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Decisione

11.2010.83

Stralcio dell'appello per lite divenuta senza oggetto

6 ottobre 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i due ragazzi al Centro __________ di __________. Con decisione del 19 giugno

2008 la Commissione tutoria regionale ha

ratificato la decisione del presidente e ha disposto il collocamento di

A__________ e N__________ come interni, per tempo indeterminato, nell'Istituto __________

di __________. Statuendo l'11

settembre 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso

presentato il 30 giugno 2008 da AP 1 contro tale decisione. Adita da RA 1, questa

Camera ha confermato il 26 novembre 2008 nel senso dei considerandi la

decisione presa dall'Autorità di vigilanza (inc. 11.2008.154).

C. Nel

frattempo, il 25 gennaio 2008, RI 1 è stato arrestato per

presunti atti di rilevanza penale commessi sulla figlia A__________. Con

decisione provvisionale ema­nata il 29 gennaio 2008 senza contraddittorio il

presidente della Commissione tutoria regionale ha sospeso le relazioni

personali tra lui e i figli. Il 14 febbraio 2008 la Commissione

tutoria regionale ha ratificato tale decisione. Scarcerato quello stesso

giorno, RI 1 si è rivolto il 13 marzo 2008 alla

Commissione tutoria regionale per ottenere il ripristino delle relazioni

personali con i figli. Sentito l'interessato il 5 giugno 2008, con decisione

del 27 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale ha fissato il diritto di

visita paterno in due ore sotto sorveglianza ogni due settimane alla __________

di __________. Il 1° ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha abbandono il procedimento

penale nei confronti di RI 1, il quale ha instato il 18 dicembre 2008 davanti

alla Commissione tutoria regionale per la prosecuzione dei diritti di visita in

forma libera. Il 4 settembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha respinto

la richiesta. Con decisione del 22 settembre 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha “evaso ai sensi dei considerandi” un ricorso presentato

da RI 1, nel senso che ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli

atti alla Commissione tutoria regionale per nuova decisione previa audizione dei

figli.

D. Sentiti

A__________ e N__________, il 24 novembre 2009 la Commissione tutoria regionale

ha nuovamente respinto l'istanza, dichiarando la propria decisione immediatamente

esecutiva. RI 1 è insorto il 7 dicembre 2009

contro tale decisione all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nelle sue

osservazioni del 19 dicembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha concluso

per la reiezione del ricorso. Invitata a formulare osservazioni, RA 1 è rimasta

silente. Statuendo il 14 maggio 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha

riformato la decisione impugnata, autorizzando RA 1 a visitare i figli senza sorveglianza, a condizione di sottoporsi con successo per tre settimane

consecutive a test antistupefacenti e di far verificare il suo stato

psicofisico dagli operatori al momento di prendere in consegna o riconsegnare i

ragazzi. Non sono state prelevate tasse né spese. Il ricorrente è stato ammesso

al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Il 7

giugno 2010 RI 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele

davanti a questa Camera per ottenere che, conferito al ricorso effetto

sospensivo e accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la

decisione impugnata fosse modificata nel senso di accordargli diritti di visita

liberi, senza condizione, e di accertare la violazione del principio di

celerità da parte della Commissione tutoria regionale. Egli ha instato altresì

per l'emanazione di provvedimenti cautelari consistenti nell'autorizzazione a

esercitare liberamente i suoi diritti di visita ai figli “con le modalità che l'autorità giudicante

riterrà più opportune”. Con

decreto del 28 giugno 2010 il presidente della Camera ha dichiarato la

richiesta di effetto sospensivo senza oggetto e la richiesta di provvedimenti

cautelari irricevibile. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

F. Il

25 agosto 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha comunicato a questa

Camera che l'8 febbraio 2011 RA 1 si è trasferita insieme con A__________ e N__________

a S__________, in provincia di Varese.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre

2010.

erano impugnabili con appello nel termine di venti giorni dalla notifica (vecchio

art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, dell'8 marzo 1999). La procedura era quella ordinaria degli art. 307

segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a

CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo

l'appello in esame era dunque ricevibile.

2.

Come detto, l'8 febbraio 2011 RA 1 si è trasferta all'estero insieme

con A__________ e N__________. Occorre esaminare pertanto se le autorità svizzere

siano tuttora competenti per emanare misure a protezione dei figli.

a) L'art.

