11.2010.75
Ripetibili sotto il minimo della tariffa ove ciò appaia adeguato
8 novembre 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2010.75
Data decisione, Autorità:
08.11.2013, ICCA
Titolo:
Ripetibili sotto il minimo della tariffa ove ciò appaia adeguato
AZIONE DI DIVISIONE
SCIOGLIMENTO DELLA COMPROPRIETÀ
SPESE E RIPETIBILI
VALORE DI CAUSA
art. 150 CPC-TI
art. 11 RTARRIP
art. 13 RTARRIP
Incarto n.
11.2010.75
Lugano
8 novembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2009.74
(scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 23 aprile 2009 da
AO 3 già in
cui sono subentrati in
qualità di eredi
()
()
()
AO
4
AO
1
AO
2
contro
TERZ 1
(patrocinata dall'avv. PA 2) e
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
25 maggio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
particella n. 4089 RFD di __________ (campivo, 3289 m²) è appartenuta a G__________ (1905) fino alla morte (1991), passando in seguito alla moglie __________
(1914) e ai sei figli. Deceduti L__________ (il 10 febbraio 2000) e il figlio S__________
(l'11 giugno 2003), la cui moglie ha ceduto la sua quota di proprietà alla
cognata AO 4 mentre il figlio ha rinunciato alla propria, sono rimaste membri
delle comunioni ereditarie fu G__________ e __________ le figlie AO 3 (1936), AO
4 (1941), TERZ 1 (1948) e AP 1 (1953) con le abiatiche AO 2 (1963) e AO 1
(1965), discendenti di una primogenita, __________, morta nel 2004. Statuendo su istanza di
TERZ 1, con decreto dell'11 dicembre 2003 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha incaricato il notaio __________ di procedere alla divisione
delle due eredità.
B. Durante
la procedura di divisione, il 23 aprile 2009, quattro eredi
(AO 3 AO 4 AO 1 e AO 2) hanno presentato una petizione al Pretore nei confronti
delle altre due eredi (TERZ 1 e AP 1) perché fosse ordinata la vendita
immediata della particella n. 4089 all'ing. __________ per fr. 920 920.–
(fr. 280.–/m²) previa nomina di un rappresentante della comunione
ereditaria o, in subordine, perché il fondo fosse attribuito alle due convenute
al prezzo di fr. 280.–/m².
TERZ 1 ha proposto il
5 giugno 2009 di respingere la petizione e di considerarne il carattere
temerario nella determinazione delle ripetibili. AP 1 ha proposto il 2 luglio
2009 di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito.
Statuendo con sentenza del 25 maggio 2010, il Pretore ha respinto la petizione,
senza dichiararla temeraria. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.– sono state poste a
carico delle attrici in solido, con obbligo di rifondere a ogni convenuta fr. 3800.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con
un appello del 15 giugno 2010 nel quale chiede che l'indennità per ripetibili
sia aumentata a fr. 37 000.– e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza.
Nelle loro osservazioni del 15 ottobre 2007 le attrici propongono di respingere
l'appello. AO 3 è deceduta il 18 maggio 2013. Le sono subentrati in causa il
marito __________ con i figli __________, __________ e __________.
in diritto: 1. La
causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC
ticinese. A quest'ultima soggiacevano tutte le decisioni comunicate entro il
31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Il termine per appellare era di 20
giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). Nella fattispecie la sentenza del
Pretore è stata intimata il 25 maggio 2010 ed è pervenuta alla legale di AP
1 il giorno successivo. Introdotto il 15 giugno 2010, l'appello è dunque tempestivo.
2. Controversa
rimane in questa sede l'indennità per ripetibili in favore di AP 1, fissata dal
Pretore in fr. 3800.– (fr. 3360.– più le spese l'IVA). A tal fine il primo
giudice non si è fondato sul valore litigioso (fr. 920 920.–), reputando
l'indennità ad valorem manifestamente sproporzionata rispetto al tempo
profuso dalla legale di AP 1 nel patrocinio (un memoriale di risposta e la
partecipazione a un'udienza). Ha fatto capo così al criterio orario, stabilendo
l'indennità in complessivi fr. 3800.–, pari a 12 ore di lavoro (retribuite
fr. 280.– l'una), più le spese e l'IVA (sentenza impugnata, consid. 6).
3. Secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese la parte soccombente era
condannata a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le
ripetibili. Erano considerate ripetibili “le spese indispensabili causate dal
processo e una adeguata indennità per gli
onorari di patrocinio” (art. 150 prima frase CPC ticinese). Quest'ultima
era fissata, dal 1° gennaio 2008, entro i limiti del regolamento del Consiglio
di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e
di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1),
“tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni
indispensabili del patrocinatore” (art. 150 seconda frase CPC ticinese). Il
regolamento tuttavia non vincolava il giudice, come non vincolava il giudice la
precedente tariffa dell'Ordine degli avvocati (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 18 ad art. 150). Anche nell'applicazione
dei parametri tariffari, poi, il giudice fruiva di ampia latitudine, di modo
che la sua decisione era censurabile solo per eccesso o abuso del potere
d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/ Trezzini,
op. cit., n. 32 ad art. 148 CPC).
4. L'art.
11 cpv. 1 del citato regolamento prevede che “nel caso di pratiche con valore
determinato o determinabile” le ripetibili sono stabilite entro percentuali
prefissate del valore litigioso. Tra l'aliquota minima e quella massima l'indennità
va fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite,
le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato,
avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del
regolamento). Nella fattispecie il Pretore ha determinato il valore litigioso
in fr. 920 920.– (sentenza impugnata, consid. 6). Le attrici obiettano nelle
osservazioni all'appello che in realtà il valore litigioso consiste nella
differenza tra il valore del fondo per le convenute, pari in mancanza di ogni
indicazione al valore venale stimato dal perito designato dal notaio divisore
(fr. 657 800.–), e l'importo offerto dall'ing. __________ per l'acquisto del
fondo (fr. 920 920.–), sicché in concreto esso risulterebbe addirittura negativo.
a) L'art. 604 cpv. 1 CC stabilisce che la divisione di un'eredità
può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto
per contratto o per legge a rimanere in comunione. Circa il modo della
divisione, la legge consente agli eredi di accordarsi liberamente (art. 607
cpv. 2 CC), salvo che il testatore abbia lasciato disposizioni al proposito
(nel qual caso gli eredi possono derogare solo all'unanimità: Steinauer, Droit des successions, Berna
2006, pag. 579 n. 1244), e a titolo sussidiario enuncia un certo numero di
regole (art. 607 cpv. 1 e 610 a 615 CC). Le due azioni sono distinte: quella
dell'art. 604 cpv. 1 CC tende a far accertare che nulla osta allo scioglimento
della comunione ereditaria, quella degli art. 607 e 610 a 615 CC è intesa a far definire il modo della divisione (Steinauer, op. cit., pag. 573 n. 1231).
Il valore litigioso della prima corrisponde a quello della quota di proprietà comune
chiesta dalla parte attrice, quello della seconda al valore dell'intero
compendio ereditario (cfr. DTF 86 II 454, 127 III 398 consid. 1b; Schaufelberger/Keller,
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 26 ad art. 604). Identico
principio vige nelle cause volte alla cessazione di una comproprietà, l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (diritto
allo scioglimento) distinguendosi da quella ancorata all'art. 651 cpv. 2 CC
(modo della divisione: RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c).
b) Nella
fattispecie l'azione promossa da AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 riguardava
il modo di dividere la particella n. 4089 RFD di __________, che gli attori
proponevano di vendere in blocco a __________, subordinatamente di attribuire
alle due convenute. Il valore litigioso era pertanto – come rileva l'appellante
– quello dell'intero fondo, indicato dalle attrici stesse nella petizione in fr.
920 920.–. Se non che,
pur nelle azioni fondate sull'art. 650 cpv. 1 CC (in cui fa stato il valore litigioso
dell'intera comproprietà), l'indennità per ripetibili
in favore della parte vittoriosa va commisurata al valore della singola
spettanza e non a quello dell'intera comproprietà (sentenza del Tribunale
federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007, consid. 4 con rinvio a DTF 108 Ia
19). Non v'è ragione perché nella fattispecie debba valere un principio
diverso. In concreto la quota di eredità spettante a AP 1 è, apparentemente,
di un sesto (sopra, lett. A). Il valore litigioso per la fissazione delle
ripetibili risultava così di fr. 153 500.–
(arrotondati). L'indennità di fr. 37 000.–
calcolata dall'appellante sul valore di fr. 920 920.–
non entra pertanto in considerazione.
c) Per una causa ordinaria il cui valore litigioso sia compreso tra fr.
100 000.–
e fr. 500 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili
varianti dal 6 al 9% del valore medesimo. Dandosi un valore litigioso di fr.
