11.2010.81
Accesso necessario
13 gennaio 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2010.81
Data decisione, Autorità:
13.01.2012, ICCA
Titolo:
Accesso necessario
DIRITTO DI PASSO
art. 694 CC
Incarto n.
11.2010.81
Lugano
13 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.656 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione
del 13 novembre 2000 da
AP 1
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso di revisione”) del 15 giugno 2010 presentato da AP 1contro la
sentenza emessa il 21 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 è proprietaria della particella n. 1173 RFD di __________ (4747 m²), sulla quale sorge una casa d'abitazione. Tra il fondo e la strada cantonale si trova una
striscia di terreno (particella n. 566 RFD di __________) su cui corrono i
binari della ferrovia __________, appartenente alle __________. Per accedere al
proprio stabile dalla pubblica via AP 1 deve attraversare a piedi la linea
ferroviaria e percorrere una lunga scalinata in salita sul suo fondo, in quel
punto la strada ferrata non potendo essere attraversata in automobile. Essa
lascia così la vettura su uno spiazzo situato lungo il lato opposto della
strada, anch'esso di sua proprietà (particella n. 600 RFD di __________, 553 m²).
B. Il 13
novembre 2000 AP 1 ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, AO 1, proprietaria delle vicine particelle n. 1169 e 1170 RFD di __________,
per ottenere – previo versamento di un'indennità da
definire – un “passo carraio necessario” largo 3 m lungo i due fondi appena citati, in modo da raggiungere la particella n. 1173 dalla strada
cantonale in automobile. Nella sua risposta del 31 gennaio
2001 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 23
febbraio 2001, l'attrice ha ribadito la domanda. Con duplica del 28 marzo 2001 AO
1 ha riaffermato il suo punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 9
maggio 2001. Esperita l'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia
(seguita da una delucidazione scritta), al dibattimento finale dell'8 luglio
2009 le parti hanno confermato le loro richieste. Statuendo con sentenza
del 21 maggio 2010, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2800.– con le spese a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere alla convenuta fr. 7500.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorta a questa Camera mediante un “ricorso di
revisione” del 15 giugno 2010 in cui chiede di “accettare la revisione della
sentenza ex art. 340 d”, di “annullare la perizia ing. __________ e le spese
rimborsate”, di riaprire il “passo usufruito ininterrottamente dal 1948 dai
miei dante causa, da me, dai miei locatari”, di riconoscerle “i diritti di
passo menzionati nella risposta della __________ del 14 giugno 2007 al
Tribunale amministrativo per la sentenza dello stesso Tribunale del 10 dicembre
2007 o, alternativamente, di riaprirle “il passo preesistente”, di ridurre le
spese processuali e le ripetibili”, non senza instare perché la “__________.
valuti un'adeguata transazione economica, tale da indennizzare tutti coloro che
a seguito di atti illegali a suo tempo (...) compiuti abbiano avuto danni da
questa procedura”. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC
ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate entro il
31.
dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 26 maggio 2010
ed è pervenuta all'attrice il 31 maggio successivo. Introdotto entro venti
giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 15 giugno 2010, l'appello in esame è quindi
tempestivo.
2.
L'azione intesa all'ottenimento di un
accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere
pecuniario. Il valore litigioso è, come in tutte le cause relative a servitù,
quello che l'accesso ha per il fondo dominante o quello della svalutazione
causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; Poudret, Commentaire à
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il
valore litigioso, sulla scorta di una perizia, in fr. 110 000.– (sentenza
impugnata, pag. 3), importo che appare verosimile e che non è contestato dalle
parti. La soglia del valore appellabile è pertanto
raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).
3.
AP
1.
chiede che sia “accettata la revisione della sentenza ex art. 340 d)”. Ora, secondo l'art. 340 lett. d CPC ticinese la revisione di una sentenza poteva
essere postulata qualora il giudizio fosse “l'effetto di un errore di fatto
risultante dagli atti o documenti della causa”. Il rimedio permetteva di riparare
a palesi inavvertenze, a documenti del processo che per svista manifesta fossero
sfuggiti alla cognizione del giudice, o perché letti male o perché trascritti
in modo inesatto oppure incompleto (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione
del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.). Nel
caso in esame non è dato di capire in quale svista sia
incorso il Pretore, tanto meno ove si pensi che le
decisioni del Tribunale cantonale amministrativo e del Tribunale federale sui
ricorsi di AO 1 contro l'ordine impartitole dal Municipio di __________ per il ripristino del fondo allo stato anteriore non
sono state assunte agli atti ed erano del tutto ignote al primo giudice. Già a
prima vista non soccorrono dunque i presupposti per una revisione. L'interessata
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche, v'è da domandarsi nondimeno se il
memoriale non debba essere trattato come appello. In realtà, si volesse anche procedere
a tale disamina, l'impugnazione sarebbe destinata all'insuccesso per le ragioni
che seguono.
