11.2010.77
Scioglimento di comproprietà: abitazione coniugale
24 giugno 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2010.77
Data decisione, Autorità:
24.06.2013, ICCA
Titolo:
Scioglimento di comproprietà: abitazione coniugale
ABITAZIONE CONIUGALE
COMPROPRIETÀ
SCIOGLIMENTO DELLA COMPROPRIETÀ
art. 169 CC
art. 650 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2010.77
Lugano
24 giugno
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.195 (scioglimento
di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa
con petizione del 9 novembre 2005 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 10 giugno 2010 da AP 1 contro la sentenza
emanata il 20 maggio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se
dev'essere accolto il ricorso (“appello”) presentato il 10 giugno 2010 da AP
1 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria;
3. Se
deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale ai due rimedi
giuridici;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1970), cittadina argentina, si sono sposati a __________
il 25 febbraio 1995. Dal matrimonio sono nati N__________ (l'11 maggio 1995), Hua__________
(il 10 marzo 1997), R__________ (il 15 agosto 1998) e Hue__________ (il 31
ottobre 2002). L'11 agosto 2003 i coniugi hanno acquistato in ragione di un
mezzo ciascuno la particella n. 973 RFD di __________ (cui è correlata la quota coattiva B di 5/12 della
particella n. 975), su cui sorge la loro abitazione coniugale. L'acquisto è stato finanziato per fr. 460 000.– da un mutuo
ipotecario concesso dalla __________ di __________ e per fr. 110 000.– da un mutuo
elargito da __________ e __________, genitori del marito.
B. Il 9
novembre 2005 AP 1 ha postulato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna lo scioglimento della comproprietà mediante trattative private o asta
pubblica con divisione a metà del ricavo, “rimborsati i prestiti ipotecari, gli
interessi ipotecari scoperti, la tassa sugli utili immobiliari e ogni altra
spesa connessa con la compravendita”. Nella sua risposta dell'11 gennaio 2006 AO
1 ha proposto di respingere la petizione, instando per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. La causa è stata sospesa, su richiesta delle
parti, dal 14 marzo 2006 al 28 settembre 2007. Quello stesso giorno AP 1 ha definitivamente lasciato l'abitazione di __________
per trasferirsi a __________.
C. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 24 ottobre 2007 e l'istruttoria,
iniziata quello stesso giorno, è stata dichiarata chiusa il
23 febbraio 2010. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 13 aprile 2010, l'attore ha confermato le domande di petizione, postulando anch'egli l'assistenza giudiziaria. Nel
suo memoriale del 14 aprile 2010 la convenuta ha proposto di respingere l'azione
o, in subordine, di assegnarle la quota di comproprietà del marito dietro
versamento di complessivi fr. 262 500.–. Su invito del Pretore, il 3 maggio
2010 la __________ ha esibito la documentazione inerente alle condizioni
contrattuali del mutuo ipotecario, su cui le parti hanno avuto modo di
esprimersi. Statuendo con sentenza del
20 maggio 2010, il Pretore ha respinto la petizione e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 400.– con le spese di fr. 2900.– a
carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 12 000.– per ripetibili.
AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'attore si è
visto rifiutare tale beneficio.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10
giugno 2010 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria
– il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la petizione. Con
ricorso di quello stesso giorno egli postula altresì il beneficio dell'assistenza
giudiziaria in primo grado. Nessuno dei due rimedi giuridici è stato oggetto di
intimazione.
E. Nel
frattempo, in esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale
introdotta il 27 settembre 2007 da AO 1, con sentenza del 2 marzo 2009 il Pretore
ha assegnato l'abitazione
coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli. Un appello di AP 1 volto a
ottenere l'affidamento dei figli è stato respinto da questa Camera con sentenza
del 16 febbraio 2011 (inc. 11.2009.40).
in diritto: I. Sull'appello
contro la sentenza di merito
1. La
causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 seg.
CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate entro il
31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del
Pretore è stata intimata il 20 maggio 2010 ed è stata notificata l'indomani alla
patrocinatrice dell'attore. Introdotto entro venti giorni (art. 308 CPC
ticinese), il
10 giugno 2010, l'appello in esame è perciò tempestivo.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che le condizioni finanziarie
dei titolari non sono motivi sufficienti per rendere inopportuno o intempestivo
lo scioglimento di una comproprietà a norma dell'art. 650 cpv. 1 CC e che
l'impossibilità per un comproprietario di ritirare l'immobile non preclude all'altro
il diritto di esigere la divisione del bene. Ciò premesso, egli ha accertato
che la convenuta non è in grado di ritirare la quota di comproprietà del
marito, ma che essa deve accudire a quattro figli e può vantare un interesse poziore
ad abitare nell'immobile sulla scorta dell'art. 169 CC. Nelle circostanze
descritte il primo giudice ha riesaminato il bilancio familiare calcolato nella
sentenza del 2 marzo 2009 a tutela dell'unione coniugale, riducendo sulla base
della documentazione aggiornata gli interessi ipotecari dovuti alla __________,
la quota di rimborso del debito dovuta ai genitori dell'attore, la locazione
inserita nel fabbisogno minimo dell'attore (da fr. 1600.– a fr. 1200.– mensili),
il leasing dell'automobile (da fr. 478.80 a fr. 300.– mensili), il premio per l'assicurazione RC e l'imposta di circolazione (da fr. 143.25 a fr. 113.25 mensili). In tal modo – egli ha soggiunto – il fabbisogno minimo del marito cala
da fr. 3625.– a fr. 3056.20 mensili e nel bilancio familiare non risulta più un
ammanco bensì un'eccedenza di fr. 670.– mensili dal marzo del 2009 al luglio
del 2010 e di fr. 380.– mensili in seguito. Ciò permette di finanziare l'ammortamento
di fr. 383.30 mensili in favore della __________, ma non quello in favore dei
genitori di AP 1. Dato però che quest'ultimo non aveva dimostrato la necessità
impellente di rimborsare il mutuo ai genitori, il Pretore ha ritenuto prevalere
nella fattispecie l'art. 169 CC. Onde la reiezione della domanda di
scioglimento della comproprietà.
3. L'appellante
si duole che il Pretore, fondando il rigetto della petizione sull'art. 169 CC, abbia
violato l'art. 8 CC, abbia erroneamente applicato il principio inquisitorio e abbia
oltrepassato i suoi poteri, ledendo il diritto al contraddittorio. Egli sostiene
che, pur volendo applicare l'art. 169 CC alla fattispecie, l'opposizione della
moglie non osta allo scioglimento della comproprietà, vista la precaria
situazione economica della famiglia. Per di più, la sentenza impugnata non tiene
conto dei suoi interessi. Inoltre, a mente sua, le argomentazioni del Pretore non
possono “sollevare la moglie da inconvenienti che sono congeniti allo scioglimento
di una comproprietà”. Per l'appellante il Pretore avrebbe dovuto limitarsi ad
accertare una situazione di ammanco nel bilancio familiare, senza rivedere
d'ufficio il fabbisogno minimo di lui, in difetto per altro di qualsiasi
richiesta da parte della moglie, men che meno nell'ambito di un'azione che non verte
sul diritto di famiglia. Oltre a ciò, gli accertamenti del primo giudice contenuti
nella sentenza impugnata sarebbero erronei, dovendosi confermare in loro vece quelli
figuranti nella decisione a tutela dell'unione coniugale.
4. I
presupposti per ottenere lo scioglimento di una comproprietà (art. 650 CC) consistente
in un'abitazione coniugale (art. 169 CC) sono già stati evocati dal Pretore. Al
riguardo basti rammentare che per apprezzare se in casi del genere un coniuge resista legittimamente
all'alienazione del fondo il giudice procede a una ponderazione d'interessi:
egli valuta quelli personali dell'istante, quelli personali dell'altro coniuge
e quelli della famiglia nel suo complesso (RtiD II-2009 pag. 654 consid. 6
con richiamo a Rep. 1996 pag. 152 consid. 4). Un coniuge non può legittimamente
opporsi allo scioglimento della comproprietà, ad esempio, se nonostante ciò
l'uso dell'abitazione coniugale rimane sufficientemente garantito o se la
famiglia dispone di un altro alloggio idoneo e adeguato (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar,
edizione 1999, n. 63 ad art. 169 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª
edizione, pag. 151 n. 228 segg.) oppure se la comproprietà è finanziariamente troppo
onerosa e non più sopportabile (Schwander
in: Basler Kommentar, 3ª
edizione, n. 21 ad art. 169 CC; v. anche DTF 114 II 403 consid. 3, 401 consid.
