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Decisione

11.2010.85

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie

1 dicembre 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

3. Il marito contesta il reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili

imputato dal Pretore alla moglie dal 1° giugno 2010 sostenendo che non essendovi

alcuna prospettiva di riconciliazione non si giustificava di concedere alla

moglie un periodo di reinserimento di un anno, tanto più che l'interessata

medesima ammetteva che già nell'ottobre del 2009 aveva trovato vari lavori. Per

di più, soggiunge, il salario minimo previsto dal contratto collettivo di

lavoro nel settore della ristorazione ammonta a fr. 3300.– mensili.

a) I

presupposti per imputare a un coniuge un reddito ipotetico sono già stati riassunti

dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che in una procedura a tutela dell'unione

coniugale vanno conservati per principio i ruoli assunti dai coniugi durante la

comunione domestica. Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro

deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente

dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita

in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura

(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita già nel quadro

di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe

la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non

per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere

conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag. 706

consid. 4c).

La

conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza

solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione

domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del

coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume

maggior peso (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti). Dandosi disunione

definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, in altri

termini, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o

attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per

sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se

non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di

conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente –

per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il

contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione delle parti

può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il

contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere

il divorzio (RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2006.51 del 9 settembre 2011, consid. 3). Prima di allora

occorrono elementi che rendano verosimile una disunione definitiva.

b) In

concreto, è pacifico che durante la vita in comune la moglie

non esercitava alcuna attività lucrativa. L'appellante, dal canto suo, non adduce

alcun indizio che, già nel mese di agosto 2009 (due mesi dopo la separazione) o

nell'ottobre 2009 (quattro mesi dopo la separazione) escludesse ogni ipotesi di

riconciliazione. Semplicemente egli dà per scontato che con la cessazione della

comunione domestica alla moglie debba essere imposta un'attività lucrativa. Sia

come sia, all'atto pratico il Pretore ha già applicato – anticipatamente – i

parametri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tant'è che nella fattispecie ha imputato

alla moglie un red­dito potenziale. La questione è di sapere pertanto, se mai,

se tale reddito sia adeguato.

c) Quanto

all'ammontare del reddito, il Pretore ha tenuto conto dell'esperienza lavorativa dell'istante nel campo dell'assistenza ai

malati e come cameriera, della sua età, della volontà di riprendere un'attività

lavorativa, del mercato del lavoro e di un adeguato periodo di reinserimento,

fissandolo in fr. 3000.– mensili “cifra di poco inferiore al minimo

salariale di fr. 3383.– previsto per il 2009 nel CCNL dell'industria alberghiera

e della ristorazione e pari – circa – al salario netto conseguito come

assistente di cura al momento del matrimonio” (sentenza impugnata, consid.

10c).

d) L'appellante, come detto, sostiene che il contratto collettivo di

lavoro del settore della ristorazione prevede un minimo salariale di fr. 3383.–

mensili. Sennonché, per tacere del fatto che i salari minimi previsti dal

contratto collettivo di lavoro sono lordi e che l'ultimo stipendio della moglie

prima di sposarsi ammontava a fr. 3400.– lordi mensili, ancora nel memoriale

conclusivo il convenuto chiedeva al Pretore di imputare alla moglie un reddito

ipotetico di almeno fr. 3000.– mensili (pag. 10). Formulata per la prima volta

in questa sede, la censura si rivela irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c).

4. Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, valutato dal

Pretore in fr. 3713.– mensili,

l'appellante chiede di aumentarlo a fr. 4463.30 per tenere conto delle “spese correnti

dell'abitazione” (fr. 600.–) e del mantenimento del cane (fr. 150.– mensili). Le due voci verranno esaminate

separatamente.

a) Per quanto riguarda le spese dell'abitazione, l'appellante fa valere

che la luce, il telefono e l'acqua sono oneri correnti e vanno dunque ammessi

nel fabbisogno minimo. A torto. Come ricordato dal primo giudice, il consumo di

elettricità, di acqua potabile, così come l'abbonamento delle telefonate con

relativi costi rientrano già nel minimo esistenziale

del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292, cifra I; Rep. 1995 pag. 141). Per di più, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, alla

moglie non sono state riconosciute spese per il consumo per uso privato di

elettricità né spese telefoniche.

b) In

merito al mantenimento del cane,

è indubbio che una simile voce non rientra nella nozione di supplemento ai

minimi esecutivi, né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale

(DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). Resta il fatto durante la vita in

comune i coniugi già possedevano un cane. E questa Camera ha già avuto modo di

ricordare che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto

di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano,

il tenore di vita precedente (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c). Ove il

bilancio familiare permetta di coprirli, quindi, spese che non rientrano di

regola nel fabbisogno minimo possono essere ammesse (cfr. per la manutenzione

del giardino: I CCA sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 4d). In

concreto, il bilancio familiare consente di finanziare il costo del

mantenimento del cane, il cui importo di fr. 150.–

mensili appare verosimile.

