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Decisione

11.2010.93

Esclusione del giudice divenuta senza oggetto

17 agosto 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.127

(responsabilità degli organi di tutela: esperimento di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Città promossa con istanza del 28 giugno 2010 da

CO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

CO 2

__________,

CO 3

CO 4

CO 5

CO 6 , e

CO 7

(rappresentato da),

giudicando

ora sulla dichiarazione del 27 luglio 2010 con cui

il Pretore ha dichiarato di ravvisare un caso di esclusione nei propri

confronti;

premesso

che il 28 luglio 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno

Città la convocazione dell'avv. CO 2, di __________, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e

del CO 7 per un esperimento di conciliazione (art. 354 CPC);

preso

atto che, ravvisando in sé un caso di esclusione nei confronti dell'avv. CO 2,

il Pretore ha avvertito il 30 giugno 2010 le parti, cui ha assegnato un termine

di cinque giorni per esprimersi;

constatato

che le parti sono rimaste silenti, sicché il Pretore ha trasmesso la dichiarazione

di astensione a questa Camera (Rep. 1997 pag. 212 n. 51);

ricordato

che l'art. 26 lett. a CPC prevede l'esclusione dall'ufficio di giudici fino al

quarto grado di parentela (primi cugini) con una delle parti o dei

patrocinatori;

accertato

che il Pretore è secondo cugino dell'avv. CO 2 e non versa quindi in stato di

esclusione, né egli adombra un caso di autoricusazione per grave inimicizia o

per altre “gravi ragioni” (art. 29 cpv. 1 combinato con l'art. 27

CPC);

ritenuto

Considerandi

che nelle circostanze descritte nulla osta all'esercizio del magistero da parte

del Pretore, il quale ha comunicato del resto alla Camera, il 5 agosto 2010, di

avere riflettuto sul caso e di non sentirsi né prevenuto né coinvolto

emotivamente per dover indire l'esperimento di conciliazione;

stabilito

che, ciò posto, la procedura di esclusione va dichiarata senza oggetto;

rilevato

che, nessuna delle parti avendo postulato l'astensione del giudice, non si riscuotono

oneri processuali e che, nessuna delle parti avendo formulato osservazioni all'annuncio

di esclusione, non si pone il problema di statuire su eventuali indennità per

ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La

dichiarazione di esclusione è dichiarata senza oggetto e la procedura è

stralciata dai ruoli.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– , ;

– ;

– ;

– ;

;

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le de­cisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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