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Decisione

11.2010.90

Accesso necessario: eccezioni processuali del convenuto

30 agosto 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2009.11 (accesso

necessario) della Pretura del Distretto di Riviera

promossa con petizione del 6 aprile 2009 dalla

AO 1

(patrocinata dall'avv. dott. PA 1 )

contro

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando

ora sul decreto del 22 giugno 2010 con cui il

Pretore ha respinto le eccezioni sollevate dal convenuto con la duplica;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 13 luglio 2010 presentato dal AP 1 contro il decreto emesso il 22 giugno

2010 dal Pretore del Distretto di Riviera;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La ditta AO 1 ha promosso causa il 2 aprile 2009 davanti al Pretore

del Distretto di Riviera contro il AP 1 per ottenere che l'ufficiale del

registro fondiario sia tenuto a iscrivere una servitù di accesso necessario

pedonale e veicolare sulla particella n. 4649 RFD di __________, proprietà del AP

1, in favore della propria particella n. 4650 “in corrispondenza della cava n.

9, e meglio come alla planimetria allegata”. A tal fine l'attrice ha offerto un'indennità

“stabilita dal Pretore, secondo il suo apprezzamento, rispettivamente fissata

sulla base di una perizia”. Con risposta del 4 maggio 2009 il AP 1 ha proposto di respingere la petizione. L'attrice ha replicato l'8 giugno 2009, confermando le

richieste di giudizio. Il convenuto ha duplicato l'8 luglio 2009, sollevando determinate

eccezioni processuali e postulando il rigetto della petizione in ordine,

subordinatamente nel merito.

B. All'udienza

preliminare del 30 settembre 2009 l'attrice ha presentato un memoriale in cui ha

contestato le eccezioni mosse dal AP 1 con la duplica. Il Pretore ha autorizzato

il convenuto a presentare anch'esso un memoriale entro 15 giorni, dopo di che avrebbe

statuito sulle eccezioni. Seduta stante le parti hanno proceduto poi all'udienza

preliminare di merito, notificando i loro mezzi istruttori. Il Pretore ha ribadito

a verbale che avrebbe emanato l'ordinanza sulle prove solo dopo avere “evaso le

domande pregiudiziali”. Il AP 1 ha introdotto un memoriale del 14 ottobre 2009 in cui ha riaffermato ed esteso le proprie eccezioni, instando per l'esecuzione di un sopralluogo

e l'allestimento di una perizia. La ditta AO 1 ha inoltrato il 21 ottobre 2009 un ulteriore memoriale di osservazioni nel quale ha avversato le

argomentazioni esposte dal AP 1 nell'allegato del 14 ottobre 2009.

C. Statuendo

con decreto del 22 giugno 2010 sulle eccezioni, il Pretore le ha respinte, non

senza dichiarare irricevibile parte del memoriale presentato dal AP 1 il 14 ottobre

2009. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state

poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla ditta AO 1 fr.

300.– per ripetibili.

D. Contro

il decreto predetto il AP 1 è insorto mediante appello del 13 luglio 2010 per

ottenere che le eccezioni da esso sollevate siano accolte e che il giudizio

pretorile sia riformato di conseguenza. L'appello non è stato notificato

all'attrice per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La verifica dei presupposti e delle eccezioni processuali è una

questione di forma. Sulle questioni di forma il Pretore non è tenuto a statuire

separatamente dal merito. La procedura ordinaria appellabile

– quella applicata nella fattispecie – gli consente anche di “ordinare l'accertamento preliminare dei

presupposti e delle eccezioni processuali” (art. 99 cpv. 1 CPC). Ciò può avvenire già

prima che sia terminato lo scambio degli allegati, “in una sorta d'incidente processuale” (Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 377), o anche dopo,

limitando in tal senso l'udienza preliminare (art. 181 cpv. 1 CPC). Se il

Pretore opta per tali possibilità, la causa continua sul solo tema dei presupposti

e delle eccezioni processuali finché esso non sarà stato deciso “con un

giudizio definitivo” (art. 181

cpv. 2 CPC). Dovesse accertare l'esistenza del presupposto o ritenere infondata

l'eccezione processuale, il Pretore statuirà con decreto (art. 100 cpv. 1 CPC).

