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Decisione

11.2010.9

Fondazioni: intervento dell'autorità di vigilanza

20 febbraio 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. RI

3 è deceduto il 4 dicembre 2011. Statuendo il 20 febbraio 2013

sull'appello da lui presentato insieme con AP 1 e AP 2 contro la decisione dell'11 agosto 2009 con cui la Divisione della

giustizia aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro l'esclusione dal

consiglio di fondazione (sopra, lett. C), questa Camera ha dichiarato l'appello

senza oggetto, mentre ha respinto l'appello nella misura in cui l'autorità di

vigilanza aveva deciso di esaminare in separata sede la postulata adozione di

provvedimenti nei confronti di PA 2 e __________, con eventuale nomina di un

commissario alla fondazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse fino al 31 dicembre 2010 dalla Divisione della giustizia quale

autorità di vigilanza sulle fondazioni erano impugnabili entro venti giorni a

questa Camera (art. 15 prima fra­se LAC e 424 cpv. 3 CPC ticinese). La procedura

era regolata dagli art. 307 segg. CPC

ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese.

Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli

appellanti il 9 dicembre 2009. Data la sospensione dei termini durante le ferie

giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. a

CPC ticinese), l'appello in esame risulta tempestivo.

2.

L'autorità

cantonale di vigilanza provvede affinché i beni di una fondazione siano impiegati

conformemente allo scopo (art. 84 cpv. 2 CC). A tale controllo sfuggono solo le

fondazioni di famiglia e quelle ecclesiastiche (art. 87 cpv. 1 CC). La

vigilanza non si limita all'investimento e all'impiego degli averi della

fondazione, ma comprende anche le questioni organizzative, l'autorità di vigilanza

essendo abilitata a sospendere, revocare o sostituire un organo che con il suo

comportamento impedisca alla fondazione di funzionare in ossequio al suo fine e

secondo la legge. L'autorità interviene altresì qualora un consiglio di

fondazione escluda uno o più membri, se ciò compromette il buon funziona­mento

della fondazione. Inoltre essa può rivedere decisioni sulla composizione degli

organi, se tali decisioni influiscono sulla capacità di funzionamento della fondazione. L'applicazione analogica della

norma sull'esclusione di un membro da un'associazione vale solo per i

motivi di esautorazione, non per la procedura. Le associazioni non soggiacendo a

una vigilanza amministrativa, in effetti, l'espulsione di un membro da un

associazione può essere contestata solo davanti al giudice civile (RtiD II-2008

pag. 639 consid. 4 con riferimenti).

3.

L'autorità

di vigilanza sulle fondazioni interviene d'ufficio, su richiesta oppure, ove

siano censurate azioni o omissioni di un consiglio di fondazione, su ricorso.

Il ricorso è dato a chiunque abbia un interesse legittimo (sulla nozione: Grüninger

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 84;

Vez in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 17 ad art. 84, entrambi con richiami). Nel Cantone Ticino esso

era contemplato dall'art. 4 cpv. 2 del regolamento circa la sorveglianza

sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale (BU 1997 pag.

152), sostituito il 1° gennaio 2012 dall'art. 5 della leg­ge concernente la

vigilanza sugli istituti di previdenza professionale

e sulle fondazioni (RL 6.4.8.1). Il ricorso era – ed è – disciplinato dalla

legge di procedura per le cause amministrative.

Chi non ha un interesse legittimo può sollecitare ugualmente l'intervento

dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni, ma in tal caso non ha qualità di

parte e non può impugnare poi la decisione presa dall'autorità (Grünin­ger, op. cit., n. 18 ad art.

84.

CC; Vez, op. cit., n. 16 ad

art. 84 CC).

4.

Il

potere d'intervento dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni non sostituisce

la competenza del giudice civile. L'autorità amministrativa può sospendere, escludere

o sostituire membri di un consiglio di fondazione, così come reintegrare membri

espulsi, solo qualora appaia minacciato il corretto funzionamento dell'istituto

in ossequio al fine perseguito dalla fondazione nel rispetto della legge. Se

ciò non fosse, l'autorità di vigilanza lederebbe l'autonomia degli organi della

fondazione. Ne segue che qualora l'esclusione da un consiglio di fondazione

offenda esclusivamente diritti soggettivi del membro a far parte del consiglio,

senza pregiudicare il funzionamento della fondazione, l'esclusione va contestata

davanti al giudice civile. La questione di sapere se

un'esclusione

comprometta effettivamente l'operatività di una fondazione può rivelarsi

delicata. Per tale ragione la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che

solo al momento in cui l'autorità di vigilanza rinuncia a intervenire o rifiuta

di esaminare un eventuale ricorso del membro escluso, limitandosi a tutelare il

conseguimento dello scopo e il funzionamento della fondazione attraverso

possibili misure meno incisive, si apre all'interessato la via della causa

civile (RtiD II-2008 pag. 640 consid. 6 con richiami).

