11.2010.83
Stralcio dell'appello per lite divenuta senza oggetto
6 ottobre 2011Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2010.83
Data decisione, Autorità:
06.10.2011, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello per lite divenuta senza oggetto
EFFETTI DELLA FILIAZIONE
FORO APPLICABILE
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
art. 1 CPROMIN 61
art. 85 cpv. 1 LDIP
Incarto n.
11.2010.83
Lugano
6 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 5.2008/R.124.2009
(protezione del figlio: relazioni personali) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
RI 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio
per quanto
riguarda il diritto di visita a
A__________
(1999) e N__________ (2000) __________, ora in (),
figli suoi e di
Patrizia AP 1
ora in ();
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 7 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 14 maggio 2010
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra RI 1 (1967) e AP 1 (1972) sono nati A__________,
il 5 febbraio 1999, e N__________, il 21 ottobre 2000. Nella comunione
domestica è venuto a trovarsi anche J__________ __________ (nato il 3 marzo
1995), figlio della sola moglie. Con decreto cautelare del 2 giugno 2005 il
Tribunale di __________, nella cui giurisdizione la famiglia viveva, ha affidato
A__________ e N__________ alla madre, riservato il diritto di visita del padre
da esercitare d'intesa con l'altro genitore. Nel dicembre del 2005 RA 1 si è
poi trasferita nel Ticino insieme con i tre
figli.
B. In seguito a presunti atti di rilevanza penale commessi da J__________
sulla sorellastra A__________, con decisione provvisionale emanata il 18
gennaio 2008 senza contraddittorio la presidente supplente della Commissione
tutoria regionale 2 ha tolto in via cautelare a AP 1 la custodia parentale di A__________
e N__________, che sono stati affidati provvisoriamente a una famiglia. La Commissione tutoria regionale ha ratificato il 14 febbraio 2008 la decisione
presidenziale. Il 28 maggio 2008 il
presidente della Commissione tutoria regionale ha trasferito provvisionalmente
Fatti
i due ragazzi al Centro __________ di __________. Con decisione del 19 giugno
2008 la Commissione tutoria regionale ha
ratificato la decisione del presidente e ha disposto il collocamento di
A__________ e N__________ come interni, per tempo indeterminato, nell'Istituto __________
di __________. Statuendo l'11
settembre 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso
presentato il 30 giugno 2008 da AP 1 contro tale decisione. Adita da RA 1, questa
Camera ha confermato il 26 novembre 2008 nel senso dei considerandi la
decisione presa dall'Autorità di vigilanza (inc. 11.2008.154).
C. Nel
frattempo, il 25 gennaio 2008, RI 1 è stato arrestato per
presunti atti di rilevanza penale commessi sulla figlia A__________. Con
decisione provvisionale emanata il 29 gennaio 2008 senza contraddittorio il
presidente della Commissione tutoria regionale ha sospeso le relazioni
personali tra lui e i figli. Il 14 febbraio 2008 la Commissione
tutoria regionale ha ratificato tale decisione. Scarcerato quello stesso
giorno, RI 1 si è rivolto il 13 marzo 2008 alla
Commissione tutoria regionale per ottenere il ripristino delle relazioni
personali con i figli. Sentito l'interessato il 5 giugno 2008, con decisione
del 27 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale ha fissato il diritto di
visita paterno in due ore sotto sorveglianza ogni due settimane alla __________
di __________. Il 1° ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha abbandono il procedimento
penale nei confronti di RI 1, il quale ha instato il 18 dicembre 2008 davanti
alla Commissione tutoria regionale per la prosecuzione dei diritti di visita in
forma libera. Il 4 settembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha respinto
la richiesta. Con decisione del 22 settembre 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha “evaso ai sensi dei considerandi” un ricorso presentato
da RI 1, nel senso che ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli
atti alla Commissione tutoria regionale per nuova decisione previa audizione dei
figli.
