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Decisione

11.2010.86

Contestazione dell'inventario della successione

3 dicembre 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.3 (divisione

ereditaria: contestazione dell'inventario) della Pretura del Distretto di

Riviera promossa con petizione del 2 gennaio 2003 da

AO 1

AO 4

AO 5 , e

AO 2,

(patrocinati da PA 1 )

contro

AP 1 , e

AP 1, ,

come pure nelle cause DI.2003.9 e DI.2003.10

(divisione ereditaria: contestazione dell'inventario) della medesima Pretura

promosse con petizioni del 15 gennaio 2003 dall'

avv. ,

come rappresentante della comunione

ereditaria

fu , composta di:

() TERZ 1,

AO 3,

AO 7,

AO 1,

AO 6,

AO 4,

AO 5,

AP 1, e

AO 2,

contro

AP 1

;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

(appello e “istanza di ricorso”) del 14 giugno 2010 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa il 1° giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1909), domiciliato a __________, è deceduto a __________

il 17 settembre 1991, lasciando quali eredi la moglie __________ (1922)

con i figli CO 2 (1944), CO 7 (1946), CO 1 (1947), CO 5 (1948), CO 3 (1949), CO

4 (1953), IS 1 (1961) e CO

6 (1963). Il 24 marzo 2000 CO 2,

AO 7, CO 1, CO 5, CO 3, CO 4 e CO 6 hanno instato davanti al Pretore del

Distretto di Riviera per la divisione dell'ere­dità e il 14 aprile successivo

hanno postulato la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria. Con

decreto del 24 maggio 2000 il Pretore ha ordinato la divisione dell'eredità,

nominando l'avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore, e con decreto

di quello stesso giorno ha designato lo stesso avvocato __________ come

rappresentante della comunione ereditaria, poi sostituito in quest'ultima

funzione dall'avv. __________. Essendo sorte contestazioni sull'inventario,

chiuso il 1° ottobre 2002, l'8 ottobre 2002 il notaio divisore ha trasmesso gli

atti al Pretore, che il 7 novembre 2002 ha assegnato agli eredi le cui pretese erano contestate un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio

le loro pretese con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC).

B. Il

2 gennaio 2003 CO 2, CO 7, CO 1, CO 5, CO 3, CO 4 e CO 6 hanno promosso

causa contro la madre Oliva e il fratello IS 1 perché nell'inventario fosse

iscritto

un debito di quest'ultimo verso la comunione ereditaria di fr. 250 000.– con

interessi al 5% dal 23 maggio 1990. Essi hanno chiesto inoltre che IS 1

fosse tenuto a collazionare le particelle n. 3165 RFD, n. 199A NMC, n. 1160

RFD, n. 277A NMC, un mezzo della particella n. 2625 RFD e un mezzo della particella

n. 2780 RFD di __________, ricevute dal padre nel 1989 e 1990, conferendole in

natura o imputandone il valore sulla sua quota ereditaria, rispettivamente

conguagliando la differenza ove il valore dei beni ricevuti superasse quello

della sua spettanza, con obbligo di liberare i fondi dai pegni costituiti nel

frattempo. I convenuti non hanno presentato alcuna risposta e si sono lasciati

precludere dalla lite.

C. Il

15 gennaio 2003 l'avv. PA 3 ha introdotto a sua volta, quale rappresentante

della comunione ereditaria fu __________ __________, due petizioni contro AP 1.

Nella prima egli ha chiesto che il convenuto fosse tenuto a collazionare le particelle n. 3165 RFD, n. 199A NMC, n. 1160 RFD, n. 277A NMC, un mezzo della particella n. 2625 RFD e

un mezzo della particella n. 2780 RFD di __________, conferendone il

valore venale secondo la stima del perito (inc. DI.2003.9). Con la seconda

petizione egli ha chiesto che nell'inventario fosse iscritto un debito di AP 1

verso la comunione ereditaria di fr. 250 000.– oltre interessi al

5% dal 23 maggio 1990 (inc. DI.2003.10). Il

Pretore ha congiunto le due cause il 16 gennaio 2003 per l'istruttoria e il giudizio. Il convenuto non ha presentato alcuna risposta e si

è lasciato precludere dalla lite.

