11.2010.76
Prototezione del figlio: disciplina delle relazioni personali e rifiuto di nominare un curatore educativo
4 novembre 2011Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2010.76
Data decisione, Autorità:
04.11.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5A_866/2011, 2.3.2012
Titolo:
Prototezione del figlio: disciplina delle relazioni personali e rifiuto di nominare un curatore educativo
CURATORE
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 cpv. 3 CC
art. 308 CC
Incarti n.
11.2010.76
11.2011.39
Lugano
4 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause n. 474.2003/R53.2010
(filiazione: relazioni personali) e n. 474.2003/R156-157.2010 (filiazione: revoca
del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppongono il
RI 1
(patrocinato dall'. PA 1 )
a
CO 2,
__________
(patrocinata dall'. PA
2, )
per quanto riguarda le relazioni personali
con il figlio
PI 1 (2003),
(rappresentato dal curatore RA 1, ,
e patrocinato dall' , )
disciplinate dalla
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 31 maggio 2010 presentato
da RI 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2010
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 23 marzo 2011
presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 18
febbraio 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 aprile 2003 CO 2 (1967) ha dato alla luce un figlio, CO 4,
cui il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato un curatore nella persona del tutore ufficiale PA 2, con l'incarico di accertarne la
paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento, “inclusa la regolamentazione
dell'esercizio del diritto di visita, qualora si rendesse indispensabile farlo”.
II 12 ottobre 2004 PA 2 ha conferito mandato all'avv. PA 3 di promuovere azione
di paternità e di mantenimento in nome del minorenne. Nell'ambito di tale
azione, intentata il 12 ottobre 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud, AP 1 (1967), cittadino italiano residente a __________, ha
dichiarato a un'udienza del 29 agosto
2005 di riconoscere il figlio conformemente all'art. 260 cpv. 3 CC.
B. Sin
dall'estate 2006 RI 1 lamenta difficoltà nell'esercizio delle relazioni
personali con il figlio, che addebita all'ostruzionismo della madre e alla
scarsa collaborazione del curatore. La Commissione tutoria regionale si è occupata di molteplici richieste d'intervento da lui formulate. Questa Camera in
particolare ha avuto modo di giudicare due appelli da lui introdotti, il 4
settembre 2007 e il 29 ottobre 2008, sui quali ha statuito con sentenza unica
del 15 settembre 2009 (inc. 11.2007.152 e 11.2008.61). La cronologia dei fatti
occorsi fino all'aprile del 2008 è narrata in quella sentenza. Per quanto
riguarda il seguito, con decisione del 5 febbraio 2009 la Commissione tutoria regionale ha fissato a RI 1 un diritto di visita di due incontri mensili
con il figlio, di tre ore ciascuno, da concordare con la madre tramite il
curatore. La decisione prevedeva una progressiva diminuzione di presenza della
madre, fino a lasciare soli PI 1 e il padre dopo il sesto incontro. Il diritto
alle relazioni personali comprendeva inoltre una conversazione telefonica
settimanale tra padre e figlio.
C. Il 4
novembre 2009 RI 1 si è nuovamente rivolto alla Commissione tutoria regionale, lamentando
il mancato rispetto del diritto di visita disciplinato nella citata decisione e
chiedendo di sostituire il curatore di rappresentanza con un curatore educativo
nella persona di __________, della __________, cui affidare il compito di
gestire le relazioni personali, consigliare e aiutare i genitori nella cura del
figlio e vigilare sul buon andamento delle visite, stabilendone anche le date e
le modalità. Egli postulava inoltre l'ascolto del figlio da parte di specialisti,
l'audizione dei genitori, il richiamo alla madre di promuovere le relazioni del
figlio con lui e il diritto di telefonare ad PI 1 due volte la settimana. In
via provvisionale RI 1 chiedeva di esercitare il diritto di visita nella __________,
sotto la sorveglianza di educatori specializzati, ogni ultimo fine settimana del mese il venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00
e il sabato e la domenica dalle ore 14.00 alle 20.00. L'istanza provvisionale è
stata respinta dalla Commissione tutoria regionale con decisione del 16
novembre 2009.
D. Altre
richieste provvisionali volte alla definizione del diritto di visita e al
rinvio di date presentate da RI 1 fra il 15 dicembre 2009 e il 1° marzo 2010 sono
state respinte, da ultimo, con decisione del 10 marzo 2010. In quella decisione la Commissione tutoria regionale, constatato come la madre avesse disatteso
due volte di seguito le convocazioni per l'ascolto di PI 1, ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di sentire il figlio e di valutare le
relazioni di lui con il padre, formulando le proposte e i correttivi ritenuti
opportuni.