153 500.–,
di conseguenza, l'ammontare minimo per
ripetibili sarebbe di fr. 9210.–. La questione è di sapere se,
riconoscendo a AP 1 un'indennità di fr. 3360.– (più le spese presumibili e
l'IVA, per complessivi fr. 3800.–), il Pretore sia caduto nell'eccesso o nell'abuso
di apprezzamento. Ora, a prescindere dal fatto che il menzionato regolamento
non vincola il giudice (sopra, consid. 3), il principio rimane quello per cui –
comunque sia – le ripetibili vanno fissate secondo l'importanza della lite, le
sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato
dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5
del regolamento). L'art. 13 cpv. 1 del regolamento dispone del resto che “nel
caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni
eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le
particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino,
l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.
d) In
concreto la legale di AP 1 ha risposto il
2 luglio 2009 alla petizione delle quattro coeredi con un memoriale
di 12 pagine. Le attrici avendo rinunciato espressamente alla replica, il
Pretore ha indetto l'udienza preliminare, che si è tenuta il 30 settembre 2009. L'appellante stessa precisa che tale udienza è durata due ore (memoriale, pag. 5 verso il
basso). Nessuna prova è stata assunta, salvo acquisire agli atti l'incarto riguardante
la divisione ereditaria, e il Pretore è stato autorizzato a decidere senza
ulteriore contraddittorio (verbale del 30 settembre 2009, pag. 3 in fondo), ciò ch'egli ha fatto il 25 maggio 2010, respingendo la petizione. Quanto la legale di AP
1 ha dovuto assicurare alla cliente si esaurisce, in sintesi, nella stesura
della risposta e nella partecipazione all'udienza preliminare. Certo, l'appellante
sottolinea che il patrocinio è risultato laborioso per gli scritti informi
inoltrati al Pretore dalle attrici, per lo studio dell'intera procedura di
divisione ereditaria e delle “innumerevoli” altre procedure civili e amministrative
connesse (pag. 8 seg.). Sta di fatto ch'essa non precisa come la sua legale
abbia concretamente impiegato le 25 ore di lavoro da lei pretese. Invano si
cercherebbe altresì una qualsivoglia distinta o un elenco particolareggiato
delle prestazioni. E sulla sola base degli atti 25 ore appaiono manifestamente
eccessive per rapporto al tempo che sarebbe occorso a un avvocato solerte e
speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo
risultato.
e) Si
ricordi intanto che il patrocinatore dell'altra convenuta, TERZ 1, ha risposto
alla petizione del 23 aprile 2009 con un memoriale di quattro pagine, conseguendo
lo stesso esito. A parte ciò, la causa promossa dalle attrici verteva su una
sola questione: l'opportunità di alienare con urgenza la particella n. 4089
RFD di __________, appartenente all'asse ereditario, vista l'offerta di fr.
280.–/m² avanzata dall'ing. __________.
Non per caso la sentenza del Pretore si compendia in sette pagine. Le dieci ore
riconosciute alla legale di AP 1 per la stesura della risposta (già dedotte le
due ore dell'udienza preliminare) e le prestazioni collaterali (almeno un
colloquio con la cliente e la corrispondenza indispensabile) potranno quindi
apparire poco generose, ma non denotano ancora un eccesso o un abuso del potere
d'apprezzamento. Si aggiunga che l'indennità minima di fr. 9210.– evocata
dianzi per una causa il cui valore litigioso sia di fr. 153 500.– corrisponde,
in pratica, alla retribuzione di circa 32 ore di lavoro alla tariffa di fr.
280.– l'una (art. 12 del regolamento). Un'indennità di fr. 3360.– per 12 ore
di patrocinio (causa senza istruttoria, senza memoriali conclusivi e senza dibattimento
finale) non può quindi ritenersi censurabile. Rigorose appaiono se mai – come
detto – le 12 ore entro cui la legale avrebbe dovuto concentrare le sue
prestazioni, ma in mancanza di qualsiasi specifica sulla destinazione del dispendio
orario la decisione del Pretore resiste alla critica. Ne discende che, privo di
fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso.
5. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese). Per quel che è delle ripetibili chieste dalle attrici con le
osservazioni all'appello, un'indennità d'inconvenienza si giustificherebbe ove
la stesura del memoriale avesse cagionato alle quattro eredi costi particolari oppure
avesse comportato un notevole dispendio di tempo o perdite di guadagno. Tale
non è il caso nella fattispecie, le interessate avendo potuto redigere il
memoriale da sé senza far capo a un avvocato, senza incontrare disagi d'ordine
professionale né affrontare
esborsi di rilievo (analogamente, ora, l'art. 95 cpv. 3 lett. c del
nuovo CPC).
6. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 4b).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–;
–;
–;
–;
–;
–;
–.
Comunicazione:
–;
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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