11.2010.8
Ispezione di documenti originali prodotti dalle parti in estratto
20 gennaio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2010.8
Data decisione, Autorità:
20.01.2010, ICCA
Titolo:
Ispezione di documenti originali prodotti dalle parti in estratto
ISPEZIONE DEGLI ORIGINALI
art. 202 cpv. 1 CPC-TI
art. 202 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.8
Lugano,
20 gennaio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.250 (azione
di rivendicazione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con istanza del 25 febbraio 2009 dalla
AO 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1, )
contro
AP 2,
AP 3, , e
AP 1,
(patrocinati dall'avv. , ),
giudicando
ora sul “decreto” del 15 dicembre 2009 con cui il Pretore ha ordinato ai convenuti di produrre entro 15
giorni “l'originale integrale
dell'atto di cessione del 29 dicembre 1994”
(dispositivo n. 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'11 gennaio 2010 presentato dall'AP 2, dall'AP
3 e dalla AP 1 contro il “decreto” emesso il 15 dicembre 2009 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 25 febbraio 2009 la AO 1 ha chiesto al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare l'avv. AP 2, l'avv. e la AP
1 a consegnarle due cartelle ipotecarie di fr. 500 000.– ognuna gravanti le
particelle n. 595, 600 e 965 RFD di __________;
che nella
petizione la AO 1 ha postulato in via cautelare il blocco delle due cartelle
ipotecarie, con obbligo per i convenuti di depositare i titoli in Pretura sotto
comminatoria dell'art. 292 CP;
che all'udienza
del 17 marzo 2009, indetta per la discussione cautelare, l'istante ha confermato
la propria domanda, invitando il Pretore a richiamare dall'autorità fiscale un
atto datato 29 dicembre 1994 con cui gli avvocati AP 2 e AP 3 dichiaravano di
cedere alla AP 1 le due cartelle ipotecarie, mentre i convenuti hanno proposto
di respingere l'istanza cautelare;
che con
decreto cautelare del 30 settembre 2009, emanato “nelle more istruttorie”, il Pretore ha ordinato il blocco delle due cartelle ipotecarie, ha
ingiunto ai convenuti e a un certo __________ di depositare i titoli in Pretura
sotto comminatoria dell'art. 292 CP e ha dichiarato il decreto immediatamente
esecutivo;
che il 2
ottobre 2009 i convenuti hanno sollecitato la revoca del decreto, vedendosi
respingere la richiesta e confermare l'ingiunzione giudiziale con successivo
decreto del 6 ottobre 2009;
che due
giorni dopo, l'8 ottobre 2009, i convenuti hanno nuovamente instato per la
revoca del decreto previo contraddittorio;
che con
decreto cautelare dell'indomani, 9 ottobre 2009, il Pretore ha dichiarato irrita
la domanda di contraddittorio e ha respinto l'istanza di revoca;
che mediante
“decreto” del 15 dicembre 2009 il Pretore ha poi
ordinato ai convenuti di produrre entro 15 giorni “l'originale integrale dell'atto di cessione del 29 dicembre 1994” relativo alle due cartelle ipotecarie (dispositivo n. 2);
che contro
il dispositivo predetto l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP
1 sono insorti l'11 gennaio 2010 a questa Camera,
chiedendo di conferire al loro appello effetto sospensivo e di annullare il dispositivo
del decreto predetto;
e considerando
in diritto: che
“in caso di produzione di estratti o di copie di documenti il giudice può
ordinare l'ispezione degli originali” (art. 202 cpv. 1 prima frase CPC);
che “il giudice procede analogamente per
l'ispezione dei documenti che, data la loro natura, non possono essere prodotti
in giudizio o la cui produzione potrebbe ledere gli interessi legittimi di
terzi” (art. 202 cpv. 2 CPC);
che nella
fattispecie il Pretore ha esplicitamente fondato l'ordine impartito ai convenuti
sull'art. 202 CPC, l'atto di cessione prodotto dall'attrice con la petizione
(doc. CC) e dai convenuti con la risposta (doc. 37.1) essendo un mero estratto,
per di più in fotocopia;
che la
decisione con cui un giudice ingiunge a una parte di produrre un documento in
originale è, con ogni evidenza, un “provvedimento disciplinante il procedimento” nel senso dell'art. 94 prima frase CPC;
che sui “provvedimenti disciplinanti il procedimento” il giudice statuisce mediante ordinanza, la quale non è appellabile
(art. 95 cpv. 1 CPC);
che poco
importa il modo in cui il Pretore definisca la propria decisione in un caso
specifico, la qualifica di un atto processuale dipendendo dalla legge, non dalla
soggettività del magistrato;
che, del
resto, il “decreto” del 15 dicembre 2009 comprende giudicati
di varia natura, tra cui l'accoglimento di un'istanza di restituzione in intero
presentata dall'attrice il 30 novembre 2009 per essere abilitata a esibire un
nuovo documento (art. 138 CPC),
istanza
sulla quale occorreva effettivamente statuire con “decreto” (art. 140
cpv. 1 CPC);
che la
natura della decisione impugnata trova coerente riscontro, per altro, nel parallelo
istituto dell'edizione, la decisione con cui un giudice obbliga una parte a
produrre un documento in suo possesso costituendo un'ordinanza, non un decreto
(art. 213a cpv. 1 CPC);
che, ciò
posto, il dispositivo n. 2 del “decreto” emesso dal
Pretore il 15 dicembre 2009 non può essere appellato e sfugge a qualunque
disamina;
che
l'emanazione del pronunciato odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto
sospensivo contenuta nell'appello;
che
caduche risultano altresì le richieste di giudizio formulate dai convenuti per
il caso in cui il presidente di questa Camera avesse conferito all'appello effetto
sospensivo, in particolare la domanda intesa alla trattazione di un appello da loro presentato il 6 marzo 2009 contro un decreto emesso dal
Pretore in materia di ricusazione (inc. 11.2009.54 di questa Camera);
che gli
oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza degli appellanti in solido
(art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), mentre non si giustifica di attribuire
ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato notificato;
che relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierno decreto sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi
in concreto una decisione incidentale, essi seguono la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), il cui valore
litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.
–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
–
;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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