85.

cpv. 1 LDIP (versione entrata in vigore il 1° luglio 2009) prevede che in materia

di protezione dei minori la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri,

il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti

stranieri sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione

in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (RS. 0.211.231.011), entrata in vigore per la

Svizzera quello stesso 1° luglio 2009. Finora però l'Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net/Index/fr.php?act=conventions.status &cid=70), di modo che ai minorenni con dimora

abituale in uno degli Stati contraenti continua ad applicasi la

Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità

e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS.

0.211.231

), ratificata tanto dalla Svizzera quanto dall'Italia (art.

13.

cpv. 1).

b) Secondo

l'art. 1 della Convenzione appena citata le

autorità, giudiziarie e amministrative dello Stato di dimora abituale di un minorenne

sono – con riserva delle disposizioni degli art. 3, 4 e 5 cpv. 3 della

Convenzione stessa – competenti a prendere misure per la protezione della

persona o dei beni del minorenne stesso. Tale principio vale

anche qualora il figlio cambi residenza abituale pendente causa. In simili eventualità

il principio della perpetuatio fori, secondo cui il tribunale competente

per territorio al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti cui

si àncora la sua competenza mutino in seguito, non si applica se la nuova

dimora abituale si trova in uno Stato contraente (RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d; I CCA, sentenza inc. 10.2010.6 del 25 novembre

2010, consid. 6; sentenza del Tribunale federale 5A_220/2009

del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1). Se il trasferimento

della dimora abituale avviene mentre è pendente un appello, l'autorità di

appello perde la competenza per statuire sulle misure di protezione (DTF 132 III 592 consid. 2.3.1; v. anche sentenze del

Tribunale federale 5A_131/2011 del 31 marzo 2011 consid. 3.3.1

e 5A_622/2010 del 27 giugno 2011 consid. 3).

c) Nella

fattispecie questa Camera, autorità di ricorso munita

di pieno potere cognitivo (messaggio n. 4775 del Consiglio di

Stato, del 1° luglio 1998, commento all'art. 23 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999), sarebbe

chiamata a statuire sulla disciplina delle relazioni personali con un genitore non

affidatario, questione che rientra indubbiamente fra le “misure di protezione”

previste dalla Convenzione (DTF 132 III 590 consid. 2. 2.1). A__________

e N__________ tuttavia hanno trasferito la dimora abituale in pendenza di appello,

sicché a questa Camera è venuta meno la competenza per territorio. Abilitata a

decidere se il diritto di visita di RI 1 possa esercitarsi in forma libera è

ormai l'autorità italiana, tant'è che il Tribunale dei minori di __________ ha

richiamato gli atti dalla Commissione tutoria regionale. Nelle circostanze

descritte l'appello è divenuto ormai privo d'interesse e la procedura

va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).

3.

Rimane da decidere chi debba sopportare la tassa di giustizia e

le spese, rispettivamente se debbano essere assegnate ripetibili. Ora, trattandosi

di statuire sugli oneri processuali di un contenzioso divenuto senza oggetto o

senza interesse giuridico, l'autorità valuta – sommariamente – quale sarebbe

stato il presumibile esito del procedimento se questo non andasse tolto dai

ruoli (art. 72 della procedura civile federale per analogia; RtiD I-2004 pag. 488 in alto con rinvii).

a) Quanto

agli oneri processuali, le particolarità del caso inducono – eccezionalmente –

a non prelevarne. Nell'ipotesi in cui l'appello fosse stato accolto, in effetti,

l'appellante sarebbe andato esente da costi. Se invece l'appello fosse stato respinto,

la tassa di giustizia (ridotta, la causa terminando in questa sede senza

sentenza: art. 21 vLTG per analogia) e le spese gli sarebbero state addebitate,

ma per le difficoltà eco­nomiche in cui egli versa sarebbe verosimilmente apparso

opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si sarebbe risolto con ogni

probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv.

2.

