11.2010.82
Misure cautelari in una causa di divorzio: contributo alimentare per la moglie
28 febbraio 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2010.82
Data decisione, Autorità:
28.02.2012, ICCA
Titolo:
Misure cautelari in una causa di divorzio: contributo alimentare per la moglie
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2010.82
Lugano
28 febbraio 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.173
(divorzio su richiesta unilaterale, poi su istanza comune con accordo parziale)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'11 ottobre 2005 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1 ,
(patrocinata dall' PA 1),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 10 giugno 2010 con
cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 21 giugno 2010 presentato da AP 1 contro il
decreto cautelare emesso il 10 giugno 2010 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1954) e AO 1 (1955) si
sono sposati a __________ il 12 novembre 1976. Dal matrimonio sono nati C__________,
il 6 marzo 1977, e J__________, il 31 luglio 1979. Il marito è agente della polizia
cantonale. Di formazione parrucchiera, durante la comunione domestica la moglie
si è dedicata alla famiglia e al governo della casa. Dopo la fine della vita in
comune essa è stata posta al beneficio di una mezza rendita AI e di una rendita
di cassa pensione. I coniugi vivono separati dalla primavera del 1999, quando
il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in
un altro appartamento, nello stesso Comune.
B. Decaduto
infruttuoso il tentativo di conciliazione, con decreto cautelare del 16 luglio 1999 il Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili. Il 4 giugno 1999 AO 1 ha intentato azione di separazione, chiedendo al marito un contributo alimentare di fr. 2000.–
mensili (inc. OA.1999.92). Il 27 luglio 1999 i coniugi hanno sottoscritto un
accordo in cui la moglie dichiarava di “pretendere, quale contributo
alimentare, unicamente alla somma mancante dalle
mie entrate personali per raggiungere l'importo totale massimo di fr. 3000.–,
comunque non superiore a fr. 1100.– mensili”. Su richiesta delle parti, con
decreto del 30 novembre 2005 il Pretore ha stralciato la causa di separazione
dai ruoli (inc. OA.1999.92).
C. Nel
frattempo, l'11 ottobre 2005, AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio,
ha offerto un contributo alimentare per la moglie corrispondente alla “somma
mensile mancante alle entrate personali di quest'ultima per raggiungere
l'importo totale massimo di fr. 3000.–, comunque non superiore a
fr. 1100.–”, ha proposto che a ciascun coniuge fosse riconosciuta la
proprietà di quanto in suo possesso e ha chiesto la suddivisione delle prestazioni
d’uscita maturate dai coniugi presso il rispettivo istituto di previdenza
professionale. Nella sua risposta del 25
novembre 2005 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ha chiesto un importo
indeterminato in liquidazione del regime dei beni, uno altrettanto indefinito a
titolo di contributo alimentare e la trasmissione al Tribunale delle
assicurazioni per determinare le prestazioni d'uscita previdenziali o, in
subordine, lo stanziamento di un'indennità sulla base dell'art. 124 CC. Il Pretore ha trattato la causa come azione
di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 14 marzo 2006 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la
decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Il marito ha confermato
tale volontà il 16 agosto 2006, dopo il termine bimestrale di riflessione, e la
moglie il 6 agosto 2007. Il 3 dicembre 2009 la causa è stata sospesa su
richiesta delle parti.
D. Il 4 dicembre 2009 AO 1 si è rivolta al Pretore
con un'istanza cautelare, postulando un contributo alimentare di fr. 2500.–
mensili. All'udienza del 21 gennaio 2010, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, offrendo un aumento immediato del contributo provvisionale a fr. 1200.–
mensili. Iniziata quello stesso giorno, l'istruttoria
cautelare è terminata il 22 marzo 2010. Alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 31
maggio 2010 AO 1 ha sostanzialmente riaffermato
il suo punto di vista, riducendo nondimeno a fr. 2300.– mensili il
contributo alimentare preteso. Nel suo memoriale del 20 maggio 2010 il convenuto
ha nuovamente postulato il rigetto dell'istanza, proponendo di continuare a
versare un contributo
alimentare di fr. 1100.– mensili.
E. Statuendo
con decreto cautelare del 10 giugno 2010, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie dal 1° gennaio 2010 un contributo alimentare di fr.