AO

1 sostiene invero che il cane sia suo e che dopo la sentenza del Pretore il

marito glielo ha affidato. L'assunto è nuovo e non può essere vagliato in

questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Dandosi il caso l'interessata

potrà sempre chiedere una modifica dei contributi alimentari (art. 179 CC). Il

fabbisogno dell'appellante va dunque rivalutato in fr. 3863.30 mensili.

5. Per

quanto attiene al fabbisogno minimo della moglie, valutato dal Pretore in fr.

2970.10 mensili, l'appellante chiede di ridurre l'onere di alloggio a fr. 1000.– mensili stralciando fr. 200.– mensili di spese accessorie. Egli

sostiene che è contradditorio computare le spese inerenti a luce acqua e

telefono nel fabbisogno della moglie ma non nel suo. Per l'appellante, comunque

sia il costo è eccessivo giacché nella zona esistono

appartamenti meno onerosi.

a) Per

quel che riguarda le spese accessorie, la censura è nuova e perciò una volta di

più irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Sia come sia tali

spese sono riconosciute in aggiunta al minimo vitale (FU

68/2009 pag. 6293, cifra II/2). In concreto, poi, oltre alle spese allegate

dall'interessato, il contratto di locazione menziona altre voci (portineria,

ascensore ecc.) sicché nemmeno a un esame sommario è possibile scorporare dalla

pigione la quota destinata al soddisfacimento dei bisogni vitali compresi

nell'importo base, l'importo di fr. 200.– essendo eccessivo. Per di più il Pretore, nel fabbisogno minimo dell'appellante, ha tenuto conto

delle spese condominiali “Heiz- und Nebenkosten - Akonti” per fr. 180.75

mensili (doc. 12), sicché a un

esame di verosimiglianza non si scorge una disparità di trattamento.

b) In

merito all'esistenza di abitazioni più economiche, per tacere del fatto che riducendo

a fr. 1000.– la locazione della moglie si offenderebbe il principio della parità

di trattamento – al marito sono stati riconosciuti fr. 1380.30 per un appartamento

di 4 locali e mezzo –, non si può dire che una pigione di fr. 1200.– mensili

comprese le spese accessorie per un appartamento di 2 locali, sia eccessiva per

una persona che vive da sola nel __________.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

6.

AO 1 contesta il reddito virtuale imputatole dal Pretore sostenendo che

alla luce delle difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e

del tempo impiegato nel reinserimento professionale dal 1° giugno 2010 le si può

imporre un'attività lucrativa solo a tempo parziale.

Sui

presupposti per pretendere da un coniuge professionalmente

inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio

un'attività lucrativa già durante una procedura a tutela dell'unione

coniugale, nella prospettiva dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, già si è detto

(sopra consid. 3a). In concreto, la moglie non pretende di conservare il ruolo

da lei assunto all'interno della famiglia, tant'è che dal giugno del 2010 non

contesta di dovere esercitare un'attività lucrativa.

Quanto

alle difficoltà nel trovare un'attività lucrativa, l'interessata le sostiene,

ma le sue asserzioni non sono per nulla sostanziate. Per di più non consta

particolare solerzia nella ricerca di un'occupazione, conducendo con metodo e

impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività, o anche solo attivandosi

in qualche modo a cercare lavoro. Né l'occupazione di

cameriera può presumersi un lavoro meramente ciclico o stagionale, per lo meno

dopo anni di esperienza. Certo, essa ha presentato una

domanda di collaborazione alla __________ che si occupa del reinserimento

professionale. Sennonché dopo che il 19 gennaio 2010 il segretario __________

aveva comunicato alla candidata un ritardo nell'evasione della domanda (cfr.

documenti prodotti dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento:

richiamo VII), nulla è stato addotto sul proseguimento della stessa. Né essa

rende verosimile la frequentazione di corsi a __________. In definitiva non

sussistono fattori che impediscano un'attività lucrativa a tempo pieno. A un

esame sommario, come quello che presiede all'emanazione delle misure

protettrici, l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.

7.

In merito al reddito del marito, accertato dal Pretore in complessivi fr. 9090.70 mensili (fr. 6707.– da attività

lucrativa, fr. 283.70 quale partecipazione privata all'utilizzo del veicolo e

fr. 2100.– per attività accessoria), l'appellante chiede di aggiungere fr. 30.40

quale quota di tredicesima netta mensile e di fissare in fr. 2643.75 il guadagno

da attività accessoria del marito.

a) Per

quel che riguarda la quota di tredicesima, essa consiste – di regola – nello

stipendio di base senza le eventuali indennità (nella fattispecie: il

contributo per l'auto di fr. 283.70 mensili), ma anche senza la deduzione per

il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2006.115 del 21 settembre

2011, consid. 4 con richiami). Visti i conteggi salariali da gennaio ad agosto

del 2009 (richiamo III), essa può ritenersi così di fr. 546.35 (stipendio

mensile di fr. 7170.–, senza

il contributo di fr. 283.70 per l'autovettura, dedotti gli oneri sociali, ma non quello del "secondo pilastro”

di fr. 340.70 diviso 12). Al marito va computato di conseguenza un reddito

netto di fr. 7021.30 mensili (fr. 6474.95 di stipendio mensile, fr. 546.35 di

tredicesima).

