Lexipedia

Decisione

11.2010.82

Misure cautelari in una causa di divorzio: contributo alimentare per la moglie

28 febbraio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i doveri di mutua assistenza fra coniugi derivanti dall'art. 163 CC continuano

a sussistere (RtiD I-2005 pag. 773 consid, 12). Al contrario: il metodo

in questione continua ad applicarsi fino al passaggio in giudicato del

divorzio, anzi fino al passaggio in giudicato dei relativi effetti (RtiD I-2005

pag. 760 consid. 6).

6. Secondo l'appellante il Pretore avrebbe dovuto

imputare alla moglie un reddito di almeno fr. 500.– mensili oltre alle entrate

di fr. 772.50 mensili, poiché essa è in grado di lavorare nella misura del 48%.

Ora, come si è detto, non prospettandosi una ripresa della comunione

domestica (poco verosimile in una causa di divorzio), la conservazione dei

ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza. Resta il

fatto che durante una causa di divorzio un coniuge professionalmente inattivo

(in tutto o in parte) può essere costretto a riprendere o a estendere

un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile

attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata

durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della

sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante

le restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di

un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la

situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e

così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005

pag. 706 consid. 4b con rinvio).

Nella fattispecie nemmeno l'appellante pretende che durante la

comunione domestica la moglie esercitasse un'attività lucrativa a tempo pieno.

Si limita ad affermare che essa ha lavorato “a intermittenza sia durante il

matrimonio sia dopo la separazione” (verbale del 21 gennaio 2010, pag. 2).

Inoltre il reddito e la sostanza coniugale appaiono sufficienti, in sé, per

finanziare due economie domestiche separate. Non bisogna trascurare tuttavia che,

una riconciliazione apparendo ormai poco verosimile, per principio AO 1 andava

tenuta a intraprendere un'attività lucrativa compatibile con la sua età, il suo

stato di salute, la sua formazione professionale e la situazione del mercato

del lavoro in generale, fermo restando che un guadagno potenziale non va determinato

in astratto. Dev'essere alla concreta portata del soggetto, considerata l'età

di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione

sul mercato del lavoro. Secondo la giurisprudenza, qualora un coniuge abbia

superato i 45 anni e sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio

di lunga durata (nel caso specifico la vita in comune è durata oltre vent'anni),

sussiste di fatto la presunzione – refragabile – che egli non possa più

reinserirsi professionalmente (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con citazioni).

In

concreto AO 1, quarantaquattrenne al momento della separazione di fatto, ha una

formazione di parrucchiera, ma durante la vita in comune non consta avere più

esercitato la professione. Dopo la separazione essa ha lavorato come aiuto cuoca

a tempo parziale per il __________ a __________ sino al febbraio del 2001, dopo

di che ha riscosso indennità di malattia fino all'aprile del 2003 (doc. 29). Dal

ottobre 2006 essa è al beneficio di una mezza rendita AI con un grado d'invalidità

del 52%. È possibile che, come ha rilevato il Servizio accertamento medico

dell'Assicurazione Invalidità, essa possa mettere a frutto la capacità lucrativa

residua come venditrice, gerente di un chiosco o rappresentante (perizia del 17

ottobre 2005, nell'incarto AI richiamato). L'appellante però non rende verosimile

che tale eventualità sia concretamente attuabile. Chi sia disposto ad assumere

una cinquantenne con problemi di salute (carcinoma al seno: doc. 31) senza

alcuna formazione o esperienza come venditrice né come gerente di chiosco o

rappresentante non è dato a divedere. Quali altre concrete opportunità

d'impiego essa avrebbe rimane un'incognita. Nel risultato la sentenza del Pretore

sfugge pertanto alla critica.

7. Per l'appellante “l'accordo” del 27 luglio 1999 in base al quale la moglie, dopo il decreto cautelare del 16 luglio

1999 con cui il Pretore le aveva riconosciuto un contributo alimentare di fr. 1250.–

mensili, dichiarava di “pretendere, quale contributo alimentare, unicamente la

somma mancante alle mie entrate personali per raggiungere l'importo totale

massimo di fr. 3000.–, comunque non superiore a fr. 1100.– mensili” è

tuttora in vigore, quand'anche non sia stato omologato dal Pretore. Egli

sostiene che la ratifica è intervenuta per atti concludenti, la moglie avendo

accettato per anni tale contributo. L'argomentazione non può essere condivisa.

