11.2010.79
Azione estera di interdizione: provvedimenti cautelari
15 febbraio 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2010.79
Data decisione, Autorità:
15.02.2012, ICCA
Titolo:
Azione estera di interdizione: provvedimenti cautelari
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 376 cpv. 1 CPC-TI
art. 85 LDIP
Incarto n.
11.2010.79
Lugano,
15 febbraio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.106 (azione
estera di interdizione, subordinatamente di inabilitazione: provvedimenti
cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza
del 5 maggio 2009 da
AP 1
(patrocinata dall'. PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinata dall'. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 16 giugno 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 2 giugno 2010 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha promosso il 30 aprile 2009 davanti al Tribunale ordinario
di Torino, sezione settima civile, un'azione di interdizione – subordinatamente
di inabilitazione o di nomina di un amministratore di sostegno – nei confronti
della nonna materna AO 1 (1913). All'appoggio della richiesta è intervenuta
nella causa la madre di AP 1, __________, figlia di AO 1, come pure il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Torino. AO 1 ha proposto di respingere
l'azione. Il 5 maggio 2009 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud per ottenere in via cautelare il blocco di ogni avere facente
capo alla nonna presso il __________, succursale di __________, e segnatamente
quello della relazione bancaria riconducibile al codice IBAN __________. Con
decreto cautelare del 7 maggio 2009, emesso senza contraddittorio, il Pretore
ha ordinato alla banca il blocco richiesto, sotto comminatoria dell'art. 292
CP.
B. All'udienza
del 12 giugno 2009, indetta dal Pretore per la discussione cautelare, AO 1 ha postulato l'immediata revoca del decreto e la reiezione dell'istanza. AP 1 ha ribadito la fondatezza della richiesta, non opponendosi all'eventuale nomina di un curatore ad
hoc per l'amministrazione degli averi colpiti dal blocco. La convenuta ha
duplicato, sollecitando una volta di più il rigetto dell'istanza cautelare. L'istruttoria,
consistente nell'escussione di tre testimoni, si è tenuta il 16 luglio 2009. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 14 agosto 2009 AP 1 ha ulteriormente confermato l'istanza cautelare, ripetendo di non opporsi all'eventuale nomina di
un curatore ad hoc. Nel proprio allegato conclusivo dell'11 agosto
2009 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.
C. Il 25 settembre 2009 AP 1 ha chiesto al Pretore di essere ammessa a esibire, attraverso una restituzione in intero, il verbale di un'udienza tenutasi
il 16 settembre 2009 dinanzi al Tribunale di Torino e la comparsa di
costituzione in giudizio della madre __________ dinanzi al medesimo tribunale. Nelle
sue osservazioni del 15 ottobre 2009 AO 1 non si è opposta all'istanza, producendo
la sua comparsa di costituzione e risposta presentata al Tribunale di Torino il
15 settembre 2009. Il Pretore ha versato quei documenti agli atti, assegnando alle
parti il 28 dicembre 2009 un termine per completare eventualmente le
conclusioni scritte. Nel frattempo, con decreto cautelare del 17 novembre 2009 egli
ha accolto una richiesta introdotta della convenuta per ottenere il trasferimento
in Italia, su un conto intestato al __________. di __________, della citata
relazione bancaria IBAN __________, mantenendo su quest'ultima il blocco cautelare
decretato senza contraddittorio.
D. In
seguito, sempre su richiesta della convenuta, con decreto del 22 marzo 2010 il Pretore
ha autorizzato il prelevamento di fr. 4485.89 dai beni soggetti al blocco per
“giroconto commissioni fiduciarie anno 2009 Rif. C500” in favore del __________
di __________. Inoltre egli ha assunto agli atti, accogliendo un'istanza di
restituzione in intero presentata dalla convenuta, una “relazione di consulenza
tecnica d'ufficio” sulle condizioni psichiche di AO 1, allestita il 30 novembre
2009 dal dott. __________ per il Tribunale di Torino. Esprimendosi sui
nuovi documenti agli atti, l'istante ha introdotto un nuovo memoriale conclusivo
del 5 maggio 2010 in cui ha ribadito quanto richiesto. Nel suo allegato del 13
aprile 2010 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.