Dovesse ravvisare invece la mancanza del presupposto o ritenere fondata

l'eccezio­ne processuale, egli statuirà con sentenza, respingendo la petizione

in ordine (art. 99 cpv. 2 CPC), sempre che il vizio di forma non sia sanabile “entro breve termine” (art. 99 cpv. 3 CPC).

2.

Il Pretore non è tenuto – come si è visto – a statuire sui presupposti

e sulle eccezioni processuali separatamente dal merito. Ove rinunci

all'accertamento preliminare sopra descritto, tuttavia, egli deve assumere le proprie

responsabilità e con­durre a termine l'istruttoria, statuendo sulla forma e sul

merito con un giudizio unico (RtiD II-2009 pag. 623 consid. 7). Nella

fattispecie la situazione è ambigua. Il Pretore non ha limitato infatti l'udienza

preliminare alle eccezioni sollevate dal convenuto, salvo decidere nel corso

dell'udienza medesima che avrebbe emanato l'ordinanza

sulle prove solo dopo avere “evaso le domande pregiudiziali”. Avesse inteso

limitare l'udienza preliminare, tuttavia, mal si comprende come mai le parti

abbiano poi discusso il merito, giacché la causa sarebbe

dovuta continuare sul solo tema delle eccezioni proposte finché la questione

non fosse stata decisa “con un giudizio definitivo” (sopra,

consid. 1). Comunque sia, visto il presumibile esito dell'appello, non giova attardarsi.

Conviene procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

3.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha rilevato anzitutto che quanto il convenuto

aveva sollevato non nella duplica, bensì nel susseguente memoriale del 14

ottobre 2009, era tardivo (art. 78 cpv. 1 seconda frase CPC combinato con il

cpv. 2). Nella misura in cui il AP 1 eccepiva l'irricevibilità della petizione

perché la ditta AO 1 non avrebbe indicato “dove esattamente il chiesto diritto

di passo dovrebbe essere esercitato e nemmeno quali misure di sicurezza si intendono

adottare” (punto 7 lett. c), l'assunto risultava così irricevibile (decreto

impugnato, consid. 1).

Nell'appello

il convenuto non si confronta con l'argomentazione del Pretore. Adduce che “la

petizione è irricevibile anche perché non è con esattezza delimitato il

tragitto dell'accesso, e serve a definire i diritti e i doveri delle parti”

(appello, punti 2 e 3). Non tenta neppure di spiegare, tuttavia, come mai

l'eccezione sarebbe tempestiva pur essendo stata sollevata solo nel memoriale

del 14 ottobre 2009, posteriore alla duplica. Del tutto privo di motivazione,

al proposito l'appello si dimostra già di primo acchito inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

4.

Per

quel che è dell'eccezione secondo cui la petizione sarebbe irricevibile, non potendosi

impartire un ordine all'ufficiale del registro fondiario senza ottenere l'accertamento

previo del diritto di cui si intende chiedere l'iscrizione, il Pretore l'ha

respinta. A suo avviso l'attrice avrebbe sì dovuto postulare l'accertamento del

diritto all'accesso necessario. Tuttavia – egli ha continuato – “l'indicazione

degli estremi” nella richiesta di giudizio, “nonché il contenuto della

petizione sono sufficientemente chiari e determinati e permettono sia al

giudice che alla controparte di determinarsi, come del resto già è stato fatto

nelle diverse comparse, con piena cognizione sull'oggetto della lite” (decreto

impugnato, consid. 3.2 in fine).

L'appellante

torna a ripetere che l'ufficiale del registro fondiario non può procedere da sé

all'iscrizione di un diritto, ma che ciò “esige un giudizio del giudice competente”

