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Decisione

11.2010.77

Scioglimento di comproprietà: abitazione coniugale

24 giugno 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i comproprietari della particella in rassegna sono gravati di ulteriori oneri,

che andrebbero considerati alla stregua di costi d'abitazione (si pensi solo alle

tasse di canalizzazione, alla manutenzione dello stabile, agli oneri fiscali

per il valore locativo e così via). Sta di fatto che, salvo il premio di fr. 383.35

mensili relativo alla “polizza di previdenza III pilastro” destinato all'ammortamento

(indiretto) del debito ipotecario, tutto si ignora sull'am­montare di tali costi.

Relativamente al rimborso del mutuo, per tacere del fatto che esso appare

contratto dal solo AP 1 (doc. D), l'impegno era di rimborsarlo entro il 2007

versando fr. 15 000.– annui “attingendo al

bonus che AP 1 riceve dalla __________” (doc. F2). L'appellante non pretende di

non avere più percepito tale gratifica dopo di allora. Mal si comprende dunque

perché quel debito non sia stato ammortato con la quota non compresa nel

reddito. In definitiva il costo aggiornato dell'abitazione coniugale non

risulta superare fr. 1683.35 mensili.

6. L'appellante

ribadisce che, in ogni caso, una simile spesa per l'abitazione coniugale non è

più sostenibile dal bilancio familiare, la moglie e i figli potendosi

trasferire in un alloggio più economico, il quale non costerebbe più di fr.

1200.–/1600.– mensili. Ora, che in condizioni di ristrettezze economiche un

trasloco di moglie e figli sarebbe impossibile – come reputa il Pretore – perché

i ragazzi non disporrebbero più di spazi e di un giardino, mentre la madre

“avrebbe turni per il bucato e altri impedimenti dettati dalla convivenza con

altre persone tipica della vita in condomini” non è serio. È vero se mai il

contrario, e cioè che in condizioni econo­miche difficili tutta la famiglia

deve accomodarsi di un tenore di vita più modesto rispetto a quello sostenuto

durante la vita in comune. Ciò premesso, la pigione di un appartamento di 4½-5 locali in un immobile con

caratteristiche costruttive, confort e stato di manutenzione paragonabili a

quelle della casa in oggetto, ossia un edificio costruito circa 27 anni addietro

e non rinnovato, varia, secondo il perito giudiziario, da fr. 1200.– a fr.

1600.– mensili. A tali importi vanno aggiunte, per palazzine “di vecchia

generazione”, spese accessorie di fr. 250.– mensili (loc. cit.). Trattandosi di appartamenti in proprietà per piani più recenti, i

canoni i locazione a __________ sono invece, sempre secondo il perito, di fr.

1460.– mensili per 4 locali (circa 100 m²) e di fr. 1810.– mensili per 5 locali (circa 120 m²)” (complemento del 21 gennaio 2010, pag. 7). In circostanze del genere, nell'ipotesi

più favorevole all'appellante, il costo di un appartamento equiparabile al­l'abitazione

coniugale si ridurrebbe a circa fr. 1450.– mensili.

Nella fattispecie il

bilancio familiare registra, come ha accertato

il Pretore nella sentenza

del 2 marzo 2009, un ammanco di fr. 618.35 mensili. Imponendo a moglie e

figli di traslocare in un appartamento da fr. 1450.– mensili tale disavanzo si

ridurrebbe a fr. 385.– mensili, con un risparmio di fr. 233.– mensili. Sotto questo

profilo, dunque, gli interessi del marito alla liquidazione della comproprietà

sembrerebbero teoricamente prevalere. Nella ponderazione dei contrapposti interessi

non va trascurato tuttavia che il marito spende, per sé solo, fr. 1600.–

mensili di locazione. Volesse risparmiare fr. 233.– mensili basterebbe dunque

ch'egli si accontentasse di un'abitazione più economica. Se lo scopo

dell'alienazione della comproprietà, in altri termini, si esaurisce

nel costringere moglie e

figli ad abitare in un appartamento da fr. 1450.– mensili quando l'istante

spende fr. 1600.– per sé solo, i suoi interessi personali non prevalgono.