E. Statuendo
con sentenza del 10 maggio 2010, il Tribunale ordinario di Torino ha rigettato l'azione
volta all'interdizione, subordinatamente all'inabilitazione di AO 1. Le spese
processuali e gli onorari di patrocinio sono stati addebitati a AP 1 e __________
in solido. Contro tale sentenza AP 1 è insorta il 10 giugno 2010 alla Sezione Famiglia
della Corte d'appello di Torino, davanti alla quale la causa è tuttora pendente.
F. Nel
frattempo, con decreto cautelare del 2 giugno 2010, il Pretore ha respinto
l'istanza cautelare di AP 1, ha revocato il blocco sugli averi bancari facenti
capo a AO 1, compresa la relazione bancaria IBAN __________ presso il __________,
e ha posto la tassa di giustizia di fr. 5000.– con le spese a carico
dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 10 000.– per ripetibili.
G. Avverso
il decreto cautelare del 2 giugno 2010 AP 1 ha appellato il 16 giugno successivo a questa Camera, chiedendo che, conferito all'impugnazione effetto sospensivo, il
blocco ordinato dal Pretore il 7 maggio 2009 senza contraddittorio sia
confermato fino al termine della causa pendente a Torino, eventualmente con la
nomina di un curatore incaricato di amministrare le relazioni bancarie colpite dal provvedimento. Con decreto del 22 giugno
2010 il presidente della Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo. Nelle
sue osservazioni del 21 luglio 2010 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
H. Su
istanza di AO 1 il presidente della Camera ha poi autorizzato quest'ultima, il
6 settembre 2010, a prelevare dai beni soggetti al blocco la somma € 2437.96 per “giroconto commissioni
fiduciarie anno 2010 rif. XC520” da riversare al __________., __________. Analogamente
AO 1 è stata autorizzata il 14 febbraio 2012 a prelevare
dai beni soggetti al blocco la somma di complessivi
€ 67 849.48 da riversare a titolo di onorari in favore dei suoi legali in
Italia.
in diritto: 1. Il decreto
cautelare impugnato è stato notificato a AP 1 il 7 giugno 2010. All'appello continua ad applicarsi pertanto “il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC),
ovvero la disciplina degli art. 376 segg. CPC
ticinese. Introdotto nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC
ticinese), il 16 giugno 2010, il memoriale dell'appellante è tempestivo, come tempestive
sono le osservazioni di AO 1 all'appello, a lei notificato il 12 luglio 2010.
2. All'appello
l'istante acclude la sentenza emanata il 10 maggio 2010
dal Tribunale di Torino, la sua impugnazione del 10 giugno 2010 alla Corte
d'appello e una sentenza pronunciata su reclamo il 20 maggio 2008 dalla stessa Corte
d'appello di Torino, prima sezione civile, in una causa riguardante un terzo
perché si
istituisse un'amministrazione di sostegno. AO 1 allega da parte sua
alle osservazioni del 21 luglio 2010 una richiesta di archiviazione formulata
il 13 gennaio 2010 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
al Giudice per le Indagini Preliminari in esito a una denuncia sporta da AP 1
contro il fratello __________ per presunta circonvenzione della stessa AO 1. Ora,
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietava di addurre nuove prove in
appello. Ci si può ragionevolmente domandare se ciò valesse anche nel caso in
cui si trattasse di acquisire, in un procedimento cautelare, atti processuali
compiuti frattanto nella causa di merito. La questione può nondimeno rimanere irrisolta,
poiché – come si vedrà oltre – i documenti prodotti non consentono accertamenti
di rilievo ai fini dell'attuale giudizio.
3. Nel
decreto impugnato il Pretore, accertata la propria competenza per territorio a
norma dell'art. 85 LDIP, ha riassunto i requisiti cumulativi preposti all'emanazione
di provvedimenti cautelari giusta l'art. 376 cpv. 1 CPC ticinese: l'urgenza, il
notevole pregiudizio e la parvenza di buon fondamento insita nella causa di
merito (fumus boni iuris), senza dimenticare il principio della
proporzionalità che deve informare ogni misura provvisionale. Ciò premesso,
egli ha ricordato che a parere di AP 1 la convenuta sarebbe viepiù soggetta a
vuoti di memoria per l'età avanzata, onde la difficoltà di gestire la sua vita
quotidiana e il patrimonio. Inoltre essa sarebbe esposta all'influenza “sempre
più marcata” di __________, fratello dell'istante, e alle continue richieste economiche
di lui, concretate nell'acquisto di numerose automobili di lusso e
motociclette, per tacere di una villa a Castiglione Torinese. Si imporrebbe
così una misura urgente atta a salvaguardare gli averi della convenuta da
distrazioni gravi e irreparabili, l'interdizione della nonna apparendo ormai verosimile,
visto il precario stato di salute.
