11.2010.9
Fondazioni: intervento dell'autorità di vigilanza
20 febbraio 2013Italiano25 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2010.9
Data decisione, Autorità:
20.02.2013, ICCA
Titolo:
Fondazioni: intervento dell'autorità di vigilanza
FONDAZIONI
VIGILANZA CANTONALE
art. 84 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2010.9
Lugano,
20 febbraio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 65 (destituzione
di membri di un consiglio di fondazione) della Divisione della giustizia quale
autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza
professionale che oppone
AP
1
AP
2 , e
avv. AP 3
(patrocinati dall'avv. PA 1)
alla
FONDAZIONE AO 1
(rappresentata dalla presidente del consiglio di
fondazione
lic. iur. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 12 gennaio 2010 presentato da RI 1, RI 2 e RI 3 contro la decisione emessa il
4 dicembre 2009 dalla Divisione della giustizia quale autorità
di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
Fondazione, costituita con atto pubblico del 3 aprile 1998 e iscritta nel
registro di commercio il 14 aprile successivo, ha per scopo “l'acquisto e la riattazione del palazzo
iscritto nell'elenco dei monumenti storici denominato ‛__________’ o ‛__________’ di __________ per destinarlo ad attività culturali e/o di intrattenimento,
amministrative pubbliche e/o private, di ricerca storica in diversificati
settori, di centro raccolta di documentazione storica e sull'emigrazione ticinese,
di riunioni, di esposizioni nel settore artistico e artigianale e ogni altra
attività che ha riferimento con gli interessi collettivi”. Organo direttivo della fondazione è un
consiglio di nove membri.
B. L'11
marzo 2009 AP 3, membro del consiglio, ha inviato una lettera alla fondazione
nella quale disapprovava – in particolare – il modo in cui erano diretti i
lavori nel “__________” ed esprimeva
l'intenzione di andarsene (“Non sono quindi al mio posto e me ne vado”),
salvo dichiararsi pronto a terminare, con l'assenso della fondazione, le
attività già programmate. In presenza di tre membri il consiglio di fondazione
ha deciso il 17 marzo 2009 di accettare le dimissioni dell'avvocato AP 3, che è
stato invitato ad astenersi dal partecipare ad altre manifestazioni del
sodalizio. L'avvocato AP 3 ha scritto alla fondazione il 24 marzo successivo,
contestando di essersi dimesso e chiedendo una riunione straordinaria del
consiglio. La riunione si è tenuta il 30 marzo 2009 con “le dimissioni dell'avvocato
AP 3” all'ordine del giorno. Dopo discussione, tre membri hanno votato per la
conferma della decisione presa il 17 marzo 2009, due hanno votato contro e uno
si è astenuto.
C. Il
29 aprile 2009 AP 3, AP 1 e AP
2 sono insorti alla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle
fondazioni con un “reclamo” perché annullasse la risoluzione appena citata e
destituisse la presidente del consiglio di fondazione PA 2 insieme con il
vicepresidente __________ o, subordinatamente, nominasse un commissario incaricato di amministrare la
fondazione. Statuendo l'11 agosto 2009, la Divisione della giustizia ha
dichiarato irricevibile il “reclamo” contro l'esautorazione dell'avvocato AP 3,
rinviando a più tardi l'esame della postulata adozione
di provvedimenti nei confronti di PA 2 e __________, con eventuale nomina di un
commissario alla fondazione.
D. AP 3, PI 1 e PI 2 hanno impugnato il 1° settembre 2009 la decisione della
Divisione della giustizia davanti a questa Camera, chiedendo di riformarla nel
senso di accertare l'inesistenza delle dimissioni litigiose o, subordinatamente, di annullarla e di rinviare gli atti alla
Divisione della giustizia perché proceda all'esame della postulata rimozione di
RA 1 e __________ oppure nomini un commissario alla fondazione. Nelle sue
osservazioni del 7 ottobre 2009 la Fondazione CO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata (inc. 11.2009.150).
E. Nel
frattempo, il 21 settembre 2009 PI 1, PI 2 e AP 3 si sono riuniti autonomamente
e hanno deciso di espellere RI 1 e __________ dal consiglio della
Fondazione AO 1. Due giorni dopo RI 1, __________, __________, __________ e __________
hanno tenuto una riunione del consiglio di fondazione in cui hanno deciso di
espellere PI 1 e PI 2. Entrambe le decisioni sono state pubblicate dai loro
autori sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (77/2009 pag. 7195 e 79/2009
pag. 7412).