CPC ticinese). Riguardo alla tassa di giustizia e alle spese dell'attuale

giudizio non giova indagare oltre, pertanto, su quel che sarebbe stato il presumibile

esito dell'appello.

b) In

materia di ripetibili la situazione è diversa, nel senso che con l'appello l'interessato

rivendicava l'assegnazione di un' adeguata indennità. E questa Camera ha già

avuto modo di ricordare che Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti

possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove

abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto

successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite

unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi,

le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza

successo al loro fianco (I CCA, sentenza inc. 11.2009.188 del 19 aprile

2011, destinata a pubblicazione). Nel caso specifico non sussistono

privati che abbiano fiancheggiato la Commissione tutoria

regionale nella proposta di respingere l'appello, PI 1 non

essendo stata chiamata a presentare osservazioni. Invero, nemmeno la Commissione tutoria regionale è stata invitata a esprimersi, ma

poco importa. Chi soccombe in una procedura amministrativa non può sottrarsi all'obbligo

di versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno nel caso in cui, abilitato

a esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94). Occorre esaminare pertanto quale

esito avrebbe verosimilmente avuto l'appello in esame.

c) Accertato

che la Commissione tutoria regionale non aveva violato il principio della

celerità e lasciata irrisolta la questione di sapere se la decisione impugnata

fosse sufficientemente motivata, l'Autorità di vigilanza ha ritenuto che in concreto

il diritto di visita paterno – ripreso dopo la sospensione dovuta all'inchiesta

penale – non potesse continuare sotto sorveglianza per tempo indeterminato.

Tanto meno, essa ha soggiunto, considerando che le operatrici della __________ e

l'Ufficio __________ auspicavano incontri in forma libera. Ciò nondimeno,

l'Autorità di vigilanza ha considerato che i problemi di dipendenza del ricorrente,

i dubbi sul comportamento di lui quando è sotto l'influsso di alcol o sostanze

psicotrope, la sua disponibilità a sottoporsi a controlli e la necessità di verificare

le sue condizioni al momento delle visite rendevano opportuni adeguati

controlli. Così l'interessato è stato autorizzato a visitare i figli senza sorveglianza,

a condizione di sottoporsi con successo per tre settimane consecutive a test

antistupefacenti e a far verificare il suo stato psicofisico dagli operatori al

momento di prendere in consegna o riconsegnare i ragazzi.

d) L'appellante lamentava anzitutto una

violazione del suo diritto d'essere sentito, la Commissione tutoria regionale

avendo nuovamente respinto la sua richiesta senza tenere conto delle opinioni

dei figli. Ora, si conviene che l'affermazione della Commissione tutoria

regionale secondo cui “il 29 ottobre 2009 la signora __________ (…) ha

proceduto all'audizione dei minori, informandoli della richiesta del padre e

della decisione della Commissione tutoria” non è un esempio di univocità, non risultando

chiaro a quale decisione si alludesse, ma ciò ancora non significa che il 29

ottobre 2009 la Commissio­ne avesse già deciso a sfavore dell'interessato. A

dir poco discutibile appariva altresì il convincimento della Commissione, stando

alla quale l'audizione dei figli era “un atto meramente formale, privo di una reale

influenza sulla decisione da adottare”, giacché in caso di minori di età

inferiore agli undici anni l'audizione ha lo scopo non di concedere loro la

possibilità di esprimersi sulla misura di protezione, ma di permettere

all'autorità di formarsi un'opinione personale della situazione e di disporre

di una fonte supplementare per appurare fatti pertinenti in vista della

decisione da adottare (sentenza del Tribunale federale 5C.316/2006 del 5 luglio 2007, consid. 2 non pubblicato in DTF 133 III 553; sentenza 5A_43/2008

del 15 maggio 2008, consid. 4.1 in: FamPra.ch 2008 pag. 980).

In

ogni modo, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza, la disciplina

delle relazioni personali non dipende dalla sola volontà del figlio (DTF 127

III 298 consid. 4a) e in concreto l'eventuale desiderio di A__________ –

ancorché quasi undicenne al momento in cui la Commissione tutoria regionale ha

statuito – era solo un elemento da ponderare nell'interesse di lei (sugli altri

criteri v. Schwenzer in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami;

DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Su questo punto, di conseguenza,

l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto.