6b; Rep. 1998 pag. 174 consid. 6).
5. In
concreto con sentenza del 2 marzo 2009, confermata da questa Camera il 16
febbraio 2011, il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i quattro figli. L'interesse
della convenuta a rimanere nella casa di __________, garantendo ai figli
minorenni la possibilità di rimanere nel loro ambiente domestico quale luogo
degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita, è fuori dubbio. La
questione è di sapere se tali interessi prevalgano su quelli del marito a
liberarsi dell'immobile.
a) Nella
citata sentenza del 2 marzo 2009 il Pretore ha accertato
un ammanco di fr. 495.– mensili nel bilancio familiare a decorrere dal
1° agosto 2010. Tale constatazione non teneva conto però del premio di fr. 4600.– annui relativo alla “polizza di previdenza
III pilastro” destinato all'ammortamento (indiretto) del debito ipotecario e
nemmeno del rimborso del mutuo elargito dai genitori
del marito per l'acquisto dell'abitazione. Il reddito dell'istante,
unico cespite d'entrata, è quindi insufficiente nel caso specifico per
continuare a sostenere i costi dell'abitazione coniugale. Né il giudice preposto allo scioglimento della comproprietà poteva rimettere
in discussione – come in concreto – i dati relativi al fabbisogno delle parti
contenuti in una sentenza a protezione dell'unione coniugale passata in
giudicato, salvo aggiornarli nella misura in cui ciò risultasse dagli atti.
b) Per
quanto riguarda in particolare il costo dell'abitazione coniugale (interessi
sui mutui e assicurazione dello stabile), nella nota sentenza del 2 marzo 2009
il Pretore ne aveva calcolato l'ammontare dal 2009 in poi in fr. 1560.– mensili
(fr. 1341.65 mensili in favore dell'__________ a un tasso d'interesse
del 3.5% su un debito di fr. 460 000.–, fr. 146.60 mensili in favore dei
genitori di AP 1 per un mutuo di fr. 50 000.– con __________ a un
tasso del 3.4% e fr. 69.75 mensili per l'assicurazione della casa). Basandosi
sulla documentazione aggiornata, prodotta il 30 aprile 2010 dalla __________, nella
sentenza impugnata il Pretore ha constatato invece che dal 1° settembre 2008 gli
interessi da corrispondere alla __________ si erano ridotti di circa
fr. 205.– mensili, ciò che faceva calare l'onere ipotecario a fr. 1134.–
mensili. Relativamente al debito verso i genitori dell'attore (sceso nel
frattempo da fr. 50 000.– a fr. 35 000.–), in mancanza di dati il primo giudice ha applicato un tasso d'interesse del 2.96%, corrispondente a quello
praticato dalla banca nel 2009, per un costo di fr. 86.35 mensili. Invariato
il premio di fr. 69.75 mensili per l'assicurazione dello stabile, il costo
dell'abitazione ammonta di conseguenza a fr. 1290.10 mensili.
c) Circa
il debito nei confronti della __________, l'appellante sostiene che la diminuzione
degli oneri ipotecari è temporanea, non potendosi escludere che il tasso
d'interesse – convertito da fisso in variabile – aumenti a breve. Non si tratta
di un'argomentazione condivisibile, ove appena si pensi che nell'appello del 13
marzo 2009 contro la sentenza del 2 marzo 2009 lo stesso AP 1 aveva chiesto di ridurre
dal marzo del 2009 in poi il fabbisogno minimo della moglie e quello in denaro
dei figli per intervenuto calo dell'interesse ipotecario dal 3.5% al 2.85% (I
CCA, sentenza inc. 11.2009.40 del 16 febbraio 2011, consid. 8). Quanto al
debito contratto dai suoi genitori con __________, l'appellante fa valere che
il Pretore ha ridotto il tasso d'interesse dal 3.4% al 2.96% basandosi
semplicemente sul tasso variabile medio applicato dalla __________ per il 2009. In effetti non è dato di capire come – in assenza di documenti aggiornati – il primo giudice abbia
potuto applicare al mutuo concesso da __________ il saggio d'interesse
praticato da un altro istituto di credito. Sia come sia, si volesse anche applicare
il medesimo tasso d'interesse del 3.4% su fr. 35 000.– gli interessi ipotecari ammonterebbero a fr. 100.–
mensili arrotondati. Il costo aggiornato dell'abitazione coniugale risulta, di
conseguenza, poco sopra i fr. 1300.– mensili.