F. Accertata
l'“urgenza di adottare provvedimenti volti a salvaguardare gli interessi della
fondazione”, il 7 ottobre 2009 la Divisione della giustizia ha
sospeso inaudita parte e con effetto immediato tutti i membri del consiglio di
fondazione, designando un'amministratrice nella persona dell'avv. __________,
chiamata a “curare la gestione
corrente e gli affari della fondazione”, come pure “a
prendere le misure volte a preservare e tutelare i beni della fondazione,
avvalendosi della collaborazione dell'autorità di vigilanza”. Adita il 21 ottobre 2009 dalla Fondazione
AO 1, da PA 2, __________, __________, __________ e __________, con
sentenza del 9 novembre 2009 questa Camera ha dichiarato
l'appello irricevibile, ma ha trasmesso l'atto all'autorità di vigilanza
sulle fondazioni perché lo trattasse come istanza di contraddittorio (inc. 11.2009.184).
G. Statuendo il 4 dicembre 2009 dopo avere sentito le parti, la Divisione
della giustizia ha destituito con effetto immediato AP 1, AP 2 e l'avv. AP 3 dal
consiglio della Fondazione AO 1, togliendo effetto sospensivo a un
eventuale appello contro tale decisione. Nei
confronti degli altri membri del consiglio di fondazione essa non ha adottato
provvedimenti. La tassa di giustizia di fr. 150.– è stata posta a carico
di AP 1, AP 2 e AP 3 in ragione di un terzo ciascuno. Con decisione di quello
stesso giorno la Divisione della giustizia ha poi dichiarato
priva d'oggetto la decisione provvisionale del 7 ottobre 2009 e ha posto
termine all'incarico dell'amministratrice, togliendo effetto sospensivo a un
eventuale appello anche contro tale decisione. La tassa
di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico di della fondazione.
H. AP 1, AP 2 e l'avv. AP 3 si sono rivolti il 12 gennaio 2010 a questa Camera per ottenere anzitutto che fosse restituito effetto sospensivo al loro appello e
che in via cautelare fosse vietata al consiglio di fondazione la nomina di
nuovi membri in pendenza di causa, come pure l'esecuzione di qualsiasi lavoro
nel “__________”, la stipulazione di qualsiasi obbligo a carico della
fondazione medesima o del fondo appartenente alla fondazione e l'organizzazione
nello stabile di qualunque manifestazione “non strettamente rispettosa degli
scopi statutari e degli interessi economico-finanziari della fondazione”. Nel
merito essi chiedono la loro reintegra nel consiglio di
fondazione e l'esclusione da quest'ultimo di PA 2 e di __________ o, in subordine,
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti a un'autorità
di vigilanza diversamente composta perché integri l'istruttoria e statuisca di
nuovo.
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2010 la Fondazione __________
propone di confermare la decisione impugnata e di dichiarare l'appello
temerario, condannando gli appellanti a rifondere somme (cifrate solo
parzialmente) a PA 2 e __________ in risarcimento del danno, fr. 15 000.– ciascuno a __________,
__________ e __________ in riparazione del
torto morale e un'ulteriore somma imprecisata alla fondazione per
ripetibili, oltre che in risarcimento del danno.
La richiesta
volta alla restituzione dell'effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata
respinta con decreto del 18 gennaio 2010 dal presidente di questa Camera, il
quale contestualmente ha dichiarato irricevibile l'istanza di provvedimenti
cautelari, non risultandone resi verosimili i presupposti. Un ricorso in
materia civile presentato dagli appellanti il 17 febbraio 2010 contro tale
decreto è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza
5A_147/2010 del 22 giugno 2010.
Fatti
I. RI
3 è deceduto il 4 dicembre 2011. Statuendo il 20 febbraio 2013
sull'appello da lui presentato insieme con AP 1 e AP 2 contro la decisione dell'11 agosto 2009 con cui la Divisione della
giustizia aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro l'esclusione dal
consiglio di fondazione (sopra, lett. C), questa Camera ha dichiarato l'appello
senza oggetto, mentre ha respinto l'appello nella misura in cui l'autorità di
vigilanza aveva deciso di esaminare in separata sede la postulata adozione di
provvedimenti nei confronti di PA 2 e __________, con eventuale nomina di un
commissario alla fondazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse fino al 31 dicembre 2010 dalla Divisione della giustizia quale
autorità di vigilanza sulle fondazioni erano impugnabili entro venti giorni a
questa Camera (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC ticinese). La procedura
era regolata dagli art. 307 segg. CPC
ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese.
Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli
appellanti il 9 dicembre 2009. Data la sospensione dei termini durante le ferie
giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. a
CPC ticinese), l'appello in esame risulta tempestivo.
2.
L'autorità
cantonale di vigilanza provvede affinché i beni di una fondazione siano impiegati
conformemente allo scopo (art. 84 cpv. 2 CC). A tale controllo sfuggono solo le
fondazioni di famiglia e quelle ecclesiastiche (art. 87 cpv. 1 CC). La
vigilanza non si limita all'investimento e all'impiego degli averi della
fondazione, ma comprende anche le questioni organizzative, l'autorità di vigilanza
essendo abilitata a sospendere, revocare o sostituire un organo che con il suo
comportamento impedisca alla fondazione di funzionare in ossequio al suo fine e
secondo la legge. L'autorità interviene altresì qualora un consiglio di
fondazione escluda uno o più membri, se ciò compromette il buon funzionamento
della fondazione. Inoltre essa può rivedere decisioni sulla composizione degli
organi, se tali decisioni influiscono sulla capacità di funzionamento della fondazione. L'applicazione analogica della
norma sull'esclusione di un membro da un'associazione vale solo per i
motivi di esautorazione, non per la procedura. Le associazioni non soggiacendo a
una vigilanza amministrativa, in effetti, l'espulsione di un membro da un
associazione può essere contestata solo davanti al giudice civile (RtiD II-2008
pag. 639 consid. 4 con riferimenti).
3.
L'autorità
di vigilanza sulle fondazioni interviene d'ufficio, su richiesta oppure, ove
siano censurate azioni o omissioni di un consiglio di fondazione, su ricorso.
Il ricorso è dato a chiunque abbia un interesse legittimo (sulla nozione: Grüninger
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 84;
Vez in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 17 ad art. 84, entrambi con richiami). Nel Cantone Ticino esso
era contemplato dall'art. 4 cpv. 2 del regolamento circa la sorveglianza
sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale (BU 1997 pag.
152), sostituito il 1° gennaio 2012 dall'art. 5 della legge concernente la
vigilanza sugli istituti di previdenza professionale
e sulle fondazioni (RL 6.4.8.1). Il ricorso era – ed è – disciplinato dalla
legge di procedura per le cause amministrative.
Chi non ha un interesse legittimo può sollecitare ugualmente l'intervento
dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni, ma in tal caso non ha qualità di
parte e non può impugnare poi la decisione presa dall'autorità (Grüninger, op. cit., n. 18 ad art.
84.
CC; Vez, op. cit., n. 16 ad
art. 84 CC).
4.
Il
potere d'intervento dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni non sostituisce
la competenza del giudice civile. L'autorità amministrativa può sospendere, escludere
o sostituire membri di un consiglio di fondazione, così come reintegrare membri
espulsi, solo qualora appaia minacciato il corretto funzionamento dell'istituto
in ossequio al fine perseguito dalla fondazione nel rispetto della legge. Se
ciò non fosse, l'autorità di vigilanza lederebbe l'autonomia degli organi della
fondazione. Ne segue che qualora l'esclusione da un consiglio di fondazione
offenda esclusivamente diritti soggettivi del membro a far parte del consiglio,
senza pregiudicare il funzionamento della fondazione, l'esclusione va contestata
davanti al giudice civile. La questione di sapere se
un'esclusione
comprometta effettivamente l'operatività di una fondazione può rivelarsi
delicata. Per tale ragione la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che
solo al momento in cui l'autorità di vigilanza rinuncia a intervenire o rifiuta
di esaminare un eventuale ricorso del membro escluso, limitandosi a tutelare il
conseguimento dello scopo e il funzionamento della fondazione attraverso
possibili misure meno incisive, si apre all'interessato la via della causa
civile (RtiD II-2008 pag. 640 consid. 6 con richiami).
5.
Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha ricordato di
dover vegliare non solo a che i beni di una fondazione siano usati per il fine cui
sono destinati, ma anche al buon funzionamento degli organi. Nella fattispecie – essa ha continuato – dopo l'estromissione
dell'avvocato AP 3 il clima nel consiglio della Fondazione AO 1 si era
deteriorato al punto da generare due fazioni contrapposte. L'una faceva capo alla
presidente PA 2 e a __________ insieme con __________, __________ e __________;
l'altra comprendeva AP 3, AP 1 e AP 2. Questi si sono riuniti il 21 settembre
2009, decidendo l'espulsione di PA 2 e di __________ dal consiglio di fondazione.
Se non che – ha rammentato l'autorità di vigilanza – il fronte opposto si è
riunito due giorni dopo, decidendo l'espulsione di AP 1 e AP 2. Si erano create
così due formazioni indipendenti che prendevano decisioni autonome e si arrogavano
il diritto di rappresentare legittimamente il consiglio di fondazione anche mediante
pubblicazioni sul Foglio ufficiale. Ciò poteva condurre alla paralisi dell'istituto,
conteso dai due gruppi, per tacere della confusione che poteva provocare nei
terzi.
Dovendo
adottare provvedimenti concreti per ripristinare la corretta operatività del
consiglio di fondazione nelle circostanze descritte, l'autorità di vigilanza ha
rilevato che il 21 settembre 2009 AP 3, AP 1 e AP 2 si erano riuniti
illegalmente, poiché solo la presidente (o l'autorità di vigilanza, dandosi rifiuto
o inazione della presidente) avrebbe potuto convocare il consiglio di fondazione.
La loro decisione di espellere PA 2 e __________ era quindi nulla e
abusivamente
essi si ritenevano rappresentare il consiglio medesimo. Non intravedendo la
possibilità di applicare provvedimenti meno incisivi, l'autorità di vigilanza
ha deciso così di allontanare definitivamente tutti e tre. In tal modo – essa
ha concluso – si ripristinava il normale funzionamento del consiglio conformemente
allo scopo della fondazione e alla legge. Che nel frattempo,
il 23 ottobre 2009, RI 1 e RI 2
avessero contestato
davanti al Pretore del Distretto di Blenio
la
decisione del 23 settembre 2009 con cui PA 2, __________,
__________, __________ e __________ li avevano espulsi dal consiglio di
fondazione (causa ancora pendente: inc. OA.2009.19) nulla
mutava a tale stato di cose.
6.
L'avv.
AP 3 è deceduto in pendenza di appello, il
4.
dicembre 2011. Con la morte si è estinto il suo mandato di membro
nel consiglio di fondazione (Grüninger,
op. cit., n. 8 ad art. 83 CC). Ciò posto, risulta ormai senza interesse
giuridico indagare se l'autorità di vigilanza lo abbia destituito a ragione o a
torto. L'appello conserva invece la sua valenza per quanto riguarda AP 1 e AP 2.
Nulla osta di conseguenza, sotto questo profilo, alla trattazione del gravame.
7.
Gli
appellanti fanno valere in primo luogo che l'autorità di vigilanza avrebbe
dovuto chiarire, prima di decidere, quali siano i veri membri del consiglio
della Fondazione AO 1, AP 2 non risultando – ad esempio – essere mai stato
iscritto nel registro di commercio, né __________. L'argomentazione è
inconcludente. Intanto, non fosse membro del consiglio di fondazione, AP 2 non
avrebbe nemmeno un interesse giuridicamente protetto a impugnare la propria
destituzione da parte dell'autorità di vigilanza. Che poi __________ sia o non
sia membro del consiglio di fondazione poco importa: l'autorità di vigilanza invero non ha confermato la validità dell'espulsione
decisa il 23 settembre 2009 da PA 2, __________, __________, __________
e __________ (la questione rientra nelle competenze del giudice civile), ma ha
destituito AP 3, AP 1 e AP 2 intervenendo d'ufficio per garantire il corretto
funzionamento del consiglio di fondazione. Al proposito l'appello manca perciò
di consistenza.
8.
Sostengono
gli appellanti che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto inquisire sul rispetto
dello scopo da parte della fondazione, da loro reiteratamente preteso, e sull'impiego
dei fondi, in particolare sulla conduzione dei lavori di ristrutturazione nel “__________”.
