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Decisione

11.2010.76

Prototezione del figlio: disciplina delle relazioni personali e rifiuto di nominare un curatore educativo

4 novembre 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello

del 31 maggio 2010

2. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino

al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello nel termine di venti giorni

dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura

in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999). L'appello in esame è

dunque tempestivo. La procedura davanti a questa Camera era quella ordinaria

degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia –

dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).

3. Con

l'appello RI 1 chiede che gli sia riconosciuto il diritto di incontrare il

figlio “durante le festività e in occasione del suo compleanno”, ordinando alla

Commissione tutoria regionale di fissare le modalità delle visite per il

tramite del curatore. Con la decisione impugnata, del 10 maggio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato tali conclusioni irricevibili. Ora, le

“festività” evocate nell'appello erano manifestamente quelle cui si riferiva l'istan­za

del 17 marzo 2010 alla Commissione tutoria regionale, ovvero il giorno di

Pasqua, celebratosi il 4 aprile 2010 (quando l'istante chiedeva un diritto

di vista dalle ore 9.00 alle 17.00), e il “compleanno del figlio”, interve­nuto

il 9 aprile 2010 (quando l'istante chiedeva un diritto di visita dalle ore

17.00 alle 20.00). Entrambe le date sono decorse già in pendenza di procedura davanti

all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che su tali punti avrebbe dovuto dichiarare

il ricorso privo d'interesse. A maggior ragione è senza interesse concreto e

attuale l'appello introdotto dinanzi a questa Camera il 31 maggio 2010.

4. Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al

più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federa­le – se la

questione litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in

circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale

importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse)

e se il succedersi degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una

verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (RtiD

I-2004 pag. 584 n. 52c). Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non

soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si consideri che

l'esercizio di un diritto di visi­ta dipende da situazioni contingenti, diverse

di caso in caso, né in concreto si ravvisavano que­stio­ni giuridiche di

principio la cui soluzione si giustifichi alla luce del pubblico interesse. Ne

segue che l'appello in rassegna va dichiarato irricevibile.

5. Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili, l'appello non avendo

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

II. Sul

ricorso (“appello”) del 23 marzo 2011

6.

Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal

1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e

non più con appello, come figura nel dispositivo n. 3 della decisione impugnata

– entro 30 gior­ni dalla notificazione (nuovo art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinvia anche l'art. 39 LAC). In concreto la decisione dell'Autorità di

vigilanza sulle tutele è stata notificata al ricorrente

il 21 febbraio 2011. Depositato il 23 marzo 2011, il ricorso in esame è pertanto

tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata

ora dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla

procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

7.

Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accertato che con

il ricorso RI 1 censurava unicamente la mancata nomina di un curatore

educativo, contestando l'operato del curatore di rappresentanza RA 1. Se non

che – essa ha continuato – la mancata nomina di un curatore educativo è

estranea alla decisione impugnata, nei cui dispositivi n. 1.1 e 1.3 la Commissione

tutoria regionale ha semplicemente incaricato RA 1 di “organizzare il

calendario dei diritti di visita”, rispettivamente di presentare nel termine di

tre mesi un “rapporto sull'andamento delle visite, formulando le proposte di

adeguamento più opportune al caso”. Quanto ai motivi contenuti nella decisione

della Commissione tutoria regionale, l'Autorità di vigilanza ha ricordato ch'essi

non partecipano alla forza di cosa giudicata. Sulla nomina di un curatore

educativo – essa ha epilogato – la Commissione tutoria regionale deve ancora

pronunciarsi. Onde l'irricevibilità del ricorso.

8.

Il

ricorrente sostiene che incaricando il curatore RA 1 di organizzare il

calendario delle visite (dispositivo n. 1.1) la Commissione tutoria regionale “ha

implicitamente rigettato la richiesta (...) di nominare un curatore educativo”,

tanto che nei motivi della decisione ha addotto: “Laddove i pedopsichiatri

indicano di non avere spazio di manovra, ben difficilmente si riesce a

intravedere quale altra figura potrebbe intervenire più efficacemente dell'attuale

curatore e degli educatori di __________”. Egli afferma inoltre che per

un'esatta comprensione dei dispositivi di una decisione fanno stato i

considerandi e che in caso di ambiguità dei dispositivi un ricorso può “essere

rivolto indirettamente anche contro i motivi”. A torto quindi l'Autorità di

vigilanza avrebbe dichiarato il ricorso a lei sottoposto irricevibile.

9.

Solo

i dispositivi di una decisione possono for­mare oggetto di ricorso, poiché essi

soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b).

L'unica eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda l'ipotesi in cui un

ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i

considerandi entrano a far parte del dispositivo (DTF 126 III 355 consid. 1 in principio; I CCA, sentenza inc. 11.2010.97 del 17 agosto 2010, consid. 2). Come sottolinea

l'Autorità di vigilanza sulle tutele, nella procedura amministrativa ticinese applicata

dalle autorità tutorie (art. 21 della citata legge

sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele) vigono precetti identici (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3b

ad art. 46 LPAmm). In concreto RI 1 non pretende che la Commissione tutoria

regionale abbia formal­men­te statuito sulla sua richiesta intesa a ottenere la

nomina di un curatore educativo. Il ricorso a questa Camera cade quindi nel

vuoto.

10.

Non

si disconosce che per sapere se una determinata questione formi oggetto di un

Dispositivo

dispositivo – e abbia acquisito così forza di giudicato – occorre far capo

anche ai considerandi della decisione (DTF 125 III 13 consid. 3b). Ed è vero

che nella decisione presa il 20 dicembre 2010 dalla Commissione tutoria

regionale figura la frase riprodotta da RI 1 nel ricorso a questa Camera. Sta

di fatto però che, per finire, sulla richiesta di nominare un curatore

educativo al figlio la Commissione tutoria regionale non ha statuito – nemmeno

indirettamente – in nessuno dei dispositivi. Tant'è che in nessun dispositivo essa

ha rigettato alcunché. Una decisione “implicita”, come prospetta il ricorrente,

non entra quindi in linea di conto. Che poi in caso di ambiguità un ricorso

possa essere volto anche contro i motivi di una decisione poco giova, dal

momento che nella fattispecie nessuno dei dispositivi è ambiguo o anche solo

poco chiaro. Ne discende che, manifestamente privo di consistenza, il ricorso è

destinato all'insuccesso.

11. Le

spese giudiziarie dell'attuale decisione seguono una volta ancora la regola

della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia). Il ricorso non avendo formato

oggetto di notifica per osservazioni, non si pone invece problema di

ripetibili.

III. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12. Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di misure a protezione del figlio un

eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7

LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

del 31 maggio 2010 è irricevibile.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Il ricorso

del 23 marzo 2011 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

4. Le

spese giudiziarie di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente.

5. Intimazione:

– , ;

– ,

, ;

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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