Che sull'ammontare di contributi di mantenimento i coniugi possano accordarsi è

indubbio (Gloor in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 137 vCC; Tappy, op. cit., n. 12 e 49 ad art. 137

vCC), indipendentemente dal fatto che l'accordo debba poi essere omologato dal

giudice o no (sull'esigenza le opi­nioni divergono: Tappy, op. cit. n. 49 ad art. 137 vCC). Dandosi rilevanti e

duraturi cambiamenti nei fattori di reddito o di fabbisogno, nondimeno, nulla

impediva alla moglie di chiedere una modifica del contributo alimentare

pattuito. E AO 1 non ha postulato l'annullamento dell'accordo per vizi della

volontà o difetto di omologazione. Ne ha sollecitato la modifica dal 1° gennaio

2010 perché le sue entrate erano progressivamente calate a fr. 772.– mensili

rispetto ai fr. 1930.– mensili accertati dal Pretore nel luglio del 1999. Una

volta ancora perciò l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

8. Relativamente al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante sostiene

che esso non ammonta a fr. 2221.75 mensili come ha accertato il Pretore, bensì

a soli fr. 1978.15 mensili. Egli contesta le spese accessorie della locazione e

il premio per l'assicurazione dell'economia domestica, facendo valere che la

metà degli importi devono essere a carico della figlia maggiorenne che vive con

lei, mentre l'onere fiscale è inferiore.

a) Per quel che riguarda la

locazione, il Pretore ha riconosciuto la metà della pigione (fr. 557.50 mensili)

e delle spese accessorie (fr. 118.15 mensili), come proponeva

l'istante

(conclusioni, pag. 10). In realtà questa Camera ha già avuto

modo di precisare più volte che, qualora un coniuge abiti con una terza persona

non si dividono a metà le spese di alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e

il convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge il costo di un alloggio

cui egli avrebbe diritto se abitasse da sé solo, per conto proprio (RtiD

II-2004 pag. 562 consid. 8a, I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi; Rep. 1995

pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.129 del 4 aprile

2011, consid. 6a). Tale principio è stato definito “corretto e per nulla

arbitrario” anche dal Tribunale federale

(sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). In concreto il costo

dell'alloggio di complessivi fr. 675.65 mensili appare ai limiti

dell'adeguatezza già per una persona sola. Ridurlo ulteriormente non entra

perciò in linea di conto.

b) Circa il premio per l'assicurazione dell'economia domestica, esso va

senz'altro riconosciuto nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c;

I CCA, sentenza inc. 11.2009.23 del 12 settembre 2011, consid 6b).

Documentato (doc. 18), in concreto esso va riconosciuto per intero. Eventuali partecipazioni

finanziarie della figlia sono destinate a coprire i costi supplemen­tari

Considerandi

dell'economia do­me­stica causati dalla sua coabitazione ed equivalgono sostanzialmente

a un rimborso delle spese (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e; I CCA, sentenza

inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012, consid. 10b).

c) In merito all'onere

fiscale, stimato dal Pretore in fr. 152.25 mensili, l'appellante afferma che esso

è inesistente o limitato nella peggiore delle ipotesi a fr. 70.– mensili. La

tesi si fonda tuttavia sul presupposto che il contributo alimentare per la

moglie vada fissato in fr. 1200.– mensili o tutt'al più a fr. 1445.25 mensili,

ciò che – come si vedrà in appresso – non è il caso. Nulla induce di conseguenza

a rimettere in discussione la stima del primo giudice.

9.

Per

quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, fissato dal Pretore in fr. 3725.60

mensili, AP 1 sostiene che esso ammonta a fr. 4789.15 mensili. Le voci

litigiose devono essere esaminate singolarmente.

a) A titolo di

spese professionali il Pretore ha riconosciuto fr. 429.– mensili quali costi

d'automobile, le altre spese non risultando documentate, il relativo importo

essendo stato determinato sulla scorta delle deduzioni forfettarie ammesse

dall'autorità fiscale. L'appellante chiede di riconoscergli l'intero importo di

fr. 895.65 mensili per tenere conto delle “spese supplementari per doppia

economia domestica” di fr. 3200.– annui e delle “altre spese professionali” di

fr. 2400.– annui, così come ammesse dall'autorità fiscale. Le rivendicazioni

sono in parte fondate. Relativamente ai pasti fuori casa (spese supplementari

per dop­pia economia domestica), mal si comprende come

potreb­be il convenuto rientrare a casa durante la pausa di mezzogiorno se

abita a __________ e lavora a __________. Si giustifica così di riconoscere la spesa

(fr. 220.– men­sili, pari in difetto di altri dati a quanto riconosce la

tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo:

FU 68/2009 pag. 6293, cifra II/4 lett. b). Quanto

alle altre spese professionali, è vero che ai fini della tassazione 2008 l'autorità fiscale ha riconosciuto al contribuente la deduzione fissa di fr. 2400.– annui (doc.

P2), ma di fronte alla contestazione della moglie ciò non basta per rendere

verosimile l'esborso effettivo davanti al giudice civile. Occorrevano elementi

concreti, che nel caso specifico fanno completo difetto.

b) In merito alle “spese

auto privata”, l'appellante si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto

un importo di fr. 100.– mensili, rilevando che il rimborso ottenuto dal datore

di lavoro non copre completamente i costi. Il Pretore ha riconosciuto un'indennità

di fr. 429.– mensili per l'automobile “indispensabile per il lavoro e come

ammesso dalla moglie”, corrispondente a quanto riconosciuto dall'autorità fiscale.

