11.2010.85
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie
1 dicembre 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2010.85
Data decisione, Autorità:
01.12.2011, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 125 CC
art. 163 cpv. 2 CC
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2010.85
Lugano
1° dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Celio e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.118 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con istanza del 22 giugno 2009 da
AO 1 ,
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 28 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° luglio
2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2.
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 26 luglio 2010 presentato da AO 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1967) e AO 1 (1971), nata AO 1, divorziata, si sono sposati a __________ il
14 marzo 2003. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è rappresentante
per la __________ di __________ e si occupa di marketing per la __________ di __________.
La moglie, senza particolare formazione, non esercita attività lucrativa. I
coniugi si sono separati il 1° giugno 2009, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________ in un appartamento già
adibito dai coniugi come residenza di vacanza.
B. Il
22 giugno 2009 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separata, l'attribuzione dell'abitazione di __________, un contributo
alimentare di fr. 4800.– mensili da giugno 2009 così come una provvigione ad
litem di fr. 3800.–, o quanto meno il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Identiche domande essa ha formulato in via cautelare. All'udienza del 10 agosto
2009, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sull'istanza, AP
1 ha proposto di respingere l'istanza, salvo l'autorizzazione a vivere separati.
Con decreto supercautelare del 9 ottobre 2009 il Pretore ha autorizzato i coniugi
a vivere separati, ha assegnato l'abitazione di __________ alla moglie e ha
posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 3300.– mensili
dal 1° ottobre 2009.
C. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno presentato delle conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 4 maggio 2010 l'istante ha ribadito le sue domande salvo aumentare la
richiesta di contributo alimentare a fr. 4900.– mensili e rinunciare alla
provvigione ad litem. Nel suo allegato di medesima data il convenuto ha offerto
un contributo alimentare cautelare di fr. 1625.80 mensili dal 1° ottobre
al 21 ottobre 2009 e la restituzione dell'eccedenza versata, mentre per il
resto ha riaffermato la richiesta di reiezione dell'istanza salvo l'autorizzazione
a vivere separati. Al dibattimento finale del 10 maggio 2010 le parti hanno
confermato i loro punti di vista, il convenuto contestando l'aumento della
richiesta di contributo alimentare.
D. Statuendo
il 16 giugno 2010, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1°
giugno 2009, ha assegnato l'abitazione di __________ alla moglie, ha obbligato
il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 4175.– mensili dal 22
giugno 2009 al 31 maggio 2010 e di fr. 2675.– mensili in seguito. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono state poste per un terzo a carico
del istante e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 1400.– per ripetibili ridotte. La domanda di assistenza
giudiziaria formulata dall'istante è stata respinta.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 28
giugno 2010 a questa Camera nel quale chiede – previa concessione dell'effetto
sospensivo – che il contributo in favore della moglie sia ridotto a fr. 3050.–
mensili dal 22 giugno al 22 agosto 2009 e a fr. 1925.– mensili in seguito.
Con decreto del 1° luglio 2010
il giudice presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 26 luglio 2010 AO 1 propone di
respingere l'appello e con appello adesivo chiede che, il contributo alimentare
sia aumentato a fr. 4540.– mensili dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010 e a fr.
3790.– mensili in seguito. Il 19 agosto 2010 AP 1 ha concluso per la reiezione dell'appello adesivo.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la
procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1
n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame
dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni
(art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, l'appello
principale e quello adesivo sono ricevibili.
2. Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il
Pretore ha accertato le entrate del marito in
complessivi fr. 9090.70 mensili (fr. 6707.– da attività lucrativa, fr. 283.70
di partecipazione privata all'utilizzo del veicolo e fr. 2100.– per
attività accessoria) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3713.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, spese per l'alloggio
fr. 1380.30, ammortamento ipotecario fr. 233.– e imposte fr. 900.–). Quanto alla moglie, egli le ha imputato
un reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili dal 1° giugno 2010 e ha stabilito il
suo fabbisogno minimo in fr. 2970.10 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, spese per l'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 420.10 e imposte fr. 150.–). Constatata un'eccedenza
di fr. 2107.30 mensili tra il 22 giugno 2009 e il 31 maggio 2010 e di fr. 5407.30
mensili in seguito, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie
di fr. 4175.– mensili dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010 e di fr. 2675.–
mensili dopo di allora.
Fatti
I. Sull'appello
principale
3. Il marito contesta il reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili
imputato dal Pretore alla moglie dal 1° giugno 2010 sostenendo che non essendovi
alcuna prospettiva di riconciliazione non si giustificava di concedere alla
moglie un periodo di reinserimento di un anno, tanto più che l'interessata
medesima ammetteva che già nell'ottobre del 2009 aveva trovato vari lavori. Per
di più, soggiunge, il salario minimo previsto dal contratto collettivo di
lavoro nel settore della ristorazione ammonta a fr. 3300.– mensili.
a) I
presupposti per imputare a un coniuge un reddito ipotetico sono già stati riassunti
dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che in una procedura a tutela dell'unione
coniugale vanno conservati per principio i ruoli assunti dai coniugi durante la
comunione domestica. Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro
deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente
dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita
in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura
(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita già nel quadro
di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe
la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non
per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere
conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag. 706
consid. 4c).