D. Con

decreto del 6 settembre 2004 il Pretore ha respinto un'istanza di

restituzione in intero presentata da AP 1 per vedersi riassegnare il termine di

10 giorni entro cui inoltrare i tre memoriali di risposta. Un appello del 4

ottobre 2004 da lui introdotto contro tale decreto è stato respinto da questa

Camera con sentenza del 19 aprile 2007 (inc. 11.2004.126). L'udienza preliminare

nelle tre cause si è tenuta il 6 settembre 2007 e l'istruttoria, iniziata lo

stesso giorno, è terminata l'11 settembre 2008. Il Pretore ha così convocato le

parti al dibattimento finale del 17 ottobre 2008. L'11 ottobre 2008 AP 1 ha ricusato il Pretore, ma l'istanza è stata respinta da questa Camera con

sentenza del 4 dicembre 2008 (inc. 11.2008.144). Un ricorso in materia civile

presentato il 26 gennaio 2009 da AP 1 contro il giudizio della Camera è stato respinto

in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_61/2009 del 12 marzo

2009.

E. Il 7

maggio 2009 il Pretore ha nuovamente citato le parti al dibattimento finale del

3 giugno 2009, poi aggiornato al 3 luglio successivo. Nel

loro memoriale conclusivo del 26 giugno 2009 AO 3, AO 7,

AO 1, AO 6, AO 4, AO 5 e AO 2 hanno ribadito il proprio

punto di vista, postulando l'esclusione di __________ e

AP 1 dalla comunione ereditaria fu __________. Nel suo allegato conclusivo del

26 giugno 2009 l'avv. __________ ha mantenuto le proprie domande. Il 1° luglio

2009 AP 1 ha introdotto un memoriale conclusivo nel quale ha postulato il

rigetto di tutte le petizioni. __________ è rimasta una volta ancora silente. Ancora

al dibattimento finale del 3 luglio 2007 AO 3, AO 7, AO

1, AO 6, AO 4, AO 5 e AO 2, unici comparenti, hanno riaffermato

le loro domande. Il 7 luglio 2009 l'avv. __________ ha chiesto al Pretore di espungere

dagli atti le conclusioni di AP 1 perché tardive.

F. Statuendo

con giudizio unico del 1° giugno 2010, il Pretore ha estromesso le conclusioni di

AP 1 dal fascicolo processuale e ha ordinato al notaio divisore dell'eredità fu

__________ di iscrivere nell'inventario della successione un credito di fr. 250 000.– più interessi

al 5% dal 23 maggio 1990 verso AP 1, condannato a versare tale somma alla

comunione ereditaria. Egli ha pure fissato a AP 1 un termine di 10 giorni dal

passaggio in giudicato della sentenza per comunicare al notaio divisore la sua

scelta fra le seguenti possibilità:

a) conferire in natura alla comunione

ereditaria un mezzo della particella n.

2625 RFD, la particella n. 3165 RFD, la particella n. 199A NMC, la

particella n. 1160 RFD, la particella n. 277A NMC e un mezzo della particella

n. 2780 RFD oppure

b) imputare

il valore di fr. 361 698.–, che in tal caso sarebbe stato

dedotto dalla quota ereditaria spettante a AP 1, oppure

c) versare

la somma di fr. 361 698.– alla comunione ereditaria, importo

che sarebbe stato aggiunto agli attivi della successione,

con

l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come scelta della prima

opzione. La tassa di giustizia di fr. 10 000.–

e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle

controparti complessivi fr. 10 000.– per ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14

giugno 2010 (appello e

“istanza

di ricorso”) in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di respingere le petizioni, o quanto meno di annullare

la scelta fra le tre varianti impostegli dal Pretore, e di rinviare gli atti a

quest'ultimo per nuovo giudizio, previa ammissione delle sue conclusioni. Con

decreto del 24 luglio 2010 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 20 luglio 2010 AO

