11.2010.93
Esclusione del giudice divenuta senza oggetto
17 agosto 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2010.93
Data decisione, Autorità:
17.08.2010, ICCA
Titolo:
Esclusione del giudice divenuta senza oggetto
ESCLUSIONE
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 29 CPC-TI
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.93
Lugano,
17 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.127
(responsabilità degli organi di tutela: esperimento di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con istanza del 28 giugno 2010 da
CO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
CO 2
__________,
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6 , e
CO 7
(rappresentato da),
giudicando
ora sulla dichiarazione del 27 luglio 2010 con cui
il Pretore ha dichiarato di ravvisare un caso di esclusione nei propri
confronti;
premesso
che il 28 luglio 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città la convocazione dell'avv. CO 2, di __________, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e
del CO 7 per un esperimento di conciliazione (art. 354 CPC);
preso
atto che, ravvisando in sé un caso di esclusione nei confronti dell'avv. CO 2,
il Pretore ha avvertito il 30 giugno 2010 le parti, cui ha assegnato un termine
di cinque giorni per esprimersi;
constatato
che le parti sono rimaste silenti, sicché il Pretore ha trasmesso la dichiarazione
di astensione a questa Camera (Rep. 1997 pag. 212 n. 51);
ricordato
che l'art. 26 lett. a CPC prevede l'esclusione dall'ufficio di giudici fino al
quarto grado di parentela (primi cugini) con una delle parti o dei
patrocinatori;
accertato
che il Pretore è secondo cugino dell'avv. CO 2 e non versa quindi in stato di
esclusione, né egli adombra un caso di autoricusazione per grave inimicizia o
per altre “gravi ragioni” (art. 29 cpv. 1 combinato con l'art. 27
CPC);
ritenuto
Considerandi
che nelle circostanze descritte nulla osta all'esercizio del magistero da parte
del Pretore, il quale ha comunicato del resto alla Camera, il 5 agosto 2010, di
avere riflettuto sul caso e di non sentirsi né prevenuto né coinvolto
emotivamente per dover indire l'esperimento di conciliazione;
stabilito
che, ciò posto, la procedura di esclusione va dichiarata senza oggetto;
rilevato
che, nessuna delle parti avendo postulato l'astensione del giudice, non si riscuotono
oneri processuali e che, nessuna delle parti avendo formulato osservazioni all'annuncio
di esclusione, non si pone il problema di statuire su eventuali indennità per
ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La
dichiarazione di esclusione è dichiarata senza oggetto e la procedura è
stralciata dai ruoli.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– , ;
– ;
– ;
– ;
–
;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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