La
conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza
solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione
domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del
coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume
maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). Dandosi disunione
definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri
termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o
attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per
sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se
non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di
conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente –
per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il
contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione delle parti
può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il
contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere
il divorzio (RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2006.51 del 9 settembre 2011, consid. 3). Prima di allora
occorrono elementi che rendano verosimile una disunione definitiva.
b) In
concreto, è pacifico che durante la vita in comune la moglie
non esercitava alcuna attività lucrativa. L'appellante, dal canto suo, non adduce
alcun indizio che, già nel mese di agosto 2009 (due mesi dopo la separazione) o
nell'ottobre 2009 (quattro mesi dopo la separazione) escludesse ogni ipotesi di
riconciliazione. Semplicemente egli dà per scontato che con la cessazione della
comunione domestica alla moglie debba essere imposta un'attività lucrativa. Sia
come sia, all'atto pratico il Pretore ha già applicato – anticipatamente – i
parametri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tant'è che nella fattispecie ha imputato
alla moglie un reddito potenziale. La questione è di sapere pertanto, se mai,
se tale reddito sia adeguato.
c) Quanto
all'ammontare del reddito, il Pretore ha tenuto conto dell'esperienza lavorativa dell'istante nel campo dell'assistenza ai
malati e come cameriera, della sua età, della volontà di riprendere un'attività
lavorativa, del mercato del lavoro e di un adeguato periodo di reinserimento,
fissandolo in fr. 3000.– mensili “cifra di poco inferiore al minimo
salariale di fr. 3383.– previsto per il 2009 nel CCNL dell'industria alberghiera
e della ristorazione e pari – circa – al salario netto conseguito come
assistente di cura al momento del matrimonio” (sentenza impugnata, consid.
10c).
d) L'appellante, come detto, sostiene che il contratto collettivo di
lavoro del settore della ristorazione prevede un minimo salariale di fr. 3383.–
mensili. Sennonché, per tacere del fatto che i salari minimi previsti dal
contratto collettivo di lavoro sono lordi e che l'ultimo stipendio della moglie
prima di sposarsi ammontava a fr. 3400.– lordi mensili, ancora nel memoriale
conclusivo il convenuto chiedeva al Pretore di imputare alla moglie un reddito
ipotetico di almeno fr. 3000.– mensili (pag. 10). Formulata per la prima volta
in questa sede, la censura si rivela irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c).
4. Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, valutato dal
Pretore in fr. 3713.– mensili,
l'appellante chiede di aumentarlo a fr. 4463.30 per tenere conto delle “spese correnti
dell'abitazione” (fr. 600.–) e del mantenimento del cane (fr. 150.– mensili). Le due voci verranno esaminate
separatamente.
a) Per quanto riguarda le spese dell'abitazione, l'appellante fa valere
che la luce, il telefono e l'acqua sono oneri correnti e vanno dunque ammessi
nel fabbisogno minimo. A torto. Come ricordato dal primo giudice, il consumo di
elettricità, di acqua potabile, così come l'abbonamento delle telefonate con
relativi costi rientrano già nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292, cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Per di più, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, alla
moglie non sono state riconosciute spese per il consumo per uso privato di
elettricità né spese telefoniche.
b) In
merito al mantenimento del cane,
è indubbio che una simile voce non rientra nella nozione di supplemento ai
minimi esecutivi, né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale
(DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). Resta il fatto durante la vita in
comune i coniugi già possedevano un cane. E questa Camera ha già avuto modo di
ricordare che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto
di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano,
il tenore di vita precedente (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c). Ove il
bilancio familiare permetta di coprirli, quindi, spese che non rientrano di
regola nel fabbisogno minimo possono essere ammesse (cfr. per la manutenzione
del giardino: I CCA sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 4d). In
concreto, il bilancio familiare consente di finanziare il costo del
mantenimento del cane, il cui importo di fr. 150.–
mensili appare verosimile.
AO
1 sostiene invero che il cane sia suo e che dopo la sentenza del Pretore il
marito glielo ha affidato. L'assunto è nuovo e non può essere vagliato in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Dandosi il caso l'interessata
potrà sempre chiedere una modifica dei contributi alimentari (art. 179 CC). Il
fabbisogno dell'appellante va dunque rivalutato in fr. 3863.30 mensili.
