11.2010.91
Divisione dell'eredità: contestazione d'inventario
7 ottobre 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2010.91
Data decisione, Autorità:
07.10.2013, ICCA
Titolo:
Divisione dell'eredità: contestazione d'inventario
INVENTARIO
PROCEDURA ACCELLERATA
art. 479 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.91
Lugano,
7 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Fiscalini, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa AC.2010.4 (divisione
ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 16 aprile 2010 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (… 2011), già in
cui sono subentrate in qualità di eredi,
pendente causa, tutte le altre parti al procedimento
AO
2
(già patrocinato dall'avv. PA
2) e
AO
3;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 22 luglio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
l'8 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1934), domiciliato a __________, è deceduto a __________
l'8 marzo 2008, lasciando quali eredi la moglie AO 1 nata __________ (1935), il
figlio AO 3 (1963), il figlio AO 2 (1969) e l'abiatica AP 1 (1978), discendente
di un terzo figlio, __________, morto nel 1988. Su richiesta di AO 1 e AO 2 il
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha nominato il
25 marzo 2008 un amministratore all'eredità nella persona dell'avv. __________,
che il Pretore ha designato il 14 gennaio 2009 anche in veste di notaio divisore.
B. AO 1 ha donato il 3
aprile 2009 al figlio AO 2la particella n. 1685 RFD di __________, a lei
intestata (abitazione con terreno annesso, 411 m²). Mediante brevetto n. 2244
del 24 marzo 2010 il notaio __________ ha iniziato l'inventario della
successione e in tale circostanza AP 1 ha chiesto di inserire fra gli attivi dell'eredità
un credito di fr. 300 000.– (con
riserva di adeguamento alle risultanze peritali o istruttorie) spettante al
defunto __________ verso la moglie AO 1 in liquidazione del regime dei beni per
la metà del valore relativo alla costruzione della casa sulla particella n.
1685. AO 1 e AO 2 vi si sono opposti, facendo valere che __________ aveva
dichiarato di rinunciare “a ogni e qualsiasi pretesa finanziaria” su quel fondo.
Accertata la contestazione, il notaio divisore ha trasmesso il
26 marzo 2010 gli
atti al Pretore del Distretto di Bellinzona (art. 478 cpv. 2 CPC ticinese), che
ha assegnato a AP 1 un termine di venti giorni per far riconoscere la pretesa con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1
CPC ticinese).
C. AP 1 ha promosso
causa il 16 aprile 2010 contro AO 1, AO 2 e AO 3 perché fosse iscritto nell'inventario
della successione fu __________ un credito di fr. 300 000.– spettante a quest'ultimo verso la moglie
in liquidazione del regime dei beni per la metà del valore relativo alla costruzione
della casa sulla particella n. 1685. AO 3 ha comunicato il 23 aprile 2010 di non
contestare la petizione e di rimettersi al giudizio del Pretore. Nella loro risposta
del 4 maggio 2010 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'azione. L'udienza
preliminare si è tenuta il 27 maggio 2010 e con ordinanza di quello stesso
giorno il Pretore ha respinto tutte le prove offerte. Al dibattimento finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale
del 23 giugno 2010 l'attrice ha ribadito la propria richiesta. Nel loro
allegato di quello stesso giorno AO 1 e AO 2 hanno proposto una volta ancora il
rigetto della pretesa. Statuendo con sentenza dell'8 luglio 2010, il Pretore ha
respinto la petizione. La tassa di giustizia
di fr. 3900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere a AO 1 e AO 2 fr. 5000.– complessivi per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 luglio 2010 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata e di trasmettere gli atti al Pretore del Distretto
di Riviera (in sostituzione del Pretore del Distretto di Bellinzona, da
ritenere prevenuto) perché ammetta le prove offerte, esperisca l'istruttoria e giudichi
di nuovo. In subordine l'appellante postula l'accoglimento della petizione e la
conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle loro osservazioni
del 1° settembre 2010 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello. AO 3 è rimasto silente. AO 1 è deceduta in pendenza di
appello, il 21 novembre 2011. Suoi eredi risultano essere i medesimi AO 3, AO 2
e AP 1.
in diritto: 1. Le contestazioni di un inventario
eretto nel quadro di un'azione di divisione ereditaria erano trattate fino al
31 dicembre 2010 con la procedura accelerata degli art. 389 segg. CPC ticinese (art.
