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Decisione

11.2010.8

Ispezione di documenti originali prodotti dalle parti in estratto

20 gennaio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.250 (azione

di rivendicazione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, promossa con istanza del 25 febbraio 2009 dalla

AO 1,

(patrocinata dall'avv. PA 1, )

contro

AP 2,

AP 3, , e

AP 1,

(patrocinati dall'avv. , ),

giudicando

ora sul “decreto” del 15 dicembre 2009 con cui il Pretore ha ordinato ai convenuti di produrre entro 15

giorni “l'originale integrale

dell'atto di cessione del 29 dicembre 1994”

(dispositivo n. 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'11 gennaio 2010 presentato dall'AP 2, dall'AP

3 e dalla AP 1 contro il “decreto” emesso il 15 dicembre 2009 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 1;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con petizione del 25 febbraio 2009 la AO 1 ha chiesto al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare l'avv. AP 2, l'avv. e la AP

1 a consegnarle due cartelle ipotecarie di fr. 500 000.– ognuna gravanti le

particelle n. 595, 600 e 965 RFD di __________;

che nella

petizione la AO 1 ha postulato in via cautelare il blocco delle due cartelle

ipotecarie, con obbligo per i convenuti di depositare i titoli in Pretura sotto

comminatoria dell'art. 292 CP;

che all'udienza

del 17 marzo 2009, indetta per la discussione cautelare, l'istante ha confermato

la propria domanda, invitando il Pretore a richiamare dall'autorità fiscale un

atto datato 29 dicembre 1994 con cui gli avvocati AP 2 e AP 3 dichiaravano di

cedere alla AP 1 le due cartelle ipotecarie, mentre i convenuti hanno proposto

di respingere l'istanza cautelare;

che con

decreto cautelare del 30 settembre 2009, emanato “nelle more istruttorie”, il Pretore ha ordinato il blocco delle due cartelle ipotecarie, ha

ingiunto ai convenuti e a un certo __________ di depositare i titoli in Pretura

sotto comminatoria dell'art. 292 CP e ha dichiarato il decreto immediatamente

esecutivo;

che il 2

ottobre 2009 i convenuti hanno sollecitato la revoca del decreto, vedendosi

respingere la richiesta e confermare l'ingiunzione giudiziale con successivo

decreto del 6 ottobre 2009;

che due

giorni dopo, l'8 ottobre 2009, i convenuti hanno nuovamente instato per la

revoca del decreto previo contraddittorio;

che con

decreto cautelare dell'indomani, 9 ottobre 2009, il Pretore ha dichiarato irrita

la domanda di contraddittorio e ha respinto l'istanza di revoca;

che mediante

“decreto” del 15 dicembre 2009 il Pretore ha poi

ordinato ai convenuti di produrre entro 15 giorni “l'originale integrale dell'atto di cessione del 29 dicembre 1994” relativo alle due cartelle ipotecarie (dispositivo n. 2);

che contro

il dispositivo predetto l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP

1 sono insorti l'11 gennaio 2010 a questa Camera,

chiedendo di conferire al loro appello effetto sospensivo e di annullare il dispositivo

del decreto predetto;

e considerando

in diritto: che

“in caso di produzione di estratti o di copie di documenti il giudice può

ordinare l'ispezione degli originali” (art. 202 cpv. 1 prima frase CPC);

che “il giudice procede analogamente per

l'ispezione dei documenti che, data la loro natura, non possono essere prodotti

in giudizio o la cui produzione potrebbe ledere gli interessi legittimi di

terzi” (art. 202 cpv. 2 CPC);

che nella

fattispecie il Pretore ha esplicitamente fondato l'ordine impartito ai convenuti

sull'art. 202 CPC, l'atto di cessione prodotto dall'attrice con la petizione

(doc. CC) e dai convenuti con la risposta (doc. 37.1) essendo un mero estratto,

per di più in fotocopia;

che la

decisione con cui un giudice ingiunge a una parte di produrre un documento in

originale è, con ogni evidenza, un “provvedimento disciplinante il procedimento” nel senso dell'art. 94 prima frase CPC;

che sui “provvedimenti disciplinanti il procedimento” il giudice statuisce mediante ordinanza, la quale non è appellabile

(art. 95 cpv. 1 CPC);

che poco

importa il modo in cui il Pretore definisca la propria decisione in un caso

specifico, la qualifica di un atto processuale dipendendo dalla legge, non dalla

soggettività del magistrato;

che, del

resto, il “decreto” del 15 dicembre 2009 comprende giudicati

di varia natura, tra cui l'accoglimento di un'istanza di restituzione in intero

presentata dall'attrice il 30 novembre 2009 per essere abilitata a esibire un

nuovo documento (art. 138 CPC),

istanza

sulla quale occorreva effettivamente statuire con “decreto” (art. 140

cpv. 1 CPC);

che la

natura della decisione impugnata trova coerente riscontro, per altro, nel parallelo

istituto dell'edizione, la decisione con cui un giudice obbliga una parte a

produrre un documento in suo possesso costituendo un'ordinanza, non un decreto

(art. 213a cpv. 1 CPC);

che, ciò

posto, il dispositivo n. 2 del “decreto” emesso dal

Pretore il 15 dicembre 2009 non può essere appellato e sfugge a qualunque

disamina;

che

l'emanazione del pronunciato odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto

sospensivo contenuta nell'appello;

che

caduche risultano altresì le richieste di giudizio formulate dai convenuti per

il caso in cui il presidente di questa Camera avesse conferito all'appello effetto

sospensivo, in particolare la domanda intesa alla trattazione di un appello da loro presentato il 6 marzo 2009 contro un decreto emesso dal

Pretore in materia di ricusazione (inc. 11.2009.54 di questa Camera);

che gli

oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza degli appellanti in solido

(art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), mentre non si giustifica di attribuire

ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato notificato;

che relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierno decreto sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi

in concreto una decisione incidentale, essi seguono la via giudiziaria del­l'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), il cui valore

litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia

di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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