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Decisione

11.2010.84

Lesione della personalità: risarcimento dei danni e riparazione del torto morale

14 gennaio 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti a lei sottoposti”; a quel momento non le risultavano tuttavia problemi

particolari (loc. cit., pag. 4 in fondo). Nulla indizia pertanto l'eventualità –

insinuata dall'appellante – che l'equilibrio psichico dell'attrice fosse già

compromesso prima del 2006.

Si

conviene che le prestazioni di counseling, di coaching e di orientamento

professionale fornite da __________ non sono coperte dall'assicurazione obbligatoria

contro le malattie. Come giustamente ha rilevato il Pretore, nondimeno, una lettera

dal contenuto come quello diffuso da AP 1 sarebbe stata idonea a incutere grave

turbamento in qualsiasi persona che ne fosse oggetto, né si può pretendere che

in condizioni del genere la vittima superasse la situazione e vincesse lo smarrimento

da sé sola. Il sostegno di una persona competente – non per forza uno psicologo

– era giustificato. Nel caso precipuo poi le spese dell'intervento sono state confermate

da __________, la quale ha dichiarato di avere chiesto all'attrice fr. 3600.– le

sedute di un'ora e mezzo settimanale dal maggio al novembre del 2006 (verbale

del 4 febbraio 2009, pag. 4). Alla tariffa oraria di fr. 100.– (loc. cit.,

pag. 4) l'importo indicato corrisponde effettivamente a 24 sedute di un'ora e

mezzo sull'arco di sette mesi, sicché la cifra di fr. 3600.– indicata dalla

testimone è attendibile e l'importo di fr. 2000.– esposto dall'attrice giustificato.

Anche al riguardo il giudizio impugnato merita quindi conferma.

d) Relativamente

ai costi d'avvocato, l'appellante assevera che l'attrice non ha dimostrato spese

di patrocinio in sede penale, la nota d'onorario da lei prodotta riferendosi a

una causa civile promossa nei confronti suoi e di suo fratello. A parere dell'appellante

inoltre l'intervento di un legale nel caso in esame non era necessario, mentre

per le prestazioni del suo avvocato successive all'inoltro della petizione l'attrice

beneficia di ripetibili. Per quel che è del Pretore, nella sentenza impugnata egli

ha riconosciuto all'attrice la som­ma di fr. 2356.45 per il patrocinio in

sede penale, reputando che in sede civile la preparazione della causa e la

tentata conciliazione rientrasse nell'ambito del patrocinio ordinario.

In

realtà, per quanto attiene al patrocinio di AO 1 nel procedimento penale manca

qualsiasi documentazione dei costi. Agli atti figura bensì una nota d'onorario 9

novembre 2006 emessa dall'avvocata dell'attrice, di fr. 2356.45, per “prestazioni

d'avvocatura dal 5 maggio 2006 al 2 novembre 2006 nella pratica penale” (doc.

H). Se non che, sentita come testimone, la segretaria dello studio legale ha

ammesso che la dicitura è erronea, tale parcella riguardando una causa civile in

materia di protezione della personalità che opponeva l'attrice alla convenuta e

al di lei fratello. Essa ha spiegato che per il procedimento penale era stata

aperta un'altra pratica ed era stata redatta un'altra nota d'onorario “di

importo superiore”, per quanto ricordasse attorno ai fr. 3000.– (deposizione di

__________: verbale del 2 giugno 2009, pag. 2). Si tratta però di una

dichiarazione troppo vaga per giustificare la pretesa, tanto meno sufficiente

ove si consideri che l'attrice avrebbe potuto procurarsi agevolmente dalla sua

patrocinatrice una documentazione seria. Ragioni per supporre, con il Pretore, che

l'importo di fr. 2356.45 si riferisse a prestazioni nel procedimento

penale non sussistono. Su questo punto l'attrice deve pertanto assumere le

conseguenze della mancata prova (art. 42 cpv. 1 CO).

7. Rimane

da esaminare il problema legato alla riparazione del torto morale che il Pretore

ha riconosciuto nella misura di fr. 3000.– rispetto all'importo di fr. 8000.–

preteso dall'attrice. L'appellante ripete che la condanna penale costituisce

una tacitazione sufficiente, tanto che l'attrice medesima si è dichiarata moralmente

soddisfatta. Essa ricorda altresì che l'attrice ha “beneficiato finanche” delle

sue scuse e che, sia come sia, l'attrice non ha dimostrato l'intensità delle

sofferenze patite.

a) Il

pagamen­to di una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo

quando le sofferenze subìte superano per intensità quel­le che, secondo le

concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi

al giudice (FF 1982 II 671 n. 272). Il versamento di un'indennità, in altri termini,

non è la regola: si giustifica solo qualora all'offesa non possa rimediarsi altrimenti

(l'art. 49 cpv. 1 CO). Incombe al richie­dente al­legare e provare le circostanze

dalle quali si desume, per la grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale

Considerandi

(RtiD II-2004 n. 19c pag. 527 consid. 7). Come ha ricordato il Pretore, la

condanna penale del responsabile può costituire – secondo

l'apprezzamento del giudice – “un altro modo di riparazione” nel senso dell'art.