4.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato, in sintesi, che la
particella n. 1173 è inserita nella zona agricola del piano regolatore
comunale, che lo stabile posto su quel fondo è usato come casa di vacanza solo
qualche settimana l'anno e che l'attrice dispone di adeguati posteggi sullo
spiazzo lungo il lato opposto della strada cantonale, ad appena un minuto a
piedi. Secondo il Pretore inoltre la fattibilità dell'accesso litigioso è del
tutto incerta sotto il profilo del diritto amministrativo e arrecherebbe un danno
importante alla convenuta, pregiudizio che non sarebbe verosimilmente compensato
dall'indennità stabilita dal perito giudiziario di fr. 35 875.–. Del resto, a mente del Pretore, in una
situazione ipotetica di grave necessità la convenuta non negherebbe presumibilmente
il suo consenso al transito veicolare lungo la pista sterrata già esistente sui
suoi fondi, com'è avvenuto in passato, quando l'attrice aveva eseguito lavori
edili al suo stabile. Infine, per il Pretore, la situazione è destinata a
risolversi al più tardi con il previsto interramento della ferrovia e la soppressione
della strada ferrata in superficie, onde l'inesistenza di uno stato di necessità
tale da giustificare la concessione di un accesso veicolare necessario a norma
dell'art. 694 CC.
5.
L'appellante
chiede preliminarmente di annullare la perizia dell'ing. __________ poiché
“questi non poteva progettare un tracciato di strada che interferiva sulla strada
inficiata da tali decisioni giudiziarie e ne consegue che non può essere tenuta
in considerazione perché irrealizzabile e non congrua dal punto di vista
tecnico e soprattutto per la conseguente valutazione economica derivante”.
Ora, non si disconosce che sull'effettiva fattibilità della strada tracciata dal
perito sussistono dubbi, la decisione con cui il Municipio di __________ ha
rifiutato a AO 1 il permesso di sistemare la “pista di cantiere che era stata
autorizzata per costruire alcuni muri di sostegno e riattare dei manufatti
annessi alla sua casa d'abitazione” essendo stata confermata dal Tribunale
cantonale amministrativo (sentenza inc. 52.2000.57 del 25 aprile 2000). Anche i
ricorsi interposti da AO 1 contro l'ordine impartitole dal Comune di smantellare
la pista e di ripristinare il fondo nello stato anteriore sono stati respinti
dal Consiglio di Stato prima, il 15 maggio 2007, dal Tribunale cantonale amministrativo
poi (sentenza inc. 52.2007.183 del 10 dicembre 2007) e dal Tribunale federale infine
(sentenza inc.1C_49/2008 del 30 maggio 2008). Sta di fatto che il perito ha
risposto alle richieste dell'attrice medesima, la quale ha sempre postulato un
accesso necessario attraverso le particelle n. 1169 e 1170. Che altre vie d'accesso
siano prospettabili è possibile, ma ciò non rende nulla la perizia. Al
proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
6.
L'interessata
rivendica “la riapertura del passo usufruito ininterrottamente dal 1948 dai
miei danti causa, da me e dai miei locatari”. La richiesta è totalmente
difforme da quella formulata davanti al Pretore, volta a ottenere ”un passo carraio necessario sulla superficie di terreno avente una
larghezza di 3 m seguente il percorso segnato in colore rosso sul doc. C, e
meglio come figura nella planimetria che verrà annessa alla sentenza”. In prima
sede l'attrice ha chiesto quindi che le fosse
riconosciuto un accesso necessario (art. 694 CC), non una servitù di passo usucapita
per prescrizione acquisitiva. E in appello non è lecito
proporre nuove domande (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC ticinese).