3,

AO 7, AO

1, AO 6, AO 4, AO 5 e AO 2 concludono per il rigetto dell'appello. L'avvocato __________

non è stato invitato a presentare osservazioni. Una nuova richiesta di AP 1

volta alla concessione dell'effetto sospensivo è stata respinta dal presidente

della Camera con decreto dell'11 agosto 2010. Contro tale decreto AP 1 si è rivolto il 30 agosto 2010 al

Tribunale federale, che con sentenza 5A_603/2010 del 14 settembre 2010 ha dichiarato inammissibile il suo ricorso in materia civile.

Considerandi

in diritto: 1. Le contestazioni d'inventario nell'ambito di azioni di divisione

ereditaria sono trattate con la procedura accelerata degli art 390

segg. CPC (art. 479 cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con

sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 398 cpv. 1 CPC) non sospesi dalle

ferie (art. 398bis CPC). In concreto il plico contenente la sentenza del

Pretore è giunto a AP 1 il 2 giugno 2010. Il termine d'impugnazione è co­minciato

a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato 12 giugno 2010, salvo protrarsi fino a lunedì 14 giugno 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile,

l'appello è di conseguenza tempestivo.

2.

I

documenti prodotti dall'appellante l'11 e il 19 agosto 2010 non sono ricevibili (un estratto dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, una ricevuta

del 14 maggio 1990 rilasciata da __________, una dichiarazione 7 giugno

2000.

di __________, un rogito del notaio __________, un progetto di tassazione

6.

luglio 1990, un “testamento” 7 maggio 1991 di __________, il memoriale

conclusivo 1° luglio 2009 dell'appellante,

fotografie, una lettera del 24 novembre 2003 all'avv. __________, una citazione del 22 luglio 2010 a comparire davanti al Giudice di pace del circolo di __________, lettere, richieste di

pagamento e diffide inviate dal Comune di __________ al convenuto per imposte,

contributi e tasse comunali, documentazione bancaria dell'appellante, corrispondenza con l'Istituto delle assicurazioni sociali e con

l'Ufficio esazione e condoni, un

decreto di sequestro 14 maggio 2009 e altra documentazione relativa a procedure

esecutive promosse contro l'appellante,

più ulteriori documenti). L'art. 321 cpv. 2 lett. b CPC vieta infatti di

presentare nuove prove in appello.

3.

L'appellante

si duole anzitutto che a torto il primo giudice abbia dichiarato tardive le sue

conclusioni scritte del 2 luglio 2009, consegnate alla cancelleria della Pretura

il giorno prima del dibattimento finale. Ora, che in una procedura accelerata

si possano presentare, ove siano state assunte prove, conclusioni scritte fino

a cinque giorni prima del dibattimento finale è indubbio (art. 280 cpv. 3

applicabile su rinvio dell'art. 399 CPC). Sta di fatto che, rimesse alla

cancelleria della Pretura solo il 2 luglio 2009 (la vigilia del dibattimento finale),

le conclusioni del convenuto erano tardive. Ci si può domandare se il Pretore

non dovesse avvertire l'interessato che, comparendo al dibattimento finale, egli

avrebbe potuto esporre il contenuto del memoriale

oralmente.

Sia come sia, si volessero anche esaminare le conclusioni scritte, la situazione

non muterebbe per le ragioni in appresso.

Nell'allegato conclusivo AP 1 sosteneva di

avere dimostrato il pagamento di fr. 250 000.– dovuti al padre per

l'acquisto della particella n. 1182 RFP, la documentazione richiamata dall'autorità fiscale non avendo forza probatoria.