Per valutare la verosimiglianza delle allegazioni
addotte dall'istante il primo giudice ha passato in rassegna le
testimonianze assunte in Pretura il 16 luglio 2009, accertando che nessuna di esse
indizia una qualsivoglia infermità o menomazione psichica, né una pur minima
incapacità di apprezzare il valore del denaro da parte della convenuta. Egli ha
accertato altresì che, come risulta dal verbale dell'udienza tenutasi il 16
settembre 2009 davanti al Tribunale di Torino, alle domande della dott. __________
la convenuta ha risposto con precisione e coerenza, nonostante
l'età
avanzata. Inoltre il perito dott. __________ che ha
esaminato
AO 1 per incarico del Tribunale di Torino – ha soggiunto il Pretore – non ha
ravvisato nel suo rapporto del 30 novembre 2009 alcun deterioramento patologico
senile. Anzi, ha riscontrato capacità cognitive praticamente integre e una memoria
autobiografica nitidissima, anche nella rievocazione di fatti recenti. A mente
del Pretore l'istante non è dunque riuscita a rendere verosimile che,
nonostante le pressioni cui sia esposta, nelle sue elargizioni l'anziana sia
stata influenzata più di tanto dal nipote. Non sussistono così, per il primo
giudice, né urgenza né rischio di danno considerevole né parvenza di buon
diritto che possano validamente sorreggere un provvedimento cautelare.
4. L'istante
non contesta nell'appello che la convenuta sia lucida di mente e sana di spirito,
pur rilevando che “negli ultimi tempi” la salute di lei è peggiorata, anche per
problemi di ipoacusia. Ribadisce nondimeno che la nonna “non è in grado di
determinarsi correttamente secondo la sua volontà”, nel senso che non è in
grado di resistere alle continue e insistenti richieste economiche di __________.
L'appellante riconosce che l'influenzabilità della convenuta non è stata oggetto
di accertamenti specialistici, ma reputa che proprio perché tali accertamenti
mancano l'azione da lei promossa in Italia non può reputarsi destituita di verosimile
fondamento. Anche un anziano capace di gestirsi – essa sostiene – può denotare
carente capacità critica e forte dipendenza psicologica. E i testimoni sentiti
in Pretura il 16 luglio 2009 dimostrerebbero come la convenuta, ancorché
lucida, non sia in grado di “tenere testa” al nipote e viva tale situazione con
grande angustia. Quanto al requisito dell'urgenza, l'istante afferma che la
convenuta potrebbe estinguere da un momento all'altro le relazioni bancarie oggetto
del blocco, mentre per quanto attiene al rischio di notevole pregiudizio essa
fa valere che i beni prelevati dalle relazioni bancarie non sarebbero
praticamente recuperabili, men che meno da terzi in buona fede. Al principio di
proporzionalità potrebbe rispondere se mai – essa epiloga – la nomina di un
curatore ad hoc che verifichi l'adeguatezza dei singoli prelevamenti.
5. Che
la convenuta non sia in grado di esprimere la sua volontà e di prendere decisioni
di conseguenza, ovvero sia priva di capacità critica e manchi di giudizio sulla
realtà non è più preteso – come detto – nemmeno dall'appellante. Questa
asserisce che, nonostante ciò, la nonna è succuba di __________, ma a suffragio
di tale affermazione non adduce elementi univoci. Certo, essa sottolinea che
secondo la testimone __________ la convenuta consegnava ogni settimana “una
busta” al nipote inoperoso, di cui esaudiva ogni desiderio, pur tentando di
opporsi alle sue pretese. Ma la testimone ha dichiarato altresì che la
convenuta si diceva stufa di vivere “perché ‘quelle due maledette’ (intendendo con ciò AP 1 e __________) volevano succhiarle tutti i
soldi, mentre c'era solo __________ che la capiva e la consolava” (verbale del
16 luglio 2009, pag. 2 a metà). Se essa prediligeva apertamente il nipote non
era quindi – almeno a un giudizio di verosimiglianza – per dipendenza psicologica
o supina arrendevolezza, indipendentemente dal fatto che le sue convinzioni personali
potessero essere lungi dall'obiettività. E se è vero ch'essa ha finanziato
l'acquisto di una casa al nipote (a __________), è altrettanto vero ch'essa ha
donato un alloggio anche a AP 1 (a __________: doc. 2 di appello, pag. 9 nel mezzo).