479 cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza
impugnabile entro dieci giorni (art. 398 cpv. 1 CPC ticinese) non sospesi dalle
ferie (art. 398bis CPC ticinese). In concreto la sentenza del Pretore è giunta
a AP 1 il 12 luglio 2010. Il termine d'impugnazione è cominciato a
decorrere così l'indomani ed è scaduto il 22 luglio 2010. Depositato l'ultimo
giorno utile, l'appello è di conseguenza tempestivo. Tempestive sono altresì le
osservazioni di AO 1 e AO 2, del 1° settembre 2010.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore ha accertato che __________ ed AO 1, sposatisi il 28 marzo
1959, sottostavano al regime della partecipazione degli acquisti (art. 196
segg. e 9b tit. fin. CC). Per quanto riguarda la particella n. 1685, egli
ha constatato che il fondo (non ancora edificato) era stato comperato dalla
sposa prima del matrimonio, il 7 febbraio 1959, e va considerato pertanto un
bene proprio di lei (art. 198 n. 2 CC). Il marito potrebbe avere acquisito un
credito – ha soggiunto il Pretore – ove la costruzione della casa, avvenuta
durante il matrimonio, fosse stata finanziata con beni propri di lui o con
acquisti (suoi o di entrambi). Se non che – egli ha proseguito – un coniuge può
sempre rinunciare mediante semplice atto scritto a una partecipazione al
plusvalore maturato da un bene che appartiene all'altro (art. 206 cpv. 3
CC). Nella fattispecie __________ ha rilasciato una dichiarazione autografa
(senza data) in cui dichiarava formalmente “di rinunciare ad ogni e qualsiasi
pretesa finanziaria sulla proprietà al mappale 1685 RFD di __________”. In condizioni
del genere non si giustifica di inserire un credito nell'inventario dell'eredità.
Onde il rigetto della petizione.
3. L'appellante fa
valere che, fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti (art. 200 cpv. 3 CC). E siccome
AO 1, che non ha svolto alcuna attività lucrativa durante il matrimonio, non ha
dimostrato il contrario, l'edificazione della casa sulla particella n. 1685
deve ritenersi finanziata da acquisti. Di conseguenza gli acquisti del marito vantano
nei confronti dei beni propri della moglie un credito pari almeno al costo di costruzione.
Quand'anche __________ avesse inteso rinunciare al plusvalore derivante
dall'edificazione – sostiene l'appellante – ciò sarebbe stato ammissibile solo
per un contributo ben preciso, mentre una rinuncia generalizzata al plusvalore derivante
dalla liquidazione del regime dei beni avrebbe richiesto una convenzione
matrimoniale nella forma dell'atto pubblico (art. 184 CC). E una convenzione rogata
per atto pubblico sarebbe stata necessaria, in ogni modo, per rinunciare al
controvalore dell'investimento. Quanto in realtà __________ intendeva
dichiarare con l'attestazione manoscritta – epiloga l'interessata – è di non
avanzare pretese sul terreno comperato dalla moglie prima del matrimonio.
Infine l'appellante censura gli oneri processuali di fr. 4000.–
complessivi riscossi dal Pretore e l'attribuzione di ripetibili per fr. 5000.–,
affermando trattarsi di somme spropositate.
4. Nella
fattispecie non risulta essere avvenuta alcuna liquidazione – nemmeno parziale
– del regime dei beni cui sottostavano __________ ed AO 1. Ora, una successione
comprende anche eventuali crediti del defunto che derivano dallo scioglimento
del regime matrimoniale (RtiD II-2005 pag. 711 consid. 4 con richiamo). Dandosi
contestazioni, tali crediti possono essere fatti valere con un'azione intesa
alla liquidazione del regime davanti al giudice dell'ultimo domicilio di uno
dei coniugi (art. 18 cpv. 1 LForo, corrispondente all'attuale art. 28 cpv.