5.

Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha ricordato di

dover vegliare non solo a che i beni di una fondazione siano usati per il fine cui

sono destinati, ma anche al buon funzionamento degli organi. Nella fattispecie – essa ha continuato – dopo l'estromissione

dell'avvocato AP 3 il clima nel consiglio della Fondazione AO 1 si era

deteriorato al punto da generare due fazioni contrapposte. L'una faceva capo alla

presidente PA 2 e a __________ insieme con __________, __________ e __________;

l'altra comprendeva AP 3, AP 1 e AP 2. Questi si sono riuniti il 21 settembre

2009, decidendo l'espulsione di PA 2 e di __________ dal consiglio di fondazione.

Se non che – ha rammentato l'autorità di vigilanza – il fronte opposto si è

riunito due giorni dopo, decidendo l'espulsione di AP 1 e AP 2. Si erano create

così due formazioni indipendenti che prendevano decisioni autonome e si arrogavano

il diritto di rappresentare legittimamente il consiglio di fondazione anche mediante

pubblicazioni sul Foglio ufficiale. Ciò poteva condurre alla paralisi dell'istituto,

conteso dai due gruppi, per tacere della confusione che poteva provocare nei

terzi.

Dovendo

adottare provvedimenti concreti per ripristinare la corretta operatività del

consiglio di fondazione nelle circostanze descritte, l'autorità di vigilanza ha

rilevato che il 21 settembre 2009 AP 3, AP 1 e AP 2 si erano riuniti

illegalmente, poiché solo la presidente (o l'autorità di vigilanza, dandosi rifiuto

o inazione della presidente) avrebbe potuto convocare il consiglio di fondazione.

La loro decisione di espellere PA 2 e __________ era quindi nulla e

abusivamente

essi si ritenevano rappresentare il consiglio medesimo. Non intravedendo la

possibilità di applicare provvedimenti meno incisivi, l'autorità di vigilanza

ha deciso così di allontanare definitivamente tutti e tre. In tal modo – essa

ha concluso – si ripristinava il normale funzionamento del consiglio conformemente

allo scopo della fondazione e alla legge. Che nel frattempo,

il 23 ottobre 2009, RI 1 e RI 2

avessero contestato

davanti al Pretore del Distretto di Blenio

la

decisione del 23 settembre 2009 con cui PA 2, __________,

__________, __________ e __________ li avevano espulsi dal consiglio di

fondazione (causa ancora pendente: inc. OA.2009.19) nulla

mutava a tale stato di cose.

6.

L'avv.

AP 3 è deceduto in pendenza di appello, il

4.

dicembre 2011. Con la morte si è estinto il suo mandato di membro

nel consiglio di fondazione (Grüninger,

op. cit., n. 8 ad art. 83 CC). Ciò posto, risulta ormai senza interesse

giuridico indagare se l'autorità di vigilanza lo abbia destituito a ragione o a

torto. L'appello conserva invece la sua valenza per quanto riguarda AP 1 e AP 2.

Nulla osta di conseguenza, sotto questo profilo, alla trattazione del gravame.

7.

Gli

appellanti fanno valere in primo luogo che l'autorità di vigilanza avrebbe

dovuto chiarire, prima di decidere, quali siano i veri membri del consiglio

della Fondazione AO 1, AP 2 non risultando – ad esempio – essere mai stato

iscritto nel registro di commercio, né __________. L'argomentazione è

inconcludente. Intanto, non fosse membro del consiglio di fondazione, AP 2 non

avrebbe nemmeno un interesse giuridicamente protetto a impugnare la propria

destituzione da parte dell'autorità di vigilanza. Che poi __________ sia o non

sia membro del consiglio di fondazione poco importa: l'autorità di vigilanza invero non ha confermato la validità dell'espulsione

decisa il 23 settembre 2009 da PA 2, __________, __________, __________

e __________ (la questione rientra nelle competenze del giudice civile), ma ha

destituito AP 3, AP 1 e AP 2 intervenendo d'ufficio per garantire il corretto

funzionamento del consiglio di fondazione. Al proposito l'appello manca perciò

di consistenza.