L'appellante
ricorda le insistenze del fratello nei confronti della nonna perché vendesse la
casa nella __________ a __________. Sta di fatto che, in definitiva, la
convenuta non l'ha alienata. Secondo l'appellante, ciò si deve alla ferma opposizione
della madre __________, ma anche se così fosse, l'anziana ha resistito. Né ha ceduto
quando il nipote voleva conoscere l'ammontare esatto del suo patrimonio, tanto
che “le discussioni molto animate si concludevano con __________ che lasciava
la casa sbattendo la porta” (deposizione di __________: verbale del
16 luglio 2009, pag. 2). Desumere da simili elementi una verosimile
remissività, debolezza o soggezione di AO 1 nei confronti di __________ non è
possibile.
6. Si
aggiunga che l'argomento secondo cui AO 1 sarebbe incapace di sottrarsi all'influenza
di __________ non trova conforto – come rileva il Pretore – nemmeno nelle altre
due deposizioni agli atti. Il dott. __________, che ha avuto modo di visitare l'anziana
(definita “una delle persone fortunate che a 96 anni riescono a mantenere
inalterate le proprie capacità mentali”) non ha avuto l'impressione ch'essa
fosse facilmente influenzabile (verbale del 16 luglio 2009, pag. 5). __________,
che ha udito un colloquio di famiglia riguardante la prospettata vendita della
casa nella __________, ha dichiarato che dinanzi al nipote AO 1 ha mostrato disponibilità, salvo pretendere però che __________ approvasse l'operazione (verbale
citato, pag. 6 in fondo). Ove appena si pensi che __________ è una delle due
“maledette” evocate nella testimonianza di __________ (sopra, consid. 5), la
condizione è stata posta non certo per condiscendere al nipote, ma prevedendo
che la figlia si sarebbe opposta fermamente all'alienazione (com'è puntualmente
avvenuto). Simile atteggiamento non indizia certo servile compiacenza verso __________,
nemmeno a un giudizio di verosimiglianza. Quanto agli altri mezzi istruttori,
l'istante medesima riconosce che “né dalle tavole processuali svizzere né da
quelle italiane v'è (...) traccia di una valutazione di natura peritale –
giudiziaria o di parte – che indichi in modo circostanziato la dinamica
relazione che intercorre tra l'appellata e __________” (memoriale, pag. 8 a metà). Sul tema non soccorre pertanto diffondersi.
7. Se
ne conclude che nella fattispecie non si riscontra, né in base al fascicolo del
procedimento cautelare né – per quanto è dato di conoscere – agli atti della
causa pendente in Italia una seria parvenza di buon diritto insita nell'azione di
interdizione (o di inabilitazione o di nomina di un amministratore di sostegno).
Che il fascicolo del processo principale consenta altri accertamenti è
possibile. Sulla base degli elementi agli atti del procedimento cautelare, in
ogni modo, il Pretore ha respinto a ragione l'istanza per mancanza di fumus
boni iuris. Il che rende superfluo indagare se nella fattispecie sia dato il
requisito dell'urgenza, motivato dall'appellante con “il rischio che AO 1,
personalmente o per il tramite di un suo rappresentante, tenti quanto prima di
disporre dei beni in esame prima di una pronuncia da parte delle autorità
italiane e li sottragga quindi alla tutela o curatela che dovesse essere pronunciata”
(memoriale, pag. 12 punto 4.1). E rende ancora più superfluo inquisire sul terzo requisito cumulativo posto dall'art. 376
cpv. 1 CPC ticinese, ossia il notevole pregiudizio (sopra, consid. 3).
8. Gli
oneri del pronunciato odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). AP 1 rifonderà inoltre alle controparte, che ha formulato
osservazioni all'appello, un'adeguata indennità per ripetibili.
9. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia
Considerandi
di fr. 30 000.– prevista dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si
consideri la presumibile entità dei beni colpiti dal blocco cautelare (commissioni
fiduciarie per € 2437.96
annui nel 2010).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2450.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 2500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.–
per ripetibili.
3. Notificazione:
– ;
– .
– , , ;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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