1 CPC). Possono essere fatti valere, però, anche nell'ambito di un'azione di
diritto successorio come quella volta alla contestazione dell'inventario (v. Cocchi/Trezzini in: CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 1005 nota 1028), sempre dinanzi al
giudice dell'ultimo domicilio del defunto, con la differenza che in quest'ultimo
caso l'art. 479 cpv. 1 CPC ticinese prescriveva l'applicazione del rito accelerato
(art. 466 segg. CPC ticinese). Il quale era “semplice e rapido”, ma non sommario
e non comportava alcuna restrizione nelle offerte di prova (come prevedeva
invece l'art. 366 CPC ticinese), né limitava il potere cognitivo del giudice
alla verosimiglianza. Era una procedura di merito in esito alla quale il
giudice statuiva con piena cognizione.
5. In
concreto la particella n. 1685 RFD di __________ è stata comperata da AO 1 –
come detto – il 7 febbraio 1959, prima del matrimonio (celebrato
il 28 marzo successivo), ed è rimasta a lei intestata fin dopo la morte del
marito, quando il 3 aprile 2009 è stata donata al figlio AO 2. Non fa dubbio
quindi che si tratti di un bene proprio di lei (art. 198 n. 2 CC). Quanto alla casa
costruita durante il matrimonio, essa segue il destino del fondo (principio
dell'accessione: art. 667 cpv. 2 CC), sicché va considerata anch'essa un bene proprio (cfr. DTF 132 III 149 consid. 2.2.3). La questione è di
sapere con che mezzi lo stabile sia stato eretto. Se il marito avesse contribuito
senza corrispettivo (cioè senza contropartita) all'edificazione investendo suoi
acquisti o suoi beni propri, la successione avrebbe diritto a un credito pari al
rimborso del contributo prestato e, dandosi un aumento di valore del fondo
oltre l'ammontare dell'investimento, anche a una partecipazione proporzionale
al plusvalore calcolato “secondo il valore attuale” del fondo (art. 206 cpv. 1
CC). Se la moglie avesse contribuito con propri acquisti all'edificazione, inoltre,
la massa di tali acquisti avrebbe diritto verso la massa dei suoi beni propri a
un compenso proporzionale al contributo
prestato (art. 209 cpv. 3 CC). E la massa degli acquisti influisce, per
finire, sull'entità dell'aumento (art. 210 cpv. 1 CC).
6. Il
Pretore ha ritenuto superfluo vagliare le questioni che precedono poiché – ha ricordato
– __________ ha rinunciato per scritto a ogni pretesa sulla particella n. 1685.
L'art. 206 cpv. 3 CC stabilisce invero che i coniugi possono escludere o modificare
per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore di cui un bene dell'uno
ha beneficiato grazie a contributi dell'altro. Se non che, tale norma riguarda
esclusivamente – come detto – la partecipazione al plusvalore e non influisce
sul rimborso del capitale, dovuto all'altro coniuge quand'anche il bene oggetto
dell'investimento risulti deprezzato (art. 206 cpv. 1 seconda frase CC). Per di
più, la norma prescrive una convenzione bilaterale, non una dichiarazione del
solo rinunciante, a meno che questa intervenga al momento del rimborso (art.
115 CO; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 2ª edizione,
pag. 561 n. 1208 in fine con riferimenti). Certo, il coniuge che concede
l'investimento può rinunciare non solo alla partecipazione al plusvalore, ma
anche al rimborso del capitale. A tal fine occorre tuttavia una convenzione
matrimoniale rogata nella forma dell'atto pubblico (art. 216 cpv. 1 combinato
con l'art. 184 CC), poiché ciò comporta una diversa partecipazione dei
coniugi all'aumento (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 618 n. 1350 con riferimenti).