d) Non
si disconosce che, oltre al pagamento degli interessi ipotecari, di quelli sul
mutuo concesso dai genitori del marito e al premio per l'assicurazione dello stabile,
Fatti
i comproprietari della particella in rassegna sono gravati di ulteriori oneri,
che andrebbero considerati alla stregua di costi d'abitazione (si pensi solo alle
tasse di canalizzazione, alla manutenzione dello stabile, agli oneri fiscali
per il valore locativo e così via). Sta di fatto che, salvo il premio di fr. 383.35
mensili relativo alla “polizza di previdenza III pilastro” destinato all'ammortamento
(indiretto) del debito ipotecario, tutto si ignora sull'ammontare di tali costi.
Relativamente al rimborso del mutuo, per tacere del fatto che esso appare
contratto dal solo AP 1 (doc. D), l'impegno era di rimborsarlo entro il 2007
versando fr. 15 000.– annui “attingendo al
bonus che AP 1 riceve dalla __________” (doc. F2). L'appellante non pretende di
non avere più percepito tale gratifica dopo di allora. Mal si comprende dunque
perché quel debito non sia stato ammortato con la quota non compresa nel
reddito. In definitiva il costo aggiornato dell'abitazione coniugale non
risulta superare fr. 1683.35 mensili.
6. L'appellante
ribadisce che, in ogni caso, una simile spesa per l'abitazione coniugale non è
più sostenibile dal bilancio familiare, la moglie e i figli potendosi
trasferire in un alloggio più economico, il quale non costerebbe più di fr.
1200.–/1600.– mensili. Ora, che in condizioni di ristrettezze economiche un
trasloco di moglie e figli sarebbe impossibile – come reputa il Pretore – perché
i ragazzi non disporrebbero più di spazi e di un giardino, mentre la madre
“avrebbe turni per il bucato e altri impedimenti dettati dalla convivenza con
altre persone tipica della vita in condomini” non è serio. È vero se mai il
contrario, e cioè che in condizioni economiche difficili tutta la famiglia
deve accomodarsi di un tenore di vita più modesto rispetto a quello sostenuto
durante la vita in comune. Ciò premesso, la pigione di un appartamento di 4½-5 locali in un immobile con
caratteristiche costruttive, confort e stato di manutenzione paragonabili a
quelle della casa in oggetto, ossia un edificio costruito circa 27 anni addietro
e non rinnovato, varia, secondo il perito giudiziario, da fr. 1200.– a fr.
1600.– mensili. A tali importi vanno aggiunte, per palazzine “di vecchia
generazione”, spese accessorie di fr. 250.– mensili (loc. cit.). Trattandosi di appartamenti in proprietà per piani più recenti, i
canoni i locazione a __________ sono invece, sempre secondo il perito, di fr.
1460.– mensili per 4 locali (circa 100 m²) e di fr. 1810.– mensili per 5 locali (circa 120 m²)” (complemento del 21 gennaio 2010, pag. 7). In circostanze del genere, nell'ipotesi
più favorevole all'appellante, il costo di un appartamento equiparabile all'abitazione
coniugale si ridurrebbe a circa fr. 1450.– mensili.
Nella fattispecie il
bilancio familiare registra, come ha accertato
il Pretore nella sentenza
del 2 marzo 2009, un ammanco di fr. 618.35 mensili. Imponendo a moglie e
figli di traslocare in un appartamento da fr. 1450.– mensili tale disavanzo si
ridurrebbe a fr. 385.– mensili, con un risparmio di fr. 233.– mensili. Sotto questo
profilo, dunque, gli interessi del marito alla liquidazione della comproprietà
sembrerebbero teoricamente prevalere. Nella ponderazione dei contrapposti interessi
non va trascurato tuttavia che il marito spende, per sé solo, fr. 1600.–
mensili di locazione. Volesse risparmiare fr. 233.– mensili basterebbe dunque
ch'egli si accontentasse di un'abitazione più economica. Se lo scopo
dell'alienazione della comproprietà, in altri termini, si esaurisce
nel costringere moglie e
figli ad abitare in un appartamento da fr. 1450.– mensili quando l'istante
spende fr. 1600.– per sé solo, i suoi interessi personali non prevalgono.