Egli negava inoltre che il padre intendesse sottoporre a collazione i beni a

lui donati e sottolineava che non bisognava trascurare “le partecipazioni e le

spese” da lui sostenute per il defunto, per la comunione ereditaria e per la madre,

di complessivi fr. 98 000.– (sostentamento alla madre [stimato in fr. 45 000.–, ma poi tralasciato], spese funerarie, costi per la procedura di raggruppamento terreni,

tasse comunali e cantonali per fr. 18 000.–, opere edili sulle

particelle n. 1182, 1160 e 3167 per fr. 80 000.–). Così

argomentando, tuttavia, il convenuto dimenticava di essersi lasciato precludere

dalla lite e che la sua istanza volta alla restituzione in intero per essere

abilitato a presentare la risposta era stata respinta. E chi si lascia

precludere da una lite può sì partecipare la dibattimento finale, ma non può più

contestare i fatti addotti dalla controparte

né le risultanze istruttorie (art. 169 cpv. 1 CPC; v. RtiD II-2008

pag. 621 n. 8c). In concreto, quindi, AP 1 non poteva più mettere in

discussione quanto aveva allegato la controparte. Era escluso in altri termini che

il Pretore potesse considerare i fatti da lui recati nel memoriale conclusivo,

non desumibili dagli atti e in contrasto con quelli addotti dagli attori.

4.

In

merito al pagamento del prezzo per l'acquisto della particella 1182 RFP, venduta

il 23 aprile 1990 da __________ al figlio AP 1, questi ammette che gli accertamenti

del Pretore “non permettono veramente di stabilire se io ho proceduto al

pagamento o meno dei fr. 250 000.– a favore di mio padre. Io confermo di avere pagato la somma di

fr. 250 000.– come attestato nel rogito dell'avv. __________”. L'assunto è di dubbia ricevibilità, l'appellante

trovandosi – come si è appena visto – nella posizione di una parte preclusa. Ad

ogni buon conto nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che il

versamento di fr. 250 000.– non sia avvenuto poiché nell'elenco debiti accluso alle dichiarazioni d'im­posta dal 2001 al

2008, come pure nell'inventario

della sostanza relitta dal de cuius trasmesso all'Ufficio cantonale imposte di successione e

donazione, lo stesso AP 1 aveva indicato un proprio debito di fr. 250 000.– verso la

comunione ereditaria fu __________. Su tale apprezzamento delle prove l'appellante

non spende una parola, sicché l'appello risulta finanche irricevibile per

carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). Per

di più, è vero che al punto 2 del contratto di compravendita rogato dal notaio __________

(n. 781) le parti avevano previsto il pagamento di fr. 250 000.– alla firma

dell'atto, “che ne costituiva ricevuta”. Se non che, in calce all'atto medesimo

le parti avevano corretto tale clausola, prevedendo il pagamento del prezzo

entro trenta giorni dalla firma dell'atto. Quando il versamento sarebbe

intervenuto l'appellante non dice.

5.

L'appellante

ribadisce che non era volontà di suo padre sottoporre a collazione i fondi a

lui donati. Egli contende altresì il valore di tali beni, dolendosi che non

siano state considerate né le migliorie da lui apportate ai fondi, né il

pagamento degli interessi e degli ammortamenti relativi alle ipoteche gravanti

quegli immobili. In realtà l'appellante evita una volta ancora di confrontarsi con

le motivazioni del Pretore, secondo cui nell'atto di donazione del 29 settembre

1989.

__________ aveva espressamente previsto la collazione delle particelle n. 197 (½), 199, 199A e 1160 RFP, mentre per quanto riguardava la donazione delle particelle n. 277A e

380.

(½) non risultava che il de cuius intendesse

dispensare il figlio da collazione. Per di più, davanti al notaio divisore AP 1

non aveva contestato l'obbligo di collazione. Anche a quest'ultimo proposito

l'appellante tace.