7. Nel
caso specifico l'attrice chiede di inserire nell'inventario della successione
un credito di fr. 300 000.– (con riserva di adeguamento) che spettava al defunto nei
confronti della moglie per la metà degli acquisti presumibilmente investiti
nella costruzione della casa sulla particella n. 1685. Contrariamente
all'opinione del Pretore, al rimborso del capitale __________ non risulta avere
validamente rinunciato. Potrebbe avere rinunciato alla partecipazione al
plusvalore, ma ciò dipende dal momento in cui la dichiarazione unilaterale è
stata redatta (solo una rinuncia a posteriori non richiede una convenzione
bilaterale: sopra, consid. 6). Sta di fatto che questioni simili devono
poter essere
istruite. Occorre sapere, in
altri termini, se la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC invocata
dall'attrice per sostenere che la costruzione della casa è avvenuta mediante
acquisti non risulti sovvertita – in tutto o in parte – da prove contrarie,
occorre sapere a quanto sia ammontato l'eventuale investimento di acquisti (in
specie del marito) nel bene proprio della moglie e, dandosi il caso, quando è
stata stilata la dichiarazione autografa di rinuncia da parte di __________.
Non è compito di questa Camera procedere essa medesima agli
accertamenti necessari, statuendo per la prima volta senza che le parti possano
più adire un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo sulla
constatazione dei fatti. Si impone dunque di annullare la sentenza impugnata e
di rinviare gli atti al Pretore perché riesamini l'ammissibilità delle prove
(un'ordinanza può sempre essere modificata dal giudice: art. 95 cpv. 2 CPC
ticinese), conduca l'istruttoria e decida di nuovo (art. 326a CPC
ticinese per analogia).
8. L'appellante chiede di trasmettere gli atti al Pretore del Distretto
di Riviera, il Pretore del Distretto di Bellinzona dovendosi ritenere prevenuto.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare da anni, tuttavia, che qualora
un'autorità di ricorso annulli una sentenza e rinvii la causa all'autorità
inferiore per nuovo giudizio, ciò non basta per giustificare una ricusazione di
tale autorità (DTF 138 IV 146 consid. 2.3, 116 Ia 30 consid. 2a con citazioni).
L'appellante non spiega perché ci si dovrebbe scostare da tale principio.
L'unico rimprovero da lei mosso al Pretore del Distretto di Bellinzona è quello
di avere emanato la sentenza appellata. Nelle circostanze descritte non v'è
ragione perché in concreto gli atti siano trasmessi a un giudice diverso.
9. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 2 (art. 148 cpv. 1
CPC ticinese). AO 3 è rimasto silente e va mandato esente da spese. L'attuale
decisione non comportando un giudizio di merito, si giustifica in ogni modo di
moderare la tassa di giustizia. Vittoriosa, l'appellante ha diritto da parte
sua a un'equa indennità per ripetibili.
L'appellante censura la
tassa di giustizia e le ripetibili di primo grado, definite eccessive. La
critica diviene tuttavia senza oggetto, poiché il dispositivo di primo grado va
annullato contestualmente alla sentenza impugnata, di modo che sulla tassa di
giustizia e le ripetibili il Pretore dovrà pronunciarsi un'altra volta quando
emanerà la nuova sentenza. Si ricordi ad ogni buon conto che il valore litigioso di un'azione di accertamento è quello del diritto
o del rapporto giuridico di cui si chiede sia accertata l'esistenza o
l'inesistenza (nella vecchia procedura: Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 110 in alto; Olgiati, Le norme generali per il procedimento
civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 35). In una contestazione
d'inventario esso corrisponde pertanto al valore della somma che si vuole
vedere inserita fra gli attivi o i passivi della successione. Quanto l'attore ricaverà
in definitiva dall'operazione, a divisione ereditaria avvenuta, non è un
criterio di rilievo.
10. Relativamente ai rimedi giuridici dati contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore
perché riesamini l'ammissibilità delle prove, esperisca l'istruttoria e decida
di nuovo nel senso dei considerandi.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
1000.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 2, che rifonderà
all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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