di stanziare il contributo litigioso. Se non che – ha continuato

il Pretore – nella sentenza del 25 febbraio 2009 il giudice del mantenimento

gli aveva imputato un reddito potenziale di fr. 3500.–/ 4000.– mensili, importo

che AP 1 conseguiva già in passato. E qualora un obbligato alimentare si veda

computare redditi ipotetici, i limiti al pignoramento dell'art. 93 LEF non trovano

applicazione, né si comprenderebbe in caso contrario l'utilità di determinare un guadagno virtuale (I CCA, sentenza

inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 14a con richiami di

dottrina). Nulla consentendo di desumere, tanto meno a un esame di

verosimiglianza, che la capacità lucrativa del convenuto fosse mutata nel

frattempo, il Pretore ha ordinato la trattenuta di stipendio per la somma stabilita il 25 febbraio 2009 dal giudice

del mantenimento.

4. L'appellante

ammette di non avere mai versato il contributo alimentare fissato nella

sentenza del 25 febbraio 2009. Sostiene tuttavia che ciò non è dovuto a malvolere

e che AO 1 ha risorse sufficienti per sostentare il figlio da sé. E comunque

sia – egli soggiunge – ove un genitore non sia in grado di erogare il contributo

di mantenimento a suo carico occorre intaccare tanto il fabbisogno di lui

quanto il fabbisogno del figlio “in maniera proporzionale”, secondo la formula:

reddito del debitore x minimo esistenziale

del creditore .

minimo esistenziale del debitore + minimo esistenziale del creditore

Onde una

trattenuta di stipendio che in concreto non può eccedere fr. 657.– mensili. Nel

caso in rassegna non è pertinente dunque – conclude l'appellante – il principio

evocato dal Pretore, stando al quale “se all'obbligato alimentare è computato

un reddito ipotetico, i limiti al pignoramento di redditi giusta l'art. 93 LEF

Considerandi

non trovano applicazione analogica, né si comprenderebbe in caso contrario

l'utilità di determinare un guadagno virtuale”.

5.

Che

in concreto AP 1 non abbia mai versato il contributo alimentare fissato nella

sentenza del 25 febbraio 2009 è, come detto, pacifico. Che egli guadagni circa

fr. 2500.– mensili e abbia un fabbisogno minimo di fr. 2525.30 mensili è stato

accertato dal Pretore stesso. Che con il suo reddito effettivo egli non sia in

grado, dunque, di erogare il contributo alimentare per il figlio risulta dagli

atti. Il Pretore ha spiegato tuttavia che ciò non osta a una trattenuta di

stipendio nel caso in cui il giudice del mantenimento abbia imputato al

debitore del contributo alimentare un reddito ipotetico. Anche perché – ha

epilogato – se così non fosse non si vedrebbe quale senso avrebbe imputare al debitore

un guadagno potenziale.

Con tale

motivazione l'appellante non si confronta. Obietta di non poter guadagnare oggettivamente

più di fr. 2500.– mensili, ma non contesta che il giudice chiamato a statuire con

la procedura sommaria sulla trattenuta di stipendio sia vincolato al reddito ipotetico

determinato con pieno potere cognitivo dal giudice del mantenimento (in

concreto fr. 3500.–/4000.– mensili), né pretende che dopo di allora la sua

capacità lucrativa si sia ridotta. Del resto, come ha rilevato il Pretore, mal

si intravede quale sen­so avrebbe ascrivere a un debitore un reddito ipotetico

se poi la trattenuta di stipendio dovesse definirsi in base al reddito effettivo.

L'appellante fa valere, per altro verso, che AO 1 può sostentare il figlio da

sé, ma ciò poco importa, l'art. 291 CC applicandosi a ogni genitore che

trascuri “i propri doveri verso il figlio”, senza riguardo alla capacità

finanziaria dell'altro genitore. Ne segue che, già di primo acchito, l'appello

risulta destinato all'insuccesso.

6.

Si

aggiunga che l'appellante non si confronta neppure con l'opinione del Pretore, secondo

cui i limiti al pignoramento dell'art. 93 LEF non si applicano ove il giudice

del mantenimento abbia imputato al debitore del contributo alimentare non il

reddito effettivamente conseguito, bensì un reddito ipotetico. Tant'è ch'egli non

discute né la sentenza di questa Camera richiamata dal Pretore (inc. 11.2005.12

dell'8 settembre 2005, consid. 14a) né la citazione di dottrina ivi contenuta (Hausheer/Reus­ser/Gei­ser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 21 ad art. 177 CC con rinvii). Asserisce, certo,

che il principio evocato dal primo giudice “non si applica”, ma non illustra

perché. Privo di motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

7.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa

l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art.

148.

cpv. 2 CPC ticinese). Non si pone per altro problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato notificato all'istante, cui non ha cagionato spese presumibili.

Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, giacché

l'appello appariva destituito di buon diritto sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1

lett. a Lag), tanto da non essere stato intimato alla controparte.

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il rigetto o l'accoglimento di una “diffida ai debitori” può formare oggetto di

un ricorso in materia civile (DTF 134 III 668 consid.

1.

), il valore litigioso superando in concreto la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF), ove appena si consideri che la trattenuta di fr. 900.– mensili (più

l'assegno familiare) decorre dal 1° maggio 2010 e durerà presumibilmente fino al

6.

ottobre 2017 (maggiore età del figlio).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

avvocati PA 1 e __________,;

AO 1,.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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