(appello, punto 1.1). Se non che, una volta ancora egli evita di confrontarsi con

l'opinione del Pretore. Che l'ottenimento di un accesso necessario richieda

un'azione di condanna (per obbligare la controparte a far iscrivere la servitù)

o un'azione costitutiva (per farsi riconoscere giudizialmente la servitù) è vero

(Meier-Hayoz in: Berner Kommentar,

3ª edizione, n. 66 ad art. 694

CC). Che si possa chiedere al giudice di impartire disposizioni vincolanti

all'ufficiale del registro fondiario, dandosi renitenza della controparte, solo

ove sia accolta l'una o l'altra azione è indubbio (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 10 ad art. 665). L'appellante non illustra

tuttavia perché la richiesta di giudizio formulata dall'attrice nella petizione

non possa essere interpretata a tale stregua. L'attrice non chiede in effetti che

si impartiscano ordini senza causa all'ufficiale del registro. Insta perché si

inviti l'ufficiale a iscrivere “una servitù di passo necessario pedonale e con

veicoli di cantiere a favore del fondo n. 4650 intestato alla ditta AO 1 e a

carico del fondo n. 4649 intestato al AP 1, in corrispondenza della cava n. 9, e meglio come alla planimetria allegata”. Ora, per disporre un'ingiunzione del

genere il Pretore deve riconoscere all'attrice il diritto di accesso necessario.

Per quale ragione ciò non possa avvenire nella motivazione della sentenza, ma

debba necessariamente formare oggetto dei dispositivi l'appellante non dice.

Carente di requisiti formali, anche su questa eccezione l'appello si rivela pertanto

inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

5.

Il

Pretore ha respinto altresì l'eccezione, stando alla quale la petizione sarebbe

irricevibile per non avere l'attrice indicato l'ammontare dell'indennità

offerta in contropartita dell'accesso necessario. A mente del primo giudice la

ditta AO 1 si è rimessa all'apprezzamento suo o, in subordine, alle risultanze

di una perizia, sicché la fattispecie non è assimilabile a quella pubblicata in

DTF 104 II 306 consid. 4, nella quale il richiedente non aveva presentato

conclusioni circa la questione dell'indennizzo.

L'appellante

reitera la sua tesi, stando alla quale chi chiede un accesso necessario deve

quantificare l'indennità offerta, ma

omette

una volta di più qualsiasi confronto con la motivazione del decreto impugnato.

Nemmeno di scorcio esso cerca di indicare perché non sia sufficiente definire

nel memoriale conclusivo l'indennità proposta per l'ottenimento di un accesso necessario.

Si limita ad affermare che “il AP 1 non intende accettare siffatto metodo, che

potrebbe essere origine di altre controversie” (appello, punto 6). L'asserto

non è comprensibile. Intanto la giurisprudenza del Tribunale federale citata

dal Pretore, che il convenuto sembra reputare troppo generosa, è se mai criticata

in dottrina siccome troppo rigida, nel senso che la definizione dell'indennità

potrebbe anche essere rinviata a separato giudizio (Liver in: ZBJV 116/1980 pag. 146 in alto). A parte ciò, è inevitabile che sull'ammontare dell'indennità possano sorgere disaccordi.

Essenziale è che il Pretore abbia gli elementi per decidere al momento in cui

emana la sentenza. Privo di adeguata motivazione anche su questo punto,

l'appello denota la sua inconsistenza (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

6.

A

parere dell'appellante infine la concessione dell'accesso necessario “avrebbe anche

effetti negativi sui programmi che il AP 1 intende svolgere”, mirando quest'ultimo

a “liberare il fondovalle per estendere la zona industriale”, obiettivo

irraggiungibile ove vi fosse una cava in esercizio (appello, punto 4). Ora, mal

si intravede quale attinenza abbiano allegazioni simili con la forma del

processo. Tutt'al più attengono al merito, ma nulla hanno a che vedere con

questioni d'ordine. Del tutto fuori argomento, anche al riguardo l'appello

sfugge a qualunque disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.

5).

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla

ditta AO 1 per osservazioni.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, essa

segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

La questione è di sapere se il valore litigioso ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile. Ora, il valore litigioso dell'azione

principale corrisponde in concreto al maggior valore che l'accesso necessario

conferirebbe alla particella n. 4650, rispettivamente al deprezzamento che deriverebbe

alla particella n. 4649 (art. 9 cpv. 3 CPC combinato con l'art. 51 cpv. 1 lett.

a LTF). Dagli atti non risulta alcun dato. Incomberà pertanto all'istante

rendere verosimile l'ammontare del valore litigioso nell'eventualità di un

ricorso al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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