La Divisione della giustizia avrebbe dovuto appurare in specie se il perseguimento
dello scopo della fondazione non fosse compromesso da PA 2, __________ e __________,
i quali versano in un conflitto d'interessi poiché dirigono in pari tempo il __________,
__________, al quale sono appigionati gli spazi del “__________”. Costoro
mirano a ristrutturare il salone del primo piano, in specie, senza curarsi di
scoperte importanti (l'esistenza di un soffitto nascosto, le tracce di un
incendio), purché il restauro sia rapido e funzionale per la loro associazione.
Inoltre la decisione di ammettere dimissioni inesistenti da parte di AP 3, quella
di ignorare l'effetto sospensivo di cui era provvisto l'appello pendente contro
tale decisione e quella di escludere AP 1 e AP 2 sono atti deliberati intesi a emarginare
chi aveva a cuore gli interessi della fondazione anziché quelli del Centro di
cultura tibetana.
L'argomentazione
confonde scopo della fondazione e modo cui tale scopo va attuato. Lo scopo
della fondazione è in concreto l'acquisto e la riattazione del “__________” per consentirne la destinazione ad attività culturali di varia
indole. L'acquisto è avvenuto, la riattazione è in corso d'opera, la
destinazione dello stabile ad attività culturali indiscussa. Il dissidio nel
consiglio di fondazione è dovuto – secondo quanto narrano gli stessi appellanti
– al modo in cui dev'essere condotta la riattazione dell'edificio, e in
particolare il restauro del salone al primo piano: gli appellanti intendevano
promuovere ricerche sull'esistenza di un soffitto nascosto e sulle tracce di un
antico incendio, mentre la presidente e altri membri del consiglio di fondazione
sembravano non voler indugiare. Sta di fatto che non competeva all'autorità di
vigilanza stabilire chi di loro avesse ragione. Nella decisione dell'11 agosto
2009.
con cui ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dagli appellanti
medesimi contro l'esclusione di AP 3 dal consiglio di
fondazione tale autorità ha accertato che al ricupero
del “__________” sovrintende ad ogni modo l'Ufficio cantonale dei beni culturali,
il cui sistema di controllo è mirato proprio a evitare operazioni improprie
(consid. 6). La correttezza del restauro – e l'adeguato adempimento del fine da
parte della fondazione – non appariva dunque a rischio, indipendentemente dal
fatto che delle opere si occupasse l'avvocato AP 3 o no, mentre il censurato
conflitto d'interessi non poteva – in simili circostanze – pregiudicare il
ricupero dell'edificio. Con tale motivazione gli appellanti non si confrontano,
nonostante la prolissità del memoriale. Eccepiscono che l'Ufficio dei beni
culturali è stato interpellato proprio dall'avvocato AP 3, ma ciò non escludeva
che i lavori potessero essere eseguiti correttamente anche senza di lui.
9.
Gli
appellanti sostengono inoltre – e in sintesi – che la riunione del consiglio di
fondazione da loro tenuta il 21 settembre 2009 (quando hanno espulso PA 2 e __________) era dovuta al comportamento
della presidente, la quale agiva in malafede senza rispettare i loro diritti. Tanto
più che costei non avrebbe mai posto all'ordine del giorno la propria
esclusione prima di quella di AP 1 e AP 2. Anzi, si sarebbe comportata come nei
confronti di AP 3, non disdegnando soprusi. E nemmeno era possibile – essi
soggiungono – far indire una convocazione del consiglio di fondazione da parte di
lei, salvo ricevere risposte poco serie.
Nella
misura in cui pretendono di essersi riuniti il 21 settembre 2009 di propria iniziativa
poiché ciò sarebbe stato impossibile per il tramite della presidente del consiglio
di fondazione, gli appellanti dimenticano quanto ha rilevato la Divisione della
giustizia, ovvero che di fronte all'inazione o alla resistenza della presidente
essi avrebbero potuto rivolgersi all'autorità di vigilanza. Del resto, che la
presidente non intendesse mettere ai voti la propria revoca sembra smentito da
una lettera inviata ai membri del consiglio di fondazione (doc. U, senza data,
nel fascicolo “decisioni incidentali e pregiudiziali + documenti”) in cui la
stessa PA 2 si dichiarava disposta a mettere la questione all'ordine del giorno
come primo oggetto della riunione prevista per mercoledì 23 settembre 2009. Il
problema stava nel fatto, se mai, che AP 3 non sarebbe stato ammesso alla
seduta, essendo stato escluso dal consiglio di fondazione il 30 marzo 2009.