D. Sentiti
A__________ e N__________, il 24 novembre 2009 la Commissione tutoria regionale
ha nuovamente respinto l'istanza, dichiarando la propria decisione immediatamente
esecutiva. RI 1 è insorto il 7 dicembre 2009
contro tale decisione all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nelle sue
osservazioni del 19 dicembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha concluso
per la reiezione del ricorso. Invitata a formulare osservazioni, RA 1 è rimasta
silente. Statuendo il 14 maggio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha
riformato la decisione impugnata, autorizzando RA 1 a visitare i figli senza sorveglianza, a condizione di sottoporsi con successo per tre settimane
consecutive a test antistupefacenti e di far verificare il suo stato
psicofisico dagli operatori al momento di prendere in consegna o riconsegnare i
ragazzi. Non sono state prelevate tasse né spese. Il ricorrente è stato ammesso
al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Il 7
giugno 2010 RI 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele
davanti a questa Camera per ottenere che, conferito al ricorso effetto
sospensivo e accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la
decisione impugnata fosse modificata nel senso di accordargli diritti di visita
liberi, senza condizione, e di accertare la violazione del principio di
celerità da parte della Commissione tutoria regionale. Egli ha instato altresì
per l'emanazione di provvedimenti cautelari consistenti nell'autorizzazione a
esercitare liberamente i suoi diritti di visita ai figli “con le modalità che l'autorità giudicante
riterrà più opportune”. Con
decreto del 28 giugno 2010 il presidente della Camera ha dichiarato la
richiesta di effetto sospensivo senza oggetto e la richiesta di provvedimenti
cautelari irricevibile. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
F. Il
25 agosto 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha comunicato a questa
Camera che l'8 febbraio 2011 RA 1 si è trasferita insieme con A__________ e N__________
a S__________, in provincia di Varese.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre
2010.
erano impugnabili con appello nel termine di venti giorni dalla notifica (vecchio
art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, dell'8 marzo 1999). La procedura era quella ordinaria degli art. 307
segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello in esame era dunque ricevibile.
2.
Come detto, l'8 febbraio 2011 RA 1 si è trasferta all'estero insieme
con A__________ e N__________. Occorre esaminare pertanto se le autorità svizzere
siano tuttora competenti per emanare misure a protezione dei figli.
a) L'art.
85.
cpv. 1 LDIP (versione entrata in vigore il 1° luglio 2009) prevede che in materia
di protezione dei minori la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri,
il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti
stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS. 0.211.231.011), entrata in vigore per la
Svizzera quello stesso 1° luglio 2009. Finora però l'Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net/Index/fr.php?act=conventions.status &cid=70), di modo che ai minorenni con dimora
abituale in uno degli Stati contraenti continua ad applicasi la
Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità
e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS.
0.211.231
), ratificata tanto dalla Svizzera quanto dall'Italia (art.
13.
cpv. 1).
b) Secondo
l'art. 1 della Convenzione appena citata le
autorità, giudiziarie e amministrative dello Stato di dimora abituale di un minorenne
sono – con riserva delle disposizioni degli art. 3, 4 e 5 cpv. 3 della
Convenzione stessa – competenti a prendere misure per la protezione della
persona o dei beni del minorenne stesso. Tale principio vale
anche qualora il figlio cambi residenza abituale pendente causa. In simili eventualità
il principio della perpetuatio fori, secondo cui il tribunale competente
per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui
si àncora la sua competenza mutino in seguito, non si applica se la nuova
dimora abituale si trova in uno Stato contraente (RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d; I CCA, sentenza inc. 10.2010.6 del 25 novembre
2010, consid. 6; sentenza del Tribunale federale 5A_220/2009
del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1). Se il trasferimento
della dimora abituale avviene mentre è pendente un appello, l'autorità di
appello perde la competenza per statuire sulle misure di protezione (DTF 132 III 592 consid. 2.3.1; v. anche sentenze del
Tribunale federale 5A_131/2011 del 31 marzo 2011 consid. 3.3.1
e 5A_622/2010 del 27 giugno 2011 consid. 3).
c) Nella
fattispecie questa Camera, autorità di ricorso munita
di pieno potere cognitivo (messaggio n. 4775 del Consiglio di
Stato, del 1° luglio 1998, commento all'art. 23 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999), sarebbe
chiamata a statuire sulla disciplina delle relazioni personali con un genitore non
affidatario, questione che rientra indubbiamente fra le “misure di protezione”
previste dalla Convenzione (DTF 132 III 590 consid. 2. 2.1). A__________
e N__________ tuttavia hanno trasferito la dimora abituale in pendenza di appello,
sicché a questa Camera è venuta meno la competenza per territorio. Abilitata a
decidere se il diritto di visita di RI 1 possa esercitarsi in forma libera è
ormai l'autorità italiana, tant'è che il Tribunale dei minori di __________ ha
richiamato gli atti dalla Commissione tutoria regionale. Nelle circostanze
descritte l'appello è divenuto ormai privo d'interesse e la procedura
va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).
3.