49.

cpv. 2 CO, che può sostituirsi o aggiungersi al pagamento dell'indennità (Brehm in: Berner Kommentar, 3ª edizione,

n. 10 ad art. 49 CO). Anche le scuse da parte dell'autore della lesione possono

in certi casi essere considerate sufficienti (Brehm,

op. cit., n. 8 ad art. 49 CO). La giurisprudenza più recente ha avuto modo di enucleare,

per altro, criteri idonei a definire

un'indennità per torto morale, tenuto conto in particolare della

durata della lesione e della circostanza che questa abbia

avuto

luogo per mezzo di un atto unico o reiterato (DTF 138 III 347 consid. 6.3.6).

b) Nella

fattispecie l'offesa alla personalità dell'attrice non ha avuto effetti permanenti

paragonabili a quelli di una lesione corporale o letale (cfr. la casistica in

DTF 138 III 345 consid. 6.3.4). Ha comportato nondimeno per l'attrice –

come ha rilevato il Pretore – la perdita di un impiego che la vedeva lavoratrice

apprezzata da oltre undici anni. Dopo il licenziamento poi AO 1 ha dovuto occuparsi a tempo pieno, mentre in precedenza l'attività al 90% le consentiva di

dedicarsi al volontariato (deposizione di __________: verbale del 4 febbraio

2009, pag. 2 in alto). Per di più, l'umiliazione subìta attraverso la

diffusione della lettera 27 aprile 2006 verso una cerchia relativamente estesa

di persone non può presumersi superata in tempi rapidi, né l'oblio dei

destinatari può supporsi intervenire a breve termine. Sog­gettivamente, del

resto, la sofferenza psichica della vittima è attestata dall'orientatrice che ha

seguito AO 1 nei mesi successivi alla diffusione della lettera (sopra, consid.

6c). In condizioni siffatte le scuse della convenuta, formulate solo al

processo penale dopo ammissione dei fatti, difficilmente pos­sono considerarsi

una riparazione adeguata nel senso dell'art. 49 cpv. 2 CO. Resta il fatto che,

interrogata formalmente, l'attrice medesima si è dichiarata soddisfatta della

sentenza penale “dal punto di vista morale”, seppure insoddisfatta “dal punto

di vista economico” (verbale del 26 ottobre 2009, pag. 5 risposta n. 21). Il

danno materiale non va confuso però con la riparazione del torto morale. Se moralmente

l'attrice stessa si dice soddisfatta della sentenza penale, non vi è più spazio

per un'ulteriore tacitazione.

8.

Se

ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento, dovendosi ridurre la

condanna a carico della convenuta da complessivi fr. 31 356.45 a fr.

26.

000.–. Gli interessi del 5% che il Pretore ha fatto decorrere dal 9

novembre 2006 non sono contestati, non bastando al riguardo che nell'appello la

convenuta offra in via subordinata una somma senza interessi.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC ticinese). Dato l'esito del giudizio, si giustifica di

addebitarli nella misura di quattro quinti all'appellante e per il resto all'attrice,

la quale ha diritto a un'indennità per ripetibili ridotte.

Per quanto attiene agli oneri di primo grado, l'appellante sottolinea

che l'attrice ha rinunciato a tre richieste di giudizio, sicché gli oneri

processuali andrebbero in ogni modo ripartiti a metà e le ripetibili

compensate. Con la replica del 2 maggio 2008, in effetti, l'attrice ha rinunciato a postulare l'accertamento della lesione della personalità,

la cessazione della medesima e la comunicazione della decisione a terzi, rilevando

che l'accertamento risultava ormai superato dall'intervenuta sentenza penale e

il resto dai due anni nel frattempo trascorsi. Il Pretore ha ritenuto che al

momento in cui la causa era stata promossa le tre richieste di giudizio non fossero

prive di buon diritto, sicché in tale misura ha rinunciato a riscuotere spese e

ad assegnare ripetibili. Si tratta di un apprezza­mento d'equità fondato su

“giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese) che sfugge a censura.

Basti

pensare che l'illecita lesione della personalità dell'attrice si è rivelata integrare

addirittura risvolti penali, sicché dalla prima richiesta di giudizio l'attrice

sarebbe verosimilmente uscita vittoriosa (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC).

Il pronostico sull'esito della seconda e della terza richiesta di giudizio (cessazione

della lesione a norma dell'art. 28a cpv. 1 n. 2 CC, comunicazione della

decisione a terzi) se non fossero trascorsi due anni nel frattempo è meno

agevole, ma quand'anche tali domande fossero destinate – per ipotesi – all'insuccesso,

la decisione di compensare le ripetibili nel loro insieme sarebbe rientrata

ancora nell'ampio potere d'apprezzamento che competeva al primo giudice in materia

di spese giudiziarie (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Che in

concreto il Pretore abbia rinunciato ad attribuire ripetibili invece di

compensarle, all'atto pratico, nulla muta. Così decidendo, egli è rimasto –

comunque sia – entro i limiti della sua latitudine di apprezzamento. Ciò non toglie che il presente giudizio

imponga di modificare il dispositivo di primo grado sugli oneri processuali e

le ripetibili delle pretese pecuniarie, non contestati nel loro ammontare, l'attrice

risultando vittoriosa non più nella proporzione di quattro quinti (come davanti

al Pretore), ma di due terzi.

10.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), in appello rimanevano litigiose unicamente le richieste di risarcimento

danni e di riparazione del torto morale, il cui valore litigioso (fr. 31 356.45 complessivi)

supera in ogni modo la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta, nel senso che la convenuta è condannata a versare all'attrice la somma

di fr. 26 000.– con interessi al 5% dal 9 novembre

2006.

2. La tassa di giustizia

di fr. 2500.– e le spese di fr. 575.–, da anticipare dall'attrice, sono poste

per un terzo a carico di quest'ultima e per il resto a carico della convenuta, la

quale rifonderà all'attrice fr. 2350.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1300.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico di

quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1600.–

per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione

a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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