5. Per
quanto attiene al fabbisogno minimo della moglie, valutato dal Pretore in fr.
2970.10 mensili, l'appellante chiede di ridurre l'onere di alloggio a fr. 1000.– mensili stralciando fr. 200.– mensili di spese accessorie. Egli
sostiene che è contradditorio computare le spese inerenti a luce acqua e
telefono nel fabbisogno della moglie ma non nel suo. Per l'appellante, comunque
sia il costo è eccessivo giacché nella zona esistono
appartamenti meno onerosi.
a) Per
quel che riguarda le spese accessorie, la censura è nuova e perciò una volta di
più irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Sia come sia tali
spese sono riconosciute in aggiunta al minimo vitale (FU
68/2009 pag. 6293, cifra II/2). In concreto, poi, oltre alle spese allegate
dall'interessato, il contratto di locazione menziona altre voci (portineria,
ascensore ecc.) sicché nemmeno a un esame sommario è possibile scorporare dalla
pigione la quota destinata al soddisfacimento dei bisogni vitali compresi
nell'importo base, l'importo di fr. 200.– essendo eccessivo. Per di più il Pretore, nel fabbisogno minimo dell'appellante, ha tenuto conto
delle spese condominiali “Heiz- und Nebenkosten - Akonti” per fr. 180.75
mensili (doc. 12), sicché a un
esame di verosimiglianza non si scorge una disparità di trattamento.
b) In
merito all'esistenza di abitazioni più economiche, per tacere del fatto che riducendo
a fr. 1000.– la locazione della moglie si offenderebbe il principio della parità
di trattamento – al marito sono stati riconosciuti fr. 1380.30 per un appartamento
di 4 locali e mezzo –, non si può dire che una pigione di fr. 1200.– mensili
comprese le spese accessorie per un appartamento di 2 locali, sia eccessiva per
una persona che vive da sola nel __________.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
6.
AO 1 contesta il reddito virtuale imputatole dal Pretore sostenendo che
alla luce delle difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e
del tempo impiegato nel reinserimento professionale dal 1° giugno 2010 le si può
imporre un'attività lucrativa solo a tempo parziale.
Sui
presupposti per pretendere da un coniuge professionalmente
inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio
un'attività lucrativa già durante una procedura a tutela dell'unione
coniugale, nella prospettiva dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, già si è detto
(sopra consid. 3a). In concreto, la moglie non pretende di conservare il ruolo
da lei assunto all'interno della famiglia, tant'è che dal giugno del 2010 non
contesta di dovere esercitare un'attività lucrativa.
Quanto
alle difficoltà nel trovare un'attività lucrativa, l'interessata le sostiene,
ma le sue asserzioni non sono per nulla sostanziate. Per di più non consta
particolare solerzia nella ricerca di un'occupazione, conducendo con metodo e
impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività, o anche solo attivandosi
in qualche modo a cercare lavoro. Né l'occupazione di
cameriera può presumersi un lavoro meramente ciclico o stagionale, per lo meno
dopo anni di esperienza. Certo, essa ha presentato una
domanda di collaborazione alla __________ che si occupa del reinserimento
professionale. Sennonché dopo che il 19 gennaio 2010 il segretario __________
aveva comunicato alla candidata un ritardo nell'evasione della domanda (cfr.
documenti prodotti dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento:
richiamo VII), nulla è stato addotto sul proseguimento della stessa. Né essa
rende verosimile la frequentazione di corsi a __________. In definitiva non
sussistono fattori che impediscano un'attività lucrativa a tempo pieno. A un
esame sommario, come quello che presiede all'emanazione delle misure
protettrici, l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.
7.
In merito al reddito del marito, accertato dal Pretore in complessivi fr. 9090.70 mensili (fr. 6707.– da attività
lucrativa, fr. 283.70 quale partecipazione privata all'utilizzo del veicolo e
fr. 2100.– per attività accessoria), l'appellante chiede di aggiungere fr. 30.40
quale quota di tredicesima netta mensile e di fissare in fr. 2643.75 il guadagno
da attività accessoria del marito.
a) Per
quel che riguarda la quota di tredicesima, essa consiste – di regola – nello
stipendio di base senza le eventuali indennità (nella fattispecie: il
contributo per l'auto di fr. 283.70 mensili), ma anche senza la deduzione per
il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2006.115 del 21 settembre
2011, consid. 4 con richiami). Visti i conteggi salariali da gennaio ad agosto
del 2009 (richiamo III), essa può ritenersi così di fr. 546.35 (stipendio
mensile di fr. 7170.–, senza
il contributo di fr. 283.70 per l'autovettura, dedotti gli oneri sociali, ma non quello del "secondo pilastro”
di fr. 340.70 diviso 12). Al marito va computato di conseguenza un reddito
netto di fr. 7021.30 mensili (fr. 6474.95 di stipendio mensile, fr. 546.35 di
tredicesima).