8.

Sostengono

gli appellanti che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto inquisire sul rispetto

dello scopo da parte della fondazione, da loro reiteratamente preteso, e sull'impiego

dei fondi, in particolare sulla conduzione dei lavori di ristrutturazione nel “__________”.

La Divisione della giustizia avrebbe dovuto appurare in specie se il perseguimento

dello scopo della fondazione non fosse compromesso da PA 2, __________ e __________,

i quali versano in un conflitto d'interessi poiché dirigono in pari tempo il __________,

__________, al quale sono appigionati gli spazi del “__________”. Costoro

mirano a ristrutturare il salone del primo piano, in specie, senza curarsi di

scoperte importanti (l'esi­stenza di un soffitto nascosto, le tracce di un

incendio), purché il restauro sia rapido e funzionale per la loro associazione.

Inoltre la decisione di ammettere dimissioni inesistenti da parte di AP 3, quella

di ignorare l'effetto sospensivo di cui era provvisto l'appello pendente contro

tale decisione e quella di escludere AP 1 e AP 2 sono atti deliberati intesi a emarginare

chi aveva a cuore gli interessi della fondazione anziché quelli del Centro di

cultura tibetana.

L'argomentazione

confonde scopo della fondazione e modo cui tale scopo va attuato. Lo scopo

della fondazione è in concreto l'acquisto e la riattazione del “__________” per consentirne la destinazione ad attività culturali di varia

indole. L'acquisto è avvenuto, la riattazione è in corso d'opera, la

destinazione dello stabile ad attività culturali indiscussa. Il dissidio nel

consiglio di fondazione è dovuto – secondo quanto narrano gli stessi appellanti

– al modo in cui dev'essere condotta la riattazione dell'edificio, e in

particolare il restauro del salone al primo piano: gli appellanti intendevano

promuovere ricerche sull'esistenza di un soffitto nascosto e sulle tracce di un

antico incendio, mentre la presidente e altri mem­bri del consiglio di fondazione

sembravano non voler indugiare. Sta di fatto che non competeva all'autorità di

vigilanza stabilire chi di loro avesse ragione. Nella decisione dell'11 agosto

2009.

con cui ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dagli appellanti

medesimi contro l'esclusione di AP 3 dal consiglio di

fondazione tale autorità ha accertato che al ricupero

del “__________” sovrintende ad ogni modo l'Ufficio cantonale dei beni culturali,

il cui sistema di controllo è mirato proprio a evitare operazioni improprie

(consid. 6). La correttezza del restauro – e l'adeguato adempimento del fine da

parte della fondazione – non appariva dunque a rischio, indipendentemente dal

fatto che delle opere si occupasse l'avvocato AP 3 o no, mentre il censurato

conflitto d'interessi non poteva – in simili circostanze – pregiudicare il

ricupero dell'edificio. Con tale motivazione gli appellanti non si confrontano,

nonostante la prolissità del memoriale. Eccepiscono che l'Ufficio dei beni

culturali è stato interpellato proprio dall'avvocato AP 3, ma ciò non escludeva

che i lavori potessero essere eseguiti correttamente anche senza di lui.

9.

Gli

appellanti sostengono inoltre – e in sintesi – che la riunione del consiglio di

fondazione da loro tenuta il 21 settembre 2009 (quando hanno espulso PA 2 e __________) era dovuta al comportamento

della presidente, la quale agiva in malafede senza rispettare i loro diritti. Tanto

più che costei non avrebbe mai posto all'ordine del giorno la propria

esclusione prima di quella di AP 1 e AP 2. Anzi, si sarebbe comportata come nei

confronti di AP 3, non disdegnando soprusi. E nemmeno era possibile – essi

soggiungono – far indire una convocazione del consiglio di fondazione da parte di

lei, salvo ricevere risposte poco serie.

Nella

misura in cui pretendono di essersi riuniti il 21 settembre 2009 di propria iniziativa

poiché ciò sarebbe stato impossibile per il tramite della presidente del consiglio

di fondazione, gli appellanti dimenticano quanto ha rilevato la Divisione della

giustizia, ovvero che di fronte all'inazione o alla resistenza della presidente

essi avreb­bero potuto rivolgersi all'autorità di vigilanza. Del resto, che la

presidente non intendesse mettere ai voti la propria revoca sembra smentito da

una lettera inviata ai membri del con­siglio di fondazione (doc. U, senza data,

nel fascicolo “decisioni incidentali e pregiudiziali + documenti”) in cui la

stessa PA 2 si dichiarava disposta a mettere la questione all'ordine del giorno

come primo oggetto della riunione prevista per mercoledì 23 settembre 2009. Il

problema stava nel fatto, se mai, che AP 3 non sarebbe stato ammesso alla

seduta, essendo stato escluso dal consiglio di fondazione il 30 marzo 2009.

