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Decisione

11.2010.80

Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale

19 luglio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2009.513 (divorzio

su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 agosto 2009 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1)

e

AP 1

(PA 2),

giudicando

ora sulla decisione del 1° giugno 2010 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza

giudiziaria chiesta da AP 1 il 20 agosto 2009;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 17 giugno presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 1°

giugno 2010 dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1964) e AP 1 (1973) hanno contratto matrimonio a __________

il 20 maggio 2005. A quel momento

la sposa era già madre di A__________, avuta il 23 aprile 1997 da una precedente relazione. Dalle nozze è nato B__________, il 22

giugno 2005. Il marito lavora

come operaio per il Comune di __________. La moglie è cameriera a tempo parziale

nel Bar __________ di __________.

B. Il 20 agosto 2009 AP 1 e AO 1 hanno

introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza

comune, chiedendo il divorzio e instando entrambi per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria. Il Pretore li ha convocati a un'udienza del 9 dicembre 2009,

durante la quale i coniugi hanno prodotto un accordo completo sulle conseguenze

del divorzio. Sentiti prima separatamente e poi insieme, essi hanno confermato

la volontà di divorziare e gli accordi contemplati nella convenzione, demandando

al Pretore il giudizio sui punti eventualmente contestati e su quelli non

omologabili. Accertata l'omologabilità della convenzione, il Pretore ha

assegnato loro il periodo di riflessione di due mesi per confermare in forma

scritta e personalmente la volontà di divorziare, il contenuto della

convenzione e la richiesta di demandargli il giudizio sui punti controversi.

C. L'11

febbraio 2010 AP 1 ha confermato la volontà di divorziare e il contenuto della

convenzione. Il 25 marzo 2010 AO 1 ha comunicato invece di non essere più intenzionata

a divorziare. Il 29 marzo 2010 il Pretore ha quindi avvertito i coniugi che avrebbe

stralciato la causa dai ruoli se entro trenta giorni l'uno o l'altro non avesse

promosso un’azione unilaterale di divorzio. Preso atto che il termine era

spirato senza esito, con decreto del 1° giugno 2010 il Pretore ha stralciato la

causa dai ruoli, senza prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili.

Contestualmente egli ha ritenuto le richieste di assistenza

giudiziaria senza interesse, “ritenuto

comunque che i costi legali appaiono alla concreta portata della famiglia”.

D. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha

introdotto

un ricorso del 17 giugno 2010 a questa Camera per ottenere il beneficio richiesto e la conseguente riforma della decisione

pretorile. Il memoriale non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda

istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità

gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio

2001, com­mento all'art. 35 in fine). Il decreto di stralcio contenente la

decisione sfavorevole sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP

1.

è giunto al legale di

quest’ultimo il 2 giugno 2010. Consegnato alla posta il 17 giugno successivo,

il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

2.

Per

il Pretore, “stralciata la procedura dai ruolo decade ogni interesse per le

parti ad ottenere una decisione sul gratuito patrocinio (…), ritenuto che i

costi legali paiono alla concreta portata della famiglia”. Nel ricorso AP 1 contesta

una sua mancanza d’interesse a una decisione sul beneficio richiesto, sostenendo

di non avere mai perduto la qualità di parte. Sottolinea di non essersi

riconciliato con la moglie, di non avere aderito al voltafaccia di lei sul

divorzio, di avere anzi confermato la propria intenzione di sciogliere il

matrimonio, di non avere quindi desistito minimamente dalla lite, di avere tuttora

la piena capacità processuale e di non avere intentato azione unilaterale di

divorzio solo perché non ne erano dati i presupposti. La richiesta di assistenza

giudiziaria non era quindi priva d'oggetto.

3.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale (riferimenti

di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Non è quindi cedibile né

trasmissibile. Se, per un motivo qualsiasi, chi ottiene

l'assisten­za giudiziaria perde la qualità di parte nella causa che lo

coinvolge, i benefici correlati all'assistenza non passano né agli eredi (in

caso di morte) né all'eventuale avente causa (dandosi successione nel

processo). Semplicemente, l'assistenza giudiziaria si estingue, ciò che

l'autorità accerta con decisione. Se invece, al momento in cui perde la qualità

di parte, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene

meno addirittura l’interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale

5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con

richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2010.61 del 9 giugno 2010, consid. 3).

4.

Nella

fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte, al più tardi, quando il

Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura di divorzio su richiesta comune

con accordo completo. Senza il consenso della moglie, in effetti, il processo

non poteva continuare. E siccome nessuno dei due coniugi ha promosso azione

unilaterale di divorzio, la causa di stato è venuta a cadere. Poco importa che

ciò si debba al comportamento della moglie. Determinante è il fatto che la

procedura è terminata. E siccome al momento dello stralcio dai ruoli il

ricorrente non fruiva dell'assistenza giudiziaria, il conferimento di tale

beneficio non può più entrare in linea di conto. È vero che in un precedente

analogo il Pretore ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata

da una parte pur dopo avere stralciato la causa dai ruoli. Lo Stato però non aveva

potuto impugnare tale decisione, il diritto cantonale non concedendogli alcuna facoltà

di ricorso (I CCA, sentenza inc. 11.2009.195 del 30 novembre 2009,

consid. 5). Da quel precedente il ricorrente non può dunque

ricavare alcun diritto.

5.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di

temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in

concreto di scostarsi da tale principio.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi

sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nella fattispecie il valore litigioso dell'azione principale sotto

il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione

all'avv.,.

Comunicazione:

;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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