Men che meno ove si pensi che dopo la fine della comunione

domestica ogni coniuge deve poter fruire, per quanto possibile, di condizioni logistiche

equivalenti (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA,

sentenza inc. 11.2006.51 del 9 settembre 2011, consid. 6 con rinvio). Se si

impongono sacrifici, questi devono rispettare una certa simmetria e non gravare

solo su taluni membri della famiglia.

7. Non

si disconosce che, vendendo l'immobile, le parti monetizzerebbero la sostanza

immobiliare. Il perito ha stimato il valore del fondo in fr. 525 000.– (perizia.

pag. 11 a 13). Si riuscisse ad alienare la comproprietà per tale ammontare, dedotto

il carico ipotecario di fr. 460 000.– (documentazione __________, richiamo

II) e il debito verso i genitori del marito di fr. 35 000.– (doc.

F1), il ricavo ammonterebbe a fr. 30 000.–, senza considerare i

tributi legali cui sono soggetti i venditori. Iscritti nel registro fondiario come

comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, i coniugi sono presunti avere

acquisito il bene insieme (DTF 138 III 154 consid. 5.1.4), sicché il

ricavo della vendita va suddiviso a metà, nessuno dei due pretendendo di avere

investito beni propri nell'immobile. Sta di fatto che un capitale di fr. 15 000.– non porterebbe

particolari benefici al marito, il quale dovrebbe usarlo in linea di principio –

come la moglie – per colmare l'ammanco nel bilancio familiare (sentenza del

Tribunale federale 5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi

richiami di giurisprudenza; I CCA, sentenza inc. 11.2011.57 del 9 aprile

2013, consid. 4). Nelle condizioni illustrate l'interesse personale del­l'istante

a liquidare la comproprietà non prevale su quello di moglie e figli a rimanere

nell'immobile. L'appello è destinato così all'insuccesso.

Considerandi

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

8.

Fino al 31 dicembre 2010 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria

il richiedente poteva adire entro 15 giorni “l'autorità di seconda istanza”

(art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio

del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Inoltrato il 10 giugno 2010, ossia 20 giorni dopo la notifica della decisione (sopra,

consid. 1), il ricorso (“appello”) si rivela pertanto tardivo e sfugge a

qualsiasi esame. Nella decisione impugnata il Pretore ha omesso per vero di “indicare i mezzi di

ricorso”, come prescriveva l'art. 5 cpv. 2 vLag. Simile difetto non esplica

tuttavia conseguenze quando un avvocato può colmare la lacuna attraverso la semplice

lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione di dottrina o

giurisprudenza (DTF 139 III 85 consid. 5.4.2, 138 I 54 consid. 8.3.2 con

richiami). In concreto il ricorrente era debitamente patrocinato da un'avvocata

iscritta nel registro cantonale dell'Ordine, la quale senza particolare sforzo avrebbe

potuto agevolmente verificare il termine di ricorso scorrendo il testo della legge.

III. Sugli

oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili a AO 1,

cui l'appello non è stato notificato per osservazioni. La procedura in materia

di assistenza giudiziaria è invece gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4

cpv. 2 vLag) estranei alla fattispecie.

10.

La richiesta

di assistenza giudiziaria in questa sede non può essere accolta già per il

fatto che l'appello appariva sin dall'inizio senza probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), tanto da non

essere stato oggetto di notificazione. Poco importa che il Pretore abbia

chiamato le parti a esprimersi su documenti nuovi (sopra, consid. E) senza riaprire

l'istruttoria né indire un nuovo dibattimento finale (art. 191a CPC

ticinese), nel termine assegnatogli per presentare eventuali conclusioni aggiuntive

AP 1 essendo rimasto silente. Delle verosimili

difficoltà economiche in cui egli versa si tiene conto, nondimeno, moderando per

quanto possibile le spese processuali.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. La

decisione in materia di assistenza giudiziaria può essere impugnata seguendo la

via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale

federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007 consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è irricevibile.

4. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.

5. La richiesta

di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

6. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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