Avesse inteso far valere diritti soggettivi a far parte di quel consiglio,

tuttavia, il legale avrebbe potuto adire il giudice civile (sopra, consid. 4),

ciò che non ha fatto. Sia come sia, asseriscano pure di avere agito per

necessità, gli appellanti trascurano che in tal modo – cioè senza passare attraverso

l'autorità di vigilanza – essi non avrebbero salvaguardato il fine della

fondazione, ma avrebbero semplicemente provocato la paralisi di quest'ultima, giacché

non si sarebbe più capito chi fosse membro del consiglio della Fondazione AO 1

né chi dirigesse l'ente. L'autorità di vigilanza doveva quindi intervenire e rimuovere

la situazione di illegalità. Ora, nell'illegalità si trovavano gli appellanti, i

quali avevano convocato un consiglio di fondazione senza averne diritto per

legge o per statuto e avevano preso decisioni autonome. Costoro non possono pretendere

così che l'autorità di vigilanza destituisse PA 2 o __________, i quali non

impedivano alla fondazione di perseguire legalmente il suo scopo, seppure gli

appellanti non ne condividessero i metodi.

10.

A

parere degli appellanti la decisione impugnata offende il principio della

proporzionalità, anche perché il proposito di ripristinare la serenità nel

consiglio di fondazione – dichiarato dalla Divisione della giustizia – non

assicura necessariamente il buon funzionamento dell'istituto né il corretto

adempimento del fine da parte della fondazione. Ora, non fa dubbio che nell'esercizio

delle proprie attribuzioni l'autorità di vigilanza sulle fondazioni deve

rispettare i principi generali preposti all'attività amministrativa, compreso

il precetto della proporzionalità. Prima di sospendere, revocare o sostituire un

organo essa deve verificare quindi che il corretto funzionamento della

fondazione in ossequio al fine perseguito nel rispetto della legge non possa

essere salvaguardato con provvedimenti meno incisivi, per esempio con raccoman­da­zioni

o direttive vincolanti oppure con la sospen­sione, la modifica o l'annullamento

di singole decisioni oppure con l'esecuzione d'ufficio di determinati atti (Riemer in: Berner Kommentar, edi­zione

1981, n. 89 segg. ad art. 84 CC). Non interessa per contro l'eventuale colpa

dell'organo, la quale potrebbe anche non sussistere. Il criterio d'intervento

dev'essere oggettivo: determinante è sapere quale provvedimento si imponga nel

singolo caso, a prescindere da qualunque colpa, per garantire il corretto funzionamento

del­l'istituto (Riemer, op. cit.,

n. 99 ad art. 84 CC).

In

concreto gli appellanti asseverano che l'autorità di vigilanza

avrebbe

potuto limitarsi a impartire istruzioni, ma non spiegano quali. Direttive vincolanti

poi devono riferirsi ad azioni o omissioni puntuali della fondazione (Riemer, op. cit., n. 90 ad art. 84 CC),

mentre nella fattispecie si è radicato un dissidio di carattere personale che

ha diviso il consiglio della Fondazione AO 1 in due campi. Come avrebbero potuto rimediare a ciò semplici direttive, seppure vincolanti, non è dato a divedere.

Un provvedimento meno incisivo della rimozione poteva essere tutt'al più la sospen­sione

di uno o più membri, rispettivamente la sospensione limitata a certe pratiche. Ciò

sarebbe stato concepibile tuttavia per un periodo determinato o determinabile,

nell'attesa che la fondazione superasse una situazione critica o per lo meno difficile.

Nel caso in esame la contrapposizione dei fronti non era però né settoriale né

temporale, in particolare tra AP 3 ed PA 2 (“o io o AP 3”: appello del 1°

settembre 2009 contro l'esclusione dell'avvocato AP 3, pag. 3 in basso). Quanto a AP 1 e AP 2, la loro posizione appariva meno profilata rispetto a quella

dell'avvocato AP 3, ma il loro dissidio con PA 2 era altrettanto insanabile,

ove appena si consideri che un tentativo di conciliazione condotto il

7.

luglio

2009.

dall'autorità di vigilanza in esito al “reclamo” allora pendente contro l'estromissione

di AP 3 dal consiglio di fondazione era decaduto infruttuoso. Per di più, dopo ch'essi

si erano riuniti con l'avvocato AP 3 quel 21 settembre 2009 per espellere PA 2

e __________ dal consiglio di fondazione la frattura si era ormai consumata e

la loro permanenza nel consiglio avrebbe solo fomentato litigi.