b) Per quanto attiene all'attività accessoria la moglie chiede di fissare

il guadagno in fr. 2643.75 mensili. Sennonché, nelle conclusioni l'istante

aveva chiesto di stabilire tale reddito in fr. 2500.– mensili, sicché oltre

a tale importo la contestazione, nuova, si rivela inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese:

RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Per il resto, dagli atti risulta che da

gennaio 2009 a settembre 2009 (doc. 8 e16, richiamo IIl),

la media delle entrate, compresi fr. 2500.– percepiti

dal convenuto nel mese di ottobre 2009 (interrogatorio formale

del 21 ottobre 2009: verbali, pag. 6, risposta n. 24), si aggira sui fr.

2330.

– mensili.

c) In

merito al calo delle ore lavorative è vero che AP 1 ha indicato che dal giugno 2009 “vi è stata una

riduzione del lavoro poiché […] non c'è più la vendita serale e in pratica io

lavoro circa 4 ore in meno ogni settimana” (interrogatorio

formale del 21 ottobre 2009: verbali, pag. 5, risposta n. 16/17). Sennonché

l'asserzione, contestata dalla moglie, non è resa verosimile, tanto meno se si

pensa che per il mese di ottobre successivo l'interessato ha dichiarato di

“avere lavorato bene” e avere percepito un reddito di fr. 2500.– netti (loc.

cit., risposta n. 25). In definitiva le entrate del marito devono essere stabilite

in fr. 9351.30 mensili (fr. 7021.30 + fr. 2330.–).

8.

Relativamente

al proprio fabbisogno minimo, stimato dal primo giudice in fr. 2970.10 mensili,

l'appellante chiede di aumentarlo a 3120.10 rivalutando l'onere fiscale a fr.

300.

– per tenere conto della

sua “partecipazione all'acquisizione della residenza primaria di circa fr. 90

000.

–”. Per tacere del fatto che l'assunto è nuovo e una volta di più

irricevibile (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC ticinese), esso nemmeno è reso verosimile. Su questo punto l'appello è dunque destinato all'insuccesso.

9.

Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il

seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari

Dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010

Reddito del marito (consid. 7) fr.

9.

351.30

Reddito

della moglie (consid. 3) fr. 0.—

fr.

9.

351.30 mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 4) fr. 3 863.30

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5 e 8) fr. 2 970.10

fr.

6.

833.40 mensili

Eccedenza fr.

2.

517.90

Metà

eccedenza fr. 1 258.95

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3863.30

+ fr. 1258.95 fr. 5 122.25

mensili,

e deve

versare alla moglie:

fr.

2970.10

+ fr. 1258.95 fr. 4 229.05

mensili,

arrotondati

a fr. 4 230.—

mensili.

Dal 1° giugno 2010 in avanti

Reddito del marito fr.

9.

351.30

Reddito

della moglie fr. 3

000.

— fr.

12.

351.30 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 3 863.30

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 970.10

fr.

6.

833.40 mensili

Eccedenza fr.

5.

517.90

Metà

eccedenza fr. 2 758.95

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3863.30

+ fr. 2758.95 fr. 6 622.25

mensili,

e deve

versare alla moglie:

fr.

2970.10

+ fr. 2758.95./. fr. 3000.– fr. 2 729.05 mensili,

arrotondati

a fr. 2 730.—

mensili.

Ne

discende che, nel complesso, solo l'appello adesivo deve essere accolto.

III. Sugli

oneri processuali e sulle ripetibili

10.

Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono

il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC ticinese). Per quel che

è dell'appello principale, il marito esce sconfitto e deve quindi sopportare la

totalità dei costi, versando all'istante un'equa indennità per ripetibili.

Quanto all'appello adesivo la moglie ottiene sì un aumento del contributo, ma

di soli fr. 55.– mensili, di modo che appare equo rinunciare alla riscossione

dell'esigua quota dei costi da porre a carico del marito, cui andranno rifuse

adeguate ripetibili ridotte, e di ridurre lievemente la quota a carico del

moglie. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri di prima

sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare

né sul loro riparto.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Circa

i rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso di

entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto.

2. Gli

oneri processuali dell'appello principale consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.

3. L'appello

adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.3 della

sentenza impugnata è così riformato:

A titolo di contributo alimentare per la

moglie il marito verserà mensilmente e anticipatamente i seguenti contributi:

fr. 4230.– mensili dal 22 giugno 2009 al 31 maggio 2010

fr. 2730.– mensili dal 1° giugno 2010.

Per il resto l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

4. Gli

oneri processuali dell'appello adesivo consistenti in:

a)

tassa di giustizia (ridotta) fr. 450.–

b) spese

fr. 50.–

fr. 500.–

sono

posti a carico di AO 1, tenuta rifondere alla controparte fr. 1700.– per ripetibili ridotte.

5. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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