Avesse inteso far valere diritti soggettivi a far parte di quel consiglio,
tuttavia, il legale avrebbe potuto adire il giudice civile (sopra, consid. 4),
ciò che non ha fatto. Sia come sia, asseriscano pure di avere agito per
necessità, gli appellanti trascurano che in tal modo – cioè senza passare attraverso
l'autorità di vigilanza – essi non avrebbero salvaguardato il fine della
fondazione, ma avrebbero semplicemente provocato la paralisi di quest'ultima, giacché
non si sarebbe più capito chi fosse membro del consiglio della Fondazione AO 1
né chi dirigesse l'ente. L'autorità di vigilanza doveva quindi intervenire e rimuovere
la situazione di illegalità. Ora, nell'illegalità si trovavano gli appellanti, i
quali avevano convocato un consiglio di fondazione senza averne diritto per
legge o per statuto e avevano preso decisioni autonome. Costoro non possono pretendere
così che l'autorità di vigilanza destituisse PA 2 o __________, i quali non
impedivano alla fondazione di perseguire legalmente il suo scopo, seppure gli
appellanti non ne condividessero i metodi.
10.
A
parere degli appellanti la decisione impugnata offende il principio della
proporzionalità, anche perché il proposito di ripristinare la serenità nel
consiglio di fondazione – dichiarato dalla Divisione della giustizia – non
assicura necessariamente il buon funzionamento dell'istituto né il corretto
adempimento del fine da parte della fondazione. Ora, non fa dubbio che nell'esercizio
delle proprie attribuzioni l'autorità di vigilanza sulle fondazioni deve
rispettare i principi generali preposti all'attività amministrativa, compreso
il precetto della proporzionalità. Prima di sospendere, revocare o sostituire un
organo essa deve verificare quindi che il corretto funzionamento della
fondazione in ossequio al fine perseguito nel rispetto della legge non possa
essere salvaguardato con provvedimenti meno incisivi, per esempio con raccomandazioni
o direttive vincolanti oppure con la sospensione, la modifica o l'annullamento
di singole decisioni oppure con l'esecuzione d'ufficio di determinati atti (Riemer in: Berner Kommentar, edizione
1981, n. 89 segg. ad art. 84 CC). Non interessa per contro l'eventuale colpa
dell'organo, la quale potrebbe anche non sussistere. Il criterio d'intervento
dev'essere oggettivo: determinante è sapere quale provvedimento si imponga nel
singolo caso, a prescindere da qualunque colpa, per garantire il corretto funzionamento
dell'istituto (Riemer, op. cit.,
n. 99 ad art. 84 CC).
In
concreto gli appellanti asseverano che l'autorità di vigilanza
avrebbe
potuto limitarsi a impartire istruzioni, ma non spiegano quali. Direttive vincolanti
poi devono riferirsi ad azioni o omissioni puntuali della fondazione (Riemer, op. cit., n. 90 ad art. 84 CC),
mentre nella fattispecie si è radicato un dissidio di carattere personale che
ha diviso il consiglio della Fondazione AO 1 in due campi. Come avrebbero potuto rimediare a ciò semplici direttive, seppure vincolanti, non è dato a divedere.
Un provvedimento meno incisivo della rimozione poteva essere tutt'al più la sospensione
di uno o più membri, rispettivamente la sospensione limitata a certe pratiche. Ciò
sarebbe stato concepibile tuttavia per un periodo determinato o determinabile,
nell'attesa che la fondazione superasse una situazione critica o per lo meno difficile.
Nel caso in esame la contrapposizione dei fronti non era però né settoriale né
temporale, in particolare tra AP 3 ed PA 2 (“o io o AP 3”: appello del 1°
settembre 2009 contro l'esclusione dell'avvocato AP 3, pag. 3 in basso). Quanto a AP 1 e AP 2, la loro posizione appariva meno profilata rispetto a quella
dell'avvocato AP 3, ma il loro dissidio con PA 2 era altrettanto insanabile,
ove appena si consideri che un tentativo di conciliazione condotto il
7.
luglio
2009.
dall'autorità di vigilanza in esito al “reclamo” allora pendente contro l'estromissione
di AP 3 dal consiglio di fondazione era decaduto infruttuoso. Per di più, dopo ch'essi
si erano riuniti con l'avvocato AP 3 quel 21 settembre 2009 per espellere PA 2
e __________ dal consiglio di fondazione la frattura si era ormai consumata e
la loro permanenza nel consiglio avrebbe solo fomentato litigi.
