11.2010.94
Interdizione: designazione di un rappresentante provvisorio
5 agosto 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2010.94
Data decisione, Autorità:
05.08.2010, ICCA
Titolo:
Interdizione: designazione di un rappresentante provvisorio
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
RAPPRESENTANZA
art. 386 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2010.94
Lugano
5 agosto 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 147.2010 (interdizione:
rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 , ed
RI 2
alla
Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio
riguardo alla designazione di
PI 1,
quale rappresentante provvisorio della madre
__________, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) del 7 luglio 2010 presentato da RI 1 ed RI 2 contro la decisione
emessa il 15 giugno 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 1° aprile
2010 la Commissione tutoria regionale 2 si è rivol-ta all'Autorità di vigilanza
sulle tutele perché interdicesse __________ (1927) in virtù dell'art. 369 CC
(infermità e debolezza mentale), sulla base di un rapporto del di lei medico
curante, del 22 febbraio 2010;
che
con decisione di quello stesso giorno la Commissione tutoria regionale ha privato
provvisoriamente __________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole in
qualità di rappresentante il figlio PI 1 (art. 386 cpv. 2 CC);
che
gli altri due figli dell'interessata, RI 1 ed RI 2, hanno contestato il 9
aprile 2010 sia l'istituzione della rappresentanza provvisoria sia la persona
del rappresentante;
che
con decisione del 15 giugno 2010 l'Autorità di vigilanza ha respinto l'opposizione
alla designazione di PI 1 quale rappresentante della madre, rinviando in
separata sede il giudizio sull'istituzione della rappresentanza provvisoria
come tale;
che
contro tale decisione RI 1 ed RI 2 sono insorti a questa Camera con un appello
del 7 luglio 2010 per ottenere la revoca di PI 1 quale rappresen-tante provvisorio
di __________ o, in subordine, la nomina di più tutori a norma dell'art. 379
cpv. 2 CC;
che
il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emesse dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art.
48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);
che
il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
decisione al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
Considerandi
che
nella fattispecie la decisione impugnata, intimata agli appellanti il 15 giugno
2010.
(distinta d'impostazione agli atti), è stata ritirata da RI 1 il 16 giugno
2010.
e da RI 2 il 17 giugno 2010 (informazioni dalla Posta Svizzera inerenti ai
recapiti 98.00.__________);
che,
di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a de-correre rispettivamente
giovedì 17 giugno e venerdì 18 giugno 2010 per giungere a scadenza rispettivamente
martedì 6 luglio e mercoledì 7 luglio 2010;
che
nelle circostanze descritte il memoriale degli appellanti, consegnato all'ufficio
postale di __________ l'8 luglio 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio),
risulta di tutta evidenza tardivo;
che
nel loro allegato gli appellanti non accennano – né dagli atti si desume –
alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale
restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;
che
ciò premesso, l'appello si rivela già di primo acchito irricevi-bile;
che
gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), ma le circostanze del caso specifico indu-cono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo, gli appel-lanti essendo sprovvisti di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che
non si pone d'altro canto problema di ripetibili, l'appello non essendo stato
intimato per osservazioni e non avendo dunque cagionato costi presumibili;
che
circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in te- ma di interdizione
sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6
LTF), senza riguardo a questioni di va-lore trattandosi di designare la
persona del rappresentante provvisorio;
in applicazione dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– ;
–
Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio;
–
.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76.
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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