Rimane da decidere chi debba sopportare la tassa di giustizia e
le spese, rispettivamente se debbano essere assegnate ripetibili. Ora, trattandosi
di statuire sugli oneri processuali di un contenzioso divenuto senza oggetto o
senza interesse giuridico, l'autorità valuta – sommariamente – quale sarebbe
stato il presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai
ruoli (art. 72 della procedura civile federale per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).
a) Quanto
agli oneri processuali, le particolarità del caso inducono – eccezionalmente –
a non prelevarne. Nell'ipotesi in cui l'appello fosse stato accolto, in effetti,
l'appellante sarebbe andato esente da costi. Se invece l'appello fosse stato respinto,
la tassa di giustizia (ridotta, la causa terminando in questa sede senza
sentenza: art. 21 vLTG per analogia) e le spese gli sarebbero state addebitate,
ma per le difficoltà economiche in cui egli versa sarebbe verosimilmente apparso
opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si sarebbe risolto con ogni
probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv.
2.
CPC ticinese). Riguardo alla tassa di giustizia e alle spese dell'attuale
giudizio non giova indagare oltre, pertanto, su quel che sarebbe stato il presumibile
esito dell'appello.
b) In
materia di ripetibili la situazione è diversa, nel senso che con l'appello l'interessato
rivendicava l'assegnazione di un' adeguata indennità. E questa Camera ha già
avuto modo di ricordare che Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti
possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove
abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto
successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite
unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi,
le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza
successo al loro fianco (I CCA, sentenza inc. 11.2009.188 del 19 aprile
2011, destinata a pubblicazione). Nel caso specifico non sussistono
privati che abbiano fiancheggiato la Commissione tutoria
regionale nella proposta di respingere l'appello, PI 1 non
essendo stata chiamata a presentare osservazioni. Invero, nemmeno la Commissione tutoria regionale è stata invitata a esprimersi, ma
poco importa. Chi soccombe in una procedura amministrativa non può sottrarsi all'obbligo
di versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno nel caso in cui, abilitato
a esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94). Occorre esaminare pertanto quale
esito avrebbe verosimilmente avuto l'appello in esame.
c) Accertato
che la Commissione tutoria regionale non aveva violato il principio della
celerità e lasciata irrisolta la questione di sapere se la decisione impugnata
fosse sufficientemente motivata, l'Autorità di vigilanza ha ritenuto che in concreto
il diritto di visita paterno – ripreso dopo la sospensione dovuta all'inchiesta
penale – non potesse continuare sotto sorveglianza per tempo indeterminato.
Tanto meno, essa ha soggiunto, considerando che le operatrici della __________ e
l'Ufficio __________ auspicavano incontri in forma libera. Ciò nondimeno,
l'Autorità di vigilanza ha considerato che i problemi di dipendenza del ricorrente,
i dubbi sul comportamento di lui quando è sotto l'influsso di alcol o sostanze
psicotrope, la sua disponibilità a sottoporsi a controlli e la necessità di verificare
le sue condizioni al momento delle visite rendevano opportuni adeguati
controlli. Così l'interessato è stato autorizzato a visitare i figli senza sorveglianza,
a condizione di sottoporsi con successo per tre settimane consecutive a test
antistupefacenti e a far verificare il suo stato psicofisico dagli operatori al
momento di prendere in consegna o riconsegnare i ragazzi.
d) L'appellante lamentava anzitutto una
violazione del suo diritto d'essere sentito, la Commissione tutoria regionale
avendo nuovamente respinto la sua richiesta senza tenere conto delle opinioni
dei figli. Ora, si conviene che l'affermazione della Commissione tutoria
regionale secondo cui “il 29 ottobre 2009 la signora __________ (…) ha
proceduto all'audizione dei minori, informandoli della richiesta del padre e
della decisione della Commissione tutoria” non è un esempio di univocità, non risultando
chiaro a quale decisione si alludesse, ma ciò ancora non significa che il 29
ottobre 2009 la Commissione avesse già deciso a sfavore dell'interessato. A
dir poco discutibile appariva altresì il convincimento della Commissione, stando
alla quale l'audizione dei figli era “un atto meramente formale, privo di una reale
influenza sulla decisione da adottare”, giacché in caso di minori di età
inferiore agli undici anni l'audizione ha lo scopo non di concedere loro la
possibilità di esprimersi sulla misura di protezione, ma di permettere
all'autorità di formarsi un'opinione personale della situazione e di disporre
di una fonte supplementare per appurare fatti pertinenti in vista della
decisione da adottare (sentenza del Tribunale federale 5C.316/2006 del 5 luglio 2007, consid. 2 non pubblicato in DTF 133 III 553; sentenza 5A_43/2008
del 15 maggio 2008, consid. 4.1 in: FamPra.ch 2008 pag. 980).