Si

conviene che la rimozione di membri da un consiglio di fondazione è un provvedimento

ultimo, da applicare solo quando altre misure risultano insufficienti (Vez, op. cit., n. 26 ad art. 84 CC con

riferimenti). Il caso specifico era tuttavia estremo nello scontro tra fazioni e

rimedi più blandi non avrebbero ripristinato il funzionamento del consiglio di

fondazione nella legalità. Quanto al fatto che in seguito alla destituzione

sarebbero venuti a mancare tre membri del consiglio, neppure gli appellanti

pretendono che a ranghi incompleti l'istituto non fosse più in grado di

deliberare. Ne segue che, sprovvisto di fondamento, l'appello si rivela destinato

all'insuccesso.

11.

La

richiesta degli appellanti intesa a ottenere – in subordine – l'annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti a un'autorità di vigilanza

sulle fondazioni diversamente composta è senza oggetto, la decisione impugnata

resistendo alla critica. Ciò fa decadere automaticamente la decisione

provvisionale del 7 ottobre 2009 – per altro revocata con la decisione

impugnata – mediante la quale l'autorità di vigilanza sulle fondazioni aveva sospeso

inaudita parte tutti i membri del consiglio di fondazione, designando un'amministratrice.

12.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la

soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). La Fondazione AO 1

chiede un'indennità per ripetibili (art. 150 prima frase CPC ticinese), avendo

formulato osservazioni in cui postulava il rigetto dell'appello. Non ha dovuto

far capo però all'opera di un patrocinatore, la presidente del consiglio di

fondazione essendo provvista di formazione giuridica. Né la stesura del

memoriale consta avere cagionato alla fondazione costi particolari o avere causato

alla presidente disagi d'ordine professionale. Non si disconosce che la redazione

dell'esposto può avere richiesto un certo dispendio di tempo. Non si deve trascurare

tuttavia che l'allegato è ridondante e travalica in larga misura il potere cognitivo

di un'autorità chiamata a vigilare sulle fondazioni. Attribuire indennità

d'inconvenienza in siffatte circostanze non si giustifica.

Nelle

osservazioni la fondazione rivendica un'indennità (imprecisata) anche per le

osservazioni presentate il 26 maggio 2009 al “reclamo” introdotto dagli

appellanti contro l'esautorazione di AP 3, ma a tal fine essa avrebbe dovuto impugnare

il dispositivo della decisione emessa l'11 agosto 2009 con cui l'autorità di

vigilanza sulle fondazioni non ha assegnato ripetibili. Passato in giudicato,

quel dispositivo non può più essere ridiscusso. Sempre nelle osservazioni del

10.

febbraio 2010 la fondazione chiede di dichiarare l'appello temerario (art.

152.

cpv. 1 CPC ticinese). Temerario però è un modo di procedere dal

quale si asterrebbe ogni persona ragionevole che agisce in buona fede (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 2 ad art. 31; DTF 111 Ia

148). Gli appellanti hanno esperito un mezzo d'impugnazione infondato, oltre

che verboso e farraginoso, ma non hanno agito con manifesta ingiustizia, per

quanto il clima acceso da scontro aperto possa avere destato una simile impressione

nell'appellata. Non soccorrono dunque i presupposti per condannarli “a

risarcire l'altra parte di ogni spesa e danno che avesse incontrato, o subìto,

a motivo dell'indebita lite”.

13.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è un atto di giurisdizione

non contenziosa (Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,

pag. 8 n. 1.2.7), suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 4 LTF). Non potendosi definire “di carattere pe­cuniario” nel senso dell'art. 74 cpv. 1 LTF, la destituzione degli appellanti

può dunque essere deferita al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore.

Dipendono invece dall'ammontare del valore litigioso le pretese (solo

parzialmente cifrate) che la fondazione ha avanzato con le osservazioni

all'appello. Incomberà alla fondazione medesima, dandosi il caso, indicarne con

precisione l'ammontare nel caso in cui intenda riproporle davanti al Tribunale

federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

800.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Muralto

(competente per decisione adottata dal Gran Consiglio il 29 novembre 2011).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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