Per di
più, quanto l'attrice chiede è un passo completamente diverso rispetto all'accesso
necessario (si tratta del percorso segnato in giallo sulla planimetria doc. B,
che dalla strada cantonale attraversa la sola particella n. 1170, accanto alle “enclavi”
costituite dalle particelle n. 1171 e 1172). Può darsi che dal 1948 in poi gli abitanti della casa situata sul fondo dell'attrice abbiano fruito di tale via d'accesso
(deposizione di __________, dell'11 settembre 2001: verbali, pag. 3). Sta di
fatto che nessuna servitù è iscritta nel registro
fondiario (art. 731 cpv. 1 CC). Quanto alla circostanza che la proprietaria
della particella n. 1170 abbia tollerato per lungo tempo il passaggio
attraverso la particella n. 1170, essa non conferisce il diritto all'iscrizione
di una servitù, la quale può essere acquisita per prescrizione solo alle
condizioni degli art. 661 a 663
CC, applicabili in virtù dell'art. 731 cpv. 2 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. II,
3ª edizione, pag. 371, n. 2240).
Si
aggiunga che un'eventuale acquisizione tabulare della servitù
(art. 661 CC) è manifestamente esclusa, nessuna indebita iscrizione figurando nel registro fondiario (Petitpierre
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 26 ad
art. 661), mentre un'acquisizione per prescrizione extratabulare
(art. 662 CC) è ormai inammissibile dopo il 1912 (DTF 114 II 322 consid. 4a; per
il Cantone Ticino: Rep. 1993 pag. 178). Né, per avventura, si ravvisa una
servitù acquisita per stato di fatto immemorabile (esercizio ininterrotto e
pacifico per 80 anni: Rep. 1993 pag. 178 consid. 4) o di una servitù
preesistente all'introduzione del Codice civile svizzero, ovvero sotto l'egida
del diritto civile ticinese (Rep. 1993 pag. 180 consid. 5). Ciò posto, foss'anche
ricevibile, su questo punto l'appello si rivela privo di consistenza.
7.
L'attrice
chiede che le siano riconosciuti “i diritti di passo menzionati nella risposta
della __________. del 14 giugno 2007 al Tribunale amministrativo per la
sentenza dello stesso Tribunale del 10 dicembre 2007, o alternativamente che
sia aperto il passo preesistente”. Nella misura in cui rivendica il passo segnato
in rosa sulla planimetria doc. C (quello dell'accesso necessario), la richiesta
è ricevibile, ancorché il fondamento giuridico sia diverso.
a) Dagli
atti risulta che nella primavera del 1983 la __________ (ora __________) ha
chiuso il passaggio a livello posto al chilometro 11.568, che permetteva di attraversare
la strada ferrata accedendo direttamente alla particella n. 1170 (tracciato in colore
giallo sulla planimetria doc. B). A __________, allora proprietario della
particella n. 1170, è stato concesso a titolo precario un accesso veicolare al
chilometro 11.528, presso il passaggio a livello “alla __________”, a condizione
che questo fosse venisse segnalato con la debita luce intermittente (doc. 4).
Il 29 agosto 1994 __________, marito dell'attrice, si è rivolto alle __________,
chiedendo l'apertura di un accesso alla particella n. 1173, poiché “il passo
che esiste sulla proprietà della mia vicina, AO 1 (…), ultimamente mi è stato
negato” (doc. H). Nella loro risposta del 30 settembre 2004 le __________ hanno
rifiutato l'apertura del passo richiesto per motivi di sicurezza e disposizioni
federali, allegando copia dell'opposizione inoltrata al Municipio di __________
contro la richiesta di AO 1, che intendeva sistemare definitivamente la “pista
di cantiere” (doc. I). In quel memoriale le __________ sostenevano, tra
l'altro, che un accordo alla sistemazione avrebbe dovuto “essere subordinato a
completamento della segnaletica acustico-luminosa (a spese del richiedente) e
alla concessione del diritto di passo anche a favore dei confinanti, in
particolare del proprietario del mappale n. 1159 [ora 1173], che reclama pure
che un diritto di accesso, che gli sarebbe stato negato dalla signora AO 1
(vedi fotocopia allegata lettera dott. __________ del 29.8.1994 alla __________)”
(doc. L). Il 2 dicembre 1997 le __________ hanno ribadito all'__________,
presidente della Commissione di ricorso di prima istanza in materia di raggruppamento
terreni a __________, la loro posizione, ovvero di essersi “sempre opposti alla
concessione di un diritto di passo, salvo tollerare l'accesso di cantiere alla
proprietà AO 1 (…) alla condizione che la signora AO 1 tollerasse a sua volta
il passaggio del signor __________ (mapp. 1159 [ora 1173]) e dei proprietari”
(doc. S).