2300.– mensili. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste
a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 3500.– per ripetibili.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21
giugno 2010 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato riducendo dal
10 giugno 2010 il contributo alimentare per la moglie a fr. 1200.– mensili o, almeno,
a fr. 1445.25 mensili. Nelle sue osservazioni del 22 luglio 2010 AO 1 conclude
per la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. Le
misure provvisionali nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 vCC) erano
trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c
cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con decreto
impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese).
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. Litigioso rimane il contributo alimentare in
favore della moglie. Al riguardo il Pretore ha constatato che dopo lo stralcio
della causa di separazione dai ruoli non vigeva più alcuna decisione in proposito,
onde la necessità di “procedere a una nuova valutazione delle circostanze e
determinare redditi e fabbisogni delle parti”. Ciò posto, egli ha accertato il
reddito del marito in fr. 6828.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 3725.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1200.–, locazione fr. 1303.35, premio della cassa malati fr. 457.40,
assicurazione dell’economia domestica fr. 25.85, spese d'automobile fr. 429.–, imposte
fr. 310.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato le entrate in complessivi
fr. 772.50 mensili (mezza rendita AI fr. 615.– e rendita della cassa
pensione fr. 157.50), fissando il fabbisogno minimo in fr. 2221.75
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con
spese accessorie fr. 675.65, premio della cassa malati e franchigia
fr. 163.15, assicurazione dell'economia domestica fr. 30.70, imposte fr.
152.25). Constatata un'eccedenza di fr. 1653.15 mensili, il Pretore ha
riconosciuto all'istante un contributo provvisionale di fr. 2300.– mensili
dal
1° gennaio 2010.
3. L'appellante esordisce sostenendo che “le
misure cautelari di cui al decreto 16 luglio 1999, modificate dall'accordo 27
luglio 1999” si siano trasferite nella procedura di divorzio,
sicché un'eventuale modifica del contributo alimentare decorre “non dalla data
della presentazione dell'istanza, ma dalla data dell'emanazione del decreto
cautelare”. Il Pretore ha rilevato su questo punto che con lo stralcio della
procedura di separazione dai ruoli è decaduto ogni assetto cautelare, sicché ha
fatto decorrere il contributo di mantenimento dal 1° gennaio 2010. Ora, in
una recente decisione destinata a pubblicazione il Tribunale federale ha precisato
che ove una procedura di divorzio prenda fine senza sentenza, gli effetti delle
misure cautelari ordinate durante la procedura perdurano finché le parti vivono
separate o il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non modifichi
l'assetto (sentenza 5A_317/2011 del 22 novembre 2011, consid. 3.2.2). Comunque
sia, quand' anche in concreto l'istanza della moglie andasse trattata come
istanza di modifica, nulla muterebbe per l'appellante. La modifica di provvedimenti
cautelari, in effetti, decorre in linea di principio dalla presentazione dell'istanza
(DTF 111 II 107 consid, 4; sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010
del 15 aprile 2011, consid. 6.2 con riferimenti; Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 59 ad art. 137 vCC). Certo, il giudice può fissare la decorrenza in un
altro momento successivo, ma l'appellante non adduce alcun motivo che giustificasse
ciò. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
4. L'appellante sembra contestare il metodo adottato dal Pretore
per il calcolo del contributo alimentare, sostenendo che in concreto la moglie
non ha dimostrato di avere beneficiato durante la vita in comune di un tenore
di vita più alto del suo fabbisogno minimo. Per di più, dopo una separazione
ininterrotta di oltre dieci anni, la ripresa della vita comune è esclusa, sicché
risulterebbe applicabile l'art. 125 CC.
a) L'assetto cautelare fra coniugi durante una causa di divorzio
è disciplinato per analogia dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale
(art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC). I contributi pecuniari dovuti da un coniuge
all'altro sono regolati così dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. L'art. 163 cpv. 1
CC non precisa quale metodo si applichi per determinare i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro,
limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Il sistema
costantemente applicato da questa Camera – definito üblich a livello svizzero
dal Tribunale federale (DTF 134 III 146 consid. 4) – consiste nel dedurre dal
reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo
l'eccedenza a metà (RtiD II-2010 pag. 624 consid. 10a, II-2010
pag. 639,
I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2009.23
del 12 settembre 2011, consid. 8).
b) Il
metodo appena citato non deve condurre – evidentemente – a una ridistribuzione
del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni.
Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in
comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della
famiglia, ma ne riservassero alcuni a scopi diversi, come per esempio al
risparmio. Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito,
per principio, dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della
vita in comune. Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più
elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo
particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel
frattempo raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una casa). Spetta al
coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto
paritario dell'eccedenza, in ogni modo, rendere verosimili i motivi che
giustifichino simili estremi (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007
pag. 737 consid. 4b; I CCA, sentenza inc. 11.2008.129 del 12
aprile 2010, consid. 10).
c) Nella
fattispecie l'appellante sostiene che il tenore di vita della moglie era modesto,
la stessa avendo dichiarato di “non avere avuto (...) interessi che comportavano
spese”, di “essersi sempre vestita in modo
modesto, ma decente” e di “avere sempre vissuto in modo modesto e
economico”. Ciò non basta tuttavia per rendere verosimile un tenore di vita limitato
al fabbisogno minimo. L'appellante sottolinea di non avere mai versato alla moglie, dopo la separazione, più
di fr. 1100.– mensili, ma non pretende di essersi limitato a versarle
tale cifra anche durante la vita in comune. Egli ricorda che questa Camera ha
rimproverato al suo patrocinatore in una sentenza del 16
agosto 1994 (inc. 23/1994) di non avere reso verosimile il tenore di vita della
cliente durante la comunione domestica, desumendone che nel suo caso spettava
alla moglie rendere verosimile tale circostanza. A parte fatto però che mai questa
Camera ha presunto un tenore di vita durante la vita in comune commisurato ai soli
fabbisogni minimi dei coniugi (salvo in caso di ammanco), nel precedente
evocato dall'appellante la moglie pretendeva di partecipare all'ascesa sociale
e finanziaria di cui aveva fruito il coniuge dopo la separazione di fatto,
mentre determinante era il livello di vita da lei condotto durante la comunione
domestica. E in quel caso la moglie poteva garantirsi lo stesso tenore di vita raggiunto
durante la comunione domestica già con il proprio nuovo reddito, ciò che non è
manifestamente il caso in esame. Il richiamo dell'appellante cade dunque nel
vuoto.
5. Quanto all'applicazione anticipata dell'art. 125 CC, l'appellante
dimentica che seppure non si possa più seriamente attendere una ripresa della vita
in comune, come nella fattispecie, l'obbligo di mantenimento fra coniugi
continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC (DTF 137 III 387 consid. 3.1). È vero che qualora non ci si debba
più attendere una ripresa della comunione domestica lo scopo di favorire
l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo
a tempo parziale – assume maggior peso. Dopo l'avvio di una causa di divorzio, in
particolare, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo
– o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per
sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento (DTF
137 III 387 consid, 3.1). Ciò non significa tuttavia che per determinare i contributi
alimentari dovuti dall'uno all'altro durante la procedura di divorzio si abbandoni
il metodo di calcolo sopra descritto (consid. 4a), anche perché fino al divorzio
Fatti
i doveri di mutua assistenza fra coniugi derivanti dall'art. 163 CC continuano
a sussistere (RtiD I-2005 pag. 773 consid, 12). Al contrario: il metodo
in questione continua ad applicarsi fino al passaggio in giudicato del
divorzio, anzi fino al passaggio in giudicato dei relativi effetti (RtiD I-2005
pag. 760 consid. 6).
6. Secondo l'appellante il Pretore avrebbe dovuto
imputare alla moglie un reddito di almeno fr. 500.– mensili oltre alle entrate
di fr. 772.50 mensili, poiché essa è in grado di lavorare nella misura del 48%.
Ora, come si è detto, non prospettandosi una ripresa della comunione
domestica (poco verosimile in una causa di divorzio), la conservazione dei
ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza. Resta il
fatto che durante una causa di divorzio un coniuge professionalmente inattivo
(in tutto o in parte) può essere costretto a riprendere o a estendere
un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile
attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata
durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della
sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante
le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di
un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la
situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e
così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005
pag. 706 consid. 4b con rinvio).
Nella fattispecie nemmeno l'appellante pretende che durante la
comunione domestica la moglie esercitasse un'attività lucrativa a tempo pieno.
Si limita ad affermare che essa ha lavorato “a intermittenza sia durante il
matrimonio sia dopo la separazione” (verbale del 21 gennaio 2010, pag. 2).