Si
conviene che la rimozione di membri da un consiglio di fondazione è un provvedimento
ultimo, da applicare solo quando altre misure risultano insufficienti (Vez, op. cit., n. 26 ad art. 84 CC con
riferimenti). Il caso specifico era tuttavia estremo nello scontro tra fazioni e
rimedi più blandi non avrebbero ripristinato il funzionamento del consiglio di
fondazione nella legalità. Quanto al fatto che in seguito alla destituzione
sarebbero venuti a mancare tre membri del consiglio, neppure gli appellanti
pretendono che a ranghi incompleti l'istituto non fosse più in grado di
deliberare. Ne segue che, sprovvisto di fondamento, l'appello si rivela destinato
all'insuccesso.
11.
La
richiesta degli appellanti intesa a ottenere – in subordine – l'annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti a un'autorità di vigilanza
sulle fondazioni diversamente composta è senza oggetto, la decisione impugnata
resistendo alla critica. Ciò fa decadere automaticamente la decisione
provvisionale del 7 ottobre 2009 – per altro revocata con la decisione
impugnata – mediante la quale l'autorità di vigilanza sulle fondazioni aveva sospeso
inaudita parte tutti i membri del consiglio di fondazione, designando un'amministratrice.
12.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la
soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). La Fondazione AO 1
chiede un'indennità per ripetibili (art. 150 prima frase CPC ticinese), avendo
formulato osservazioni in cui postulava il rigetto dell'appello. Non ha dovuto
far capo però all'opera di un patrocinatore, la presidente del consiglio di
fondazione essendo provvista di formazione giuridica. Né la stesura del
memoriale consta avere cagionato alla fondazione costi particolari o avere causato
alla presidente disagi d'ordine professionale. Non si disconosce che la redazione
dell'esposto può avere richiesto un certo dispendio di tempo. Non si deve trascurare
tuttavia che l'allegato è ridondante e travalica in larga misura il potere cognitivo
di un'autorità chiamata a vigilare sulle fondazioni. Attribuire indennità
d'inconvenienza in siffatte circostanze non si giustifica.
Nelle
osservazioni la fondazione rivendica un'indennità (imprecisata) anche per le
osservazioni presentate il 26 maggio 2009 al “reclamo” introdotto dagli
appellanti contro l'esautorazione di AP 3, ma a tal fine essa avrebbe dovuto impugnare
il dispositivo della decisione emessa l'11 agosto 2009 con cui l'autorità di
vigilanza sulle fondazioni non ha assegnato ripetibili. Passato in giudicato,
quel dispositivo non può più essere ridiscusso. Sempre nelle osservazioni del
10.
febbraio 2010 la fondazione chiede di dichiarare l'appello temerario (art.
152.
cpv. 1 CPC ticinese). Temerario però è un modo di procedere dal
quale si asterrebbe ogni persona ragionevole che agisce in buona fede (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 2 ad art. 31; DTF 111 Ia
148). Gli appellanti hanno esperito un mezzo d'impugnazione infondato, oltre
che verboso e farraginoso, ma non hanno agito con manifesta ingiustizia, per
quanto il clima acceso da scontro aperto possa avere destato una simile impressione
nell'appellata. Non soccorrono dunque i presupposti per condannarli “a
risarcire l'altra parte di ogni spesa e danno che avesse incontrato, o subìto,
a motivo dell'indebita lite”.
13.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è un atto di giurisdizione
non contenziosa (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
pag. 8 n. 1.2.7), suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 4 LTF). Non potendosi definire “di carattere pecuniario” nel senso dell'art. 74 cpv. 1 LTF, la destituzione degli appellanti
può dunque essere deferita al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore.
Dipendono invece dall'ammontare del valore litigioso le pretese (solo
parzialmente cifrate) che la fondazione ha avanzato con le osservazioni
all'appello. Incomberà alla fondazione medesima, dandosi il caso, indicarne con
precisione l'ammontare nel caso in cui intenda riproporle davanti al Tribunale
federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Muralto
(competente per decisione adottata dal Gran Consiglio il 29 novembre 2011).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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