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Decisione

11.2010.94

Interdizione: designazione di un rappresentante provvisorio

5 agosto 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 147.2010 (interdizione:

rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 , ed

RI 2

alla

Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio

riguardo alla designazione di

PI 1,

quale rappresentante provvisorio della madre

__________, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

(“ricorso”) del 7 luglio 2010 presentato da RI 1 ed RI 2 contro la decisione

emessa il 15 giugno 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 1° aprile

2010 la Commissione tutoria regionale 2 si è rivol-ta all'Autorità di vigilanza

sulle tutele perché interdicesse __________ (1927) in virtù dell'art. 369 CC

(infermità e debolezza mentale), sulla base di un rapporto del di lei medico

curante, del 22 febbraio 2010;

che

con decisione di quello stesso giorno la Commissione tutoria regionale ha privato

provvisoriamente __________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole in

qualità di rappresentante il figlio PI 1 (art. 386 cpv. 2 CC);

che

gli altri due figli dell'interessata, RI 1 ed RI 2, hanno contestato il 9

aprile 2010 sia l'istituzione della rappresentanza provvisoria sia la persona

del rappresentante;

che

con decisione del 15 giugno 2010 l'Autorità di vigilanza ha respinto l'opposizione

alla designazione di PI 1 quale rappresentante della madre, rinviando in

separata sede il giudizio sull'istituzione della rappresentanza provvisoria

come tale;

che

contro tale decisione RI 1 ed RI 2 sono insorti a questa Camera con un appello

del 7 luglio 2010 per ottenere la revoca di PI 1 quale rappresen-tante provvisorio

di __________ o, in subordine, la nomina di più tutori a norma dell'art. 379

cpv. 2 CC;

che

il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni emesse dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art.

48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);

che

il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della

decisione al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

Considerandi

che

nella fattispecie la decisione impugnata, intimata agli appellanti il 15 giugno

2010.

(distinta d'impostazione agli atti), è stata ritirata da RI 1 il 16 giugno

2010.

e da RI 2 il 17 giugno 2010 (informazioni dalla Posta Svizzera inerenti ai

recapiti 98.00.__________);

che,

di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a de-correre rispettivamente

giovedì 17 giugno e venerdì 18 giugno 2010 per giungere a scadenza rispettivamente

martedì 6 luglio e mercoledì 7 luglio 2010;

che

nelle circostanze descritte il memoriale degli appellanti, consegnato all'ufficio

postale di __________ l'8 luglio 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio),

risulta di tutta evidenza tardivo;

che

nel loro allegato gli appellanti non accennano – né dagli atti si desume –

alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale

restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che

ciò premesso, l'appello si rivela già di primo acchito irricevi­-bile;

che

gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), ma le circostanze del caso specifico indu-cono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, gli appel-lanti essendo sprovvisti di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che

non si pone d'altro canto problema di ripetibili, l'appello non essendo stato

intimato per osservazioni e non avendo dunque cagionato costi presumibili;

che

circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in te- ma di interdizione

sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6

LTF), senza riguardo a questioni di va­-lore trattandosi di designare la

persona del rappresentante provvisorio;

in applicazione dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– ;

Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio;

.

Comunicazione

alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

76.

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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