11.2010.80
Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale
19 luglio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2010.80
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, ICCA
Titolo:
Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 1 LAG
Incarto n.
11.2010.80
Lugano
19 luglio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2009.513 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 agosto 2009 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
e
AP 1
(PA 2),
giudicando
ora sulla decisione del 1° giugno 2010 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza
giudiziaria chiesta da AP 1 il 20 agosto 2009;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 17 giugno presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 1°
giugno 2010 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1964) e AP 1 (1973) hanno contratto matrimonio a __________
il 20 maggio 2005. A quel momento
la sposa era già madre di A__________, avuta il 23 aprile 1997 da una precedente relazione. Dalle nozze è nato B__________, il 22
giugno 2005. Il marito lavora
come operaio per il Comune di __________. La moglie è cameriera a tempo parziale
nel Bar __________ di __________.
B. Il 20 agosto 2009 AP 1 e AO 1 hanno
introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza
comune, chiedendo il divorzio e instando entrambi per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Il Pretore li ha convocati a un'udienza del 9 dicembre 2009,
durante la quale i coniugi hanno prodotto un accordo completo sulle conseguenze
del divorzio. Sentiti prima separatamente e poi insieme, essi hanno confermato
la volontà di divorziare e gli accordi contemplati nella convenzione, demandando
al Pretore il giudizio sui punti eventualmente contestati e su quelli non
omologabili. Accertata l'omologabilità della convenzione, il Pretore ha
assegnato loro il periodo di riflessione di due mesi per confermare in forma
scritta e personalmente la volontà di divorziare, il contenuto della
convenzione e la richiesta di demandargli il giudizio sui punti controversi.
C. L'11
febbraio 2010 AP 1 ha confermato la volontà di divorziare e il contenuto della
convenzione. Il 25 marzo 2010 AO 1 ha comunicato invece di non essere più intenzionata
a divorziare. Il 29 marzo 2010 il Pretore ha quindi avvertito i coniugi che avrebbe
stralciato la causa dai ruoli se entro trenta giorni l'uno o l'altro non avesse
promosso un’azione unilaterale di divorzio. Preso atto che il termine era
spirato senza esito, con decreto del 1° giugno 2010 il Pretore ha stralciato la
causa dai ruoli, senza prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili.
Contestualmente egli ha ritenuto le richieste di assistenza
giudiziaria senza interesse, “ritenuto
comunque che i costi legali appaiono alla concreta portata della famiglia”.
D. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha
introdotto
un ricorso del 17 giugno 2010 a questa Camera per ottenere il beneficio richiesto e la conseguente riforma della decisione
pretorile. Il memoriale non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio
2001, commento all'art. 35 in fine). Il decreto di stralcio contenente la
decisione sfavorevole sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP
1.
è giunto al legale di
quest’ultimo il 2 giugno 2010. Consegnato alla posta il 17 giugno successivo,
il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2.
Per
il Pretore, “stralciata la procedura dai ruolo decade ogni interesse per le
parti ad ottenere una decisione sul gratuito patrocinio (…), ritenuto che i
costi legali paiono alla concreta portata della famiglia”. Nel ricorso AP 1 contesta
una sua mancanza d’interesse a una decisione sul beneficio richiesto, sostenendo
di non avere mai perduto la qualità di parte. Sottolinea di non essersi
riconciliato con la moglie, di non avere aderito al voltafaccia di lei sul
divorzio, di avere anzi confermato la propria intenzione di sciogliere il
matrimonio, di non avere quindi desistito minimamente dalla lite, di avere tuttora
la piena capacità processuale e di non avere intentato azione unilaterale di
divorzio solo perché non ne erano dati i presupposti. La richiesta di assistenza
giudiziaria non era quindi priva d'oggetto.
3.
Il
diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti
di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Non è quindi cedibile né
trasmissibile. Se, per un motivo qualsiasi, chi ottiene
l'assistenza giudiziaria perde la qualità di parte nella causa che lo
coinvolge, i benefici correlati all'assistenza non passano né agli eredi (in
caso di morte) né all'eventuale avente causa (dandosi successione nel
processo). Semplicemente, l'assistenza giudiziaria si estingue, ciò che
l'autorità accerta con decisione. Se invece, al momento in cui perde la qualità
di parte, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene
meno addirittura l’interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale
5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con
richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2010.61 del 9 giugno 2010, consid. 3).
4.
Nella
fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte, al più tardi, quando il
Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura di divorzio su richiesta comune
con accordo completo. Senza il consenso della moglie, in effetti, il processo
non poteva continuare. E siccome nessuno dei due coniugi ha promosso azione
unilaterale di divorzio, la causa di stato è venuta a cadere. Poco importa che
ciò si debba al comportamento della moglie. Determinante è il fatto che la
procedura è terminata. E siccome al momento dello stralcio dai ruoli il
ricorrente non fruiva dell'assistenza giudiziaria, il conferimento di tale
beneficio non può più entrare in linea di conto. È vero che in un precedente
analogo il Pretore ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata
da una parte pur dopo avere stralciato la causa dai ruoli. Lo Stato però non aveva
potuto impugnare tale decisione, il diritto cantonale non concedendogli alcuna facoltà
di ricorso (I CCA, sentenza inc. 11.2009.195 del 30 novembre 2009,
consid. 5). Da quel precedente il ricorrente non può dunque
ricavare alcun diritto.
5.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di
temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in
concreto di scostarsi da tale principio.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi
sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nella fattispecie il valore litigioso dell'azione principale sotto
il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
all'avv.,.
Comunicazione:
;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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