E. Il
17 marzo 2010 RI 1 ha adito ulteriormente la Commissione tutoria regionale per
ottenere un diritto di visita il 4 aprile 2010 (Pasqua) dalle ore 9.00
alle 17.00, oltre che il 9 aprile 2010 (compleanno di PI 1) dalle ore 17.00
alle 20.00 e, nelle modalità stabilite da un curatore educativo, fino al
raggiungimento della maggiore età. La Commissione tutoria regionale ha respinto
la richiesta il 30 marzo 2010, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr.
200.– complessivi a carico di RI 1, condannato a rifondere a CO 2 e ad PI 1 un'indennità
di fr. 200.– per ripetibili. Un ricorso presentato il 9 aprile 2010 da RI
1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile il 10 maggio 2010 dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele, che ha posto la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 300.– a carico del ricorrente.
F. Contro
la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31
maggio 2010 inteso a vedersi riconoscere un diritto di visita al figlio “durante
le festività e in occasione del suo compleanno”, ordinando alla Commissione
tutoria regionale di fissarne le modalità per il tramite del curatore (inc.
11.2010.76). Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
G. In
pendenza di appello, il 20 dicembre 2010, la Commissione tutoria regionale ha
adottato la seguente decisione:
1. Fino a nuova decisione al signor RI 1 è
riservato un diritto di visita minimo con il figlio PI 1 di due incontri al
mese della durata di due ore da esercitarsi presso il __________ di __________,
__________, sotto la supervisione di personale specializzato.
1.1 Il curatore RA 1 è incaricato di
organizzare il calendario dei diritti di visita compatibilmente con le disponibilità
del __________ e dei genitori.
1.2 Le visite monitorate dal __________
sono riservate esclusivamente al padre e non prevedono pertanto altre
partecipazioni.
1.3 Al più tardi entro sei mesi dalla
presente il __________ ed il curatore presenteranno rapporto sull'andamento
delle visite, formulando le proposte di adeguamento più opportune al caso.
2. Le
relazioni telefoniche tra padre e figlio sono per il momento sospese.
3. (...)
4. (...)
5. (...)
Adita il 31 dicembre 2010 tanto da RI 1 quanto da CO 2, con decisione
del 18 febbraio 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato
irricevibili entrambi i ricorsi. La tassa di giustizia e le spese di ogni
ricorso (fr. 1000.– complessivi) sono state poste a carico del rispettivo
soccombente,
ognuno
dei quali è stato tenuto a rifondere fr. 500.– per ripetibili al figlio. Le
ripetibili tra i ricorrenti sono state compensate.
H. Contro la decisione appena citata RI 1 ha introdotto a questa Camera un ricorso (“appello”) del 23 marzo 2011 nel quale torna a chiedere
la destituzione del curatore RA 1 e la nomina di un curatore educativo cui
affidare il compito di stabilire date e modalità delle visite sulla base dei rapporti
stilati dal personale della __________ (inc.
11.2011.39). Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
in diritto: 1. Le impugnazioni in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e
vertono sul medesimo oggetto (l'esercizio delle relazioni personali con il
figlio). Si giustifica pertanto di trattarle con una decisione unica.
Fatti
I. Sull’appello
del 31 maggio 2010
2. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino
al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello nel termine di venti giorni
dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999). L'appello in esame è
dunque tempestivo. La procedura davanti a questa Camera era quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia –
dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).
3. Con
l'appello RI 1 chiede che gli sia riconosciuto il diritto di incontrare il
figlio “durante le festività e in occasione del suo compleanno”, ordinando alla
Commissione tutoria regionale di fissare le modalità delle visite per il
tramite del curatore. Con la decisione impugnata, del 10 maggio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato tali conclusioni irricevibili. Ora, le
“festività” evocate nell'appello erano manifestamente quelle cui si riferiva l'istanza
del 17 marzo 2010 alla Commissione tutoria regionale, ovvero il giorno di
Pasqua, celebratosi il 4 aprile 2010 (quando l'istante chiedeva un diritto
di vista dalle ore 9.00 alle 17.00), e il “compleanno del figlio”, intervenuto
il 9 aprile 2010 (quando l'istante chiedeva un diritto di visita dalle ore
17.00 alle 20.00). Entrambe le date sono decorse già in pendenza di procedura davanti
all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che su tali punti avrebbe dovuto dichiarare
il ricorso privo d'interesse. A maggior ragione è senza interesse concreto e
attuale l'appello introdotto dinanzi a questa Camera il 31 maggio 2010.
4. Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al
più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federale – se la
questione litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in
circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale
importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse)
e se il succedersi degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una
verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (RtiD
I-2004 pag. 584 n. 52c). Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non
soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si consideri che
l'esercizio di un diritto di visita dipende da situazioni contingenti, diverse
di caso in caso, né in concreto si ravvisavano questioni giuridiche di
principio la cui soluzione si giustifichi alla luce del pubblico interesse. Ne
segue che l'appello in rassegna va dichiarato irricevibile.
5. Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili, l'appello non avendo
formato oggetto di intimazione.