e) L'appellante

si doleva poi di una violazione del principio

della celerità, la durata della procedura davanti alla Commissione tutoria

regionale essendo stata eccessivamente lunga. Ciò posto, i criteri sviluppati

dalla giurisprudenza circa la violazione del principio di celerità sono già

stati riassunti dall'Autorità di vigilanza. Basti rammentare che il carattere ragionevole della durata di una procedura dev'essere

valutato considerando le circostanze nel loro insieme, tenendo conto in particolare

dell'ampiezza e delle difficoltà del caso, come pure del comportamento delle parti

e dell'autorità (DTF 130 IV 56 consid. 3.3.3 con riferimenti). In concreto l'Autorità

di vigilanza non ha riscontrato remore urtanti nella gestione dell'incarto da

parte della Commissione tutoria regionale. L'appellante sostiene che “non si

può concordare con il giudizio dell'Autorità di vigilanza”, ma non spiega

perché. In proposito l'appello sfugge dunque a qualsiasi disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato

con il cpv. 5). Comunque sia, si volesse anche ammettere

una violazione del principio di celerità da parte della Commissione tutoria

regionale, l'appellante non avrebbe potuto ricavarne come riparazione la concessione

di un diritto di visita in forma libera (cfr. DTF 129 V 421 consid. 3.4). Ne

segue che, anche su questo punto, l'appello sarebbe stato verosimilmente destinato

all'insuccesso.

f) Per

quel che era delle relazioni personali, l'appellante asseriva che l'Autorità di

vigilanza, facendo dipendere visite libere da una serie di controlli e

verifiche per tre mesi, era caduta nell'arbitrio, egli non assumendo droghe né

abusando di alcol. In realtà, come per il rifiuto o la

revoca del diritto alle relazioni personali giusta l'art. 274 cpv. 2 CC, anche

la pronuncia di un diritto di visita sorvegliato deve fondarsi su indizi concreti

circa una minaccia per il bene del figlio. Il rischio

astratto

di un'influenza negativa non è sufficiente (DTF 122 III 408 consid. 3c). E nell'accezione

di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio dovuto alla presenza – ancorché

limitata – del genitore non affidatario.

Nel

caso specifico è vero che le condanne penali a carico dell'appellante per

violazione della legge sugli stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e coazione

sessuale risalgono a un passato relativamente lontano non potevano, da sé sole,

giustificare una limitazione del diritto di visita, men che meno in mancanza di

accertamenti sulla situazione attuale di lui. Sta di fatto che davanti

all'Autorità di vigilanza lo stesso appellante si era dichiarato pronto a

“sottoporsi a dei controlli regolari che potranno attestare,

inequivocabilmente, che egli non fa più uso di sostante stupefacenti”, così

come ad assumere “pastiglie che se assunte unitamente all'alcool provocano uno

stato di malessere a terzi (in casu la moglie, e i figli) come

pure a sottoporsi a di controlli” (ricorso pag. 8 a metà e 9 verso l'alto). Perché

di fronte a tale disponibilità l'Autorità di vigilanza dovesse rinunciare a

controlli l'appellante non spiega. Né la durata di tre settimane (il termine di

tre mesi era stato impartito al punto d'incontro per rilasciare un rapporto in

vista del futuro assetto delle relazioni personali: decisione impugnata, pag.

13.

in fine) appariva inutilmente vessatorio. A un sommario esame la

regolamentazione prevista dall'Autorità di vigilanza sulle tutele per

l'esercizio delle visite appariva dunque proporzionata e consona al bene dei

figli. Se ne conclude, che non andasse tolto dai ruoli, l'appello sarebbe

verosimilmente stato respinto. In circostanze del genere alla Commissione

tutoria regionale non sarebbero state addebitate ripetibili in favore dell'appellante.

4.

L'appellante sollecitava il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche

in seconda sede. A parte il fatto però che, qualora un litigio

vada stralciato dai ruoli senza che l'interessato abbia ottenuto previamente l'assistenza

giudiziaria, la relativa richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza),

in concreto l'appello difettava fin dal­l'inizio di qualsiasi probabilità di esito

favorevole, tanto da non essere stato intimato per osservazioni (art. 14 cpv. 1

lett. a vLag). In simili circostanze il beneficio dell'assistenza giudiziaria

non entrava perciò in linea di conto.

5.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il

ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2

lett. b. n. 7 LTF). Riguardo all'assistenza giudiziaria l'impugnabilità dell'odierna

sentenza, d'in­dole incidentale, segue la via giudiziaria

del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza del

Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

;

;

, ().

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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