Quanto al

valore dei beni da collazionare, il Pretore si è dipartito da una stima di

fr. 437 865.– risalente all'ottobre 2001, salvo ridurla a fr. 381 698.– “procedendo

a un'indicizzazione a ritroso” fino all'apertura della successione

(settembre del 1991). L'appellante evoca migliorie da lui apportate, come pure

il pagamento di interessi ipotecari e di ammortamenti. A prescindere dal fatto però

che solo le migliorie possono influire sul valore venale di un immobile, AP 1

avrebbe dovuto far valere le sue pretese davanti al notaio divisore durante la

confezione dell'inventario. In ogni caso, si volesse anche sorvolare al

riguardo, nell'appello egli non indica minimamente a quanto ammonterebbero i

costi da lui sopportati. Ciò rende una volta di più il ricorso improponibile (Rep.

1993.

pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1;

iden­tico principio vige sul piano federale: DTF 133 II 415 consid. 1.4.2

in fine, 134 III 235).

6.

Nell'“istanza

di ricorso” AP 1 critica la possibilità di scegliere fra le tre varianti a lui

offerte dal Pretore per il conferimento dei beni da collazionare. Relativamente

alla prima (conferimento in natura), egli lamenta che il Pretore non abbia considerato

le spese da lui sostenute e il lavoro svolto per i fondi ricevuti in donazione.

Quanto alla seconda (imputazione del valore di fr. 381 698.– sulla suo

quota), egli sostiene che essa farebbe perdere alla madre il diritto alla

rendita complementare AVS. Per quel che è della terza (versamento di fr. 381

698.

– alla successione), infine, a mente sua il Pretore sapeva che “mio padre nella

nostra compra-vendita di allora, con l'accordo di mia mamma, aveva deciso di

agire proprio per via che con i suoi figli non voleva più aver nulla a che fare

e per lui gli stessi erano stati diseredati”.

L'art.

628.

cpv. 1 CC stabilisce che l'erede chiamato a collazionare un bene, e lui solo

(DTF 124 II 272 consid. 4b/cc), ha diritto di scegliere se conferire in natura

la cosa ricevuta o imputarne il valore. Ove egli rifiuti di scegliere, gli

altri eredi possono rivolgersi al giudice per fargli fissare un termine entro

cui optare, in difetto di che deciderà il

giudice (Steinauer, Le droit des

successions, Berna 2006, pag. 142 seg. n. 231e e 231f). Accertato che nel caso specifico le

particelle n. 3165 RFD, n. 199A NMC, n. 1160 RFD, n.

277A NMC, n. 2625 RFD (un mezzo) e n. 2780 RFD (un mezzo) andavano

collazionate e constatata la passività del convenuto, il Pretore poteva

solo fissare a AP 1 un termine entro cui esercitare la scelta. Sotto questo

profilo la sentenza impugnata è assolutamente corretta. E AP 1 mantiene il

diritto – ma anche il dovere – di scegliere la modalità di conferimento a lui

più confacente entro 10 giorni dal momento in cui passerà in giudicato la

sentenza del Pretore, senza dover recare giustificazioni. Le ragioni per cui egli

non sappia decidersi non interessano. Fuori tema, una volta di più l'appello si

rivela inammissibile.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). L'entità della tassa di giustizia va nondimeno moderata, la causa

non terminando in appello

con un giudizio di merito (art. 21 LTG per analogia). L'appellante rifonderà inoltre alla parte che

ha presentato osservazioni un'adeguata indennità per ripetibili.

8.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso

in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 1000.–

sono

posti a carico dell'appellante,

che rifonderà a AO 3, AO 7, AO 1, AO 6, AO 4, AO 5 e AO 2 fr. 2000.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

, ;

, .

Comunicazione

a:

– avv. __________;

– Pretura

del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause

senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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