Men che meno ove si pensi che dopo la fine della comunione
domestica ogni coniuge deve poter fruire, per quanto possibile, di condizioni logistiche
equivalenti (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA,
sentenza inc. 11.2006.51 del 9 settembre 2011, consid. 6 con rinvio). Se si
impongono sacrifici, questi devono rispettare una certa simmetria e non gravare
solo su taluni membri della famiglia.
7. Non
si disconosce che, vendendo l'immobile, le parti monetizzerebbero la sostanza
immobiliare. Il perito ha stimato il valore del fondo in fr. 525 000.– (perizia.
pag. 11 a 13). Si riuscisse ad alienare la comproprietà per tale ammontare, dedotto
il carico ipotecario di fr. 460 000.– (documentazione __________, richiamo
II) e il debito verso i genitori del marito di fr. 35 000.– (doc.
F1), il ricavo ammonterebbe a fr. 30 000.–, senza considerare i
tributi legali cui sono soggetti i venditori. Iscritti nel registro fondiario come
comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, i coniugi sono presunti avere
acquisito il bene insieme (DTF 138 III 154 consid. 5.1.4), sicché il
ricavo della vendita va suddiviso a metà, nessuno dei due pretendendo di avere
investito beni propri nell'immobile. Sta di fatto che un capitale di fr. 15 000.– non porterebbe
particolari benefici al marito, il quale dovrebbe usarlo in linea di principio –
come la moglie – per colmare l'ammanco nel bilancio familiare (sentenza del
Tribunale federale 5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi
richiami di giurisprudenza; I CCA, sentenza inc. 11.2011.57 del 9 aprile
2013, consid. 4). Nelle condizioni illustrate l'interesse personale dell'istante
a liquidare la comproprietà non prevale su quello di moglie e figli a rimanere
nell'immobile. L'appello è destinato così all'insuccesso.
Considerandi
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
8.
Fino al 31 dicembre 2010 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria
il richiedente poteva adire entro 15 giorni “l'autorità di seconda istanza”
(art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Inoltrato il 10 giugno 2010, ossia 20 giorni dopo la notifica della decisione (sopra,
consid. 1), il ricorso (“appello”) si rivela pertanto tardivo e sfugge a
qualsiasi esame. Nella decisione impugnata il Pretore ha omesso per vero di “indicare i mezzi di
ricorso”, come prescriveva l'art. 5 cpv. 2 vLag. Simile difetto non esplica
tuttavia conseguenze quando un avvocato può colmare la lacuna attraverso la semplice
lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione di dottrina o
giurisprudenza (DTF 139 III 85 consid. 5.4.2, 138 I 54 consid. 8.3.2 con
richiami). In concreto il ricorrente era debitamente patrocinato da un'avvocata
iscritta nel registro cantonale dell'Ordine, la quale senza particolare sforzo avrebbe
potuto agevolmente verificare il termine di ricorso scorrendo il testo della legge.
III. Sugli
oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili a AO 1,
cui l'appello non è stato notificato per osservazioni. La procedura in materia
di assistenza giudiziaria è invece gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4
cpv. 2 vLag) estranei alla fattispecie.
10.
La richiesta
di assistenza giudiziaria in questa sede non può essere accolta già per il
fatto che l'appello appariva sin dall'inizio senza probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), tanto da non
essere stato oggetto di notificazione. Poco importa che il Pretore abbia
chiamato le parti a esprimersi su documenti nuovi (sopra, consid. E) senza riaprire
l'istruttoria né indire un nuovo dibattimento finale (art. 191a CPC
ticinese), nel termine assegnatogli per presentare eventuali conclusioni aggiuntive
AP 1 essendo rimasto silente. Delle verosimili
difficoltà economiche in cui egli versa si tiene conto, nondimeno, moderando per
quanto possibile le spese processuali.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. La
decisione in materia di assistenza giudiziaria può essere impugnata seguendo la
via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale
federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007 consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è irricevibile.
4. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.
5. La richiesta
di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
6. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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