b) Che
le intenzioni delle __________ fossero di garantire un accesso anche alla
particella n. 1173 è verosimile. Non risulta però che l'accesso veicolare conferito
nel 1983 al dante causa di AO 1 fosse subordinato alla concessione, da parte di
quest'ultimo, di un accesso veicolare all'odierna particella n. 1173. Né un'eventuale
assicurazione delle __________ all'attrice consta avere vincolato la convenuta,
la quale si è limitata a tollerare il passaggio della vicina e degli artigiani
intervenuti per la sistemazione dell'edifico posto sul fondo di lei. Un'autorizzazione
precaria tuttavia, che per sua natura può essere sempre revocata (DTF 136 III
138.
consid, 5.2 con riferimenti), non fonda alcun diritto a un diritto di passo
necessario (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 31 ad art. 694 CC; Caroni
Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 96 a metà).
c) Resta
il fatto che in esito alla sentenza del Pretore il fondo dell'attrice, pur edificato,
rimane sprovvisto di un accesso veicolare. E non si può certo convenire con il
Pretore che la situazione sia destinata a risolversi con l'interramento della linea
ferroviaria lungo quel troncone. Anzi, per tacere dei tempi di realizzazione, sulla
scorta dello “studio di fattibilità e opportunità” per l'attraversamento
stradale __________ e l'estensione della __________ fino al confine con __________,
consegnato il 23 dicembre 2010 dalla Commissione regionale __________, il
Consiglio di Stato ha adottato recentemente la variante __________, che prevede
sì la realizzazione di due gallerie stradali (tra il __________ e la __________
e tra la __________ e la __________), ma la sistemazione della __________ con
tracciato di tipo tranviario in superficie tra __________ e l'attuale fermata
di __________, con prolungamento fino alla __________ (bollettino
stampa informativo della seduta del Consiglio di Stato, del 19 gennaio
2011). Non si vede quindi come l'attrice possa seriamente contare sull'interramento
della linea ferroviaria in corrispondenza del suo fondo per accedere in
automobile alla particella.
d) Il
problema per l'attrice, a ben vedere, è un altro. Che in linea di principio l'accesso
a una casa d'abitazione, anche secondaria, debba essere veicolare è fuori dubbio
(DTF 136 III 136 consid. 3.3.3). In concreto però, pur edificata e situata
all'interno di una località, la particella n. 1173 si trova secondo il piano regolatore comunale in zona
agricola (ispezione al Municipio di __________ del 10 ottobre 2002: act. XII). È
vero che l'uso razionale di una stalla, di un fienile o di un altro stabile
destinato a scopi agricoli richiede, di norma, un accesso carrabile (Rep. 1981
pag. 341 con riferimenti). Ed è altrettanto vero che nella fattispecie la
particella n. 1173 è coltivata – almeno in parte – a vigneto, frutteto, prato e
castagneto (appello, pag. 2). Per ottenere un accesso veicolare necessario la
proprietaria dovrebbe pertanto dimostrare che un passo carrabile è ragionevolmente
indispensabile per un uso del fondo conforme alla sua destinazione, ovvero che lo
sfruttamento razionale del suolo richiede non solo un accesso pedonale, ma
anche veicolare, quanto meno per mezzi agricoli. L'attrice non ha postulato però
un accesso necessario a fini agricoli. La questione non dev'essere quindi
approfondita oltre.
8.
L'appellante
sollecita infine una riduzione delle spese processuali e delle ripetibili. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire però che in caso di
contestazioni pecuniarie, anche in materia di spese e ripetibili, un appellante
non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (RtiD
I-2004 pag. 483 consid.9 con riferimenti). Nel caso specifico l'appellante non
allude ad alcuna somma, neppure per ordine di grandezza. La domanda va quindi
dichiarata irricevibile.
9.
Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro il pronunciato odierno
sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.–
per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1450.–
sono
poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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