Considerandi
II. Sul
ricorso (“appello”) del 23 marzo 2011
6.
Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal
1° gennaio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e
non più con appello, come figura nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata
– entro 30 giorni dalla notificazione (nuovo art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia anche l'art. 39 LAC). In concreto la decisione dell'Autorità di
vigilanza sulle tutele è stata notificata al ricorrente
il 21 febbraio 2011. Depositato il 23 marzo 2011, il ricorso in esame è pertanto
tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata
ora dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla
procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
7.
Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato che con
il ricorso RI 1 censurava unicamente la mancata nomina di un curatore
educativo, contestando l'operato del curatore di rappresentanza RA 1. Se non
che – essa ha continuato – la mancata nomina di un curatore educativo è
estranea alla decisione impugnata, nei cui dispositivi n. 1.1 e 1.3 la Commissione
tutoria regionale ha semplicemente incaricato RA 1 di “organizzare il
calendario dei diritti di visita”, rispettivamente di presentare nel termine di
tre mesi un “rapporto sull'andamento delle visite, formulando le proposte di
adeguamento più opportune al caso”. Quanto ai motivi contenuti nella decisione
della Commissione tutoria regionale, l'Autorità di vigilanza ha ricordato ch'essi
non partecipano alla forza di cosa giudicata. Sulla nomina di un curatore
educativo – essa ha epilogato – la Commissione tutoria regionale deve ancora
pronunciarsi. Onde l'irricevibilità del ricorso.
8.
Il
ricorrente sostiene che incaricando il curatore RA 1 di organizzare il
calendario delle visite (dispositivo n. 1.1) la Commissione tutoria regionale “ha
implicitamente rigettato la richiesta (...) di nominare un curatore educativo”,
tanto che nei motivi della decisione ha addotto: “Laddove i pedopsichiatri
indicano di non avere spazio di manovra, ben difficilmente si riesce a
intravedere quale altra figura potrebbe intervenire più efficacemente dell'attuale
curatore e degli educatori di __________”. Egli afferma inoltre che per
un'esatta comprensione dei dispositivi di una decisione fanno stato i
considerandi e che in caso di ambiguità dei dispositivi un ricorso può “essere
rivolto indirettamente anche contro i motivi”. A torto quindi l'Autorità di
vigilanza avrebbe dichiarato il ricorso a lei sottoposto irricevibile.
9.
Solo
i dispositivi di una decisione possono formare oggetto di ricorso, poiché essi
soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b).
L'unica eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda l'ipotesi in cui un
ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i
considerandi entrano a far parte del dispositivo (DTF 126 III 355 consid. 1 in principio; I CCA, sentenza inc. 11.2010.97 del 17 agosto 2010, consid. 2). Come sottolinea
l'Autorità di vigilanza sulle tutele, nella procedura amministrativa ticinese applicata
dalle autorità tutorie (art. 21 della citata legge
sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele) vigono precetti identici (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3b
ad art. 46 LPAmm). In concreto RI 1 non pretende che la Commissione tutoria
regionale abbia formalmente statuito sulla sua richiesta intesa a ottenere la
nomina di un curatore educativo. Il ricorso a questa Camera cade quindi nel
vuoto.
10.
Non
si disconosce che per sapere se una determinata questione formi oggetto di un
Dispositivo
dispositivo – e abbia acquisito così forza di giudicato – occorre far capo
anche ai considerandi della decisione (DTF 125 III 13 consid. 3b). Ed è vero
che nella decisione presa il 20 dicembre 2010 dalla Commissione tutoria
regionale figura la frase riprodotta da RI 1 nel ricorso a questa Camera. Sta
di fatto però che, per finire, sulla richiesta di nominare un curatore
educativo al figlio la Commissione tutoria regionale non ha statuito – nemmeno
indirettamente – in nessuno dei dispositivi. Tant'è che in nessun dispositivo essa
ha rigettato alcunché. Una decisione “implicita”, come prospetta il ricorrente,
non entra quindi in linea di conto. Che poi in caso di ambiguità un ricorso
possa essere volto anche contro i motivi di una decisione poco giova, dal
momento che nella fattispecie nessuno dei dispositivi è ambiguo o anche solo
poco chiaro. Ne discende che, manifestamente privo di consistenza, il ricorso è
destinato all'insuccesso.
11. Le
spese giudiziarie dell'attuale decisione seguono una volta ancora la regola
della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia). Il ricorso non avendo formato
oggetto di notifica per osservazioni, non si pone invece problema di
ripetibili.
III. Sui
rimedi giuridici a livello federale
12. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di misure a protezione del figlio un
eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7
LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
del 31 maggio 2010 è irricevibile.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Il ricorso
del 23 marzo 2011 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
4. Le
spese giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente.
5. Intimazione:
– , ;
– ,
–
, ;
–
Commissione tutoria regionale 1, Chiasso
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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