Inoltre il reddito e la sostanza coniugale appaiono sufficienti, in sé, per
finanziare due economie domestiche separate. Non bisogna trascurare tuttavia che,
una riconciliazione apparendo ormai poco verosimile, per principio AO 1 andava
tenuta a intraprendere un'attività lucrativa compatibile con la sua età, il suo
stato di salute, la sua formazione professionale e la situazione del mercato
del lavoro in generale, fermo restando che un guadagno potenziale non va determinato
in astratto. Dev'essere alla concreta portata del soggetto, considerata l'età
di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione
sul mercato del lavoro. Secondo la giurisprudenza, qualora un coniuge abbia
superato i 45 anni e sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio
di lunga durata (nel caso specifico la vita in comune è durata oltre vent'anni),
sussiste di fatto la presunzione – refragabile – che egli non possa più
reinserirsi professionalmente (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con citazioni).
In
concreto AO 1, quarantaquattrenne al momento della separazione di fatto, ha una
formazione di parrucchiera, ma durante la vita in comune non consta avere più
esercitato la professione. Dopo la separazione essa ha lavorato come aiuto cuoca
a tempo parziale per il __________ a __________ sino al febbraio del 2001, dopo
di che ha riscosso indennità di malattia fino all'aprile del 2003 (doc. 29). Dal
1°
ottobre 2006 essa è al beneficio di una mezza rendita AI con un grado d'invalidità
del 52%. È possibile che, come ha rilevato il Servizio accertamento medico
dell'Assicurazione Invalidità, essa possa mettere a frutto la capacità lucrativa
residua come venditrice, gerente di un chiosco o rappresentante (perizia del 17
ottobre 2005, nell'incarto AI richiamato). L'appellante però non rende verosimile
che tale eventualità sia concretamente attuabile. Chi sia disposto ad assumere
una cinquantenne con problemi di salute (carcinoma al seno: doc. 31) senza
alcuna formazione o esperienza come venditrice né come gerente di chiosco o
rappresentante non è dato a divedere. Quali altre concrete opportunità
d'impiego essa avrebbe rimane un'incognita. Nel risultato la sentenza del Pretore
sfugge pertanto alla critica.
7. Per l'appellante “l'accordo” del 27 luglio 1999 in base al quale la moglie, dopo il decreto cautelare del 16 luglio
1999 con cui il Pretore le aveva riconosciuto un contributo alimentare di fr. 1250.–
mensili, dichiarava di “pretendere, quale contributo alimentare, unicamente la
somma mancante alle mie entrate personali per raggiungere l'importo totale
massimo di fr. 3000.–, comunque non superiore a fr. 1100.– mensili” è
tuttora in vigore, quand'anche non sia stato omologato dal Pretore. Egli
sostiene che la ratifica è intervenuta per atti concludenti, la moglie avendo
accettato per anni tale contributo. L'argomentazione non può essere condivisa.
Che sull'ammontare di contributi di mantenimento i coniugi possano accordarsi è
indubbio (Gloor in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 137 vCC; Tappy, op. cit., n. 12 e 49 ad art. 137
vCC), indipendentemente dal fatto che l'accordo debba poi essere omologato dal
giudice o no (sull'esigenza le opinioni divergono: Tappy, op. cit. n. 49 ad art. 137 vCC). Dandosi rilevanti e
duraturi cambiamenti nei fattori di reddito o di fabbisogno, nondimeno, nulla
impediva alla moglie di chiedere una modifica del contributo alimentare
pattuito. E AO 1 non ha postulato l'annullamento dell'accordo per vizi della
volontà o difetto di omologazione. Ne ha sollecitato la modifica dal 1° gennaio
2010 perché le sue entrate erano progressivamente calate a fr. 772.– mensili
rispetto ai fr. 1930.– mensili accertati dal Pretore nel luglio del 1999. Una
volta ancora perciò l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
8. Relativamente al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante sostiene
che esso non ammonta a fr. 2221.75 mensili come ha accertato il Pretore, bensì
a soli fr. 1978.15 mensili. Egli contesta le spese accessorie della locazione e
il premio per l'assicurazione dell'economia domestica, facendo valere che la
metà degli importi devono essere a carico della figlia maggiorenne che vive con
lei, mentre l'onere fiscale è inferiore.
a) Per quel che riguarda la
locazione, il Pretore ha riconosciuto la metà della pigione (fr. 557.50 mensili)
e delle spese accessorie (fr. 118.15 mensili), come proponeva
l'istante
(conclusioni, pag. 10). In realtà questa Camera ha già avuto
modo di precisare più volte che, qualora un coniuge abiti con una terza persona
non si dividono a metà le spese di alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e
il convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge il costo di un alloggio
cui egli avrebbe diritto se abitasse da sé solo, per conto proprio (RtiD
II-2004 pag. 562 consid. 8a, I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi; Rep. 1995
pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.129 del 4 aprile
2011, consid. 6a). Tale principio è stato definito “corretto e per nulla
arbitrario” anche dal Tribunale federale
(sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). In concreto il costo
dell'alloggio di complessivi fr. 675.65 mensili appare ai limiti
dell'adeguatezza già per una persona sola. Ridurlo ulteriormente non entra
perciò in linea di conto.
b) Circa il premio per l'assicurazione dell'economia domestica, esso va
senz'altro riconosciuto nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c;
I CCA, sentenza inc. 11.2009.23 del 12 settembre 2011, consid 6b).
Documentato (doc. 18), in concreto esso va riconosciuto per intero. Eventuali partecipazioni
finanziarie della figlia sono destinate a coprire i costi supplementari
Considerandi
dell'economia domestica causati dalla sua coabitazione ed equivalgono sostanzialmente
a un rimborso delle spese (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e; I CCA, sentenza
inc. 11.2010.108 dell'11 gennaio 2012, consid. 10b).
c) In merito all'onere
fiscale, stimato dal Pretore in fr. 152.25 mensili, l'appellante afferma che esso
è inesistente o limitato nella peggiore delle ipotesi a fr. 70.– mensili. La
tesi si fonda tuttavia sul presupposto che il contributo alimentare per la
moglie vada fissato in fr. 1200.– mensili o tutt'al più a fr. 1445.25 mensili,
ciò che – come si vedrà in appresso – non è il caso. Nulla induce di conseguenza
a rimettere in discussione la stima del primo giudice.
9.
Per
quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, fissato dal Pretore in fr. 3725.60
mensili, AP 1 sostiene che esso ammonta a fr. 4789.15 mensili. Le voci
litigiose devono essere esaminate singolarmente.
a) A titolo di
spese professionali il Pretore ha riconosciuto fr. 429.– mensili quali costi
d'automobile, le altre spese non risultando documentate, il relativo importo
essendo stato determinato sulla scorta delle deduzioni forfettarie ammesse
dall'autorità fiscale. L'appellante chiede di riconoscergli l'intero importo di
fr. 895.65 mensili per tenere conto delle “spese supplementari per doppia
economia domestica” di fr. 3200.– annui e delle “altre spese professionali” di
fr. 2400.– annui, così come ammesse dall'autorità fiscale. Le rivendicazioni
sono in parte fondate. Relativamente ai pasti fuori casa (spese supplementari
per doppia economia domestica), mal si comprende come
potrebbe il convenuto rientrare a casa durante la pausa di mezzogiorno se
abita a __________ e lavora a __________. Si giustifica così di riconoscere la spesa
(fr. 220.– mensili, pari in difetto di altri dati a quanto riconosce la
tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo:
FU 68/2009 pag. 6293, cifra II/4 lett. b). Quanto
alle altre spese professionali, è vero che ai fini della tassazione 2008 l'autorità fiscale ha riconosciuto al contribuente la deduzione fissa di fr. 2400.– annui (doc.
P2), ma di fronte alla contestazione della moglie ciò non basta per rendere
verosimile l'esborso effettivo davanti al giudice civile. Occorrevano elementi
concreti, che nel caso specifico fanno completo difetto.
b) In merito alle “spese
auto privata”, l'appellante si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto
un importo di fr. 100.– mensili, rilevando che il rimborso ottenuto dal datore
di lavoro non copre completamente i costi. Il Pretore ha riconosciuto un'indennità
di fr. 429.– mensili per l'automobile “indispensabile per il lavoro e come
ammesso dalla moglie”, corrispondente a quanto riconosciuto dall'autorità fiscale.
L'appellante non rende verosimile un
esborso
maggiore. Al riguardo l'appello si dimostra inconsistente.
c) Circa le
“assicurazioni diverse” (quota sindacale, quota per appartenenza all'associazione
inquilini, contributo alla REGA di complessivi fr. 27.– mensili), il primo
giudice non le ha riconosciute poiché non indispensabili. Questa Camera ha già
avuto modo di ricordare però che la fine della vita in comune non preclude a un
coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della
famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (cfr. RtiD I-2010 pag. 698
n. 20c). Ove il bilancio familiare permetta di coprirle, quindi, anche spese
che non rientrano di regola nel fabbisogno minimo possono essere ammesse. In
concreto non è contestato che i costi in questione esistessero già durante la
vita in comune e il bilancio familiare consente di finanziarli. Documentato
(doc. H), l'importo di fr. 27.– mensili va dunque riconosciuto.
d) Per quel che è
dell'“aiuto domiciliare”, non fa dubbio che fino alla cessazione della vita in
comune AO 1 si occupava delle faccende domestiche. È verosimile perciò che il
marito non sia in grado di svolgere da sé tutti i lavori di casa
(interrogatorio formale della moglie del 23 giugno 1999, risposta n. 8). Per
conservare il medesimo tenore di vita raggiunto durante la vita in comune sarebbe
di per sé legittimo, quindi, riconoscergli il costo di un aiuto domestico. La
spesa di fr. 300.– mensili tuttavia non è resa verosimile, non bastando al
proposito che egli corrisponda tale cifra a __________, la quale oggi vive con
lui (interrogatorio formale del 23 giugno 1999, risposta n. 2).
e) Per quel che riguarda le imposte,
stimate dal primo giudice in fr. 310.– mensili, una volta ancora l'appellante
parte dal fallace presupposto che il contributo alimentare per la moglie vada
ridotto a fr. 1200.– o, tutt'al più, a fr. 1445.25 mensili. Non v'è ragione nelle
circostanze descritte di rimettere in causa l'importo stimato dal Pretore. Ne
discende che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a
fr. 3972.60 mensili.
10.
Nelle circostanze descritte il quadro delle
entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
reddito del marito fr.
6828.
—
reddito della moglie fr.
772.50
fr.
7600.50
mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 8d) fr. 3972.60
fabbisogno minimo della
moglie (consid. 7) fr. 2221.75
fr.
6194.35
mensili
eccedenza fr.
1406.35
mensili
metà eccedenza
fr. 703.— mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr. 3972.60 + fr. 703.– =
fr. 4675.60
mensili
e
deve versare alla moglie:
fr. 2221.75 + fr. 703.–
./. fr. 772.50 = fr. 2152.25
arrotondati a fr.
2150.
— mensili.
In
definitiva l'appello va accolto entro tali limiti.
11.
AP
1.
fa valere che, comunque sia, dopo una lunga separazione il tenore di vita
determinante ai fini dei contributi alimentari è quello condotto durante la
separazione, non più quello raggiunto durante la vita in comune. Ciò è vero
trattandosi di fissare contributi di mantenimento dopo il divorzio (DTF 137 III
106.
consid. 4.2. 1.1). Che tale principio si applichi già durante la procedura
di divorzio è possibile, ma in concreto nulla muterebbe per l'interessato.
Sulla scorta dei dati risultanti dal decreto cautelare del 16 luglio 1999 consta
in effetti che AO 1 aveva entrate di complessivi fr. 3130.– mensili
(reddito fr. 1930.–, contributo alimentare fr. 1200.–) e un fabbisogno
minimo di fr. 2135.– mensili. Disponeva così di un margine di fr. 995.–
mensili. Per conservare lo stesso tenore di vita essa dovrebbe continuare a fruire
così di tale margine. Ciò non è il caso, poiché con entrate complessive di fr. 2922.– mensili (rendita AI di fr. 772.–,
contributo alimentare di fr. 2150.–) essa deve sopperire al fabbisogno minimo
di fr. 2221.– mensili. Le rimangono così soli fr. 701.– mensili.
12.
Gli oneri del giudizio odierno
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Dato l'esito
del giudizio, l'appellante dev'essere chiamato a sopportare nove decimi delle
spese, con obbligo di versare alla controparte un'adeguata indennità per
ripetibili ridotte. L'attuale decisione non incide apprezzabilmente invece sul
pronunciato relativo agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede,
che può rimanere invariato.
13.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr.
30.
000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche al tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è
così riformato.
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso
che AP 1 è condannato a versare a AO 1 dal 1° gennaio 2010 un contributo
alimentare anticipato di fr. 2150.– mensili.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese
fr. 50.–
fr. 1000.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per nove decimi a carico di quest'ultimo
e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2300.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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