b) Per quanto attiene all'attività accessoria la moglie chiede di fissare
il guadagno in fr. 2643.75 mensili. Sennonché, nelle conclusioni l'istante
aveva chiesto di stabilire tale reddito in fr. 2500.– mensili, sicché oltre
a tale importo la contestazione, nuova, si rivela inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese:
RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Per il resto, dagli atti risulta che da
gennaio 2009 a settembre 2009 (doc. 8 e16, richiamo IIl),
la media delle entrate, compresi fr. 2500.– percepiti
dal convenuto nel mese di ottobre 2009 (interrogatorio formale
del 21 ottobre 2009: verbali, pag. 6, risposta n. 24), si aggira sui fr.
2330.
– mensili.
c) In
merito al calo delle ore lavorative è vero che AP 1 ha indicato che dal giugno 2009 “vi è stata una
riduzione del lavoro poiché […] non c'è più la vendita serale e in pratica io
lavoro circa 4 ore in meno ogni settimana” (interrogatorio
formale del 21 ottobre 2009: verbali, pag. 5, risposta n. 16/17). Sennonché
l'asserzione, contestata dalla moglie, non è resa verosimile, tanto meno se si
pensa che per il mese di ottobre successivo l'interessato ha dichiarato di
“avere lavorato bene” e avere percepito un reddito di fr. 2500.– netti (loc.
cit., risposta n. 25). In definitiva le entrate del marito devono essere stabilite
in fr. 9351.30 mensili (fr. 7021.30 + fr. 2330.–).
8.
Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, stimato dal primo giudice in fr. 2970.10 mensili,
l'appellante chiede di aumentarlo a 3120.10 rivalutando l'onere fiscale a fr.
300.
– per tenere conto della
sua “partecipazione all'acquisizione della residenza primaria di circa fr. 90
000.
–”. Per tacere del fatto che l'assunto è nuovo e una volta di più
irricevibile (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC ticinese), esso nemmeno è reso verosimile. Su questo punto l'appello è dunque destinato all'insuccesso.
9.
Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il
seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari
Dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010
Reddito del marito (consid. 7) fr.
9.
351.30
Reddito
della moglie (consid. 3) fr. 0.—
fr.
9.
351.30 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 4) fr. 3 863.30
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5 e 8) fr. 2 970.10
fr.
6.
833.40 mensili
Eccedenza fr.
2.
517.90
Metà
eccedenza fr. 1 258.95
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3863.30
+ fr. 1258.95 fr. 5 122.25
mensili,
e deve
versare alla moglie:
fr.
2970.10
+ fr. 1258.95 fr. 4 229.05
mensili,
arrotondati
a fr. 4 230.—
mensili.
Dal 1° giugno 2010 in avanti
Reddito del marito fr.
9.
351.30
Reddito
della moglie fr. 3
000.
— fr.
12.
351.30 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3 863.30
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 970.10
fr.
6.
833.40 mensili
Eccedenza fr.
5.
517.90
Metà
eccedenza fr. 2 758.95
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3863.30
+ fr. 2758.95 fr. 6 622.25
mensili,
e deve
versare alla moglie:
fr.
2970.10
+ fr. 2758.95./. fr. 3000.– fr. 2 729.05 mensili,
arrotondati
a fr. 2 730.—
mensili.
Ne
discende che, nel complesso, solo l'appello adesivo deve essere accolto.
III. Sugli
oneri processuali e sulle ripetibili
10.
Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono
il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC ticinese). Per quel che
è dell'appello principale, il marito esce sconfitto e deve quindi sopportare la
totalità dei costi, versando all'istante un'equa indennità per ripetibili.
Quanto all'appello adesivo la moglie ottiene sì un aumento del contributo, ma
di soli fr. 55.– mensili, di modo che appare equo rinunciare alla riscossione
dell'esigua quota dei costi da porre a carico del marito, cui andranno rifuse
adeguate ripetibili ridotte, e di ridurre lievemente la quota a carico del
moglie. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri di prima
sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare
né sul loro riparto.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
11.
Circa
i rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso di
entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto.
2. Gli
oneri processuali dell'appello principale consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.
3. L'appello
adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.3 della
sentenza impugnata è così riformato:
A titolo di contributo alimentare per la
moglie il marito verserà mensilmente e anticipatamente i seguenti contributi:
–
fr. 4230.– mensili dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010
–
fr. 2730.– mensili dal 1° giugno 2010.
Per il resto l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
4. Gli
oneri processuali dell'appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia (ridotta) fr. 450.–
b) spese
fr. 50.–
fr. 500.–
sono
posti a carico di AO 1, tenuta rifondere alla controparte fr. 1700.– per ripetibili ridotte.
5. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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