In
ogni modo, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza, la disciplina
delle relazioni personali non dipende dalla sola volontà del figlio (DTF 127
III 298 consid. 4a) e in concreto l'eventuale desiderio di A__________ –
ancorché quasi undicenne al momento in cui la Commissione tutoria regionale ha
statuito – era solo un elemento da ponderare nell'interesse di lei (sugli altri
criteri v. Schwenzer in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami;
DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Su questo punto, di conseguenza,
l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto.
e) L'appellante
si doleva poi di una violazione del principio
della celerità, la durata della procedura davanti alla Commissione tutoria
regionale essendo stata eccessivamente lunga. Ciò posto, i criteri sviluppati
dalla giurisprudenza circa la violazione del principio di celerità sono già
stati riassunti dall'Autorità di vigilanza. Basti rammentare che il carattere ragionevole della durata di una procedura dev'essere
valutato considerando le circostanze nel loro insieme, tenendo conto in particolare
dell'ampiezza e delle difficoltà del caso, come pure del comportamento delle parti
e dell'autorità (DTF 130 IV 56 consid. 3.3.3 con riferimenti). In concreto l'Autorità
di vigilanza non ha riscontrato remore urtanti nella gestione dell'incarto da
parte della Commissione tutoria regionale. L'appellante sostiene che “non si
può concordare con il giudizio dell'Autorità di vigilanza”, ma non spiega
perché. In proposito l'appello sfugge dunque a qualsiasi disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato
con il cpv. 5). Comunque sia, si volesse anche ammettere
una violazione del principio di celerità da parte della Commissione tutoria
regionale, l'appellante non avrebbe potuto ricavarne come riparazione la concessione
di un diritto di visita in forma libera (cfr. DTF 129 V 421 consid. 3.4). Ne
segue che, anche su questo punto, l'appello sarebbe stato verosimilmente destinato
all'insuccesso.
f) Per
quel che era delle relazioni personali, l'appellante asseriva che l'Autorità di
vigilanza, facendo dipendere visite libere da una serie di controlli e
verifiche per tre mesi, era caduta nell'arbitrio, egli non assumendo droghe né
abusando di alcol. In realtà, come per il rifiuto o la
revoca del diritto alle relazioni personali giusta l'art. 274 cpv. 2 CC, anche
la pronuncia di un diritto di visita sorvegliato deve fondarsi su indizi concreti
circa una minaccia per il bene del figlio. Il rischio
astratto
di un'influenza negativa non è sufficiente (DTF 122 III 408 consid. 3c). E nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio dovuto alla presenza – ancorché
limitata – del genitore non affidatario.
Nel
caso specifico è vero che le condanne penali a carico dell'appellante per
violazione della legge sugli stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e coazione
sessuale risalgono a un passato relativamente lontano non potevano, da sé sole,
giustificare una limitazione del diritto di visita, men che meno in mancanza di
accertamenti sulla situazione attuale di lui. Sta di fatto che davanti
all'Autorità di vigilanza lo stesso appellante si era dichiarato pronto a
“sottoporsi a dei controlli regolari che potranno attestare,
inequivocabilmente, che egli non fa più uso di sostante stupefacenti”, così
come ad assumere “pastiglie che se assunte unitamente all'alcool provocano uno
stato di malessere a terzi (in casu la moglie, e i figli) come
pure a sottoporsi a di controlli” (ricorso pag. 8 a metà e 9 verso l'alto). Perché
di fronte a tale disponibilità l'Autorità di vigilanza dovesse rinunciare a
controlli l'appellante non spiega. Né la durata di tre settimane (il termine di
tre mesi era stato impartito al punto d'incontro per rilasciare un rapporto in
vista del futuro assetto delle relazioni personali: decisione impugnata, pag.
13.
in fine) appariva inutilmente vessatorio. A un sommario esame la
regolamentazione prevista dall'Autorità di vigilanza sulle tutele per
l'esercizio delle visite appariva dunque proporzionata e consona al bene dei
figli. Se ne conclude, che non andasse tolto dai ruoli, l'appello sarebbe
verosimilmente stato respinto. In circostanze del genere alla Commissione
tutoria regionale non sarebbero state addebitate ripetibili in favore dell'appellante.
4.
L'appellante sollecitava il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche
in seconda sede. A parte il fatto però che, qualora un litigio
vada stralciato dai ruoli senza che l'interessato abbia ottenuto previamente l'assistenza
giudiziaria, la relativa richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza),
in concreto l'appello difettava fin dall'inizio di qualsiasi probabilità di esito
favorevole, tanto da non essere stato intimato per osservazioni (art. 14 cpv. 1
lett. a vLag). In simili circostanze il beneficio dell'assistenza giudiziaria
non entrava perciò in linea di conto.
5.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il
ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2
lett. b. n. 7 LTF). Riguardo all'assistenza giudiziaria l'impugnabilità dell'odierna
sentenza, d'indole incidentale, segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza del
Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
;
;
, ().
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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