L'appellante non rende verosimile un

esborso

maggiore. Al riguardo l'appello si dimostra inconsistente.

c) Circa le

“assicurazioni diverse” (quota sindacale, quota per appartenenza all'associazione

inquilini, contributo alla REGA di complessivi fr. 27.– mensili), il primo

giudice non le ha riconosciute poiché non indispensabili. Questa Camera ha già

avuto modo di ricordare però che la fine della vita in comune non preclude a un

coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della

famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (cfr. RtiD I-2010 pag. 698

n. 20c). Ove il bilancio familiare permetta di coprirle, quindi, anche spese

che non rientrano di regola nel fabbisogno minimo possono essere ammesse. In

concreto non è contestato che i costi in questione esistessero già durante la

vita in comune e il bilancio familiare consente di finanziarli. Documentato

(doc. H), l'importo di fr. 27.– mensili va dunque riconosciuto.

d) Per quel che è

dell'“aiuto domiciliare”, non fa dubbio che fino alla cessazione della vita in

comune AO 1 si occupava delle faccende domestiche. È verosimile perciò che il

marito non sia in grado di svolgere da sé tutti i lavori di casa

(interrogatorio formale della moglie del 23 giugno 1999, risposta n. 8). Per

conservare il medesimo tenore di vita raggiunto durante la vita in comune sarebbe

di per sé legittimo, quindi, riconoscergli il costo di un aiuto domestico. La

spesa di fr. 300.– mensili tuttavia non è resa verosimile, non bastando al

proposito che egli corrisponda tale cifra a __________, la quale oggi vive con

lui (interrogatorio formale del 23 giugno 1999, risposta n. 2).

e) Per quel che riguarda le imposte,

stimate dal primo giudice in fr. 310.– mensili, una volta ancora l'appellante

parte dal fallace presupposto che il contributo alimentare per la moglie vada

ridotto a fr. 1200.– o, tutt'al più, a fr. 1445.25 mensili. Non v'è ragione nelle

circostanze descritte di rimettere in causa l'importo stimato dal Pretore. Ne

discende che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a

fr. 3972.60 mensili.

10.

Nelle circostanze descritte il quadro delle

entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

reddito del marito fr.

6828.

reddito della moglie fr.

772.50

fr.

7600.50

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 8d) fr. 3972.60

fabbisogno minimo della

moglie (consid. 7) fr. 2221.75

fr.

6194.35

mensili

eccedenza fr.

1406.35

mensili

metà eccedenza

fr. 703.— mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr. 3972.60 + fr. 703.– =

fr. 4675.60

mensili

e

deve versare alla moglie:

fr. 2221.75 + fr. 703.–

./. fr. 772.50 = fr. 2152.25

arrotondati a fr.

2150.

— mensili.

In

definitiva l'appello va accolto entro tali limiti.

11.

AP

1.

fa valere che, comunque sia, dopo una lunga separazione il tenore di vita

determinante ai fini dei contributi ali­mentari è quello condotto durante la

separazione, non più quello raggiunto durante la vita in comune. Ciò è vero

trattandosi di fissare contributi di mantenimento dopo il divorzio (DTF 137 III

106.

consid. 4.2. 1.1). Che tale principio si applichi già durante la procedura

di divorzio è possibile, ma in concreto nulla muterebbe per l'interessato.

Sulla scorta dei dati risultanti dal decreto cautelare del 16 luglio 1999 consta

in effetti che AO 1 aveva entrate di complessivi fr. 3130.– mensili

(reddito fr. 1930.–, contributo alimentare fr. 1200.–) e un fabbisogno

minimo di fr. 2135.– mensili. Disponeva così di un margine di fr. 995.–

mensili. Per conservare lo stesso tenore di vita essa dovrebbe continuare a fruire

così di tale margine. Ciò non è il caso, poiché con entrate complessive di fr. 2922.– mensili (rendita AI di fr. 772.–,

contributo alimentare di fr. 2150.–) essa deve sopperire al fabbisogno minimo

di fr. 2221.– mensili. Le rimangono così soli fr. 701.– mensili.

12.

Gli oneri del giudizio odierno

seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Dato l'esito

del giudizio, l'appellante dev'essere chiamato a sopportare nove decimi delle

spese, con obbligo di versare alla controparte un'adeguata indennità per

ripetibili ridotte. L'attuale decisione non incide apprezzabilmente invece sul

pronunciato relativo agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede,

che può rimanere invariato.

13.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr.

30.

000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche al tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è

così riformato.

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso

che AP 1 è condannato a versare a AO 1 dal 1° gennaio 2010 un contributo

alimentare anticipato di fr. 2150.– mensili.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese

fr. 50.–

fr. 1000.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per nove decimi a carico di quest'ultimo

e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2300.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster